Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3541/2020
Entscheidungsdatum
26.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3541/2020

S e n t e n z a d e l 2 6 o t t o b r e 2 0 2 1 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Michael Peterli, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) rappresentato dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (decisione dell’11 giugno 2020).

C-3541/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) cittadino italiano, nato il (...) 1970, sposato, con figli, ha lavorato in Svizzera – con intervalli – da giugno 1988 a dicembre 2017, solvendo regolari con- tributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Da ultimo è stato attivo in qualità di muratore presso la B._______ SA di (...) ([...]; cfr. doc. 2 segg. e dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito doc. 2 e segg.]). A.b Nel dicembre 2017, all’assicurato è stato diagnosticato un adenocarci- noma invasivo moderatamente differenziato del colon ed il 20 febbraio 2018 si è sottoposto ad un intervento di resezione sigma retto allargata al discendente con ileostomia di protezione. A tale intervento sono seguiti di- versi cicli di chemio-radioterapia, durati fino a novembre 2018 (doc. 16 e segg.). A.c Il 19 marzo 2018, per il tramite dell'Istituto nazionale assistenza sociale (INAS), l'assicurato ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). A.d Il 2 dicembre 2018, l’interessato si è sottoposto ad un intervento di laparotomia e lisi di aderenze (doc. 52 e segg.) ed il 28 marzo 2019 è stato nuovamente ricoverato per un intervento di chiusura dell’ileostomia (doc. 53 e segg.). A.e Con perizia particolareggiata E213 dell’11 giugno 2019, la dott.ssa C., la cui specializzazione non è nota, ha posto la diagnosi princi- pale di poliposi familiare del colon su mutazione del gene MUTYH. Ha inol- tre rilevato che l’assicurato non era in grado di svolgere regolarmente lavori in nessuna attività (doc. 66 pag. 7), per poi indicare che poteva svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato (doc. 66 pag. 9 n. 11.6) e infine precisare che secondo le disposizioni di legge del Paese di residenza, invalidità era del 80% sia per l’ultimo lavoro svolto sia per un’altra attività confacente (doc. 66 pag. 9, nn. 11.7 e 11.8). Con presa di posizione medica del 27 giugno 2019 del Servizio medico regionale (SMR), la dott.ssa D., esperta certificata in medicina assicurativa svizzera, ha confermato la to- tale incapacità lavorativa dell’interessato (doc. 68).

C-3541/2020 Pagina 3 A.f Per conseguenza, con decisione del 23 settembre 2019, l’UAIE ha ac- cordato all’assicurato una rendita intera a partire dal 1° dicembre 2018, con le corrispondenti rendite completive per figli (doc. 75). B. B.a Il 4 ottobre 2019 è stata promossa una prima procedura di revisione (doc. 76 e segg.). B.b Con scritti del 15 ottobre 2019 (doc. 95) e del 2 dicembre 2019 (doc. 105), l’assicurato ha trasmesso ampia documentazione medica, in partico- lare la perizia particolareggiata E213 del 2 dicembre 2019, in cui la dott.ssa C._______ ha in sostanza rilevato che lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato e che egli non era ancora in grado di svolgere un’attività lavorativa (doc. 104 pag. 7 nn. 8 e 9). Degli ulteriori referti medici si dirà – se del caso – nei considerandi in diritto (cfr. doc. 95 e segg.). B.c Con presa di posizione medica del 27 gennaio 2020, la dott.ssa D._______ del SMR ha ritenuto che la poliposi intestinale non avesse più effetti sulla capacità lavorativa e che non vi fossero altre affezioni che limi- tassero l’assicurato in un’attività adeguata. Ha quindi ritenuto l’interessato totalmente inabile nella precedente professione di muratore a partire dal 20 dicembre 2017, ma abile al 100% in attività sostitutive adeguate a de- correre dal 2 dicembre 2019, data in cui è stata allestita la menzionata pe- rizia particolareggiata E213 (doc. 108). B.d Con progetto di decisione del 6 aprile 2020, l’UAIE ha dunque prospet- tato all’assicurato la soppressione della rendita. L’autorità inferiore ha con- fermato una perdurante incapacità lavorativa totale nella sua precedente attività di muratore, ma un miglioramento dello stato di salute tale da con- sentire lo svolgimento di un’attività sostitutiva adeguata nella misura del 100% a partire dal 2 dicembre 2019 (doc. 114). B.e Dopo avere ricevuto delle osservazioni sul progetto di decisione (doc. 115), con decisione dell’11 giugno 2020, l’UAIE ha deciso di sopprimere la rendita erogata fino ad allora al ricorrente con decorrenza dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 17 LPGA e 88 bis cpv. 2 lett. a OAI [doc. 121]). C. C.a Con e-mail del 2 luglio 2020, il ricorrente ha comunicato all’UAIE di opporsi alla decisione dell’11 giugno 2020 e che il suo rappresentante “ha

C-3541/2020 Pagina 4 sottovalutato la gravità della situazione”, chiedendo che ulteriori comunica- zioni e decisioni gli siano trasmesse direttamente per posta elettronica. In data 8 luglio 2020, la menzionata e-mail è stata trasmessa dall’UAIE a que- sto Tribunale per competenza (doc. TAF 1). C.b Con provvedimento del 20 luglio 2020, questo Tribunale ha invitato l’insorgente a regolarizzare il proprio ricorso, segnatamente con l’indica- zione di motivi e conclusioni e l’inoltro di un atto munito di firma manoscritta in originale (doc. TAF 3). C.c Con atto del 18 agosto 2020, l’insorgente ha confermato e completato la dichiarazione di ricorso del 2 luglio 2020, chiedendo – in via principale – l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata ed – in via subordinata – l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti all’UAIE per nuova decisione. Egli ha contestato che dalla documentazione medica agli atti si possa ricavare un intervenuto miglioramento significativo del suo stato di salute. Al contrario, la situazione medica deve considerarsi stabile. Fa inoltre valere che l’autorità inferiore non avrebbe sufficientemente te- nuto conto dei suoi limiti funzionali e totalmente trascurato le problematiche psichiatriche (doc. TAF 12). C.d Il 7 settembre 2020, l’insorgente ha versato il richiesto anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 15 e 16). C.e Nella risposta al ricorso del 12 ottobre 2020, l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato. Rin- viando alla presa di posizione del SMR del 5 ottobre 2020, l’autorità infe- riore ha osservato che il servizio medico regionale ha attestato, a decorrere dal 2 dicembre 2019, una capacità lavorativa del 100% per il ricorrente in attività leggere e adeguate alle sue condizioni di salute. Dal raffronto dei redditi risulta una perdita di guadagno del 2% che non dà diritto ad una rendita d’invalidità svizzera (doc. TAF 18). C.f Con replica del 20 novembre 2020, il ricorrente ha rinviato alla motiva- zione e alle conclusioni dell’atto ricorsuale, regolarizzato, del 18 agosto 2020 e allegato una relazione clinica del dott. E._______ e un verbale di pronto soccorso ASST (...) (ospedale di [...]) del 7 novembre 2020 (doc. TAF 21). C.g Con duplica del 12 gennaio 2021, l’UAIE ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Rinviando alla risposta del medico SMR del 21 dicembre 2020, l’autorità inferiore ha

C-3541/2020 Pagina 5 rilevato che la documentazione medica trasmessa dal ricorrente con la re- plica non permette di modificare la precedente valutazione clinico-lavora- tiva (doc. TAF 23). C.h Nelle osservazioni del 25 gennaio 2021, l’insorgente ha indicato di ri- nunciare a presentare ulteriori osservazioni, rinviando a quanto esposto negli allegati trasmessi in precedenza (doc. TAF 25). C.i Con scritto del 9 febbraio 2021, l’assicurato ha nondimeno trasmesso a questo Tribunale il verbale su visita del 26 gennaio 2021 della Commis- sione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro medico legale di (...) (IT), dal quale risulta un’in- validità – secondo la normativa italiana – dell’85% (doc. TAF 27). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

