B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2963/2011
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 2 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, patrocinato dall'Antenna Profughi, Via Dunant 2, 6830 Chiasso, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-2963/2011 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino nigeriano, nato il ..., è entrato in Svizzera il 28 di- cembre 2002, sotto la falsa identità di B., cittadino sudanese, na- to il ..., depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. Chinatosi sulla stessa il 3 marzo 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito: UFR) ha deciso di non entrare nel merito della domanda sulla base di un "esame Lingua" che ne rilevava l’origine nigeriana piuttosto che sudane- se, decretando anche l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Con decisione del 25 maggio 2004 la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA), statuendo sul ricorso dell'interessato, ha dichiarato lo stesso irricevibile, a causa del mancato pagamento dell'anti- cipo spese. Posto in detenzione provvisoria per reati legati allo spaccio di stupefacen- ti dal 19 maggio al 25 giugno 2004 ed invitato a più riprese a lasciare il territorio elvetico, nella misura in cui la propria domanda di asilo era stata respinta con decisione cresciuta in giudicato, di B._______ si perdevano le tracce dal 1° luglio 2004 (cfr. scritto della Sezione dei permessi e dell’immigrazione del 17 agosto 2004). B. Il 15 luglio 2004 seguente l'interessato, sotto la falsa identità di C._______ cittadino nigeriano nato il ..., ha sposato, a Lagos in Nigeria, D._______ cittadina svizzera nata il .... C. Il 26 luglio seguente l'interessato, sotto la falsa identità di B._______, è stato condannato con decreto d'accusa dal Ministero Pubblico del Canto- ne Ticino, per infrazione all'art. 19 cifra 1 della legge federale del 3 otto- bre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria di espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni, come pure alla confisca e alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 830.--. Alla condanna penale ha fatto quindi seguito il divieto d'entrata in Svizze- ra, per una durata illimitata, pronunciato nei suoi confronti dall'UFM in da- ta 7 ottobre 2004.
C-2963/2011 Pagina 3 L'8 novembre 2006 l'UFM, considerato il permesso di dimora ottenuto dal ricorrente il 9 marzo 2005 nel quadro della procedura di ricongiungimento famigliare, ha quindi revocato il divieto d'entrata sopra indicato. D. Il 24 novembre 2006 il Tribunal de police del Cantone Ginevra ha ricono- sciuto colpevole l'interessato (C.) di infrazione all'art. 19 cifra 1 e 2 LStup, condannandolo alla pena detentiva di 18 mesi, computato il pe- riodo di detenzione preventiva sofferto per 5 mesi e due giorni. E. Terminata la pena detentiva il 21 giugno 2007, l'interessato ha continuato beneficiare di un permesso di dimora B valido fino all'8 marzo 2008, poi rinnovato annualmente con scadenza all'8 marzo 2009 e all'8 marzo 2010. L'interessato ha tuttavia notificato la sua partenza per la Nigeria il 1° gen- naio 2010 (cfr. Dichiarazione del 3 dicembre 2010 della Sezione della po- polazione). F. Successivamente, il 14 gennaio 2011 l'interessato, il cui vero nome, sulla base di un nuovo documento d'identità, è A., cittadino nigeriano nato il ..., veniva fermato al valico doganale di Ponte Tresa. Egli veniva quindi posto in arresto, essendo stato emanato nei suoi confronti un ordi- ne di arresto il 31 maggio 2010 per reati in materia di stupefacenti. Il 5 aprile 2011 A._______ è stato condannato con sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cifra 2), nonché per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, avendo presentato all'ufficiale del registro civile docu- menti attestanti il matrimonio in Nigeria avvenuto sotto falsa identità, non- ché avendo ottenuto il permesso B, sempre sotto falsa identità, alla pena detentiva 15 mesi di detenzione da espiare. Nel frattempo l'interessato ha divorziato da D.. G. Con decisione del 19 aprile 2011 la Sezione della popolazione del Canto- ne Ticino (in seguito SP) ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di allontanamento con obbligo di lasciare la Svizzera al mo- mento della scarcerazione. A. non ha interposto ricorso.
