Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3204/2014
Entscheidungsdatum
06.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3204/2014

S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 6 Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, patrocinato da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, 4054 Basel, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 12 maggio 2014).

C-3204/2014 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1979 al 2012, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI, cfr. estratti C.I. doc. 73 dell’incarto dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e- stero, UAIE). B. B.a In seguito all’ infortunio di cui è rimasto vittima in data 28 novembre 2011, il 25 aprile 2012 A. ha formulato all’Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assi- curazione svizzera per l’invalidità (doc. 1-3, 7). L’UAI ha quindi richiamato agli atti l’incarto dell’Istituto nazionale svizzero dell’assicurazione contro gli infortuni (INSAI), da cui è emerso che A._______ ha subito, prima dell’incidente del 28 novembre 2011, diversi altri infortuni lavorativi, per i quali ha ricevuto prestazioni da parte dell’IN- SAI. Segnatamente: il 23 luglio 2002 una contusione alla schiena; il 24 marzo 2004 una ferita perforante alla mano sinistra; il 9 settembre 2004 uno strappo al braccio/polso destro; il 20 settembre 2004, a causa del pre- cedente infortunio, non ha potuto assicurarsi la presa di una ringhiera, per cui è caduto provocandosi una contusione alla schiena; il 13 dicembre 2007, a causa di dolori da ascrivere ad una caduta precedente, non subito curata, gli causava una sindrome algica in L4/L5 a sinistra; il 17 novembre 2008 per una contusione al gomito destro; il 4 gennaio 2010 per una le- sione alla spalla sinistra (incidente avvenuto il 15 dicembre 2009) e suc- cessivo intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel febbraio 2010 (doc. 1-65 inc. INSAI). Quest’ultimo infortunio (15 dicembre 2009) ha pro- vocato una assenza dal lavoro più importante dei precedenti, con ripresa della sua attività di muratore, al 50%, il 1° settembre 2010, ma con succes- sive interruzioni (doc. 69, inc. INSAI). In data 28 novembre 2011 A._______ è caduto da un muro (che stava crol- lando) procurandosi un ulteriore trauma alla spalla sinistra (già lesa dall’in- cidente del dicembre 2009) ed alla colonna dorsale. Da allora non ha pra- ticamente più ripreso l’attività lucrativa, a parte qualche breve tentativo (doc. 76 e 77 inc. INSAI). In una prima visita medica circondariale dell’8 maggio 2012 (doc. 87 inc. INSAI), il Dott. B._______, chirurgo ortopedico,

C-3204/2014 Pagina 3 rilevava gli esiti dell’incidente alla spalla sinistra del 15 dicembre 2009 (in- fortunio)/4 gennaio 2010 (presa a carico INSAI), la successiva acromiopla- stica del 19 febbraio 2010 ed il nuovo trauma alla spalla sinistra del 28 novembre 2011 e confermava l’inabilità lavorativa totale con proposta di ripresa al 50% dopo giugno 2012 (non risulta tuttavia che abbia potuto ri- prendere l’attività). Il 6 settembre 2012, l’assicurato è stato sottoposto da parte del Dott. C._______ (chirurgo ortopedico) ad un intervento di rico- struzione artroscopica della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (doc. 91 inc. INSAI). Sono seguiti periodi di fisioterapia, altri controlli e cure sotto forma di infiltrazioni ed altro (sempre con incapacità di lavoro al 100%). Nel maggio 2013 sono comparsi dolori cervicali e dolori più intesi spalla sini- stra. La risonanza magnetica del 14 giugno segnalava una spondilo-unco- artrosi in paziente con discopatia cronica C5/6 e C6/7 (doc.116-117 inc. INSAI). Il 6 dicembre 2013 (doc. 136 inc. INSAI; rapporto dell’11 dicembre 2013) è stata effettuata la visita di chiusura da parte dell’assicuratore infortuni (Dott. B.). È stata in particolare posta la diagnosi (riassunto) di: esiti dell’infortunio alla spalla sinistra del 4 gennaio 2010 (presa a carico) ed acromioplastica il 19 febbraio 2010, esiti di nuovo trauma contusivo spalla sinistra il 28 novembre 2011, recidiva di lesione del sovraspinato ed infra- spinato della spalla sinistra e ricostruzione artroscopica della cuffia rotato- ria il 6 settembre 2012. L’esperto, in base a esami diagnostici precedenti, ha rilevato anche una diagnosi di non competenza INSAI di artrosi acro- mioclavicolare a sinistra, spondilouncoartrosi, discopatia cronica C5/C6 e C6/C7 con alterazioni osteocondrali. L’assicurato è stato dichiarato inabile al proprio lavoro di muratore addetto a compiti pesanti ed abile in attività sostitutive in misura massima possibile a determinate condizioni di porto pesi, posture, maneggio attrezzi. L’assicuratore infortuni ha quindi sospeso le prestazioni a partire dal 1° marzo 2014 (doc. 141 inc. INSAI). B.b L’UAI ha altresì acquisito agli atti il questionario del datore di lavoro redatto il 30 maggio 2012, ove si conferma che il dipendente, muratore edile, non ha più lavorato dopo il 28 novembre 2011 (doc. 19), diversi cer- tificati del medico curante, altri certificati del chirurgo ortopedico Dott. D. ed altri referti già contenuti nell’incarto INSAI. B.c In base agli accertamenti eseguiti dall’assicuratore infortuni e soprat- tutto in seguito alla sospensione delle prestazioni dal 1° marzo 2014 da parte di quest’ultimo (doc. 46 = doc. 141 inc. INSAI), l’Ufficio AI cantonale

