B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione dell'11.08.2025 (9C_367/2025)
Corte III C-3316/2023
S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring e Selin Elmiger-Necipoglu, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito (deci- sione del 2 maggio 2023).
C-3316/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 13 marzo 2007 (doc. 51 dell’incarto dell’autorità in- feriore [di seguito, doc. UAIE 51]), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (...; doc. UAIE 5) – un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nella motivazione della decisione, è stato indicato che, secondo la perizia pluridisciplinare dell’aprile 2005 del SAM (doc. UAIE 27), si giustificava per l’interessato (affetto da sindrome lombovertebrale cronica) una capacità lavorativa del 50% nell’attività di posatore di pavimenti e rivestimenti e del 75-80% in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comportava un grado d’in- validità del 42%. Il diritto ad un quarto di rendita è poi stato confermato con comunicazione del 9 agosto 2010 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (doc. UAIE 67). A.b A.b.a Con decisione del 4 dicembre 2012 (doc. UAIE 78), l’UAIE ha sop- presso, con effetto al 31 gennaio 2013, la rendita d’invalidità pagata fino ad allora all’interessato, il medesimo non avendo fornito il documento (“questionario per la revisione della rendita”) richiesto (con scritto del 30 luglio 2012 e sollecito raccomandato del 17 settembre 2012). A.b.b Con sentenza del 29 aprile 2013 (C-270/2013; doc. UAIE 84), il Tri- bunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 18 gennaio 2013. A.c A.c.a L’8 marzo 2017, l’interessato ha presentato una seconda domanda di rendita d’invalidità svizzera (doc. UAIE 98). Con decisione del 3 maggio 2021 (doc. UAIE 207), l’UAIE ha deciso di erogare in favore del medesimo una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° settembre 2017 (sei mesi dopo la data della richiesta) al 31 ottobre 2019 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello stato di salute). Nella motivazione della decisione, è stato indicato che dalla documentazione medica agli atti (segnatamente dal rapporto del 29 gennaio 2021 del medico SMR [doc. UAIE 197], che, a sua volta, si era fondato sulla perizia pluridisciplinare del 27 gennaio 2021 del SAM [doc. UAIE 194]), risultava che l’interessato (affetto in particolare da
C-3316/2023 Pagina 3 stato dopo trauma distorsivo alla caviglia sinistra, sindrome cervicoverte- brale, sindrome lombovertebrale, fibromialgia, stato dopo trauma distorsivo al ginocchio sinistro, cefalee verosimilmente tensive, sindrome delle apnee da sonno ostruttiva severa, diabete mellito, sindrome ansioso-depressiva su disturbo dell’adattamento cronico [ICD 10 F 43.2]), obesità) presentava un’inabilità lavorativa del 100% dal 16 agosto 2016 nell’attività di piastrelli- sta ed un’inabilità lavorativa del 100% dal 16 agosto 2016, del 20% dal 18 luglio 2019, del 100% dal 24 settembre 2019 e del 20% dal 2 ottobre 2019 in un’attività sostitutiva adeguata, ciò che comportava un grado d’invalidità del 100% da agosto 2017 e del 28% da luglio 2019. Per quanto attiene all’adozione di provvedimenti professionali, è stato rilevato che il servizio integrazione professionale aveva ritenuto siffatte misure inapplicabili. A.c.b Con sentenza del 28 novembre 2022 (C-3139/2021), il Tribunale am- ministrativo federale ha parzialmente accolto, nella misura in cui era rice- vibile, il ricorso del 1° luglio 2021 e riformato la decisione dell’UAIE del 3 maggio 2021, nel senso che all’interessato è stata attribuita una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° settembre 2016 (sei mesi dopo la data della domanda di rilevamento tempestivo del 10 novembre 2015 [doc. UAIE 90; domanda evasa, ai sensi dell’art. 1 septies lett. b OAI, dall’UAIE con la decisione del 3 maggio 2021] e decorso il termine di attesa legale di un anno [l’interessato essendo stato considerato, nella perizia reumatologica del 24 gennaio 2016, inabile al lavoro nella misura del 75% nell’attività di posatore di pavimenti, dal 7 settembre 2015; doc. UAIE 524]) al 31 ottobre 2019 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello stato di salute). Per il resto, il ricorso è stato respinto. Questo Tribunale ha altresì trasmesso per competenza all’UAIE lo scritto dell’interessato dell’8 novembre 2022 (uni- tamente agli allegati documenti medici di febbraio e novembre 2022). A.c.c Con sentenza del 15 marzo 2023 (doc. UAIE 246), il Tribunale fede- rale ha dichiarato siccome inammissibile il ricorso del 28 gennaio 2023 contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 28 novembre 2022 (sentenza del TF 9C_159/2023 del 15 marzo 2023). B. B.a Il 14 febbraio 2023, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) – competente per l’istruzione del caso – ha avviato l’istruttoria della (terza) domanda di rendita d’invalidità svizzera dell’8 novembre 2022, sottoponendo l’incarto al proprio servizio medico (v. la richiesta di valutazione medica di cui al doc. UAIE 237).
C-3316/2023 Pagina 4 B.b Nell’annotazione del 14 febbraio 2023 (doc. UAIE 236), il medico SMR dott. C._______ ha ritenuto che la documentazione medica prodotta non permette di oggettivare alcuna modifica dello stato di salute. B.c Con progetto di decisione del 15 febbraio 2023 (doc. UAIE 242), l’UAI- B._______ ha segnalato all’interessato che (sulla base della documenta- zione medica fornita) non risulta una modifica significativa dello stato di salute. Pertanto, la nuova domanda di rendita d’invalidità svizzera non può (recte non avrebbe potuto) essere esaminata. B.d Con scritto del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 243), l’interessato ha postu- lato l’accoglimento della nuova domanda di prestazioni “a causa della (sua) grave condizione di salute”. Ha esibito un referto di risonanza magnetica del 29 dicembre 2022 ed una lettera di dimissione ospedaliera del 13 gen- naio 2022 (recte 2023). Con lettera del 7 aprile 2023 (doc. UAIE 248), ha poi prodotto un verbale di pronto soccorso ed un referto di esame radiolo- gico del 6 aprile 2023 (doc. UAIE 247). B.e Nell’annotazione del 18 aprile 2023 (doc. UAIE 249), il medico SMR ha ritenuto che la documentazione medica prodotta non permette di ogget- tivare alcuna modifica dello stato di salute. B.f Con decisione del 2 maggio 2023 (doc. UAIE 256), l’UAIE ha deciso che (conformemente all’art. 87 cpv. 3 OAI) non erano date le condizioni per un esame di merito della terza domanda di rendita, non avendo l’interes- sato reso plausibile una modifica rilevante della sua situazione medica. C. C.a Il 6 giugno 2023, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 2 maggio 2023 mediante il quale ha segnalato che “mi oppongo alla decisione del 2 mag- gio 2023”. L’insorgente ha fatto valere che il suo stato di salute “è notevol- mente peggiorato in maniera drastica”. Ha precisato che “il 17 aprile (è) comparso dinanzi alla commissione invalidità italiana”. Ha esibito il verbale di accertamento dell’invalidità civile del 5 maggio 2023 (doc. TAF 1). C.b Il 13 ottobre 2023, il ricorrente ha versato l’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 9 a doc. TAF 12). C.c Con scritto del 23 ottobre 2023 (doc. TAF 13), l’insorgente ha segna- lato che sarebbe stato ricoverato “nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024”. Ha prodotto il verbale di accertamento dell’invalidità civile
C-3316/2023 Pagina 5 dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di (...) del 5 maggio 2023 ed il verbale della commissione medica dell’INPS di (...) del 17 aprile 2023. C.d Con risposta al ricorso del 12 dicembre 2023 (doc. TAF 16), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato al preavviso dell’UAI-B._______ del 6 dicembre 2023, secondo cui, in virtù delle annotazioni del febbraio ed aprile 2023 del medico SMR, la documentazione prodotta dal ricorrente nell’ambito della terza domanda di rendita non rende plausibile una modifica significativa del suo stato di salute rispetto a quello esistente al momento della pronuncia della deci- sione del 3 maggio 2021. Infine, l’UAI-B._______ ha rilevato che i docu- menti medici esibiti in sede di ricorso non possono essere presi in consi- derazione nell’ambito della procedura di ricorso in esame siccome tardivi. C.e Nella replica dell’11 febbraio 2024 (doc. TAF 20; replica che l’insor- gente ha nuovamente trasmesso il 1° marzo 2024 munita della propria firma manoscritta in originale [doc. TAF 21]), il ricorrente ha chiesto il ver- samento degli arretrati della rendita d’invalidità “pari al (suo) stato di salute” dal 1° novembre 2019. Ha ribadito che vi è stato un cambiamento signifi- cativo del suo stato di salute. Ha segnalato che, secondo i referti medici ed i documenti concernenti la domanda di pensione d’invalidità italiana (agli atti), le sue condizioni di salute sono destinate a peggiorare. Ha precisato che le affezioni di cui soffre e gli interventi chirurgici a cui è stato sottoposto non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa. Ha esibito un rapporto ortopedico del 15 febbraio 2024. C.f Con provvedimento dell’8 marzo 2024 (doc. TAF 22), questo Tribunale ha trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza la replica dell’insorgente dell’11 febbraio 2024 con i relativi allegati. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, pronunciate dall'Ufficio dell'assicura- zione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
