B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2616/2021
S e n t e n z a d e l 1 0 g i u g n o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Caroline Gehring, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, diritto alla rendita e a provvedimenti professionali (decisione del 30 aprile 2021).
C-2616/2021 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina italiana, nata il (...) 1970, coniugata, con due figli, re- sidente in Italia, frontaliera, ha lavorato in Svizzera dal 2005 al 2006 in qualità di operaia, nel periodo 2013-2015 quale collaboratrice domestica presso diverse famiglie, nonché dal 1° aprile 2015 in qualità di baby-sitter e collaboratrice domestica presso la famiglia B. (36 ore settima- nali dal 1° gennaio 2018 [9 ore/giorno per 4 giorni], fino al 31 maggio 2019; 18 ore settimanali dal 1° giugno 2019 [4,5 ore/giorno per 4 giorni]; doc. 1, 4, 8-10 dell’incarto dell'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi- curati residenti all’estero [UAIE]). Essa ha ridotto l’attività lavorativa (dall’80% al 40%) dal 1° giugno 2019 in seguito all’insorgenza di granulomatosi con poliangioite, per la quale è stata ospedalizzata dal 19 luglio al 1° agosto 2019 (allegato al doc. UAIE 18), nonché tra il 26 giugno e il 3 luglio 2020 (allegato al doc. UAIE 71). Dal 31 ottobre 2019, data a partire dalla quale sono entrati in vigore gli effetti della disdetta del contratto di lavoro, ha interrotto lo svolgimento di attività lucrativa (doc. UAIE 63). B. B.a In data 3 giugno 2019 A._______ ha formulato all’attenzione dell’Uffi- cio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) una ri- chiesta volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 1). B.a.a Ai fini istruttori l’Ufficio AI ha assunto agli atti, oltre al questionario per il datore di lavoro del 17 giugno 2019 (doc. UAIE 8), i certificati medici del dott. D., specialista in medicina interna, reumatologia e farmaco- logia, del 30 gennaio 2017, 25 febbraio 2017 e 26 gennaio 2019 (doc. UAIE 2), i rapporti del dott. E., specialista in urologia, del 1° giugno 2019 (allegato al doc. UAIE 14) e 1° settembre 2019 (allegato al doc. UAIE 33), i rapporti del dott. F., specialista in malattie infet- tive, del 24 luglio 2019 (doc. UAIE 17), 1° agosto 2019 (allegato al doc. UAIE 18) e 14 febbraio 2020 (allegato al doc. UAIE 50), quelli del dott. G., specialista in reumatologia presso l’ospedale H._______ di I., di data intercorrente tra agosto 2019 e settembre 2021 (allegato al doc. UAIE 18, allegato al doc. UAIE 26, allegato al doc. UAIE 50, alle- gato al doc. UAIE 71, allegato al doc. UAIE 102, allegati al doc. TAF 27 pag. 83-114), i rapporti della dott.ssa L., specialista in reumatolo- gia, del 16 settembre 2019 (allegato al doc. UAIE 31), 16 dicembre 2019
C-2616/2021 Pagina 3 (allegato al doc. UAIE 45) e 23 dicembre 2021 (allegato al doc. TAF 27 pag. 80-82), il referto della dott.ssa M., specialista in otorinolarin- goiatria, del 24 settembre 2020 (allegato al doc. UAIE 87), la relazione di dimissione ospedaliera del dott. N., specialista in otorinolaringoia- tria, del 12 ottobre 2020 (allegato al doc. UAIE 102), il rapporto del 16 no- vembre 2020 del dott. O., specialista in neurochirurgia, (allegato al doc. UAIE 102), che attesta l’esistenza di un meningioma intracranico, nonché numerosi referti strumentali relativi al periodo luglio 2019-settem- bre 2020 (doc. UAIE 17, allegato al doc. UAIE 18, allegato al doc. UAIE 26, allegato al doc. UAIE 45, allegato al doc. UAIE 71, allegato al doc. UAIE 79, allegato al doc. UAIE 80, allegato al doc. UAIE 84). B.a.b L’Ufficio AI ha inoltre assunto agli atti i rapporti di P., consu- lente in integrazione professionale dell’Ufficio AI, del 28 settembre 2020 (doc. UAIE 86) e 8 gennaio 2021 (doc. UAIE 112), così come il rapporto di inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia dome- stica redatto da Q., operatrice sociale presso l’Ufficio AI, del 15 ot- tobre 2020 (doc. UAIE 89), che ha stabilito un grado di invalidità nelle man- sioni abituali pari al 54,62%. B.b B.b.a Tramite annotazione del 9 settembre 2019 (doc. UAIE 29) il dott. R., del servizio medico regionale (SMR), specialista in chirurgia generale, riferendosi alla documentazione medica relativa alla degenza ospedaliera del luglio 2019, ha posto la diagnosi principale di vasculite au- toimmunitaria con esordio in una granulomatosi di Wegener (eseguita solo su biopsia che, a suo dire, non figura nell’incarto), che prevede una terapia orale con corticosteroidi associata ad una immuno-terapia-soppressiva, analoga a quella eseguita in caso di trapianto di organo. Egli ha conside- rato l'attività abituale di baby sitter non più esigibile e potenzialmente “ pe- ricolosa " per il rischio di contrarre infezioni. B.b.b Con rapporto finale del 6 aprile 2020 (doc. UAIE 55) il dott. R._______, fondandosi sulla documentazione medica prodotta dall’assicu- rata, ha diagnosticato, con effetto sulla capacità lavorativa, vasculite au- toimmune con esordio in granulocitosi di Wegener in trattamento immuno- soppressivo e attestato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di baby-sitter e ausiliaria di pulizia dal 1° febbraio 2017 al 19 marzo 2017 e dal 1° giugno 2019. Il medico ha altresì attestato un’incapacità lavorativa totale dal 1° febbraio al 19 marzo 2017, una capacità lavorativa totale dal giorno successivo al 31 maggio 2019 e del 50% dal 1° giugno 2019 sia in
