B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2866/2022
S e n t e n z a d e l 3 0 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Selin Elmiger-Necipoglu, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Ivano Genovini, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita intera limitata nel tempo (decisione del 31 maggio 2022).
C-2866/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera in diversi periodi dal dicembre 2013 all’agosto 2015, svolgendo l’attività di cuoco e solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 4 pag. 15, doc. 9 pag. 23 e doc. 12 pag. 28 dell’incarto dell’autorità inferiore, di seguito: doc. UAIE 4 pag. 15 [carta d’identità], doc. UAIE 9 pag. 23 [conto individuale] e doc. UAIE 12 pag. 28 [questionario del datore di lavoro]). A.b Ha interrotto l’attività lavorativa il 13 agosto 2015 a causa di un inci- dente stradale che gli ha provocato una frattura traumatica scomposta della patella sinistra, una frattura composta dei 2-3-4 metatarsi del piede sinistro, una frattura dell’apice malleolo esterno peroneale destro, una lesione del legamento crociato del ginocchio destro, nonché una frattura del tallone destro (doc. UAIE 14 pagg. 37-43 [verbale di pronto soccorso] e doc. UAIE 120 pag. 358 [lettera di dimissione]; v. anche doc. UAIE 93 pag. 203 [ordi- nanza del 24 settembre 2015] e doc. 122 pag. 384 [radiografia alla caviglia destra del 24 settembre 2015]). A.c Il 18 agosto 2015, l’interessato ha subito un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con cerchiaggio e fili di K alla rotula sinistra (doc. UAIE 120 pag. 358). Il 20 ottobre 2015, l’interessato è stato nuovamente operato al ginocchio sinistro mediante un intervento di mobilizzazione in anestesia (doc. UAIE 120 pag. 353). A.d Il 26 ottobre 2015, il dott. B._______, specialista in chirurgia generale e traumatologia, dopo avere visitato l’interessato e preso atto di una riso- nanza magnetica eseguita al ginocchio destro il 14 ottobre 2015, ha posto le diagnosi di: (1) stato dopo incidente frontale in auto il 13 agosto 2015 con: frattura della patella sinistra, frattura dei metatarsi II-IV a sinistra, frat- tura della tibia destra, frattura del legamento crociato destro, frattura del malleolo laterale destro e frattura del tallone destro e (2) stato dopo artro- scopia con parziale resezione del menisco mediale e plastica sostitutiva del legamento crociato anteriore con il tendine semitendinoso e con l’an- coraggio dell’endopulsante (il 5 agosto 2014) dopo rottura del legamento crociato anteriore e lesione del menisco mediale al ginocchio sinistro a causa di un trauma distorsivo (il 20 giugno 2014; doc. UAIE 2 pag. 3 e doc. UAIE 120 pag. 346).
C-2866/2022 Pagina 3 A.e Sulla base delle radiografie eseguite il 4 novembre 2015 ad entrambe le ginocchia, alla caviglia destra ed al piede sinistro (doc. UAIE 120 pag. 337) e della risonanza magnetica dell’11 novembre 2015 alla caviglia de- stra (doc. UAIE 121 pag.371), nel proprio rapporto medico del 18 novembre 2015, il dott. B._______ ha osservato in particolare che la frattura del tal- lone destro era seria ma che avrebbe potuto essere trattata conservativa- mente e che il ginocchio destro avrebbe dovuto essere operato ma che prima la situazione alla gamba sinistra avrebbe dovuto essere migliorata (doc. UAIE 120 pag. 348). A.f L’11 dicembre 2015, l’interessato ha subito un’operazione chirurgica di asportazione del materiale di osteosintesi dalla rotula e della vite alla testa della tibia anteromediale per il legamento crociato a sinistra (doc. UAIE 11 pag. 25, doc. UAIE 120 pag. 336 [radiografia del 12 dicembre 2015 del ginocchio sinistro] e pag. 339). A.g Nelle conclusioni del referto della risonanza magnetica dell’11 febbraio 2016 della caviglia destra è indicata la presenza di artrosi post-traumatica talocalcaneare, di esiti di frattura pluriframmentaria non ancora ben conso- lidata, nonché di frammenti presumibilmente necrotici (doc. UAIE 121 pag. 377). B. B.a Il 13 aprile 2016, l’interessato ha formulato una domanda volta all’otte- nimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 3 pag. 5). B.b L’autorità inferiore ha assunto agli atti i seguenti documenti: ∙ il questionario del datore di lavoro del 19 maggio 2016 (doc. UAIE 12 pag. 28); ∙ il referto della radiografia del 31 maggio 2016 del ginocchio sinistro (doc. UAIE 121 pag. 369); ∙ il rapporto medico del 30 novembre 2016 eseguito su mandato dell’assicuratore contro gli infortuni (di seguito: C.) dal dott. D., specialista in medicina degli infortuni e generale, in me- rito alla visita eseguita il 3 ottobre 2016 (doc. UAIE 121 pag. 381); ∙ il rapporto medico del 28 dicembre 2016 del dott. E._______, spe- cialista in ortopedia e traumatologia e in chirurgia ricostruttiva del
C-2866/2022 Pagina 4 ginocchio, in merito alla visita del 6 dicembre 2016 (doc. UAIE 123 pag. 393; v. anche doc. UAIE 121 pag. 367 [richiesta consulto da parte del dott. B.]); ∙ della documentazione medica riguardante l’operazione del 19 set- tembre 2017 di artrodesi sotto-italiana con ablazione di una pseu- doartrosi del processo laterale del tallone e plastica legamentare esterna del piede destro; dalla documentazione emerge una possi- bile compressione del nervo fibulare comune (doc. UAIE 123 pagg. 391 e 392 e operazione citata nel doc. UAIE 93 pagg. 209 e 218); ∙ il rapporto medico del 20 dicembre 2017 del dott. F., spe- cialista in ortopedia e traumatologia e in chirurgia del piede e della caviglia (doc. UAIE 123 pag. 399; v. anche doc. UAIE 121 pag. 373 [richiesta consulto da parte del dott. B.]); ∙ il rapporto medico per C. del 30 giugno 2018 del dott. D._______ in merito alla visita eseguita il 29 maggio 2018 (doc. UAIE 125 pag. 401); ∙ il rapporto medico del 2 luglio 2019 del dott. G., specialista in neurologia, in merito alla (nuova) problematica alla spalla sinistra (doc. UAIE 127 pag. 420; v. anche doc. UAIE 127 pag. 422 [richie- sta consulto da parte del dott. B.]); ∙ il referto della risonanza magnetica del 5 agosto 2019 della colonna lombare (doc. UAIE 127 pag. 419); ∙ i rapporti medici del 16 settembre 2019 (doc. UAIE 127 pag. 415) e del 16 ottobre 2019 (doc. UAIE 127 pag. 414) del dott. H., specialista in ortopedia e traumatologia e in chirurgia della colonna vertebrale (v. anche doc. UAIE 127 pag. 417 [richiesta consulto da parte del dott. B., nella quale sono, tra le altre, citate delle risonanze magnetiche effettuate il 6 febbraio 2018 al braccio sini- stro, il 25 febbraio 2019 alla spalla sinistra e il 14 aprile 2019 al rachide cervicale che non figurano però agli atti]) e ∙ i riassunti medici dell’8 novembre 2019 (doc. UAIE 44 pag. 81) e del 6 ottobre 2020 (doc. UAIE 129 pag. 426) del dott. B.. B.c Con rapporto finale SMR del 4 gennaio 2021, il dott. I., spe- cialista in medicina generale, ha posto le diagnosi con influsso sulla capa- cità lavorativa:
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C-2866/2022 Pagina 6 B.d Con progetto di decisione del 6 gennaio 2021, l’UAIE ha prospettato all’interessato l’attribuzione di una rendita intera dal 1° ottobre 2016 conto tenuto di un grado d’invalidità del 100%. L’autorità inferiore ha ritenuto per l’interessato medicalmente giustificata un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività professionale a decorrere dal 13 agosto 2015. L’UAIE ha altresì osservato che il versamento della rendita (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI) ha effetto sei mesi dopo l’inoltro della domanda d’invalidità che l’inte- ressato aveva presentato il 18 aprile 2016 (doc. UAIE 56 pag. 97). B.e Il 29 gennaio 2021, C._______ ha informato l’UAIE di avere ricevuto alla fine del 2019 una telefonata anonima nella quale sarebbe stato segna- lato che l’interessato era molto attivo e non aveva alcuna limitazione fisica. C._______ ha altresì comunicato all’UAIE, nel medesimo scritto del 29 gennaio 2021, di avere sospeso il versamento delle proprie prestazioni a decorrere dal 1° agosto 2020 (doc. UAIE 63 pag. 109). B.f Nell’aprile 2021, C._______ ha trasmesso all’UAIE: ∙ il rapporto informativo eseguito su mandato della C._______ del 21 ottobre 2019, mediante il quale è stato osservato il profilo personale di Facebook dell’interessato dal 19 novembre 2019 al 7 aprile 2021(doc. UAIE 68 pag. 117; v. anche il complemento al menzio- nato rapporto fino al luglio 2021 [doc. UAIE 83 pag. 161]) e ∙ una lista di domande della C._______ riguardanti lo stato di salute, le limitazioni fisiche, il lavoro, le attività sportive o occupazionali e i soggiorni in Italia e all’estero, nonché le relative risposte dell’inte- ressato (doc. UAIE 70 pag. 140 [ripetuto in doc. UAIE 130 pag. 430]). B.g Conto tenuto delle informazioni pervenute dalla C., con presa di posizione del 27 maggio 2021, il dott. I., medico del SMR, spe- cialista in medicina generale, ha ritenuto che agli atti vi fossero elementi suscettibili di fare dubitare riguardo all’esistenza di un grave danno alla sa- lute dell’interessato e che questi elementi sarebbero in contraddizione con la valutazione SMR del 4 gennaio 2021. Il medico SMR ha quindi ritenuto necessaria l’espletazione di una perizia del sistema osteo-articolare (doc. UAIE 79 pag. 155; v. anche doc. UAIE 80 pag. 157 [richiesta perizia in ortopedia e traumatologia]). B.h Con perizia del 1° novembre 2021 (sulla base di una visita del 21 otto- bre 2021), il dott. J._______, medico del Bureau d’expertise médicales (di
C-2866/2022 Pagina 7 seguito: BEM), specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’ap- parato locomotorio, ha visitato l’interessato e ritenuto quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: . una gonartrosi iniziale interna e femoro-rotuliana sinistra dopo frattura della rotula sinistra osteosintetizzata il 13 agosto 2015 con una plastica legamentare del ginocchio sinistro attualmente non competente, . una gonartrosi interna destra iniziale, stato dopo plastica del legamento crociato nel 2014, instabile in ragione di un mal posizionamento della pla- stica, . dolori alla spalla sinistra persistenti dopo lesione del plesso nell’incidente del 13 agosto 2015, senza messa in evidenza di lesioni, . delle deiscenze constatate a livello del deltoide sinistro, del tricipite e del bicipite sinistri corrispondono a delle rotture muscolari probabilmente pro- vocate da carichi troppo importanti in palestra. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha ritenuto: . delle basse lombalgie. Il dott. J._______ ha quindi concluso ad una capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale di cuoco e una capacità lavorativa del 100% in attività adatte e rispettose delle limitazioni funzionali (doc. UAIE 93 pag. 200). B.i Con presa di posizione SMR del 30 novembre 2021, il dott. I._______ ha ritenuto la perizia del dott. J._______ del 21 ottobre 2021 “abbastanza completa e convincente”. Ha tuttavia osservato che il perito non ha indicato la data a partire dalla quale è possibile ritenere una capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale e una capacità lavorativa totale in attività adatte. Il medico SMR ha quindi chiesto l’esecuzione di un complemento peritale (doc. UAIE 96 pag. 227; v. anche doc. UAIE 95 pag. 226 [lettera dell’UAIE al BEM]). B.j Con complemento peritale del 13 dicembre 2021, il dott. J._______ ha indicato che “secondo tutta verosimiglianza la capacità lavorativa in attività adatte è del 100% dal 10 agosto 2020, data della telefonata anonima alla C._______”. Di seguito, sempre secondo quanto indicato dal perito, i rap- porti d’investigazione vanno nel medesimo senso, corroborati dalle imma- gini viste su Instagram (doc. UAIE 97 pag. 230).
