B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2899/2021
S e n t e n z a d e l 1 6 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Stefano Miglietta, Studio legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore,
B._______, (Italia), rappresentata dall’avv. Maria Manuela Toma, cointeressata,
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; versamento della rendita per la figlia (decisione del 15 aprile 2021).
C-2899/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 24 ottobre 1996, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton C._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino ita- liano residente in Svizzera, nato il (...; doc. 3 dell’incarto dell’autorità infe- riore [di seguito, doc. UAIE 3]) – una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° luglio 1996 (doc. UAIE 8 pag. 4). A.b Il 1° ottobre 2013, a seguito del rimpatrio dell’interessato (doc. UAIE 5), l’incarto è stato trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione (CSC; doc. UAIE 9 pag. 1). A.c Con comunicazione dell’8 ottobre 2013 (doc. UAIE 1), la CSC, dopo avere indicato che “in seguito alla partenza per l’estero, la Cassa svizzera di compensazione (era) competente per la prosecuzione del pagamento della rendita”, ha aggiornato l’importo della rendita. B. B.a Il 10 ottobre 2017, l’interessato ha segnalato alla CSC che il 21 set- tembre 2017 è nata sua figlia D._______ (doc. UAIE 43 [v., in particolare, il certificato di nascita rilasciato dal comune di {...}]). B.b Con decisione del 15 dicembre 2017, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di asse- gnare all’interessato la rendita completiva per la figlia (legata alla rendita del padre), e ciò a far tempo dal 1° settembre 2017 (doc. UAIE 47). B.c Con scritto di posta elettronica dell’11 febbraio 2021 (doc. UAIE 54), la madre della bambina (di seguito, cointeressata) ha chiesto all’UAIE di ver- sarle direttamente “l’assegno di mantenimento” per la figlia, precisando che il Tribunale Civile di (...) ha stabilito, secondo l’allegato accordo (sulle con- dizioni d’esercizio della responsabilità genitoriale; doc. UAIE 55), che “il pagamento dell’assegno di mantenimento e degli assegni familiari per la piccola D._______ sia effettuato direttamente dal vostro Ente, in favore della madre”. B.d Con lettera del 17 febbraio 2021 (doc. UAIE 58), la CSC ha, da un lato, informato l’interessato in merito alla richiesta della cointeressata e, dall’al- tro, lo ha invitato a pronunciarsi, nel termine di 30 giorni, sul pagamento
C-2899/2021 Pagina 3 (separato alla madre) della rendita completiva per la figlia D._______ (for- nendo altresì indicazioni in merito all’autorità parentale, alla comunione do- mestica con la figlia ed al contributo di mantenimento). La CSC ha poi se- gnalato all’interessato che, in attesa di una sua risposta, il pagamento della rendita completiva per la figlia sarebbe stato sospeso. B.e Con scritto di posta elettronica del 22 febbraio 2021 (doc. UAIE 59), la cointeressata ha ribadito di voler ricevere direttamente “l’assegno di man- tenimento e gli assegni familiari per la piccola D.”. Ha in particolare esibito copia del decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 (doc. UAIE 60). B.f Il 3 marzo 2021, l’interessato ha chiesto che la rendita per la figlia sia versata a suo favore, precisando che detiene l’autorità parentale e versa un contributo di mantenimento di Euro 250.00 mensili (doc. UAIE 65 [que- stionario]). Ha prodotto copia del decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 (già agli atti; doc. UAIE 64). B.g Con decisione del 15 aprile 2021 (doc. UAIE 66), l’UAIE, dopo avere ritenuto che le condizioni per un pagamento separato della rendita mensile per figlio sono adempite, ha deciso, su richiesta della madre della bambina, che, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completiva per la figlia D. ai sensi della LAI, legata alla rendita dell’interessato, è versata dall’UAIE direttamente alla madre della bambina. Detta autorità ha in par- ticolare precisato che “il pagamento (della rendita per figlio) sarà effettuato (alla madre della bambina) non appena la presente decisione sarà passata in giudicato”. C. C.a Con scritto inoltrato il 20 maggio 2021 dinanzi alla CSC, l’interessato ha diffidato “(l’)Istituto previdenziale dal disporre il versamento in favore della predetta (madre della bambina) di presunti trattamenti economici, leg- gasi assegni familiari, dallo stesso non riscossi” (doc. TAF 1), scritto che è poi stato trasmesso il 22 giugno 2021 (unitamente a copia della decisione dell’UAIE del 15 aprile 2021) per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 2). C.b Questo Tribunale ha ritenuto che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, era dato ritenere che l’interessato intendesse ricorrere contro la decisione resa dall’UAIE il 15 aprile 2021. Ha quindi accordato al ricorrente un termine di 5 giorni, dalla notificazione del provvedimento in
