Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3619/2012
Entscheidungsdatum
13.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3619/2012

S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 1 3 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, ..., patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, via Soldino 22, casella postale 138, 6903 Lugano, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Riesame della decisione di divieto d'entrata in Svizzera.

C-3619/2012 Pagina 2

Fatti: A. Con sentenza del 19 febbraio 2004 la Corte delle assise correzionali di Lugano condannava A., cittadino italiano, nato il ..., domiciliato a ... (I), per infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sostanze psicotrope (LStup, RS 812.12), alla pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione, all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni e al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 300.- nonché al pagamento delle spese processuali. B. Conseguentemente il 15 marzo 2004 l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (in seguito IMES; sostituito in seguito dall'Ufficio federale della migrazione [UFM]) pronunciava nei confronti del'interessato un divieto d'entrata in territorio svizzero valido da subito e per una durata illimitata. C. Il 23 aprile seguente, A. interponeva avverso tale provvedimento un ricorso di diritto amministrativo dinnanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia (in seguito DFGP), il quale, con decisione del 7 novem- bre 2005, lo respingeva confermando il provvedimento impugnato. D. Con istanza del 26 aprile 2012 A._______ ha inoltrato una domanda di ri- esame della menzionata decisione del DFGP al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale). In data 11 maggio 2012 il TAF ha quindi trasmesso tale istanza all'Ufficio federale della migrazione rilevando che, siccome la domanda di riesame si fondava su una modifica delle circostanze intervenute posteriormente alla decisione, l'autorità federale di prima istanza era competente in mate- ria. E. Con decisione del 6 giugno 2012 l'UFM ha respinto la domanda di riesa- me rilevando che i reati commessi dall'interessato, segnatamente le infra- zioni alla LStup, urtano palesemente l'interesse pubblico. L'autorità di prime cure ha inoltre sottolineato che la presenza dell'interessato in Sviz- zera costituirebbe ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la si-

C-3619/2012 Pagina 3 curezza pubblici, nella misura in cui il rischio di recidiva non può essere totalmente escluso. Tuttavia l'UFM, considerando l'insieme delle circo- stanze, segnatamente la cittadinanza italiana, con l'applicazione conse- guente dei diritti contenuti nell'Accordo di libera circolazione (in seguito ALC, RS 0.142.112.681), la situazione famigliare dell'interessato, nonché l'assenza di nuove condanne, ha ammesso una limitazione del divieto d'entrata – pronunciato per una durata illimitata – al 14 marzo 2014. F. Con ricorso del 9 luglio 2012 A._______ postula l'annullamento della de- cisione dell'UFM con il conseguente diritto di libero accesso e transito sul territorio svizzero. A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha evidenziato che - sic- come cittadino italiano - devono essere considerate le disposizioni dell'ALC, con conseguente applicazione della giurisprudenza da parte delle autorità elvetiche, ciò che permetterebbe di adottare provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato di accoglienza una mi- naccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società, così come riconosciuto anche dal Tribunale federale (in seguito TF). In concreto A._______ rileva come non vi sia al- cun indizio che comprovi un rischio di recidiva: in particolare, sono tra- scorsi ben 8 anni dalle infrazioni commesse, periodo durante il quale egli non ha commesso alcuna infrazione, si è sposato, è diventato padre di una bambina, ed è pure divenuto titolare di una ditta propria. Nel quadro di una ponderazione di interessi, A._______ ha sottolineato di avere, ad eccezione della madre, tutti i parenti stretti in Svizzera segnatamente fra- telli, sorelle, zii e nipoti. Infine, in modo generico, il ricorrente fa riferimen- to ai diritti conferiti dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (CEDU, RS. 0.101), come pure alla Costituzione federale (Cost, RS 101, art. 10 e 26 Cost) rilevando che il provvedimento impugnato, appare disproporziona- to. G. Con risposta del 2 ottobre 2012 l'UFM si è riconfermata nelle proprie con- clusioni confermando che l'interessato costituirebbe una minaccia effetti- va, attuale e grave per l'ordine, la sicurezza e la sanità pubblica. In parti- colare le infrazioni commesse in violazione della LStup, perdipù per un lungo periodo (quasi un anno), "non consentono alle autorità [di conside- rare] una prognosi favorevole in merito al rischio di recidiva". L'autorità di prime cure ha evidenziato di avere già considerato, nella propria decisio-