C-2616/2021 Pagina 4 attività sostitutiva rispettosa delle limitazioni funzionali descritte a pag. 3 che nelle mansioni consuete (con limitazioni). B.b.c Secondo il dott. R._______ (annotazione del 27 ottobre 2020 [doc. UAIE 92]) la nuova documentazione prodotta dall’assicurata relativa a diagnosi riguardanti ginocchia e spalla in corso di procedura (segnata- mente nell’estate 2020) non modificava le conclusioni tratte nel rapporto finale del 6 aprile 2020 (consid. B.b.b), ritenuto che la capacità lavorativa già attestata era compatibile con tali affezioni. Dal controllo sarebbe inoltre emersa una fase di stabilità della malattia reumatologica. Ha infine preci- sato che per l’economia domestica vale quanto attestato nell’inchiesta do- miciliare che si allinea con quanto giudicato in precedenza dal SMR. B.b.d Nell’annotazione del 18 dicembre 2020 (doc. UAIE 110) ha ritenuto di poter ribadire le conclusioni di cui al rapporto del 6 aprile 2020 essendo in particolare l’intervento chirurgico ambulatoriale ORL espletato per la pa- tologia di lieve entità senza ripercussioni cliniche. C. C.a Mediante progetto di decisione del 15 gennaio 2021 (doc. UAIE 113) l’Ufficio AI ha valutato il diritto a prestazioni in base al metodo misto, con- siderando l’assicurata salariata nella misura dell’80% e casalinga del 20%. Esso ha ripreso le conclusioni del SMR quo alla capacità lavorativa residua e prospettato il rifiuto della richiesta di rendita. L’amministrazione ha da un lato stabilito un grado di invalidità del 32,82% come salariata, calcolato in base ad un reddito da valida di fr. 39’000.- (per attività a tempo pieno) e ad un reddito teorico da invalida di fr. 26'201.52.- (capacità lavorativa residua del 50% e deduzione pari al 5% per attività leggere) relativi al 2019. Dall’al- tro l’Ufficio AI ha attestato un grado di invalidità del 54,62% nella gestione dell’attività domestica (casalinga). L’amministrazione ha quindi concluso che il grado d’invalidità complessivo, in funzione dell’impedimento nell’esercizio di un’attività lucrativa e nello svolgimento dell’attività di casalinga, era del 37,18%, arrotondato al 37% ([(0,8 x 32.82) + (0,2 X 54,62)]. Infine l’Ufficio AI non ha ritenuto adempiuti i presupposti per il riconoscimento del diritto a provvedimenti professionali. C.b Con osservazioni cautelative del 12 febbraio 2021 (doc. UAIE 118), per il tramite dell’avv. Cesare Lepori, l’assicurata si è opposta al progetto di decisione, sostenendo che a fronte di una capacità lavorativa massima del 50% in attività adeguate vi dovrebbe essere un’invalidità del 50%. Al
C-2616/2021 Pagina 5 riguardo egli contesta altresì il reddito da invalido e l’ammontare della de- duzione che considera pari almeno al 10%. A sostegno delle proprie argo- mentazioni ha prodotto il rapporto del dott. G._______ del 17 febbraio 2021, in cui sono state elencate le varie diagnosi (allegato al doc. UAIE 119). C.c Secondo il dott. R._______ (annotazione dell’8 marzo 2021 [doc. UAIE 121]) la documentazione prodotta non modifica le conclusioni tratte nei rap- porti ed annotazioni del 9 settembre 2019 (consid. B.b.a), 6 aprile 2020 (consid. B.b.b), 27 ottobre 2020 (consid. B.b.c) e 18 dicembre 2020 (con- sid. B.b.d), nonché nel rapporto di inchiesta domiciliare del 15 ottobre 2020 (doc. UAIE 89). Ha quindi precisato che non si segnalano peggioramento o nuove patologie atte a modificare la situazione. Egli ha inoltre ribadito che la diagnosi principale (granulomatosi di Wegener) che ha determinato l’influsso sulla capacità lavorativa non è ancora stata dimostrata tramite esame istopatologico e ne ha richiesto la produzione (cfr. consid. B.b.a). C.d All’invito rivoltogli dall’Ufficio AI di trasmettere la suddetta documenta- zione (doc. UAIE 122), mediante scritto del 12 aprile 2021 l’assicurata ha indicato di non essere ancora stata sottoposta ad alcun esame in questo ambito (doc. UAIE 123). C.e Con decisione del 30 aprile 2021 (doc. UAIE 126) l’UAIE, riprendendo le argomentazioni e le conclusioni di cui al progetto di decisione dell’Ufficio AI del 15 gennaio 2021 (consid. C.a), ha rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità e ritenuto non attuabili provvedimenti d’integrazione professio- nale. D. D.a Il 2 giugno 2021, sempre per il tramite dell’avv. Cesare Lepori, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale, postulando la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento di una mezza rendita AI con un grado di invalidità pari ad almeno il 57%. L’in- sorgente ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giu- diziaria (doc. TAF 1). Delle motivazioni si dirà nei considerandi di diritto (consid. 5.2.1). D.b Con decisione incidentale del 10 settembre 2021 la giudice dell’istru- zione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patroci- nio formulata dalla ricorrente nel gravame (doc. TAF 12).
C-2616/2021 Pagina 6 E. Mediante risposta del 14 settembre 2021 (doc. TAF 14) l'UAIE, richiamate l’annotazione SMR del 22 luglio 2021 e il preavviso dell’Ufficio AI dell’8 set- tembre 2021 (allegati al doc. TAF 14), ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (consid. 5.2.2). F. Mediante replica del 22 ottobre 2021 l’insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni esposte nel ricorso, ribadendo altresì la disponibilità a sot- toporsi all’esame istopatologico richiesto dall’amministrazione, nonché alla trasmissione dell’intera cartella clinica da parte del dott. G.. Essa ha inoltre prodotto la documentazione medica relativa alla degenza presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di S. nel corso del mese di ot- tobre 2021, da cui emerge la diagnosi di granulomatosi con poliangioite ANCA-PR3+ ad impegno sistemico delle alte vie respiratorie e dell’orec- chio destro (doc. TAF 18 e allegati). G. Invitata il 25 ottobre 2021 a prendere posizione in merito alla vertenza (doc. TAF 17), con scritto del 18 novembre 2021 (doc. TAF 21), trasmesso alle parti il 25 novembre seguente (doc. TAF 22), la T._______ ha rinun- ciato a tale prerogativa. H. Con duplica del 26 novembre 2021 l’UAIE (doc. TAF 23), richiamata l’an- notazione del SMR del 17 novembre 2021 e la presa di posizione dell’Uffi- cio AI del 19 novembre successivo (allegati al doc. TAF 23), ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Esso ha in particolare sostenuto che la documentazione medica trasmessa dalla ricor- rente in sede di replica (consid. F) non dimostra né nuove patologie non note, né un peggioramento verosimilmente preponderante di quelle già note. I. Invitata il 2 dicembre 2021 (doc. TAF 24) a prendere posizione sulla du- plica, nonché a trasmettere la cartella clinica indicata nell’atto di replica del 22 ottobre 2021 (consid. F), con osservazioni del 21 gennaio 2022 l’insor- gente ha ribadito la propria posizione e trasmesso la documentazione ri- chiesta (doc. TAF 27 e allegati).
