B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 19.11.2015 (9C_801/2015)
Corte III C-3490/2013
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 5 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Vito Valenti, cancelliera Giulia Santangelo.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, sospensione delle prestazioni, restituzione (decisioni del 1° maggio 2013).
C-3490/2013 Pagina 2
Fatti: A. A.a A., cittadino spagnolo, nato il , coniugato, con un figlio, nato nel , (doc. 101 dell'incarto dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu- rati residenti all'estero [UAIE], doc. 101), è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità da parte dell'Ufficio assicura- zione invalidità del Cantone B. (in seguito UAI-B.) a de- correre dal 1° ottobre 1993, unitamente alla rendita completiva in favore della moglie (doc. 28). Da gennaio 2005 percepisce anche una rendita per il figlio C. (doc. 63). L'assicurato è pure al beneficio di una rendita dell'assicurazione infortuni dal 1 gennaio 1994 (doc. 101 e 102). A.b In seguito al rientro in Spagna dell'assicurato, nell'aprile 2001, l'UAI- B._______ ha trasmesso l'incarto per competenza all'UAIE (doc. 49), il quale ha continuato a versare la rendita d'invalidità (doc. 50). A.c Una prima revisione d'ufficio del diritto alla rendita si è conclusa il 18 febbraio 2003, con la constatazione, dopo esame materiale della fatti- specie, che il grado d'invalidità non era mutato (doc. 62). Una seconda re- visione d'ufficio, terminata l'11 dicembre 2007, è giunta alla medesima con- clusione (doc. 76). B. B.a Il 29 ottobre 2012 l'UAIE ha avviato la terza procedura di revisione (doc. 79), durante la quale ha rilevato che A._______ era stato condannato ad una pena detentiva (doc. 87, 88,89). Il 17 aprile 2013 la Cassa svizzera di compensazione ha quindi informato l'interessato che la rendita di invalidità non sarebbe stata versata durante la detenzione. La rendita del figlio sarebbe invece stata pagata diretta- mente alla madre (doc. 90). B.b Il 1° maggio seguente, l'UAIE, dopo avere constatato che l'interessato non aveva rispettato il proprio obbligo di informare (facendo riferimento all'art. 31 al. 1 LPGA), ha deciso di sospendere retroattivamente, a partire dal 1° settembre 2012, il versamento della rendita d'invalidità, trovandosi l'assicurato detenuto presso il penitenziario di D._______ dal 4 agosto 2012 (doc. 102, doc. 88, doc 89).
C-3490/2013 Pagina 3 B.c Con decisione dello stesso giorno l'UAIE ha chiesto all'assicurato di restituire l'importo di fr. 13'440.-, indebitamente percepito da settembre 2012 ad aprile 2013. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono della predetta somma, segnatamente se la riscossione era avvenuta in buona fede e qualora la restituzione rap- presentava per lui un onere troppo grave (doc. 103). C. Il 24 maggio 2013 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale ammini- strativo federale (in seguito TAF) contro le decisioni dell'UAIE del 1° maggio 2013, chiedendo in sostanza l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed il ripristino del versamento della rendita d'invalidità. Egli adduce in particolare che la sua famiglia fa capo al proprio sostenta- mento grazie alla rendita e che pertanto la sospensione non gli permette di pagare né le spese correnti, di cui fanno parte i contributi alla sicurezza sociale, né l'ipoteca (doc. TAF 1). D. Nella risposta al ricorso del 9 settembre 2013, l'autorità inferiore ha propo- sto la reiezione del gravame e la conferma delle decisioni impugnate. Ha nuovamente indicato di avere sospeso il pagamento della rendita retroatti- vamente a causa della detenzione dell'assicurato e di avere chiesto la re- stituzione dell'importo della rendita d'invalidità indebitamente percepita da settembre 2012 ad aprile 2013 (doc. TAF 4). E. Con provvedimento del 18 settembre 2013, questo Tribunale ha trasmesso all'insorgente copia della risposta al ricorso con facoltà d'inoltrare la replica. Il termine è scaduto infruttuoso (doc. TAF 5). F. Con scritto del 30 marzo 2014, indirizzato alla Cassa svizzera di compen- sazione, e trasmesso al TAF il 14 aprile 2014, l'assicurato ha comunicato all'UAIE che entro il termine di due mesi avrebbe potuto usufruire del re- gime di semilibertà, avendo scontato un quarto della condanna e postulato il ripristino della rendita di invalidità, conditio sine qua non per avanzare al terzo grado di giudizio (documento allegato al doc. TAF 7 e traduzione al- legata al doc. TAF 10).
