Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-36/2024
Entscheidungsdatum
08.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-36/2024

S e n t e n z a d e ll’8 m a r z o 2 0 2 4 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, periodo con- tributivo (decisione su opposizione del 14 settembre 2023).

C-36/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2023, la Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha respinto la domanda di A._______ (di seguito: interessato, insorgente o ricorrente) tendente all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia conto tenuto di un periodo contributivo insufficiente (doc. 2 e allegato dell’incarto del TAF [di seguito: doc. TAF 2 e allegato] e doc. 19 dell’incarto della CSC [di seguito: doc. CSC 19]). 2. 2.1. Con scritto, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) per il tramite della posta elettronica il 30 dicembre 2023 (doc. TAF 1), l’interessato ha indicato di avere ricevuto l’11 dicembre 2023 (tramite posta semplice) la decisione su opposizione del 14 settembre 2023; nel menzionato scritto ha altresì genericamente fatto valere un periodo contributivo superiore rispetto a quello ritenuto dall’autorità inferiore e indicato di avere allegato alla menzionata e-mail, in copia, la “tessera sanitaria del Kantonspital” di B._______ e la “certificazione dell’Hotel C._______” di Lucerna. 2.2. Con decisione incidentale del 12 gennaio 2024 (doc. TAF 4), questo Tribunale ha reso edotto l’interessato del fatto che il suo scritto inoltrato per il tramite della posta elettronica il 30 dicembre 2023 non è un atto di ricorso valido ed è quindi stato invitato ad inoltrare, entro il 26 gennaio 2024 (allora ipotizzabile quale ultimo giorno del termine ricorsuale secondo le indicazioni del ricorrente), un atto di ricorso valido che adempisse i requisiti di cui all’art. 52 PA, segnatamente un atto contenente i motivi, le conclusioni e munito della propria firma manoscritta in originale con la comminatoria che, in caso di decorso infruttuoso del termine, lo scritto di posta elettronica del 30 dicembre 2023 sarebbe stato dichiarato inammissibile; mediante la decisione incidentale del 12 gennaio 2024, questo Tribunale ha altresì invitato il ricorrente ad inoltrare i mezzi di prova solo menzionati nella e-mail del 30 dicembre 2023. 2.3. Con ricorso del 30 dicembre 2023 (cfr. timbro postale) – inoltrato per raccomandata dall'interessato e pervenuto a questo Tribunale il 15 gennaio 2024 –, il ricorrente ha fatto in sostanza valere motivi e conclusioni simili alla e-mail del 30 dicembre 2023; al ricorso sono stati infine effettivamente allegati i documenti solo menzionati nella e-mail del 30 dicembre 2023

C-36/2024 Pagina 3 (doc. TAF 5 e allegati), ossia la “tessera sanitaria del Kantonspital” di B._______ e la “certificazione dell’Hotel C._______”. 3. Su richiesta del Tribunale adito, l'autorità inferiore ha segnalato – con scritto dell’11 gennaio 2024 pervenuto al TAF il 15 gennaio 2024 – che, secondo il tracciamento dell’invio postale (Track&Trace), la decisione su opposizione impugnata del 14 settembre 2023 è stata notificata all’indirizzo del ricorrente il 2 ottobre 2023; al menzionato scritto dell’11 gennaio 2024, la CSC ha allegato una copia del tracciamento dell’invio postale, una copia della sua busta di spedizione, nonché una copia della decisione su opposizione del 14 settembre 2023 (doc. TAF 6 e allegati). 4. Il TAF, con provvedimento del 19 gennaio 2024 (doc. TAF 7 [inviato per plico raccomandato e notificato il 30 gennaio 2024 secondo l’estratto Track&Trace {doc. TAF 9}; v. anche avviso di ricevimento {doc. TAF 11}]), ha trasmesso all'insorgente copia dello scritto dell’autorità inferiore dell’11 gennaio 2024, nonché dei documenti allegati, e invitato il ricorrente a dimostrare la tempestività del ricorso del 30 dicembre 2023 nel termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento stesso, con comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine o di mancata dimostrazione della tempestività del gravame, questo Tribunale avrebbe dichiarato di principio il ricorso del 30 dicembre 2023 inammissibile in quanto tardivo. Nel menzionato provvedimento del 19 gennaio 2024, questo Tribunale ha altresì stabilito – conto tenuto dell’invio del ricorso del 30 dicembre 2023 per il tramite della posta raccomandata – che la propria decisione incidentale del 12 gennaio 2024 era divenuta priva di oggetto. 5. Il 2 febbraio 2024, l’autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale il proprio incarto completo corredato dell’indice degli atti (doc. TAF 10 e allegati). 6. Con scritto del 3 febbraio 2024 (cfr. timbro postale), l’insorgente ha indicato di non essere in grado di dimostrare, con idonea documentazione, di avere ricevuto la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 l’11 dicembre 2023 in quanto la stessa gli è pervenuta per posta semplice. Ha altresì indicato che “Se mi fosse stata spedita (la decisione su opposizione del 14 settembre 2023) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dovreste voi

C-36/2024 Pagina 4 essere in grado di esibirmi la ricevuta di ritorno che lo testimoni”. Nel menzionato scritto del 3 febbraio 2024, il ricorrente ha inoltre ribadito di avere versato contributi per un periodo contributivo superiore rispetto a quello ritenuto dalla CSC ed ha chiesto se, in caso di mancato riconoscimento di una rendita di vecchiaia, sarebbe possibile un rimborso dei contributi versati (doc. TAF 12). 7. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 8. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 9. Per i motivi che saranno indicati di seguito, il ricorso depositato dal ricorrente il 30 dicembre 2023 va dichiarato inammissibile in quanto tardivo. 9.1. 9.1.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5). 9.1.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 e 37 LTAF).

C-36/2024 Pagina 5 9.1.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 9.2. 9.2.1. Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta pertanto di massima le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 136 V 295 consid. 5.9). 9.2.2. In virtù dell’art. 38 cpv. 2 bis LPGA (v. anche art. 20 cpv. 2bis PA), una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 9.2.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 8C_953/2015 del 18 marzo 2016, 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ne discende che se il ricorrente, come nel caso di specie, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per (almeno) un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l’indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d’informare le stesse autorità sul luogo dove

C-36/2024 Pagina 6 può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata. Inoltre, comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale evenienza, l'autorità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 2). Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest’ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (sentenza del TF H 60/06 del 3 maggio 2007 consid. 3 con rinvii). 9.2.4. Come precedentemente indicato, l'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 9.2.5. La giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale prevede dunque che un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso con relativo invito di ritiro (cosiddetta "Zustellfiktion"). Detta finzione trova tuttavia applicazione soltanto quando la parte interessata deve aspettarsi con una certa verosimiglianza a ricevere atti ufficiali, ciò che è il caso, come nella fattispecie, quando essa è parte in una procedura – giudiziaria o amministrativa – pendente (DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230; sentenza 1C_552/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 3.1). Come precedentemente indicato, l'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Tuttavia, con riferimento agli invii raccomandati deve ritenersi che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di

C-36/2024 Pagina 7 consegna è stata registrata in modo corretto. Tale presunzione vale anche allorquando l’invio raccomandato è stato repertoriato nel sistema elettronico “Track&Trace” della posta, mediante il quale è possibile seguire l’invio raccomandato fino al momento della sua notificazione. In questo caso, viene invertito l’onere della prova, poiché sussiste la presunzione, confutabile, che l’invio raccomandato sia stato correttamente notificato. In questi casi, contrariamente alla regola generale, incombe al ricorrente di dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, un’assenza di una corretta notificazione dell’invio raccomandato (sentenza del TF 2C_713/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.3 con rinvii). La semplice possibilità che la posta abbia commesso un errore non è sufficiente per confutare la presunzione di una corretta notificazione dell’invio raccomandato (ibidem). Le menzionate regole concernenti la finzione della notificazione trova applicazione anche nel caso di una notifica all’estero, segnatamente in Italia (sentenza del TF 1C_219/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 2 e 3 con rinvii). 9.2.6. Nel provvedimento del 19 gennaio 2024 (doc. TAF 7), questo Tribunale ha indicato al ricorrente – in virtù della documentazione presentata dall’autorità inferiore – che il plico raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 14 settembre 2023 deve considerarsi siccome regolarmente notificato il 2 ottobre 2023 (cfr. estratto della ricerca postale [Track&Trace] allegato al doc. TAF 6) e che pertanto il ricorso del 30 dicembre 2023 appariva essere tardivo. Nella menzionata decisione incidentale del 19 gennaio 2024 il TAF ha quindi invitato il ricorrente a dimostrare la tempestività del suo ricorso del 30 dicembre 2023. 9.2.7. Da parte sua, il ricorrente – nel suo scritto del 3 febbraio 2024 (cfr. timbro postale, doc. TAF 12) – ha indicato di non potere dimostrare di avere ricevuto la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 l’11 dicembre 2023, come da lui sostenuto, in quanto gli sarebbe stata trasmessa per posta semplice e che spetta all’autorità (alla CSC o a questo Tribunale) di esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata mediante la quale è stata trasmessa la decisione su opposizione impugnata. 9.2.8. Questo Tribunale osserva che dalla documentazione trasmessa dalla CSC a questo Tribunale con scritto dell’11 gennaio 2024, emerge che la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 è stata trasmessa all’indirizzo del ricorrente con plico raccomandato. Tale raccomandata – da quanto emerge dalla ricerca postale allegata al doc. TAF 6 – è stata depositata per l’invio in un ufficio postale di Ginevra il 15 settembre 2023,

C-36/2024 Pagina 8 ha lasciato la Svizzera il 26 settembre 2023 ed è stata distribuita il 2 ottobre 2023. Al riguardo, questo Tribunale osserva, da un lato, che sussiste in siffatte circostanze in virtù di una costante giurisprudenza del Tribunale federale la presunzione di una corretta notificazione dell’invio raccomandato, contenete la decisione su opposizione del 14 settembre 2023, il 2 ottobre 2023. Tale presunzione non è, dall’altro lato, stata confutata dal ricorrente. Quest’ultimo non ha in effetti contestato quanto emerso dall’estratto Track&Trace della ricerca postale effettuata dall’autorità inferiore, ossia che la raccomandata della CSC sia stata distribuita il 2 ottobre 2023. Egli si limita ad asserire che incombe alla CSC o allora a questo Tribunale di dimostrare che il menzionato invio postale sia stato distribuito dietro firma da parte sua. Tuttavia ciò non è affatto necessario, la presunzione della corretta notificazione dell’invio raccomandato essendo indipendente dall’eventuale firma del ricorrente medesimo di conferma del ricevimento (la posta potendo distribuire il plico raccomandato anche ad altra persona autorizzata). In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla DTF 142 III 599, nell’ambito delle assicurazioni sociali non esistono disposizioni legali che obbligano gli assicuratori a notificare le proprie decisioni mediante un metodo particolare e pertanto la CSC non era tenuta ad inviare la propria decisione su opposizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (v. consid. 2.4.1 della DTF 142 III 599; cfr., fra le tante, anche sentenza del TF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 5.3). Non soccorre il ricorrente nemmeno la semplice affermazione, che egli stesso ammette di non potere dimostrare, di avere ricevuto la decisione impugnata solo l’11 dicembre 2023 per posta semplice. A tale riguardo basti ancora rilevare, a titolo meramente abbondanziale, che dall’incarto dell’autorità inferiore non emerge che via stata una seconda spedizione/trasmissione – per raccomandata o per posta semplice – della decisione su opposizione del 14 settembre 2023 da parte dell’autorità inferiore. In conclusione, conto tenuto che è stato esibito l’estratto della ricerca postale inerente l’avvenuta distribuzione della raccomandata contenente la decisione su opposizione del 14 settembre 2023, che il ricorrente non ha contestato quanto emerso dalla menzionata ricerca postale, che il ricorrente non ha negato di avere ricevuto, il 2 ottobre 2023, la decisione su opposizione impugnata e che non emerge dall’incarto della CSC una seconda spedizione della menzionata decisione su opposizione, secondo questo Tribunale, non vi è alcun elemento o fatto che possa confutare la presunzione della corretta notificazione della decisione su opposizione del 14 settembre 2023 in data 2 ottobre 2023, senza che vi sia la necessità di eseguire ulteriori accertamenti in merito.

C-36/2024 Pagina 9 9.3. 9.3.1. Pertanto, nel caso concreto la decisione su opposizione impugnata del 14 settembre 2023 è stata validamente notificata il 2 ottobre 2023 (cfr. il tracciamento dell’invio [allegato al doc. TAF 6]). 9.3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2023 ed è scaduto il 2 novembre 2023 (essendo il 1° novembre 2023 un giorno festivo), il ricorso depositato il 30 dicembre 2023, ossia dopo la scadenza del termine ricorsuale di 30 giorni, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c bis e 2 cpv. 4 PA). 9.3.3. Non può pertanto essere eseguito un esame di merito delle censure sollevate dal ricorrente contro la decisione impugnata. 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 11. 11.1. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-36/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso del 30 dicembre 2023 è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-36/2024 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

26

CSC

  • art. 85 CSC

III

  • art. 130 III

LAVS

  • art. 1 LAVS

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 39 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 2 LTAF
  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 2 PA
  • art. 20 PA
  • art. 21 PA
  • art. 22 PA
  • art. 23 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 7 TS

TS-TAF

  • art. 7 TS-TAF

Gerichtsentscheide

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