C-3204/2014 Pagina 4 ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 47), ponendo a confronto un salario senza l’invalidità che avrebbe percepito nel 2012 pari a fr. 72'274.-, ed un introito dopo l’insorgenza dell’invalidità (dedotto dai dati statistici del 2010, indicizzato al 2012 ed adeguato a 41,7 ore settimanali) di fr. 62'413,69. Questo introito teorico/statistico è stato ridotto del 13% per tenere conto della situazione personale dell’assicurato (attività leggera ed altre riduzioni), ossia fr. 54'299,91. La perdita di guadagno (fr. 72'274.- /54'299,91) è risultata pari al 24,87% (arrotondato al 25%). B.d Nel proprio rapporto del 12 febbraio 2014 il consulente in integrazione professionale (CIP) ha considerato il richiedente non idoneo alla riforma- zione professionale (doc. 50), senza spiegarne i motivi e senza indicare quali siano le eventuali attività sostitutive proponibili all’assicurato. Dal punto di vista medico, il consulente UAI (Dott. E., generalista), nella breve nota del 13 febbraio 2014 (doc. 52) ha dichiarato che era pos- sibile “concludere come da parametri SUVA”. C. C.a Con progetto di decisione del 13 febbraio 2014 (doc. 55), l’UAI ha per- tanto disposto il riconoscimento del diritto alle rendita intera AI dal 1° no- vembre 2012 (un anno dopo la cessazione dell’attività lucrativa) al 31 marzo 2014 (tre mesi dopo il presunto miglioramento, ossia la visita medica di chiusura dell’INSAI del 6 dicembre 2013). C.b Con osservazioni dell’11 marzo 2014, A., rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ha fatto pre- sente di avere una funzionalità praticamente nulla dell’arto leso, per cui la situazione merita un approfondimento (doc. 59 in toto). Ha prodotto un re- ferto dell’ortopedico Dott. F., manoscritto di non facile lettura ed un rapporto del Dott. G., specialista in ortopedia, ove in base ai codici di disabilità in vigore (cod. 5 ICD 9 CM) segnala che il paziente non è in grado di sollevare pesi anche di minima entità. Nella nota del 26 marzo 2014, il Dott. E._______ ha dichiarato che la documentazione esibita non apporta nuovi elementi clinici rispetto a quanto appurato nel rapporto finale della SUVA (doc. 61). D. Mediante decisione del 12 maggio 2014 l’Ufficio dell’assicurazione per l’in- validità per gli assicurati residente all’estero (UAIE), competente per notifi- care i provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato

C-3204/2014 Pagina 5 in favore di A._______ una rendita intera AI per il periodo limitato dal 1° novembre 2012 al 31 marzo 2014 (doc. 67). E. In seguito l’INSAI ha inviato all’Ufficio AI cantonale la propria decisione del 18 giugno 2014 riguardante il diritto alla rendita infortunistica, ove l’assicu- rato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità corrispondente ad un grado d’invalidità del 27% (doc. 76). F. Con il ricorso depositato l’11 giugno 2014 (doc. TAF 1), A., sempre rappresentato dall’Ente surriferito, chiede, sostanzialmente, il riconosci- mento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 marzo 2014. Riba- disce di non poter più utilizzare l’arto superiore sinistro e quindi, una giusta valutazione dell’invalidità anche in ambito di attività leggere deve essere eseguita. Non produce nuova documentazione medica. G. Con decisione incidentale del 26 giugno 2014 il ricorrente è stato chiamato a versare un anticipo di fr. 400.-, corrispondente alle presunte spese pro- cessuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato l’11 giugno 2014 (doc. TAF 3, 4). H. Nella risposta ricorsuale del 15 agosto 2014 l’UAIE propone la reiezione del ricorso rinviando alle motivazioni espresse dall’Ufficio AI cantonale l’8 agosto precedente (doc. TAF 8). Degli argomenti si dirà, per quanto oc- corra, nei considerandi in diritto del presente giudizio. I. Con replica del 30 settembre 2014, il ricorrente ha dichiarato mantenere il ricorso ed ha esibito un breve rapporto del Dott. F., ortopedico, ove si conferma l’inabilità per qualsiasi attività anche in esito all’arto inuti- lizzabile (doc. TAF 11).

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33

C-3204/2014 Pagina 6 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc- cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im- pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 2.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo

C-3204/2014 Pagina 7 le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo- ris; DTF 130 V 445). 2.1.2 Contestato in concreto è il diritto di A._______ di percepire una ren- dita di invalidità anche dopo il 31 marzo 2014. Ne consegue che sono ap- plicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gen- naio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambia- menti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità. 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 12 maggio 2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea. È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). Il ricorrente ha soggior- nato in Brasile dal giugno 2009 (consid. B.b) a inizio 2012 (doc. TAF 1) e quindi non nel periodo contestato. 3.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame è disciplinato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

C-3204/2014 Pagina 8 subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in- terno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), nor- mativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giu- gno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regola- mento), ed il Regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845). 3.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so- spesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in par- ticolare l'Allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz- zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 4. Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente di percepire una rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 marzo 2014, segnatamente il grado di inabilità lavorativa in attività adeguate. Secondo l’insorgente infatti, vista l’inutilizzabilità dell’arto sinistro, l’esigibilità di un’attività leggera non può essere considerata totale e pertanto va rivalutata da un organismo medico idoneo (specializzato). Dal canto suo l’amministrazione ritiene sufficienti i dati emersi dagli accertamenti eseguiti dall’assicuratore infortuni e che non vi sono pertanto elementi per procedere ad ulteriori accertamenti. 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157

C-3204/2014 Pagina 9 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. 6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di gua- dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di

C-3204/2014 Pagina 10 guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi- menti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi- curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro- pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza,

C-3204/2014 Pagina 11 l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri- corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi- zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10). 7. 7.1 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material- mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. In base a tale norma se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole mo- dificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, di- minuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 7.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 7.4 Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'otteni- mento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo

C-3204/2014 Pagina 12 ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 OAI. 8. 8.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). 8.3 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indi- cazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3). 8.4 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma- zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 8.5 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

C-3204/2014 Pagina 13 medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF consid. 6.2.4 pag. 270; 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun- gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen- tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in rela- zione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 8.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 8.7 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

