B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3488/2022
Sentenza del 14 novembre 2022 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, (Inghilterra) ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; assegno per grandi invalidi (decisione su opposizione del 20 giugno 2022).
C-3488/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 2 settembre 2005, la Cassa svizzera di compensa- zione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha riconosciuto a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (...) 1940 – il diritto di percepire una rendita ordinaria dell’assicurazione sviz- zera per la vecchiaia (di seguito: rendita di vecchiaia) a decorrere dal 1° agosto 2005 (cfr. doc. 28 pag. 5 e 6, doc. 36 e doc. 38; domanda di rendita [doc. 20]). A.b Con decisione del 2 settembre 2014, la CSC ha sostituito la decisione del 2 settembre 2005 e ristabilito la rendita di vecchiaia dell’interessato in seguito al pensionamento di sua moglie (doc. 127). A.c Il 21 agosto 2015, l’interessato ha comunicato alla CSC di avere la- sciato l’Italia per prendere domicilio nel Regno Unito (doc. 130 e doc. 137). B. B.a Con scritto dell’11 novembre 2017, l’interessato ha comunicato alla CSC di avere avuto un attacco ischemico (ictus) e chiesto alla CSC se l’aggravamento del suo stato di salute, nonché il conseguente aumento delle spese correnti, gli avrebbero dato il diritto di percepire un piccolo sup- plemento sulla sua rendita di vecchiaia (doc. 157). B.b Con scritto del 22 novembre 2017, la CSC ha comunicato all’interes- sato che le disposizioni legali non prevedono aumenti di prestazioni o sup- plementi della rendita di vecchiaia (doc. 158). B.c Nel corso degli anni seguenti, e meglio dal maggio 2019 al 24 gennaio 2022, l’interessato ha più volte chiesto alla CSC se, in seguito al suo peg- gioramento dello stato di salute (dovuto all’ictus) che comporta inoltre un aumento delle spese (acquisto di pannolini a causa dell’incontinenza, ac- quisti di cibo speciale, ecc.), ha diritto ad un aumento della rendita di vec- chiaia e a chi deve rivolgersi per inoltrare la documentazione. Ha altresì chiesto se un importo maggiore alla rendita di vecchiaia viene riconosciuto unicamente ai cittadini svizzeri e se i contributi versati dagli stranieri non sono uguali a quelli versati dai cittadini svizzeri. Ha altresì precisato di avere versato i contributi in Svizzera per 40 anni e di essersi trasferito nel Regno Unito unicamente per motivi famigliari (cfr. doc. 177, doc. 180, doc.
C-3488/2022 Pagina 3 194, doc. 197, doc. 211, doc. 213, doc. 214, doc. 218, doc. 237, doc. 248, doc. 266, doc. 273, doc. 274, doc. 276, doc. 278 e doc. 280). B.d Ai summenzionati scritti dell’interessato, la CSC ha risposto che lo stato di salute non ha alcuna influenza sull’importo della rendita di vec- chiaia. Inoltre, che le persone residenti in Svizzera, qualunque sia la loro nazionalità, che ricevono una rendita di vecchiaia o delle prestazioni com- plementari possono fare valere un assegno per grandi invalidi dell’AVS se rispondono a determinate condizioni cumulative, tra le quali figura la con- dizione di avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (come sancito dall’art. 43 bis cpv. 1 LAVS). La CSC ha pertanto precisato che chi risiede all’estero non ha diritto agli assegni per grandi invalidi ed ha altresì tra- smesso una copia del promemoria “Prestazioni dell’AVS” (cfr. doc. 179, doc. 182, doc. 198, doc. 219, doc. 244, doc. 253, doc. 265, doc. 279 e doc. 283). B.e Nel frattempo, il 3 gennaio 2020, il “Departement for work and pen- sions” (trad.: Dipartimento per il lavoro e le pensioni) di (...) nel Regno Unito ha comunicato alla CSC di avere respinto la domanda di indennità/sussidio formulata dall’interessato. Tale dipartimento ha ritenuto che il Regno Unito non è lo Stato competente per versare all’interessato dei sussidi a causa di malattia conto tenuto che il medesimo riceve una pensione dalla Sviz- zera (doc. 215 pag. 2). B.f Il 5 maggio 2022, l’interessato ha nuovamente indicato che dal 2017 non ha più una vita dignitosa, che l’ictus gli ha condizionato la vita, nonché causato un aumento delle spese, e che inizia pure ad avere problemi di vista. Ha quindi chiesto l’esame