B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2780/2022
S e n t e n z a d e l 1 2 s e t t e m b r e 2 0 2 4 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; soppressione della rendita per orfani in formazione (decisione su opposizione del 23 maggio 2022).
C-2780/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., nata l’(...; di seguito, interessata, ricorrente o insorgente), e B., nata il (...), entrambe cittadine italiane, residenti in Italia, sono vedova, rispettivamente orfana, di C., cittadino italiano de- ceduto il (...). Quest’ultimo ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1995, sol- vendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità (doc. 2, 3, 7, 67 pag. 3-4 dell’incarto della Cassa sviz- zera di compensazione [CSC]). A.b A decorrere dal 1° novembre 2014, A. percepisce una rendita vedovile ordinaria, mentre B._______ una rendita per orfani (art. 25 LAVS) a seguito del decesso del padre (doc. CSC 5). A.c L’erogazione della rendita per orfani in favore di B._______ è stata prolungata, dal mese successivo al compimento del 18° anno d’età, ossia dal settembre 2016, la medesima essendo ancora in formazione dapprima al liceo (doc. CSC 16-19, 23, 24-25) in seguito presso l’Università degli Studi D._______ di (...) al corso di laurea in Mediazione Linguistica e Co- municazione Interculturale (doc. CSC 27, 32, 36, 41, 55). A.d Con e-mail del 29 giugno 2021, B._______ ha trasmesso all’autorità di prime cure il rapporto del 17 aprile 2019 della dott.ssa E., specia- lista in endocrinologia ed oncologia, il referto relativo alla visita endocrino- logica di controllo dell’8 aprile 2021, riguardante l’intervento di tiroidectomia totale a cui si era sottoposta il 12 gennaio 2021 e da cui era emersa l’esi- stenza di un carcinoma, nonché il piano di carriera universitaria (doc. CSC 50). A.e Agli atti è stato prodotto anche un certificato di domicilio di A. del 12 gennaio 2022, da cui risulta che la figlia B._______ non vive più con la madre dall’ottobre del 2018 (doc. CSC 54). A.f Con e-mail dell’11 febbraio 2022, B._______ ha poi prodotto il certifi- cato di frequenza universitaria, da cui risulta in particolare l’iscrizione al terzo anno fuori corso per la seconda volta (doc. CSC 55).
C-2780/2022 Pagina 3 B. B.a Con decisione del 16 marzo 2022 – indirizzata a A._______ (madre di B.) – la CSC ha soppresso, con effetto al 30 giugno 2021, la ren- dita per orfani in formazione oltre il 18° anno d’età riconosciuta alla figlia fino al 30 giugno 2021, non essendo a suo giudizio più adempite le condi- zioni per il riconoscimento della rendita per orfani (doc. CSC 58). Conto tenuto del certificato di iscrizione rilasciato dall’Università degli Studi D. di (...) in data 26 gennaio 2022 (doc. CSC 57), l’autorità infe- riore ha considerato che B._______ (di seguito, figlia della ricorrente o ti- tolare o beneficiaria della rendita per orfani) era iscritta per l’anno accade- mico 2021/2022 – per la seconda volta fuori corso, al terzo anno del corso di laurea (la cui durata normale è indicata in tre anni) – in Mediazione Lin- guistica e Comunicazione Interculturale, formazione per la quale si era im- matricolata nell’anno accademico 2017/2018. Ritenuto altresì che la bene- ficiaria della rendita avrebbe ancora dovuto effettuare vari esami, l’autorità inferiore ha concluso che la stessa non ha seguito il suo iter scolastico con l’impegno e lo zelo necessario in modo da ultimarlo nel più breve tempo possibile. B.b Il 14 aprile 2022, A._______ ha formulato opposizione contro il sud- detto provvedimento, sostenendo che il mancato totale adempimento del ciclo di studi da parte della figlia andava ricondotto ai gravi problemi di sa- lute di cui soffre (doc. CSC 59 pag. 1). In tale ottica, ha prodotto un certifi- cato attestante l’avvenuta guarigione della figlia dal virus SARS-CoV-2, con termine dell’isolamento all’8 settembre 2021, e il rapporto del 19 novembre 2021 delle dott.sse F._______ e G., entrambe specialiste in medi- cina nucleare, da cui emerge che la figlia è stata sottoposta a radiazioni ionizzanti e da cui risulta che la stessa è assimilabile ad una sorgente di radiazioni ionizzanti e deve quindi comportarsi con attenzione nei confronti dei familiari e dei conoscenti (doc. CSC 59 pag. 2-3). B.c Con decisione su opposizione del 23 maggio 2022, indirizzata a A. (doc. CSC 61), l’autorità inferiore – richiamati i punti 3358 e 3359 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – ha respinto l’opposizione e confermato la soppressione della rendita completiva per figlio di cui all'art. 22 ter LAVS di B.. La CSC ha fra l’altro rilevato che B. non ha dato prova della diligenza necessaria alfine di potere concludere gli studi nei termini usuali. In particolare, essendosi immatricolata nell’anno accade- mico 2017/2018 ed iscritta per la seconda volta fuori corso al terzo anno per l’anno accademico 2021/2022 (quando la durata regolare del ciclo di