C-2616/2021 Pagina 7 J. Chiamata il 27 gennaio 2022 (doc. TAF 28) a pronunciarsi in merito alla suddetta documentazione, con scritto dell’11 febbraio 2022 (doc. TAF 30), trasmesso alla ricorrente il 24 febbraio successivo (doc. TAF 31), richia- mata l’annotazione del SMR del 7 febbraio 2022 e la presa di posizione dell’Ufficio AI dell’11 febbraio 2022 (allegati al doc. TAF 30), l’autorità infe- riore si è confermata nelle proprie argomentazioni.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì ottenuto l’esonero dal pagamento delle spese processuali, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
C-2616/2021 Pagina 8 2. 2.1 2.1.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità euro- pea, risiede in Italia ed è dato l’elemento transfrontaliero avendo svolto at- tività lavorativa in Svizzera, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
C-2616/2021 Pagina 9 allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen- naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.2 2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). 2.2.2 In data 1° gennaio 2022 (RU 2021 705) è entrata in vigore la modifica dell’assicurazione invalidità (AI) intitolata “ Ulteriore sviluppo dell’AI ” (FF 2017 2191). Secondo la lett. b cpv. 1 delle disposizioni transitorie i benefi- ciari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modifica- zione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. 2.2.3 Nel caso in esame la decisione impugnata, con cui l’UAIE ha respinto la domanda di rendita AI della ricorrente, di anni 51 e mezzo, presentata il 3 giugno 2019 è stata emessa il 30 aprile 2021. Il diritto ad un’eventuale mezza rendita sorgerebbe al più presto nel giugno 2020 (art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 29 cpv. 1 LAI; consid. B.a; doc. UAIE 55), e pertanto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. In tali circostanze le nuove disposizioni dell’AI non entrano in linea di conto, mentre si applicano le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) en- trate in vigore il 1° gennaio 2012 e quelle intervenute fino alla data della decisione impugnata. 3. Il cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione im- pugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione
C-2616/2021 Pagina 10 impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 30 aprile 2021. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele- menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’oggetto litigioso e se sono suscet- tibili di influire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui detta de- cisione litigiosa è stata pronunciata (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 con- sid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sen- tenza del TAF C-3146/2015 dell’11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). 5. 5.1 Il rifiuto da parte dell’UAIE di accordare provvedimenti di integrazione professionale non è contestato in questa sede. In relazione a questo rap- porto giuridico la decisione è pertanto passata in giudicato. 5.2 Oggetto del contendere è pertanto unicamente il diritto di A._______ di percepire una rendita di invalidità, pari ad almeno il 57%, a partire dal 1° giugno 2020. L’amministrazione ha infatti fissato un grado di invalidità del 37%. 5.2.1 L’assicurata contesta in particolare il grado di invalidità relativo all’at- tività di casalinga, evidenziando una contraddizione laddove l’UAIE ricono- sce delle abilità parziali (52,5% [pulizie], 46,45% [cucina], 36,35% [bu- cato]), mentre la considera inabile al 100% nella professione abituale di baby-sitter e ausiliaria di pulizie. Nelle prime tre attività elencate essa si ritiene infatti totalmente inabile, mentre parzialmente abile negli acquisti quotidiani, con conseguente grado di invalidità del 97,33%. Essa si prevale
C-2616/2021 Pagina 11 infine di una riduzione sociale maggiore da apporre al reddito da invalido, pari al 25% per età, nazionalità, tipo di permesso e mancanza di forma- zione scolastico/professionale. 5.2.2 Secondo l’amministrazione per contro il rapporto del SMR del 6 aprile 2020 (doc. UAIE 55) soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza per cui non sono necessarie ulteriori misure d’istruzione né deduzioni supplemen- tari. L’amministrazione ribadisce che l’onere della prova riguardante gli esami mancanti relativi alla diagnosi di granulomatosi di Wegener spetta all’assicurata, tuttavia il SMR, ai fini di valutare la capacità lavorativa resi- dua in base alle limitazioni funzionali presenti, ha tenuto conto della dia- gnosi posta dai curanti, malgrado non sia mai stata dimostrata mediante un esame istopatologico (doc. TAF 14). 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin- gola prestazione. 6.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
C-2616/2021 Pagina 12 L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile 7. 7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri- dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 7.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu- risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra- gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 7.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351
C-2616/2021 Pagina 13 consid. 3a; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun- gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen- tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto con- forme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 7.4 Infine giova ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari le- gami che intrattengono con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), per cui, secondo l’esperienza comune, essi tendono generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rap- porto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo (sentenza del TF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018). 7.5 7.5.1 Per l’art. 59 cpv. 2 bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indi- pendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell’art. 59 cpv. 2 bis LAI, come pure dell’art. 49 OAI risie- dono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo ai propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno la funzione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 lu- glio 2010 consid. 4.2).
C-2616/2021 Pagina 14 7.5.2 I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 OAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'am- ministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessaria- mente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esi- stente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce, per invalsa giuri- sprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 con- sid. 4.2; cfr. anche sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, con- sid. 4.2.1). 7.5.3 Al riguardo va in particolare rilevato che se è vero che nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore, un tale provvedimento (o perlo- meno accertamenti complementari) deve tuttavia essere ordinato qualora sussistano anche solo dubbi minimi riguardo l'attendibilità e la concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465 con- sid. 4). 8. 8.1 Alfine di stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurata l’amministrazione ha assunto agli atti i seguenti referti strumentali: 8.1.1 Il referto della tomografia computerizzata (TC) al massiccio facciale del 23 luglio 2019 (doc. UAIE 17) da cui emerge “ ispessimento mucoso circonferenziale del seno mascellare destro cui si associa marcato ispes- simento osseo parietale, specie sul versante laterale, normopneumatizzati i restanti seni paranasali, pervi entrambi i COM, verosimile conca bullosa del turbinato medio di destra, completa obliterazione della mastoide di de- stra per presenza di materiale ipodenso con coinvolgimento dell’orecchio medio omolaterale “. 8.1.2 Le risultanze della TC al torace del 23 luglio 2019 (doc. UAIE 17) che evidenziano “ non alterazioni parenchimali di sospetto significato flogistico né evolutivo bilateralmente, non significative alterazioni dell’interstizio né
C-2616/2021 Pagina 15 bronchiectasie, non enfisema polmonare, non versamento pleurico né pe- ricardico, non evidenti linfoadenopatie ilo-mediastiniche ed ascellari bilate- ralmente “. 8.1.3 Il referto della risonanza magnetica (RMN) encefalo con RDC del 24 luglio 2019 da cui emerge: “ piccola formazione extra-assiale solida do- tata di enhancement, con base di impianto di 9 mm e spessore di 4-5 mm, compatibile con piccolo meningioma. Si conferma sinusopatia flogistica mascellare destra e impegno fluido di analoga natura delle cavità otoma- stoidee omolaterali “ (nel rapporto del dott. G._______ del 1° agosto 2019, allegato al doc. UAIE 18). 8.1.4 L’ecografia all’addome superiore eseguita nell’agosto 2019 che evi- denzia epatomegalia steatosica (nel rapporto del dott. G._______ del 2 settembre 2019, allegato al doc. UAIE 26). 8.1.5 Il referto della RX al torace del 15 novembre 2019 da cui emerge “ minimo rinforzo trama interstiziale a contenuto bronchiale da note bron- chitiche, immodificati rispetto al maggio 2019 “ (nel rapporto della dott.ssa L._______ del 16 dicembre 2019, allegato al doc. UAIE 45). 8.1.6 Il referto della colonscopia con biopsia del 30 giugno 2020 da cui si evince “ non si rilevano alterazioni macroscopiche. Eseguite biopsie in tutti i tratti colici e in ileo per escludere colite microscopica “ (nel rapporto del dott. G._______ del 3 luglio 2020, allegato al doc. UAIE 71). 8.1.7 Il referto dell’accertamento PFR e DLCO che evidenzia “ sindrome disventilatoria ostruttiva di grado lieve. Iperinsufflazione polmonare come da airtrapping. Test di broncodilatazione in acuto con somministrazione sal- butamolo 400 mcg spray negativo. Si segnala riduzione dell’iperinsuffla- zione polmonare “ (nel rapporto del dott. G._______ del 3 luglio 2020, al- legato al doc. UAIE 71). 8.1.8 Il referto della TAC al massiccio facciale destro del 1°luglio 2020 da cui emerge “ presenza di materiale della densità dei tessuti molli nel con- testo del seno mascellare destro e occupante pressoché completamente le celle mastoidee omolaterali, come da quadro di flogosi acuta. Concomita analogo materiale a livello dell’orecchio interno destro adiacente alla ca- tena ossiculare. Ipertrofia dei turbinati nasali di destra. In asse il setto na- sale. Regolare pneumatizzazione delle restanti cavità paranasali “ (nel rap- porto del dott. G._______ del 3 luglio 2020, allegato al doc. UAIE 71).
C-2616/2021 Pagina 16 8.1.9 Le risultanze della TC al torace del 1°luglio 2020 che evidenzia “ re- golare calibro e conservata opacizzazione del tronco e delle a. polmonari di entrambi i lati senza difetti di riempimento da riferire a TEP. Non altera- zioni densitometriche focali a carico del parenchima polmonare di entrambi i lati. Focali ispessimenti della pleura parietale posteriore bilateralmente, di significato fibrotico. Non versamento pleurico in atto. Non linfonodi media- sticini “ (nel rapporto del dott. G._______ del 3 luglio 2020, allegato al doc. UAIE 71). 8.1.10 Il referto della RMN del cervello e del tronco encefalico del 2 luglio 2020 che evidenzia: “ rispetto a precedente controllo RN del 24.07.2019 i reperti encefalici sono del tutto invariati. In particolare invariato per dimen- sioni il noto piccolo meningioma della falce anteriore di ca 4 x 9 mm di spessore. Non comparsa di patologiche alterazioni del segnale di sospetto significato attuale nel contesto del parenchima degli emisferi cerebrali, del cervelletto e del tronco encefalico. Non evidenza di patologiche restrizioni della diffusione sospette per fatti ischemici recenti. Sempre presente e in- variata la nota sinusopatia flogistica mascellare destra e il quadro di oto- mastoidee omolaterale “ (nel rapporto del dott. G._______ del 3 luglio 2020, allegato al doc. UAIE 71). 8.1.11 L’ecografia articolare eseguita il 6 agosto 2020 che evidenzia “ ri- lievi di sostanziale normalità a sinistra con minime note tendinosiche della cuffia. A destra si osserva relativo ispessimento tendinitico inserzionale (5 mm) del tendine sovraspinato e sottoscapolare; il tendine sovraspinato presenta invece nella sua porzione media assottigliamento (3,5 mm) da sfibramento parcellare marginale senza calcificazioni nel contesto “ (alle- gato al doc. UAIE 79). 8.1.12 8.1.12.1 Il referto della radiografia (RX) al ginocchio sinistro del 7 settem- bre 2020 che mostra “ gonartrosi in particolare al compartimento femoro- tibiale interno del ginocchio sinistro con presenza di piccoli osteofiti dei margini articolari. Appuntimento delle spine tibiali e iniziali segni di condro- patia femoro-rotulea senza riassorbimenti geodici subcondrali. Assenza di corpi liberi radiopachi intrarticolari o di calcificazioni meniscali “(allegato al doc. UAIE 80). 8.1.12.2 Il referto della RX al ginocchio sinistro del 17 settembre 2020 da cui emerge “ (...) discreto quadro gonartrosico con diffusa riduzione della cartilagine e delle rime articolari. È presente importante condromalacia
C-2616/2021 Pagina 17 strutturale in quadro di tendenza alla lussazione esterna. Non vi sono fo- colai di erosione subcondrale in tale sede. (...) iniziali piccoli focolai osteo- condritici a livello del profilo anteriore del condilo femorale esterno. (...) abbondante versamento intrarticolare diffuso con distensione dello sfon- dato sotto-quadricipitale. È presente millimetrica ciste del cavo del poplite. (...) marcato ispessimento degenerativo dell’inserzione menisco-capsulare con parziale interessamento del collaterale interno. Non vi sono lesioni ai tendini dell’apparato estensore e al legamento crociato posteriore. Si dimo- stra quadro degenerativo con aspetto disomogeneo del LCA ma senza se- gni di interruzione completa. (...) conservata integrità del menisco esterno. Menisco mediale, tendenzialmente estruso spessore marcatamente ridotto con disomogeneità di segnale da quadro meniscosico in presenza di esile fissurazione parcellare ma senza rotture a tutto spessore (allegato al doc. UAIE 84). 8.2 Diversi rapporti medici: 8.2.1 I rapporti del 24 luglio 2019 (doc. UAIE 17), 1° agosto 2019 (allegato al doc. UAIE 18) e 14 febbraio 2020 (allegato al doc. UAIE 50) in cui il dott. F._______ ha posto la diagnosi di granulomatosi con poliangioite e epatite B occulta. 8.2.2 Il rapporto d’uscita del 1° agosto 2019 (allegato al doc. UAIE 18) re- lativo alla degenza ospedaliera intercorsa dal 19 luglio al 1° agosto 2019 in cui il dott. G._______ ha posto la diagnosi principale di “ granulomatosi con poliangioite (...), con indicazione a terapia immunosoppressiva, previa profilassi per pregressa epatite B “ e quelle associate di “ ipotiroidismo, er- nia iatale e epatite B occulta “ e dichiarato che “ obiettivamente si eviden- ziano iniziali segni di ipercorticismo; obiettività reumatologica ed interni- stica generale per il resto sostanzialmente nella norma. Agli esami di labo- ratorio si conferma la positività anti-PR3 (...) con restanti determinazioni principali sostanzialmente nella norma (...). Agli accertamenti strumentali si segnalano ispessimento mucoso del seno mascellare destro con ispes- simento dell’osso parietale e obliterazione della mastoide destra “. Il 2 settembre seguente il medico ha aggiunto la diagnosi di steatosi epa- tica (allegato al doc. UAIE 26). 8.2.3 L’annotazione del 9 settembre 2019 (doc. UAIE 29), in seguito alla richiesta di chiarimenti dell’Ufficio AI, in cui il dott. R._______ del SMR, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha posto la diagnosi principale di vasculite autoimmunitaria con esordio di una granulomatosi di Wegener (precisando che si determina solo su biopsia, non agli atti) la cui
C-2616/2021 Pagina 18 cura consiste in una terapia orale mediante corticosteroidi associata ad un’immunoterapia soppressiva (analoga al trapianto di organi). Il medico SMR ha precisato che “ la remissione da questa malattia è pos- sibile nell’80% dei casi però è pur vero che la recidiva è molto alta (fino al 90%) oltre talvolta la necessità di un trapianto di rene, e/o manovre di sup- porto respiratorie (tracheotomia), a seconda dell’organo coinvolto. Quindi è vero che l’assicurata potrebbe essere esposta più facilmente a delle in- fezioni delle vie respiratorie fino alla sepsi generalizzata (ma ciò non vuol dire che non potrà lavorare almeno all’80-100% in altra attività confacente, leggera e senza l’esposizione a tale rischio). Egli ha ritenuto fin da subito che l’attività abituale di babysitter non è più esigibile e potenzialmente “ pe- ricolosa “ per il rischio di contrarre infezioni “. 8.2.4 8.2.4.1 Il rapporto del 16 settembre 2019 in cui la dott.ssa L._______ ha attestato un riacutizzarsi della granulomatosi con poliangioite presa a ca- rico con infusioni di Rituximab (allegato al doc. UAIE 31). 8.2.4.2 Mediante rapporti del 16 dicembre 2019 (allegato al doc. UAIE 45) e del 14 febbraio 2020 (allegato al doc. UAIE 50) i dott.ri L._______ e G._______ hanno evidenziato una stabilità medico-strumentale e consi- gliato il proseguimento del trattamento farmacologico intrapreso. 9. 9.1 Alla luce della documentazione trasmessa dall’assicurata con rapporto finale del 6 aprile 2020 (doc. UAIE 55) il dott. R._______ ha ribadito le dia- gnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ vasculite autoimmune con esordio di granulocitosi di Wegener in trattamento immunosuppressivo e di ipoacusia orecchio destro “ e quelle senza influsso sulla capacità lavo- rativa di “ stato dopo appendicectomia, stato dopo colecistectomia, ipotiroi- dismo, ernia iatale, epatite B occulta, steatosi epatica, stato dopo legatura tube uterine 2010, stato dopo intervento per instabilità legamentaria rotula destra, stato dopo cistiti ricorrenti e stato dopo sinusite cronica e otalgia destra con necessità di timpanocentesi 2016 “. 9.2 Il medico SMR ha considerato l’assicurata totalmente inabile nell’atti- vità abituale di baby-sitter e ausiliaria di pulizia dal 1° febbraio 2017, ad eccezione del periodo dal 20 marzo 2017 al 31 maggio 2019 in cui era abile al 100%. Egli ha inoltre riconosciuto un’incapacità lavorativa totale dal 1° febbraio al 19 marzo 2017, mentre una capacità lavorativa del 100% dal
C-2616/2021 Pagina 19 giorno successivo al 31 maggio 2019 e del 50% dal 1° giugno 2019 sia in attività adeguata che in mansioni consuete (casalinga) nel rispetto di de- terminate limitazioni funzionali (carico massimo di 10 kg e alternanza della postura al bisogno). 9.3 Il dott. R._______ ha infine elencato i seguenti limiti funzionali: “ nell’economia domestica non può eseguire mansioni di tipo stagionale (es. pulizie approfondite comprese finestre, scale, manutenzione giardino e aree adiacenti); non può sollevare pesi maggiori di 10 kg (es. la spesa o utensili) e trasportarli (anche con mezzi ausiliari, tipo trolley, carrelli...) per più di 30 metri senza pausa; non può variare la postura con il tronco flesso- esteso dal basso all’alto in maniera ripetitiva; difficoltà nella preparazione dei pasti “. Nell’esercizio di un’attività confacente “ non può manipolare/utilizzare at- trezzi medio-pesanti o vibranti; non deve mai lavorare con le braccia sopra l’orizzonte; non può camminare su terreni accidentati; non può mai lavorare inginocchiata/accovacciata; deve evitare di salire/scendere ripetutamente da rampe di scale e mai su scale a pioli e/o impalcature; può mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così come quella in piedi e inclinata in avanti con cambi di postura secondo il bisogno; può camminare su ter- reni piani in continuo oltre 50 metri con brevi interruzioni al bisogno; può guidare autoveicoli di categoria 1 “. 10. Son inoltre stati trasmessi: 10.1 Il rapporto d’uscita del 3 luglio 2020 (allegato al doc. UAIE 71) relativo alla degenza ospedaliera dal 26 giugno al 3 luglio 2020, in cui il dott. G._______ dopo aver ripreso le diagnosi note, ha attestato “ obiettività reu- matologica ed internistica nei limiti. Agli esami di laboratorio si conferma la positività anti-PR3 con restanti determinazioni principali sostanzialmente nella norma (...). In sintesi al controllo attuale si è documentata una fase di stabilità patologia reumatologica, con indicazione a proseguire le terapie in atto “ (...) “ si dimette la paziente in buone condizioni generali e buon compenso cardiocircolatorio “. 10.2 Il rapporto del 24 settembre 2020 (allegato al doc. UAIE 87) in cui la dott.ssa M._______ ha posto le diagnosi di “ au destro: ipoacusia trasmis- siva pantonale, timpanogramma piatto, au sinistro: deep neurosensoriale
C-2616/2021 Pagina 20 sugli 8000 Hz di lievissima entità “ e consigliato l’esecuzione di un inter- vento chirurgico DTT destro e di una visita neurochirurgica (meningioma della falce anteriore). 10.3 Il rapporto del 12 ottobre 2020 del dott. N._______ relativo all’inter- vento di miringotomia destra e posizionamento di drenaggio transtimpanico (allegato al doc. UAIE 102). 10.4 Il rapporto del 16 novembre 2020 in cui il dott. O._______ ha eviden- ziato l’assenza di grossolani deficit neurologici ascrivibili al meningioma e consigliato una rivalutazione dopo un anno con RMN con mdc (allegato al doc. UAIE 102). 11. Con annotazioni del 27 ottobre 2020 (doc. UAIE 92) e del 18 dicembre 2020 (doc. UAIE 110) il dott. R._______ ha confermato le valutazioni espresse nel rapporto finale del 6 aprile 2020 (consid. 9). 12. L’8 gennaio 2021 la consulente in integrazione P._______ ha dichiarato che l’insorgente potrebbe svolgere attività lavorative semplici e non quali- ficate, elencate in dettaglio e ritenuto non adempiute le premesse per la concessione di provvedimenti professionali (doc. UAIE 112). 13. 13.1 In fase di osservazioni al progetto di decisione del 15 gennaio 2021 l’assicurata ha prodotto il rapporto del 17 febbraio 2021 in cui il dott. G._______ ha dichiarato che “ il grado clinico nel suo complesso determina dolori cronici mioarticolari generalizzati, astenia intensa e scarsa tolleranza agli sforzi. La paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori e biologici, e necessita di periodici trattamenti e controlli in ambito ospeda- liero “ (allegato al doc. UAIE 119). 13.2 Con annotazione dell’8 marzo 2021 (doc. UAIE 121) il dott. R._______ ha confermato le conclusioni espresse nelle sue precedenti va- lutazioni (consid. 8.2.3, 9, 11), nonché nel rapporto di inchiesta domiciliare del 15 ottobre 2020 (doc. UAIE 89). Egli ha nuovamente richiesto la produ- zione dell’esame istopatologico.
