B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3241/2023
S e n t e n z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 2 4 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A., rappresentata dal padre signor B., ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; provvedimenti sanitari (comuni- cazione dell'UAIE del 1° maggio 2023).
C-3241/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Con comunicazione del 18 gennaio 2016 (doc. 23 dell’incarto dell’au- torità inferiore [di seguito, doc. UAIE 23]), l’Ufficio dell’assicurazione invali- dità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina svizzera, nata il (...; doc. UAIE 2), affetta da sordità neurosensoriale (cifra 446 dell’elenco delle infermità congenite contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicem- bre 1985 sulle infermità congenite [OIC; RS 831.232.21; nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2022]; v. l’annotazione del medico SMR del 27 dicembre 2015 [doc. UAIE 21]) – il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita per il periodo dal 2 aprile 2015 al 30 aprile 2020. 1.2. Con comunicazione dell’11 ottobre 2016 (doc. UAIE 32), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha informato l’interessata che avrebbe assunto i costi dell’inserimento di un supporto acustico bilaterale (intervento e compo- nente interno) a titolo di provvedimento sanitario. 1.3. Con comunicazione sempre dell’11 ottobre 2016 (doc. UAIE 33), l’Uf- ficio AI del Cantone C._______ ha poi informato l’interessata che avrebbe altresì assunto i costi per il supporto uditivo quale mezzo ausiliare come pure i costi della verifica e adattamento del processore ortofonico nonché i costi dell’allenamento uditivo e vocale. 2. 2.1. Nel febbraio del 2018 (doc. UAIE 37), l’interessata ha presentato all’Uf- ficio AI del Cantone C._______ una richiesta tendente al rimborso delle spese dei trattamenti logopedici a cui è stata sottoposta nel periodo da settembre 2016 a maggio 2017 (ha allegato le prescrizioni mediche, le fat- ture e la nota delle spese di viaggio; doc. UAIE 35 e UAIE 36). 2.2. Con decisione del 1° ottobre 2019 (doc. UAIE 47) – che ha fatto se- guito ad un progetto di decisione del 23 agosto 2019 (doc. UAIE 46) – l’Uf- ficio AI del Cantone C._______ ha respinto la richiesta di rimborso delle spese di cura. Nella motivazione della decisione, l’Ufficio AI ha, da un lato, segnalato che, secondo le disposizioni della nuova impostazione della pe- requazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, le sedute di allena- mento dell’udito e dell’eloquio, per gli assicurati che non hanno ancora
C-3241/2023 Pagina 3 compiuto i 20 anni, non sono più rimborsate dell’assicurazione per l’invali- dità, bensì dai Cantoni, se si tratta di un provvedimento di accompagna- mento alla frequentazione della scuola dell’obbligo o di una scuola speciale o se l’allenamento è iniziato già durante il periodo scolastico e deve essere continuato anche dopo la sua conclusione. Dall’altro lato, ha constatato che l’interessata non ha adempiuto al proprio obbligo di collaborare (è in particolare fatto riferimento all’art. 28 cpv. 2 LPGA e all’art. 43 cpv. 3 LPGA), la medesima non avendo fornito il documento (certificato di domicilio) ri- chiesto (con scritto del 27 luglio 2018, sollecito del 21 agosto 2018 e diffida raccomandata del 31 ottobre 2018 [doc. UAIE 40, UAIE 42 e UAIE 43]). 2.3. Con scritto del 6 dicembre 2019 (doc. UAIE 48), il padre dell’interes- sata ha chiesto il rimborso (delle spese di cura). Ha osservato che i tratta- menti logopedici, come dimostrano i pagamenti (delle fatture della logope- dista), sono stati effettuati. Ha allegato che la figlia viveva in Svizzera presso una famiglia affidataria per decisione dell’autorità di protezione dei minori della città di (...) ed è stata sottoposta a trattamenti logopedici nel Canton (...). 3. Il 22 aprile 2020 (doc. UAIE 55), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha tra- smesso l’incarto all’UAIE in considerazione del trasferimento, a sua cono- scenza, dell’interessata in (...) nel 2016. 4. 4.1. Con scritto di posta elettronica del 12 maggio 2020 (doc. UAIE 56), l’UAIE ha informato il padre dell’interessata che “l’Ufficio AI del Cantone C._______ ci ha trasmesso, per competenza, l’incarto di sua figlia. Il dos- sier è stato preso in esame dal nostro Ufficio che si pronuncerà quanto prima sull’esito, dopo aver effettuato le dovute indagini”. 4.2. Con scritto di posta elettronica del 25 maggio 2020 (doc. UAIE 59), l’interessata ha chiesto il rimborso delle spese dei trattamenti logopedici (effettuati nel periodo da settembre 2016 a maggio 2017), rimborso che aveva richiesto all’Ufficio AI del Cantone C._______. 4.3. Con scritto di posta elettronica del 24 giugno 2020 (doc. UAIE 67), l’UAIE ha segnalato all’interessata che, a far tempo dal 1° gennaio 2008, le prestazioni di formazione scolastica speciale, le misure di natura peda- gogico-terapeutica (per esempio, la logopedia) nonché la terapia psicomo- toria non sono più rimborsate dall’assicurazione per l’invalidità, bensì dal
C-3241/2023 Pagina 4 servizio cantonale dell’educazione precoce speciale, invitandola a rivol- gersi a questo servizio. 4.4. Con decisione del 14 agosto 2020 (doc. UAIE 80) – che ha fatto se- guito ad un progetto di decisione del 29 maggio 2020 (doc. UAIE 61) e ad uno scritto di opposizione del 31 luglio 2020 (doc. UAIE 75) – l’UAIE ha stabilito che l’interessata non aveva più diritto, successivamente al 31 lu- glio 2016, ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità conge- nita, la medesima avendo lasciato la Svizzera il 2 luglio 2016 e le condizioni per un’adesione all’assicurazione facoltativa non essendo adempite. 4.5. Con scritto di posta elettronica del 30 settembre 2020 (doc. UAIE 93 pag. 3), l’interessata ha chiesto di riconsiderare il rimborso delle spese (dei trattamenti per il periodo da settembre 2016 a maggio 2017). Ha precisato di aver seguito “un trattamento di adattamento neurologico sensoriale” all’impianto (cocleare). Lo stesso è “parte inseparabile dell’intervento chi- rurgico” (di impianto cocleare). In quanto tale, non può essere considerato “logopedia curativa” poiché è anteriore alla comparsa della parola. 4.6. Con sentenza del 2 giugno 2021 (C-4519/2020; doc. UAIE 101), il Tri- bunale amministrativo federale ha annullato la decisione dell’UAIE del 14 agosto 2020 e rinviato gli atti di causa all’UAIE affinché esaminasse nuo- vamente la propria competenza a decidere sul caso ed emanasse una nuova decisione sul diritto dell’interessata ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita anche dopo il 31 luglio 2016. 4.7. Con sentenza del 9 novembre 2021 (C-414/2021), il Tribunale ammi- nistrativo federale ha pure annullato la decisione su opposizione della Cassa svizzera di compensazione (CSC) dell’11 gennaio 2021 e rinviato gli atti alla CSC affinché esaminasse nuovamente l’adempimento delle condizioni d’adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (con particolare riferimento al requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d’assicurazione obbligatoria) e si pronun- ciasse nuovamente sulla domanda dell’interessata di adesione all’assicu- razione facoltativa. 4.8. Da una nota telefonica del 20 gennaio 2022 (doc. UAIE 114), risulta che l’UAIE ha comunicato all’interessata che essa “è ormai affiliata all’as- sicurazione facoltativa e può quindi beneficiare dei provvedimenti sanitari anche all’estero”.