C-2963/2011 Pagina 4 H. Facendo seguito alla decisione dell'istanza giudiziaria penale, con deci- sione del 29 aprile 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata con validità da "subito" e per un periodo indeterminato, per violazione e mi- naccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr), alla luce dell'in- frazione alla LStup. L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto so- spensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione nel si- stema d'informazione Schengen – SIS. I. Il 26 maggio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo l'annullamento della decisione im- pugnata. Il ricorrente ha inoltre postulato la restituzione dell'effetto so- spensivo al ricorso, il gratuito patrocinio e implicitamente la revoca della segnalazione nel SIS. Nello specifico l'interessato ha evidenziato che la decisione dell'UFM è stata emanata in violazione del suo diritto di essere sentito. Inoltre egli ha sottolineato come la stessa si fonderebbe su una motivazione poco chiara ed equivoca. A suo dire infine l'UFM avrebbe pa- rimenti violato il principio di proporzionalità, non soppesando correttamen- te l'impatto che la decisione avrebbe avuto sui rapporti familiari con i pro- pri genitori, residenti in Italia, rispettivamente con la propria fidanzata, re- sidente in Svizzera. Con ordinanza del 1° giugno 2011 il Tribunale ha in- dicato che la domanda di effetto sospensivo non poteva essere trattata nella misura in cui egli si trovava in stato di detenzione. J. Con scritto del 28 giugno 2011 l’interessato ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) il formulario relativo alla richiesta di gratuito patrocinio come pure copia della documentazione d’identità italiana e nigeriana rispettivamente una lettera della fidanzata E._______, residente in Svizzera. K. Con osservazioni del 4 luglio 2011, l'UFM ha osservato che il comporta- mento dell'interessato "è lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblici" della Svizzera, come pure che le argomentazioni addotte in sede ricorsuale non permettono di mutare la valutazione della fattispecie. Nella misura in cui l'interessato dispone di un regolare permesso di soggiorno in Italia, l'UFM ha tuttavia provveduto a revocare la pubblicazione nel SIS.
C-2963/2011 Pagina 5 L. Con decisione dell' 8 luglio 2011 il Tribunale ha accolto la domanda di gratuito patrocinio, invitando al contempo il ricorrente ad esprimersi sulle osservazioni dell'autorità di prime cure. M. Con replica del 20 luglio 2011, ammettendo di avere mantenuto un com- portamento dannoso per la Svizzera, il ricorrente ha ribadito le proprie al- legazioni di fatto e di diritto, sottolineando la propria volontà di pianificare con la propria compagna un futuro di vita comune. Con duplica del 24 agosto 2011 e con osservazioni del 28 settembre suc- cessivo, l'UFM rispettivamente il ricorrente hanno ribadito la propria pso- zione. N. Con decisione dell'8 novembre 2011 e sulla base dell'accordo esplicito del ricorrente circa il proprio allontanamento verso la Nigeria (cfr. verbale di udienza e decisione del 31 ottobre 2011 del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 31 ottobre 2011), il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha deciso la sua liberazione condizionale per il 17 novembre 2011, esclusi- vamente ai fini di esecuzione dell'allontanamento, cosa peraltro avvenuta lo stesso giorno. O. Con scritto del 25 novembre 2011 l'Antenna profughi di Chiasso, ha tra- smesso al presente Tribunale la procura ricevuta dal ricorrente, informan- do al contempo che lo stesso ha fatto rientro in Nigeria. Il rappresentante legale ha inoltre comunicato la volontà del proprio assistito di mantenere il ricorso in esame, il cui esito, come qualsiasi altra comunicazione, dovrà dunque essere comunicato allo stesso, non avendo più il ricorrente alcun recapito in Svizzera.