C-3541/2020 Pagina 6 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in par- ticolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle

C-3541/2020 Pagina 7 medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto l’11 giugno 2020. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine; nonché cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1916/2017 del 4 dicembre 2019 consid. 3.3 con rinvii). 4. 4.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,

C-3541/2020 Pagina 8 d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 4.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in pre- visione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della ren- dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invali- dità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (lett. b). 4.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 4.4 Conformemente all’art. 88bis cpv. 1 OAI, l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto: a. se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la do- manda è stata inoltrata; b. se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata pre- vista; c. se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assi- curato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto. La riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi inva- lidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto (art. 88bis cpv. 2 OAI): a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determi- nante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha

C-3541/2020 Pagina 9 violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare. 4.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è, altresì, una diversa valutazione di una fatti- specie restata sostanzialmente immutata (DTF 131 V 84 consid. 3; sen- tenza del TF 8C_534/2014 del 13 agosto 2014 consid. 3.2 e 8C_624/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2 nonché relativi riferimenti). 5. 5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3). 5.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).

C-3541/2020 Pagina 10 5.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). 5.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac- certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi- ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 5.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 5.6 In ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno spe- cialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classifica- zione riconosciuto scientificamente (DTF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3). In presenza di disturbi psichici, in particolare di disturbi da dolore soma- toforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio (DTF 143 V 409), la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di tali disturbi deve essere valutata sulla base di una visione d’insieme, nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti

C-3541/2020 Pagina 11 e, dall’altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 2, 3.4-3.6 e 4.1 nonché 143 V 418 consid. 6 segg.). Il Tribunale federale ha suddiviso gli indicatori per la valutazione della capacità lavorativa in due categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3), segnatamente categoria “gravità funzio- nale” (consid. 4.3) con i complessi “danno alla salute” (consid. 4.3.1; risul- tati e sintomi rilevanti per la diagnosi; successo od insuccesso del tratta- mento e della reintegrazione; comorbidità), “personalità” (sviluppo e strut- tura della personalità, funzioni psichiche [consid. 4.3.2] e contesto sociale [consid. 4.3.3]) nonché categoria “coerenza” (aspetti del comportamento [consid. 4.4] in rapporto alla limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita paragonabili [consid. 4.4.1] ed alla sofferenza dimo- strata secondo l’anamnesi in vista di un trattamento o di una reintegrazione [consid. 4.4.2]). 6. 6.1 Alfine di accertare se il grado d’invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la si- tuazione di fatto determinante di cui all’ultima decisione cresciuta in giudi- cato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall’altro lato, la situazione vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 140 V 514 consid. 5.2 e 133 V 108 consid. 5). 6.2 Nel caso di specie, e come rettamente rilevato nella decisione impu- gnata, il periodo determinante è quello intercorrente dal 23 settembre 2019 (data della decisione dell’UAIE mediante la quale è stata accordata all’in- sorgente una rendita intera d’invalidità) e la data della decisione impugnata dell’11 giugno 2020 con la quale è stata soppressa la succitata rendita. 7. 7.1 A tal proposito giova ricordare che nell’ambito della procedura avviata il 23 marzo 2018 e conclusasi con l’attribuzione di una rendita d’invalidità intera a decorrere dal 1° dicembre 2018, l’autorità inferiore aveva fondato la propria decisione in particolare sui pareri delle dott.sse C._______ e D._______:

  • con perizia particolareggiata E213 dell’11 giugno 2019, la dott.ssa C._______ ha posto la diagnosi di tumori maligni del colon (poliposi familiare del colon su mutazione del gene MUTYH). La dott.ssa ha