C-3490/2013 Pagina 4 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA ema- nate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la pre- sente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempite nel caso di specie. 2.3 Il ricorso è altresì tempestivo, rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e art. 52 PA) ed è ammissibile. 3. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Oggetto del contendere sono le decisioni di sospensione della rendita d'in- validità dal settembre 2012 e di restituzione delle prestazioni già versate dal 1° settembre 2012 al 30 aprile 2013. Ne consegue che applicabili sono la LPGA e la LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012. 4. 4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681) entrato in vigore il 1° giugno 2002.
C-3490/2013 Pagina 5 4.2 L'allegato II dell'ALC è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 5. Il litigio verte sulla sospensione retroattiva del versamento della rendita d'invalidità del ricorrente a partire da settembre 2012 a causa dell'interve-
C-3490/2013 Pagina 6 nuta detenzione a far tempo dal 4 agosto 2012 (doc. 94), nonché sull'ob- bligo di restituire l'importo di fr. 13'440.-, corrispondente alla somma delle rendite già riscosse da settembre 2012 ad aprile 2013. 6. 6.1 Secondo l'art. 21 cpv. 5 LPGA, se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere d'indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i congiunti ai sensi del ca- poverso 3. 6.1.1 La rendita dell'assicurazione invalidità è una prestazione pecuniaria con carattere d'indennità ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 LPGA (cfr. sentenza del TF 8C_139/2007 del 30 maggio 2008 consid. 3.2). La disposizione è per- tanto applicabile nel caso di specie. 6.1.2 A titolo di premessa va rilevato che giusta i più recenti criteri giuri- sprudenziali la privazione della libertà personale disposta dall'autorità pe- nale giustifica la sospensione del diritto alla rendita, ma non la soppres- sione (DTF 113 V 273 consid. 2c). Di conseguenza la circostanza che il beneficiario di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità sconti una pena privativa della libertà non costituisce motivo giuridico di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (si confronti DTF 133 V 3 consid. 3.1). Da un lato perché lo stato di salute non subisce modifiche a causa della detenzione e dall'al- tro perché non si può far riferimento ad un autentico cambiamento di sta- tuto giuridico. 6.1.3 Si tratta in concreto di una disposizione potestativa, che permette di tener conto di circostanze particolari. Ad esempio la norma non viene ap- plicata nell'ipotesi in cui, malgrado l'esecuzione della pena, una persona sana nelle medesime condizioni, ha la possibilità di esercitare un'attività lucrativa (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 21 n 101 pag. 301). La ratio legis della norma consiste infatti nel garantire l'uguaglianza di trat- tamento tra invalidi privati della libertà e persone sane nelle medesime con- dizioni. Il detenuto sano infatti perde, di regola, il salario o, se indipendente, il suo reddito professionale (DTF 133 V 1 consid. 4.2.4.1; per quanto ri- guarda le misure detentive si confronti in particolare DTF 137 V 154 consid.
C-3490/2013 Pagina 7 3.3 e 5 con riferimenti). Il detenuto invalido, mantenuto dalla pubblica col- lettività, non deve pertanto trarre vantaggio economico dall'esecuzione della pena. Al riguardo va ancora evidenziato che, se è vero che, in generale, il dete- nuto è mantenuto dall'ente pubblico, nel senso che i costi di una misura penale privativa della libertà sono in linea di massima assunti dalla collet- tività, è pur vero che, chi è privato della libertà ed è invalido non dovrebbe, dal profilo economico, essere avvantaggiato rispetto a chi è valido, e in quanto detenuto, non può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indi- pendente. Se quindi il regime detentivo, malgrado la condanna penale o la misura privativa della libertà, consente comunque alla persona valida pri- vata della libertà di esercitare un'attività lucrativa sufficiente quantomeno a garantirne la sussistenza, il diritto alla rendita di invalidità del detenuto in- valido, che, nelle stesse condizioni, non può, per ragioni di salute, eserci- tare un'analoga attività, non verrà sospeso. Determinante per stabilire se la rendita di invalidità debba essere sospesa o meno durante la detenzione o l'esecuzione di una misura è quindi accertare se una persona sana nella stessa situazione subirebbe una perdita di guadagno (DTF 138 V 140 con- sid. 2.2, 137 V 154 consid. 3.3). 6.1.4 Al riguardo è utile precisare che il lavoro svolto presso il penitenziario, giusta l'art. 81 cpv. 1 CP (RS 311.0), non viene qualificato come attività lavorativa ai sensi dell'art. 83 CP. In effetti si tratta di uno strumento idoneo e necessario che, oltre a consentire al detenuto di preservare le sue capa- cità personali e professionali, è indispensabile a garantire l'ordine e la ge- stione economica degli istituti, motivo per cui non è comparabile ad un'at- tività lucrativa in senso economico (cfr. sentenza del TF 8C_176/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 4.2; sentenza del TF 8C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid.4 e sentenza del TAF B-4180/2012 del 26 maggio 2014 con- sid. 5.4.1). 6.2 Nel caso in esame dagli atti emerge che l'UAIE, venuta a conoscenza della detenzione del ricorrente presso il penitenziario di D._______ a far tempo dal 4 agosto 2012 (doc. 83, 87-95, in particolare doc. 94), gli ha dapprima comunicato che la legislazione non permetteva il versamento della rendita e quindi, tramite decisione formale, ha sospeso l'erogazione della rendita d'invalidità con effetto dal 1 settembre 2012, senza procedere ad ulteriori verifiche, e preteso la restituzione delle prestazioni versate a torto.
