Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2679/2014
Entscheidungsdatum
15.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2679/2014

S e n t e n z a d e l 1 5 f e b b r a i o 2 0 1 6 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Beat Weber, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Rocco Taminelli, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 28 marzo 2014).

C-2679/2014 Pagina 2

Fatti: A. A., nato il (...), cittadino svizzero residente in Italia – coniugato e con un figlio – ha lavorato in Svizzera dal 1992 al 1994 e dal 2005 in avanti, da ultimo da dipendente in qualità di conducente di autobus, solvendo con- tributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 10-1 a 10-5). Ha interrotto il lavoro il 16 ottobre 2011 per motivi di salute (doc. B 1-1). Il 31 gennaio 2012, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1-1 a 1-6). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B. (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti i documenti com- ponenti l'incarto della C., cassa malati dell'interessato, di data in- tercorrente tra l'ottobre 2011 e il novembre 2013 (doc. B 1-1 a 44-1), se- gnatamente il rapporto medico del dott. D., specialista in neurolo- gia, del 6 novembre 2012 (doc. B 40-27 a 40-32), la perizia medica stesa in data 6 dicembre 2012 dal dott. E., specialista in medicina gene- rale e dalla dott.ssa F., specialista in medicina interna, del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. B 40-1 a 40-26), il rapporto medico del 17 settembre 2013 del dott. G., specialista in medicina generale (doc. B 42-1 a 42-5), il rapporto finale del Servizio Medico regionale dell'AI (SMR) del 5 dicembre seguente (doc. A 76-1 a 76-3), nonché il questiona- rio per il datore di lavoro del 6 febbraio 2011 (doc. A 13-1 a 13-12). B.a Nella perizia del 6 dicembre 2012 commissionata dalla C. (doc. B 40-1 a 40-26), fondata essenzialmente sul rapporto del dott. D._______ del 6 novembre precedente (doc. B 40-27 a 40-32), il dott. E._______ e la dott.ssa F._______ del SAM, hanno ritenuto per l'interes- sato una completa incapacità al lavoro nell'attività abituale di conducente di autobus, mentre hanno considerato esigibile l'esercizio di un'attività con- facente allo stato di salute, dapprima in misura del 50%, inteso come ridu- zione dell'orario di lavoro e poi, dopo 2-3 mesi, del 100%. B.b Nel rapporto del 17 settembre 2013 (doc. B 42-1 a 42-5), allestito su richiesta del H., il dott. G. ha stabilito per il richiedente un'incapacità lavorativa del 100% dal 16 ottobre 2011 e del 50% (mezza giornata al mattino al 50% o una giornata al 100% a giorni alterni) dal 1 ot- tobre 2013 nell'attività originaria e una capacità lavorativa totale dalla data

C-2679/2014 Pagina 3 del rapporto in un lavoro leggero (ad esempio: ufficio, controllo, sorve- glianza). B.c Il 1° ottobre 2013, l'interessato ha ripreso l'attività di conducente di au- tobus presso il suo datore lavoro nella misura del 50% (doc. A 67). B.d Nel rapporto finale del 5 dicembre 2013 (doc. A 76-1 a 76-3), il dott. I., medico SMR, ha riconosciuto all'assicurato un'incapacità lavo- rativa del 100% dal 16 ottobre 2011 e del 50% dal 16 novembre 2013 nell'attività abituale di conducente di autobus nonché del 100% dal 16 no- vembre 2011 e dello 0% dal 17 settembre 2013 (data del rapporto del dott. G.) in un'attività sostitutiva adeguata. C. C.a Con progetto di decisione del 16 dicembre 2013, l'Ufficio AI ha comu- nicato all'interessato che dal 1° ottobre 2012 avrebbe avuto diritto ad una rendita intera, ma unicamente fino al 31 dicembre 2013. La sua richiesta di prestazioni avrebbe dovuto essere respinta per il periodo successivo a tale data, ritenuto in particolare che, in virtù della documentazione medica agli atti, a partire dal 17 settembre 2013 egli sarebbe stato in grado di svolgere un'attività sostitutiva adeguata confacente allo stato di salute in misura del 100% (ciò che avrebbe implicato un grado d'invalidità del 21%). L'Ufficio AI gli ha altresì concesso la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 81-1 a 81-4). C.b Il 14 gennaio 2014, l'assicurato ha prodotto un rapporto del 17 dicem- bre 2013 del dott. L., specialista in chirurgia, e uno del 20 dicem- bre seguente del. dott. M., medico chirurgo, secondo i quali egli è abile a svolgere una qualsiasi attività lucrativa in modo parziale, non supe- riore al 50% (doc. A 83-1 a 83-4). D. Con decisione del 28 marzo 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a favore del ri- corrente una rendita intera limitata nel tempo dal 1° ottobre 2012 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 31 dicembre 2013 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi). Ha ribadito che, a decorrere dal 17 settembre 2013, l'esercizio da parte dell'interessato di un'attività confacente al suo stato di salute è da conside-

C-2679/2014 Pagina 4 rare esigibile al 100%, mentre a decorrere dal 16 novembre 2013 egli pre- senta una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale di conducente di autobus (da intendere quale riduzione del tempo di lavoro). Il calcolo del confronto dei redditi conduce ad un grado di invalidità del 21% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera successiva- mente al 31 dicembre 2013. Essa ha altresì indicato che la documenta- zione medica prodotta con osservazioni del 14 gennaio 2014 non apporta alcun nuovo elemento suscettibile di incidere sulla capacità lavorativa resi- dua dell'assicurato che non sia già stato valutato in precedenza (doc. A 93- 1 a 93-11). E. E.a Il 16 maggio 2014, agendo per il tramite del suo rappresentante, l'inte- ressato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la suddetta decisione dell'UAIE mediante il quale ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1°ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 e di una mezza rendita a partire dal 1°gennaio 2014, e, in via subordinata, l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovi accertamenti medici e nuova pronuncia (doc. TAF 1). Ha indicato come la decisione impugnata, fondata esclusiva- mente sul rapporto finale SMR – il quale a sua volta si basava su una pe- rizia SAM datata e sul rapporto del dott. G._______ non reperibili agli atti di causa – risulta del tutto errata. Il ricorrente ha poi sottolineato come la decisione querelata non si confronta in alcun modo con il contenuto dei rapporti medici che egli ha prodotto con osservazioni del 14 gennaio 2014 (doc. A 83-1 a 83-4), violando così il suo diritto ad essere sentito. E.b Il 17 giugno 2014, l'insorgente ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 4). F. Con risposta del 16 luglio 2014, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 7). Ha indicato che il rapporto finale SMR del 5 dicembre 2013, fondato sulla perizia SAM del 6 dicembre 2012 e sul rapporto medico del dott. G._______ del 17 set- tembre 2013, soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia e può quindi servire quale base di giudizio senza che si rilevi necessario proce- dere ad ulteriori misure di istruzione. Detto Ufficio ha altresì sottolineato che i due certificati prodotti dal ricorrente non oggettivano un peggiora- mento dello stato di salute e non forniscono elementi che non siano già stati debitamente valutati dai medici precedentemente consultati. L'autorità

C-2679/2014 Pagina 5 di prime cure ha inoltre precisato che la decisione impugnata si fonda su motivi chiari e che l'assicurato è stato posto nella condizione di capirne la portata, di impugnarla e di confrontarsi con il suo contenuto, di modo che pure la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta. Per quanto attiene all'aspetto economico, l'UAIE ha infine rilevato che il ricorrente, lavorando attualmente al 50% in qualità di condu- cente di autobus, non sfrutta al meglio la propria capacità di guadagno re- sidua e precisato nel contempo come a quest'ultimo possa ragionevol- mente essere richiesto di sfruttarla svolgendo al 100% un'attività sostitutiva accessibile a lavoratori non qualificati con mansioni semplici e ripetitive. G. Nella replica del 29 settembre 2014 (doc. TAF 12), l'insorgente ha ribadito che l'autorità di prime cure non ha debitamente tenuto conto dei due rap- porti medici prodotti, sottolineando poi come nella documentazione alla base della decisione impugnata i dottori consultati avessero espresso qual- che riserva in merito ad una prognosi favorevole e pure ventilato la neces- sità di ulteriori accertamenti medici. Il ricorrente ha poi rilevato che l'UAIE non ha specificato le ragioni per le quali i rapporti medici da esso prodotti non abbiano modificato la sua valutazione, di modo che i motivi alla base della sua decisione non risultano per nulla chiari. Egli ha infine sostenuto che, considerato l'attuale mercato del lavoro, gli risulterebbe difficile trovare un'occupazione conforme ai requisiti richiesti, precisando che sfrutterebbe meglio la sua capacità residua continuando a lavorare al 50% nella propria attuale professione. H. Invitato a pronunciarsi in merito alla suddetta replica, con duplica del 28 ot- tobre 2014, trasmessa per conoscenza al ricorrente, l'UAIE si è riconfer- mato nelle sue argomentazioni di fatto e di diritto (doc. TAF 14).