C-2899/2021 Pagina 4 questione, per regolarizzare l’atto impugnativo (v. la decisione incidentale del 9 luglio 2021 [doc. TAF 3], notificata al ricorrente il 26 luglio 2021). C.c Il 29 luglio 2021, l’insorgente ha esibito un atto di ricorso regolarizzato contro la decisione dell’UAIE del 15 aprile 2021 mediante il quale ha chie- sto, in sostanza, di annullare la decisione impugnata nonché di accertare e poi dichiarare il suo diritto a percepire la rendita completiva per la figlia. Si è doluto di una violazione dell’obbligo di motivare la decisione e di un’er- rata interpretazione del decreto del Tribunale civile di (...) del 25 gennaio 2021 (relativo alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità ge- nitoriale nei confronti della figlia). Il ricorrente ha precisato che il Tribunale Civile di (...), con decreto del 25 gennaio 2021 – a suo dire, sprovvisto della necessaria dichiarazione di esecutività in Svizzera, ai sensi degli art. 38 e segg. della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle deci- sioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) – ha stabilito che egli è tenuto a versare alla cointeressata un contributo di mantenimento per la figlia di Euro 250.00 mensili, oltre agli assegni familiari (assegni che comunque non percepisce). Il decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 nulla indica in merito alla rendita completiva per la figlia, ai sensi dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. L’insorgente ha poi segna- lato che ha sempre fatto fronte al proprio obbligo di mantenimento della figlia. Contesta il versamento della rendita completiva per la figlia, ai sensi della LAI, alla cointeressata. Non si oppone, per contro, al versamento da parte dell’UAIE dell’importo mensile di Euro 250.00, a titolo di contributo di mantenimento, direttamente alla cointeressata (doc. TAF 4). C.d Il 15 settembre 2021, il ricorrente ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia del decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 (affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, collocamento della figlia presso l’abitazione della madre, esercizio del diritto di visita da parte dell’interessato secondo un calendario prestabilito, obbligo di un contributo di mantenimento di Euro 250.00 mensili [Euro 300.00 mensili da febbraio 2022] a carico dell’interessato, pagamento del contributo di mantenimento da parte dell’Ente pensionistico svizzero alla madre della bambina, se- condo le modalità specificate dalle parti, attribuzione dall’Ente pensioni- stico svizzero degli assegni familiari, eventualmente percepiti dall’interes- sato, alla madre della bambina; doc. TAF 8). C.e Con risposta al ricorso del 15 novembre 2021 (doc. TAF 13), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità ha in particolare rilevato che, secondo il decreto del Tribunale
C-2899/2021 Pagina 5 Civile di (...) del 25 gennaio 2021 – decreto che regola l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia – le parti hanno conve- nuto dinanzi al giudice civile italiano, ai sensi dell’art. 71 ter OAVS, di attri- buire il pagamento della rendita completiva per la figlia D._______ alla ma- dre. Per conseguenza, l’UAIE ha ritenuto di avere deciso a giusta ragione che la rendita completiva per la figlia è versata direttamente alla cointeres- sata. C.f Con scritto di osservazioni del 7 gennaio 2022, la cointeressata ha ri- badito di voler ricevere direttamente la rendita per la figlia. Ha prodotto un verbale di udienza ed un provvedimento del Tribunale Civile di (...) del 28 ottobre 2019 (doc. TAF 16). C.g Nella replica del 20 gennaio 2022, il ricorrente ha postulato, in via su- bordinata, e nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse confer- mare il diritto della cointeressata a percepire la rendita completiva per la figlia, che dall’importo di tale rendita venga dedotto, ai sensi dell’art. 285a cpv. 3 CC, il contributo di mantenimento per la figlia, pari ad Euro 250.00 mensili, che egli corrisponde alla madre della bambina. Per il resto, l’insor- gente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 20 maggio 2021 (doc. TAF 19). C.h Nella duplica del 22 febbraio 2022, l’UAIE ha ritenuto che le argomen- tazioni addotte dall’insorgente non sono suscettibili di giustificare un di- verso apprezzamento. Ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 21). C.i In una presa di posizione del 7 aprile 2022, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 20 maggio 2021 ed alla replica del 20 gennaio 2022 (doc. TAF 26), presa di posizione che è poi stata trasmessa per conoscenza all’autorità inferiore ed alla cointe- ressata con separati provvedimenti del 14 giugno 2022 (doc. TAF 27 e doc. TAF 28). C.j Con scritto di osservazioni del 23 giugno 2022, la cointeressata si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui allo scritto del 7 gennaio 2022 (doc. TAF 30), scritto di osservazioni che è poi stato tra- smesso per conoscenza al ricorrente ed all’autorità inferiore con provvedi- mento del 21 luglio 2022 (doc. TAF 31).