C-3316/2023 Pagina 6 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva- lidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si ap- plicano immediatamente e in piena misura con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’an- ticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile nella misura in cui chiede l’annullamento della decisione impugnata (di non entrata nel merito della terza domanda di rendita d’invalidità svizzera dell’8 novembre 2022). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se l’UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiu- tato di esaminare nel merito la terza domanda di rendita d’invalidità pre- sentata dal ricorrente. Per contro, non compete a questo Tribunale di sta- tuire anche sul merito della domanda di rendita. Nella misura in cui è chie- sto più o altro che la semplice entrata nel merito, nel caso concreto il ver- samento degli arretrati della rendita d’invalidità “pari al (suo) stato di salute” a far tempo dal 1° novembre 2019, il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. sentenze del TF 8C_498/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 1 e 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008 consid. 1.2; DTF 117 V 121 consid. 1; 116 V 265 consid. 2a). 1.4.2 Per il resto, nella misura in cui il ricorrente chiede di pronunciarsi in merito ai “responsabili della (sua) situazione” per quanto riguarda gli esiti degli interventi chirurgici alla caviglia sinistra (doc. TAF 20 [replica dell’11 febbraio 2024]), tale conclusione è manifestamente inammissibile in que- sta sede, avuto riguardo al fatto che, come indicato dal Tribunale ammini- strativo federale nella sentenza del 28 novembre 2022, “in relazione ad eventuali responsabilità mediche, l’assicurato deve agire per via civile, tale
C-3316/2023 Pagina 7 vertenza non essendo di competenza di (questo Tribunale)” (sentenza del TAF C-3139/2021 del 28 novembre 2022 consid. 4.3). 2. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo es- sendo stato assicurato ed avendo lavorato in Svizzera negli anni dal 2001 al 2015 (doc. UAIE 207; DTF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Ac- cordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut- tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento [CE] n. 883/2004 in relazione con l’Allegato VII del re- golamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 3.2.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF
C-3316/2023 Pagina 8 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022 (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CI- RAI]; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023], cifra marginale 9100). 3.2.2 La terza domanda di prestazioni essendo stata presentata l’8 novem- bre 2022 e un eventuale diritto alla rendita nascendo solo dopo il 1° gen- naio 2022 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e art. 29 cpv. 1 LAI; DTF 142 V 547 consid. 3), al caso in esame si applicano di principio le disposizioni legali in vigore al 1° gennaio 2022. 3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata, in concreto il 2 maggio 2023. Il giudice delle assicura- zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa- zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3; cfr. pure DTF 130 V 64 per quanto attiene alle decisioni di non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita). I fatti accaduti poste- riormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola for- mare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). 4.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
C-3316/2023 Pagina 9 5. 5.1 Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di una nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell’ambito di una prima richie- sta, la rendita sia stata soppressa perché il grado d’invalidità era insuffi- ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l’assicurato rende verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Anche nell’evenienza di una nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita d’invalidità limitata nel tempo, la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI (DTF 149 V 177 consid. 4; 133 V 263 consid. 6). 5.2 Nell’ambito di una nuova domanda di rendita, il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108 consid 5; sentenze del TF 8C_29/2023 del 7 luglio 2023 consid. 