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

C-2679/2014 Pagina 6 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Al ricorrente è di principio applicabile l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72

C-2679/2014 Pagina 7 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di rendita AI essendo stata presentata il 31 gennaio 2012 (doc. A 1-1 a 1-6), al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 31 gennaio 2012. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assi- curato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI). Giova peraltro rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esa- mina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esi- stente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b).

C-2679/2014 Pagina 8 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 4.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5. 5.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).

C-2679/2014 Pagina 9 5.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 5.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 132 V 393 consid. 2.1 e relativi riferimenti). 6. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 con- sid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accerta- mento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3).

C-2679/2014 Pagina 10 7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del Tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del TF U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, me- glio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da met- tere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del TF I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci- sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con- tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 7.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden- ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8. 8.1 Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata e fa valere una viola- zione del suo diritto di essere sentito, l'UAIE non essendosi confrontato nella decisione impugnata con il contenuto dei rapporti medici che egli ha prodotto con le osservazioni del 14 gennaio 2014 al progetto di decisione (doc. A 83-1 a 83-4).

C-2679/2014 Pagina 11 8.2 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, co- stringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del per- corso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale pre- messa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di va- lutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzi- tutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'a- nalisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto deci- sivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del TAF C-6774/2009 del 21 di- cembre 2009 consid. 4.1). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di ap- prezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sen- tenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annulla- mento della decisione indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (DTF 135 V 187 conisd. 2.2 e relativi riferimenti; v. pure sentenza del TF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1). 8.3 La censura appare fondata ove solo si rilevi che né nel progetto di de- cisione del 16 dicembre 2013 né nella decisione del 28 marzo 2014 l'UAIE ha indicato con la necessaria precisione gli elementi determinanti alla base della valutazione medica. Inoltre, il ricorrente ha dovuto ricorrere senza es- sere in possesso in particolare della perizia SAM del 6 dicembre 2012 (doc. B 40-1 a 40-26) e del rapporto medico del 17 settembre 2013 del dott. G._______ (doc. B 42-1 a 42-5), alla base del rapporto finale SMR del 5 di- cembre 2013 (doc. A 76-1 a 76-3) sul quale si fonda la decisione impu-

C-2679/2014 Pagina 12 gnata. Al riguardo può essere osservato che non appare ipotizzabile di po- tere ricorrere con criteri adeguati senza avere almeno conoscenza del con- tenuto essenziale dei menzionati documenti. Certo, all'insorgente è stata concessa da questo Tribunale la facoltà in sede di replica, e ciò dinanzi ad un'autorità che gode di piena cognizione, di pronunciarsi sul caso in esame dopo avere potuto prendere visione dei succitati documenti medici (perizia SAM e rapporto del dott. G.). Per quanto attiene alla valutazione dei rapporti medici prodotti dall'interessato con le sue osservazioni del 14 gennaio 2014 al progetto di decisione, ci si può chiedere se sia sufficiente da parte dell'autorità inferiore, come è stato fatto nella fattispecie, d'indicare genericamente – dapprima nella decisione impugnata, poi pure nella rispo- sta al ricorso e nella duplica – che essi non sono suscettibili di modificare la precedente valutazione sulla residua capacità lavorativa dell'interessato. La questione di sapere se siffatta generica formula standard costituisca nel caso in esame una violazione del diritto di essere sentito, nel senso di una carente motivazione che impedisce al ricorrente di ricorrente con criteri adeguati, può comunque rimanere indecisa in quanto il provvedimento im- pugnato deve comunque essere annullato per altri motivi (cfr. conside- rando 9 del presente giudizio). 9. L'autorità inferiore ha accertato i fatti determinanti in modo insufficiente. 9.1 Sottoposto in data 27 ottobre 2011 ad una MRI alla colonna lombosa- crale e alla colonna vertebrale (doc. A 40-2), il ricorrente è risultato soffrire, tra l'altro, di esiti osteocondrosici a D11 e D12 e discopatia degenerativa ad L5/S1 con riduzione dello spessore e del segnale discale e piccolo pro- lasso sottolegamentoso centrale/paracentrale sin, sprovvisto di alcun ef- fetto massa su sacco e/o radici. 9.2 Nella perizia SAM del 6 dicembre 2012 (doc. B 40-1 a 40-26), fondata altresì sul rapporto neurologico del dott. D. (doc. B 40-27 a 40-32), il dott. E._______ e la dott.ssa F., hanno rilevato che l'assicurato soffre di sindrome cervicospondilogena cronica con stato da sindrome ra- dicolare C7 a sin. su ernia discale C6-C7 paramediana sin., attualmente senza deficit radicolari residui, stato da intervento di discectomia C6-C7 a sin. per via anteriore, nonché di lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale. 9.3 Nel rapporto del 17 settembre 2013 (doc. B 42-1 a 42-5), il dott. G. ha posto la diagnosi segnatamente di sindrome cervicale e cer- vico-brachiale sx croniche in stato dopo operazione per ernia discale C6- C7 sx 07.03.2012, siringomielia C3-C4 e sindrome lombo-vertebrale e

C-2679/2014 Pagina 13 pseudoradicolare bilaterale croniche su alterazioni statiche ed ernia discale L5-S1. Egli ha poi indicato che il ricorrente presenta un'importante limita- zione funzionale della colonna cervicale associata a dolori e debolezza dell'arto superiore sx persistenti, auspicando l'esecuzione perlomeno di una nuova RM cervicale ed eventualmente un consulto neurologico per verificare l'eventuale presenza di una sofferenza dei nervi irradianti il sud- detto arto. 9.4 Con rapporto finale del 5 dicembre 2013 (doc. A 76-1 a 76-3), il dott. I., medico SMR, ha ritenuto per l'assicurato, in virtù delle menzio- nate valutazioni mediche, un'incapacità lavorativa del 100% dal 16 ottobre 2011 e del 50% dal 16 novembre 2013 in qualità di conducente di autobus e del 100% dal 16 novembre 2011 e dello 0% dal 17 settembre 2013 (data del rapporto del dott. G.) in attività sostitutiva adeguata. 9.5 9.5.1 Con rapporto del 17 dicembre 2013 (doc A 83-3), prodotto dal ricor- rente con le osservazione del 14 gennaio al progetto di decisione dell'au- torità inferiore, il dott. L._______ ha rilevato che l'interessato, operato il 7 marzo 2012 per voluminosa ernia discale C6-C7, presenta una sindrome di Chiari di tipo I° con cavità siringomielica C3-C4 e dal febbraio 2013 soffre di una lombalgia invalidante con risentimento sciatalgico bilaterale, sottoli- neando nel contempo che un esame NMR lombare eseguito il 15 mag- gio 2013 dimostra la presenza di un'ernia discale L5-S1 mediana con com- pressione sul sacco durale. Egli ha poi evidenziato come il ricorrente mo- stra una limitazione funzionale del rachide cervicale con lieve deficit del m. tricipite brachiale sx e dissociazione termo-dolorifica e presenta inoltre un segno di Lasegue a 45° bilateralmente. 9.5.2 Invitato a pronunciarsi in merito a questa documentazione medica, in data 14 febbraio 2014 il dott. I._______ si è confermato nella propria valu- tazione del 5 dicembre 2013, indicando che la visita effettuata dal dott. G._______ il 17 settembre 2013 ha tenuto conto anche dei disturbi alla colonna lombare (doc. A 87-1). 9.5.3 Questo Tribunale constata altresì che con risposta del 16 luglio 2014 (doc. TAF 7), ribadita poi anche in sede di duplica il 28 ottobre seguente (doc. TAF 14), l'UAIE si è limitato a sostenere che i certificati medici prodotti dal ricorrente (doc. A 83-1 a 83-4) pongono in sostanza le stesse diagnosi (già) attestate nelle perizia dei dott. E._______ e F._______ del 6 dicembre 2012 e quella del dott. G._______ del 17 settembre 2013. Tuttavia tale

C-2679/2014 Pagina 14 constatazione è contraria alle risultanze processuali. In effetti, l'autorità di prime cure non ha così tenuto conto dell'intervenuta modifica dello stato di salute dell'insorgente. Dal rapporto medico del 17 dicembre 2013 del dott. L._______ – specialista in neurochirurgia, chirurgia generale, chirurgia sperimentale e microchirurgia – risulta che al più tardi dall'esame NMR eseguito il 15 maggio 2013, dunque anteriormente alla decisione impu- gnata, all'insorgente è stata riscontrata un'ernia discale L5-S1 mediana con compressione sul sacco durale (doc. A 83-3), ciò che non risulta dalla pe- rizia SAM del 6 dicembre 2012. Certo, il rapporto del dott. G._______ del 17 settembre 2013 fa stato della nuova affezione di cui soffre il ricorrente, ossia di un'ernia discale L5-S1. Tuttavia, e contrariamente a quanto poi ritenuto dal medico SMR, dott. H., nella sua annotazione medica del 14 febbraio 2014, il dott. G. ha suggerito l'effettuazione di ul- teriori accertamenti (nuova RM) volti a chiarire l'effettiva portata delle affe- zioni lombari e cervicali di cui soffre il ricorrente. Non risulta per contro che il dott. G._______ si sia pronunciato, nel più volte menzionato rapporto del 17 settembre 2013, sulla portata della diagnosticata ernia discale L5-S1 con compressione sul sacco durale sulla residua capacità lavorativa dell'in- sorgente in un'attività sostitutiva adeguata (fermo restando che il ricorrente lavora comunque al 50% nella sua precedente attività di autista di autobus dal 1° novembre 2013). Da questo profilo, peraltro, non solo non sono stati effettuati i necessari accertamenti RM, ma né il medico SMR né l'autorità inferiore hanno spiegato per quale motivo preciso un'ernia discale con compressione del sacco durale non potrebbe incidere sulla residua capa- cità lavorativa in attività sostitutive e dunque implicare una riduzione della stessa al di sotto del 100%, senza che ciò possa comunque e senz'altro essere ritenuto come fatto acquisito allo stato attuale degli atti di causa. In altri termini, la menzionata ernia discale con compressione del sacco du- rale è chiaramente suscettibile di modificare perlomeno la residua capacità lavorativa del ricorrente in un'attività sostitutiva adeguata (capacità lavora- tiva che l'autorità inferiore nella motivazione della decisione impugnata ha ritenuto essere del 100% a decorrere dal 17 settembre 2013) e dunque il suo grado d'invalidità. 9.6 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il diritto federale (accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti) – incorre nell'annullamento.

C-2679/2014 Pagina 15 10. 10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 10.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere completati i necessari accertamenti medici, se- gnatamente dei nuovi esami neurologici ed una perizia ortopedica (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 e sentenza del TF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.2 e 3.3), nonché ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere ne- cessario. Per il resto, e tenuto conto dell'esito di tali accertamenti comple- tivi, l'UAIE dovrà effettuare un nuovo confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive ritenute adeguate dal profilo medico- teorico e realisticamente realizzabili in un mercato del lavoro equilibrato. 10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 28 marzo 2014 l'autorità inferiore ha già riconosciuto al ricorrente una rendita intera d'invalidità fino al 31 dicembre 2013 - rimasta incontestata in questa sede e dunque pacificamente cre- sciuta in giudicato (il ricorrente non potendo peraltro fare valere alcun inte- resse degno di protezione a constatare la legittimità dell'attribuzione a suo favore di una rendita intera fino al 31 dicembre 2013) – e alcuna rendita a decorrere dal 1° gennaio 2014. Non è pertanto necessario conferire al ri- corrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.

C-2679/2014 Pagina 16 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.- versato il 17 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as- segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputato vincente, dal pro- filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com- plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr. 2'800.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresen- tante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2679/2014 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto, nel senso che la deci- sione impugnata del 28 marzo 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi per quanto attiene al grado d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2014. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, versato il 17 giu- gno 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Vito Valenti Graziano Mordasini

C-2679/2014 Pagina 18 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

31

CE

  • art. 4 CE

II

  • art. 125 II

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 24 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 35 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

PC

  • art. 40 PC

TS

  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

26