C-2899/2021 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva- lidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Se- condo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 con- sid. 3.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Esso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 con- sid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per
C-2899/2021 Pagina 7 il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 15 aprile 2021. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l’autorità inferiore – a ragione, o meno – ha deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completiva per la figlia D._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, andava ver- sata dall’assicuratore direttamente alla cointeressata. La decisione dell’UAIE del 15 aprile 2021 si limita a prevedere che tale rendita per figlio, corrisposta dall’assicurazione sociale svizzera secondo le pertinenti norme legali (somma che corrisponde ovviamente essa stessa e non l’insorgente) va versata alla madre della bambina. 4. 4.1 Nel gravame, l’insorgente ha fatto valere che l’UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione impugnata in quanto non gli ha trasmesso la richiesta della cointeressata “volta ad otte- nere la corresponsione diretta della rendita completiva (...) in suo favore, quale genitrice della figlia minore” (atto di ricorso regolarizzato pag. 2). 4.1.1 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi con- fronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi- mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
C-2899/2021 Pagina 8 all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 143 V 71 consid. 4.1 con rinvii). 4.1.2 Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la decisione impu- gnata del 15 aprile 2021 non è stata resa senza avere preventivamente sentito il ricorrente. Con lettera del 17 febbraio 2021 – inviata all’insorgente, anteriormente all’emanazione della decisione impugnata (doc. UAIE 58) – l’UAIE ha informato il ricorrente in merito alla richiesta della madre della bambina ed alle condizioni che permettevano alla stessa di chiedere il ver- samento diretto della rendita completiva per la figlia. All’insorgente è stata altresì concessa la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il 3 marzo 2021, il ricorrente ha indicato di voler ricevere direttamente la rendita per la figlia (v. il questionario, di cui al doc. UAIE 65, da cui risulta, fra l’altro, che egli è “titolare dell’autorità parentale” e versa “un contributo di mantenimento per un importo mensile di Euro 250.00”). Ciò premesso, l’insorgente, rappresentato da mandatario professionale, era perfetta- mente in grado, anteriormente all’inoltro del gravame, di comprendere i motivi che hanno condotto l’UAIE a decidere, su richiesta della madre dalla bambina, di versare, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completiva per la figlia D._______, legata alla rendita del padre, direttamente alla coin- teressata e, se del caso, di ricorrere con criteri adeguati. La censura della violazione del diritto di essere sentito va pertanto respinta. 4.2 Il ricorrente si duole poi di un’insufficiente motivazione della decisione impugnata – in merito all’importo “a titolo di rendita completiva ipotetica- mente distratto in favore (della cointeressata), in qualità di genitrice della minore” – che non gli ha consentito di esercitare compiutamente il suo di- ritto di difesa (atto di ricorso regolarizzato pag. 7). 4.2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 35 PA), che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei conside- randi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'auto- rità menziona, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragiona- mento e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. L'autorità non deve tuttavia esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le cen- sure che le sono state sottoposte, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione di merito (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 V 75 consid. 5b/dd; 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 121 I 54 consid. 2c).