3 e 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 3.1). Per valutare quest'ultimo aspetto, occorre nel caso concreto confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 2 maggio 2023) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al 3 maggio 2021) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità. 5.3 Costituisce motivo di riesame della rendita d’invalidità ogni modifica ri- levante delle circostanze di fatto suscettibile d’influire sul grado d’invalidità e, quindi sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a riesame nell’ambito di una nuova domanda non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo. Irrilevante è invece, una di- versa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3; 130 V 343 consid. 3.5; sentenze del TF 9C_407/2021 del 17 maggio 2022 consid. 3.2 e I 870/05 del 2 maggio 2007). 5.4 L’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modi- ficato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno fare
C-3316/2023 Pagina 10 riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’as- serita modifica. In questo secondo caso, l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda, l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’amministrazione può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5; sentenza del TF 8C_844/2012 del 5 giugno 2013 consid. 2.1). 5.5 Incombe all'assicurato rendere verosimile che il grado di invalidità è cambiato in maniera rilevante. Non trovando applicazione il principio inqui- sitorio, ai sensi degli art. 12 PA e 43 LPGA, l'onere probatorio per quel che concerne i presupposti di entrata nel merito di una nuova domanda di pre- stazioni pesa difatti sul richiedente (DTF 149 V 177 consid. 4; 130 V 64 consid. 5.2.5; sentenza del TF 8C_619/2022 del 22 giugno 2023 consid. 3.2). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 2 OAI non è la verosimi- glianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni so- ciali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 2 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso della probabilità preponderante, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno alcuni indizi di una modifica dei fatti deter- minanti suscettibile di incidere sul diritto alle prestazioni, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (DTF 149 V 177 consid. 4.7 con rinvii). 5.6 Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà dunque con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprez- zerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'am- ministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (sentenza del TF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2). Peraltro, allorquando l’autorità inferiore non è entrata nel merito di una domanda di rendita, il giudice non ha da esaminare la legitti- mità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2).
C-3316/2023 Pagina 11 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto medico deve altresì essere redatto da medici che dispon- gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (DTF 137 V 210 consid. 3.1; sentenze del TF 9C_855/2017 del 22 novembre 2017 con- sid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 7. 7.1 Nell’ambito della seconda domanda di rendita, nella perizia pluridisci- plinare del 27 gennaio 2021 del SAM (doc. UAIE 94), era in particolare indicato che l’insorgente aveva subito, nell’aprile 2015, un trauma distor- sivo alla caviglia sinistra ed era stato sottoposto, nell’ottobre 2016, ad un primo intervento chirurgico (ricostruzione chirurgica di tendini del piede si- nistro e rimozione di tessuto lacerato tibiotarsico superiore) e, nell’ottobre 2017, ad un secondo intervento chirurgico (stabilizzazione della sinde- smosi tibio-peroneale distale e ricostruzione capsulo-legamentosa late- rale). Egli soffriva di dolori residui con impotenza funzionale alla caviglia sinistra, sindrome cervicovertebrale, sindrome lombovertebrale, fibromial- gia, stato dopo trauma distorsivo al ginocchio sinistro, cefalee verosimil- mente tensive, sindrome delle apnee da sonno ostruttiva severa in ventilo- terapia notturna, diabete mellito trattato con antidiabetici orali, sindrome ansioso-depressiva su disturbo dell’adattamento cronico (ICD 10 F 43.2), obesità, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, dislipidemia in trattamento farmacologico. I periti avevano ritenuto che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivavano esclusivamente dalle patologie reuma- tologiche. 7.2 Dal profilo reumatologico, secondo il perito reumatologo, i disturbi del ricorrente erano da riferire ad una problematica di dolore cronico a carat- tere polidistrettuale con una sindrome fibromialgica di tipo primario