della sua richiesta per percepire l’assegno per grandi invalidi (doc. 286). B.g Con decisione del 30 maggio 2022, la CSC ha negato all’interessato il diritto di percepire un assegno per grandi invalidi. A tale riguardo, ha indi- cato che secondo l’art. 43 bis cpv. 1 LAVS, hanno diritto all’assegno per grandi invalidi unicamente le persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera (doc. 287). B.h Il 7 giugno 2022 (cfr. timbro postale), l’interessato ha formulato un’op- posizione contro la decisione della CSC del 30 maggio 2022. Ha fatto va- lere di avere versato i contributi per 40 anni, che il fatto che non gli sia riconosciuto il diritto all’assegno per grandi invalidi solo perché non è do- miciliato in Svizzera è una “frode” nei confronti di tutti gli assicurati che si trovano nella sua medesima situazione, che si è trasferito in Inghilterra per
C-3488/2022 Pagina 4 motivi famigliari e che un pensionato dovrebbe poter decidere liberamente dove “consumare” la sua pensione. Ha altresì indicato che eventuali tasse possono essere prelevate alla fonte (doc. 288). B.i Con decisione su opposizione del 20 giugno 2022, la CSC ha ribadito il fatto che, giusta l’art. 43 bis cpv. 1 LAVS, per poter beneficiare dell’assegno per grandi invalidi occorre, fra le altre condizioni, avere il domicilio e la di- mora abituale in Svizzera. Preso atto ed accertato che l’interessato è do- miciliato all’estero, il medesimo non adempie le condizioni legali per otte- nere un assegno per grandi invalidi. Ha quindi respinto l’opposizione e con- fermato la decisione del 30 maggio 2022 (doc. 289). C. C.a Con scritto del 25 giugno 2022 – trasmesso direttamente alla CSC –, l’interessato ha comunicato di essere deluso dalla decisione su opposi- zione del 20 giugno 2022. Ha quindi fatto valere le medesime argomenta- zioni in fatto e in diritto di cui all’opposizione del 7 giugno 2022. Ha altresì indicato di non poter ricorrere alla corte suprema perché non ne ha la pos- sibilità e che restava “in attesa di qualche notizia positiva” (doc. TAF 1). C.b Il 12 agosto 2022, la CSC ha trasmesso a questo Tribunale lo scritto dell’interessato del 25 giugno 2022 per competenza (doc. TAF 2), nonché copia della decisione su opposizione del 20 giugno 2022 (cfr. allegato al doc. TAF 1). C.c Il 26 agosto 2022, l’autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale il proprio incarto completo (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
C-3488/2022 Pagina 5 applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF e art. 7 cpv. 1 PA), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 2.2 Quanto alla natura dello scritto dell’insorgente del 25 giugno 2022 – trasmesso dalla CSC a questo Tribunale il 12 agosto 2022 per competenza (doc. TAF 2) in quanto ricorso contro la decisione su opposizione della CSC medesima del 20 giugno 2022 – giova rilevare come lo stesso possa senz’altro, persino debba, essere considerato quale mezzo di impugna- zione ordinario (ricorso) contro la decisione su opposizione della CSC del 20 giugno 2022. In effetti, benché il ricorrente abbia trasmesso lo scritto in questione alla CSC, ha comunque inequivocabilmente indicato, entro il ter- mine per proporre un’impugnazione contro la decisione su opposizione della CSC del 20 giugno 2022, di non condividere le conclusioni di cui alla menzionata decisione su opposizione, di avere versato i contributi e le im- poste per 40 anni in Svizzera, che non trova giustificato che non possa avere diritto all’assegno per grandi invalidi unicamente perché non ha più il suo domicilio in Svizzera. Ha altresì indicato di avere trasferito il suo do- micilio all’estero unicamente per motivi famigliari e di essere “in attesa di qualche notizia positiva”, ciò che può senz’altro essere interpretato quale richiesta di un diverso esito della sua domanda di percepire l’assegno per grandi invalidi. 3. Occorre dapprima esaminare il diritto all’assegno per grandi invalidi se- condo la legislazione svizzera. 3.1 Ai sensi dell’art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. Giusta l’art. 43 bis cpv. 1 prima frase LAVS, hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni com- plementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.