C-3541/2020 Pagina 12 inoltre rilevato che il decorso della malattia era cronico con necessità di stretto e continuo follow-up e che l'insorgente non era in grado di svolgere nessuna attività lavorativa (temporaneamente inabile al lavoro dal 25 giugno 2018). Infine, essa ha indicato che secondo le disposizioni di legge italiane, l’interessato era da considerarsi invalido all’80% con prognosi incerta (doc. 66),

  • con presa di posizione medica SMR del 27 giugno 2019, la dott.ssa D._______ ha confermato la nota diagnosi e le susseguenti cure intra- prese dall’insorgente. Per quel che attiene alla capacità lavorativa essa ha rilevato che all’epoca una totale incapacità lavorativa era giustificata ma che sarebbe stata necessaria una rivalutazione dopo sei mesi per pronunciarsi sull’eventuale possibilità di svolgere attività leggere (doc. 68). 7.2 Nel corso della procedura di revisione che ha portato alla decisione impugnata dell’11 giugno 2020, l’autorità inferiore ha acquisito agli atti se- gnatamente la seguente documentazione medica di data posteriore alla decisione del 23 settembre 2019:

  • il referto dell’11 novembre 2019 del dott. F._______ dell’unità ospeda- liera cure palliative – terapia dolore di (...), da cui risulta che il paziente è in trattamento da luglio 2019 per dolore in zona anale (doc. 102),

  • il referto di gastroscopia del 18 ottobre 2019, in cui il dott. G._______ ha diagnosticato una gastrite antrale e consigliato una terapia con IPP per quattro settimane, nonché ulteriori approfondimenti medici (doc. 100),

  • la perizia particolareggiata E213 del 2 dicembre 2019, con cui la dott.ssa C._______ ha riconfermato le note diagnosi e rilevato che lo stato di salute dell'insorgente è rimasto stabile rispetto alla precedente visita di giugno 2019 e che egli non era ancora in grado di svolgere un’attività lavorativa. Essa ha inoltre precisato che il decorso della patologia restava “cronico con necessità di stretto e continuo follow- up”. In quanto a limitazioni funzionali, ha rilevato facile e precoce affaticabilità, ridotta tolleranza allo sforzo ed alle condizioni climatiche estreme. La perita ha pure riconfermato il grado di invalidità dell’80% secondo la normativa italiana (doc. 104),

  • la presa di posizione medica SMR del 27 gennaio 2020, con cui la dott.ssa D._______ ha ritenuto che gli esami oncologici non hanno

C-3541/2020 Pagina 13 mostrato una recidiva e che gli esiti della chirurgia non hanno comportato complicazioni. Facendo riferimento alla menzionata perizia E213 del 2 dicembre 2019 – segnatamente al fatto che la dott.ssa C._______ ha indicato come esigibile un impiego in attività adeguate – la dott.ssa del SMR ha ritenuto che la poliposi intestinale non avesse più effetti sulla capacità lavorativa e che non vi fossero altre affezioni che limitassero l'insorgente in un'attività adeguata. Motivo per cui quest'ultimo veniva ritenuto totalmente inabile nella precedente professione a partire dal 20 dicembre 2017, ma abile al lavoro nella misura del 100% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal 2 dicembre 2019, data in cui è stata allestita la menzionata perizia particolareggiata E213 (cfr. doc. 104 e 108). 7.3 Con ricorso del 2 luglio 2020, l’insorgente ha prodotto la relazione cli- nica del 31 maggio 2020 del dott. E., specialista in chirurgia d’emergenza e pronto soccorso, da cui emerge che a seguito dell’inter- vento chirurgico del 22 febbraio 2018 ed i susseguenti cicli di chemio-ra- dioterapia non si sono evidenziate riprese della malattia. Il medico ha tut- tavia indicato che il paziente ha sofferto di importante sintomatologia dolo- rosa urente a livello anale (trattata con cicli di infiltrazioni anestetici locali e antidolorifici oppioidi e migliorata sensibilmente dalla fine di marzo 2020) e di una persistente ed invalidante situazione di incontinenza fecale che im- pedisce al paziente un’attività lavorativa usuale ed inficia la normale vita di relazione (doc. TAF 1). 7.4 Con presa di posizione SMR del 5 ottobre 2020, la dott.ssa D. ha rilevato che prima del referto del dott. E._______ un’incontinenza fecale non era mai stata segnalata e che l’insorgente non è mai stato trattato per tale problematica, deducendone che essa non poteva corrispondere al li- vello di gravità indicato dal dott. E.. Il medico SMR ha poi indicato che tale affezione è ad ogni modo trattabile e non può giustificare un’inca- pacità lavorativa durevole in attività leggera e sedentaria (potendosi tuttal- più giustificare la necessità di avere dei servizi igienici nelle vicinanze). Per quel che attiene alla faticabilità essa ha rilevato che si tratta di un decondi- zionamento fisico che non giustifica un’incapacità lavorativa. Infine, ha con- cluso che i problemi psichici non meritano particolari approfondimenti dal momento che alcun medico avrebbe mai attestato l’esistenza di turbe psi- chiatriche (doc. TAF 18). 7.5 Con la replica del 20 novembre 2020, il ricorrente ha prodotto la rela- zione clinica (non datata) del dott. E., in cui il medico ha dapprima