C-3316/2023 Pagina 12 associata ad attacchi di panico. I disturbi alla colonna vertebrale andavano interpretati nell’ambito di questa problematica e non nelle alterazioni dege- nerative evidenziate alle indagini radiologiche (segnatamente, protrusione discale L3-L4 e L4-L5, protrusione erniaria C4-C5). L’insorgente era stato sottoposto a due interventi chirurgici alla caviglia sinistra con un risultato non particolarmente favorevole. La sintomatologia era persistita nel de- corso ed era diventata piuttosto invalidante. Si giustificava, a giudizio del perito reumatologo, un’inabilità al lavoro del 100% nell’attività di posatore di pavimenti, mentre in un’attività sostitutiva adeguata il ricorrente era abile al lavoro all’80%. 7.3 Nel rapporto del 29 gennaio 2021 (doc. UAIE 197), il medico SMR dott. C._______ aveva ritenuto un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 agosto 2016 nell’attività di piastrellista ed un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 agosto 2016 (grado d’invalidità del 100%), del 20% dal 18 luglio 2019 (grado d’invalidità del 28%), del 100% dal 24 settembre 2019 e del 20% dal 2 ottobre 2019 in un’attività confacente allo stato di salute. 7.4 L’UAIE aveva poi deciso di attribuire al ricorrente una rendita intera dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2019 (decisione del 3 maggio 2021; doc. UAIE 207). Con sentenza del 28 novembre 2022 (doc. UAIE 234), il Tribu- nale amministrativo federale aveva stabilito che la rendita doveva essere versata a decorrere dal 1° settembre 2016 (sentenza del TAF C-3139/2021 del 28 novembre 2022). Con sentenza del 15 marzo 2023 (doc. UAIE 246), il Tribunale federale aveva infine dichiarato siccome inammissibile il ricorso del 28 gennaio 2023 contro il giudizio di questo Tribunale del 28 novembre 2022 (sentenza del TF 9C_159/2023 del 15 marzo 2023). 8. 8.1 Nell’ambito della (terza) domanda di rendita in esame, il ricorrente ha prodotto i verbali di pronto soccorso dell’8 febbraio e 4 novembre 2022, con relativo referto radiologico (doc. UAIE 234). Nel primo verbale è fatto stato, come diagnosi, di una contusione alla caviglia sinistra e, come tera- pia, di un bendaggio all’ossido di zinco; nell’esame obiettivo è indicato che trattasi di paziente collaborante, obesità severa, caviglia sinistra con plu- rime cicatrici in esiti chirurgici, in atto non tumefazioni, dolore alla digito- pressione e ai movimenti attivi e passivi. Nel secondo, è nuovamente fatto stato di una distorsione alla caviglia sinistra e come consigli terapeutici e follow-up è indicato una deambulazione fuori carico con stampelle per 7 giorni, bendaggio per 3 giorni, in seguito cavigliera elastica+(...) gel 2 volte al giorno, ghiaccio per un’ora al giorno, (...) X2, X3 giorni ed è stata
C-3316/2023 Pagina 13 programmata una visita ortopedica per il 17 novembre 2022. Nel referto radiologico del 4 novembre 2022, è altresì indicato sia per quanto attiene al polso sinistro che alla caviglia sinistra “non evidenti rime di frattura (di significato attuale per la caviglia sinistra), conservati i rapporti articolari ed eventuale rivalutazione mirata, a distanza, al persistere della sintomatolo- gia algica”. 8.2 Il medico SMR dott. C., specialista in medicina interna gene- rale, nell’annotazione del 14 febbraio 2023 (doc. UAIE 236), ha rilevato che il ricorrente ha subito, il 4 novembre 2022, un trauma alla caviglia sinistra senza riscontro di lesione strutturale con prescrizione di trattamento sinto- matico per poche settimane. Secondo il medico SMR, in virtù dei docu- menti medici esibiti, non è ravvisabile, rispetto a quanto ritenuto nel maggio 2021, alcun indizio concreto di una modifica significativa dello stato di sa- lute dell’insorgente suscettibile di incidere sul diritto alle prestazioni (capa- cità lavorativa dell’80% in un’attività confacente allo stato di salute). 8.3 Con progetto di decisione del 15 febbraio 2023 (doc. UAIE 242), l’UAI- B. ha preannunciato al ricorrente la non entrata nel merito della nuova domanda di rendita, non essendo stata resa verosimile una modifica significativa dello stato di salute, concedendogli altresì la facoltà di presen- tare, entro un termine di 30 giorni, delle osservazioni per iscritto. 