C-3619/2012 Pagina 4 ne con cui limita il divieto d'entrata al 14 marzo 2014 (ovvero per una du- rata complessiva di 10 anni), la situazione attuale del ricorrente segnata- mente la situazione professionale, famigliare nonché la buona condotta mantenuta in Italia. In proposito, l'autorità di prime cure ha sottolineato che, per i restanti 18 mesi, i rapporti con la famiglia residente in Svizzera possono essere mantenuti a ... (Italia), su visita della stessa al ricorrente. L'UFM ha ricordato infine il rispetto della CEDU, in particolare dell'art. 8 CEDU nella misura in cui moglie e figlia, ma nemmeno la madre, dell'inte- ressato non risiedono in Svizzera. H. Con osservazioni del 5 novembre 2012 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto, precisando che l'UFM non ha opera- to "alcuna concreta valutazione circa l'attualità della minaccia". Il ricorren- te ha sottolineato altresì che la giurisprudenza del TAF ha ritenuto "la su- perfluità della misura di sicurezza" qualora lo straniero oggetto di provve- dimento si comporti in maniera irreprensibile per un lungo lasso di tempo, "in generale circa dieci anni dall'espiazione dell'ultima pena detentiva, pe- riodo che si determina risalendo all'epoca dell'ultima condanna così come a quella dei delitti perpetrati". I. Con duplica del 19 novembre 2012 l'UFM ha rilevato di non dover modifi- care la propria posizione nel caso in esame, e si è riconfermato nelle pro- prie allegazioni di fatto e di diritto al pari del ricorrente.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini- strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie giudica quale au- torità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in re-

C-3619/2012 Pagina 5 lazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Con- federazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da- vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA. 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1, consid. 2; DTAF 2011/43 consid. 6). 3. 3.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è espressamente contemplata dalla PA ma la giurisprudenza e la dottrina l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (cfr. an- che DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi suc- cessivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da par- te dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giu- ridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo, rispet-

C-3619/2012 Pagina 6 tivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifi- ca considerevole delle circostanze (cfr. sentenza del TAF D-5897/2006 del 12 gennaio 2010 consid. 2.2). 3.2 La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve co- munque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata con- sid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non dovreb- be inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto, di be- neficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine e 98 Ia 568 con- sid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 preci- tate e i riferimenti ivi citati). 3.3 In concreto l'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda di ri- esame, ha effettuato un esame materiale ed ha emesso una nuova deci- sione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare se il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la questione di sapere se la decisione originaria era giustificata non è più oggetto della presente procedura (cfr. DTAF 2008/24 consid. 2.2 e riferi- menti ivi citati). 4. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione del- la LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I dell'al- legato 2 e delle relative ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordi- nanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrati- va (OASA, RS 142.201). 4.1 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine- renti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 67 LStr, il quale disciplina il divieto d'entrata, è stato ulteriormente modificato (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d ca-

C-3619/2012 Pagina 7 poverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizze- ra entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcera- zione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il di- vieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen- derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3 La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che, co- me nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il prin- cipio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFE- LIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a

ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010 e DTAF 2009/3 consid. 3.2). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applica- bile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tutto- ra effettivo. 4.4 L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divie- to d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del di- vieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in defini- tiva non vi sono mutamenti sostanziali. 4.5 Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre os- servare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle no- zioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi-

C-3619/2012 Pagina 8 tuisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio- labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni del- le autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 4.6 In particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi- mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per- sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terrori- stico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'or- dine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere e- messa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi- stano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 5. Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione del- la presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni deroga- torie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cit- tadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or- dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate

C-3619/2012 Pagina 9 alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub- blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu- ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin- cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi- menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica- mente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un inte- resse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.3 In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La prote- zione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costi- tuisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi cita- ta). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dun- que attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entra- ta nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la col- lettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giuri- sprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupe- facenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli,

C-3619/2012 Pagina 10 C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). 6. 6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol- tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso- nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coor- dinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il sog- giorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi de- terminante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e senten- za del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubbli- co. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condot- ta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate). 6.2 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es- sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc- cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle per- sone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È ne- cessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridi-