C-2899/2021 Pagina 9 4.2.2 Quanto all’importo della rendita completiva per la figlia, l’UAIE ha pre- cisato, nella decisione del 15 aprile 2021, che “l’ammontare in questione sarà versato personalmente (alla madre della bambina). Di conseguenza, a decorrere dal 01.03.2021, (il ricorrente) riceverà unicamente la sua ren- dita personale”. Ciò premesso, la censura sollevata deve ritenersi siccome manifestamente infondata dal momento che all’insorgente, rappresentato da mandatario professionale, non poteva seriamente sfuggire, alla lettura della decisione impugnata, che l’UAIE aveva deciso che l’integralità dell’im- porto della rendita completiva per la figlia, ai sensi della LAI – rendita, che ammonta a fr. 902.- nel (novembre del) 2021 (v., sulla questione, la risposta al ricorso dell’autorità inferiore [doc. TAF 13]), ma che, di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, viene adeguata all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33 ter cpv. 1 LAVS) – sarebbe stata versata direttamente alla coin- teressata. Per il resto, il ricorrente medesimo ha indicato, nel gravame, che l’UAIE avrebbe “deciso (come sembra dal tenore letterale della decisione) di corrispondere l’intera rendita completiva di 800 franchi (740 Euro) alla (cointeressata”; atto di ricorso regolarizzato pag. 8). 5. 5.1 Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC (nella versione in vigore al 1° marzo 2021), il mantenimento (del figlio) consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella mi- sura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in par- ticolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC). 5.2 5.2.1 Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC). 5.2.2 Secondo l’art. 285a cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento. L’obbligo di manteni- mento e l’obbligo di versare la rendita completiva per figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).
C-2899/2021 Pagina 10 5.2.3 In virtù dell’art. 285a cpv. 3 CC, il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni. 5.2.4 Secondo giurisprudenza, in virtù dell’art. 285 CC, compete al giudice civile, sulla base di una valutazione globale della situazione finanziaria, stabilire i contributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell’ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali, non può pertanto essere sta- tuito sull’obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). 5.3 L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). 5.4 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori (art. 298 cpv. 2 CC). 6. 6.1 In virtù dell’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'inva- lidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa prestazione permette in partico- lare al genitore che percepisce una rendita d’invalidità di adempiere al pro- prio obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). 6.2 L’art. 35 cpv. 4 LAI precisa che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA; si tratta del versamento, intera- mente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano per- manentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga
C-2899/2021 Pagina 11 all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 7. 7.1 L'art. 71 ter cpv. 1 OAVS (RS 831.101; nella versione in vigore al 1° marzo 2021), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI (RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria. 7.2 Secondo l’art. 71 ter cpv. 2 OAVS, il cpv. 1 (dell’art. 71 ter OAVS) è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. 8. 8.1 Questo Tribunale rileva che le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI). Sono fatte salve di- sposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità di protezione dei minori o degli adulti (Direttive dell’UFAS sulle rendite [DR] dell’assicura- zione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [stato al 1° luglio 2022] cifra marginale 10006). 8.2 In caso di separazione o di divorzio, affinché il genitore non beneficiario della rendita d’invalidità possa pretendere il versamento delle rendite com- pletive per i figli deve possedere l’autorità parentale (da solo o in comune) e vivere con i figli (art. 71 ter cpv. 1 OAVS; DR cifra marginale 10007). Di regola, il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71 ter
cpv. 2 OAVS; DR cifra marginale 10012). 8.3 8.3.1 Con scritto di posta elettronica dell’11 febbraio 2021, la cointeressata ha chiesto all’UAIE di poter ricevere direttamente la rendita per la figlia (doc. UAIE 54; v. anche doc. UAIE 59 [scritto di posta elettronica del 22 febbraio 2021]).