C-3241/2023 Pagina 5 4.9. Con decisione del 23 maggio 2022 (doc. UAIE 147), l’UAIE ha stabilito che i provvedimenti (sanitari) accordati dall’Ufficio AI del Cantone C._______ con decisione del 18 gennaio 2016, ossia il rimborso dei costi per la cura dell’infermità congenita cifra 446 OIC, sono ugualmente con- cessi all’estero fino al 30 aprile 2028, secondo la tariffa dell’assicurazione sociale del Paese di residenza. 4.10. Con scritti di posta elettronica dell’11 dicembre 2022, del 31 gennaio, 1° marzo nonché 12 aprile 2023 (doc. UAIE 158, UAIE 169 e UAIE 177), l’interessata ha chiesto il “rimborso delle spese di viaggio e di cura” (per il periodo da settembre 2016 a maggio 2017; ha allegato le prescrizioni me- diche, le fatture e la nota delle spese di viaggio [doc. UAIE 160, UAIE 170 e UAIE 171]). 4.11. Con comunicazione del 1° maggio 2023 (doc. UAIE 180), l’UAIE ha rammentato all’interessata, con riferimento al proprio scritto (di posta elet- tronica) del 30 settembre 2020 (recte 24 giugno 2020), che a seguito dell’entrata in vigore, al 1° gennaio 2008, delle disposizioni della nuova im- postazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), le prestazioni di logopedia non sono più rimborsate dall’assicurazione per l’invalidità, anche nel caso in cui tali prestazioni siano effettuate in seguito ad un intervento chirurgico i cui costi sono stati assunti dall’assicurazione per l’invalidità. L’UAIE ha quindi tra- smesso per competenza alla Sezione della pedagogia speciale del Can- tone C._______ ed al Servizio dell’educazione precoce speciale del Can- tone C._______ le fatture del trattamento logopedico. 5. 5.1. Con ricorso del 22 maggio 2023 (doc. TAF 1), interposto dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C._______ contro la comunicazione dell’UAIE del 1° maggio 2023 – scritto che ha definito sic- come “conforme allo spirito di una decisione definitiva” – l’interessata ha chiesto il rimborso delle spese di cura e delle relative spese di viaggio (ha allegato le prescrizioni mediche, le fatture e la nota delle spese di viaggio per i mesi da settembre 2017 a maggio 2016). Segnala che l’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona pare confondere la stimolazione neuro- sensoriale con l’educazione logopedica. Precisa che, all’età di 2 anni, è stata sottoposta ad un trattamento di “stimolazione neurosensoriale posto- peratoria”. Tale trattamento è “parte inseparabile dell’operazione (di im- pianto cocleare) e ben anteriore all’inizio della parola”. All’età di 5 anni, ha poi iniziato “l’educazione logopedica” in una scuola speciale.
C-3241/2023 Pagina 6 5.2. Con sentenza del 2 giugno 2023 (doc. TAF 2), il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C._______ – dopo aver considerato per ipotesi di lavoro la comunicazione del 1° maggio 2023 come una decisione – ha constatato la propria incompetenza a pronunciarsi su tale ricorso, dal momento che, giusta l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, compete al Tribunale am- ministrativo federale statuire sui ricorsi conto le decisioni dell’UAIE. Ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso del 22 maggio 2023 e trasmesso gli atti per competenza a questo Tribunale (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni [...] del 2 giugno 2023). 5.3. Con scritto del 19 giugno 2023 (doc. TAF 5), l’interessata ha segnalato che, a suo giudizio, con l’allegata comunicazione del 18 aprile 2016, l’Uffi- cio AI del Cantone C._______ avrebbe assunto i costi dell’operazione (di impianto cocleare), del supporto uditivo, dell’adattamento dell’impianto co- cleare nonché i costi dell’allenamento uditivo e vocale. Questa “garanzia di assunzione dei costi” non può che riferirsi, a suo dire, al trattamento di sti- molazione neurosensoriale, trattamento che precede sia l’apprendimento della parola che la logopedia effettuata a scuola. Chiede, il rimborso delle spese del trattamento – nonché delle spese di viaggio, di vitto e alloggio del padre – e dei relativi interessi (doc. TAF 5). 5.4. Nella risposta al ricorso del 23 agosto 2023 (doc. TAF 7), l’UAIE ha rilevato che la ricorrente non ha impugnato la decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019 di diniego del rimborso delle spese di cura, decisione che è cresciuta in giudicato. L’autorità inferiore ha poi sottolineato che qualora la richiesta del dicembre 2022 di rimborso delle spese dei trattamenti logopedici (per il periodo da settembre 2016 a maggio 2017) e delle relative spese di viaggio dovesse essere considerata quale domanda di riconsiderazione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della deci- sione del 1° ottobre 2019, questa procedura rileva della facoltà discrezio- nale dell’amministrazione. Con comunicazione del 1° maggio 2023, l’UAIE non è entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione. Pertanto, ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso del 22 maggio 2023, la comuni- cazione del 1° maggio 2023 non essendo impugnabile. 