C-3541/2020 Pagina 14 ribadito che a seguito della ripresa della canalizzazione intestinale, il pa- ziente ha iniziato ad avvertire un’importante sintomatologia di dolore urente (dovuto ai trattamenti chirurgici, radiologici e farmacologici subiti), nonché di un’incontinenza fecale di grado elevato. Egli ha inoltre indicato che la malattia di base, le complicanze post-operatorie e gli esiti delle stesse hanno fatto insorgere una grave sindrome ansioso-depressiva, attual- mente in cura farmacologica con Zoloft (cfr. doc. TAF 21). 7.6 Con verbale di pronto soccorso del 7 novembre 2020, il dott. H., a seguito di un ricovero di 2 giorni per dolori addominali cram- piformi, ha diagnosticato una colica addominale con una prognosi di quin- dici giorni (doc. TAF 21). 7.7 Con presa di posizione medica SMR del 21 dicembre 2020, la dott.ssa D. ha ribadito che un’eventuale incontinenza fecale potrebbe su- bire un netto miglioramento se curata adeguatamente e che a livello psi- chiatrico non vi è mai stata una presa a carico specialistica. Essa ha per- tanto concluso che tali problematiche non sono in grado di modificare le sue precedenti conclusioni (doc. TAF 23). 7.8 Con verbale su visita del 26 gennaio 2021, la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro medico legale di (...), ha rilevato che all’esame obbiettivo il paziente presentava tono dell’umore volto in senso depressivo con polarizzazione ideativa sulle proprie problematiche somatiche e sulle conseguenze lavo- rative e relazionali della patologia. La commissione medica ha poi posto le diagnosi di micropolipi dell’ascendente e trasverso in esiti di resezione sigma retto allargata al discendente (febbraio 2018) con ileostomia di pro- tezione (chiusa marzo 2019) per adenoca del retto con successiva chemio e radioterapia adiuvante in follow-up periodico con residua incontinenza fecale, esiti di intervento di lisi di aderenze peritoneali per occlusione inte- stinale (dicembre 2018) e sindrome depressiva reattiva in trattamento spe- cifico. Infine, l’insorgente è stato valutato invalido con riduzione perma- nente della capacità lavorativa dell’85% a decorrere dal 25 gennaio 2021 (doc. TAF 27). 8. Valutazione da parte di questo Tribunale 8.1 Da quanto precede, si evince che l’autorità inferiore ha ritenuto un mi- glioramento dello stato di salute – con recupero di una capacità lavorativa completa in attività adeguate a decorrere dal 2 dicembre 2019 – fondandosi esclusivamente sui pareri della dott.ssa D._______, la quale si è limitata