C-2899/2021 Pagina 12 8.3.2 La cointeressata e il ricorrente hanno intrattenuto, secondo le dichia- razioni dello stesso, una relazione “more uxorio” (v. l’atto di ricorso regola- rizzato [doc. TAF 4 pag. 1]). Gli stessi vivono comunque separati. La coin- teressata risiede difatti a (...; Italia; doc. UAIE 60 pag. 1 [carta d’identità rilasciata dal Comune di {...} il 9 giugno 2011]), mentre l’insorgente è do- miciliato a (...; Italia; doc. UAIE 36 [certificato di residenza e stato di fami- glia rilasciato il 14 novembre 2016 dal comune di {...}] e doc. UAIE 52 pag. 1 [certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio rilasciato il 28 novembre 2019 dal comune di {...}]). 8.3.3 Dall’unione fra la cointeressata e l’insorgente, è nata la figlia D., il 21 settembre 2017 (doc. UAIE 42 [certificato di nascita rila- sciato il 2 ottobre 2017 dal comune di {...}]). La cointeressata è titolare dell’autorità parentale sulla figlia. L’autorità parentale è esercitata congiun- tamente dalla cointeressata e dal ricorrente. Con decreto del Tribunale Ci- vile di (...) del 25 gennaio 2021, la figlia D. è infatti stata affidata ad entrambi i genitori (doc. TAF 8). 8.3.4 La cointeressata vive altresì con la figlia D._______ (doc. UAIE 60 pag. 4 [certificato di esistenza in vita rilasciato il 19 febbraio 2021 dal co- mune di {...}]). Il Tribunale Civile di (...), con decreto del 25 gennaio 2021, ha disposto il collocamento della minore (D.) presso l’abitazione della madre (doc. TAF 8). 8.4 Ciò premesso, la rendita completiva per la figlia D. ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, deve essere versata dall’UAIE direttamente alla cointeressata, la stessa avendo presentato una specifica richiesta, vivendo separata dall’insorgente, essendo titolare dell’autorità parentale congiunta sulla figlia e vivendo con la figlia (v., sulla questione, l’art. 71 ter cpv. 1 OAVS). 8.5 Il ricorrente non ha peraltro fatto valere nel gravame alcun motivo per- tinente che si opporrebbe al versamento della rendita completiva per figlio dell’assicurazione invalidità svizzera alla cointeressata. Egli censura un ac- certamento insufficiente dei fatti da parte dell’UAIE su questioni che ap- paiono irrilevanti per la procedura di cui trattasi, ossia il fatto che egli sia beneficiario di una rendita d’invalidità svizzera, ma non percepisca assegni familiari per la figlia, che la cointeressata svolga un’attività lucrativa o che egli abbia versato dei contributi alimentari per la figlia.
C-2899/2021 Pagina 13 8.6 8.6.1 Peraltro, la rendita completiva per i figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall’obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (DTF 143 V 305 consid. 4.4). Ciò significa che la rendita completiva per la figlia D._______ deve essere versata alla cointeressata in aggiunta ad un (eventuale) contributo di mantenimento a favore della figlia deciso da un giudice civile a carico del ricorrente (art. 285 cpv. 1 CC), salvo che non sia stato disposto diversamente (art. 285a cpv. 2 CC e art. 71 ter cpv. 1 OAVS) mediante una convenzione stipulata tra le parti e ratificata in sede giudiziaria oppure, in assenza di un accordo, tramite una decisione del giu- dice civile competente per fissare il contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6558/2016 del 7 set- tembre 2017 consid. 7.4.1). 8.6.2 Nell’ambito del procedimento, volto a determinare, fra l’altro, l’importo del contributo di mantenimento della figlia, il giudice civile del Tribunale di (...) ha stabilito, all’udienza del 28 ottobre 2019, che l’insorgente era tenuto (in via provvisoria) a contribuire al mantenimento della minore (D., versando Euro 250.00 mensili; doc. TAF 16, allegato 1 [verbale di prima udienza]). Con decreto del 25 gennaio 2021 (relativo alla regolamenta- zione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia), ha poi disposto che il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia D. nella misura di Euro 250.00 mensili (Euro 300.00 mensili a de- correre da febbraio 2022 [nonché nella misura del 50% delle spese straor- dinarie]; doc. TAF 8). 8.6.3 Il contributo di mantenimento deciso dal giudice civile a carico dell’in- sorgente non ha alcuna incidenza sulla decisione riguardante il versa- mento della rendita completiva per la figlia D._______ alla cointeressata, indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quanto meno le sia stato riconosciuto) un contributo alimentare a favore della figlia. Il decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 nulla indica, in deroga a quanto previsto all’art. 285a cpv. 2 CC, in merito alla rendita completiva per la figlia dell’assicurazione invalidità svizzera. Ciò premesso, non occorre esaminare la questione dell’(eventuale) assenza della necessaria dichiara- zione di esecutività in Svizzera, ai sensi degli art. 38 e segg. CLug, del succitato decreto del Tribunale Civile di (...). In siffatte circostanze, com- pete al giudice civile di determinare, se del caso, se la rendita completiva per figlio dovrà aggiungersi all’importo del contributo di mantenimento sta- bilito o essere imputata sullo stesso (v., sulla questione, DTF 134 V 15
C-2899/2021 Pagina 14 consid. 2.3.5 e la sentenza del TAF C-6558/2016 consid. 7.5.2). Al ri- guardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che l’autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali non deve immi- schiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l’importo dei con- tributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sentenza del TF I 364/05 del 19 giugno 2006 consid. 5). Al ricorrente pertanto di chiedere al giudice civile competente di esaminare la questione di sapere se il contributo di mante- nimento debba, o meno, considerarsi in aggiunta alla rendita completiva per la figlia. 8.6.4 Peraltro, nella misura in cui il decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 prevede che “il contributo (di mantenimento) verrà ero- gato a favore della (cointeressata) direttamente dall’Ente pensionistico svizzero con le modalità che saranno specificate dalle parti” (v. il punto n. 4 del decreto [doc. TAF 8]), tale regolamentazione si riferisce – per quanto emerge dai documenti trasmessi dalle parti – alle modalità di pagamento del contributo di mantenimento, segnatamente nel caso in cui l’insorgente non dovesse versare tale contributo stabilito dal giudice civile. Ciò pre- messo, non occorre esaminare oltre tale questione, dal momento che la stessa esula dall’oggetto del litigio e rientra nella competenza del giudice civile. 8.7 8.7.1 Per il resto, quanto al versamento da parte del ricorrente di importi quale contributo alimentare – a suo dire, Euro 250.00 mensili “a far data dal deposito del provvedimento giudiziale” (atto di ricorso regolarizzato [doc. TAF 4 pag. 2]), mentre, a dire della cointeressata, “Euro 500.00 nel febbraio 2020, Euro 250.00 nel giugno 2020, Euro 350.00 nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2020, Euro 350.00 nel gennaio 2021” (scritto di osser- vazioni [doc. TAF 16 pag. 2]) – giova rilevare che, secondo giurisprudenza, nell’ambito di un pagamento arretrato di una rendita completiva per i figli, l’applicazione dell’art. 285a cpv. 3 CC, come pure dell’art. 71 ter cpv. 2 se- conda frase OAVS, e pertanto la valutazione, se il genitore titolare della rendita principale si sia liberato dal suo obbligo di mantenimento, presup- pone necessariamente che l’obbligo di mantenimento conformemente all’art. 276 cpv. 2 CC del genitore che non ha la custodia del figlio sia stato adempiuto con il contributo di mantenimento stabilito in via giudiziale o per contratto. In assenza di ciò, il versamento richiesto di un contributo di man- tenimento al genitore che detiene la custodia del figlio non può essere de- dotto dal pagamento arretrato della rendita completiva per i figli in virtù
C-2899/2021 Pagina 15 dell’art. 82 cpv. 1 OAI in relazione con l’art. 71 ter cpv. 2 seconda frase OAVS (DTF 145 V 154 consid. 4.3). 8.7.2 Per conseguenza – e contrariamente a quanto proposto dall’insor- gente nella replica del 20 gennaio 2022, proposta non compatibile con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale – il fatto che il ricorrente abbia versato degli importi alla figlia D._______ come contributo al mante- nimento della medesima non giustifica affatto una deduzione, del corrispet- tivo importo, dal versamento alla cointeressata degli arretrati della rendita completiva per figlio dell’assicurazione invalidità svizzera, ritenuto che un giudice civile non ha disposto a carico dell’insorgente il versamento di con- tributi di mantenimento a favore della figlia D._______ anteriormente all’erogazione, al ricorrente medesimo, di prestazioni dell’assicurazione so- ciale svizzera, segnatamente della rendita completiva a favore della figlia (un contributo di mantenimento a carico del ricorrente essendo stato dispo- sto dal giudice del Tribunale Civile di [...; in via provvisoria, all’udienza del 28 ottobre 2019, e poi] con decreto del 25 gennaio 2021), e ciò non è stato neppure pattuito contrattualmente tra le parti in causa (v., sulla questione, DTF 145 V 154, segnatamente consid. 