C-3204/2014 Pagina 14 9.1 La diagnosi emersa nel caso in esame è deducibile dall’incarto INSAI. L’amministrazione AI, infatti, non ha proceduto ad alcun accertamento in- terno e nemmeno ad un eventuale riassunto e condivisione di quanto ac- certato presso l’assicuratore infortuni con un medico proprio. Solo una breve nota del Dott. E._______ del 13 febbraio 2014 (doc. 52), a cui è stato chiesto se erano necessari ulteriori accertamenti, ritenuto che vi era anche la diagnosi di artrosi acromioclavicolare, non di pertinenza dell’assicura- zione infortuni (doc. 51), indica che è possibile “concludere come da para- metri SUVA” (si confronti anche la stringata presa di posizione del mede- simo medico del 26 marzo 2014, doc. 61). Alla luce di quanto emerge dalla visita di chiusura del 6 dicembre 2013 (doc. 136 inc. INSAI) eseguita dal Dott. B., specialista in chirurgia generale e della mano e dal relativo rapporto dell’11 dicembre 2013, questa Corte può ritenere da una parte la diagnosi di esiti di infortunio del 4 gen- naio 2010 (presa a carico), ossia lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra con acromioplastica e ricostruzione della cuffia in special modo il tendine sovraspinato il 19 febbraio 2010 (Dott. D., chirurgo orto- pedico); nuovo trauma contusivo della spalla sinistra già precedentemente operata su infortunio professionale del 28 novembre 2011 con recidiva di lesione del sovraspinato ed infraspinato della spalla sinistra e ricostruzione artroscopica della cuffia dei rotatori il 6 settembre 2012 (Dott. C., chirurgo ortopedico). D’altra parte il medico indica espressamente, quali diagnosi non di perti- nenza dell’INSAI (doc. 136 pag. 6; si confronti la risonanza magnetica della colonna vertebrale del 13 giugno 2013, doc. 117 inc. INSAI), una spondi- louncoartrosi in assicurato con discopatia cronica C5/C6 e C6/C7 con as- sociate alterazioni osteocondrali e lieve protrusione discale. È stata pure accertata dal Dott. B. artrosi acromioclavicolare a sinistra (riso- nanza magnetica della spalla sinistra dell’8 febbraio 2012). Secondo i disturbi oggettivi consistono in dolori diffusi alla spalla sinistra con importante riduzione dei movimenti attivi. La diagnosi posta non è contestata dal ricorrente. 9.2 9.2.1 Per quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute sulla ca- pacità lavorativa, va rilevato che l’INSAI ha concesso indennità giornaliera, dapprima in esito all’incidente del 4 gennaio 2010 in modo alterno, visto

C-3204/2014 Pagina 15 che l’assicurato ha più volte tentato di riprendere la propria attività lucrativa (per il dettaglio cfr. doc. 69 inc. INSAI) e poi continua dalla data del secondo infortunio il 28 novembre 2011 fino alla 28 febbraio 2014 (doc. 141 inc. INSAI). 9.2.2 Il medico dell’INSAI nel rapporto di chiusura (doc. 136 inc. INSAI) ha inoltre rilevato quanto segue: “Esigibilità al lavoro: sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limi- tazioni e pesi leggeri fra i 5 kg e 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg mai. L’assicurato può sollevare fino all’altezza del petto pesi fino ai 5 kg, oltre i 5 kg ma non superiori ai 15 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo di raro, molto pesante mai, rotazione mano possibile. Posi- zione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili. Rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in avanti/in piedi e inclinata in avanti senza limi- tazione come pure la posizione inginocchiata di flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata seduta e in piedi e/o libera scelta possibile. Spo- stamento: l’assicurato può camminare fino ed oltre i 50 metri per lunghi tratti su terreno accidentato senza limitazione, salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani possibile. Nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio” L’esperto INSAI non ha tuttavia concluso indicando una percentuale di ca- pacità di lavoro per questi lavori adatti alla sua condizione, bensì ha utiliz- zato l’espressione “nella misura massima possibile a partire dal 1° gennaio 2014” (doc. 136 inc. INSAI, pag. 6). 10. 10.1 Alla luce di quanto sopra esposto emerge che l’Ufficio AI cantonale ha semplicemente fatto proprie le conclusioni dell’INSAI in assenza quasi completa di parere medico proprio, a parte le brevissime note del Dott. E._______ del 13 febbraio 2014 (doc. 52, 61). Inoltre, parimenti molto rias- suntivo e praticamente silente è il “rapporto” del CIP del 12 febbraio 2014 (doc. 50) peraltro svolto prima della stesura della nota da parte del Dott. E._______ (cfr. supra consid. 8.2, 8.3). Questo atto amministrativo non spiega inoltre i motivi per i quali l’assicurato non sarebbe riformabile pro- fessionalmente, né indica concretamente le attività sostitutive che lo stesso potrebbe intraprendere dopo l’insorgenza dell’invalidità.

C-3204/2014 Pagina 16 10.2 Al riguardo l’art. 59 cpv. 2bis LAI ricorda che i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato - determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di esercitare un’attività lucra- tiva o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esi- gibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito me- dico nei singoli casi. Scopo e senso dell’art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo ai propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assi- curata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di compe- tenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indica- zioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pre- tendere da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno la fun- zione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore pro- batorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da me- dici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 10.3 Questo Tribunale rileva che l’autorità inferiore, nella decisione impu- gnata, sotto la sezione “esiti degli accertamenti” indica:” in sede di valuta- zione del diritto alle prestazioni di A._______ abbiamo evinto che egli è stato vittima di un infortunio in data 28 novembre 2011 che gli ha compor- tato la completa incapacità di lavoro fino al 31 dicembre 2013 (...). Nei casi tutelati da SUVA, in assenza di patologie extrainfortunistiche invalidanti, l’ufficio AI di norma si conforma nell’emissione della propria decisione a quanto stabilito dall’assicuratore competente. In sede di visita medica di chiusura del 6 novembre 2013, SUVA ha stabilito che l’attività abituale di operaio edile dell’assicurato non è più da considerarsi esigibile. Risulta tut- tavia confacente l’esercizio a tempo pieno di attività adeguate e leggere con sollevamento pesi di 5 kg senza limitazioni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Abbiamo quindi provveduto a definire il grado d’invalidità di A._______ in funzione della capacità residua di guadagno (...)”. 10.4 Ora, la menzionata decisione non consente di farsi un’idea dell’in- sieme delle affezioni di cui soffre il ricorrente e neppure delle attività in cui

C-3204/2014 Pagina 17 il medesimo potrebbe mettere a profitto la sua residua capacità di lavoro - talmente il rapporto CIP è succinto - (è fatto riferimento ad un’attività ade- guata e leggera con sollevamento di pesi di 5 kg). La decisione appare fondata solo sul rapporto finale INSAI del Dott. B.. Come detto per quanto emerge dalla carte processuali, l’UAI si è in effetti limitato ad assu- mere agli atti l’incarto INSAI e effettuare il calcolo dell’incapacità di guada- gno il 5 febbraio 2014 (doc. 47), peraltro prima ancora che un consulente specialista in integrazione professionale si esprimesse (succintamente) alle attività concretamente esigibili il 12 febbraio 2014 (doc. 50). Non è però dato di sapere, né di comprendere per quale ragione detta au- torità abbia rinunciato a far visitare l’interessato dal proprio SMR, essendo la sintetica nota del Dott. E. (doc. 52), che non dispone neppure della specializzazione del caso, manifestamente insufficiente per poter consentire all’UAI cantonale di trasporre le risultante INSAI in ambito AI. Il medico AI infatti avrebbe dovuto chinarsi anche sulle patologie extra-infor- tunistiche, lo si ricorda, sono state rilevate chiaramente dal Dott. B._______ alla pagina 6 del suo rapporto (doc. 136 inc. INSAI) e appaiono oggettivate dalle risonanze magnetiche eseguite. Inoltre, il medico avrebbe dovuto esprimersi in termini percentuali sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, poiché la definizione di “misura massima possibile” utiliz- zata nel rapporto INSAI, non appare sufficientemente chiara, non signifi- cando necessariamente che l’abilità lavorativa sia del 100%, come con- cluso nella decisione impugnata. In queste circostanze, ossia in assenza di una dettagliata relazione medica da parte di un consulente specialista dell’UAI (per esempio il SMR) ed, eventualmente, di visita medica propria del servizio medico con conse- guente rapporto, la decisione impugnata non può essere avallata. Essa si fonda infatti su un accertamento incompleto e quindi errato dei fatti rilevanti – l’INSAI non attesta chiaramente una capacità lavorativa completa in atti- vità adeguate, pertanto non è noto quale sia la reale misura a partire da gennaio 2014 – ed è inoltre contraria alle risultanze processuali, non rife- rendosi palesemente la diagnosi posta dall’INSAI unicamente a danni in- fortunistici, ma al contrario essendo state accertate numerose affezioni di altra natura. In simili condizioni l’amministrazione non ha pertanto dimostrato in modo convincente che è intervenuto un miglioramento dello stato di salute rispet- tivamente della capacità lavorativa ai sensi dell’art. 17 LPGA da inizio gen- naio 2014 con effetto dal 31 marzo 2014, sì da consentire la soppressione delle prestazioni AI.

C-3204/2014 Pagina 18 11. 11.1 Oltretutto, nel rapporto CIP del 12 febbraio 2014 (doc. 50) si indica in modo apodittico, dopo aver semplicemente riportato gli impedimenti lavo- rativi descritti dal Dott. B._______, che “considerando il suo percorso pro- fessionale non si prende in considerazione una riformazione professio- nale”. Questa considerazione non è sufficientemente motivata e apparen- temente viola le disposizione in materia di provvedimenti d’integrazione. Il mandato di aiuto al collocamento è inoltre stato chiuso in occasione del primo colloquio, senza alcun approfondimento (doc. 68). 11.1.1 Al riguardo va rilevato che per l’art. 8 LAI gli assicurati invalidi o mi- nacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’inte- grazione per quanto: a. essi siano necessari ed idonei per ripristinare con- servare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svol- gere le mansioni consuete; b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedi- menti siano adempiute. I provvedimenti d’integrazione sono: a. i provvedi- menti sanitari; a bis . I provvedimenti di reinserimento per preparare all’inte- grazione professionale; b. i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale; c. (...) e d. la consegna di mezzi ausiliari. Secondo l’art. 28 LAI l’integrazione ha la priorità sulla rendita, la cui asse- gnazione entra in linea di conto solo se i provvedimenti integrativi non sono attuabili. Nell’ambito di una domanda di rendita, così come nell’ambito di una revisione, l’amministrazione deve quindi dapprima accertare d’ufficio la questione dell’integrazione dell’assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5; 121 V 190). 11.1.2 Va altresì evidenziato che prima di ridurre o sopprimere la rendita di invalidità l'amministrazione deve esaminare se la capacità lavorativa, di cui l'assicurato dispone da un punto di vista medico teorico corrisponde, prati- camente, ad un miglioramento della capacità di guadagno e quindi si tra- duce in una riduzione del grado di invalidità o se invece è necessario porre in atto preventivamente delle misure d'osservazione professionale (alfine di stabilire l'attitudine al lavoro, la resistenza allo sforzo, ecc.) rispettiva- mente di reintegrazione professionale ai sensi di legge. Secondo la giuri- sprudenza infatti in determinate situazioni si deve ammettere la necessità di porre in atto provvedimenti professionali, malgrado l'esistenza di una ca- pacità lavorativa medico teorica. Si tratta in particolare dei casi in cui la riduzione o la soppressione del diritto alla rendita tramite revisione (art. 17

C-3204/2014 Pagina 19 LPGA) o riesame (art. 53 cpv. 2 LPGA) riguarda assicurati che hanno com- piuto 55 anni o hanno beneficiato di una rendita per almeno quindici anni. Ciò non significa che, nell'ambito di una procedura di revisione o di rie- same, questa categoria di assicurati possa prevalersi di un diritto acquisito. Si ammette soltanto che un reinserimento professionale, senza sostegno, non può, salvo eccezioni, essere preteso a causa dell'età o della durata del versamento della rendita (sentenze del TF 9C_920/2013 consid. 4.4 del 20 maggio 2014, SVR 2011 IV no 73 pag. 220 consid. 3.3 e 3.5, sentenze del TF 9C_367/2011 consid. 3.2 e 3.3 del 10 agosto 2011). 11.2 In concreto l'assicurato, nato nel novembre 1958, al momento della pronuncia della decisione impugnata aveva quasi 56 anni, mentre ne aveva 55 nell’istante in cui il Dott. E._______ ha ritenuto di far proprie le conside- razioni dell’INSAI. Alla luce della giurisprudenza suesposta quindi, prima di procedere alla soppressione della rendita, andava accertato, da parte dell'UAIE, se una reintegrazione professionale era ammissibile o meno in concreto. Al riguardo emerge da un lato dall’incarto INSAI, in più punti, che il ricor- rente si è sempre dichiarato disponibile ad una riformazione professionale e che i medici l’hanno consigliato in tal senso (cfr. per esempio: rapporto del Dott. D._______ del 19 aprile 2012, rapporto visita intermedia INSAI dell’8 maggio 2012, doc. 87 inc. INSAI, pag. 4; rapporto di colloquio con i responsabili INSAI del 14 novembre 2012, doc. 95 inc. INSAI; rapporto del Dott. D._______ del 22 aprile 2013, doc. 111 inc. INSAI; visita medica di chiusura INSAI, doc. 136 inc. INSAI). Dall’altro va peraltro osservato che l’interessato è stato più volte ascoltato dai responsabili dell’INSAI, oltre che dai medici incaricati di accertare la situazione sanitaria e procedere ad in- terventi operatori, mentre non risulta che il CIP abbia convocato l’assicu- rato (prima della decisione impugnata), ai fini di accertare se la capacità lavorativa residua era concretamente realizzabile, limitandosi a redigere il succinto rapporto del 12 febbraio 2014 (doc. 50) solo sulla base degli atti. In simili circostanze, anche nell’ipotesi in cui la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adatte fosse stata stabilita correttamente, la ren- dita di invalidità dell’assicurato non avrebbe potuto essere soppressa, non essendo stata verificata la possibilità di realizzare concretamente l’abilità lavorativa. 11.3 Da quanto suesposto discende che il provvedimento querelato, che viola il diritto federale e poggia su accertamento insufficiente dei fatti giuri- dicamente rilevanti, va annullato.

C-3204/2014 Pagina 20 11.4 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-3548/2012 del 10 luglio 2013 con- sid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 11.5 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché pro- ceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti i necessari accertamenti medici, segnatamente da un punto di vista ortopedico e reumatologico, essendo completamente carente una valutazione complessiva che tenga conto dei danni alla salute riconducibili sia a malattia che a infortunio, così come una valutazione glo- bale della capacità lavorativa residua da gennaio 2014 (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4). Va inoltre effettuato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. 11.6 Alla luce delle nuove risultanze istruttorie l’UAIE dovrà poi effettuare un confronto dei redditi tenuto conto delle possibili attività sostitutive ade- guate per verificare se dal gennaio 2014 è intervenuta una modifica rile- vante del grado di invalidità (tenuto conto del fatto che una deduzione del 13% dal reddito da invalido non è conforme al diritto federale, si confronti in proposito sentenza del TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013). Infine l’am- ministrazione dovrà pronunciarsi pure sulla possibilità di realizzare concre- tamente l’eventuale capacità lavorativa residua ai sensi della giurispru- denza di cui al consid. 12.1.2. 11.7 Occorre peraltro rilevare che, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'am- bito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera dal 1° novem- bre 2012 al 31 marzo 2014 attribuita all'insorgente con decisione del 12 maggio 2014, e conseguente alla problematica ortopedica di origine infor- tunistica, è già definitivamente acquisita (cfr., su questo punto, la sentenza del TAF C-4809/2011 del 23 aprile 2012 consid. 13.2), perlomeno fino alla

C-3204/2014 Pagina 21 data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie), non è contestata dalle parti ed è suffragata dagli atti dell’incarto. 11.8 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA), mentre l’anticipo di fr. 400.- versato dal ricorrente l’11 luglio 2014 gli viene restituito. 11.9 Si giustifica altresì per gli stessi motivi l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato in causa (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’importo, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal primo rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 12 maggio

C-3204/2014 Pagina 22 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.- già versato verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

(I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)

C-3204/2014 Pagina 23 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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