C-3619/2012 Pagina 11 co minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interes- se della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esi- genze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 7. 7.1 Dagli atti di causa si evince che l'interessato è stato condannato nel febbraio del 2004 dalla Corte delle assise correzionali, per infrazione par- zialmente aggravata e contravvenzione alla LStup, in particolare per ave- re veduto 1661 grammi di cocaina, fatto i preparativi per l'acquisto di 10 grammi di cocaina, venduto 15 pastiglie di ecstasy, nonché aver offerto 5 grammi di cocaina, consumato 200 grammi di cocaina e 150 grammi di marijuana come pure aver detenuto 0.5 grammi di cocaina destinata ad uso personale, nel periodo tra il settembre 2002 e l'agosto 2003, alla pe- na di 2 anni e 3 mesi di detenzione, all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni e al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 300.- nonché al pagamento delle spese processuali. Relativamente alla condanna, i giudici penali hanno riconosciuto una lieve scemata responsabilità dell'interessato. Dagli atti di causa prodotti si evince inoltre che il ricorrente non ha più subito alcuna condanna penale (cfr. certificato penale del casellario giudiziale italiano del 30 marzo 2012; casellario giudiziale certificato carichi pendenti italiano del 3 aprile 2012). 7.2 La decisione su riesame deve riferirsi alla situazione posteriore alla decisione su ricorso emanata dal DFGP del 7 novembre 2005. Nella fatti- specie gli atti delittuosi risalgono al 2002/2003, e da allora l'interessato non ha più dato adito a lagnanza alcuna (vedi casellari giudiziali italiani agli atti). Inoltre il Tribunale rileva che A._______ è attualmente titolare di un'impresa artigiana attiva nella posa di porte, finestre, strutture speciali,

C-3619/2012 Pagina 12 imposte in pvc, alluminio e legno come pure attiva in lavori edili e di ri- strutturazione, e ciò dal 16 novembre 2009 (cfr. visura storica della Ca- mera di commercio industria artigianato e agricoltura di ... del 4 aprile 2004). Il Tribunale sottolinea infine che il ricorrente, sposandosi nel luglio del 2008 con una cittadina Ucraina, dalla cui unione è nata una figlia nel marzo del 2012, ha costituito un nucleo famigliare (cfr. certificato di stato di famiglia del 21 aprile 2012). 8. A fronte di quanto sopra, il presente Tribunale ritiene che i fatti perpetrati dal ricorrente sono oggettivamente gravi - anche in ottica del'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati segnatamente la salute pub- blica, con la violazione dalla LStup. Tuttavia va sottolineato che l'istruttoria non ha permesso di determinare elementi che permettono di considerare il ricorrente una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave tale da legittimare una misura di ordine pubblico giusta l'art. 5 Alle- gato I ALC (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 no- vembre 2007). Se è pur vero che la sola condotta tenuta in passato può costituire una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, la pon- derazione degli elementi in causa in particolare l'assenza di recidiva, l'at- tività lucrativa stabile, il nucleo famigliare costituito e tenuto presente il principio di libera circolazione delle persone, convincono questo Tribunale che il mantenimento del divieto d'entrata non è più giustificato. 9. Ne consegue che la decisione dell'UFM è annullata, il ricorso del ricorren- te è accolto ed il divieto d'entrata revocato con effetto dalla data della presente sentenza. 10. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a do- manda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali in- dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Ne discende che A._______ - patrocinato da un legale – ha diritto al versamento di fr. 1'500.--, in ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della

C-3619/2012 Pagina 13 sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto dal rappresentante, a ti- tolo di spese ripetibili (cfr. art. 8 segg. TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. Il divieto d'entrata è revocato a partire dalla data della presente sentenza. 3. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese di fr. 1'000.-, versa- to il 6 settembre 2012, è retrocesso al ricorrente. 4. L'UFM corrisponderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spe- se ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ...; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, per informazione

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

I rimedi giuridici sono indicati sulla pagina seguente.

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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ALC

  • art. 3 ALC

CEDU

  • art. 8 CEDU

Cost

  • art. 8 Cost
  • art. 10 Cost
  • art. 26 Cost
  • art. 29 Cost

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 67 LStr
  • art. 125 LStr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 66 PA

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