C-2616/2021 Pagina 21 14. 14.1 14.1.1 In sede di replica la ricorrente ha prodotto il rapporto del 5 ottobre 2021 in cui il dott. U., specialista in neurologia e malattie neuro- metaboliche, ha evidenziato che l’insorgente “ ha effettuato RM encefalo che mostra piccolo meningioma (9x5 mm) in corrispondenza della falce ce- rebrale in sede frontale mediana, restanti reperti nei limiti. L’esame neuro- logico è nei limiti della norma “ (allegato al doc. TAF 18). 14.1.2 Con rapporto del 6 ottobre 2021 i dott.ri V. ed Z., le cui specializzazioni non sono note, hanno attestato che “ la paziente è in buone condizioni generali, invariate rispetto al precedente controllo; ne- gano ulteriori episodi di otite o mastoidite, febbre o sintomi sistemici. La patologia appare quindi in buon controllo clinico, pur permanendo lieve- mente incrementata la PCR e positivi, ancorché lievemente, gli ANCA. Allo stato attuale, è dunque possibile pensare ad una riduzione dell’attuale im- munosoppressione, a partire dall’Azatioprina, già assunta a dosaggi infe- riori a quelli terapeutici “ (allegato al doc. TAF 18). 14.2 Il dott. R., tramite annotazione del 17 novembre 2021 alle- gata al doc. TAF 23, ha confermato le conclusioni espresse nel rapporto finale del 6 aprile 2020, attestando, alla luce della suddetta documenta- zione, non solo uno stato clinico stabilizzato, ma altresì in miglioramento. Egli ha precisato in proposito come a suo parere “ le terapie immunosop- pressive siano state somministrate a scopo non terapeutico, non essendo (e ciò è inconfutabile) basate su una diagnosi di certezza (esame istopato- logico), in altre parole parrebbe verosimile la somministrazione di tali far- maci immunosoppressori a scopo probatorio, non spiegandosi altrimenti lo scrivente come possibile somministrare una terapia potenzialmente gra- vosa di effetti collaterali sia farmacologici sia per il sistema immunitario dell’assicurata “. 15. L’insorgente ha infine prodotto i rapporti relativi al periodo dicembre 2020- dicembre 2021 in cui i dott.ri G._______ e L._______ hanno considerato la situazione stazionaria e prescritto la prosecuzione della terapia farma- cologica intrapresa (allegato al doc. TAF 27 pag. 80-100).
C-2616/2021 Pagina 22 16. 16.1 Nel caso in esame va in primo luogo rilevato che l’insorgente non ha mai contestato l’inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate quantificata dall’amministrazione e ribadita pendente causa; non vi sono inoltre indizi agli atti per cui l’inabilità sarebbe di misura inferiore. Eventualmente si po- trebbe ritenere una capacità lavorativa residua superiore, tuttavia solo po- steriormente alla decisione impugnata (si confronti annotazione SMR del 17 novembre 2021). Il medico SMR ha infatti precisato che “ (...) semmai come ben attestato dai medici curanti vi è un globale miglioramento clinico sintomatologico comprovato anche dalla sottostimata terapia immunosop- pressiva che quindi non determina neanche più un rischio infettivo per la stessa assicurata. Pertanto risulta ragionevolmente plausibile ed auspica- bile sul breve termine anche un potenziale incremento non solo della ca- pacità lavorativa confacente ma anche un incremento per le attività abituali (baby sitter e addetta alle pulizie) essendo in primis lo ribadisco estinto il rischio all’esposizione di fattori patogeni (ergo il rischio di contrarre infezioni causate da uno stato di immunodeficienza acquisita su base farmacolo- gica) “. Di tale modifica questa Corte non può tuttavia tenere conto, non essendosi l’amministrazione ancora espressa in merito (si confronti consid. 3). 16.2 La diagnosi di natura reumatologica con influsso sulla capacità lavo- rativa non è contestata dall’insorgente e viene confermata da tutti i medici curanti (consid. 5.2.1). L’amministrazione tuttavia pur avendo attestato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale in seguito a tale diagnosi ha ripetutamente ribadito, tramite il proprio medico SMR, che non era stata versata agli atti l’unica prova possibile dell’esistenza di tale malattia e me- glio la biopsia. Nell’ultimo rapporto allegato al doc. TAF 23 il medico SMR inoltre, preso atto della dose di medicamenti immunosoppressori prescritti e assunti dall’assicurata, a suo dire insufficiente ai fini dello scopo terapeu- tico perseguito, ha implicitamente messo in discussione la diagnosi, affer- mando che “ in altre parole parrebbe verosimile la somministrazione di tali farmaci immunosoppressori a scopo probatorio ” e quindi “ non terapeu- tico ”. 16.3 La ricorrente sostiene dal canto suo che nessun medico ha eseguito tale esame e che l’onere della prova riguardo la diagnosi principale di gra- nulomatosi di Wegener incombe all’amministrazione a cui spetta l’obbligo di stabilire lo stato di salute dell’assicurata e determinare gli impedimenti all’esercizio sia dell’attività precedentemente esercitata che di un’attività
C-2616/2021 Pagina 23 esigibile. L’autorità di prime cure avrebbe quindi dovuto ordinare gli esami complementari ritenuti necessari. 16.4 Dagli atti medici emerge che gli specialisti hanno posto la diagnosi principale di “ granulomatosi con poliangioite (...), con indicazione a terapia immunosoppressiva, previa profilassi per pregressa epatite B “ e quelle as- sociate di “ ipotiroidismo, ernia iatale e epatite B occulta “. Al riguardo va rilevato che la granulomatosi con poliangioite (precedente- mente conosciuta come granulomatosi di Wegener) è caratterizzata da in- fiammazione granulomatosa necrotizzante, vasculite dei vasi di piccolo e medio calibro e glomerulonefrite necrotizzante focale, spesso con la for- mazione di semilune. In genere, sono colpiti le alte e basse vie respiratorie e i reni, ma qualsiasi organo può essere coinvolto dalla malattia. La pre- sentazione clinica varia a seconda dell’organo o dell’apparato colpito. I pa- zienti possono presentarsi con sintomi a carico del tratto respiratorio supe- riore e inferiore [p. es. secrezione nasale o epistassi ricorrenti, tosse], se- guiti da ipertensione e edema, o con sintomi che riflettono il coinvolgimento multiorgano. La diagnosi solitamente richiede la biopsia. Il trattamento si basa sui corticosteroidi in associazione a un immunosoppressore “ (cfr. https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-del-tessuto-musco- loscheletrico-e-connettivo/vasculite/granulomatosi-con-poliangioite, con- sultato il 13 aprile 2022). 16.5 Quanto sopra esposto conferma la tesi del medico SMR secondo cui la diagnosi viene posta in seguito all’esecuzione di una biopsia, che a detta di tutte le parti non è stata eseguita in concreto. 16.6 16.6.1 La procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio, se- condo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d’ufficio dall’amministrazione (art. 12 PA). La responsabilità principale per l’accer- tamento dei fatti incombe quindi alle autorità. Esse sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per la determinazione della ve- rità materiale. L’onere della prova costituisce il corollario dell’obbligo di ac- certamento dei fatti. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (art. 13 PA). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
