Co r t e II I C-30 7 1 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 o t t o b r e 2 0 0 9 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Vito Valenti, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-30 7 1 /20 0 7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che A.l, cittadina italiana nata il (...), è stata messa a beneficio, mediante decisione della "Sozialversicherungsanstalt" (SVA) del canton Zurigo, del 5 aprile 2004, di una mezza rendita d'invalidità, nonché di una rendita completiva per il coniuge, a decorrere dal 1° maggio 2001 (doc. 51), che, dopo il rientro dell'assicurata in Italia il 31 marzo 2005, la pratica è stata trasmessa per competenza dalla SVA all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 62), che, il 18 ottobre 2001, il coniuge dell'assicurata, B., nato nel 1946, aveva compilato il formulario "Richiesta di trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera" ("Richiesta"), munito dell'avviso importante secondo cui "[...] quando sia stato effettuato il trasferimento dei contributi di uno dei coniugi, l'altro coniuge ha soltanto diritto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare [...]" (doc. 108), che la Cassa svizzera di compensazione, con decisione del 6 novembre 2002, cresciuta in giudicato, aveva così proceduto al trasferimento presso l'Istituto nazionale italiano di previdenza sociale (INPS) di Treviso, dei contributi versati da B._______ all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), ossia Fr. 134'238.- (doc. 110), che, venuto a conoscenza del trasferimento dei detti contributi dopo avere ricevuto la pratica per competenza da parte della SVA, l'UAIE ha emanato una decisione il 20 aprile 2005, mediante la quale ha chiesto la restituzione dell'importo di Fr. 6'954.-, pagati indebitamente alla ricorrente dal 1° dicembre 2002 al 31 marzo 2005, a titolo di rendita completiva per il coniuge (doc. 67), che l'assicurata, rappresentata dall'Istituto nazionale confederale italiano di assistenza (INCA), ha formulato opposizione, il 4 maggio 2005, contro la detta decisione e presentato, in via subordinata, una domanda di condono, facendo valere la propria buona fede (doc. 68), Pagi na 2
C-30 7 1 /20 0 7 che, mediante decisione del 7 settembre 2005, l'UAIE ha respinto l'opposizione e comunicato che avrebbe esaminato la domanda di condono in seguito, emanando una decisione impugnabile (doc. 70), che la decisione su opposizione del 7 settembre 2005, avente per oggetto la restituzione di Fr. 6'954.-, non è stata impugnata ed è perciò cresciuta in giudicato, che, con decisione del 26 gennaio 2006, l'UAIE ha rigettato la richiesta di condono, rilevando l'assenza di buona fede dell'assicurata nella riscossione della rendita completiva per il coniuge, e proposto che la somma di Fr. 200.- sia ritenuta, per compensazione, sull'importo mensile della mezza rendita d'invalidità, a partire dal 1° febbraio 2006 (doc.77), che l'assicurata, per il tramite dell'INCA, ha formulato opposizione contro questa decisione il 16 febbraio 2006, chiedendone l'annullamento ed il riconoscimento del suo diritto al condono (doc. 78), che l'UAIE, mediante decisione del 27 marzo 2007, ha respinto l'opposizione dell'assicurata per mancanza di buona fede nella riscossione della rendita completiva per il coniuge (doc. 113), che l'assicurata, sempre per il tramite dell'INCA, ha inoltrato ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale il 2 maggio 2007, chiedendo il riconoscimento della sua buona fede e il condono della prestazione indebitamente ricevuta, che, nella sua risposta del 10 settembre 2007, l'UAIE ha proposto il rigetto del ricorso, argomentando che la ricorrente, benché a conoscenza delle conseguenze di un trasferimento dei contributi, ha infranto le regole della buona fede nella riscossione della rendita completiva per il coniuge, visto che non ha informato l'UAIE del trasferimento all'INPS dei contributi AVS/AI del coniuge, e indicato che neppure la seconda condizione posta dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, ossia il fatto di trovarsi in gravi difficoltà, è adempiuta, che la ricorrente, con replica del 25 settembre 2007, si è riconfermata nelle sue conclusioni, Pagi na 3
C-30 7 1 /20 0 7 che, con decisione incidentale del 4 ottobre 2007, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, versamento effettuato il 29 ottobre 2007, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione per invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20), che, secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), in vigore dal 1° gennaio 2003, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, che, conformemente all'art. 60 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa, che, in virtù dell'art. 52 cpv. 1 PA, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente, che il presente ricorso, nella misura in cui è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato nei termini, è ammissibile, che, secondo l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), Pagi na 4
C-30 7 1 /20 0 7 che, in conformità con l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà, che l'art. 4 dell'ordinanza federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11) regola l'istituto del condono, stabilendo in particolare, al suo capoverso 1, che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse, che, pertanto, secondo le disposizioni precitate, affinché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
C-30 7 1 /20 0 7 determinanti per l'erogazione della rendita d'invalidità alla ricorrente, come risulta chiaramente dall'avviso importante del formulario ufficiale "Richiesta", firmato da B._______ il 18 ottobre 2001, che la ricorrente aveva l'obbligo, perciò, di annunciare tale cambiamento all'UAIE, che, come si evince dagli atti, la ricorrente ha omesso d'informare l'UAIE dell'avvenuto trasferimento all'INPS dei contributi versati da suo marito all'AVS/AI svizzera, che la ricorrente ha violato, quindi, l'art. 31 cpv. 1 LPGA, che la buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione, per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza (sentenze del Tribunale federale 9C_185/2009 consid. 4.4, del 19 agosto 2009, e 8C_383/2007 consid. 7.1, del 15 luglio 2008), che, viste le circostanze del caso e, in particolare, il contenuto dell'avviso importante del formulario ufficiale "Richiesta", la ricorrente non poteva non essere cosciente, manifestando la dovuta attenzione, che percepiva indebitamente la rendita completiva per suo marito dal 1° dicembre 2002, che la ricorrente, non avendo informato l'UAIE di questo fatto, ha commesso una negligenza grave, che quindi, non potendo invocare la sua buona fede, alla ricorrente non può essere condonata la restituzione di Fr. 6'954.-, percepiti indebitamente a titolo di rendita completiva per il coniuge dal 1° dicembre 2002 al 31 marzo 2005, che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e confermata la decisione su opposizione impugnata, che, considerato l'esito del ricorso che vede la ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a suo carico e computate con l'anticipo dello stesso ammontare versato il 29 ottobre 2007, e non Pagi na 6
C-30 7 1 /20 0 7 si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo dello stesso ammontare che quest'ultima ha versato il 29 ottobre 2007. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: -al rappresentante della ricorrente (atto giudiziario); -all'autorità inferiore (n. di rif. ...); -all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniDario Quirici Pagi na 7
C-30 7 1 /20 0 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagi na 8