C-2866/2022 Pagina 8 B.k Nel rapporto finale SMR del 29 gennaio 2022, il dott. I._______ ha po- sto le medesime diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di cui al rapporto finale SMR del 4 gennaio 2021. Il medico SMR ha osservato che la documentazione medica sarebbe sufficiente e che la valutazione del dott. J._______ sarebbe chiara e netta. Il medico SMR ha quindi ritenuto medicalmente giustificata nell’attività abituale di cuoco un’incapacità lavo- rativa totale dal 13 agosto 2015 e del 50% dal 10 agosto 2020, mentre in attività adatte e rispettose delle limitazioni funzionali, ha ritenuto medical- mente giustificata un’incapacità lavorativa totale dal 13 agosto 2015 e nulla dal 10 agosto 2020 – data della denuncia per telefono contro l’interessato – come da documentazione medica (doc. UAIE 99 pag. 232). B.l Con nuovo progetto di decisione del 14 febbraio 2022, l’autorità infe- riore ha annullato e sostituito il precedente progetto di decisione del 6 gen- naio 2021 e prospettato all’interessato l’attribuzione di una rendita intera dal 1° ottobre 2016 al 31 agosto 2020 conto tenuto di un grado d’invalidità del 100% (doc. UAIE 101 pag. 236; cfr. anche doc. UAIE 101 pag. 240 [foglio di calcolo]). B.m Il 25 febbraio 2022, rispettivamente il 3 marzo 2022 (v. timbro apposto sulla documentazione), all’UAIE sono pervenuti i rapporti medici del 20 no- vembre 2021 e del 5 gennaio 2022 del dott. K., specialista in or- topedia e traumatologia (scritti a mano di difficile lettura), e del 25 febbraio 2022 del dott. L., specialista in ortopedia e traumatologia, nel quale è attestata una difficoltà lavorativa a causa dell’incapacità a restare in posizione eretta per più ore ed è annunciato un intervento chirurgico programmato per il 23 giugno 2022 (doc. UAIE 102 pag. 246 e doc. UAIE 103 pag. 248). B.n Con rapporto finale SMR del 17 maggio 2022, il dott. I._______ ha visionato i rapporti medici pervenuti e osservato che gli stessi non appor- tano nuovi elementi e non fanno stato di un peggioramento delle patologie già note. Il medico SMR ha altresì precisato che le informazioni mediche di cui all’incarto sono sufficienti (doc. UAIE 107 pag. 254). B.o Con decisione del 31 maggio 2022, l’UAIE ha riconosciuto il diritto dell’interessato di percepire una rendita intera dal 1° ottobre 2016 al 31 agosto 2020 conto tenuto di un grado d’invalidità del 100%. L’UAIE ha os- servato che l’interessato, nell’attività abituale, ha un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 agosto 2015 e del 50% dal 10 agosto 2020 e, in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali, un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 agosto 2015 e nulla dal 10 agosto 2020 e continua. L’UAIE
C-2866/2022 Pagina 9 ha rilevato che la documentazione medica trasmessa dall’interessato, e sottoposta al SMR, conferma le affezioni note e già prese in considera- zione. L’UAIE ha altresì precisato che, conto tenuto che la domanda ten- dente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invali- dità è stata presentata solo il 18 aprile 2016, il versamento della rendita inizia a decorrere sei mesi dopo l’inoltro della menzionata domanda (giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI), ossia dal 1° ottobre 2016. L’autorità inferiore ha altresì osservato che l’interessato, prima del danno alla salute, non esercitava un’attività lavorativa regolare e durevole e che pertanto il reddito da valido sarebbe stato stabilito secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ESS) dell’Ufficio federale di statistica. Dal confronto del reddito da valido di fr. 55'128.50 (ottenuto secondo le tabelle TA1 del 2018, categoria pro- fessionale 55-56 settore alberghiero e della ristorazione, livello 2, aggior- nato al 2020) con il reddito da invalido di fr. 62'031.20 (ottenuto secondo il valore mediano della tabella TA del 2018, attività semplici, livello 1, conto tenuto di una deduzione del 10% per attività leggera, aggiornato al 2020) è risultato un grado d’invalidità nullo dopo il 10 agosto 2020. L’autorità in- feriore ha osservato che, in virtù dell’art. 88a cpv. 1 prima frase OAI, la rendita è versata fino alla fine del mese nel quale non si presenta più un’in- validità, ossia fino al 31 agosto 2020 (doc. UAIE 110 pag. 268; v. anche doc. UAIE 109 pag. 258 [motivazioni] e doc. UAIE 109 pag. 262 [foglio di calcolo]). C. C.a Il 30 giugno 2022 (doc. 1 e allegati dell’incarto del TAF, di seguito: doc. TAF 1 e allegati), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) contro la decisione dell’UAIE del 31 maggio 2022, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame e, in via preliminare, la stralcio dall’incarto dell’UAIE del rap- porto informativo del 5 luglio 2021, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° ottobre 2016 (non limitata nel tempo) e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovi accertamenti. Si è doluto del fatto che l’autorità inferiore abbia assunto agli atti il rapporto informativo del 5 luglio 2021 della C._______. Secondo il ricorrente, tale rapporto informativo – che consiste nell’osservazione sistematica del pro- filo di Facebook – corrisponderebbe ad un’osservazione ai sensi dell’art. 43a LPGA e necessiterebbe pertanto dell’autorizzazione giusta gli art. 7a e 7g OPGA. Secondo il ricorrente, “non essendo provata l’autorizzazione dell’estensore del rapporto informativo” si giustificherebbe lo stralcio del menzionato rapporto dall’incarto dell’autorità inferiore. Inoltre, dal profilo medico, il ricorrente ha contestato le conclusioni di cui alla perizia del 1°
C-2866/2022 Pagina 10 novembre 2021 del dott. J._______ mediante la quale sono state ribaltate le valutazioni mediche dei precedenti esperti e accertate dal medico SMR fino al 4 gennaio 2021 senza però che il dott. J._______ abbia né spiegato dettagliatamente e in maniera convincente le sue conclusioni né affrontato le precedenti valutazioni degli altri esperti. Il ricorrente ha quindi fatto valere che la perizia del 1° novembre 2021 farebbe stato di una significativa par- zialità e non disporrebbe di pieno valore probatorio. Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° otto- bre 2016 sulla base delle conclusioni di cui al rapporto finale SMR del 4 gennaio 2021 e, in via subordinata, l’espletamento di una nuova perizia al fine di stabilire la sua reale incapacità lavorativa. Ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. C.b Il 9 agosto 2022 (cfr. timbro postale), il ricorrente ha trasmesso il for- mulario “Domanda di gratuito patrocinio” e ha chiesto, per quanto attiene alla sua situazione economica, di fare riferimento alle attestazioni ISEE già agli atti. Ha altresì osservato che la causa in oggetto sarebbe complessa sia in fatto che in diritto e, pertanto, la presenza di un patrocinatore sarebbe necessaria (doc. TAF 4 e allegato). C.c Nella risposta al ricorso del 23 agosto 2022 (doc. TAF 5 e allegato), l’UAIE ha proposto – sulla base del preavviso del 9 agosto 2022 dell’Ufficio assicurazione invalidità del Canton M._______ (di seguito: Ufficio AI- M.) al quale non avrebbe alcunché da aggiungere – la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Nel menzionato preav- viso dell’Ufficio AI-M. è indicato che non vi sarebbe stata un’os- servazione ai sensi degli art. 7a e 7g OPGA, ma che il rapporto del 5 luglio 2021 si sarebbe basato unicamente su una raccolta di foto di cui al profilo Facebook del ricorrente, ciò che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non sarebbe un’ingerenza nella sfera privata (sono state citate le sentenze del TF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2 e 8C_292/2019 del 27 agosto 2019 consid. 3.2.3). L’Ufficio AI-M._______ ha altresì osservato che l’autorizzazione data mediante la firma del formulario per la domanda di prestazioni sarebbe sufficiente per ricercare delle infor- mazioni da parte della C._______ Svizzera suscettibili di servire all’esame del diritto alle prestazioni. Secondo l’Ufficio AI-M._______ non sarebbe il- legale stabilire dei fatti mediante l’utilizzo delle pubblicazioni sul profilo di Facebook e tenere conto di tali fatti nel quadro dell’esame della situazione medica del ricorrente. In altri termini, secondo l’Ufficio AI-M._______ è a giusto titolo che il rapporto del 5 luglio 2021 è stato tenuto in considera- zione nella perizia BEM del 21 ottobre 2021 del dott. J.. L’Ufficio AI-M. ha inoltre osservato che le critiche del ricorrente in merito al