C-3488/2022 Pagina 6 3.2 Ne consegue che, secondo la legislazione svizzera, il diritto all’assegno per grandi invalidi è subordinato – tra le altre – alla condizione di domicilio e dimora abituale in Svizzera. 3.3 Giusta l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), mentre una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA; DTF 141 V 530 consid. 5 e sentenza del TAF C-414/2021 del 9 novembre 2021 consid. 7.3 con rinvii). 3.3.1 Di principio, giusta l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l’interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l’esistenza di un permesso di dimora o altri- menti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l’esercizio dei di- ritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giu- dizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L’art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, con- tiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di edu- cazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del sog- giorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). 3.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concer- nente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La se- conda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno e comunque lo può essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un
C-3488/2022 Pagina 7 anno. Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della resi- denza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2). 3.3.3 Infine, giusta l’art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta ab- bandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'e- ventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice ri- spetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'e- stero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sen- tenza del TAF C-5228/2017 consid. 5.4.3). 3.4 Nella presente fattispecie, emerge chiaramente dagli atti di causa, ed è incontestato in questa sede, che il domicilio e la dimora abituale del ri- corrente non si trovavano più in Svizzera alla data della decisione su op- posizione impugnata. Inoltre, già allorquando ha iniziato a percepire la ren- dita di vecchiaia nell’agosto 2005 non era più domiciliato in Svizzera ma in Italia, e nell’ottobre 2015 ha lasciato l’Italia e si è trasferito nel Regno Unito (cfr. doc. 130). Pertanto – e a prescindere dalla questione di sapere se il
C-3488/2022 Pagina 8 ricorrente possa o meno essere ritenuto un grande invalido, conto tenuto che agli atti di cui all’incarto non figura alcun documento medico attestante lo stato di salute del ricorrente (in particolare l’ictus sopraggiunto nel 2017) – l’insorgente non può manifestamente fare valere alcun diritto all’assegno per grandi invalidi secondo l’ordinamento svizzero venendo meno la con- dizione di domicilio e dimora abituale in Svizzera nel senso indicato al con- siderando 3.3 del presente giudizio. In particolare, e chiaramente, non può essere ritenuto che il ricorrente abbia eccezionalmente mantenuto un sog- giorno in Svizzera ai sensi del considerando 3.3.2 del presente giudizio, dopo avere lasciato la Svizzera per l’Italia già nel lontano 2005 e poi l’Italia per il Regno Unito nel 2015, l’insorgente non avendo manifestamente reso verosimile nel senso della probabilità l’adempimento delle necessarie con- dizioni a tal fine. 4. Resta quindi da esaminare se il diritto all’assegno per grandi invalidi nella presente fattispecie possa essere dedotto dalle norme internazionali. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.1.1 Nella presente fattispecie, il ricorrente si è trasferito nel Regno Unito nell’ottobre del 2015, nel novembre del 2017 ha informato la CSC di avere avuto un attacco ischemico (ictus) chiedendo se questo gli dava diritto ad un aumento della rendita di vecchiaia (cfr. doc. 157). Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea, dal 1° novembre 2021 è in vi- gore la nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera (RS 0.831.109.367.2) e con decisione su opposizione del 20 giu- gno 2022 è stata respinta la richiesta dell’insorgente tendente al riconosci- mento del diritto all’assegno per grandi invalidi. 4.1.2 Per il periodo fino al 31 ottobre 2021, si applicano di principio le norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
C-3488/2022 Pagina 9 libera circolazione delle persone (ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002 [RS 0.142.112.681]) e in particolare del suo allegato II regolante il coordi- namento dei sistemi di sicurezza sociale e dei regolamenti comunitari ai quali rinvia. Tale accordo è stato in vigore tra la Svizzera ed il Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. In seguito, secondo un accordo sui diritti dei cit- tadini applicabile dal 1° gennaio 2021, Svizzera e Regno Unito hanno sta- bilito di mantenere i diritti derivanti dall’ALC per le persone che erano sog- gette all’ALC prima del 1° gennaio 2021. Questo accordo è stato integrato nella Decisione 1/2020 del comitato misto (Decisione reperibile sul sito: https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/assicurazioni-so- ciali/int/brexit.html). 