B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2761/2022
S e n t e n z a d e l 9 d i c e m b r e 2 0 2 4 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Philipp Egli e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentata dall'avv. Francesco Laghi, Studio legale e notarile, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; revisione processuale (decisione su opposizione del 14 giugno 2022).
C-2761/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina svizzera residente in Italia, nata il (...), vedova (dal [...] 2020) e madre di un figlio – ha formulato in data 23 dicembre 2020 una richiesta volta all’ot- tenimento di una rendita vedovile dell’assicurazione svizzera per i superstiti (doc. 3 pag. 39 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 3 pag. 39]), esibendo in particolare, oltre a documenti di stato civile, l’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia e la sentenza di divorzio fra il defunto coniuge e la prima moglie (doc. CSC 3 pag. 26, 31 e 32; il formu- lario “domanda di rendita per superstiti” ed i documenti sono stati inviati alla Cassa svizzera di compensazione [CSC] per posta semplice [doc. CSC 3 pag. 3] e per e-mail [doc. CSC 3 pag. 1]). A.b Il 24 dicembre 2020, l’Istituto nazionale della previdenza sociale di (...) ha trasmesso alla CSC il formulario E 203 (“istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti”) del 23 dicembre 2020 (doc. CSC 4). A.c Con decisione del 4 marzo 2021 (doc. CSC 9), la CSC ha attribuito all’interessata una rendita vedovile di fr. 1'585.- al mese dal 1° ottobre 2020, rendita calcolata in base ad una durata di contribuzione del defunto coniuge di 36 anni e 10 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 80'304.-, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 16 anni ed una scala delle rendite 38 (v. doc. CSC 7 [foglio di calcolo]). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. B.a Con decisione del 26 gennaio 2022 (doc. CSC 21 [è in particolare in- dicato che questa decisione sostituisce la decisione del 4 marzo 2021]), la CSC ha ricalcolato la rendita vedovile dell’interessata e deciso di erogare in favore di quest’ultima – a decorrere dal 1° ottobre 2020 in sostituzione della rendita precedentemente attribuita – una rendita vedovile di fr. 1'572.- al mese, rendita calcolata in base ad una durata di contribuzione del de- funto coniuge di 36 anni e 10 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 78'870.-, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 16 anni ed una scala delle rendite 38 (v. doc. CSC 20 [foglio di calcolo]). Nella mo- tivazione della decisione, la CSC ha indicato, sotto la rubrica “complemento d’informazione”, che “abbiamo proceduto ad un nuovo calcolo della rendita precedentemente attribuita poiché abbiamo constatato che lo stesso era errato. La ripartizione dei redditi del primo matrimonio di suo marito non
C-2761/2022 Pagina 3 era stata fatta. La differenza di CHF 208.00 a nostro favore sarà compen- sata con la Sua pensione nel febbraio 2022”. B.b Con scritto d’opposizione del 16 febbraio 2022 (doc. CSC 22), l’inte- ressata ha postulato l’annullamento della decisione della CSC del 26 gen- naio 2022. A suo parere, non sono adempiuti i presupposti per procedere ad una modifica, ai sensi degli art. 17 cpv. 2 e 53 cpv. 1 o 2 LPGA, della decisione di attribuzione di una rendita vedovile del 4 marzo 2021. In as- senza di una base legale che permetta alla CSC di modificare la propria decisione del 4 marzo 2021, la decisione del 26 gennaio 2022 viola altresì il principio della legalità (art. 5 Cost.) ed il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.). B.c Con lettera dell’8 aprile 2022 (doc. CSC 23), la CSC ha trasmesso co- pia degli atti del proprio incarto all’interessata, concedendole un termine fino al 28 aprile 2022 per “depositare ulteriori memorie e/o osservazioni”, facoltà di cui la medesima non ha fatto uso. B.d Con decisione su opposizione del 14 giugno 2022 (doc. CSC 24), la CSC ha respinto l’opposizione del 16 febbraio 2022 e confermato la propria decisione del 26 gennaio 2022. Detta autorità ha in particolare segnalato che allorquando ha effettuato il calcolo dell’importo della rendita vedovile, non era a conoscenza del matrimonio contratto dal defunto coniuge nel 1983 e sciolto mediante divorzio nel 1986. Per conseguenza, la CSC ha indicato che a giusta ragione ha proceduto alla revisione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della propria decisione del 4 marzo 2021, i redditi realizzati durante gli anni del loro matrimonio essendo stati ripartiti (e attribuiti per metà a ciascuno) tra il defunto coniuge e la prima moglie. C. C.a Il 23 giugno 2022, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 14 giugno 2022 mediante il quale ha chiesto d’annullare e riformare la decisione impugnata nel senso che “la decisione 26.01.2022 della CSC viene annullata in accoglimento dell’opposizione 16.02.2022”. L’insorgente osserva che ha indicato, nella domanda di rendita per superstiti del 23 di- cembre 2020, che il defunto coniuge era stato sposato dal 6 maggio 1983 al 21 novembre 1986 (ha altresì prodotto la sentenza di divorzio). Ribadi- sce poi che non sono adempiuti i presupposti, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 o 2 LPGA, per procedere alla revisione processuale della decisione del 4 marzo 2021, la CSC essendo a conoscenza del precedente matrimonio del defunto coniuge, e neppure alla riconsiderazione della decisione del 4
