Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2765/2017
Entscheidungsdatum
16.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2765/2017

S e n t e n z a d e l 1 6 a g o s t o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 29 marzo 2017).

C-2765/2017 Pagina 2

Visto in fatto: A. Con ricorso del 12 maggio 2017 A., cittadino italiano, residente in Italia, nato (...), di professione magazziniere, rappresentato dal Patro- nato INAS di Mendrisio, è insorto presso il Tribunale amministrativo fede- rale (TAF) contro la decisione del 29 marzo 2017, con la quale l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in se- guito UAIE) gli ha assegnato una rendita limitata nel tempo fra il 1° ottobre 2015 e il 31 ottobre 2016. Successivamente, in ragione del miglioramento dello stato di salute accertato a partire dal mese di luglio 2016, grazie al quale l’insorgente è stato ritenuto nuovamente abile al lavoro in misura completa in un’attività adeguata, il diritto alla rendita è stato negato. Nel gravame l’insorgente ha inoltre postulato per la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie (doc. TAF 1). B. Con l’invito alla risposta del 18 maggio 2017 questo Tribunale ha espres- samente chiesto all’autorità inferiore di prendere posizione riguardo alla questione dell’esigibilità dell’esercizio di un’attività adeguata dal momento che tre mesi dopo la soppressione della rendita il ricorrente è stato posto al beneficio della rendita di vecchiaia anticipata (doc. TAF 3). C. Il 31 maggio 2017 l’insorgente ha rinunciato a pretendere l’assistenza giu- diziaria (doc. TAF 4). D. Con risposta di causa del 14 giugno 2017 l'UAIE, riferendosi al preavviso dell'Ufficio AI del Cantone B. del 12 giugno 2017 (UAI), fondato a sua volta sull’annotazione del consulente in integrazione professionale (IP) del 6 giugno 2017 e del giurista dell’AI del 29 maggio 2017, ha proposto l'annullamento della decisione impugnata, l’accoglimento del ricorso – ri- conoscendo il diritto alla rendita intera d’invalidità anche per il periodo di tre mesi dal 1° novembre 2016 al 31 gennaio 2017 – e la retrocessione degli atti all’amministrazione alfine di calcolare le prestazioni AI e di emet- tere una nuova decisione formale (doc. TAF 6 e allegati). E. Alla luce della risposta dell’UAIE del 14 giugno 2017, con decisione inci- dentale del 20 giugno 2017 (doc. TAF 7) il TAF ha annullato la richiesta di

C-2765/2017 Pagina 3 anticipo delle spese processuali decretata con decisione incidentale del 2 giugno 2017 (doc. TAF 5), F. A._______, con scritto del 28 giugno 2017 (doc. TAF 9) ha dichiarato di concordare con la proposta dell’UAIE (cfr. consid. D).

E considerato in diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. Giusta l’art. 49 lett. a PA la violazione del diritto federale, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento è motivo di ricorso. Allo stesso modo il ricorrente può far valere l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (let. b), o l'inadeguatezza (let. c).

C-2765/2017 Pagina 4 3. 3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la liceità del rifiuto da parte dell’UAIE di riconoscere il diritto a una rendita intera di invalidità anche per il periodo compreso fra il 1° no- vembre 2016 e il 31 gennaio 2017, ossia nei tre mesi immediatamente pre- cedenti la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia anticipata di un anno (doc. TAF 1; allegato al doc. TAF 6 pag.2). 3.2 Con preavviso del 12 giugno 2017 dell'UAI del Cantone B._______ al quale si riferisce l'UAIE nella risposta del 14 giugno 2017 (doc. TAF 6) e al quale il ricorrente ha aderito completamente (doc. TAF 9), l'autorità infe- riore ha proposto l’ammissione del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti di causa affinché possa emettere una nuova decisione dopo aver eseguito il calcolo delle prestazioni AI spettanti all’assicurato. Dopo aver ammesso di essere stato informato dal ricorrente in data 10 febbraio 2017 dell’attribuzione di una rendita di vecchiaia anticipata da feb- braio del medesimo anno (doc. 80 dell’incarto UAIE), l’autorità inferiore, conto tenuto dell’età, del percorso formativo/professionale e delle limita- zioni funzionali dell’assicurato, ha ritenuto quest’ultimo non reintegrabile nel mercato libero del lavoro, essendo la gamma di attività da lui esigibili talmente ristretta da non rientrare più nell’offerta lavorativa generale. 3.3 Tale proposta è senz’altro giustificata dalla necessità di tenere conto di fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità quali la possibilità di realizzare la propria capacità lavorativa residua da parte di una persona ormai prossima al pensionamento. 4. 4.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vec- chiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1. Inoltre, l’art. 40 cpv. 1 LAVS prevede che gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordina- ria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese se- guente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

C-2765/2017 Pagina 5 4.2 In concreto il ricorrente, nato nel 1953, ha fatto uso di tale possibilità beneficiando della rendita anticipata a 64 anni cioè un anno prima del pen- sionamento regolare, che sarebbe intervenuto il 1° febbraio 2018 (doc. 334). 5. 5.1 Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teo- rico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1 pag. 70; cfr. anche sentenza 8C_348/2013 del 19 settembre 2013 consid. 5.2), la ricerca di un nuovo impiego (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 5.2; 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2 e 8C_482/2010 del 27 set- tembre 2010 consid. 4.2 con riferimenti). Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l’influenza dell’età sulla possi- bilità di valorizzare la capacità lavorativa residua non può essere stabilita secondo una regola generale, ma dipende dalle circostanze concrete. Si devono dapprima considerare la natura e il tipo di danno alla salute e le sue conseguenze; in seguito, visto che rimangono ancora pochi anni di attività, l’onere che costituirebbero il cambiamento e il periodo d’introdu- zione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, la forma- zione e il percorso professionale dell’assicurato o le sue possibilità di met- tere in pratica l’esperienza professionale (sentenza del TF 9C_427/2010 del 14 luglio 2010 consid. 2.4). Occorre inoltre determinare se un datore di lavoro potenziale sarebbe oggettivamente d’accordo di assumere l’assicu- rato, conto tenuto delle residue attività esigibili, della capacità di adatta- mento al nuovo posto di lavoro rispettivamente dell’eventuale necessità di adattare il posto di lavoro all’handicap di cui egli è portatore, del salario e in particolar modo degli elevati oneri sociali alla previdenza professionale e infine della prevedibile durata dei rapporti di lavoro (sentenza TF 9C_437/2008 del 19 marzo 2009, consid. 4.2). Vi devono però essere ostacoli relativamente importanti per presupporre che la capacità lavorativa residua di una persona anziana non sia più va- lorizzabile e concludere che le sue opportunità d’impiego sul mercato del lavoro considerato equilibrato dalla legge non sono intatte (sentenza del TF 8C_96/2012 del 9 maggio 2012 consid. 7).

C-2765/2017 Pagina 6 5.2 Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si tratta quindi del momento in cui gli atti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457). 6. 6.1 Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 5 luglio 2016, quando il dr. C._______, medico fiduciario dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in occa- sione della visita medica circondariale, ha accertato che, dalla stessa data, l’insorgente era completamente abile al lavoro in attività adeguate al suo stato di salute e confacenti all’esigibilità lavorativa indicata in coda al rap- porto (doc. 344). L’insorgente, nato (...), aveva all’epoca 63 anni e mezzo. A seguito del licenziamento, per il mese di ottobre 2016, essendo stato escluso un suo reinserimento professionale, egli aveva deciso e predispo- sto il prepensionamento a partire dal 1° febbraio 2017 ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero il mese successivo il compimento del 64esimo anno d’età (doc. 334). 6.2 In concreto occorre rilevare che l’esercizio di una nuova attività adatta ai limiti funzionali di cui l’insorgente è portatore, richiederebbe una capacità d’adattamento probabilmente insormontabile a livello soggettivo, nonché la necessità di una riconversione professionale, che, per altro, neppure è stata proposta dall’UAIE o dal consulente IP. In siffatte condizioni, non si può oggettivamente pretendere che l’assicurato si impegni a cercare un impiego corrispondente alla sua residua capacità lavorativa. A maggior ra- gione, considerato che, al momento in cui occorre porsi per valutare la que- stione della messa a profitto della capacità lavorativa, egli si trovava a soli sei mesi dalla data del prepensionamento. In tali condizioni, non soltanto non è esigibile richiedere dall’insorgente un tale sforzo, ma pare oltremodo difficile immaginare un datore di lavoro disposto a impiegare il ricorrente per soli tre mesi, ossia dal 1° novembre 2016 fino al pensionamento anti- cipato. Alle stesse conclusioni si deve giungere in caso di pensionamento regolare, ove la durata lavorativa sarebbe stata di soli quindici mesi. In un caso analogo il Tribunale federale aveva infatti giudicato non più esi- gibile da un’assicurata 63enne, abile in misura completa in un’attività so- stitutiva leggera, che cercasse una nuova professione in cui mettere a

C-2765/2017 Pagina 7 frutto la residua capacità lavorativa (9C_651/2008 del 9 ottobre 2009, con- sid. 6.2.2.2). Alla stessa conclusione era arrivato anche nel caso di un’as- sicurata di 61 anni, da sempre attiva al 50% e dopo il danno alla salute abile ad esercitare unicamente un’attività sedentaria (sentenza del TF 9C_437/2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.3). Pure è stato ritenuto inesi- gibile da un assicurato 60enne (63enne al momento della decisione), con diverse limitazioni funzionali, senza esperienza lavorativa in altri settori economici al di là di quella in cui ha lavorato per 40 anni, di abbandonare la propria attività indipendente e di riprendere un’attività come salariato (sentenza TF 9C_612/2007 consid. 5.2). D’altro canto, in un caso in cui l’assicurato era prossimo alla pensione, il Tribunale federale non ha neppure ritenuto necessario stabilire con esat- tezza la sua capacità lavorativa, dal momento che le possibilità di trovare un nuovo impiego non apparivano realistiche alla luce delle limitazioni fun- zionali e dell’età dell’interessato (sentenza TF 9C_142/2012 del 9 luglio 2012, consid. 4). In modo analogo è stato ritenuto che un assicurato di 64 anni e 5 mesi, abile in misura completa in un’attività sostitutiva leggera e con alternanza di sforzi fisici, ma con difficoltà nella motricità fine non avrebbe potuto più mettere a frutto la propria capacità lavorativa, in quanto verosimilmente nessun datore di lavoro si sarebbe assunto il rischio di as- sumerlo per soli 7 mesi (sentenza del TF 9C-979/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 4 et 5). Allo stesso modo è stata negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato 64enne che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50% un’attività leggera (sentenza del TF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, consid. 4.1.2; 9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). 7. 7.1 A titolo abbondanziale va infine evidenziato che prima di ridurre o sop- primere la rendita di invalidità l'amministrazione deve esaminare se la ca- pacità lavorativa, di cui l'assicurato dispone da un punto di vista medico teorico corrisponde, praticamente, ad un miglioramento della capacità di guadagno e quindi si traduce in una riduzione del grado di invalidità o se invece è necessario porre in atto preventivamente delle misure d'osserva- zione professionale (alfine di stabilire l'attitudine al lavoro, la resistenza allo sforzo, ecc.) rispettivamente di reintegrazione professionale ai sensi di legge. Secondo la giurisprudenza infatti in determinate situazioni si deve ammettere la necessità di porre in atto provvedimenti professionali, mal-

C-2765/2017 Pagina 8 grado l'esistenza di una capacità lavorativa medico teorica. Si tratta in par- ticolare dei casi in cui la riduzione o la soppressione del diritto alla rendita tramite revisione (art. 17 LPGA) o riesame (art. 53 cpv. 2 LPGA) riguarda assicurati che hanno compiuto 55 anni o hanno beneficiato di una rendita per almeno quindici anni. Ciò non significa che, nell'ambito di una proce- dura di revisione o di riesame, questa categoria di assicurati possa preva- lersi di un diritto acquisito. Si ammette soltanto che un reinserimento pro- fessionale, senza sostegno, non può, salvo eccezioni, essere preteso a causa dell'età o della durata del versamento della rendita (sentenze del TF 9C_920/2013 consid. 4.4 del 20 maggio 2014, SVR 2011 IV no 73 pag. 220 consid. 3.3 e 3.5, sentenze del TF 9C_367/2011 consid. 3.2 e 3.3 del 10 agosto 2011). 7.2 In concreto non risulta, malgrado l’età dell’assicurato, che l’UAI abbia messo in atto nei suoi confronti i provvedimenti summenzionati. Anche per questi motivi la rendita non poteva essere soppressa a far tempo dal 31 ottobre 2016. 8. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso indicato dall’amministrazione, e la decisione impugnata riformata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una intera di invalidità anche dal 1° novembre 2016 al 31 gennaio 2017. Gli atti di causa vengono trasmessi all'ammini- strazione, affinché, calcoli l’importo delle prestazioni AI spettanti all’assicu- rato (consid. 3). 9. 9.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandata- rio si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in as- senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1’000 franchi (spese incluse), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

C-2765/2017 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 29 marzo 2017 è riformata nel senso che a A._______ è riconosciuto il diritto alla rendita intera di in- validità anche dal 1° novembre 2016 al 31 gennaio 2017. 2. L’incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli l’importo delle prestazioni residue. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1’000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 28 giugno 2017, doc. TAF 9) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

C-2765/2017 Pagina 10

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

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LAI

  • art. 1 LAI

LAVS

  • art. 21 LAVS
  • art. 40 LAVS

LPGA

  • art. 17 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

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