B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3625/2022
S e n t e n z a d e l 1 7 a p r i l e 2 0 2 4 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Viktoria Helfenstein, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l’invalidità, rendite limitate nel tempo (decisioni del 20 giugno 2022).
C-3625/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insor- gente), cittadino italiano, nato il (...) 1965, coniugato, con figli, ha lavorato in Svizzera come carrozziere / verniciatore (con alcune interruzioni) da ot- tobre 1983 a dicembre 2019, da ultimo presso la B._______ SA di (...) (C.), solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 1 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito doc. UAIE 1 e segg.]). A.b Dal 25 marzo 2019 l’interessato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro a causa di un episodio depressivo insorto in seguito a problemi sul posto di lavoro (v. in particolare doc. UAIE 5 e segg.). L’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (D. SA) ha versato le cor- rispondenti indennità giornaliere (doc. UAIE 163 e segg.). B. B.a Il 25 settembre 2019 l’interessato ha formulato all’Ufficio dell’assicura- zione invalidità del Cantone C._______ (in seguito UAI-C.) una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 9 e segg.). B.b L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria, acquisendo agli atti l’incarto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. UAIE 23 e segg.). B.c A seguito di ulteriori accertamenti medici, segnatamente la perizia psi- chiatrica del 29 gennaio 2020 redatta dal dott. E., specialista in psichiatria e psicoterapia, l’assicuratore perdita di guadagno ha ritenuto l’interessato nuovamente abile al lavoro al 100% dal 22 gennaio 2020 ed ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere a partire dalla mede- sima data. L’interessato ha interposto opposizione contro tale decisione (doc. UAIE 163 e segg.). B.d Con rapporto finale del Servizio medico regionale dell’UAIE (SMR) del 27 febbraio 2020 la dott.ssa F., specialista in medicina interna, ha posto le diagnosi (riprese dal dott. E.) con ripercussioni sulla ca- pacità lavorativa di (i) ICD-10 F 43.22 disturbo dell'adattamento con rea- zione mista ansioso depressiva legata ad una difficile situazione creatasi sul posto di lavoro e (ii) ICD-10 F61.0 tratti di personalità misti con tratti
C-3625/2022 Pagina 3 ossessivi, passivo-aggressivo. Essa ha inoltre confermato una totale inca- pacità lavorativa dal 25 marzo 2019 al 21 gennaio 2020; a decorrere dal 22 gennaio 2020 ha invece attestato una piena capacità lavorativa in qual- siasi attività (doc. UAIE 37). B.e Con decisione dell’8 giugno 2020 l’UAIE ha pertanto respinto la richie- sta di prestazioni dell’assicurato (doc. UAIE 48). Tuttavia, prima della cre- scita in giudicato del provvedimento, con scritto del 10 luglio 2020, l’UAI- C._______ ha precisato di ritenere necessari ulteriori accertamenti medici e che la decisione dell’8 giugno 2020 era da considerarsi annullata (doc. UAIE 55 e segg.). B.f Dal 7 agosto 2020 al 3 settembre 2020 l’assicurato è stato ricoverato presso il nosocomio G._______ (IT) per una depressione maggiore ricor- rente e un disturbo da sintomi somatici con elevati livelli di ansia psichica e somatizzata (doc. UAIE 69). B.g Dal 2 febbraio 2021 al 1° marzo 2021 l’assicurato è stato nuovamente ricoveravo presso il nosocomio G._______ (IT) per un episodio di depres- sione maggiore ricorrente (doc. UAIE 94). B.h Con sentenza del 18 marzo 2021 il Tribunale cantonale delle assicu- razioni sociali del Cantone C._______ (in seguito Tribunale cantonale) ha accolto il ricorso dell’assicurato, annullato la decisione su opposizione im- pugnata e rinviato l’incarto all’assicuratore perdita di guadagno per nuovi accertamenti, segnatamente in ambito psichiatrico. Il Tribunale cantonale ha in particolare rilevato che la documentazione specialistica agli atti pone “seri dubbi circa il valore probante delle conclusioni del dr. med. E.” e che sussistono “più che fondati dubbi circa la reale capacità lavorativa dell’assicurato dal lato psichiatrico” (doc. TAF 1, allegato G). B.i Dal canto suo, l’UAI-C. ha fatto eseguire dal Servizio Accerta- mento Medico (SAM) di (...) una perizia pluridisciplinare – con valutazione internistica (dott.sse G._______ e H.), psichiatrica (dott. I.), neurologica (dott. L.) e otorinolaringoiatrica (dott. M.) – redatta il 20 dicembre 2021 (doc. UAIE 126). B.j Con progetto di decisione del 17 febbraio 2022 l'UAI-C._______ ha quindi rilevato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto risultano i seguenti periodi di incapacità lavorativa: nell’abituale attività di carrozziere / verniciatore:
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in attività adeguate allo stato di salute:
L’amministrazione ha pertanto prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, non- ché dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021 (doc. UAIE 133 e segg.). B.k Con osservazioni dell’8 aprile 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. I. Iglio Rezzonico, ha contestato l’accertamento medico eseguito dall’am- ministrazione e fatto valere una totale incapacità lavorativa in qualsiasi at- tività con conseguente diritto di percepire una rendita d’invalidità intera a decorrere dallo scadere dell’anno di attesa (doc. UAIE 138). B.l Tali osservazioni sono state sottoposte ai periti del SAM e al medico SMR, i quali hanno rilevato che l’assicurato non ha apportato elementi og- gettivi atti a modificare le precedenti conclusioni mediche, che sono per- tanto state confermate (doc. UAIE 143 e segg.). B.m Con due decisioni del 20 giugno 2022 l’UAIE ha quindi sancito il diritto dell’interessato di percepire una rendita d’invalidità intera dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021 (doc. UAIE 147 e segg.). C. C.a Il 19 agosto 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. I. Iglio Rezzo- nico, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con- tro le decisioni dell’UAIE del 20 giugno 2022, chiedendo – in via principale – l’accoglimento del gravame, l’annullamento delle decisioni impugnate ed il riconoscimento del suo diritto di percepire una rendita intera anche per i
C-3625/2022 Pagina 5 periodi in cui l’autorità inferiore ha negato un diritto in tal senso (in partico- lare per il periodo precedente il 1° agosto 2020, dal 1° al 31 gennaio 2021 e nuovamente a decorrere dal 1° luglio 2021). In via subordinata ha invece postulato l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti per ulteriori accer- tamenti medici all’autorità inferiore. L’insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto numerosi do- cumenti, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 20 ottobre 2022 la domanda di assi- stenza giudiziaria è stata respinta dalla giudice dell’istruzione (doc. TAF 5). C.c Il 23 novembre 2022 l’interessato ha versato l’anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 7 e segg.). C.d Con risposta di causa del 21 febbraio 2023 l’autorità inferiore, rin- viando al preavviso dell’UAI-C._______ del 15 febbraio 2023, ha proposto la reiezione del gravame e la conferma dei provvedimenti impugnati. L’am- ministrazione ha in particolare addotto che l’assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata, senza tuttavia produrre elementi oggettivi di natura medica a sostegno delle proprie conclusioni (doc. TAF 12). C.e Con osservazioni del 1° marzo 2023 e breve replica del 24 aprile 2023, il ricorrente ha confermato le conclusioni ricorsuali e prodotto la relazione clinica della dott.ssa N., psichiatra del Centro Psico Sociale di (...) (IT), in cui la specialista ha confermato la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente ed ha indicato di sospettare un iniziale decadimento cognitivo a genesi vascolare (doc. TAF 14 e 16). C.f Con duplica del 14 giugno 2023 l’autorità inferiore, rinviando al preav- viso dell’UAI-C. del 9 giugno 2023, nonché al rapporto del SAM del 30 maggio 2023 e all’annotazione del SMR del 31 maggio 2023, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impu- gnata (recte: delle decisioni impugnate) ed il rinvio degli atti di causa all'am- ministrazione affinché proceda ai necessari approfondimenti medici, se- gnatamente ad un aggiornamento degli atti con probabile perizia di de- corso, essendo possibile un peggioramento dello stato di salute dopo l’esperimento della perizia del SAM (doc. TAF 20).
C-3625/2022 Pagina 6 C.g Con presa di posizione del 4 luglio 2023, il ricorrente ha precisato di concordare con la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti me- dici da parte dell’UAIE (doc. TAF 22). C.h Con ordinanza del 30 ottobre 2023 questo Tribunale ha reso edotto il ricorrente che, in caso dovesse essere dato seguito alla proposta dell’UAIE di ammissione del ricorso e rinvio degli atti per ulteriori accertamenti me- dici, non poteva essere esclusa l’eventualità dell’emanazione di una deci- sione a lui sfavorevole (“reformatio in peius”), nel senso che potrebbe non essere più confermato il diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° ago- sto 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021. Per questi motivi, gli è stata concessa la facoltà di ritirare il ricorso (doc. TAF 23). C.i Con presa di posizione del 14 novembre 2023 il ricorrente ha comuni- cato a questo Tribunale di voler mantenere il proprio ricorso nonostante il rischio di “reformatio in peius” (doc. TAF 25).
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
C-3625/2022 Pagina 7 (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l’inva- lidità è insorta prima di questa data (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [Circ DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010). 2.3 Se – come nel caso concreto – la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data (rispettivamente il 1° agosto 2020 e il 1° febbraio 2021), sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vi- gore fino al 31 dicembre 2021 (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9101; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [Circ DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022], cifra marginale 1007). 2.4 Il vecchio diritto andrà inoltre applicato anche nell’ipotesi in cui l’UAIE, come chiesto dall’assicurato, concederà eventualmente una rendita a tempo indeterminato e quindi anche dopo il 1° gennaio 2022. In effetti se- condo la lett. c delle disposizioni transitorie succitate ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della modifica
C-3625/2022 Pagina 8 legislativa e che all’entrata in vigore della stessa hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore. Il 1° gennaio 2022 il ricorrente aveva 56 anni. 3. 3.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI, l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari ac- certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 3.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 4. 4.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima dell’emanazione delle decisioni impugnate, l’UAIE, rispettivamente l’Ufficio AI del Cantone C., competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente or- dinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi de- terminare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimi- glianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sull’evoluzione nel tempo della residua capacità lavorativa dell’insorgente. 4.2 A tal proposito va in primo luogo analizzato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento delle decisioni impugnate e rin- vio della causa all’amministrazione, affinché proceda ad ulteriori approfon- dimenti medici alfine di verificare un eventuale peggioramento dello stato di salute dopo l’esecuzione della perizia del SAM, sia condivisibile (v. du- plica del 14 giugno 2023 [doc. TAF 20]). 4.3 Va inoltre verificato se l’amministrazione, alfine di accertare la capacità lavorativa in ambito psichiatrico, abbia debitamente tenuto conto anche della documentazione medica trasmessa dall’assicurato, che a suo dire at- testa un’incapacità lavorativa senza interruzioni del 100%, e di quanto ac- certato dal Tribunale cantonale in ambito di assicurazione malattia, se- condo cui la documentazione specialistica agli atti pone seri dubbi circa il valore probante delle conclusioni del dott. E. (doc. TAF 1 pag. 7).
C-3625/2022 Pagina 9 4.4 4.4.1 Per i motivi che verranno esposti di seguito, questo Tribunale condi- vide la proposta dell’UAIE, alla quale il ricorrente ha peraltro aderito, ten- dente al completamento dell’istruttoria con ulteriori accertamenti medici, segnatamente in ambito psichiatrico, neurologico e neuropsicologico. L’au- torità inferiore non ha infatti tenuto conto di un possibile aggravamento – eventualmente intervenuto già prima dell’emanazione delle decisioni impu- gnate – dello stato di salute dell’assicurato (doc. TAF 20 e allegati). 4.4.2 Inoltre, come verrà precisato in seguito (consid. 5.2), l’autorità infe- riore non ha sufficientemente acclarato le conseguenze delle affezioni psi- chiatriche sulla residua capacità lavorativa del ricorrente. Anche da questo punto di vista, l’incarto va dunque rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti. 5. 5.1 In primo luogo, in considerazione dei documenti prodotti in sede ricor- suale dal ricorrente – segnatamente la relazione clinica della dott.ssa N._______ del 28 febbraio 2023, in cui la specialista in psichiatria ha atte- stato un possibile aggravamento della situazione valetudinaria, avendo in particolare indicato di sospettare un iniziale decadimento cognitivo a ge- nesi vascolare, con un paziente che presenta un quadro clinico cronica- mente caratterizzato da scarsa propositività, apatia e significativa riduzione del funzionamento globale (cfr. doc. TAF 14 e 16) – l’autorità inferiore ha ritenuto indicato un aggiornamento degli atti con successiva perizia di de- corso. In particolare, ha considerato necessaria la trasmissione del referto relativo alla risonanza magnetica (MRI) celebrale menzionata nel rapporto della dott.ssa N._______, di rapporti aggiornati del neurologo e dello psi- chiatra curante e – se disponibile – di una valutazione neuropsicologica (cfr. doc. TAF 20). Da quanto precede, non può in particolare essere escluso che sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute dell’as- sicurato con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa già prima dell’emis- sione delle decisioni impugnate del 20 giugno 2022 (cfr. il rapporto del SAM del 30 maggio 2023 allegato al doc. TAF 20). Già solo per questo motivo, va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministrazione alfine di una più approfondita, aggiornata e precisa ve- rifica dello stato di salute del ricorrente. Sotto questo profilo, il completa- mento dell’istruttoria implica segnatamente l’aggiornamento dell’incarto con le menzionate valutazioni specialistiche ed una perizia di decorso da parte del SAM in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e
C-3625/2022 Pagina 10 otorinolaringoiatrico con verifica dell’incidenza delle diverse patologie, ed in particolare del loro eventuale effetto congiunto, sulla residua capacità lavorativa del ricorrente, rispettivamente sull’evoluzione della stessa. 5.2 In secondo luogo – e per quanto attiene all’insieme del periodo deter- minante nel caso di specie – giova rilevare che neppure convincono le va- lutazioni dell’autorità inferiore relative alle conseguenze delle affezioni psi- chiatriche sulla capacità lavorativa del ricorrente. In particolare, laddove l’autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente abbia recuperato – dopo es- sere stato totalmente inabile al lavoro per motivi psichiatrici dal 25 marzo 2019 al 21 gennaio 2020, ed essendo tra l’altro stato ospedalizzato per depressione maggiore e sindrome ossessivo-compulsiva dall’11 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020 – una piena capacità lavorativa il 22 gennaio 2020. Secondo l’autorità inferiore – che fonda la propria valutazione essenzial- mente sulla perizia del SAM del 20 dicembre 2021, in cui il perito psichiatra rinvia al referto del 29 gennaio 2020 del dott. E._______ per quanto con- cerne il periodo precedente alla sua visita – dal 22 gennaio 2020 l’assicu- rato avrebbe ritrovato una totale capacità lavorativa fino al 7 agosto 2020, data a partire dalla quale è stato nuovamente ospedalizzato per quasi un mese a causa di una deflessione del tono dell’umore con elevati livelli di ansia psichica (doc. UAIE 69; considerato in particolare che le riduzioni del 20% nella precedente attività e del 15% in attività adeguate riconosciute dall’autorità inferiore nelle decisioni impugnate sono riconducibili alle affe- zioni otorinolaringoiatriche). Dopo il menzionato periodo di ospedalizza- zione, dal profilo psichiatrico l’autorità inferiore ha considerato il ricorrente di nuovo abile al 100% a decorrere dal 4 settembre 2020 e fino al 2 febbraio 2021, quando è stato ancora una volta ospedalizzato per un mese, e avrebbe infine ritrovato una capacità lavorativa dell’100% a decorrere dal 2 marzo 2021 ed infine dell’80% a decorrere dal 9 giugno 2021 (data del consulto psichiatrico nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM). A tal proposito, va rilevato che nella sentenza del 18 marzo 2021 il Tribu- nale cantonale aveva già rilevato l’esistenza di seri dubbi circa il valore probante delle conclusioni del dott. E., rinviando l’incarto all’ assi- curatore perdita di guadagno in caso di malattia per ulteriori accertamenti. Tali dubbi vengono condivisi da questo Tribunale. A tal riguardo si evidenzia che – ferme restando le patologie psichiatriche confermate anche nella pe- rizia pluridisciplinare del SAM del 20 dicembre 2021 (doc. UAIE 126) che incidono sulla capacità lavorativa – non si comprende, alla luce di un esame d’ufficio degli atti di causa, considerato che la perizia del SAM, per il periodo precedente la sua stesura, rinvia alla valutazione del dott. E., in cosa consisterebbe il miglioramento effettivo, oggettivo e
C-3625/2022 Pagina 11 stabilizzato dello stato di salute del ricorrente tale da giustificare per ben due volte la soppressione della rendita intera erogata in suo favore (la sop- pressione della rendita intera per un solo mese dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 e poi ancora a decorrere dal 1° luglio 2021). In particolare, non viene spiegata in maniera plausibile, condivisibile e comprensibile la ragione per cui l’assicurato sarebbe tutto d’un tratto nuovamente abile a tempo pieno salvo poi subire due ulteriori ospedalizzazioni per un periodo complessivo di quasi due mesi. Al contrario, le due ospedalizzazioni di ago- sto 2020 e febbraio 2021 paiono piuttosto indicare uno stato di salute pre- cario, non stabilizzato in modo duraturo. Ciò è stato peraltro anche confer- mato a più riprese dagli specialisti curanti (doc. UAIE 30 e segg. ed in par- ticolare doc. UAIE 50, 52 e 77). Infine, non è neppure comprensibile per quale motivo il perito del SAM confermi la valutazione del dott. E._______ circa una totale abilità lavorativa a decorrere dal 22 gennaio 2020, per poi attestare una capacità lavorativa ridotta del 20% a partire dalla data della visita psichiatrica del 9 giugno 2021.Egli non giustifica infatti in alcun modo detto peggioramento. Anche per questo motivo risultava e risulta evidente la necessità di far eseguire ulteriori accertamenti medici da parte di uno specialista in psichiatria, con conseguente valutazione congiunta dei periti in merito alle conseguenze delle varie affezioni sulla residua capacità lavo- rativa e sulla sua evoluzione, ciò a decorrere perlomeno da gennaio 2020. 5.3 Da quanto esposto consegue che gli atti vanno rinviati all’autorità infe- riore per un nuovo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Si im- pone segnatamente una rivalutazione peritale pluridisciplinare a decorrere già da gennaio 2020, da conferire preferibilmente a nuovi periti. Senza prima procedere alla menzionata necessaria istruttoria complementare, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente con il gravame, non è pos- sibile statuire nella presente fattispecie nel senso da lui richiesto in via prin- cipale e meglio in favore di un riconoscimento di un’incapacità lavorativa totale con conseguente riconoscimento di una rendita d’invalidità intera a decorrere dalla fine dell’anno di attesa (al più presto da marzo 2020, ossia sei mesi dalla presentazione della domanda di settembre 2019, art. 29 cpv. 1 LAI). 6. 6.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare
C-3625/2022 Pagina 12 esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 6.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Dopo un aggiornamento degli atti con i menzionati referti specialistici – ivi compreso un aggiorna- mento della documentazione medica assunta agli atti dall’assicuratore ma- lattia – il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai necessari aggiorna- menti interdisciplinari in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e oto- rinolaringoiatrico, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse ancora rendere necessario. La perizia interdisciplinare dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii) e l’autorità inferiore si adopererà affinché in ambito psichiatrico sia incaricato un perito diverso da quello che ha effettuato la perizia del 20 dicembre 2021. Incom- berà inoltre all’UAIE emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l’amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua evoluzione nel periodo determinante a partire da marzo 2019 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla capacità lavorativa e sulla sua evoluzione, fermo restando la necessità che i menzionati periti si espri- mano congiuntamente al riguardo. 6.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru- denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è possibile determinarsi con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante sullo stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa e sulla sua evoluzione. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un ulteriore accertamento peritale in am- biti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 5 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la
C-3625/2022 Pagina 13 soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 secondo cui un rinvio resta possibile lad- dove si impongono accertamenti medici in merito ad una questione che non è ancora stata oggetto di alcun approfondimento, rispettivamente lad- dove è necessario un semplice chiarimento o completamento di una peri- zia), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istru- zione, sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rin- vio all'amministrazione che persegue lo scopo di completare l'accerta- mento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 6.4 Infine va evidenziato che la rendita intera d’invalidità accordata dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 va considerata già acquisita, non es- sendo stata contestata e non risultando elementi agli atti che possano met- tere in dubbio le ripercussioni dello stato di salute sulla capacità lavorativa accertate dall’autorità inferiore per questo periodo. Tuttavia questo Tribu- nale non può attribuire il citato diritto in questa sede in quanto va ancora accertato in sede amministrativa se eventualmente il diritto non decorre già in precedenza da marzo 2020 (sei mesi dopo la presentazione della do- manda, nel settembre 2019, art. 29 cpv. 1 LAI e un anno dalla decorrenza dell’incapacità lavorativa rilevante per l’invalidità, anno d’attesa, art. 28 LAI; DTF 135 V 148 consid. 5) 6.5 Per il resto, il ricorrente, reso edotto da questo Tribunale della possibi- lità che il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento dell’istruttoria e nuova decisione avrebbe anche potuto comportare la resa di un nuovo provvedimento da parte dell’amministrazione a suo detrimento e concessagli pertanto la facoltà d’eventualmente ritirare il gravame (v. il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 30 ottobre 2023 [doc. TAF 23]), ha comunicato a questo Tribunale di voler mantenere il pro- prio ricorso (v. la presa di posizione del 14 novembre 2023 [doc. TAF 25]).
C-3625/2022 Pagina 14 7. 7.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.- versato il 23 novembre 2022, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 7.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man- datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as- senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2’800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappre- sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3625/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che le decisioni impugnate del 20 giugno 2022 sono annullate e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 23 novembre 2022, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3625/2022 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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