C-3490/2013 Pagina 8 Dagli atti di causa non risulta in particolare che l'assicurato abbia avuto la possibilità di esercitare un'attività lucrativa durante la detenzione né che il regime detentivo ("privacion de libertad", allegato doc. TAF 7) a cui sotto- stava, permette ad una persona sana nella medesima situazione di svol- gere un'attività lucrativa (come è ad esempio di regola il caso nel regime di semi libertà [cfr. sentenza del TAF B-4180/2012 consid. 5.4.1 e dottrina citata]). Del resto, l'assicurato stesso, a cui è stata preannunciata la so- spensione della rendita in seguito alla detenzione, non ha mai sostenuto detta circostanza. Dallo scritto trasmesso all'UAIE in data 30 marzo 2014 (allegato al doc. TAF 7) emerge inoltre che l'assicurato avrebbe potuto pas- sare al regime di semi libertà – usufruendo di permessi – soltanto all'inizio di giugno 2014. In particolare dalle precisazioni fornite dal ricorrente risulta che il passaggio al terzo grado di giudizio viene ammesso nel caso in cui i detenuti dispongono di entrate sufficienti per far fronte al proprio sostenta- mento, fatto che presuppone la possibilità di svolgere attività lucrativa ri- spettivamente di disporre di altri redditi quali ad esempio una rendita. Alla luce di quanto appena esposto emerge e contrario che soltanto con il regime di semilibertà le condizioni di carcerazione sarebbero mutate, con conseguente possibilità, per il detenuto, di svolgere attività lucrativa. In simili condizioni la decisione di sospendere la rendita di invalidità erogata al ricorrente è conforme all'art. 21 cpv. 5 prima frase LPGA e deve pertanto essere confermata. 7. 7.1 Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una presta- zione. Per stabilire se è dato un obbligo di notificare ci si deve fondare sulle cir- costanze del caso concreto. Determinante è, in particolare, se la persona è stata resa attenta in modo inequivocabile del suo obbligo concreto di no- tificare (ad esempio in caso di modifica dello stato civile, dello stato di sa- lute, ecc.). L'obbligo di notifica può quindi riferirsi soltanto a modifiche della fattispecie, la cui esistenza rispettivamente le cui conseguenze sul diritto alle prestazioni la persona interessata conosceva o doveva conoscere. Un comportamento colpevole – una lieve negligenza è sufficiente - è pertanto necessario (Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 448 N 11).