8.4 Con scritto del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 243), l’insorgente ha postu- lato l’accoglimento della nuova domanda di prestazioni a causa “della (sua) grave condizione di salute”, esibendo una lettera di dimissione ospedaliera del 13 gennaio 2023, in cui è riferito di un ricovero dal 20 dicembre 2022 per discopatie plurime, obesità di III grado, poliartralgie, esiti di lesione di tendine e cartilagine caviglia sinistra per eseguire un programma riabilita- tivo – nell’ambito del quale è stata effettuata una risonanza magnetica alla caviglia sinistra il 29 dicembre 2022 – ed indicata una buona compliance al programma riabilitativo motorio e dietistico, un decorso clinico regolare e l’assenza di eventi clinici di particolare interesse. Dalla lettera di dimis- sione risulta pure che alla visita ortopedica del 17 novembre 2022 è stata consigliata esecuzione di RX TTSx sotto carico e RX TTSx in proiezione Saltzman, RMN TT e successiva rivalutazione ortopedica. Con scritto del 7 aprile 2023 (doc. UAIE 248), l’insorgente ha poi prodotto un verbale di pronto soccorso del 6 aprile 2023 – in cui è segnalata una gonartrosi del ginocchio destro (dolore al ginocchio destro da anni) e consigliato calo pon- derale e assunzione di analgesici al bisogno nonché come follow-up una valutazione ortopedica ambulatoriale – ed un referto di esame radiologico
C-3316/2023 Pagina 14 al ginocchio destro del 6 aprile 2023 in cui è segnalato che non vi sono evidenti rime di frattura e rapporti articolari conservati (doc. UAIE 247). 8.5 Nell’annotazione del 18 aprile 2023 (doc. UAIE 249), il medico SMR dott. C._______ ha rilevato che il verbale di pronto soccorso del 6 aprile 2023 – che evidenzia una gonartrosi al ginocchio destro, postula un calo ponderale, assunzione di analgesici al bisogno e suggerisce l’effettuazione di una valutazione ortopedica – non comporta elementi oggettivi suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni. 8.6 Da una nota all’incarto del 18 aprile 2023 (doc. UAIE 251) risulta altresì che il ricorrente ha informato l’UAI-B._______ del fatto che “la risonanza magnetica e la visita ortopedica non è stata ancora fissata la data in quanto i tempi d’attesa sono lunghi (giugno?)”. 8.7 Con decisione del 2 maggio 2023 (doc. UAIE 256), l’UAIE ha confer- mato che non erano date le condizioni per un esame di merito della nuova domanda di rendita, ritenuto che “una nuova richiesta può essere esami- nata unicamente se la situazione medica si è modificata in modo impor- tante. Da quanto trasmessoci ed esaminato dal nostro Servizio medico re- gionale AI (SMR), non abbiamo potuto constatare tali modifiche”. Detta au- torità ha altresì precisato che “la documentazione medica giunta agli atti in fase di osservazioni non consente l’entrata in materia”. 8.8 Nel ricorso del 6 giugno 2023 (doc. TAF 1) e nella replica dell’11 feb- braio 2024 (doc. TAF 20), il ricorrente ha fatto valere che “la (sua) situa- zione di salute è notevolmente cambiata”, producendo della nuova docu- mentazione, ossia il verbale di accertamento dell’invalidità civile dell’INPS di (...) del 5 maggio 2023 ed il verbale della commissione medica dell’INPS di (...) del 17 aprile 2023 – in cui sono diagnosticati diabete tipo 2, postumi di trauma caviglie, obesità, discopatie multiple, sindrome apnee notturne e ritenuto che l’insorgente è “invalido con riduzione permanente della capa- cità lavorativa” al 75% – nonché un rapporto ortopedico del 15 febbraio 2024 – in cui è riferito di esiti intervento caviglia sinistra e consigliato fisio- kinesiterapia, calo ponderale, assunzione di un farmaco. 8.9 Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle valutazioni del me- dico SMR dott. C._______ del 14 febbraio e 18 aprile 2023 che hanno poi condotto alla decisione impugnata del 2 maggio 2023, ritenuto che il ricor- rente non ha reso plausibile, nell’ambito della procedura di prima istanza, la sopravvenienza di fatti suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni (in concreto nel senso di nuove affezioni determinanti o di una maggiore
C-3316/2023 Pagina 15 incidenza delle affezioni note sulla residua capacità lavorativa). Può per- tanto essere rinviato alle sue considerazioni riassunte ai considerandi 8.2 e 8.5 del presente giudizio. Peraltro, e per quanto attiene alla lettera di dimissione ospedaliera del 13 gennaio 2023 (doc. UAIE 243), essa espone le affezioni note (discopatie plurime, obesità, poliartralgie, esiti di lesione caviglia sinistra, diabete, sindrome delle apnee ostruttive del sonno, iper- tensione arteriosa) e conclude “il calo ponderale può considerarsi soddi- sfacente, migliorata la funzionalità dell’arto, autonomia nel cammino, tolle- ranza allo sforzo lievemente migliorata, dolore ha riferito analoga sintoma- tologia rispetto alla valutazione iniziale, tono dell’umore migliorato”, senza tuttavia fare riferimento ad una specifica accresciuta incapacità lavorativa in un’attività confacente allo stato di salute. In siffatte circostanze, non in- combeva altresì all’autorità inferiore (né a questo Tribunale in sede ricor- suale) di procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr., su questo punto, la sentenza del TF 8C_315/2016 del 20 giugno 2016 consid. 