B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-273/2016
S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 1 6 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 3 dicembre 2015).
C-273/2016 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina italiana, nata il (...), coniugata (da [...] ad [...] e da [...] a [...]; doc. 20), ha formulato in data 27 novembre 2014 una richiesta volta all'ottenimento, anticipato di un anno, di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 13 pag. 1, 16 e 17 pag. 2). B. Con decisione dell'8 maggio 2015 (doc. 25), la Cassa svizzera di compen- sazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 699.- al mese dal 1° giugno 2015, rendita calco- lata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 14 anni e 4 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 73'320.-, una scala delle rendite 15 nonché una riduzione per anticipazione del 6.8% (v. doc. 20 [fo- glio di calcolo]). C. Con scritto del 5 giugno 2015 all'autorità inferiore (doc. 28 pag. 1), l'inte- ressata ha postulato il ricalcolo dell'importo della rendita di vecchiaia, dal momento che, secondo la lettera del 18 marzo 1996 della B. Cassa di compensazione di C., allegata in copia (doc. 28 pag. 3), la sua rendita di vecchiaia sarebbe stata pari a fr. 1'100.- mensili. Il 27 ago- sto 2015, ha esibito copia del permesso di lavoro del novembre 1981, dei contratti di lavoro del dicembre 1981 e del settembre 1990 e dei certificati di salario da aprile del 1982 ad aprile del 1996 nonché fornito il nominativo dell'allora datore di lavoro ed indicato che i suoi ex-coniugi non hanno mai risieduto in Svizzera (doc. 33; v. anche doc. 31). D. Nella decisione su opposizione del 3 dicembre 2015 (doc. 34), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 5 giugno 2015 e confermato la pro- pria decisione dell'8 maggio 2015. E. L'11 gennaio 2016, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 3 dicembre 2015. Nello stesso ha, da un lato, segnalato di non contestare il metodo di calcolo degli importi in funzione dei parametri vigenti nel nostro Paese, ma chiesto, dall'altro lato, un chiarimento sulla portata della lettera del 18 marzo 1996 della B. Cassa di compensazione di C._______, allegata in copia, in cui le è stato comunicato in proiezione un
C-273/2016 Pagina 3 importo della rendita di fr. 1'100.- mensili ben distante dall'importo di fr. 699.- mensili effettivamente assegnatole (doc. TAF 1). F. Il 28 gennaio 2016, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
C-273/2016 Pagina 4 eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Benché non contestato esplicitamente nel gravame, occorre innanzitutto verificare la correttezza dell'importo mensile della rendita di vecchiaia ac- cordata alla ricorrente. 3.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effet- tuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono pre- tendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali pos- sono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
C-273/2016 Pagina 5 3.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat- tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento as- sicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30 bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 3.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS, le donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vec- chiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Peraltro, giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS, le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una ren- dita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese se- guente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. In caso di anticipazione della rendita, fino all'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6,8% per anno d'anticipazione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS). 3.4 3.4.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri- buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu- zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). 3.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è do-
C-273/2016 Pagina 6 mandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richie- sta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'e- vento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 3.4.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha con- siderato, in virtù dell'estratto del conto individuale dell'interessata (doc. 19), che la ricorrente ha pagato i contributi AVS da gennaio del 1982 ad aprile del 1996. In particolare, come correttamente indicato nella decisione impu- gnata, il periodo contributivo dell'insorgente è di 14 anni e 4 mesi. Quest'ul- timo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1952) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 42 anni fino al 2015 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 3.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra- zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as- sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo della ricorrente corrisponde a 14 anni com- pleti. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra i 14 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 42 anni di contribuzione degli as- sicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 15 (Ta- belle delle rendite 2015 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 15 ed in funzione del suo reddito annuo medio. 3.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33 ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 3.6.1 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessata, i redditi deri- vanti da un'attività lucrativa conseguiti dalla ricorrente negli anni dal 1982 al 1996 ammontano a fr. 961'945.- (30'960 + 45'224 + 49'303 + 52'396 + 56'869 + 61'373 + 63'845 + 66'056 + 69'611 + 83'255 + 89'975 + 84'757 +