C-3541/2020 Pagina 15 ad analizzare i certificati medici prodotti ed in particolare la perizia partico- lareggiata E213 del 2 dicembre 2019 della dott.ssa C.. 8.2 A tal proposito, questo Tribunale rileva come le conclusioni del medico SMR sono motivate – da un lato – dal generico assunto secondo cui, in mancanza di indizi per una recidiva tumorale o per l’insorgere di altre com- plicazioni dovute alle terapie effettuate, si possa partire dal presupposto che un’attività adeguata sia nuovamente esercitabile a tempo pieno a par- tire dal giorno della visita peritale della dott.ssa C. e, dall’altro alto, con l’assunto/affermazione secondo cui, non avendo l’insorgente mai af- frontato una cura psichiatrica, la sindrome ansioso-depressiva di cui sem- brerebbe soffrire (secondo i certificati medici esibiti) sarebbe di importanza minore, rispettivamente non avrebbe conseguenze sulla residua capacità lavorativa in attività adeguate (doc. 50). 8.3 Questo Tribunale – per i motivi che saranno esposti più in dettaglio di seguito – non ritiene di potere conferire pieno valore probatorio alle valuta- zioni effettuate per l’autorità inferiore dal SMR, né per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente, né in merito alla pretesa ritrovata piena capa- cità lavorativa in attività sostitutive adeguate a partire dal 2 dicembre 2019 (cfr. presa di posizione medica del 27 gennaio 2020 [doc. 108], presa di posizione medica del 5 ottobre 2020 [doc. TAF 18], presa di posizione me- dica del 21 dicembre 2020 [doc. TAF 23]). Gli accertamenti medici per giun- gere a tale apprezzamento/conclusione sono lacunosi e superficiali e legit- time le doglianze formulate dal ricorrente quanto alle conclusioni – non suf- ficientemente consistenti – tratte dall’autorità inferiore sulla base della do- cumentazione medica agli atti. 8.4 Affezioni oncologiche ed esiti degli interventi chirurgici 8.4.1 Per quel che concerne l’affezione oncologica, ed in particolare gli esiti degli interventi a cui l’insorgente si è sottoposto, questo Tribunale rileva innanzitutto che nella menzionata perizia particolareggiata E213 del 2 di- cembre 2019, la dott.ssa C._______ ha constatato uno stato di salute sta- bile rispetto alla precedente visita di giugno 2019 e ribadito l’impossibilità (temporanea) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, precisando che il de- corso della patologia restava “cronico con necessità di stretto e continuo follow-up” e che il grado di invalidità secondo la normativa italiana non era variato rispetto alla precedente valutazione (doc. 104, in particolare pag. 7 nn. 8 e 9). Certo, nella menzionata perizia E213 è pure segnalato – in ma- niera invero contraddittoria – che il ricorrente era in grado di svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 104 pag. 9 n.

C-3541/2020 Pagina 16 11.6), per poi però pure indicare un grado d’invalidità dell’80% secondo le disposizioni del Paese di residenza sia nella precedente attività sia in atti- vità sostitutive adeguate (doc. 104 pag. 9 nn. 11.7 e 11.8). Ciò premesso, la perizia E 213 del 2 dicembre 2019 non soccorre comunque – tanto meno con il necessario grado della verosimiglianza preponderante – la conclu- sione del medico SMR secondo cui sarebbe intervenuto nel periodo deter- minante un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Anzi, una let- tura comparativa delle valutazioni della dott.ssa C._______ nelle perizie E 213 dell’11 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 evidenzia come già nel giugno 2019 (doc. 66 pag. 7 e 9 nn. 8, 9, 11.6, 11.7 e 11.8) la perita aveva tratto le medesime conclusioni sulla residua capacità lavorativa di quelle indicate nuovamente in quella del 2 dicembre 2019 in virtù delle affezioni di cui soffre il ricorrente. Per conseguenza, e contrariamente a quanto rite- nuto dal medico SMR e dall’autorità inferiore, dalla più recente perizia E213 della dott.ssa C._______ non è rilevabile alcun miglioramento dello stato di salute del ricorrente, ma piuttosto uno stato di salute rimasto invariato. 8.4.2 Inoltre, pure gli ulteriori referti medici trasmessi dall’insorgente – ta- luni di data posteriore alla decisione impugnata sono comunque suscettibili di fornire elementi d’accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione impugnata (v., sulla questione, il considerando 3.2 del pre- sente giudizio) – in particolare la relazione del dott. E._______ del 31 mag- gio 2020 rispettivamente il verbale del 26 gennaio 2021 della la Commis- sione medica per l’accertamento dell’invalidità. Gli stessi appaiono confer- mare una situazione valetudinaria ancora non stabilizzata o comunque non migliorata. In particolare, essi attestano anche una problematica di incon- tinenza imputabile agli esiti delle cure seguite. Per contro, le valutazioni della dott.ssa D., che peraltro non è uno specialista del ramo, fon- dano principalmente sulla considerazione astratta che dall’assenza di cer- tificati attestanti una recidiva tumorale, rispettivamente dall’assenza di altre complicazioni – o dalla loro eventuale trattabilità –, possa venir concluso per un rapido sviluppo positivo dell’affezione in parola (cfr. doc. 108 e doc. TAF 18). Tuttavia, sulla base della documentazione medica agli atti, tali valutazioni non risultano condivisibili e convincenti, basandosi le stesse su mere speculazioni/congetture rispettivamente su una singola indicazione contraddittoria nelle perizie E213 della dott.ssa C., senza riscontri oggettivi, in particolare per quel che attiene ad un eventuale miglioramento della capacità lavorativa, peraltro in contrasto con le valutazioni dei medici che hanno visitato personalmente il paziente. Da questo profilo, non soc- corre il medico SMR neppure la generica affermazione che un’eventuale incontinenza sarebbe trattabile (e dunque di principio non atta a giustificare una duratura incapacità lavorativa) e che dall’assenza di una cura specifica

C-3541/2020 Pagina 17 possa venir dedotto che la problematica non sia grave, come lo ha invece indicato il dott. E._______ (cfr. in particolare doc. TAF 18). 8.4.3 Questo Tribunale ritiene pertanto che, tenuto conto del fatto che la valutazione sulla residua capacità lavorativa effettuata dalla dott.ssa D._______ relativamente agli esiti dei problemi oncologici è poco convin- cente e appare in contrasto con quanto indicato dai medici in Italia, l’accer- tamento dei fatti giuridicamente rilevanti appare insufficiente per permet- tere una conclusione consistente, nel senso della verosimiglianza prepon- derante, circa la ritrovata capacità lavorativa il giorno dell’allestimento della perizia particolareggiata E213 del 2 dicembre 2019. 8.5 Sindrome depressiva 8.5.1 Per quel che attiene alla problematica depressiva lamentata dal ricor- rente, questo Tribunale rileva inoltre che, mentre il medico SMR e l’UAIE stesso hanno ritenuto come uniche diagnosi con effetto sulla capacità la- vorativa gli esiti dell’intervento di resezione sigma retto (con susseguenti cicli di radio-chemioterapia), i medici italiani hanno a più riprese – e già prima dell’emissione del provvedimento impugnato (cfr. in particolare il doc. 97 pag. 3) – rilevato un tono dell’umore deflesso, rispettivamente l’insor- gere di una sindrome ansioso depressiva (cfr. in particolare la relazione clinica del dott. E._______ trasmessa con la replica [doc. TAF 21] ed il ver- bale del 26 gennaio 2021 della la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità [doc. TAF 27]). Con il più recente certificato medico (non da- tato), il dott. E._______ ha inoltre precisato che a causa dell’insorgere di una grave sindrome ansioso-depressiva il paziente segue una terapia far- macologica (doc. TAF 21). 8.5.2 Dal canto suo, il medico SMR ha invece sempre considerato che l’af- fezione psichica non sia verosimile rispettivamente che non esplicasse al- cun effetto sulla residua capacità lavorativa. Ha motivato tale conclusione indicando che dagli atti non sarebbero rilevabili esami dettagliati o indica- zioni in merito al trattamento psicoterapeutico seguito (cfr. in particolare doc. TAF 18). Ora, anche in considerazione della patologia oncologica dell’insorgente, degli interventi subiti e degli esiti di quest’ultimi, dei tratta- menti seguiti in tale ambito e nonché delle constatazioni di svariati medici che hanno visitato personalmente il ricorrente medesimo in Italia (tono dell’umore deflesso e sindrome ansioso-depressiva con terapia farmacolo- gica), il medico SMR non può essere seguito laddove ritiene a priori ragio- nevole pensare che si tratti di un disturbo insignificante non necessitante