4.2). Non incombeva segnata- mente all’UAIE, nell’ambito di una terza domanda di rendita da cui non emerge alcun elemento suscettibile di incidere sul diritto alle prestazioni, l’obbligo di attendere ancora, prima della pronuncia della propria decisione di non entrata nel merito della domanda, l’inoltro da parte del ricorrente di futuri referti medici di esami e valutazioni cliniche di cui non è dato cono- scere né se saranno effettuati né in quale data. In quest’ottica la conces- sione al ricorrente di un ulteriore termine di 30 giorni successivamente alla nota dell’incarto del 18 aprile 2023 (doc. UAIE 251) per produrre l’esame RM e la visita ortopedica menzionati nella stessa non avrebbe avuto alcun effetto (il termine sarebbe scaduto infruttuoso, come poi dimostrato nei fatti dal seguito della procedura). Inoltre, l’amministrazione aveva già concesso un ulteriore termine al ricorrente con provvedimento del 30 marzo 2023 (doc. UAIE 244), dopo il suo scritto del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 243), per l’inoltro delle eventuali osservazioni al progetto di decisione, in pratica per produrre i documenti menzionati appunto nel già menzionato scritto del ricorrente del 13 marzo 2023. Irrilevanti ai fini dell’esito della presente pro- cedura sono poi i documenti medici esibiti il 6 giugno 2023 e l’11 febbraio 2024 nell’ambito della procedura ricorsuale (doc. TAF 1 e doc. TAF 20). Da un lato, per l’esame della conformità di una decisione di non entrata nel merito va, di principio, preso in considerazione lo stato dell’incarto fino al momento della pronuncia della decisione di non entrata nel merito da parte dell’autorità inferiore (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5; cfr. le sentenze del TF 8C_315/2016 consid. 4.3 con rinvii e 8C_844/2012 del 5 giugno 2013 con- sid. 2.1), pertanto non i documenti di data posteriore alla decisione di non entrata nel merito. Dall’altro lato, i nuovi documenti prodotti in sede di ri- corso (i verbali dell’INPS del 5 maggio e 17 aprile 2023 ed il rapporto
C-3316/2023 Pagina 16 ortopedico del 15 febbraio 2024) non sono comunque atti a rendere plau- sibile la sopravvenienza di fatti suscettibili di incidere sul diritto alle presta- zioni. A tal proposito può essere rilevato che detti documenti, stante il loro generico contenuto – gli stessi si limitano a riferire l’anamnesi e le affezioni già note, senza che siano indicati nuovi esami che sarebbero stati effettuati (nel rapporto ortopedico del 15 febbraio 2024 è indicata una “visita a TP del dolore controllo fra due mesi circa”), e concludono ad una “riduzione permanente della capacità lavorativa” al 75% che appare fondarsi su una valutazione dell’incapacità lavorativa come vigente in Italia – non conten- gono elementi che rendono plausibile un cambiamento della situazione su- scettibile d’incidere sul diritto ad una rendita e giustificare pertanto un’en- trata nel merito della nuova domanda del ricorrente. Tutt’al più vi si può ravvisare un nuovo diverso apprezzamento di fatti già noti con riferimento alla residua capacità lavorativa del ricorrente da un profilo generale, ma non specificatamente con riferimento alla possibilità per l’insorgente di svolgere – come previsto dal diritto svizzero – un’attività sostitutiva confa- cente al suo stato di salute nella misura dell’80% (cfr. peraltro il consid. 5.3 del presente giudizio, in merito comunque all’irrilevanza di un nuovo ap- prezzamento dei fatti per un’entrata nel merito di una nuova domanda). 9. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammon- tare, versato dall'insorgente stesso il 13 ottobre 2023. 10.2 Visto l'esito della procedura, al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'in- dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non rav- visabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3316/2023 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente. L'an- ticipo spese di fr. 800.-, versato il 13 ottobre 2023, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3316/2023 Pagina 18 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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