C-273/2016 Pagina 7 91'502 + 87'099 + 29'720; doc. 19). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscri- zione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1982 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C- 4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.040 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 1'000'423.- (961'945 x 1.040). Tale importo deve essere di- viso per il periodo di contribuzione di 14 anni e 4 mesi, corrispondenti a 172 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente per il 2015 ammonta a fr. 69'797.- ([1'000'423 : 172] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. 3.6.2 3.6.2.1 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi cor- risponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, di- viso per il periodo di contribuzione (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi. 3.6.2.2 Tuttavia, secondo la lett. c cpv. 2 delle disposizioni finali della mo- difica del 7 ottobre 1994 della LAVS (10a revisione della LAVS), nel calco- lare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi. L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'im- porto dell'accredito per compiti educativi. Gli assicurati nati nel 1952 hanno diritto a 2 anni di accrediti transitori (lett. c cpv. 3 delle menzionate disposi- zioni finali). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere alla ricorrente accrediti transitori per 2 anni. Considerato che nel 2015, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo com- pleto, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'175.- (Tabelle delle rendite 2015 pag. 18), l'accredito transitorio è pari a fr. 2'951.- ([1'175 x 12 x 3 x 2] : [2 x 172] x 12), pure come correttamente calcolato ed indicato nel provvedimento litigioso. 3.6.3 Il reddito annuo medio determinante della ricorrente per il 2015 am- monta quindi in totale a fr. 72'748.- (69'797 + 2'951). Tale importo deve
C-273/2016 Pagina 8 essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito an- nuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle ren- dite 15. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio deter- minante di fr. 73'320.- nel 2015 (le tabelle delle rendite 2015 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 73'320.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 72'748.- [Tabelle delle rendite 2015 pag. 76]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 15 e ad un reddito annuo medio di fr. 73'320.- ammonta a fr. 750.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 76). Questo importo deve però essere ridotto del 6,8% (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS), l'in- sorgente avendo chiesto di anticipare il diritto alla rendita di vecchiaia di un anno. Ne risulta una rendita di vecchiaia di fr. 699.- al mese (750 – 51). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto. 3.6.4 La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un im- porto mensile di fr. 699.- dal 1° giugno 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 20). 3.6.5 Per il resto, questo Tribunale rileva che la ricorrente non ha comun- que contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha altresì motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 4. 4.1 Ritenuto che il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore è da confermare, occorre esaminare la que- stione di sapere se la ricorrente possa invocare il principio della buona fede per ottenere il riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 1'100.- mensili, importo indicato quale proiezione dalla B._______ Cassa di compensazione di C._______ con lettera del 18 marzo 1996. 4.2 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli per- mette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea pos- sono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un van- taggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'ammini- strazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determi- nate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza
C-273/2016 Pagina 9 o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informa- zione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giu- ridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1). 4.3 Questo Tribunale rileva che, con lettera del 18 marzo 1996 (doc. 28 pag. 3), la B._______ Cassa di compensazione di C._______ non ha dato all'insorgente alcuna informazione giuridicamente vincolante quanto all'im- porto della sua (futura) rendita di vecchiaia. La Cassa di compensazione ha infatti precisato che un calcolo dell'importo della rendita non era all'e- poca possibile in quanto la rendita di vecchiaia avrebbe potuto essere de- terminata in modo vincolante solo una volta raggiunta l'età del pensiona- mento. Ha poi indicato di aver proceduto ad un calcolo approssimativo della rendita di vecchiaia, segnalando in particolare che determinante per il calcolo della rendita è il reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'inizio del diritto alla rendita, addizionati e divisi per il numero di anni di contribuzione. L'allora determinazione di una rendita di vecchiaia di fr. 1'100.- mensili era dunque da intendersi quale proiezione della futura rendita a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto nell'evenienza in cui la me- desima avesse continuato a lavorare in Svizzera ed a versare contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sino al 31 di- cembre dell'anno che avrebbe preceduto il momento a partire da cui avrebbe avuto diritto ad una rendita di vecchiaia. Peraltro, nella menzionata lettera della B._______ Cassa di compensazione di C._______ è stato pe- raltro pure esplicitamente indicato che per ogni anno in cui non sarebbero stati versati i contributi AVS, andava calcolata una riduzione della rendita del 2.4% della rendita completa. Non si può quindi seriamente concludere al fatto che tali informazioni possano in qualche modo avere fatto sorgere una legittima aspettativa da parte della ricorrente che in ogni caso, quindi indipendentemente dal versamento di ulteriori contributi all'AVS svizzera, avrebbe comunque e sicuramente percepito una rendita mensile di fr. 1'100.- al momento del pensionamento (ordinario o addirittura anticipato). Già per questo motivo la ricorrente non può manifestamente prevalersi del principio della buona fede per ottenere il versamento di una rendita di vec- chiaia di fr. 1'100.- mensili.
C-273/2016 Pagina 10 4.4 Peraltro, sia aggiunto per sovrabbondanza, le condizioni per potere pretendere al versamento di una rendita dell'importo di fr. 1'100.- in virtù del principio della buona fede non sono comunque manifestamente adem- piti anche per altri motivi. Fra l'altro, non risulta dalle carte processuali, né la ricorrente lo ha preteso nel gravame, che facendo a giusto titolo affida- mento sull'informazione ricevuta dalla B._______ Cassa di compensazione di C._______ del 18 marzo 1996, abbia preso delle disposizioni non rever- sibili senza pregiudizio, la stessa essendosi limitata a segnalare generica- mente di avere effettuato una "proiezione sulla futura pensione" (v. ricorso dell'11 gennaio 2016). 5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta- mente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argo- menti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La pre- sente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin- centi, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-273/2016 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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