B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3359/2025
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 2 5 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Oliver Engel
Parti
A.________, (Italia), patrocinata dall'avv. Yves Flückiger, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 10 aprile 2025).
C-3359/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a A.________ (in seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insor- gente), cittadina italiana, nata il (...) 1975, coniugata con figli, ha lavorato in Svizzera come frontaliera a partire dal 2003. Fino ad aprile 2023 ha svolto attività lucrativa in qualità di collaboratrice domestica a tempo par- ziale, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (in particolare doc. 34 a 51 dell’incarto dell’Ufficio assicurazione invalidità per gli assicurati all’estero [in seguito doc. UAIE]). A.b Il 13 gennaio 2010 l’assicurata ha presentato all’Ufficio dell’assicura- zione per l’invalidità del Cantone B.________ (di seguito UAI-B.) una prima domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invali- dità (AI, doc. UAIE 1 e segg.). Alla luce dell’istruttoria eseguita, con deci- sione del 22 giugno 2011, l’autorità inferiore ha negato il diritto dell’assicu- rata ad una rendita d’invalidità, non essendo assolto il presupposto dell’anno di attesa (doc. UAIE 33). B. B.a B.a.a A decorrere da aprile 2023, l’assicurata non è più stata in grado di svolgere la propria attività lavorativa ed il 26 giugno 2023 ha formulato all’UAI-B. una seconda istanza volta all'ottenimento di presta- zioni per l'invalidità (doc. UAIE 34 a 40). B.a.b Sulla base della documentazione medica trasmessa, l’autorità infe- riore ha ritenuto giustificato entrare nel merito della nuova domanda ed ha pertanto avviato l’istruttoria (doc. UAIE 41 e 42). B.a.c La documentazione medica prodotta dall’assicurata è stata sottopo- sta al Servizio medico regionale dell’UAI-B.________ (SMR). Con rapporto finale SMR del 20 giugno 2024, il dott. C.________, specialista in medicina generale, ha posto la diagnosi di neuropatia atassica da canvas ed ha at- testato un’incapacità lavorativa nell’attività abituale e nelle mansioni dome- stiche pari al 20% dal 1° aprile 2023 e del 30% dal 15 marzo 2024, nonché del 10% in attività adeguate a decorrere dal 15 marzo 2024 (doc. UAIE 64).
C-3359/2025 Pagina 3 B.a.d Dall’inchiesta del 9 settembre 2024 è risultata un’invalidità nelle man- sioni domestiche del 20.93% (doc. UAIE 69). B.b B.b.a Con progetto di decisione del 13 gennaio 2025, l’UAI-B.________ ha rilevato che secondo gli accertamenti svolti, in assenza del danno alla sa- lute, l’assicurata avrebbe auspicato svolgere un’attività lavorativa quale collaboratrice domestica al 55%, mentre per il restante 45% andava consi- derata casalinga. Ha inoltre rilevato che dalla documentazione medica ac- quisita all’incarto risultavano i seguenti periodi di incapacità lavorativa: nell’attività abituale e nelle mansioni domestiche 20% dal 1° aprile 2023 e 30% dal 15 marzo 2024; in attività adeguate 10% dal 15 marzo 2024. Essa ha quindi constatato un grado di invalidità globale del 14%, insufficiente per concedere una rendita o provvedimenti professionali. Di conseguenza ha prospettato il rigetto della richiesta di prestazioni (doc. UAIE 72). B.b.b Con osservazioni del 13 febbraio e 7 marzo 2025 l’interessata, pa- trocinata dall’avv. Flückiger, ha fatto valere un aggravamento dello stato di salute, chiedendo il riesame del progetto di decisione alla luce dei docu- menti medici allegati, segnatamente il certificato medico allestito per l’Isti- tuto nazionale di previdenza sociale italiano (INPS) il 24 marzo 2024 dalla dott.ssa D.________, medico di famiglia dell’assicurata (doc. UAIE 84 e 85). B.b.c La documentazione medica prodotta è stata sottoposta al medesimo medico SMR, il quale, con rapporto finale SMR del 13 marzo 2025, ha po- sto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di atassia spino- cerebellare, neuropatia sensitiva da mutazione canvas prevalente agli arti inferiori, tendinopatia calcifica e tendinosi delle spalle con limitazione fun- zionale, lombalgia in canale lombare stretto e discopatia, impiego di busto ortopedico. Ha inoltre posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa. Nella precedente attività e nelle man- sioni consuete ha attestato un’incapacità lavorativa del 20% dal 1° aprile 2023 e del 50% dal 15 marzo 2024, precisando che la nuova documenta- zione medica giustificava una valutazione medico teorica superiore in atti- vità abituale e per le funzioni domestiche a causa di un facile esaurimento muscolare e deficit di forza ai quattro arti con anche deficit dell’equilibrio. In attività adeguate ha invece confermato un’abilità lavorativa del 90% dal 15 marzo 2024 (doc. UAIE 87).
C-3359/2025 Pagina 4 B.c Con decisione del 10 aprile 2025, l’UAIE ha quindi confermato il pro- getto di decisione del 13 gennaio 2025 e respinto l’istanza di prestazioni d’invalidità e provvedimenti professionali dell’assicurata in ragione di un grado di invalidità del 14% (doc. UAIE 91). C. C.a Contro il provvedimento del 10 aprile 2025, in data 7 maggio 2025, l’interessata, patrocinata dall’avv. Flückiger, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, mediante il quale ha chiesto il riconosci- mento di una rendita intera dal 1° aprile 2024 per sé e per la figlia mino- renne. Ha inoltre precisato che la sua ultima attività di collaboratrice dome- stica è terminata a causa dell’incapacità lavorativa totale dovuta alle affe- zioni neurologiche, reumatologiche e ortopediche a decorrere dal 1° aprile 2023 e di poter deambulare solo con l’aiuto delle stampelle. Inoltre l’ammi- nistrazione avrebbe omesso di verificare il suo stato psichico in particolare lo sviluppo di una depressione. Altresì l’esclusione dell’attribuzione di prov- vedimenti integrativi conferma il grave quadro medico che l’affligge. L’inca- pacità va pertanto considerata totale anche nelle mansioni di casalinga. Infine ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentito in seguito ad una carenza di motivazione in relazione all’asserita capacità lavorativa residua. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto ulteriore docu- mentazione, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Il 16 giugno 2025 l’interessata ha versato un anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4). C.c Con risposta di causa del 29 luglio 2025, l’autorità inferiore, rinviando al preavviso dell’UAI-B.________ del 23 luglio 2025 ed alla presa di posi- zione SMR del 22 luglio 2025, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'an- nullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'am- ministrazione alla luce della documentazione medica inviata col ricorso, af- finché proceda ai necessari approfondimenti medici (segnatamente ad una perizia bi-disciplinare in ambito neurologico e psichiatrico) e all’emana- zione di una nuova decisione formale (doc. TAF 6). C.d Con presa di posizione del 7 agosto 2025, la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di concordare con la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici formulata dall’UAIE (doc. TAF 9).
C-3359/2025 Pagina 5 C.e Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF
C-3359/2025 Pagina 6 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l’inva- lidità è insorta prima di questa data (DTF 150 V 323 consid. 4; Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CI- RAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della ri- forma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010). 2.3 Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (DTF 150 V 323 consid. 4; Circolare dell’UFAS sull’in- validità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9101; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gen- naio 2022, stato al 1° gennaio 2022], cifra marginale 1007). 2.4 Nel caso in esame, considerato che la domanda di prestazioni è stata presentata il 26 giugno 2023, il diritto alla rendita sorge al più presto il 1° dicembre 2023 (cfr. art. 29 cpv. 1 e 3 LAI). Si applicano pertanto le dispo- sizioni legali in vigore al 1° gennaio 2022. 3. 3.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par- ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 3.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 3.3 Preliminarmente andrebbe esaminata la censura di violazione del di- ritto di essere sentito per carenza di motivazione sollevata dal ricorrente. Tuttavia, tenuto conto tuttavia dell’esito della lite – consistente, alla luce delle considerazioni esposte nel considerando seguente, nell’
C-3359/2025 Pagina 7 accoglimento del ricorso e rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria ed emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi – la questione dell’eventuale violazione del diritto di essere sentito non necessità di essere decisa (cfr. sulla questione e fra le tante, le sentenze del TAF C-3096/2015 del 12 ottobre 2018 consid. 4 e C- 3038/2016 del 2 aprile 2019 consid. 7). 4. 4.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima della pronuncia della decisione impugnata, l’UAI-B., competente ad istruire il caso giu- sta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istrut- torie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, affinché l’UAIE potesse determinarsi con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità la- vorativa dell’insorgente. 4.2 In concreto va analizzato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione affinché l’UAI-B. proceda segnatamente ad ulteriori approfondimenti sanitari, sia condivisibile e vada pertanto accolta (si confronti a tal proposito la risposta di causa del 29 luglio 2025 [doc. TAF 6, consid. C.c del presente giudizio]). 4.3 4.3.1 Per i motivi che verranno esposti di seguito, questo Tribunale con- corda con la proposta dell’UAIE, alla quale la ricorrente ha peraltro aderito, d’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché l’UAI-B.________ completi l’istruttoria con ul- teriori accertamenti medici per determinare se la ricorrente ha diritto ad una rendita e in caso di risposta affermativa da quando. L’autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute dell’interessata prima dell’emanazione della decisione impugnata, imponendosi sotto questo pro- filo perlomeno una valutazione reumatologica/ortopedica, neurologica e psichiatrica. 4.3.2 In fase di istruttoria della domanda di prestazioni, rispettivamente in fase ricorsuale, l’interessata ha trasmesso i seguenti referti medici:
C-3359/2025 Pagina 8
C-3359/2025 Pagina 9 atassica di canvas in stato di avanzamento lento e progressivo, asma bronchiale, rinite cronica, rachialgie, ernia discale lombare, sindrome del canale ristretto L4-L5, L5-S1 (doc. UAIE 84),
C-3359/2025 Pagina 10 motivazione convincente e condivisibile sul motivo per cui tali accertamenti non sarebbero in concreto stati necessari. Già solo per questo motivo, e considerate in particolare le affezioni neurologiche ed ortopediche da cui è afflitta la ricorrente, non era possibile concludere, che il suo stato di salute poteva venir considerato sufficientemente approfondito per poter attestare, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, una capacità lavorativa dell’80% dal 1° aprile 2023 e del 50% dal 15 marzo 2024 nell’at- tività precedentemente svolta, del 90% in attività sostitutive adeguate e un’invalidità del 20% nell’attività di casalinga. Pertanto, va accolta la pro- posta di annullamento della decisione impugnata e di rinvio degli atti for- mulata dall’autorità inferiore alfine di una più approfondita, aggiornata e precisa verifica dello stato di salute della ricorrente, non essendo in parti- colare possibile statuire in merito al ricorso di quest’ultima senza prima pro- cedere alla menzionata istruttoria complementare, essendo gli atti incom- pleti perlomeno dal profilo ortopedico/reumatologico, neurologico e psi- chiatrico. 4.5 Sotto questo profilo il completamento dell’istruttoria implica una valuta- zione pluridisciplinare nelle branche menzionate, riservata la possibilità di effettuare approfondimenti/valutazioni in altri ambiti qualora dovesse risul- tare necessario, con verifica dell’incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente, rispettivamente il loro influsso nello svolgimento delle mansioni domesti- che, e sulla sua evoluzione nel tempo. 5. 5.1 In caso di annullamento della decisione impugnata il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (si confronti, fra le tante, la sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati (consid. 4). 5.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. La ricorrente verrà sotto- posta ad una valutazione di decorso in reumatologia/ortopedia, neurologia e psichiatria, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse ancora rendere necessario. L’approfondimento peritale dovrà essere effettuato in Svizzera (sentenza
C-3359/2025 Pagina 11 del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Sulla base degli accertamenti già agli atti e a quelli ancora da esperire, l’amministra- zione dovrà determinarsi sullo stato di salute della ricorrente nel periodo rilevante (ossia da aprile 2023, quando la ricorrente ha interrotto la propria attività lavorativa a causa delle affezioni di cui soffre; consid. A.a, B.a e C.a) e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla re- sidua capacità lavorativa. Incomberà peraltro all’UAIE sia chinarsi nuova- mente sul diritto a provvedimenti professionali, sul raffronto dei redditi e sulla sfruttabilità dell’eventuale capacità lavorativa residua (v. DTF 134 V 64 consid. 4.2.1; cfr. anche le sentenze del TF 8C_348/2013 del 19 set- tembre 2013 consid. 5.2; 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 5.2; 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2 e 8C_482/2010 del 27 set- tembre 2010 consid. 4.2 con riferimenti), nonché di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli, tenuto conto che la perizia psichiatrica deve in particolare soddisfare i requisiti della giurisprudenza del Tribunale fede- rale in materia di malattie psichiche (DTF 141 V 281; 143 V 409; 143 V 418). 5.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tri- bunale federale di cui a DTF 137 V 210 (consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, pos- sibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute della ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle ga- ranzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena co- gnizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento specialistico in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella pro- cedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in rela- zione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, secondo cui un rinvio resta possibile laddove si impongono accertamenti medici in merito ad una questione che non è ancora stata oggetto di alcun approfon- dimento, rispettivamente laddove è necessario un semplice chiarimento o completamento di una perizia), sia rinviare la causa all'amministrazione per
C-3359/2025 Pagina 12 completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di comple- tare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sa- rebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 6. 6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo spese di CHF 800.-, corrisposto con versamento del 16 giugno 2025, sarà restituito alla ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 6.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente, ancorché limitato ad un solo scambio di scritti in un incarto a quest’ultimo noto nella misura in cui ha già rappresentato la ricorrente di fronte all’auto- rità inferiore, (si confronti ad esempio sentenza del TAF C-4975/2016 del 4 aprile 2017 consid. 5.3). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3359/2025 Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 10 aprile 2025 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com- pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 16 giugno 2025, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà passata in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3359/2025 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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