4.1.3 Per il periodo dal 1° novembre 2021, si applicano di principio le norme della nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Sviz- zera (RS 0.831.109.367.2). Infatti, il 9 settembre 2021, Svizzera e Regno Unito hanno concluso una nuova Convenzione sul coordinamento della si- curezza sociale, la quale è applicata provvisoriamente mediante scambio di note dal 1° novembre 2021 (entrerà definitivamente in vigore non appena i parlamenti di entrambi gli stati l’avranno approvata). Questa nuova con- venzione di sicurezza sociale contiene gli stessi principi di coordinamento dall’ALC (ossia la parità di trattamento, la determinazione della legislazione applicabile, il cumulo dei periodi di assicurazione, l’esportazione delle pre- stazioni, l’assistenza amministrativa e la cooperazione tra autorità e istitu- zioni). Le disposizioni del diritto di coordinamento dell’UE (regolamenti [CE] n. 883/2004 e n. 987/2009) sono state snellite e adattate alle esigenze dei due Stati. 4.1.4 Per le ragioni che saranno indicate di seguito, che siano applicate alla fattispecie – per un determinato periodo o esclusivamente – le norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002 [RS 0.142.112.681] e in particolare del suo allegato II regolante il coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale e dei regolamenti comunitari ai quali rinvia [accordo che è stato in vigore tra la Svizzera ed il Regno Unito fino al 31 dicembre 2020; secondo un accordo sui diritti dei cittadini applicabile dal 1° gennaio 2021, Svizzera e Regno Unito hanno stabilito di mantenere i diritti derivanti dall’ALC per le persone che erano soggette all’ALC prima del 1° gennaio 2021]) o quelle della nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera (RS 0.831.109.367.2; il 9 settembre
C-3488/2022 Pagina 10 2021, Svizzera e Regno Unito hanno concluso una nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale, la quale è applicata provvisoria- mente mediante scambio di note dal 1° novembre 2021 [questa nuova con- venzione di sicurezza sociale contiene gli stessi principi di coordinamento dall’ALC – ossia la parità di trattamento, la determinazione della legisla- zione applicabile, il cumulo dei periodi di assicurazione, l’esportazione delle prestazioni, l’assistenza amministrativa e la cooperazione tra autorità e istituzioni, le disposizioni del diritto di coordinamento dell’UE/regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 essendo state snellite e adattate alle esi- genze dei due Stati]) nulla cambia all’esito delle presente vertenza. 4.2 ACL nonché i suoi regolamenti e gli allegati determinanti applica- bili alla presente fattispecie 4.2.1 L'allegato II dell’ALC è stato modificato con effetto al 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.2.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
C-3488/2022 Pagina 11 4.2.3 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ul- teriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a de- correre dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 4.2.4 Giusta l’art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, fatte salve disposi- zioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regola- mento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, sop- pressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice. 4.2.5 Secondo l’art. 70 par. 1 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’art. 7 del medesimo regolamento e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 quanto di quella relativa all’assistenza sociale. Giusta l’art. 70 par. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risie- dono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall’isti- tuzione del luogo di residenza e sono a suo carico. 4.2.6 Giusta l’art. 70 par. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, le presta- zioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono quelle: a) intese a fornire: i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corri- spondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 paragrafo 1 e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in re- lazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, stretta- mente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato mem- bro interessato; e
C-3488/2022 Pagina 12 b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tas- sazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le con- dizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni con- cesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da conside- rare prestazioni contributive per questo solo motivo; e c) sono elencate nell’allegato X. 4.2.7 Per quanto attiene l’esportazione di un assegno per grandi invalidi si rileva quanto segue. 4.2.8 Questo Tribunale osserva che l’assegno per grandi invalidi non figura (più) nella lista delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contri- butivo dell’Allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la soppressione di tale presta- zione dalla lista del menzionato Allegato X non apporta alcuna modifica alla situazione creatasi precedentemente, ossia che l’assegno per grandi inva- lidi previsto dalle disposizioni della LAI e della LAVS è versato unicamente a coloro che risiedono in Svizzera (DTF 142 V 2 consid. 6; 132 V 423 con- sid. 8 e 9, in particolare consid. 9.5.6). 4.2.9 Ne consegue che la richiesta di percepire un assegno per grandi in- validi a persona residente all’estero secondo le disposizioni convenzionali menzionate nel presente considerando 4.2. deve essere respinta siccome manifestamente infondata. 4.3 Nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confedera- zione Svizzera e i relativi allegati determinanti nella presente fattispe- cie. 4.3.1 Giusta l’art. 11 (Abolizione delle clausole di residenza) della nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, gli Stati assicurano l’applicazione del principio dell’esportabilità delle prestazioni in denaro in conformità delle lettere a e b: lett. a) le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno Stato o della presente convenzione non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppres- sione o confisca per il fatto che il beneficiario o i suoi familiari risiedono nell’altro Stato; lett. b) la lettera a non si applica alle prestazioni in denaro
C-3488/2022 Pagina 13 di cui all’art. 6 paragrafo 1 lettere c (prestazioni d’invalidità) e h (prestazioni di disoccupazione). 4.3.2 Nell’allegato 2 della nuova Convenzione sul coordinamento della si- curezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, vengono indicate le prestazioni alle quali non si applica la presente convenzione. Segnatamente, nella parte 2 dell’allegato 2, sono elencate le prestazioni per l’assistenza a lungo termine e, per quanto concerne la Svizzera, è stata posta la clausola inerente agli assegni per grandi invalidi previsti dalla LAI e dalla LAVS. 4.3.3 Questo Tribunale osserva che dal campo d’applicazione della nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sono esclusi gli assegni per grandi invalidi. Ciò significa che un diritto all’assegno per grandi invalidi sussiste unicamente in caso di domicilio e dimora abi- tuale in Svizzera. 4.3.4 Ne consegue che la richiesta di percepire un assegno per grandi in- validi a persona residente all’estero secondo le disposizioni convenzionali menzionate nel presente considerando 4.3. deve pure essere respinta sic- come manifestamente infondata. 5. Neppure nell’ipotesi in cui dovesse ancora trovare applicazione la Conven- zione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord del 21 febbraio 1968 (entrata in vi- gore il 1° aprile 1969), potrebbe essere versato un assegno per grandi in- validi a persona non domiciliata/residente in Svizzera (art. 16 cpv. 1 della menzionata Convenzione). 6. Non soccorre il ricorrente neppure l’invocazione del principio dell’ugua- glianza di trattamento per ottenere il versamento dell’assegno per grandi invalidi nonostante il domicilio rispettivamente la residenza all’estero (cfr. DTF 132 V 423 cui rinvia la DTF 142 V 2). 6.1 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1 Cost. Una decisione – o un atto legislativo – viola il principio dell'ugua- glianza di trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situa-
C-3488/2022 Pagina 14 zione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distin- zioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in maniera differente (cfr., tra le tante, DTF 134 I 23 consid. 9.1; 131 V 107 consid. 3.4.2, v. anche sentenze del TF 2A.631/2006 dell’8 dicembre 2006 consid. 4.1; 1C_80/2007 del 6 settembre 2007 consid. 3.1). Occorre che il trattamento differente – o simile – ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante. 6.2 Nella presente fattispecie, il ricorrente non ritiene giustificato che sia operata, per il riconoscimento dell’assegno per grandi invalidi, una distin- zione tra assicurati domiciliati in Svizzera e assicurati domiciliati all’estero, conto tenuto che in entrambi i casi sono stati versati i medesimi contributi da parte degli assicurati. Il ricorrente appare quindi invocare il principio dell’uguaglianza di trattamento. Al riguardo, questo Tribunale osserva che la condizione secondo cui possono beneficiare dell’assegno per grandi in- validi unicamente gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma non gli assicurati con domicilio e dimora abituale all’estero è una distin- zione giuridica sancita dalle disposizioni legali nazionali ed internazionali. Giusta l’art. 190 Cost. le leggi federali e il diritto internazionale sono deter- minanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’appli- cazione del diritto. Inoltre, il fatto di avere domicilio e dimora abituale in Svizzera è una situazione diversa rispetto a chi ha domicilio e dimora abi- tuale all’estero e pertanto si giustifica che tali situazioni siano trattate diver- samente, ciò che esclude una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento. 6.3 Ne consegue che pure questa censura, manifestamente inconsistente, non merita tutela e va respinta. 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso, chiaramente privo di fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta- mente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI [v. pure art. 23 cpv. 1 e 2 LTAF]). Nel caso concreto il generico gravame del ricorrente deve ritenersi – per i motivi precedentemente indicati – sic- come manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
C-3488/2022 Pagina 15 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’an- che vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3488/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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