C-3541/2020 Pagina 18 alcun approfondimento specialistico, tale conclusione fondandosi su gene- riche presunzioni fattuali inconsistenti dal momento che non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti di causa (si confronti a tal riguardo per l’appunto il certificato del dott. E._______ che ha fatto riferimento ad una terapia far- macologica in corso [doc. TAF 21]) . Pertanto, per potersi determinare sullo stato di salute psichico del ricorrente, ed in particolare sui limiti funzionali e le risorse personali del medesimo, si imponeva una valutazione psichiatrica rispettosa della più recente giurisprudenza al riguardo (DTF 143 V 409 e 418 [procedura probatoria strutturata]). Peraltro, secondo tale giurispru- denza, ad una procedura probatoria strutturata può essere rinunciato uni- camente a condizioni restrittive e sulla base di rapporti medici specialistici aventi piena forza probatoria (cfr., fra l’altro, DTF 125 V 351). Su tale que- stione, l’UAIE neppure si è espresso, tanto meno vi è agli atti una valuta- zione specialistica esauriente suscettibile di giustificare un motivo di rinun- cia ad una procedura probatoria strutturata in ambito psichiatrico. Infine, e come già indicato al considerando 8.4.2 del presente giudizio, nel caso concreto anche i documenti di data posteriore alla decisione impugnata sono comunque suscettibili di fornire elementi d’accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione impugnata. 8.6 Conclusione Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti, segnatamente in ambito oncologico (compresi in particolare gli esiti degli interventi subiti) e psichiatrico, l’istruttoria eseguita dall’autorità inferiore risulta carente. Il ser- vizio medico regionale, così come l’UAIE stesso si sono fondati su docu- mentazione incompleta e contradditoria e pertanto inconcludente. In simili condizioni, non risulta possibile per questa Corte determinarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute del ricorrente e sulle sue conseguenze sulla capacità lavo- rativa. 9. 9.1 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe- riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare in oncologia [comprensiva degli esiti delle cure effettuate] e psichiatria), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione.

C-3541/2020 Pagina 19 9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri- sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata- mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe- riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accerta- menti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull’incidenza effettiva, delle affezioni di cui soffre il ricorrente, sulla residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (se- gnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto l’esperimento di una perizia interdi- sciplinare mai effettuata e chiaramente necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l’autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. il considerando 8 del presente giudizio). Pe- raltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza qualche limitazione: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui me- desimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C- 1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]). 9.3 Per il resto, occorre rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata dell’11 giugno 2020 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione

C-3541/2020 Pagina 20 impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto necessario conferire all’insorgente la facoltà di ritirare il proprio gravame. 10. 10.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di CHF 800.-, versato il 7 settembre 2020, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as- senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2’800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre- sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3541/2020 Pagina 21

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione dell’11 giugno 2020 è annul- lata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completa- mento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 7 settembre 2020, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario), – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3541/2020 Pagina 22

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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