C-2866/2022 Pagina 11 valore probatorio della perizia ortopedica del dott. J._______ del 1° novem- bre 2021, nonché del suo complemento del 13 dicembre 2021, non sareb- bero supportate da rapporti medici probanti e che, pertanto, non vedrebbe in cosa un’istruzione medica complementare, segnatamente una perizia ortopedica, permetterebbe di meglio apprezzare i fatti pertinenti della pre- sente causa. In conclusione, conto tenuto di quanto precede e del fatto che il ricorrente non avrebbe presentato elementi pertinenti suscettibili di met- tere in dubbio le conclusioni cui è giunta l’autorità inferiore, l’UAIE ha chie- sto il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata. C.d Con replica dell’11 novembre 2022 (doc. TAF 9 e allegati), il ricorrente ha riconfermato integralmente le argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha ribadito che il rapporto informativo non può essere incluso nell’incarto dell’autorità inferiore perché contrario alla normativa vigente. Ha indicato che il profilo di Facebook non può essere considerato esaustivo e rispondente alla reale situazione di salute in quanto vengono condivisi momenti vissuti in piena serenità, ma non i momenti in cui non riesce ad alzarsi e/o a deambulare. Secondo il ricorrente va data maggiore impor- tanza ai referti medici agli atti che fanno stato di una situazione di salute grave e del fatto che dall’incidente del 13 agosto 2015 non ha subito alcun miglioramento atto a consentirgli di esercitare un’attività lavorativa. Ha fatto valere di avere piuttosto subito un peggioramento dello stato di salute. Alla replica ha allegato i certificati medici del dott. K._______ (specialista in or- topedia e traumatologia) del 1° luglio 2022, del 29 agosto 2022 e del 28 ottobre 2022 (in merito alle visite dopo l’intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio destro). C.e Nella duplica del 25 gennaio 2023 (doc. TAF 11 e allegato), l’UAIE ha riproposto, sulla base della presa di posizione dell’Ufficio AI-M._______ del 17 gennaio 2023, la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’Ufficio AI-M._______ ha in particolare osservato che nell’atto di replica dell’11 novembre 2022 il ricorrente non ha fatto valere nuovi ar- gomenti, ma ha ribadito quanto già esposto nel ricorso. Pertanto, ha rin- viato alla propria presa di posizione del 9 agosto 2022. Ha altresì osservato che la documentazione medica prodotta con la replica è posteriore alla data della decisione impugnata e precisato che la stessa non contiene al- cuna indicazione medica obiettiva suscettibile di mettere in discussione le conclusioni del medico SMR di cui ai rapporti finali del 29 gennaio 2022 e del 17 maggio 2022 in merito al miglioramento dello stato di salute del ri- corrente constatato a far tempo dal 10 agosto 2020. L’UAIE ha quindi chie- sto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
C-2866/2022 Pagina 12 C.f Con provvedimento del 31 gennaio 2023, questo Tribunale ha tra- smesso, all’insorgente, copie della duplica dell’autorità inferiore del 25 gen- naio 2023 e della presa di posizione dell’Ufficio AI-M._______ del 17 gen- naio 2023 e invitato il medesimo, qualora lo avesse ritenuto opportuno, ad inoltrare le proprie osservazioni alla duplica entro il termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento stesso (doc. TAF 12; v. anche doc. TAF 13 [ricerca postale]). Il 20 febbraio 2023 questo Tribunale ha prorogato fino al 13 marzo 2023 il termine accordato all’insor- gente per presentare le proprie osservazioni alla duplica (doc. TAF 16; v. anche doc. TAF 14 e 15 [richiesta di proroga del termine]). Il 13 marzo 2023, il ricorrente ha comunicato di rinunciare a presentare una triplica (doc. TAF 17 e 18). C.g Il 12 giugno 2023, il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale il cer- tificato medico della dott.ssa N._______, medico chirurgo, specialista in ostetricia e ginecologia, del 9 giugno 2023, nel quale è indicato che il ricor- rente è affetto da lombosciatalgia dx da ernia discale L4-L5, iniziale stenosi canale lombare e retrolistesi L4 su L5, gonalgia severa, lesione legamen- tosa LCA a dx, gonalgia sx da artrosi-femore-rotulea e esiti da trauma con osteosintesi caviglia dx (doc. TAF 19 e allegato). C.h Con provvedimento del 28 giugno 2023 (doc. TAF 20), questo Tribu- nale ha trasmesso per conoscenza all’autorità inferiore copie dello scritto del 12 giugno 2023 del ricorrente e dell’allegato certificato medico del 9 giugno 2023. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù
C-2866/2022 Pagina 13 dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 1.5 Va peraltro precisato che nel caso di specie è oggetto del litigio non solamente la mancata concessione di una rendita posteriormente al 31 agosto 2020, ma anche l’assegnazione della rendita intera dell’assicura- zione svizzera per l’invalidità dal 1° ottobre 2016 al 31 agosto 2020. In ef- fetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l’autorità amministrativa disci- plina un rapporto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell’impugnativa. Qualora sia contestata solo la ridu- zione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è dunque limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia stata accordata da parte dell’amministrazione mediante una sola decisione o più decisioni separate (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2, segnatamente 2.3.2, con rinvii; v. pure sentenze del TAF C- 3164/2017 del 14 novembre 2019 consid. 1.5, C-3859/2016 del 22 maggio 2017 consid. 7 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii). 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo es- sendo stato assicurato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81 in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC
C-2866/2022 Pagina 14 (RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 2.2 L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Rego- lamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tutta- via, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 4 e art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). 3.1.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l’inva- lidità è insorta prima di questa data (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010).
C-2866/2022 Pagina 15 3.1.2 Nel caso in cui la decisione prevede la concessione di una rendita con quote decrescenti (rendita scalare) o a tempo determinato, se la mo- difica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le di- sposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’art. 88a OAI (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’in- validità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9102; cfr. anche sentenza del TF 8C_284/2023 del 28 febbraio 2024 consid. 3.1). 3.1.3 Nella presente fattispecie, l’autorità inferiore ha riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire una rendita intera dal 1° ottobre 2016 fino al 31 agosto 2020 e rifiutato una rendita d’invalidità successivamente a quest’ul- tima data. Pertanto, si applicano di principio nella presente procedura ri- corsuale le disposizioni legali in vigore fino al 31 dicembre 2021. 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 31 maggio 2022. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, non- ché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. In via preliminare, il ricorrente ha chiesto lo stralcio dall’incarto dell’autorità inferiore del rapporto informativo del 5 luglio 2021 (doc. UAIE 68 pag. 117 [fino al 7 aprile 2021] e doc. UAIE 83 pag. 161 [fino al 5 luglio 2021]). 4.1 Al riguardo, questo Tribunale osserva che il ricorrente non è stato og- getto di una misura d’osservazione ai sensi dell’art. 43a LPGA, la quale è sottoposta a garanzie procedurali particolari (v. art. 43a cpv. 2 LPGA e art. 7a-i OPGA), segnatamente l’obbligo per l’assicuratore d’informare la per- sona coinvolta del motivo, della natura e della durata dell’osservazione, al
C-2866/2022 Pagina 16 più tardi prima di rendere una decisione concernente una prestazione. Nella presente fattispecie, il rapporto informativo si limita in effetti a consul- tare il profilo Facebook del ricorrente. Ora, secondo la costante giurispru- denza del Tribunale federale, la consultazione di foto sul profilo di Fa- cebook, che sono accessibili al pubblico, non costituisce un attacco alla vita privata (una violazione della sfera privata) né quindi una misura d’os- servazione di cui all’art. 43a LPGA, il quale non trova applicazione nella presente fattispecie (sentenze del TF 8C_501/2021 del 14 luglio 2022 con- sid. 5.1; 8C_292/2019 del 27 agosto 2019 consid. 3.2.3; 8C_909/2017 del 26 giugno 2017 consid. 6.2; v. anche sentenza del TAF C-2859/2021 del 4 giugno 2024 consid. 6.2). 4.2 Conto tenuto di quanto sopra, la richiesta di stralcio dall’incarto dell’au- torità inferiore del rapporto informativo del 5 luglio 2021 deve essere re- spinta. 5. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren- dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa- mente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (art. 6 e 45 del regolamento [CE] n. 883/2004) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 131 V 390; 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con- tribuzione, avendo pagato contributi per più di tre anni, fermo restando che ha versato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità contributi per più di un anno (cfr. doc. UAIE 9 pag. 23 [conto indivi- duale]).
C-2866/2022 Pagina 17 6. 6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). 6.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 6.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 6.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 6.5 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi- gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
C-2866/2022 Pagina 18 6.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b). 7. 7.1 Alfine di poter graduare l’invalidità, all’amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere ras- segnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Benché l’invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono co- stituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per deter- minare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato (DTF 132 V 93 consid. 4). Il compito del medico consiste nel porre un giu- dizio sullo stato di salute, nell’indicare in quale misura e in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante ele- mento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevol- mente esigibili dall’assicurato (DTF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cono- scenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami ap- profonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giun- gere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né la sua origine né la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto, ma il suo contenuto (134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto medico deve altresì essere redatto da medici che dispon- gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (sentenze del TF 9C_555/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1, 9C_745/2010 del 30 marzo 2011 consid. 3.2 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). In presenza di rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre- cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti su cui si evidenziano delle carenze e quale sia l’opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 7.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
C-2866/2022 Pagina 19 un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 351 con- sid. 3a). Il Tribunale federale ha però ritenuto conforme al principio del li- bero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla va- lutazione di determinate forme di rapporti e perizie (DTF 125 V 351 consid. 3b). In particolare, le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente, che fon- dano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell’incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi con- creti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (DTF 137 V 210 con- sid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giu- diziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall’amministra- zione. Giova altresì rilevare che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti, anche se specialisti, a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo (sentenza del TF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022 consid. 4.2). Tuttavia, il semplice fatto che un certificato o una perizia siano redatti dal medico curante non costituisce di per sé un motivo per metterne in dubbio l’attendibilità (DTF 125 V 351 consid. 3b/dd). Il medico curante pro- prio perché segue da più tempo il paziente può fornire importanti indica- zioni quanto all’accertamento dei fatti da un punto di vista medico (sen- tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.3). I suoi rapporti possono essere atti a mettere in dubbio l’affidabilità e la concludenza dei pareri medici interni (DTF 135 V 465 consid. 4.5). Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione può essere attribuito pieno va- lore probatorio, a condizione che essi si rivelino concludenti, compiuta- mente motivati e privi di contraddizioni e che, inoltre, non sussistano degli indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicu- ratore non permette di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. De- vono piuttosto sussistere delle circostanze particolari che permettono di ri- tenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprez- zamento (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee).