Diritto:
C-2963/2011 Pagina 6 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio- nate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre- sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA), nella misura in cui, come si vedrà di seguito (cfr. consid. 10 in fine), non è divenuto privo d'oggetto. 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. Nel gravame il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto di essere sentito, poiché egli non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi prima dell'emissione della decisione. Occorre dunque dapprima esamina- re tale censura di natura formale.
C-2963/2011 Pagina 7 4.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in parti- colare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire pro- ve circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, con- sid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinata- ri e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen- tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu- dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap- prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu- dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di- ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co- munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen- za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma- le, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è im- plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta- coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del
C-2963/2011 Pagina 8 Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuri- sprudenza ivi citata). 4.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio- lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sa- nata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara- zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio- ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi- va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im- perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi- zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva- mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giuri- sprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave viola- zione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresente- rebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritar- di inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 Nella fattispecie, l'interessato è stato sentito prima dell'emissione del provvedimento (cfr. verbale d'interrogatorio del 21 aprile 20111 della Poli- zia Cantonale del Cantone Ticino – Gruppo rimpatri, pag. 1). Inoltre con riferimento alla carente motivazione della decisione litigiosa, sebbene succinta, occorre rilevare che il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto difendersi correttamente, nonché ha avuto la possibilità di e- sprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato. 5. 5.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla nor- mativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con
C-2963/2011 Pagina 9 effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 5.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontana- mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la si- curezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione pre- liminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può es- sere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). La prassi previgente dell'UFM relativa a tale disposizione può essere ripresa (cfr. FF 2009 7752). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.3 Qualora una decisione di divieto di entrata è stata pronunciata ai sen- si dell'art. 67 LStr nei confronti di un cittadino di uno Stato non parte agli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), questi - conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Con- venzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 del- la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361) – viene di principio segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conse- guenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento euro- peo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle perso- ne [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schen- gen).
C-2963/2011 Pagina 10 5.4 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so- vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter- mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli- ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti- tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio- ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem- pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe- derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 5.5 L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attivi- tà lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag- gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or- dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 6. 6.1 Dalle risultanze agli atti emerge segnatamente che:
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C-2963/2011 Pagina 12 allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legit- tima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito CGCE) (DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova rile- vare come secondo la giurisprudenza di codesta Corte, il semplice con- sumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordi- ne pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giu- stizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giuri- sprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1). 6.3 Visto quanto precede, vi è ragione di considerare oggettivamente gra- vi le infrazioni commesse da A._______, tali da minacciare un interesse fondamentale della società in conformità con la giurisprudenza sino ad oggi sviluppata. Inoltre, con tali atti, il ricorrente ha dimostrato di rappre- sentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'a- dozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Infine l'aver de- linquito sistematicamente, e l’aver ripetutamente fornito false generalità, perdipiù nell’ambito del riconoscimento del proprio matrimonio rispettiva- mente nel quadro dell'ottenimento del permesso di dimora, dimostra co- me egli non sia in grado o non abbia alcuna volontà di attenersi all'ordine vigente e pertanto il pericolo di recidiva sussiste tutt'oggi. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un di- vieto d'entrata nei suoi confronti. 7. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, re- sta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di proporzionalità. 7.1 A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa-
C-2963/2011 Pagina 13 zione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridi- co minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielabora- ta, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragio- nevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'inte- resse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel con- testo della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 7.2 Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente efferati per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensi- bili, quali la salute pubblica. Egli ha commesso ripetute infrazioni alla LStup. Quanto agli interessi privati dell'interessato, segnatamente la sua lunga lontananza dal Paese d'origine, l’assenza di parenti stretti, la pro- babile difficoltà di trovare un impiego in questo Paese a causa delle diffici- li condizioni economiche e politiche non permettono di ritenerli preponde- ranti rispetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della si- curezza in Svizzera. Occorre inoltre ricordare che con decisione del 31 ottobre 2011 il Giudice dei provvedimenti coercitivi, ha respinto la concessione di libertà condi- zionale nella misura in cui l'allontanamento/rimpatrio non era "possibile e organizzato dalla competente autorità amministrativa. A quel momento, e solo a quel momento, la libertà condizionale potrà essere formalmente concessa [...] e da eseguirsi [...] mediante consegna del condannato al Gruppo rimpatri" (decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, del 31 ottobre 2011, pag. 5). Con decisione dell'8 novembre successivo, lo stesso giudice ha quindi costatato che la liberazione condizionale poteva "essere concessa ai fini esclusivi dell'allontanamento e esecuzione del rimpatrio" (decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, dell'8 no- vembre 2011, pag. 2). Date le circostanze, il Tribunale ritiene che la ponderazione degli interessi in presenza conduca a considerare che l'interesse pubblico al manteni- mento della misura di allontanamento di durata indeterminata sia propor- zionata allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ri- cercati con questa misura conformemente all'art. 67 cpv. 3 LStr.
C-2963/2011 Pagina 14 8. 8.1 Allegando la presenza dei propri genitori in Italia rispettivamente della fidanzata in Svizzera, il ricorrente ha indirettamente fatto valere la viola- zione dell'art. 8 CEDU, adducendo che la decisione dell'UFM comporte- rebbe la privazione di qualsiasi rapporto con questi ultimi. Un analogo e- same della proporzionalità si impone quindi anche nell'ottica di questa norma. 8.2 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ec- cezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un dirit- to di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizza- zione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch auf- grund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita pri-
C-2963/2011 Pagina 15 vata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Occorre ancora ricordare che la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta (DTF 135 I 143 consid. 2). Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'inte- resse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.3 e 4.4 e la giurisprudenza ivi citata concernente un per- messo di soggiorno in Svizzera). Nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente, i genitori abita- no in Italia, mentre sul territorio svizzero risiede unicamente la fidanzata E._______. Ora, secondo la giurisprudenza, i fidanzati e i concubini non sono abilitati ad invocare l'art. 8 CEDU a meno che la coppia non intrat- tenga relazioni strette ed effettivamente vissute da lungo tempo e che vi siano degli indizi concreti di matrimonio voluto ed imminente (cfr. senten- za del Tribunale federale 2C_207/2012 del 31 maggio 2012 e giurispru- denza citata). Ciò non è provato nella fattispecie. Inoltre la fidanzata non poteva né ignorare i trascorsi delittuosi del ricorrente né il fatto che questi avrebbero potuto costituire un ostacolo ad una vita di coppia e famigliare in Svizzera (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale federale 2C.768/2010 del 18 aprile 2011 e 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). Ne consegue che, sebbene non si possa negare l'esistenza di un legame affettivo, il ricorrente non può dunque beneficiare di alcun diritto derivante dall'art. 8 CEDU. 9. Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità compe- tente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata inde- terminata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile deter- minarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale
C-2963/2011 Pagina 16 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Di principio lo straniero potrà in ogni momento sollecitare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. In li- nea generale si deduce dalla prassi applicata in tale ambito che il diritto ad un riesame approfondito esiste allorquando sono trascorsi circa dieci anni dall'espiazione della pena. Per determinare tale periodo si risale all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti perpe- trati (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui gli ultimi gravi fatti risalgono al dicembre 2009 e la re- lativa condanna all’aprile 2011, non si può ritenere sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter limitare la durata della misura disposta dall'autorità inferiore. 10. In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribu- nale constata che il divieto d'entrata di durata indeterminata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la deci- sione del 29 aprile 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo ine- satto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto nel- la misura in cui non è divenuto privo d'oggetto avendo l'UFM proceduto alla cancellazione dell'iscrizione nel SIS. 11. Vista la decisione di concessione del gratuito patrocinio dell’8 luglio 2011, non si prelevano spese processuali.
C-2963/2011 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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