C-2761/2022 Pagina 4 marzo 2021, detta decisione non potendo essere qualificata di manifesta- mente errata e la modifica della stessa non rivestendo una notevole impor- tanza. In assenza di una base legale che permetta alla CSC di modificare la propria decisione del 4 marzo 2021, la decisione su opposizione impu- gnata del 14 giugno 2022 viola altresì, a suo parere, il principio della lega- lità (art. 5 Cost.) ed il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.; doc. TAF 1). C.b Con scritto del 31 agosto 2022, la ricorrente ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio in Svizzera (allegato un certificato di domicilio del comune di (...) del 29 agosto 2022; doc. TAF 3). C.c Nella risposta al ricorso del 2 settembre 2022 (doc. TAF 4), la CSC ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità ha segnalato che, nonostante la ricorrente abbia prodotto la sentenza di divorzio fra il defunto coniuge e la prima moglie, allorquando ha effettuato il calcolo dell’importo della rendita vedovile, non era a cono- scenza degli effetti di tale divorzio sui conti individuali del defunto coniuge, ritenuto che la competente cassa di compensazione non aveva effettuato correttamente la procedura di splitting. Per conseguenza, a giusta ragione ha proceduto alla revisione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della deci- sione del 4 marzo 2021, i redditi realizzati durante gli anni del loro matri- monio essendo stati ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno tra il defunto coniuge e la prima moglie. La CSC ha poi segnalato che, qualora questo Tribunale dovesse ritenere che non fossero adempiuti i presupposti per una revisione processuale, sarebbero comunque adempiuti i presupposti per una riconsiderazione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione del 4 marzo 2021, la decisione di attribuzione di una rendita vedovile es- sendo manifestamente errata e la rettifica di tale errore avendo una note- vole importanza, trattandosi della rettifica di una prestazione periodica. C.d Con scritto del 7 dicembre 2022 (doc. TAF 10), l’insorgente ha comu- nicato di rinunciare ad inoltrare un atto di replica, precisando che “la rispo- sta di causa 02.12.2022 della CSC si trova in palese contrasto con gli atti di causa e non cambia di una virgola quanto esposto dalla ricorrente con il proprio allegato scritto del 23 giugno 2022”. C.e Con provvedimento del 9 dicembre 2022 (doc. TAF 11), questo Tribu- nale ha trasmesso per conoscenza all’autorità inferiore copia dello scritto della ricorrente del 7 dicembre 2022.
C-2761/2022 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). Benché l’insorgente abbia comunicato, con scritto del 31 ago- sto 2022 (doc. TAF 3), che “ha trasferito il proprio domicilio in Svizzera”, è comunque data la competenza di questo Tribunale ad esaminare il gra- vame inoltrato dalla ricorrente (art. 85 bis cpv. 1 LAVS [DTAF 2008/52]). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si ap- plicano immediatamente e in piena misura con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 cpv. 1 PA) – è am- missibile. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricor- rente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d’argomenti che la decisione
C-2761/2022 Pagina 6 impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). 3. Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transi- torio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizza- zione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo an- teriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applica- zione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4. La ricorrente è cittadina svizzera, domiciliata (nel momento in cui è stata resa la decisione impugnata) in Italia (Stato membro della Comunità euro- pea) e sussiste un nesso transfrontaliero, la medesima essendo stata as- sicurata all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità (doc. CSC 2; DTF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81, in particolare consid. 8.1, nonché 141 V 521 consid. 4.3.2), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). L’allegato II ALC pre- vede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, l’organizzazione della procedura come pure l’esame delle condi- zioni di ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vec- chiaia e per i superstiti, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del rego- lamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-2761/2022 Pagina 7 5. Oggetto del litigio è la decisione di revisione processuale, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della CSC del 14 giugno 2022, revisione processuale che riguarda la decisione che la CSC aveva reso il 4 marzo 2021 (v. lettera A.c dei fatti di causa). 6. Revisione processuale della decisione del 4 marzo 2021 (art. 53 cpv. 1 LPGA) 6.1 Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. In altri termini, un accertamento erroneo dei fatti (erroneità iniziale dei fatti) può correggersi, a determinate condizioni, attraverso una revisione proces- suale (prevista appunto all’art. 53 cpv. 1 LPGA [DTF 135 V 201 consid. 5.1; v. pure la sentenza del TF 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid. 4.1 con rinvii nonché la sentenza del TAF C-4878/2019 del 15 ottobre 2021 consid. 7.1]). 6.2 Sono nuovi solo i fatti già esistenti all’epoca della procedura prece- dente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, ossia di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione conte- stata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3; sen- tenze del TF 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 consid. 3 e 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.2). 6.3 Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto ve- nir provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono de- stinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (DTF 143 V 105 consid. 2.3; 127 V 353 consid. 5b; sentenza del TF C_223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2). Una prova è considerata rile- vante, quando si può supporre nell’ipotesi ne fosse stato a conoscenza, che il giudice avrebbe deciso diversamente nel procedimento principale. Decisiva al riguardo è la circostanza che il mezzo di prova non solo abbia un’influenza sull’apprezzamento, ma anche sull’accertamento dei fatti (DTF 143 V 105 consid. 2.3).
C-2761/2022 Pagina 8 6.4 Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente pro- cedura (sentenza del TF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3). Non giustifica pertanto una revisione il semplice fatto che l’autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all’epoca del procedimento principale. L’apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell’ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per il giu- dizio (DTF 144 V 245 consid. 5.3; 127 V 353 consid. 5b; sentenza del TF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.3). In effetti, la revisione non può servire a sopperire ad una precedente omissione riconducibile ad una negligenza evitabile. La diligenza necessaria è valutata in modo meno se- vero in caso di ignoranza dei fatti nuovi, giacché la loro scoperta è spesso dovuta al caso, mentre una valutazione più severa si impone in caso di nuove prove relative a fatti noti, incombendo alla parte il dovere di fare tutto il possibile per provarli nel procedimento principale (sentenza del TF 8C_188/2023 del 31 maggio 2024 consid. 3.3). 6.5 6.5.1 Nella decisione su opposizione del 14 giugno 2022 (doc. CSC 24), la CSC ha dapprima invocato come fatto nuovo – a fondamento della revi- sione processuale, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione del 4 marzo 2021 – la circostanza che allorquando, il 4 marzo 2021, ha effettuato il calcolo della rendita vedovile ed ha reso la decisione di attribuzione della rendita vedovile, non era a conoscenza del matrimonio contratto dal de- funto coniuge nel 1983 e sciolto mediante divorzio nel 1986. 6.5.2 Nella risposta al ricorso del 2 settembre 2022 (doc. TAF 4), la CSC ha poi precisato che, sebbene l’insorgente abbia prodotto, al momento della richiesta di una rendita per superstiti, la sentenza di divorzio del pre- cedente matrimonio del defunto coniuge, non era a conoscenza degli effetti di tale divorzio sulle iscrizioni dei redditi nei conti individuali del defunto coniuge. Solo il 19 gennaio 2022, è stata informata dalla competente cassa di compensazione che la ripartizione dei redditi realizzati durante il primo matrimonio non era stata definita correttamente (doc. CSC 19). Secondo la CSC, si giustificava – a seguito della correzione dei redditi conseguiti dal defunto coniuge nel 1984 e nel 1985 (doc. CSC 19) e di un nuovo calcolo della rendita vedovile (doc. CSC 20) – di procedere ad una revisione della decisione di attribuzione della rendita vedovile. La decisione del 26 gennaio 2022 di revisione processuale della decisione del 4 marzo 2021 è, a suo giudizio, da ritenersi corretta.
C-2761/2022 Pagina 9 6.5.3 La ricorrente osserva, nel proprio ricorso (doc. TAF 1), che le argo- mentazioni addotte dall’autorità inferiore – concernenti il matrimonio con- tratto dal defunto coniuge nel 1983 e sciolto mediante divorzio nel 1986 – non permettono di oggettivare nuovi fatti rilevanti che non fossero già noti alla CSC al momento dell’emanazione della decisione del 4 marzo 2021. Nella propria domanda di rendita per superstiti (doc. CSC 3 pag. 39), ha indicato che il defunto coniuge è stato sposato dal (...) 1983 al (...) 1986. Ha pure prodotto la relativa sentenza di divorzio (doc. CSC 3 pag. 26). L’autorità inferiore era pertanto a conoscenza del precedente matrimonio del defunto coniuge. Quand’anche la CSC non abbia tenuto conto, per svi- sta, nell’ambito della procedura conclusasi con la decisione del 4 marzo 2021, del fatto che il defunto coniuge era stato sposato dal 1983 al 1986, non sono date, a suo parere, le condizioni per procedere ad una revisione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione di attribuzione di una ren- dita vedovile del 4 marzo 2021. 6.6 6.6.1 Questo Tribunale rileva che, con decisione del 4 marzo 2021, la CSC ha erogato alla ricorrente una rendita vedovile svizzera, essendo adem- piute determinate condizioni di cui agli art. 23 e 24 LAVS. In particolare, la rendita vedovile è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ri- partito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 33 cpv. 1 LAVS). Quale reddito non ripartito, la CSC ha considerato i redditi propri del defunto coniuge, risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi, iscritti nei suoi conti individuali dal 1979 al 2016 (doc. CSC 3 pag. 9 a 11). A tal proposito, i redditi ripartiti provenienti da un’attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono conside- rati come redditi propri (cfr. art. 50h OAVS). 6.6.2 Nel formulario “domanda di rendita per superstiti” del 23 dicembre 2020 (doc. CSC 3 pag. 39), la ricorrente ha precisato che il defunto coniuge ha contratto due matrimoni, indicando in particolare il nome della prima moglie, la sua data di nascita, la data del matrimonio e la data del divorzio (cfr. pto 1.6 del formulario). Dai documenti prodotti con la domanda di ren- dita risulta poi che il defunto coniuge si è sposato con la prima moglie il (...) 1983 (doc. CSC 3 pag. 31 [atto di matrimonio]), ha abitato con la me- desima dal (...) 1983 al (...) 1986 (doc. CSC 3 pag. 32 [stato di famiglia]) ed il matrimonio è stato sciolto per divorzio il (...) 1986 (doc. CSC 3 pag. 26 [sentenza di divorzio]). La CSC avrebbe dovuto, dando prova della ne- cessaria diligenza e prestando l’attenzione ragionevolmente esigibile,
C-2761/2022 Pagina 10 rendersi conto che il defunto coniuge era stato sposato dal 1983 al 1986 e procedere essa stessa alla ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno tra il defunto coniuge e la prima moglie dei redditi conseguiti durante gli anni del loro matrimonio (segnatamente, nel 1984 e nel 1985). In siffatte circostanze, il primo matrimonio del defunto coniuge e le iscrizioni sulla ripartizione dei redditi realizzati durante tale matrimonio nel suo conto indi- viduale non costituiscono dei fatti nuovi rilevanti (o dei mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza) e non giustificano una revi- sione processuale, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 4 marzo 2021. In altri termini, né la circostanza di ignorare, anche per svista manifesta, un fatto già agli atti né un nuovo apprezzamento di tali fatti costituisce un nuovo fatto rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (THOMAS FLÜCKIGER, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversi- cherungsrechts, 2020, art. 53 LPGA n. 21). 7. Riconsiderazione della decisione del 4 marzo 2021 (art. 53 cpv. 2 LPGA [sostituzione dei motivi]) 7.1 Nonostante la CSC non abbia pronunciato, nella decisione impugnata del 14 giugno 2022, la riconsiderazione della decisione del 4 marzo 2021 e non sia di principio consentito all’autorità di ricorso di imporre all’ammini- strazione una riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 con rinvii), que- sto Tribunale può comunque esaminare, nel rispetto del diritto di essere sentita dell’insorgente, se la decisione impugnata di revisione processuale, giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, possa essere confermata, mediante sostitu- zione dei motivi, in virtù di una riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. la sentenza del TF 8C_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5.3 in fine con rinvii; v. anche la sentenza del TAF C-4878/2019 consid. 8.1 e 8.2). 7.2 Nella risposta al ricorso del 2 settembre 2022 (doc. TAF 4), la CSC ha rilevato che sarebbero (pure) date le condizioni per una riconsiderazione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione del 4 marzo 2021, la de- cisione di attribuzione di una rendita vedovile essendo manifestamente er- rata e la rettifica di tale errore avendo una notevole importanza, trattandosi della rettifica di una prestazione periodica (segnatamente, a giudizio della CSC, “se non si consentisse di versare il corretto importo determinato con la decisione del 26.01.2022, la ricorrente si avvantaggerebbe, sine titulo, di almeno CHF 150.- annui e ciò per un periodo di lungo termine, atteso che [...] è nata il [...]”). La ricorrente medesima, già nel proprio scritto d’op- posizione del 16 febbraio 2022 (doc. CSC 22) e poi ancora nel proprio ri- corso (doc. TAF 1), ha peraltro esplicitamente discusso la questione
C-2761/2022 Pagina 11 afferente all’applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione), non ritenendo tuttavia adempite le condizioni per procedere in tale senso. 7.3 Una sostituzione dei motivi è in generale ammissibile solo allorquando la decisione impugnata possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione. Occorre altresì che gli atti di causa siano completi o comunque sufficienti a statuire e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr., fra le tante, la sen- tenza del TF 8C_680/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii; v. pure DTF 120 Ia 220 consid. 3d e 112 Ia 129 consid. 3c). Tale è il caso nella presente fattispecie, di modo che sono date dal profilo formale le condizioni per procedere ad una sostituzione dei motivi senza dover ulteriormente sentire la ricorrente. 7.4 7.4.1 Dal profilo materiale, secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (DTF 117 V 8 consid. 2c con rinvii; sentenza del TF 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di norme giuridiche erronee o in applica- zione inappropriata di norme fondamentali (sentenza del TF 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo della decisione iniziale. Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa sarebbe senza dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione giu- ridica esistente al momento in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la prassi allora in vigore, fermo restando che un cambia- mento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconside- razione. Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la ricon- siderazione, giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, diventi uno strumento che con- senta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni (di lunga durata), l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'a- dempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo mar- gine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi e se la decisione iniziale appare sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. In
C-2761/2022 Pagina 12 altri termini, la via della riconsiderazione è adempiuta soltanto se non vi è alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se la ritenuta erroneità configura la sola valutazione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 141 V 405 consid. 5.2; 140 V 77 consid. 3.1; 138 V 324 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7.4.2 Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce tut- tavia una differente regolamentazione allorché la modifica della presta- zione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'inva- lidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità. In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc e pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI [RS 831.201]), salvo in caso di violazione dell'obbligo d'informare da parte dell'assicurato (art. 77, 85 cpv. 2 e 88 bis cpv. 2 lett. b OAI). Per contro, se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si trovano per analogia anche nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc [cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.1 con rinvii e sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 4.2 con rinvii]). 7.5 7.5.1 Secondo la domanda di rendita per superstiti del 23 dicembre 2020 (doc. 3 pag. 39) ed i documenti prodotti dalla ricorrente (doc. 3 pag. 26, 31 e 32), il defunto coniuge è stato sposato (anteriormente all’unione con l’in- sorgente) dal (...) 1983 al (...) 1986. In virtù del divorzio, i redditi che il defunto coniuge e la prima moglie avevano conseguito durante gli anni del loro matrimonio dovevano essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno fra di loro (art. 29 quinquies cpv. 3 a 5 LAVS). Il 19 gennaio 2022, una cassa di compensazione ha informato la CSC che la ripartizione dei redditi realizzati durante il primo matrimonio non era stata definita correttamente (doc. CSC 19). A seguito della correzione dei redditi iscritti nel conto individuale del defunto coniuge per il 1984 ed il 1985 (doc. CSC 19 pag. 2), la CSC ha ricalcolato l’importo mensile della rendita vedovile che è dovuta alla ricor- rente (doc. CSC 20).
C-2761/2022 Pagina 13 7.5.2 7.5.2.1 Quanto al calcolo dell’importo mensile della rendita vedovile effet- tuato dall’autorità inferiore (art. 33 cpv. 1 LAVS; v. doc. CSC 20 [foglio di calcolo]), la CSC ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale (doc. CSC 3 pag. 9 a 11), che il defunto coniuge ha pagato i contributi AVS da marzo del 1979 a giugno del 2014, da febbraio a settembre del 2015 e da gennaio ad ottobre del 2016. Il suo periodo con- tributivo è di 36 anni e 10 mesi. Quest’ultimo è peraltro incompleto, gli as- sicurati della sua classe di età (anno 1957) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 42 anni fino al 2020 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 8), anno in cui è nato il diritto della ricorrente ad una rendita vedovile sviz- zera. Al rapporto fra i 36 anni e 10 mesi di contribuzione del defunto co- niuge ed i 42 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 38 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 10). L’importo della rendita vedovile deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 38 ed in funzione del reddito annuo medio del de- funto coniuge. 7.5.2.2 Per quanto attiene al reddito, la CSC ha considerato, secondo gli estratti del conto individuale del defunto coniuge (doc. CSC 3 pag. 9 a 11 e doc. CSC 19 pag. 2), che i redditi derivanti da un’attività lucrativa conse- guiti da quest’ultimo negli anni dal 1979 al 2016, ammontano a fr. 2'070'235.-. L’importo del reddito è rivalutato a fr. 2'167'537.- (2'070'235 x 1.047 [tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all’anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1979, il fat- tore di rivalutazione è pari a 1.047; Tabella dei fattori di rivalutazione 2020]). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 36 anni e 10 mesi, corrispondenti a 442 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2020 ammonta a fr. 58'847.- ([2'167'537 : 442] x 12). 7.5.2.3 Quanto all’accredito per compiti educativi, la CSC ha riconosciuto al defunto coniuge accrediti per compiti educativi per 16 anni. Considerato che nel 2019, l’importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'185.- (Tabelle delle rendite 2019 pag. 18), l’accredito per compiti edu- cativi è pari a fr. 18'531.- ([1'185 x 12 x 3 x 16] : 442 x 12]). 7.5.2.4 Il reddito annuo medio determinante del defunto coniuge per il 2020 ammonta in totale a fr. 77'378.- (58'847 + 18'531). La CSC ha considerato, secondo la scala delle rendite 38, un reddito annuo medio determinante di fr. 78'210.- nel 2020 (le tabelle delle rendite 2019 indicano un reddito annuo
C-2761/2022 Pagina 14 medio determinante di fr. 78'210.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 77'378.- [Tabelle delle rendite 2019 pag. 30]) e di fr. 78'870.- nel 2021 (reddito annuo medio 2020 aggiornato al 2021). Le tabelle delle rendite 2019 prevedono che la rendita vedovile mensile corri- spondente ad una scala delle rendite 38 e ad un reddito annuo medio de- terminante di fr. 78'210.- ammonta a fr. 1'572.- dal 1° ottobre 2020 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 30) e le tabelle delle rendite 2021 prevedono che la rendita vedovile mensile corrispondente ad una scala delle rendite 38 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 78'870.- ammonta a fr. 1'585.- dal 1° gennaio 2021 (Tabelle delle rendite 2021 pag. 32). 7.5.2.5 La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita vedovile di un importo mensile di fr. 1'572.- dal 1° ottobre 2020 e di fr. 1'585.- dal 1° gennaio 2021, come calcolato dall’autorità inferiore, come ritenuto implicitamente nella decisione impugnata (con il rigetto dell’opposizione). 7.5.3 Nel ricorso (doc. TAF 1), l’insorgente rimprovera alla CSC di aver mo- dificato la decisione del 4 marzo 2021, “limitandosi a sostenere che il pre- cedente calcolo era errato in quanto non sarebbe stata fatta (per gli anni 1984 e 1985) la ripartizione dei redditi del primo matrimonio (...) senza neppure fornire i dati che permettessero di verificare il reddito annuo ripar- tito per questi due anni” (doc. TAF 1 pag. 2). Con lettera dell’8 aprile 2022 (doc. CSC 23), la CSC ha trasmesso copia degli atti del proprio incarto alla ricorrente, atti che comprendono, fra gli altri, la nota sulla ripartizione dei redditi conseguiti durante il primo matrimonio (doc. CSC 19 pag. 2) ed il foglio di calcolo del 26 gennaio 2022 (doc. CSC 20). Ciò premesso, l’insor- gente, rappresentata da mandatario professionale, era in grado di com- prendere la ripartizione dei redditi del primo matrimonio e disponeva delle basi di calcolo della rendita vedovile. Per il resto, questo Tribunale rileva che la ricorrente non ha comunque contestato gli ulteriori elementi del cal- colo della rendita vedovile (durata di contribuzione, accrediti per compiti educativi, scala delle rendite) come effettuato dall’autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha pertanto motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio. 7.6 La decisione del 4 marzo 2021 è pertanto da considerare siccome ma- nifestamente errata – la CSC essendosi basata, per il calcolo della rendita vedovile, su un reddito del defunto coniuge erroneo per il 1984 ed il 1985 – e la sua modifica riveste un’importanza notevole poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF 140 V 85 consid. 4.4). In siffatte circo- stanze, questo Tribunale accoglie la proposta dell’autorità inferiore, di cui alla risposta al ricorso del 2 settembre 2022 (doc. TAF 4), e conferma la
C-2761/2022 Pagina 15 decisione impugnata della CSC del 14 giugno 2022, mediante sostituzione dei motivi, in virtù di una riconsiderazione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione del 4 marzo 2021. 7.7 A titolo del tutto abbondanziale, quanto alla conclusione della ricorrente d’annullamento della decisione impugnata del 14 giugno 2022 (doc. TAF 1 pag. 5), non è dato sapere, per quale motivo, la riconsiderazione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, di una decisione manifestamente errata, quale appunto quella della CSC del 4 marzo 2021, violerebbe il principio della legalità (art. 5 Cost.) ed il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.). 8. Richiesta restituzione dell’importo di fr. 208.- a titolo di rendita ve- dovile indebitamente percepita (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA) 8.1 Ritenuto che il calcolo dell’importo mensile della rendita vedovile, effet- tuato dall’autorità inferiore è da confermare (cfr. considerando 7.5.2 del presente giudizio), occorre ancora esaminare la questione della richiesta restituzione della somma indebitamente percepita (di fr. 208.-) di cui alla decisione del 26 gennaio 2022 (v. lettera B.a dei fatti di causa). 8.2 In virtù dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’inte- ressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La resti- tuzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 2]). 8.3 Nel caso in esame, la decisione su opposizione della CSC del 14 giu- gno 2022 (doc. CSC 24) – che conferma la decisione che la CSC aveva reso il 26 gennaio 2022 (doc. CSC 21) – riguarda unicamente il tema della restituzione (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA) e non quella del condono (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA). La CSC non si è infatti ancora pro- nunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la questione della legalità del principio della restituzione dell’ammontare della rendita vedovile indebitamente percepita. 8.4 L’obbligo di restituzione, di cui all’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, im- plica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (pre- senza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per una riconsiderazione (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione che ha riconosciuto le prestazioni litigiose (DTF 142 V 259
C-2761/2022 Pagina 16 consid. 3.2 e 130 V 318 consid. 5.2). Tale è il caso nella presente fattispecie (cfr. considerando 7.4 e 7.5 del presente giudizio). 8.5 Secondo l’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il diritto di esigere la resti- tuzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021, 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 139 V 1 consid. 3.1). Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, dando prova della necessaria diligenza avuto ri- guardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione. Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti, di principio e nel suo ammontare, l'obbligo di restituzione di una determinata persona. Inoltre, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha suffi- ciente conoscenza dei fatti (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.1; DTF 140 V 521 consid. 2.1 e 139 V 6 consid. 4.1). 8.6 Il termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione di una pre- stazione non può, tuttavia, iniziare a decorrere prima che sia stata resa la decisione di concessione della prestazione non dovuta in questione (sen- tenza del TF 9C_268/2016 del 14 novembre 2016 consid. 4) e che questa decisione sia cresciuta in giudicato (sentenza del TF 9C_875/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.2). Questo termine decorre al più presto con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un’indennità perio- dica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5). 8.7 In caso di errore dell’amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione), il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì di principio solo da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un con- trollo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sba- glio commesso usando dell'attenzione ragionevolmente esigibile (“se- conda causa”; sentenze del TF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.2.2 e 9C_231/2018 consid. 4.2.2; DTF 146 V 217 consid. 2.2 e 124 V 380 consid. 1). D'altra parte, se l'illegalità della concessione della presta- zione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non vi è più alcuna ne- cessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il
C-2761/2022 Pagina 17 termine comincia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, usando dell'attenzione che si poteva ragione- volmente esigere dalla stessa (senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito; DTF 148 V 217 consid. 5.2.2). 8.8 8.8.1 L’errore rilevante, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, è stato commesso dall’autorità inferiore nel caso di specie al più presto il 4 marzo 2021, quando è stato deciso il diritto della ricorrente alla rendita vedovile svizzera. Nel formulario “domanda di rendita per superstiti” del 23 dicembre 2020 (doc. CSC 3 pag. 39) e nei documenti prodotti con la domanda di rendita (doc. CSC 3 pag. 26, 31 e 32; formulario e documenti ricevuti dalla CSC per e-mail il 23 dicembre 2020 [doc. CSC 3 pag. 1]), era indicato che il defunto coniuge era stato sposato dal (...) 1983 al (...) 1986. Il termine di perenzione per chiedere la restituzione decorreva quindi al più presto dal 4 marzo 2021 (senza che fosse necessaria una “seconda causa”), data in cui la CSC, dopo avere dovuto esaminare gli atti di causa, ha reso la de- cisione errata di attribuzione di una rendita vedovile e momento in cui era a conoscenza, dando prova della necessaria diligenza e prestando l’atten- zione ragionevolmente esigibile, del fatto che il defunto coniuge aveva con- tratto un precedente matrimonio e doveva procedere alla ripartizione (tra il defunto coniuge e la prima moglie) dei redditi conseguiti durante il primo matrimonio, senza che vi fosse bisogno di ulteriori chiarimenti. La decisione di riconsiderazione e di restituzione è stata emanata il 26 gennaio 2022, quindi entro il termine di perenzione di un anno (rispettivamente di tre anni), previsto all’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, da quando l’autorità inferiore ha potuto rendersi conto di avere reso una decisione manifestamente in- fondata. 8.8.2 Quanto all’ammontare dell’importo da restituire – la ricorrente conte- stando certo il principio della restituzione, ma non di per sé l’ammontare dell’importo da restituire – per il periodo da ottobre 2020 a gennaio 2022 l’insorgente deve restituire fr. 208.- (differenza, secondo l’autorità inferiore, fra le rendite vedovili già versate, a torto, e quelle realmente dovute [fr. 1'572.- invece di fr. 1'585.- per 3 mesi e fr. 1'585.- invece di fr. 1'598.- per 13 mesi]; cfr. doc. CSC 21 pag. 3]). Non sussiste su questo punto un motivo per un intervento d’ufficio da parte di questo Tribunale.
C-2761/2022 Pagina 18 9. Condono della restituzione dell’importo di fr. 208.- a titolo di rendita vedovile indebitamente percepita (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA) 9.1 In virtù dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 OPGA (RS 830.11), le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti due presupposti devono essere adempiuti cumu- lativamente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). Nella decisione di restituzione, l’autorità indica la possibilità di chiedere il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA). L'autorità decide di rinunciare alla restitu- zione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal mo- mento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA); sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA). 9.2 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle presta- zioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio, la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comporta- mento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le cir- costanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto ricono- scere il vizio giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c). 9.3 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la per- sona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla re- stituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esi- stenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b). Peraltro, quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di compensare il suo credito in restituzione con l'ammontare della rendita corrente in favore dell'assicu- rato, giova rilevare che di principio tale compensazione è ammissibile (DTF
C-2761/2022 Pagina 19 130 V 505 consid. 2.1 e 128 V 224 consid. 3b e relativi riferimenti), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'interessato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF C-4527/2012 consid. 5.2). 9.4 Nella decisione del 26 gennaio 2022 (doc. CSC 21), la CSC ha stabilito che l’importo da restituire, di fr. 208.-, sarebbe stato compensato con l’am- montare della rendita vedovile del mese di febbraio 2022. L’autorità infe- riore ha così deciso in un unico provvedimento tre aspetti – la riconsidera- zione, la restituzione e il condono – che avrebbero invece dovuto essere trattati separatamente, perlomeno per quanto attiene alla domanda di con- dono, la cui assenza rispettivamente rifiuto costituisce una condizione es- senziale per poter effettuare una compensazione tra credito in restituzione e rendite correnti (sentenza del TF 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3.2; sentenza del TAF C-4527/2012 consid. 5.2.4 e relativi riferimenti). La CSC, prima di effettuare la compensazione tra il proprio credito in restitu- zione (di fr. 208.-), ai sensi dell’art. 25 LPGA, e il suo debito verso la ricor- rente (rendita vedovile per il mese di febbraio 2022 di fr. 1'572.-), non si è pronunciata né sulla questione della buona fede dell’insorgente né tanto meno sulla questione di sapere se la trattenuta di fr. 208.- sull’ammontare, di fr. 1'572.-, della rendita vedovile per il mese di febbraio 2022 potesse intaccare il minimo vitale della ricorrente. 9.5 Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto sul punto di que- stione del condono, la decisione impugnata del 14 giugno 2022 annullata nella misura in cui ha pronunciato la compensazione dell’importo in resti- tuzione, di fr. 208.-, con la rendita vedovile del mese di febbraio 2022 e gli atti di causa ritornati all’autorità inferiore affinché proceda al completa- mento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione sul con- dono/compensazione di cui trattasi (una volta che la decisione in restitu- zione sarà cresciuta in giudicato). Per il resto, qualora, a seguito dell’istrut- toria ancora da esperire, dovesse risultare, oltre alla buona fede della ri- corrente, che la stessa, nel momento determinante dell’avvenuta compen- sazione, si sarebbe trovata in gravi difficoltà, la CSC dovrà restituirle l’im- porto di fr. 208.- portato in compensazione (sentenza del TAF C-4527/2012 consid. 5.2.4 e relativo riferimento). 10. 10.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS).
C-2761/2022 Pagina 20 10.2 Ritenuto che l'insorgente è parzialmente vincente ed è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribu- zione di una proporzionale indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1’000.-, te- nuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricor- rente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Peraltro, le auto- rità federali, quand'anche (parzialmente) vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce- zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2761/2022 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del 14 giugno 2022 è annullata, limitatamente al punto di questione del con- dono del credito in compensazione con la rendita vedovile del mese di feb- braio 2022, e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi del considerando 9.5. Per il resto (decisioni su riconsiderazione [art. 53 cpv. 2 LPGA] e in restituzione [art. 25 LPGA]), il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2761/2022 Pagina 22 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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