C-2780/2022 Pagina 4 studi da lei scelto è di tre anni), essa ha dimostrato assenza di assiduità, sistematicità e zelo nello studio universitario. Il 30 giugno 2021 non solo avrebbe superato la durata ordinaria del piano formativo, ma non avrebbe ancora “conseguito il diploma di laurea de quo”. La CSC ha quindi indicato che non vi sarebbe agli atti idonea documentazione atta a dimostrare che la patologia di cui soffre B._______ possa considerarsi un motivo legittimo di interruzione degli studi ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 lett. c dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101). C. Il 20 giugno 2022, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito, il Tribunale o TAF) contro la succitata de- cisione su opposizione della CSC, mediante il quale ha chiesto l’annulla- mento della succitata decisione e il ripristino della rendita per la figlia agli studi. La ricorrente ha indicato che la figlia ha superato quattro esami nel 2018, tre nel 2019 ed uno nel 2020, precisando nel contempo come il man- cato completamento degli studi non fosse dipeso dalla mancanza di impe- gno di quest’ultima, ma fosse da ricondurre alla prolungata chiusura delle università a seguito dell’emergenza Covid nonché ai problemi di salute della figlia. L’insorgente ha prodotto – oltre alla documentazione già tra- smessa in sede di opposizione – un piano dettagliato degli studi con indi- cazione degli esami superati, il rapporto del 3 febbraio 2021 del dott. H., specialista in chirurgia endocrina, il referto del 20 gennaio 2021 relativo all’intervento di tiroidectomia totale del 12 gennaio 2021, la lettera di dimissione ospedaliera del 14 gennaio 2021 nonché il verbale provvisorio del 24 marzo 2021 rilasciato dalla commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di (...; doc. TAF 1 e allegati). C.a Con risposta al ricorso del 30 settembre 2022 (doc. TAF 3) la CSC ha, per l’essenziale, ribadito la propria posizione, precisando che la documen- tazione medica prodotta non è atta a dimostrare che la patologia di cui soffre B. configuri un motivo di interruzione giustificato degli studi. C.b Il 13 ottobre 2022, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a presen- tare un atto di replica (doc. TAF 4). Il termine accordato a tal fine è scaduto infruttuoso. C.c Con provvedimento del 16 dicembre 2022 (doc. TAF 7), notificato il 22 dicembre successivo (doc. TAF 12), il TAF ha invitato la ricorrente a fornire
C-2780/2022 Pagina 5 delucidazioni in merito alle conseguenze causate dal virus covid nelle scuole e alle ripercussioni della malattia tiroidea con conseguente aspor- tazione del carcinoma. La ricorrente non ha dato seguito a questa richiesta. C.d Richiesto da questo Tribunale di produrre l’incarto della figlia della ri- corrente, l’autorità inferiore con scritto del 10 gennaio 2023 ha indicato che “non esiste alcun incarto autonomo relativo alla Sig.ra B.”. L’intera problematica relativa all’oggetto del contendere “è stata sempre trattata nell’incarto della sig.ra A., titolare della prestazione principale” (doc. TAF 11). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla CSC. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell’art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA. Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 1.4 Giusta l’art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di pro- tezione al suo annullamento o alla sua modifica. Nel caso di specie, l’autorità inferiore ha fatto confusione sulla natura della decisione da lei resa con riferimento alla rendita per la formazione della figlia della ricorrente. Nella decisione del 16 marzo 2020, l’ha definita ren- dita per orfani (a seguito del decesso del padre [pur non avendo indicato esplicitamente l’art. 25 LAVS]). Nella decisione su opposizione del 23 mag- gio 2022, la CSC fa poi fatto riferimento all’art. 22 ter LAVS, come se la ri- corrente fosse beneficiaria di una rendita di vecchiaia e avesse quindi di- ritto ad una rendita completiva per figli in formazione. Tuttavia, la ricorrente,
C-2780/2022 Pagina 6 fino al momento della pronuncia della decisione impugnata, e per quanto emerge dalle carte processuali (cfr. doc. CSC 68), non era ancora titolare di una rendita di vecchiaia svizzera (né risulta dalle carte processuali es- sere titolare di una rendita AI svizzera), e non poteva pertanto beneficiare di una rendita completiva per figli giusta l’art. 22 ter LAVS. In realtà, la deci- sione su opposizione qui impugnata avrebbe dovuto riguardare la soppres- sione della rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B.) resa sulla base dell’art. 25 LAVS. Tuttavia, beneficiaria/titolare del diritto alla rendita per orfani ai sensi dell’art. 25 LAVS è la figlia della ricorrente non la ricorrente stessa. Inoltre, B. è divenuta maggio- renne ben prima che la CSC rendesse la decisione del 16 marzo 2022 e quella su opposizione del 23 maggio 2022. Per di più è stata la figlia della ricorrente a presentare, a suo nome, e firmare una richiesta tendente al versamento di una rendita per orfani il 15 luglio 2017 (e ad inoltrare l’e-mail del 19 giugno 2021 [doc. CSC 50]). La ragione per cui la CSC ha non di meno continuato a torto – pur in assenza di procura agli atti – a corrispon- dere con la qui ricorrente è probabilmente da ricondurre al fatto che la ren- dita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______ il 1° ottobre 2014) è stata versata per la prima volta alla madre, unitamente alla rendita vedovile, da novembre del 2014 allorquando la figlia era ancora minorenne (doc. CSC 5). Tuttavia, ciò nulla cambia, alla natura della rendita per orfani giusta l’art. 25 LAVS di cui è titolare la figlia. Quindi la CSC, da quando la ricorrente è divenuta maggiorenne, avrebbe dovuto corrispondere e notifi- care le sue decisioni direttamente a B._______, beneficiaria del diritto alla rendita per orfani qui in esame, e non alla qui ricorrente, salvo in presenza di una esplicita procura rilasciata dalla figlia alla madre per agire in suo nome, procura di cui agli atti non vi è traccia. La CSC avendo però reso una decisione su opposizione giusta l’art. 22 ter LAVS – decisione con cui ha rifiutato a decorrere dal 1° luglio 2021 una rendita completiva per figli in formazione, di cui non poteva che essere titolare la qui ricorrente – quest’ultima è legittimata a ricorrere contro la decisione su opposizione in- dipendentemente dalla questione di sapere se tale decisione sia stata resa a torto (o meno), segnatamente se sia rispettosa dei requisiti di legge ri- spettivamente fondata su un accertamento esatto e completo dei fatti giu- ridicamente rilevanti. 1.5 Per il resto, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica
C-2780/2022 Pagina 7 il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la solu- zione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libera- mente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol- tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo- tivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'in- carto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con- sid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e se- condo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 In concreto la questione di sapere se sono adempite le condizioni legali per avere diritto ad una rendita completiva per figli giusta l’art. 22 ter LAVS o quelle per la concessione al di là del 30 giugno 2021 della rendita per orfani ai sensi dell’art. 25 cpv. 5 LAVS va esaminata sulla base delle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda e fino alla pro- nuncia della decisione impugnata. 4. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
C-2780/2022 Pagina 8 essa è stata pronunciata e quindi il 23 maggio 2022 (DTF 132 V 215 con- sid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stret- tamente connessi all’oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata pronunciata (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 5. La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliata in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). L’allegato II ALC prevede in particolare che le parti con- traenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, l’organizzazione della procedura come pure l’esame delle condi- zioni di ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vec- chiaia e per i superstiti, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del rego- lamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 6. Oggetto del contendere è la questione di sapere se sono adempiute le con- dizioni per l'ottenimento di una rendita completiva per figli (22 ter LAVS) o di una rendita per orfani anche dopo il 30 giugno 2021, fermo restando che una rendita completiva per figli (di cui sarebbe titolare la madre) o la rendita per orfani (di cui è titolare la figlia dopo il decesso del padre) possono coe- sistere contemporaneamente (sentenza del TF 9C_866/2011 del 27 luglio 2012).
C-2780/2022 Pagina 9 7. 7.1 Le persone a cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22 ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 7.2 Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 seconda frase LAVS). Fondandosi su tale delegazione di competenza, l’esecutivo federale ha adottato gli art. 49 bis e 49 ter OAVS (en- trati in vigore il 1° gennaio 2011). Queste disposizioni hanno forza di legge, fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini e vincolano gli amministrati, i tribunali e la stessa amministrazione. I tribunali possono tuttavia esaminare se dette norme d’ordinanza rispettino i limiti della delegazione legislativa e siano compatibili con la Costituzione federale. Il Tribunale federale ha pe- raltro già più volte ritenuto che gli art. 49 bis e 49 ter OAVS rispettano i limiti della delega di cui all’art. 25 cpv. 5 LAVS e la Costituzione federale (cfr. DTF 141 V 473 consid. 8.3 e 8.4 con rinvii; sentenza del TF 8C_745/2017 del 5 febbraio 2018 consid. 4.2 e 4.3 con rinvii). 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 49 bis OAVS un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate forma- zione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motiva- zione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della ren- dita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). 7.3.2 Conformemente all’art. 49 ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1). La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una
C-2780/2022 Pagina 10 rendita invalidità (cpv. 2). Non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita im- mediatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). 7.3.3 Il Tribunale federale (DTF 138 V 286 consid. 4.2.2; sentenza del TF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4) ha ritenuto che riguardo al concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribu- nali e delle autorità amministrative, soprattutto alle direttive dell'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali (UFAS) del 1° gennaio 2003 sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DR). Si possono altresì qualificare le DR quali ordinanza amministrativa, ossia quale atto mediante il quale l'autorità amministrativa esplicita l'interpreta- zione che intende dare alla legge ai fini di un'applicazione uniforme e ri- spettosa della parità di trattamento. Anche i tribunali tengono conto delle ordinanze amministrative, nella misura in cui riflettono il senso reale del testo di legge e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, e ciò sebbene esse non abbiano forza di legge e non siano vin- colanti per i giudici (DTF 136 V 295 consid. 5.7). 7.4 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che persegue lo scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lucrativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere data prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia suf- ficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì già precisato che è ritenuto in formazione colui che de- dica la maggior parte del suo tempo all’obbiettivo della formazione, ossia colui che dedica una parte preponderante del suo tempo alla formazione. Questa condizione è adempita solo se l’impegno complessivamente richie- sto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana (cfr. DR punto 3359). Il tempo effettiva- mente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo da indizi
C-2780/2022 Pagina 11 e deve essere valutato secondo il criterio della verosimiglianza preponde- rante (DTF 140 V 314 consid. 4.3; sentenza del TF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. da 6.2.2 a 6.2.5, in particolare consid. 6.2.3). Inol- tre, è irrilevante se si tratta di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione (DR punto 3358 in fine) come pure è irrilevante se il figlio seguiva già una formazione al compimento dei 18 anni o se ha iniziato una formazione solo più tardi (DR punto 3356). 7.5 Per quanto attiene l’interruzione della formazione nella DTF 141 V 473 consid. 8 il Tribunale federale ha già concluso che non è possibile cumulare i motivi atti a interrompere la formazione secondo l'art. 49 ter cpv. 3 OAVS, poiché tale procedere non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal com- mentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in de- finitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale e di cui ha fatto uso negli art. 49 bis e 49 ter OAVS. 7.6 Infine, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita anche dopo l’entrata in vigore degli attuali art. 49 bis e 49 ter OAVS, va fatta una distinzione anche tra interruzione (ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 OAVS) e sospensione provvisoria della formazione (DTF 141 V 473 consid. 5; 138 V 286 consid. 2.2 con rinvii; 102 V 208 consid. 3). 8. 8.1 Rendita completiva per figli (art. 22 ter LAVS) 8.1.1 Non risulta dalle carte processuali che alla ricorrente, al momento dell’emanazione della decisione su opposizione qui impugnata, spettasse una rendita di vecchiaia e avesse pertanto diritto ad una rendita completiva per figli ai sensi della succitata disposizione di legge, tanto è vero che con scritto del 15 luglio 2022, la CSC ha segnalato alla ricorrente che la stessa avrebbe raggiunto prossimamente l’età di pensionamento (ossia l’8 gen- naio 2023) e che conformemente all’art. 24b LAVS, se una persona soddi- sfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia, è versata soltanto la rendita più favorevole (nel caso concreto la rendita vedovile). 8.1.2 Non erano pertanto adempie le condizioni per la concessione alla ri- corrente di una rendita completiva per figli giusta l’art. 22 ter LAVS. Occorre
C-2780/2022 Pagina 12 però rilevare che la ricorrente, a giusto titolo, non ha mai chiesto una ren- dita completiva per figli secondo l’art. art. 22 ter LAVS, di modo che non vi era alcuna ragione intelligibile per rendere una decisione su opposizione sulla base di tale norma. 8.2 Rendita per orfani (art. 25 LAVS) 8.2.1 La ricorrente, pur non citando esplicitamente l’art. 25 LAVS, ha inter- posto ricorso contro la decisione impugnata poiché continua a ritenere adempite le condizioni per il versamento della rendita per orfani, di cui è titolare la figlia, anche dopo il 30 giugno 2021, rendita altresì che appare essere stata versata alla madre da novembre 2014 (quando la figlia era ancora minorenne) fino al 30 giugno 2021, nonostante che la figlia sia di- venuta maggiorenne il 19 agosto 2016 e non viva più con la madre, qui ricorrente, da ottobre 2018 (doc. CSC 54). 8.2.2 Dalla documentazione agli atti si evince che B._______ segue una formazione universitaria in Mediazione Linguistica e Comunicazione Inter- culturale, della durata di tre anni, iniziata nell’anno accademico 2017/2018 (doc. CSC 27). Nei tre anni del ciclo di studi è necessario conseguire 180 crediti formativi (CFU), i quali, nello specifico degli studi intrapresi dall’inte- ressata, sono raggiunti con il superamento di 23 esami, tra cui corsi/stage/tirocini (corrispondenti a 2 CFU) ed una prova finale al terzo anno (corrispondente a 6 CFU, doc. CSC 50 pag. 2-4). B._______ si è iscritta regolarmente agli anni accademici 2017/2018 (primo anno, doc. CSC 27), 2018/2019 (secondo anno, doc. CSC 32) e 2019/2020 (terzo anno, doc. CSC 36). Durante la durata regolare degli studi, di tre anni, ha superato 7 esami su 23, ossia il 30,43% degli stessi, per un totale di 60 CFU su 180, ossia il 30% (doc. CSC 50 pag. 2-4). Nel corso degli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022, ai quali si è iscritta in qualità di fuori corso una 1 a e una 2 a volta (doc. CSC 41 e 55 pag. 2), B._______ ha sostenuto un ulteriore esame (corrispondente a 6 CFU; doc. CSC 50 pag. 3), per un totale di 8 esami su 23 necessari, ossia il 34,78% degli esami (rispettivamente il 36,67% dei CFU [66 su 180]). Ne consegue che per quanto emerge dal doc. CSC 50, non datato, ma esibito dalla figlia della ricorrente con e-mail del 29 giugno 2021, la stessa doveva ancora superare 15 esami, e meglio 1 esame del primo anno, 7 esami del secondo anno e 7 esami del terzo anno (doc. CSC 50 pag. 2-4). Occorre tuttavia rilevare che secondo il manifesto degli studi dell’Università degli studi “D._______” (...), l’anno accademico 2021 (terzo anno fuori corso per la 1 a
volta) è iniziato il 1° novembre 2020 ed è terminato il 31 ottobre 2021 (doc.
C-2780/2022 Pagina 13 CSC 46). A prescindere dal fatto che ciò lascia presumere che di regola gli anni accademici in tale Università iniziano il 1° novembre di un anno per concludersi il 31 ottobre dell’anno successivo, non è dato sapere per quale motivo l’autorità inferiore abbia soppresso la rendita per orfani fino ad allora accordata a B._______ al 30 giugno 2021, allorquando non era ancora scaduto l’anno accademico 2020/2021 che costitutiva il terzo anno fuori corso per la 1 a volta. Tale data per la soppressione della rendita per orfani non trova alcuna spiegazione né nella decisione della CSC del 16 marzo 2022 (doc. CSC 58) né nella decisione su opposizione del 23 maggio 2022 né in altri documenti agli atti. Nella misura in cui l’autorità inferiore avesse ritenuto, non senza ragione per i motivi che saranno indicati di seguito, che per l’anno accademico 200/2021, terzo anno prima volta fuori corso, fos- sero comunque ancora adempite le condizioni per continuare il versamento della rendita per orfani, per la soppressione della rendita medesima al 30 giugno 2021 non è ravvisabile agli atti alcun comprensibile motivo. Tutt’al più la rendita avrebbe potuto essere soppressa al 31 ottobre 2021. Già per questa ragione la soppressione della rendita per orfani al 31 giugno 2021 non può essere confermata e la decisione impugnata va annullata. 8.2.3 Ma vi è di più. A prescindere dal fatto che l’autorità inferiore ha conti- nuato a corrispondere ed inviare le decisioni sulla rendita per orfani, di cui è titolare la figlia, alla madre anche dopo che la figlia è divenuta maggio- renne e non abitava più con la madre, senza che agli atti sia stata prodotta una procura della figlia a favore della madre stessa (dal momento che il presente ricorso è accolto, il quesito sulle conseguenze di tale vizio di pro- cedura può essere lasciato indeciso) risulta che in corso di procedura di prima istanza sono stati prodotti alcuni documenti medici concernenti lo stato di salute della figlia. Dagli stessi emerge che B._______ dall’aprile 2019 è in terapia a causa di una tireopatia cronica autoimmune (doc. 50 pag. 5 e 6 [che notoriamente può avere gravi conseguenze per la salute]) e che in data 12 gennaio 2021 è stata sottoposta ad intervento di tiroidec- tomia totale a seguito del riscontro di un nodulo di carcinoma capsulato e di uno non capsulato (doc. CSC 50 pag. 5 [rapporto dell’8 aprile 2021 del servizio di endocrinologia e malattie della tiroide dell’azienda Sanitaria lo- cale N. ...]). Da una comunicazione del dipartimento di prevenzione dell’ASL (...) di (...) emerge poi che la figlia della ricorrente, domiciliata a (...), in data 8 settembre 2021 ha potuto interrompere il periodo di isola- mento di 21 giorni dopo essere risultata positiva al test molecolare per SARS-Cov-2 (Virus Covid), qualificato di caso positivo a lungo termine (doc. CSC 59 pag. 3). Dal rapporto medico del 19 novembre 2021 dell’USL di (...), reparto di medicina nucleare, è indicato che il 17 novembre 2021 è stata somministrata a B._______ una dose terapeutica di sodio iodurato
C-2780/2022 Pagina 14 ( 131 I, 1880 MBq [sostanza radioattiva]) che notoriamente è una terapia in- dicata in caso di ipertiroidismo nonché per il trattamento del carcinoma ti- roideo papillare e follicolare compresa la forma metastatica (trattasi di te- rapia che è spesso associata ad interventi chirurgici e farmaci antitiroidei). Nel menzionato rapporto è pure indicato che la paziente è assimilabile ad una sorgente di radiazioni ionizzanti, di modesta entità, ma non trascura- bile. È quindi consigliato di comportarsi con attenzione nella frequenta- zione di familiari e conoscenti per almeno 10 giorni, con tutta una serie di raccomandazioni da rispettare (doc. CSC 59 pag. 2). Contrariamente a quanto ritenuto con generica affermazione nella decisione impugnata – se- condo cui “non si rinviene in atti idonea documentazione atta a compro- vare, anche sotto l’aspetto della causa ed effetto, che la patologia di cui soffre la sig.na B._______ possa essere intesa come motivo legittimo di interruzione degli studi ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS” – i citati documenti medici appaiono senz’altro sufficienti per poter ammettere che lo stato di salute della figlia della ricorrente ha influito in modo determinate sul corso degli studi della stessa, in particolare sull’anno accademico 2020/2021 (che è iniziato il 1° novembre 2020 e si è concluso il 31 ottobre 2021). Peraltro, una difficoltà o sospensione degli studi fino a 12 mesi per motivi medici non costituisce un’interruzione degli studi ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS, e non vi è dunque in tali casi motivo di sospendere il versamento della rendita se gli studi vengono, come nel caso concreto, poi proseguiti (punto 3373 delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [DR], stato al 1° gennaio 2022). Da quanto esposto, consegue che emergono all’esame degli atti di causa dell’autorità inferiore fino alla data della decisione su opposizione del 23 maggio 2022, sufficienti ragioni per ammettere che l’anno accade- mico 2020/2021 della figlia della ricorrente è stato compromesso in ma- niera importante da gravi problemi, che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, fermo restando che tenuto conto dell’in- sieme delle circostanze del caso risultanti dagli atti di causa al loro stato attuale appare giustificarsi il versamento della rendita per orfani alla figlia della ricorrente perlomeno fino al 31 ottobre 2021. 8.2.4 In sede di ricorso sono altresì stati prodotti ulteriori documenti medici, alcuni nuovi (allegati al doc. TAF 1), da cui risulta che B._______ è stata sottoposta ad una terapia di sodio iodurato ( 131 I) nel maggio del 2021 (co- municazione dell’USL di [...], Unità operativa di medicina nucleare e terapia radiometabolica del 23 febbraio 2021) e che la Commissione medica inte- grata di (...) ha riconosciuto nel rapporto del 24 marzo 2021 che la figlia della ricorrente è invalida, con riduzione permanente della capacità lavora-
C-2780/2022 Pagina 15 tiva del 50%, dal 10 marzo 2021 (segnatamente a seguito di esiti di tiroi- dectomia per K [carcinoma papillare variante follicolare] in attesa di tratta- mento con radioiodio). Stante che la documentazione medica agli atti è più che sufficiente per dover ammettere il ricorso in esame ed annullare la de- cisione impugnata, il fatto che la ricorrente, e madre di B., non abbia dato seguito all’invito di questo Tribunale del 16 dicembre 2022 ten- dente a fornire ulteriori chiarimenti sia dal profilo medico sia da quello sco- lastico riguardante la figlia è irrilevante ai fini dell’esito della presente pro- cedura. 9. Da quanto esposto, discende che la decisione su opposizione del 23 mag- gio 2022 qui impugnata, fondata su un accertamento manifestamente ine- satto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale e incorre nell’annullamento. 10. 10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 consid. 9.1 con rinvio). In particolare, esso si sostituirà all'auto- rità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TAF C-229/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 9 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla domanda di rendita per orfani inoltrata implicitamente dalla figlia con e-mail del 29 giugno 2021 (doc. CSC 50 pag.1), non senza dimenticare che qualora que- sto Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria ancora necessa- rio e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe la parte ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi rife- rimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ad aprire un incarto per B., titolare della rendita per orfani da lei richiesta, corrisponda e notifichi i provvedimenti e decisioni a B._______ e garantisca pertanto una partecipazione attiva e completa della stessa all’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, dal momento
C-2780/2022 Pagina 16 che la beneficiaria maggiorenne deve in principio essere interpellata diret- tamente su questioni personali quali in particolare il suo stato di salute, ma anche il suo percorso formativo, senza l’intermediazione della madre (salvo che la figlia lo desideri personalmente, ciò che dovrà allora attestare con la produzione di una procura dettagliata da lei sottoscritta in originale con cui autorizzi la madre a rappresentarla). Naturalmente B._______ sarà chia- mata a collaborare alla constatazione dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 13 PA), segnatamente laddove solo in virtù di detta collaborazione possano poi essere compiutamente accertati tali fatti. L’autorità inferiore dovrà in particolare accertare, come precedentemente indicato previa la necessaria collaborazione da parte di B., se nonché per quanto tempo è stata chiusa l’Università da lei frequentata durante il periodo in cui imperversava il virus COVID, se durante tale periodo era possibile frequentare corsi on- line e effettuare normalmente degli esami. Inoltre, dovrà essere determi- nato a partire da quale momento (che sembra potersi fissare alla data della tiroidectomia totale il 12 gennaio 2021) e fino a quando lo stato di salute della figlia della ricorrente – cui è stata attestata dalla competente Com- missione, un’invalidità del 50% dal 10 marzo 2021 – le abbia impedito di seguire regolarmente e compiutamente i corsi universitari e, soprattutto, effettuare i necessari esami per il conseguimento della laurea. Per quanto questi fatti non possano già essere dedotti dai documenti agli atti o siano di notorietà pubblica, B. dovrà fornire attestazioni ufficiali dell’Uni- versità da lei frequentata nonché idonei documenti medici che si pronun- cino sul suo stato di salute e, laddove necessario, sull’incidenza delle affe- zioni sul regolare svolgimento di corsi e soprattutto esami. 10.2 Occorre altresì rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell’UAIE a detrimento dell’in- sorgente (v., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell’ambito della nuova procedura dinanzi all’autorità inferiore, una sop- pressione della rendita per orfani accordata dall’autorità inferiore mede- sima alla figlia della ricorrente fino al 30 giugno 2021 non è ipotizzabile, dal momento che le risultanze processuali (v. considerando 8.2 del presente giudizio) giustificano senza dubbio alcuno il versamento di una rendita per orfani in formazione fino al 30 giugno 2021. Nell’ambito della procedura consecutiva alla presente sentenza del TAF, resta pertanto aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute della figlia e sulle conseguenze pratiche causate in generale dal virus Covid sulla frequentazione e lo svolgimento degli esami nell’Università frequentata da B._______ siano suscettibili di giustificare una rendita per orfani a favore
C-2780/2022 Pagina 17 della figlia della ricorrente anche dopo il 30 giugno 2021. Basti ancora rile- vare che se le particolari circostanze del caso concreto (periodo COVID + stato di salute della figlia) hanno già giustificato il versamento di una rendita per orfani al di là del 31 ottobre 2020, ovvero del termine ordinario del ciclo di studi universitario di tre anni scelto dalla figlia della ricorrente, va poi esaminato, entro i limiti di legge e giurisprudenza, fino a quando possa essere ragionevolmente accordata a B._______ una rendita per orfani (maggiorenni) in formazione anche a seguito del venire meno delle circo- stanze particolari che hanno originato il ritardo nel conseguimento della laurea nel ciclo di studi scelto. 11. 11.1 Non sono riscosse spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 11.2 Nonostante l’esito della causa, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con l’art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella causa dinanzi al tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2780/2022 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata – nella misura in cui è negata a B._______ una rendita per orfani (art. 25 cpv. 5 LAVS) successivamente al 30 giugno 2021 – e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed alla pronun- cia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2780/2022 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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