4.2.2.1 e 4.3 con rinvii [a precedenti sentenze del TF medesimo]). 8.8 8.8.1 Infine, e a titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che con de- creto del 25 gennaio 2021, il giudice del Tribunale Civile di (...) ha previsto il versamento a favore della cointeressata (anche) degli assegni familiari eventualmente percepiti dal ricorrente (v. il punto n. 5 del decreto, secondo cui “oltre al contributo [di mantenimento] l’Ente svizzero devolverà [alla cointeressata] anche gli assegni familiari eventualmente percepiti [dall’in- sorgente] per la figlia D._______” [doc. TAF 8]). Al riguardo, il ricorrente precisa che “gli assegni familiari sono benefici spettanti, nel regime giuri- dico italiano, ai soli lavoratori dipendenti”. Segnala che egli non svolge al- cuna attività lucrativa, motivo per cui non percepisce gli assegni familiari. Rammenta poi che beneficia di una rendita d’invalidità svizzera (atto di ri- corso regolarizzato; doc. TAF 4). Per contro, a parere della cointeressata, con il termine “assegni familiari”, si intende “ogni assegno, rendita o pre- stazione, destinata alla crescita, educazione ed al mantenimento dei figli” (scritto di osservazioni; doc. TAF 16). 8.8.2 Per ciò che qui maggiormente interessa, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente
C-2899/2021 Pagina 16 l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli (art. 2 della legge fede- rale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a orga- nizzazioni familiari [LAFam; RS 836.2]). I lavoratori salariati, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lu- crativa hanno diritto agli assegni familiari (art. 13 cpv. 1 e cpv. 2 bis e art. 19 cpv. 1 LAFam). Ora, l’insorgente non esercita alcuna attività lucrativa, es- sendo al beneficio di una rendita d’invalidità svizzera (motivo per cui non percepisce gli assegni familiari; v., sulla questione, la risposta al ricorso dell’autorità inferiore [doc. TAF 13]). Ciò premesso, non occorre esaminare oltre la questione inerente agli assegni familiari, questione che pure essa esula peraltro dall’oggetto del litigio (l’oggetto del litigio essendo limitato alla questione inerente al versamento della rendita completiva per la figlia D., ai sensi della LAI, direttamente o meno alla cointeressata). 8.9 In conclusione, la richiesta della cointeressata di ricevere direttamente la rendita completiva per la figlia D., a lei affidata (congiuntamente all’insorgente) e che vive con lei – come ritenuto nella decisione impugnata – è legittima. Per conseguenza, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completiva per la figlia D._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, può essere versata dal competente assicuratore direttamente alla cointeressata (senza tenere conto dell’importo del contributo di man- tenimento che l’insorgente è tenuto a pagare con decreto del giudice del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 [la questione riguardando se del caso il giudice civile] e senza deduzione di importi versati dal ricorrente quale contributo alimentare). 9. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Ritenuto che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completiva per i figli alla madre piuttosto che al padre beneficiario della rendita principale è gratuita (DTF 129 V 362 consid. 2 e 121 V 17 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2 con rinvii nonché I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non si prelevano spese processuali. 10.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
C-2899/2021 Pagina 17 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2, a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin- centi, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2899/2021 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore, all’UFAS e alla cointeressata.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2899/2021 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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