5.5. Nella replica del 19 settembre 2023 (doc. TAF 10), la ricorrente ha as- serito che la decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019 non le è “mai stata consegnata”. Si è doluta di non aver ricevuto al- cuna risposta alla sua richiesta di rimborso delle spese del trattamento di “stimolazione uditiva vocale” nonché delle spese di viaggio, vitto e alloggio del padre. L’insorgente ha poi sottolineato che, con comunicazione del 18 aprile 2016, l’Ufficio AI ha dichiarato che avrebbe assunto i costi
C-3241/2023 Pagina 7 “dell’adattamento neurosensoriale, uditivo e vocale (ed apparecchio acu- stico)”. A suo dire, l’UAIE pare confondere il trattamento di “adattamento uditivo vocale”, di cui è chiesto il rimborso, con il trattamento di “logopedia di carattere scolastico”, che ha effettuato quando ha iniziato a frequentare la scuola speciale. 5.6. Nella duplica del 20 novembre 2023 (doc. TAF 14), l’UAIE ha nuova- mente proposto di dichiarare irricevibile il ricorso del 22 maggio 2023 e rinviato alla lettera dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 25 ottobre 2023. Secondo l’Ufficio AI, a prescindere dal fatto che non è stato possibile effettuare una qualsivoglia inchiesta postale, la decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019 è da considerare siccome recapi- tata, ritenuto che la stessa non è stata ritornata all’Ufficio AI dalla Posta svizzera. 5.7. Con osservazioni del 28 dicembre 2023, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 maggio 2023 ed alla replica del 19 settembre 2023 (doc. TAF 17), scritto di osservazioni che è poi stato trasmesso all’UAIE per conoscenza con provvedimento del 9 gennaio 2024 (doc. TAF 18). 6. 6.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 6.2. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 6.3. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva- lidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
C-3241/2023 Pagina 8 Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 con- sid. 3.2). 6.4. 6.4.1. Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos- sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe- tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vinco- lante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l’oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1). 6.4.2. Con comunicazione del 1° maggio 2023, oggetto della presente ver- tenza, l’UAIE – dopo aver rammentato che, a far tempo dal 1° gennaio 2008, le prestazioni di logopedia non sono più rimborsate dell’assicura- zione per l’invalidità – ha trasmesso per competenza alla Sezione della pedagogia speciale del Cantone C._______ ed al Servizio dell’educazione precoce speciale del Cantone C._______ le fatture del trattamento logope- dico, di modo che la conclusione ricorsuale tendente al rimborso delle spese di cura – oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio del padre – con i relativi interessi, è manifestamente inammissibile in questa sede, l’UAIE non essendosi ancora pronunciata con una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (v. pure la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 23 agosto 2023 [doc. TAF 7]) né sull’assunzione dei costi del trattamento a cui la ricorrente è stata sottoposta nel periodo da settembre 2016 a maggio 2017 né, tanto- meno, sulle ulteriori evocate spese che sarebbero state sostenute dal pa- dre in tale contesto. Nel caso concreto, non sussiste altresì alcun motivo d’economia processuale per obbligatoriamente estendere l’oggetto litigioso ad una questione su cui l’autorità inferiore non si è ancora compiutamente pronunciata almeno mediante una spiegazione processuale (DTF 110 V 48 consid. 3b), nozione da non confondere, peraltro, con semplici generiche affermazioni. Infine – e quand’anche si volesse considerare la comunica- zione dell’autorità inferiore del 1° maggio 2023 quale preavviso/progetto di decisione – non è manifestamente dato ricorso contro un preavviso/pro- getto di decisione dell’UAIE, avuto riguardo al fatto che lo stesso non co- stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-4049/2018 del 21 giugno 2019 consid. 1.4.6.1 e con rinvii).
C-3241/2023 Pagina 9 6.4.3. Da quanto esposto, discende che, in assenza di una decisione sul rimborso delle spese di cura (per il periodo da settembre 2016 a maggio 2017), il ricorso del 22 maggio 2023 è inammissibile. 7. Giova altresì precisare quanto segue. 7.1. Per quanto attiene alla competenza dell’UAIE a pronunciarsi sulla ri- chiesta di rimborso delle spese di cura presentata dalla ricorrente all’Ufficio AI del Cantone C._______ nel febbraio del 2018, questo Tribunale, con sentenza del 2 giugno 2021 (C-4519/2020), ha accertato che la medesima ha avuto il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 23 CC, in Svizzera da (...) ad (...), prima della partenza per (...) il (...; sentenza del TAF C-4519/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.4.1 e 4.4.2 [risulta dalle carte processuali che nel frattempo l’insorgente è stata ammessa a partecipare all’assicurazione fa- coltativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAVS]). Questo Tribunale rileva poi che, di principio, l’Ufficio AI competente (a ricevere ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cpv. 1 LAI). Giusta l’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all’estero. L’Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane du- rante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2 bis -2 quater (art. 40 cpv. 3 OAI). In particolare, in virtù dell’art. 40 cpv. 2 quater , se, durante la procedura, un assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza passa all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. 7.2. Peraltro, secondo la circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI; valida dal 1° gennaio 2010, stato al 1° gennaio 2016), la procedura inizia con la registrazione della richiesta da parte dell’Ufficio AI competente e termina con la crescita in giudicato della decisione. Di regola, non avviene alcun cambiamento dell’Ufficio AI competente. Se durante la procedura l’assicurato lascia la Svizzera, la competenza passa all’UAIE. Tuttavia, prima di trasmettere l’incarto, l’Ufficio AI fino ad allora competente procede agli accertamenti abituali relativi alle condizioni in Svizzera e, se possibile, li conclude (cifre marginali 4010 e 4011). 7.3. L’UAIE sostiene, altresì, che è già stata resa dall’Ufficio AI del Cantone C._______, il 1° ottobre 2019, una decisione di respingimento della do- manda di rimborso della ricorrente qui in esame. Secondo quanto indicato
C-3241/2023 Pagina 10 dall’UAIE nella risposta al ricorso, tale decisione, non impugnata, sarebbe cresciuta in giudicato. 7.3.1. A tale riguardo giova rilevare quanto segue. Con comunicazione del 18 gennaio 2016 (doc. UAIE 23), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita per il periodo dal 2 aprile 2015 al 30 aprile 2020. Con comunicazione dell’11 ottobre 2016 (doc. UAIE 33), l’Ufficio AI ha poi informato l’insorgente che avrebbe assunto, fra gli altri, i costi dell’al- lenamento uditivo e vocale. 7.3.2. Nel febbraio del 2018, la ricorrente ha presentato all’Ufficio AI del Cantone C._______ una richiesta di rimborso delle spese dei trattamenti logopedici a cui è stata sottoposta nel periodo da settembre 2016 a maggio 2017 e delle relative spese di viaggio (ha allegato le prescrizioni mediche, le fatture e la nota delle spese di viaggio; doc. UAIE 35 e UAIE 36). 7.3.3. Con decisione del 1° ottobre 2019 (doc. UAIE 47) – che ha fatto se- guito ad un progetto di decisione del 23 agosto 2019 (doc. UAIE 46) – l’Uf- ficio AI ha respinto la richiesta di rimborso delle spese di cura tenuto conto che l’allenamento uditivo non poteva essere riconosciuto (secondo le di- sposizioni della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], entrata in vi- gore il 1° gennaio 2008, le sedute di allenamento dell’udito e dell’eloquio, per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, non sono più rimborsate dall’assicurazione per l’invalidità, bensì dai Cantoni, se si tratta di un provvedimento di accompagnamento alla frequentazione della scuola dell’obbligo o di una scuola speciale) e che la ricorrente non aveva colla- borato all’invio di quanto richiesto (ossia il certificato di domicilio). 7.3.4. L’insorgente sostiene, in sede ricorsuale, che non le è mai stata con- segnata la decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019 (cfr. la replica del 19 settembre 2023). Dagli atti di causa non risulta che la decisione del 1° ottobre 2019 sia stata spedita alla ricorrente tramite invio postale raccomandato (doc. UAIE 47 [come invece una diffida del 31 ottobre 2018 {doc. UAIE 44}]). La comunicazione di una decisione è un atto ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti soltanto col e dal momento della sua notifica regolare, indipendentemente dal fatto che il de- stinatario prenda conoscenza del contenuto (DTF 119 V 89 consid. 4c con rinvii). La prova della notifica come pure del suo momento incombe se- condo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta il rela- tivo onere della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a; 117 V 261 consid. 3b
C-3241/2023 Pagina 11 con rinvii). Le circostanze rilevanti per la notifica di decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b). Tuttavia ciò presuppone di regola l’invio della decisione per atto raccomandato poiché, per giuri- sprudenza, l'amministrazione non è in grado di fornire la prova della vero- simiglianza necessaria per la notifica della decisione accennando sempli- cemente all'ordinario svolgimento dei suoi compiti. Se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà di regola sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la decisione sia pervenuta al destinatario. La prova della notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 295 consid. 5.9). Tuttavia, la sem- plice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimo- strare che tale scritto sia stato effettivamente spedito e notificato (DTF 101 Ia 7 consid. 1). In effetti, capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.). Inoltre, non si possono escludere errori da parte del mit- tente della comunicazione (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gen- naio 2013 consid. 5.3 con rinvii). Pertanto, allorquando un ricorrente con- testi, come nel caso concreto, d’avere ricevuto una decisione inviata me- diante plico non raccomandato, non è sufficiente per dimostrare l’avvenuta notifica né che l’autorità attesti, come nel caso concreto l’UAIE nella rispo- sta al ricorso, che la decisione è cresciuta in giudicato in assenza di un ricorso contro tale decisione (DTF 105 II 43 consid. 2) né che affermi, come ha fatto l’Ufficio AI del Cantone C._______ (nel suo scritto del 25 ottobre 2023, allegato al doc. TAF 14) che la decisione ha da ritenersi notificata in quanto non è mai stata ritornata dalla Posta all’autorità decidente (v. la presa di posizione dell’UAIE del 20 novembre 2023 [doc. TAF 14]). In sif- fatte circostanze, non essendo possibile effettuare una qualsivoglia ricerca postale atta a determinare il giorno in cui la stessa è stata notificata all’in- sorgente, non è possibile a questo Tribunale, allo stato attuale degli atti, determinarsi, con la verosimiglianza preponderante, sulla base delle risul- tanze processuali, se la decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019 sia stata effettivamente notificata alla ricorrente. 7.3.5. Siccome il padre dell’insorgente, in particolare con lo scritto del 6 dicembre 2019 trasmesso all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Can- tone C._______ (doc. UAIE 48 [v. poi anche scritto di posta elettronica del 19 febbraio 2020 {doc. UAIE 49}]) – mediante il quale è stato chiesto il rimborso dei costi ed in cui è stato sottolineato che “il trattamento di Gra- ziella è stato fatto come dimostrato e i pagamenti sono stati fatti come
C-3241/2023 Pagina 12 dovuto; (...) manca il certificato di domicilio, che può essere rimpiazzato per il fatto che le bimbe erano sequestrate sotto l’autorità della (...) e dun- que abitavano in suolo svizzero, il fatto che la terapia viene fatta sotto la tutela della (...) in (...), come si vede dalla fattura della logopedista, può essere considerato come certificato di domicilio” – appare avere reagito alla decisione del 1° ottobre 2019, dal momento che si esprime sull’as- senza del richiesto certificato di domicilio della figlia. Tuttavia tale elemento, neppure citato dall’Ufficio AI del Cantone C._______ nella sua presa di po- sizione del 25 ottobre 2023 (allegato al doc. TAF 14) non appare sufficiente – perlomeno allo stato attuale degli atti di causa dell’incarto trasmesso a questo Tribunale dall’autorità inferiore – per ammettere, nel senso della probabilità preponderante, l’intervenuta notifica alla ricorrente della deci- sione del 1° ottobre 2019. Basti ancora rilevare che né con scritto di posta elettronica del 28 febbraio 2020 (doc. UAIE 51 [“in merito al suo scritto {...} per eventualmente poter dar seguito a quanto da lei indicato, necessitiamo di un’autorizzazione ufficiale valida])” né con scritto di posta elettronica del 12 settembre 2020 (“per poter concludere la nostra valutazione necessi- tiamo di incontrarla in modo da poter chiarire alcuni aspetti”) né ancora con scritto di posta elettronica del 12 ottobre 2020 (“...telefonicamente non è possibile in quanto gli aspetti da discutere sono complessi ed è necessario incontrarla” [doc. TAF 10, doc. 1]), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha accennato all’intervenuta notifica della sua decisione del 1° ottobre 2019 o accennato all’eventualità di una riconsiderazione di detta decisione. 7.3.6. Da quanto esposto, discende che, perlomeno allo stato attuale degli atti di causa, non è consentito all’UAIE, come indicato nella risposta al ri- corso del 23 agosto 2023, considerare la decisione del 1° ottobre 2019 siccome cresciuta in giudicato, e dunque qualificare la domanda della ri- corrente dell’11 dicembre 2022 (doc. UAIE 158 [nonché quelle precedenti ma successive alla decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019]) come una domanda di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA – domanda di riconsiderazione cui non è né obbligata né può es- sere obbligata a dar seguito – che può dunque essere liquidata – come ha fatto l’UAIE nel caso concreto – con una semplice comunicazione (quella del 1° maggio 2023), o decisione di non entrata nel merito, peraltro non suscettibili di ricorso (DTF 133 V 50 consid. 4.1, 4.2.1, 4.3). 7.4. L’UAIE dovrà pertanto nuovamente chinarsi sulla problematica della pretesa crescita in giudicato della decisione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 1° ottobre 2019, fornire l’occasione alla ricorrente di deter- minarsi al riguardo, e poi decidere nuovamente in merito alla richiesta di rimborso delle spese di cura e di viaggio per il periodo da settembre 2016
C-3241/2023 Pagina 13 a maggio 2017. In tale ambito, e qualora non potesse rendere verosimile nel senso della probabilità preponderante l’evocata crescita in giudicato della decisione del 1° ottobre 2019 secondo le regole e la relativa giurispru- denza sulla notifica delle decisioni menzionate nel presente giudizio, dovrà esaminare in dettaglio la questione della sua competenza ad emanare una decisione di merito sulla richiesta della ricorrente di cui trattasi (cfr. il prov- vedimento di questo Tribunale del 31 luglio 2023 [doc. TAF 6]), ritenuto che la generica riproposizione nella comunicazione del 1° maggio 2023 dell’in- competenza dell’Ufficio AI a decidere su tale richiesta non appare di per sé sufficiente al riguardo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_594/2020 del 15 settembre 2021, segnatamente consid. 2 nonché 6.1). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. 9.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 9.2. Né in considerazione dell’esito della procedura né in considerazione di altri elementi (la ricorrente non avendo in particolare dimostrato d’avere dovuto sopportare dei costi relativamente importanti in relazione alla pre- sente procedura) si giustifica altresì manifestamente l’attribuzione di ripeti- bili all’interessata (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS- TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3241/2023 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso del 23 maggio 2023 è inammissibile. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda ai sensi del considerando 7.4 del presente giudizio ed emani una decisione sul rim- borso delle spese di cura e di viaggio di cui trattasi concernenti il periodo da settembre 2016 a maggio 2017. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3241/2023 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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