C-2866/2022 Pagina 20 7.3 Nell’ambito del libero apprezzamento delle prove è di principio consen- tito che il giudice delle assicurazioni sociali basi la propria decisione unica- mente sui rapporti di un medico interno all’assicuratore. Per quanto ri- guarda l’imparzialità e l’attendibilità di tali rapporti, devono tuttavia essere poste esigenze severe. Nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicura- zione, non è possibile fondarsi su tali rapporti ed occorre effettuare un com- pletamento dell’istruttoria (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1d). I pareri del servizio medico regionale (SMR) e del servizio medico dell’UAIE sono da considerare quali rapporti medici in- terni all’amministrazione (sentenze del TF 9C_159/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2 e 8C_197/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 4). I rapporti del servizio medico regionale (SMR) o del servizio medico dell’UAIE hanno per funzione – a beneficio anche dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili cono- scenze specialistiche – di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e di formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all’incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). In presenza di rap- porti medici contraddittori, devono indicare i motivi per cui si fondano su un rapporto piuttosto che su un altro o se occorre effettuare un complemento dell’istruttoria (DTF 142 V 58 consid. 5.1). Se i documenti agli atti non per- mettono di pronunciarsi sulle pretese giuridiche litigiose, non è possibile decidere unicamente sui rapporti medici interni all’amministrazione, ma oc- corre effettuare un completamento dell’istruttoria (sentenza del TF 9C_58/2011 del 25 marzo 2011 consid. 3.3). Per l’art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali (SMR) sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determi- nante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa ra- gionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le de- cisioni in ambito medico nel caso specifico. 7.4 Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati; mettono per scritto i risultati degli esami (art. 49 cpv. 2 OAI [RS 831.201]). Ai rapporti del SMR può essere attribuito pieno valore probatorio come alle perizie mediche esterne, a condizione che essi soddisfino i presupposti giurisprudenziali di una perizia medica (DTF 134 V 231 consid. 5.1) e siano redatti da un medico che dispone delle
C-2866/2022 Pagina 21 qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (DTF 137 V 210 consid. 1.2.1). Nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici del SMR, non è possibile decidere uni- camente sui rapporti SMR, ma occorre effettuare un completamento dell’istruttoria (DTF 139 V 225 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_262/2016 del 22 settembre 2016 consid. 4.2). 8. Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. 8.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 8.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 8.3 L’art. 88a cpv. 1 OAI, prevede che se la capacità al guadagno dell’as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 8.4 Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
C-2866/2022 Pagina 22 la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia con- tinuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare. 9. Nel caso concreto, occorre dunque ancora esaminare se la decisione im- pugnata si fonda su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridica- mente rilevanti. 9.1 È incontestato – né vi è motivo per questo Tribunale di intervenire d’uf- ficio – che la rendita intera accordata al ricorrente a decorrere dal 1° ottobre 2016 al 31 agosto 2020, sostanzialmente per affezioni di carattere ortope- dico consecutive all’incidente stradale del 13 agosto 2015, è legittima e giustificata e resta acquisita, senza possibilità di una nuova decisione dell’UAIE a detrimento dell’insorgente. L’assegnazione di una rendita intera nella decisione impugnata per il periodo ivi indicato è fondata su sufficiente documentazione medico specialistica e una convincente valutazione – da questo profilo – delle conseguenti incapacità lavorative. In sostanza, que- sto Tribunale osserva che è stata legittimamente ritenuta, dai medici coin- volti nella fattispecie e che si sono dovuti esprimere sulla residua capacità lavorativa del ricorrente – in particolare dal dott. B., specialista in chirurgia generale e traumatologia, dal dott. D., medico della C._______ specialista in medicina degli infortuni e generale, dal dott. J., medico del BEM specialista in chirurgia ortopedica e traumato- logia dell’apparato locomotorio, nonché dal dott. I., medico SMR specialista in medicina generale – un’incapacità lavorativa nell’attività abi- tuale di cuoco e in attività lavorative adeguate del 100% dal 13 agosto 2015 fino ad almeno al 10 agosto 2020. Tale accertata incapacità lavorativa comporta sicuramente il riconosci- mento, da parte dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, di una rendita intera dal 1° ottobre 2016 (ossia dopo sei mesi dall’inoltro della domanda d’invalidità giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI) fino almeno al 31 agosto 2020. 9.2 Per quanto attiene, invece, al diritto ad un’eventuale rendita dopo il 31 agosto 2020, si rileva che gli atti di causa non consentono di condividere la conclusione cui è giunta l’autorità inferiore.
C-2866/2022 Pagina 23 9.2.1 Questo Tribunale osserva che la perizia ortopedica del dott. J._______ del 1° novembre 2021 (doc. UAIE 93 pag. 200) e il suo comple- mento del 13 dicembre 2021 (doc. UAIE 97 pag. 229), nonché i due rap- porti finali SMR del 29 gennaio 2022 (doc. UAIE 99 pag. 232 e seg.), non- ché del 17 maggio 2022 (doc. UAIE 107 pag. 254 e seg.) del dott. I._______ posti a fondamento della decisione del 31 maggio 2022 dell’au- torità inferiore, con riferimento ad una ritrovata capacità lavorativa del ri- corrente (nella sua precedente attività [50%] ed in un’attività sostitutiva adeguata [100%]) con soppressione della rendita a decorrere dal 1° set- tembre 2020, non sono convincenti e non può essere attribuito loro pieno valore probatorio per i motivi di cui si dirà di seguito. 9.2.2 Da un lato, e quand’anche si volesse per denegata ipotesi conside- rare l’informazione/denuncia telefonica ricevuta dall’assicurazione infortuni C._______ verso la fine del 2019 e trasmessa all’UAIE il 9 aprile 2021 (doc. UIAE 70 pag. 136 e seg.) – denuncia telefonica che avrebbe indicato che l’insorgente era molto attivo e non aveva alcuna limitazione fisica – in com- binazione con le risultanze della consultazione del profilo Facebook del ri- corrente stesso come una modifica significativa dei fatti rilevanti ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (senza necessità dunque di dimostrare un interve- nuto miglioramento dello stato di salute [miglioramento dello stato di salute al 10 agosto 2020 che nel caso concreto non è stato minimamente com- provato nel senso della probabilità preponderante]), va comunque ritenuto che né la perizia ortopedica del dott. J._______ del 1° novembre 2021 (e relativo breve complemento del 13 dicembre 2021) né nei rapporti finali del medico SMR del 29 gennaio e 17 maggio 2022 né nella decisione impu- gnata né ancora nelle successive prese di posizione dell’autorità inferiore in sede di ricorso sono indicati, tantomeno in modo chiaro e comprensibile, i motivi per cui l’insieme dei rapporti medici e dei numerosi esami strumen- tali obiettivi effettuati sul ricorrente e descritti nella menzionata perizia or- topedica (doc. UAIE 93 pag. 203 a 216) potrebbero ora, contrariamente a quanto indicato in modo convincente in particolare dal dott. B., specialista in chirurgia e traumatologia, segnatamente nel rapporto del 6 ottobre 2020 (doc. UAIE 93 pag. 213 e seg.), ma anche nel rapporto finale SMR dello stesso dott. I. del 4 gennaio 2021 (doc. UAIE 55 pag. 95 e seg.), essere improvvisamente ribaltati per quanto attiene in partico- lare alla residua capacità lavorativa a decorrere da agosto del 2020, in virtù essenzialmente della surriferita perizia ortopedica. Quest’ultima risulta in effetti estremamente generica e persino laconica, se non addirittura erme- tica, per quanto attiene all’indicazione delle ragioni di una diversa interpre- tazione della situazione medica del ricorrente da agosto 2020. Peraltro, le risultanze della generica denuncia telefonica e delle consultate pagine
C-2866/2022 Pagina 24 Facebook dell’insorgente stesso non possono certo e senz’altro rimpiaz- zare sufficienti e necessari accertamenti medici – in particolare anche nuovi e recenti esami radiologici e/o altri specifici esami strumentali (se- gnatamente dal profilo neurologico [v., su quest’ultimo punto, il consid. 9.2.3 del presente giudizio]). Peraltro, la perizia ortopedica del 1° novem- bre 2021 e i due rapporti finali SMR del 29 gennaio e 17 maggio 2022 sono divergenti dal profilo delle diagnosi, anche ed in particolare con riferimento all’incidenza sulla residua capacità lavorativa della diagnosticata lombo- sciatalgia (per l’ortopedico è senza incidenza sulla capacità lavorativa, mentre per il medico SMR ha incidenza sulla capacità lavorativa). Se si potrebbe certo considerare che il perito ortopedico non è specializzato per- lomeno per quanto attiene alle affezioni neurologiche e che incombeva per- tanto ad un medico SMR di completare la lista delle affezioni non di natura ortopedica aventi, o meno, incidenza sulla capacità lavorativa, bisogna tut- tavia rilevare che il medico SMR dott. I., pure lui non specialista in neurologia, non spiega in modo convincente e compatibile con le risultanze agli atti perché la ritenuta lombosciatalgia su ernia discale L4-L5 – e più in generale le affezioni neurologiche indicate nei vari documenti medici di cui alla perizia ortopedica del 1° novembre 2021, ivi comprese le risultanze di esami strumentali (doc. UAIE 93 pag. 204 a 216) – non cambierebbero comunque il grado di residua capacità lavorativa ritenuta, in modo peraltro e comunque insufficientemente motivato, generico e senza effettuazione di alcun nuovo e recente esame strumentale, da parte del perito ortopedico. 9.2.3 Dall’altro lato, dalle carte processuali risultano delle affezioni neuro- logiche mai prese seriamente in considerazione e soprattutto mai sufficien- temente approfondite, tanto meno con uno specifico esame neurologico, peraltro già richiesto nel dicembre 2017 dal dott. F., del servizio ortopedico e traumatologia dello O._______ di P._______ (doc. UAIE 93 pag. 209 e seg.) a seguito di un’effettuata RM. Lo specialista ha allora se- gnalato un’amiotrofia del muscolo tibiale anteriore e dei peroni (l’amiotrofia muscolare, in senso stretto, deriva dalla denervazione, cioè dalla perdita di innervazione motoria, e non deve quindi essere confusa né con la perdita di massa muscolare né con l’atrofia muscolare) e segnalato siccome indi- cato procedere ad un bilancio neurologico con un’elettromiografia (EMG) del nervo fibulare, o nervo peroneo che dir si voglia. Ma vi è di più. Dal profilo neurologico, ad un esame neurologico del 2 luglio 2019 da parte del dott. G._______ (ospedale del M._______ a Q._______ [doc. UAIE 93 pag. 211) ha fatto seguito una RMI della colonna lombare del 5 agosto 2019, eseguita nel reparto di radiologia dell’ospedale del M._______ (doc. UAIE 93 pag. 212), da cui risulta, tra l’altro, una compressione della radice L5 nonché una pronunciata spondiloartrosi che tange la radice L4, senza
C-2866/2022 Pagina 25 dimenticare che il medico SMR dott. I._______ ha posto la diagnosi di lom- bosciatalgia destra su ernia discale L4-L5 di cui si è già accennato (se- condo lui non dovuta a trauma; stato dopo infiltrazione). Ora, nonostante tali indicazioni diagnostiche, non è mai stato effettuato alcun esame neu- rologico, invero indispensabile, secondo questa Corte, in assenza di una qualsivoglia seria e motivata valutazione al riguardo agli atti di causa. Non è infatti possibile, sempre secondo questo Tribunale, limitarsi in merito alle affezioni neurologiche che emergono dalle carte processuali a generiche affermazioni/conclusioni, peraltro divergenti, tra due non specialisti in neu- rologia, ossia un ortopedico e un generalista. 9.2.4 Pertanto, a giusta ragione il ricorrente si è doluto nel gravame del fatto che fino a gennaio 2021, e successivo primo progetto di decisione dell’UAIE, tutta la documentazione medica e le conclusioni dei medici re- sponsabili che hanno esaminato tale documentazione, militavano per un’incapacità lavorativa totale a tempo indeterminato in qualsivoglia atti- vità. Poi, sulla base di un rapporto informativo consecutivo ad una denuncia telefonica presso l’assicuratore infortuni, l’autorità inferiore si è facilmente accontentata, secondo l’insorgente, delle generiche conclusioni di cui alla perizia ortopedica del 1° novembre 2021, nonostante le evidenti lacune/in- completezze della stessa, pertanto rinunciando a far svolgere quantomeno una necessaria nuova perizia imparziale sul suo stato di salute. 9.2.5 In conclusione, l’istruttoria di causa svolta dall’autorità inferiore si ri- leva secondo questo Tribunale carente sia dal profilo ortopedico (perizia ortopedica del 1° novembre 2021 e rapporti finali SMR del 29 gennaio e 17 maggio 2022 divergenti sulle diagnosi e soprattutto insufficientemente mo- tivati quanto all’influsso delle affezioni ortopediche sulla residua capacità lavorativa da agosto 2020), sia in particolare dal profilo neurologico. Que- sto Tribunale non ravvisa peraltro dei motivi – né il perito ortopedico né il medico SMR né l’autorità inferiore ne hanno indicati (tanto meno di convin- centi) – per cui si possa prescindere da un esame specialistico in ambito neurologico al fine di determinare in modo convincente l’influsso delle men- zionate affezioni neurologiche, risultanti dalla documentazione medica agli atti, sulla residua capacità lavorativa del ricorrente. 9.3 Per conseguenza, la decisione impugnata del 31 maggio 2022, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell’annullamento. Conseguentemente, non vi è ragione di esaminare d’ufficio eventuali ulteriori lacune riferite alla proce- dura dinanzi all’autorità inferiore.
C-2866/2022 Pagina 26 10. 10.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru- zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 61 PA; cfr. sentenza del TAF C-2700/2021 del 20 settembre 2022 consid. 10.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (sen- tenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326; cfr. sentenza del TAF C-3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 10.1 con rinvio). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 10.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. L’autorità inferiore dovrà in par- ticolare fare effettuare una perizia bidisciplinare in ortopedia (con altro pe- rito ortopedico rispetto a quello che ha effettuato quella agli atti del 1° no- vembre 2021) e neurologia, perizia bidisciplinare da svolgersi in Svizzera (i periti dovendo conoscere i principi della medicina assicurativa svizzera [v., fra le altre, le sentenze del TAF C- 4118/2020 del 18 febbraio 2022 con- sid. 10.3, C- 2102/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 7.11 e C-5774/2019 del 26 agosto 2021 consid. 6.2]), nonché ogni ulteriore esame che l’evolu- zione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere ancora necessario. 10.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru- denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa successivamente al 31 agosto 2020. In partico- lare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cogni- zione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale indispensabile per potersi determinare nel caso in esame con co- gnizione di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l’autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione im- pugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già noti prima dell’emanazione della decisione impugnata. Peraltro, il Tribunale federale
C-2866/2022 Pagina 27 ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi- nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li- mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'am- ministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui mede- simo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif- fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac- certamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 con- sid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenze del TAF C- 4281/2020 consid. 9.3 e C-1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]). 10.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell’ambito della nuova procedura dinnanzi all’autorità inferiore, una sop- pressione rispettivamente diminuzione della rendita intera accordata al ri- corrente con decisione del 31 maggio 2022 non è ipotizzabile (cfr. sentenza del TAF C-2284/2022 del 12 giugno 2024 consid. 8.4 con rinvio), dal mo- mento che le patologie di cui è affetto comportano sicuramente la conferma della rendita intera concessa dall’UAIE dal 1° ottobre 2016 al 31 agosto 2020, ritenuto altresì che secondo il dott. I._______, medico SMR, il primo eventuale miglioramento dello stato di salute del ricorrente sarebbe inter- venuto al più presto nell’agosto 2020 con la conseguenza che il diritto alla rendita potrebbe subire una modifica, giusta l’art. 88a cpv. 1 prima frase OAI, a far tempo (al più presto) dal 1° settembre 2020. Nell’ambito della procedura consecutiva a questa sentenza del TAF, resta pertanto aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa del ricorrente siano suscettibili di giusti- ficare una rendita (totale o parziale) dopo il 31 agosto 2020. 11. 11.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che ha pre- sentato ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni
C-2866/2022 Pagina 28 assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenze del TF 8C_437/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 6 e 8C_75/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 6). 11.2 Di principio, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità dinanzi al TAF è soggetta a spese (art. 69 cpv. 1 bis LAI in combinazione con l’art. 69 cpv. 2 LAI). Di regola, secondo l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese proces- suali sono poste a carico della parte che soccombe. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 seconda frase PA). 11.3 Visto l’esito della causa, ritenuto che il ricorrente è vincente in causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA). 11.4 Ritenuto che l’insorgente, vincente in causa, è rappresentato in que- sta sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 segg. del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’ammini- strazione per completamento istruttorio e nuova decisione). L’indennità a titolo di spese ripetibili, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa l’impo- sta sull’IVA [cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1378/2023 del 12 giu- gno 2024 consid. 5.2.6 con rinvio]), tenuto conto del lavoro utile e neces- sario svolto dal rappresentante del ricorrente. L’indennità per ripetibili è po- sta a carico dell’UAIE. 11.5 La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è per- tanto divenuta priva di oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2866/2022 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 31 maggio 2022 è an- nullata, nella misura in cui è soppresso il diritto ad una rendita intera suc- cessivamente al 31 agosto 2020, e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è pertanto di- venuta priva di oggetto. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2866/2022 Pagina 30 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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