C-3490/2013 Pagina 9 Di regola ogni violazione colpevole dell'obbligo di notifica provoca una mo- difica retroattiva della prestazione, con relativa restituzione (DTF 118 V 218). Se, quindi, in seguito ad una corretta notifica, il diritto a prestazioni sarebbe stato adeguato, la prestazione versata diviene illecita e va resti- tuita (art. 25 cpv. 1 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 450 N 17-18). Secondo la giurisprudenza la mancata comunicazione dell'esecuzione di una pena configura in particolare una violazione dell'obbligo di notificare (ZAK 1986 pag. 637 e Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 449 N 13). 7.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse de- vono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interes- sato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. 7.3 7.3.1 Secondo il cpv. 2, prima frase, dell'art. 25 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'isti- tuto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. La restituzione ed il suo even- tuale condono sono normalmente decisi in due fasi distinte (art. 3 e 4 OPGA [RS 830.11 {cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3}]). 7.3.2 Il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circo- stanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministra- zione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui cono- scenza risulti, di principio e nel suo ammontare, l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 70/06 del 30 luglio 2007 consid. 5.1; cfr. pure sentenza del TF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
C-3490/2013 Pagina 10 8.1 Nel caso in esame dagli atti emerge che, con scritto del 24 aprile 2001 (doc. 50), la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato al ricorrente le prestazioni che gli avrebbe versato dal 1 maggio 2001 e ha espressa- mente indicato a pagina 2, sotto la rubrica "obbligo di informare", che i "be- neficiari di rendite devono annunciare immediatamente allo scrivente Uffi- cio ogni cambiamento delle condizioni che possa causare la soppressione, la riduzione o l'aumento delle prestazioni erogate (...). L'AVS-AI ha inoltre allegato un foglio, "Obbligo di informare" (doc. 50 pag. 3), nel quale ha segnalato nuovamente che "ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il diritto alla prestazione, deve essere co- municata all'Ufficio Invalidità tempestivamente. Ciò è necessario in partico- lare nei seguenti casi (...) la carcerazione preventiva, l'esecuzione delle pene e delle misure in svizzera come anche all'estero (...). Giusta l'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite". 8.2 In seguito all'espressa richiesta formulata in data 22 febbraio 2013 (doc. 87), l'11 marzo 2013 l'UAIE è stata informata dalla direzione del pe- nitenziario di D._______ che l'assicurato stava scontando una pena deten- tiva dal 4 agosto 2012 (doc. 89). L'interessato dal canto suo ha informato dell'incarcerazione solo il 1° aprile 2013 (doc. 88), ben otto mesi dopo l'in- tervenuto cambiamento. In simili circostanze, poiché nella comunicazione dell'amministrazione del 24 aprile 2001 l'insorgente era stato reso edotto del proprio obbligo di in- formare, in particolare di segnalare un'eventuale detenzione, l'assicurato era chiaramente al corrente del proprio dovere di notifica. Ne consegue che, omettendo di farvi fronte, ha violato per negligenza il proprio obbligo di informare In siffatte circostanze, non si può seriamente sostenere che non poteva immaginarsi la rilevanza della detenzione ai fini dell'erogazione della ren- dita d'invalidità. In conclusione, e quand'anche si volesse ammettere che l'insorgente non avesse consapevolezza dell'illiceità della rendita ancora percepita durante il periodo della sua reclusione, applicando la necessaria diligenza avrebbe potuto e dovuto riconoscere che un tale cambiamento aveva delle conseguenze sul versamento della rendita. Poiché in caso di notifica tempestiva l'UAIE avrebbe sospeso le prestazioni da agosto 2012, in quanto non dovute, la rendita è stata versata illecita- mente da tale momento e pertanto va restituito. In simili circostanze anche la decisione di restituzione va confermata, in quanto conforme all'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA.
C-3490/2013 Pagina 11 9. A titolo abbondanziale va rilevato che oggetto del contendere in questa sede (si confronti consid. 11.1) non è il condono della restituzione (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, art. 3-5 OPGA) su cui l'amministrazione non si è ancora pronunciata. Al riguardo va posto in evidenza che per l'art. 4 cpv. 4 OPGA il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei ne- cessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione, si confronti art. 4 cpv. 2 OPGA) è passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza si tratta di un termine d'ordine, non di perenzione (DTF 132 V 44 seg. e Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 25 pag. 363 N 363). 10. 10.1 Pendente ricorso l'insorgente ha chiesto se in regime di semilibertà il versamento della rendita verrà ripristinato (documento allegato al doc. TAF 7). Come indicato al consid. 6.1.3 la disposizione potestativa di cui all'art. 21 cpv. 5 LPGA permette, a determinate condizioni, di non sospendere la rendita rispettivamente di ripristinarne il diritto (sentenza del TAF B- 4180/2012 del 26 maggio 2014 consid. 5.4.1). Ciò è il caso nel regime di semilibertà se la persona sana nelle stesse condizioni di detenzione può esercitare attività lucrativa. Va tuttavia precisato che, di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferi- menti). 10.2 In concreto l'amministrazione non si è ancora pronunciata formal- mente sul ripristino della rendita di invalidità nell'ipotesi di passaggio al re- gime di semilibertà. La richiesta è pertanto irricevibile e l'incarto va tra- smesso all'UAIE per competenza, affinché si pronunci sul tema (art. 8 cpv. 1 PA e art. 37 LTAF). 11. Eccezionalmente si condonano le spese processuali (art. 63 cpv. 1 ultima
C-3490/2013 Pagina 12 frase PA, art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Visto l'esito della procedura non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3490/2013 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. 2. L'incarto è trasmesso all'UAIE per competenza conformemente al conside- rando 10. 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Giulia Santangelo
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indica- zione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: