B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-310/2019
D e c i s i o n e d e l 2 1 m a g g i o 2 0 1 9 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 21 novembre 2018).
C-310/2019 Pagina 2
Ritenuto in fatto: A. Con decisioni del 21 novembre 2018 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invali- dità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto ad A._______ una rendita d’invalidità limitata nel tempo e meglio dal 1° gen- naio 2015 al 31 gennaio 2016 un quarto di rendita, dal 1° febbraio 2016 al 30 aprile 2017 una rendita intera. Dopo tale data, essendo il grado di inva- lidità insufficiente, il diritto alle prestazioni assicurative è stato negato (alle- gato al doc. TAF 1). B. In data 17 gennaio 2019 A._______ ha interposto ricorso contro le suddette decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annullamento e il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% fino al 31 ottobre 2017 e successivamente del 40-50% fino al momento del depo- sito del ricorso, con conseguente attribuzione della rispettiva rendita d’in- validità (doc. TAF 1). Nel proprio gravame il ricorrente ha inoltre formulato in maniera generica e senza una motivazione domanda di assistenza giudiziaria (doc. TAF 1). C. C.a Con provvedimento del 31 gennaio 2019 questo Tribunale ha invitato il ricorrente a motivare nel dettaglio la richiesta di assistenza giudiziaria e a ritornare il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” debitamente com- pilato e corredato dei giustificativi relativi alla situazione economica dell’istante (doc. TAF 4). C.b Con scritto del 1° marzo 2019 il rappresentante del ricorrente ha di- chiarato di rinunciare alla domanda di gratuito patrocinio (recte: assistenza giudiziaria), chiedendo di poter beneficiare di un pagamento dilazionato in tre rate dell’acconto sulle spese giudiziarie (doc. TAF 5). D. Con decisione incidentale del 6 marzo 2019 (doc. TAF 6), notificata il 7 marzo 2019 (doc. TAF 7) il TAF ha invitato il ricorrente a versare un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- a copertura delle presumibili spese processuali e in accoglimento della richiesta di quest’ultimo ha staccato un termine sca- dente il 4 aprile 2019 per versare la prima rata (fr. 300.-), il 2 maggio 2019
C-310/2019 Pagina 3 per versare la seconda (fr. 300.-) e il 31 maggio 2019 per versare la terza (fr. 200.-). Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infrut- tuoso di uno solo dei termini indicati, avrebbe dichiarato il ricorso inammis- sibile. E. E.a Con pagamento del 4 aprile 2019 il ricorrente ha tempestivamente sal- dato la prima rata di fr. 300.- (doc. TAF 8-9). E.b Il termine per il versamento della seconda rata è scaduto infruttuosa- mente, senza che il ricorrente o il suo rappresentante abbiano addotto al- cuna valida giustificazione (doc. TAF 10).
E considerato in diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la proce- dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella mi- sura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giu- dice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle pre- sunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (se- conda frase; cfr. anche art. 23 PA).
C-310/2019 Pagina 4 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4 Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 4. 4.1 Nel caso concreto la decisione incidentale del 6 marzo 2019 (doc. TAF 6) è stata validamente notificata al rappresentante della ricorrente, il 7 marzo 2019 (doc. TAF 7). Con tale provvedimento il ricorrente è stato invitato a versare l’anticipo delle spese giudiziarie in tre rate scadenti rispettivamente il 4 aprile 2019, il 2 maggio 2019 e il 31 maggio 2019. Avendo dato seguito per tempo al pagamento della prima rata (doc. TAF 8- 9), non possono esserci dubbi circa l’avvenuta la ricezione e la compren- sione da parte del ricorrente – per altro rappresentato da un patronato – dell’ingiunzione di questo Tribunale e delle conseguenze in caso di sca- denza infruttuosa del termine di pagamento di una singola rata. 4.2 Non essendo pervenuto, né entro la scadenza del termine impartito, né in seguito, il pagamento della seconda rata (doc. TAF 10), il ricorso del 17 gennaio 2019 va considerato inammissibile.
C-310/2019 Pagina 5 5. A titolo abbondanziale, qualora ciò fosse il caso, si rammenta che per co- stante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. 7.1 Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA). 7.2 L'importo di fr. 300.- versato in data 4 aprile 2019 (doc. TAF 9) quale prima rata, verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudi- cato del presente provvedimento.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. 2.1 Non si prelevano spese processuali. 2.2 L'importo di fr. 300.- versato in data 4 aprile 2019 quale prima rata, verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudicato del pre- sente provvedimento.
C-310/2019 Pagina 6 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: