Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3066/2021
Entscheidungsdatum
21.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3066/2021

S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 2 1 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Lucio Levi, Levi and Partners, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 27 maggio 2021).

C-3066/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto: A. Con decisione del 27 maggio 2021 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha negato a A._______ il diritto di percepire prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (allegato al doc. TAF 1). B. Il 2 luglio 2021 A., per il tramite dell’avv. Lucio Levi, ha interpo- sto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, chiedendone l’annullamento e il rinvio all’ammini- strazione, al fine di completare l’istruttoria sotto il profilo medico, prima di emanare una nuova decisione riguardo al diritto a prestazioni AI (doc. TAF 1). C. C.a Con decisione incidentale del 7 luglio 2021 (doc. TAF 2) il giudice dell’istruzione ha invitato A. a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a co- pertura delle presumibili spese processuali, nonché ad inviare la documen- tazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempesti- vamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o ban- cario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infrut- tuoso del suddetto termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. C.b Il ricorrente ha versato l’anticipo spese in data 13 settembre 2021 (doc. TAF 7).

Considerato in diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

C-3066/2021 Pagina 3 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la proce- dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella mi- sura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giu- dice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle pre- sunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (se- conda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4. Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 4. 4.1. Nel caso concreto la decisione incidentale del 7 luglio 2021 è stata trasmessa il giorno stesso per raccomandata con avviso di ricevimento

C-3066/2021 Pagina 4 (doc. TAF 2) e, stando al tracciamento postale, è stata validamente notifi- cata all’indirizzo del rappresentante del ricorrente l’8 luglio 2021 (doc. TAF 4). Un ulteriore ricerca di questo Tribunale presso La Posta, ha permesso di accertare che la missiva è stata notificata tramite l’ufficio postale di B._______ (per ragioni di organizzazione regionale) e ritirata in data 8 lu- glio 2021 alle ore 08.44 dal signor C._______ (di cui si rileva la firma ap- posta al momento della ricezione, doc. TAF 9), persona alla quale, per tale fine, l’avv. Lucio Levi ha rilasciato una procura a tempo indeterminato (doc. TAF 8, 9). 4.2. Il termine di 30 giorni assegnato per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere il 9 luglio 2021 (art. 20 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF) ed è scaduto l'8 settembre 2021. Il pagamento dell’acconto eseguito dal ricorrente il 13 settembre 2021 è pertanto tardivo (doc. TAF 7, 10). 4.3. Non essendo pervenuto, entro la scadenza del termine impartito il pa- gamento dell’anticipo richiesto, il ricorso del 2 luglio 2021 va, pertanto, di- chiarato inammissibile. 5. 5.1. Giova rilevare che secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. 5.1.1. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. 5.1.2. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo. Tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante sono stati impediti di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indi- pendente dalla loro volontà ed ai quali non è dato riconoscere un compor- tamento negligente; l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappre- sentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. STEFAN

C-3066/2021 Pagina 5 VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A- 3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 otto-bre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 2.136 e segg., pagg. 84 e segg.). 5.1.3. Un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è responsabile. L'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospe- dale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non appena sia og- gettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sen- tenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 di-cembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333- 335). 5.1.4. Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo e l'i- stante, dal canto suo, non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve provare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr. URSINA BEERLI-BONARD, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver- waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pagg. 227 e segg.). 5.2. 5.2.1. Nell’evenienza concreta, né da parte dell’interessato, né da parte del suo rappresentante è giunta alcuna richiesta di restituzione del termine per saldare l’acconto, né è stato in alcun modo giustificato il ritardo nell’esecu- zione del pagamento. Dagli atti a disposizione di questo Tribunale, non emerge per altro alcun impedimento oggettivo o soggettivo a cui il ricorrente – o il suo patrocina- tore – è stato confrontato e a causa del quale il termine non è stato osser- vato. Al contrario. Nel contesto dell’istruttoria – e posteriormente all’ema- nazione della decisione incidentale del 7 luglio 2021 – la giudice dell’istru- zione ha chiesto il 14 luglio 2021 (doc. TAF 5) e ottenuto dal rappresentante del ricorrente il giorno successivo (doc. TAF 6) copia della documentazione

C-3066/2021 Pagina 6 medica trasmessa a complemento del ricorso l’8 luglio 2021 (doc. TAF 3) in forma cartacea. Circostanza che lascia supporre, in assenza di indizi contrari, una piena operatività da parte del rappresentante del ricorrente prima dell’inizio delle ferie giudiziarie. Quand’anche il ricorrente fosse stato impedito per ragioni di salute sua o di un congiunto ad effettuare il pagamento – circostanza che ad ogni buon conto non è dimostrata – egli avrebbe comunque avuto la possibilità di in- caricare un terzo del pagamento dell'acconto. Del resto l’assicurato sin dall’inizio della causa dispone di un rappresentante che avrebbe potuto far fronte all’incombenza. Come detto, non basta, infatti, che l'interessato me- desimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso do- vendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. sentenza del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, sentenza del TFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Va infine rilevato che il compimento dell’atto omesso da parte del ricor- rente, ossia il versamento dell’acconto il 13 settembre 2021, non permette di sanare il vizio procedurale, né può essere considerato quale domanda di restituzione del termine formulata per atti concludenti, dal momento che sono carenti le prime due condizioni cumulabili previste dall’art. 41 LPGA (cfr. consid. 5.1.1). 5.2.2. Il ricorrente, così come il proprio rappresentante, avrebbero semmai dovuto (e potuto) chiedere una proroga del termine prima della scadenza del medesimo, soprattutto dal momento che le condizioni per ottenere una proroga sono meno severe rispetto a quelle per la restituzione del termine (cfr. art. 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3 LPGA e art. 21 cpv. 1 e 22 PA). 6. Per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conse- guenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 ago- sto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), ciò che corrisponde al caso in esame. L’eventuale pregiudizio subito dall’assicurato a dipendenza dell’agire del suo rappresentante potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una

C-3066/2021 Pagina 7 violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebi- tato a quest’ultimo. 7. Visto quanto sopra, il ricorso è irricevibile. 8. Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili. 9. 9.1. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 frase 3 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’importo di fr. 800.- versato il 13 settembre 2021 (doc. TAF 7) è restituito al ricorrente 9.2. Non si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

Per questi motivi il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L’importo di fr. 800.-, corrisposto con versamento del 13 settembre 2021, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. Non si assegnano ripetibili.

C-3066/2021 Pagina 8 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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