Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3053/2015
Entscheidungsdatum
28.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3053/2015

S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 5 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dall'avv. Felice Dafond, Studio legale, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisioni del 26 febbraio 2015).

C-3053/2015 Pagina 2 Fatti: A. Con decisioni del 6 gennaio 2012, la Cassa di compensazione del Cantone B._______ ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina indiana, nata il (...), coniugata e madre di due figli (doc. 14) – una rendita dell'assi- curazione svizzera per la vecchiaia ed un assegno per grandi invalidi dell'AVS a decorrere dal 1° febbraio 2012, in sostituzione della rendita d'in- validità e dell'assegno per grandi invalidi dell'AI pagati fino ad allora (doc. 2 e 3). B. Con decisione del 25 marzo 2014, la Cassa svizzera di compensazione (CSC; autorità a cui la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso gli atti a seguito del rimpatrio dell'assicurata) ha deciso che la rendita di vecchiaia (e l'assegno per grandi invalidi dell'AVS) non potevano essere pagati all'estero (recte in India; è fatto riferimento all'art. 18 LAVS), l'inte- ressata possedendo la nazionalità indiana ed essendosi trasferita in India e la Svizzera e l'India non avendo stipulato alcuna convenzione in materia di sicurezza sociale che preveda il pagamento delle menzionate presta- zioni in India (doc. 119). C. Con decisioni del 26 febbraio 2015, la CSC ha chiesto all'assicurata la re- stituzione degli importi rispettivamente di fr. 30'448.-, a titolo di rendita di vecchiaia, e di fr. 41'008.-, a titolo di assegno per grandi invalidi dell'AVS, prestazioni versate a torto da febbraio 2012 a novembre 2013 compresi (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA), l'interessata risiedendo ed essendo con- siderata domiciliata in India dalla fine del mese di ottobre del 2011 e la Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Re- pubblica Indiana, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, escludendo l'espor- tabilità di dette prestazioni in India. L'autorità inferiore ha poi segnalato all'assicurata che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la resti- tuzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della de- cisione, una domanda di condono motivata (doc. 163 e 164). D. Con scritto del 18 marzo 2015, inoltrato dinanzi alla CSC, l'interessata ha inoltrato una domanda di condono/ricorso con domanda d'effetto sospen- sivo mediante la quale ha chiesto il condono della restituzione degli importi

C-3053/2015 Pagina 3 rispettivamente di fr. 30'488.- e di fr. 41'008.-, a titolo di prestazioni versate a torto, facendo valere la riscossione in buona fede della rendita d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e segnalando che la restituzione delle somme richieste comporterebbe un onere finanziario troppo grave (doc. 172). E. Con lettera del 17 aprile 2015, la CSC ha invitato l'interessata ad indicare se l'atto del 18 marzo 2015 doveva essere considerato quale ricorso contro le decisioni rese dalla CSC il 26 febbraio 2015 oppure quale domanda di condono della restituzione delle prestazioni assicurative indebitamente percepite (doc. 181). F. Con scritto del 7 maggio 2015, il rappresentante dell'interessata ha segna- lato che "(avrebbe conferito) con il cliente all'inizio del prossimo mese di giugno". Ha postulato la sospensione della procedura (doc. 185). G. L'8 maggio 2015, l'autorità inferiore ha trasmesso per competenza al Tri- bunale amministrativo federale lo scritto dell'assicurata del 18 marzo 2015. Il 15 maggio 2015, ha poi prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 1 e 2). Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta

C-3053/2015 Pagina 4 l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1. Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos- sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe- tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vinco- lante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti). 2.2. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse de- vono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interes- sato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restitu- zione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gen- naio 2013 consid. 3]). 2.3. Nella fattispecie, le decisioni della CSC del 26 febbraio 2015 (doc. 163 e 164) riguardano unicamente il tema della restituzione. La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la legalità della domanda di restituzione. 2.4. Lo scritto dell'interessata del 18 marzo 2015 (doc. 172) comporta quale oggetto l'indicazione domanda di condono (in maiuscolo) rispettiva- mente ricorso con domanda d'effetto sospensivo (in minuscolo). A prescin- dere dal fatto che nell'atto in questione non è indicato contro quale deci- sione dell'autorità inferiore l'interessata avrebbe inteso inoltrare ricorso con domanda d'effetto sospensivo, giova rilevare che dallo scritto medesimo non appare ravvisabile la volontà dell'interessata di ricorrere contro le de- cisioni rese dalla CSC il 26 febbraio 2015. Il rappresentante della mede- sima, riferendosi peraltro esplicitamente agli importi versati a torto dalla Cassa svizzera di compensazione (v. scritto del 18 marzo 2015 pag. 3), indica che il coniuge dell'interessata ha omesso di informare la CSC che la stessa si era recata in India per un periodo di vacanza, ma che la malattia di cui è affetta si è aggravata a tal punto da non consentirle di rientrare in Svizzera e neppure di comunicare direttamente con l'autorità inferiore (v. scritto del 18 marzo 2015 pag. 3). Segnala altresì che il pagamento degli

C-3053/2015 Pagina 5 importi richiesti comporterebbe un onere finanziario troppo grave per l'inte- ressata dal momento che la sua sussistenza è garantita dalle sole presta- zioni assicurative di vecchiaia (v. scritto del 18 marzo 2015 pag. 3). Detto rappresentante precisa peraltro che la domanda (di restituzione) dell'effetto sospensivo è da intendersi nel senso che l'autorità inferiore si astenga dall'intraprendere la procedura d'esecuzione per il recupero degli importi richiesti, sino alla pronuncia di una decisione in merito alla domanda di condono della restituzione di detti importi (v. scritto del 18 marzo 2015 pag. 2). Il succitato scritto dell'interessata del 18 marzo 2015 non può pertanto che essere interpretato quale semplice domanda di condono della restitu- zione degli importi di rispettivamente fr. 30'448.- e di fr. 41'008.-, un ricorso con domanda di restituzione dell'effetto sospensivo contro una decisione di (non) condono non potendo manifestamente essere presentato (per di- fetto d'interesse degno di protezione) ancor prima che l'autorità inferiore abbia emanato una decisione in materia di condono e in tale ambito tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 2.5. Nella misura in cui l'interessata si prevale, nello scritto del 18 marzo 2015, della sua buona fede e della sua precaria situazione finanziaria per chiedere il condono dall'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita, ma non contesta la legalità della domanda di restituzione in quanto tale, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito del men- zionato scritto, in quanto ricorso contro la decisione di condono, l'autorità inferiore non essendosi appunto ancora determinata in materia di condono con una decisione vincolante. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del TF 9C_1011/2010 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 consid. 3]). 3. 3.1. Peraltro, e nella misura in cui lo scritto del 18 marzo 2015, dovesse non di meno considerarsi un ricorso contro le decisioni della CSC del 26 febbraio 2015, detto ricorso sarebbe parimenti inammissibile per i motivi di cui si dirà di seguito. 3.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposi- zione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

C-3053/2015 Pagina 6 3.3. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF, sono inammissibili i ricorsi contro le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. c a lett. f LTAF. 3.4. In particolare, le decisioni della CSC possono essere impugnate con opposizione all'autorità di decisione e, in caso di contestazione, devono essere oggetto di una procedura d'opposizione, prima di poter essere im- pugnate mediante ricorso dinanzi ad un Tribunale (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 lettera A; v. pure la de- cisione del TAF C-6698/2013 del 24 gennaio 2014), procedura d'opposi- zione che permette all'interessato di ottenere da parte dell'amministrazione il riesame in fatto e in diritto della (prima) decisione (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-3590/2011 del 1° luglio 2011). 3.5. Dagli atti di causa risulta che, con decisioni del 26 febbraio 2015, la CSC ha chiesto all'interessata la restituzione degli importi rispettivamente di fr. 30'448.- (a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da febbraio 2012 a novembre 2013 compresi) e di fr. 41'008.- (a titolo di asse- gno per grandi invalidi dell'AVS indebitamente percepito da febbraio 2012 e novembre 2013 compresi). Queste decisioni sono state notificate al co- niuge dell'interessata il 7 marzo 2015 (copia della procura, mediante la quale la medesima ha conferito mandato il 31 dicembre 2014 all'avvocato Felice Dafond di C._______ di rappresentarla nell'ambito della "vertenza riguardante la procedura amministrativa in ambito AVS/AI", appare essere stata prodotta agli atti della CSC solo con lo scritto del 18 marzo in esame; doc. 169) ed all'interessata medesima il 21 marzo 2015 (cfr. gli attestati della competente posta; doc. 179 e 180). Non risulta dalle carte processuali che sia poi stata emanata una decisione su opposizione. Visto quanto pre- cede, qualora l'interessata, con lo scritto del 18 marzo 2015, avesse, con- trariamente alle sue stesse indicazioni nel menzionato scritto, voluto inol- trare ricorso contro le decisioni della CSC del 26 febbraio 2015, detto ri- corso dovrebbe essere considerato inammissibile, avuto riguardo al fatto che, per quanto emerge dagli atti di causa, nel caso in esame non è (an- cora) stata resa una decisione su opposizione. 4. In conclusione, e visto quanto esposto, questo Tribunale non entra nel me- rito dello scritto dell'interessata del 18 marzo 2015, e ciò in procedura sem- plificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85 bis cpv. 3 LAVS).

C-3053/2015 Pagina 7 5. In siffatte circostanze, lo scritto del 18 marzo 2015 va trasmesso alla CSC per competenza. 6. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combina- zione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3053/2015 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurata del 18 marzo 2015. 2. Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante dell'assicurata (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegato: scritto dell'assi- curata del 18 marzo 2015) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione:

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