C-2616/2021 Pagina 24 necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, rite- nuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della ca- renza di prove. Nonostante l’obbligo di collaborazione delle parti, l’onere della produzione della prova incombe alle autorità. Il principio inquisitorio, mitigato dal dovere di collaborazione, non modifica quindi di principio la ripartizione dell’onere della prova. Vale infatti il principio secondo cui le au- torità sopportano le conseguenze della mancata prova (AUER/BINDER, in: VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2019, ad art. 12 N° 5-18 e ad art. 13 N° 15-16; DTF 145 V 90 consid. 3.2; 138 V 218 consid. 6; 125 V consid. 2; 122 V 157 consid. 1, 121 V 204 consid. 6c; 117 V 261 consid. 3b con riferimenti). 16.6.2 Nell’ambito delle assicurazioni sociali i succitati principi sono con- cretizzati agli art. 43 LPGA che sancisce l’obbligo per l’assicuratore di in- traprendere d’ufficio tutti gli accertamenti necessari e di raccogliere le in- formazioni indispensabili per esaminare le domande degli assicurati e all’art. 28 LPGA che codifica il corrispettivo obbligo di collaborazione a ca- rico degli assicurati (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a ed. 2020, ad art. 28 N° 21-60 e ad art. 43 N 2-22, GUY LONGCHAMP, in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, ad art. 28 N° 9-35, JACQUES OLIVIER PIGUET, in: Commentaire Romand, op. cit., ad art. 43 N 9-25, 47-58). Per l’art. 43 cpv. 1 bis LPGA l’assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti, mentre per il capoverso 2 se sono necessari e ra- gionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Sono considerati necessari tutti i mezzi di prova che permettono di stabilire i fatti rilevanti per l’applicazione del diritto. L’assicuratore deve agire in modo oggettivo e imparziale. Gli esami medici richiesti nell’ambito di una perizia specialistica sono considerati di principio esigibili, salvo se rappre- sentano un rischio troppo elevato per la salute (DUPONT/MOSER-SZELESS, in: Commentaire Romand, op. cit. ad art.43 N 12, e giurisprudenza citata). Secondo il capoverso 3 infine se l’assicurato o altre persone che preten- dono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustifi- cato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
C-2616/2021 Pagina 25 16.7 Nel caso in esame dagli atti emerge che, malgrado il medico SMR abbia ribadito ripetutamente che la diagnosi posta, su cui si fondava l’inca- pacità lavorativa attestata, poteva essere dimostrata solo tramite l’esecu- zione di una biopsia, l’amministrazione non ha mai applicato la procedura di cui all’art. 43 LPGA in particolare dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, pretendendo che l’assicurata si sottoponesse a biopsia o intimandole di presentarsi presso un medico di sua scelta ai fini dell’esecuzione della stessa, alfine di trarre le debite conclusioni in caso di mancata collaborazione. L’Ufficio AI ha infatti dichiarato da un lato che l’obbligo di produrre la documentazione medica atta a provare la diagnosi incombeva all’assicurata (che non vi ha dato seguito), dall’altro tuttavia, concludendo in favore di un’incapacità la- vorativa parziale, ha riconosciuto implicitamente la diagnosi ripetutamente posta dai curanti. In concreto questa Corte ritiene che, malgrado risulti probabile che l’assi- curata, che ha reagito positivamente alla cura immunosopressiva pre- scritta, seppure in dosi non terapeutiche, soffra della malattia autoimmune diagnosticata, l’amministrazione si è fondata su un accertamento medico incompleto dei fatti medici rilevanti avendo omesso di accertare in maniera conforme alla scienza medica la diagnosi posta, che non risulta, alla luce della documentazione prodotta, provata con il grado della verosimiglianza preponderante. A tale conclusione si deve giungere in particolare alla luce del contenuto dell’annotazione del medico SMR del 17 novembre 2021 (consid. 14.2), il quale, esaminati gli atti medici trasmessi dalla ricorrente (consid. 14.1), ha avuto modo di appurare che la dose di medicamenti im- munosoppressivi (Aziatioprina) fino ad allora prescritti era inferiore a quella necessaria alla cura vera e propria della malattia diagnosticata. Tale circo- stanza lo ha condotto a concludere (pur confermando la limitazione della capacità lavorativa da lui precedentemente accertata) che “ le terapie im- munosoppressive erano state somministrate a scopo non terapeutico, non essendo basate su una diagnosi di certezza (esame istopatologico) “; se- condo il medico “ in altre parole parrebbe verosimile che la somministra- zione di tali farmaci sia avvenuto a scopo probatorio, non spiegandosi al- trimenti come sia possibile somministrare una terapia potenzialmente gra- vosa di effetti collaterali sia farmacologici sia per il sistema immunitario della paziente ”. 16.8 Visto quanto sopra esposto non si può concludere che la documenta- zione medica agli atti accerti in modo completo la situazione valetudinaria e la capacità lavorativa dell’insorgente, fondandosi quest’ultima su una dia- gnosi non comprovata. Su questo punto il rapporto del SMR del 6 aprile 2020 non è pertanto concludente, alla luce delle affermazioni successive
C-2616/2021 Pagina 26 del medico interpellato e non può essere posto alla base della presente vertenza. Alla luce di quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso che la decisione impugnata va annullata e gli atti di causa ritornati all’amministrazione, affinché proceda ad un completamento dell’istruttoria. 16.9 L’autorità inferiore procederà pertanto a completare gli atti sottopo- nendo l’assicurata a perizia specialista reumatologica/immunologica (e di eventuali altre specialità che i periti riterranno necessarie, da esperire in Svizzera, conformemente ai principi sviluppati dalla più recente giurispru- denza del Tribunale federale [DTF 137 V 210]), nel cui ambito verrà verifi- cata la diagnosi posta tramite gli strumenti necessari (presumibilmente una biopsia) e la sua evoluzione nel tempo. Verrà poi accertata la capacità la- vorativa così come la sua evoluzione nel tempo, tenuto conto anche degli atti medici di cui ai consid. 14.1.2 e 14.2, della capacità lavorativa nell’atti- vità precedentemente svolta e in attività adeguate dal giugno 2019. 16.10 Peraltro, e in siffatte circostanze, non essendo stati chiariti aspetti medici determinanti tramite una perizia specialistica, nulla – neppure la giu- risprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnata- mente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, nel senso in- dicato da questo Tribunale. In effetti, in assenza di tali accertamenti com- plementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull’incidenza effettiva, delle affezioni di cui soffre la ricorrente, rispettivamente sull’inca- pacità lavorativa e l’eventuale rendita AI da accordare a decorrere dal 1° giugno 2020. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, sono richieste l’esecuzione di una biopsia e l’esperimento di una perizia specia- listica mai effettuate e chiaramente necessarie per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l’autorità inferiore avrebbe già dovuto ordinare prima di ema- nare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso es- sendo già presenti agli atti di causa prima dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. i considerandi 16.2-16.5 del presente giudizio). 16.11 Per il resto, occorre rilevare che nell'ambito dell'accertamento an- cora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di
C-2616/2021 Pagina 27 causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detri- mento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 30 aprile 2021 l'autorità inferiore ha respinto il diritto alla rendita di invalidità. Non era pertanto ne- cessario conferire all’insorgente la facoltà di ritirare il proprio gravame. 17. 17.1 A titolo abbondanziale è necessario evidenziare quanto segue in re- lazione alla fissazione del grado di invalidità nell’attività abituale di babysit- ter e collaboratrice domestica eseguito dall’amministrazione. 17.2 17.2.1 Nella decisione impugnata l’autorità di prime, fondandosi sulle indi- cazioni fornite dall’ex datore di lavoro (doc. UAIE 8), ha ritenuto che, senza danno alla salute, nell’esercizio dell’attività abituale di babysitter e collabo- ratrice domestica al 100% nel 2019 A._______ avrebbe percepito un red- dito annuo lordo pari a fr. 39'000.- per 12 mensilità (doc. UAIE 58 e 126). 17.2.2 Fondandosi sui dati ufficiali editi dall’Ufficio federale di statistica (UFS, [tabella TA1 2016], l’UAIE ha computato quale reddito da invalido il salario annuale ottenibile nel 2018 (attività semplici e ripetitive, donne, quartile plausibilmente appropriato 2), ossia fr. 26'201.52, tenuto conto di un salario mensile aggiornato al 2018 di fr. 4'401.56, pari a fr. 52'818.72 annui, di un orario usuale di 41,7 ore settimanali, di una riduzione del tempo di lavoro del 50%, nonché di una riduzione del 5% per attività leg- gera (doc. UAIE 58 e 126). 17.2.3 Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado d’invalidità del 32,82% (doc. UAIE 58 e 126). 17.3 17.3.1 In concreto il momento determinante per procedere al raffronto dei redditi è il 1 giugno 2020 (consid. 5). 17.3.2 Il reddito da valido per un’attività a tempo pieno ammonta nel 2019 a fr. 39'000.- (consid. 17.2.1). Aggiornato al 2020 a mezzo della tabella T1.10 (+ 0,8%, valore mediano) esso ammonta a fr. 39'312.-. 17.3.3 Ai fini della determinazione del reddito da invalido giova evidenziare che al momento della decisione litigiosa, il 30 aprile 2021, l’UAIE poteva
C-2616/2021 Pagina 28 già disporre dei dati del 2018, ritenuto che sono stati pubblicati il 21 aprile 2020 (cfr. sito internet: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/la- voro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-svizzera/set- tori-privato-pubblico.assetdetail.12488221.html). Per stabilire il reddito da invalido andava di conseguenza fatto riferimento alla pertinente tabella dell’ISS 2018 e non a quella del 2016. Ne discende che in attività semplice e ripetitiva, categoria 1, donne, l’insorgente avrebbe potuto percepire nel 2018 un salario medio mensile di fr. 4'371.- (annuo pari a fr. 52'452.-), che riportato su un orario usuale di 41,7 ore settimanali, corrisponderebbe ad un salario mensile di fr. 4'556.76 ed annuale (12 mensilità) di fr. 54'681.21. Aggiornato al 2020 a mezzo della tabella T1.10 (+ 0,9% nel 2019 e + 0,8% nel 2020), esso ammonta a fr. 55'614.72. 17.4 Ritenuto che il reddito da invalido è nettamente superiore a quello da valido, occorreva e occorre domandarsi se il reddito da valido percepito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente nel settore econo- mico nel quale lavorava l'interessata, segnatamente se è necessario pro- cedere a parallelizzare i redditi. 17.5 Se la persona assicurata, per motivi non imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione professionale carente, cono- scenze linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto di residenza rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro), ha conseguito un reddito da valida considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professio- nale e non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, si procede ad un parallelismo dei due redditi di pa- ragone. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido, aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente con- seguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 135 V 58 consid. 3.1; 134 V 322 consid. 4.1). Un reddito è inferiore alla media dei salari per un’attività equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effet- tuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 e 6.1.3). 17.5.1 In concreto, stando ai dati dell'UFS per il 2018 (tabella T17 2018, donne con oltre 50 anni, senza funzione di quadro), nel settore del perso- nale non qualificato addetto alla pulizia (cat. 91), il salario medio equiva- leva a fr. 4'419.- mensili, ossia fr. 53'028.- all'anno (12 mensilità), per un
C-2616/2021 Pagina 29 orario settimanale di 40 ore. Rapportato ad un orario usuale di 41,7 ore settimanali e indicizzando tale dato al 2020 a mezzo della tabella T1.10 (valore mediano [+ 0,9% nel 2019, + 0,8% nel 2020]), si ottiene così un importo di fr. 56'225.45. Ciò significa che una persona attiva nel settore del personale non qualifi- cato addetto alla pulizia in Svizzera avrebbe potuto mediamente conse- guire nel 2020 un guadagno di fr. 56'225.45, mentre l’interessata, nello stesso anno, avrebbe percepito in C._______ un reddito di fr. 39'312.-. In concreto, la differenza è di fr. 16'913.45, pari al 30,08%, arrotondato al 30,1%. 17.5.2 Alla luce di quanto appena esposto occorre riconoscere che il sala- rio da valida dell’assicurata è considerevolmente inferiore alla media sviz- zera. Non emergono inoltre indizi che fosse intenzione di quest’ultima di accontentarsi di un guadagno più modesto. Tenuto conto della franchigia del 5%, il salario da invalido avrebbe dovuto e dovrà quindi, nell’ambito del rinvio, essere ridotto del 25,1% oppure il salario da valido aumentato dello stesso importo. Su questo punto la decisione viola il diritto federale. 18. Infine alla luce delle risultanze della perizia specialistica che verrà esperita in sede di rinvio andrà rivista anche l’eventuale invalidità nell’ambito dell’esercizio delle mansioni consuete, le cui conclusioni sono contestate in questa sede dall’interessata. 19. 19.1 19.1.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 19.1.2 La decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria non si ap- plica. 20. 20.1 20.1.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle
C-2616/2021 Pagina 30 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 132 V 215 con- sid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia di asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per comple- tamento istruttorio e nuova decisione). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tri- bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta una nota spese particolareggiata, come nel caso concreto, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 20.1.2 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza- mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). 20.1.3 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti). 20.1.4 Il caso in esame non è complesso dal punto di vista dei fatti, seppure gli incarti agli atti siano relativamente voluminosi. La fattispecie non pone inoltre questioni in diritto di particolare difficoltà. L’attività dell’avvocato si è peraltro limitata alla stesura del ricorso (sei pagine), della replica (due pa- gina) e delle osservazioni alla duplica (una pagina). Stando così le cose, in assenza di una nota dettagliata, il collegio giudi- cante determina un'indennità (comprensiva di onorario e spese vive) di fr. 2'800.-. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 20.2 La decisione incidentale di gratuito patrocinio non si applica. (dispositivo alla pagina seguente)
C-2616/2021 Pagina 31 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 30 aprile 2021 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al com- pletamento dell’istruttoria e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. L’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio accordati con decisione inci- dentale del 10 settembre 2021 non si applicano. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all’autorità inferiore, all’UFAS e all’istituto di previdenza.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-2616/2021 Pagina 32 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: