B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2538/2014
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 5 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Luca Maghetti, Via Domenico Fontana 14, casella postale 845, 6902 Lugano 2 Paradiso, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata (riesame).
C-2538/2014 Pagina 2
Fatti: A. Con sentenza del 19 novembre 2007 la Corte delle assise criminali di Men- drisio ha condannato A., cittadino germanico nato il (...), a quattro anni di reclusione per infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121). In pre- cedenza l'interessato era già stato oggetto di una serie di condanne penali, principalmente per reati del medesimo tipo. Il primo giudizio di condanna è stato pronunciato nel 1988 e può essere definito di poca entità, più gravi invece sono state le condanne del 1989 (13 mesi di pena detentiva), 1991 (sette mesi), 1995 (tre anni e otto mesi) e 2000 (tre anni). B. A seguito delle condanne citate, ed in ben sei occasioni tra il 1989 e il 2001, le autorità di polizia e amministrative ticinesi avevano ammonito A., comunicandogli che in caso di recidiva avrebbero proceduto ad espellerlo dal territorio elvetico. Successivamente, e meglio nel 2008, ossia dopo l'ultima grave condanna del 2007, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di domicilio di cui il ricorrente beneficiava sin dalla nascita. Il ricorso interposto da A._______ contro detta decisione è stato respinto dal Consiglio di Stato in data 25 novembre 2008. C. Vista l'ultima condanna, avvenuta nel 2007, e dopo aver interpellato l'inte- ressato, in data 5 ottobre 2009 l'UFM (attualmente Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha emesso una decisione di divieto d'entrata nel territo- rio della Confederazione e nel Principato del Liechtenstein nei suoi con- fronti, la cui durata è indeterminata. D. Il 9 novembre seguente A._______ ha interposto ricorso avverso tale prov- vedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu- nale), il quale con sentenza del 26 luglio 2011 lo ha respinto, confermando il provvedimento impugnato. Nel frattempo, in data 5 gennaio 2010 l'inte- ressato è stato scarcerato e si è trasferito in Italia. E. Con istanza del 23 agosto 2013 A._______ ha inoltrato presso l'UFM una domanda di riesame del divieto d'entrata emanato nel 2009. L'autorità in-
C-2538/2014 Pagina 3 feriore, con decisione del 19 marzo 2014, ha respinto la domanda di rie- same, rilevando che i reati commessi dall'interessato sull'arco di circa un ventennio, ed in particolare quelli legati a sostanze stupefacenti, urtano pa- lesemente l'interesse pubblico. L'UFM ha altresì ritenuto che la presenza di A._______ in Svizzera costituirebbe ancora una minaccia reale ad at- tuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, nella misura in cui il rischio di re- cidiva non può essere totalmente escluso, dato che già nel 2001 egli si era dichiarato pronto ad iniziare una nuova vita, circostanza in seguito smentita dai propri comportamenti. L'UFM ritiene inoltre che l'interessato non può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Cionondimeno, l'autorità inferiore, considerando l'insieme delle cir-co- stanze, segnatamente la cittadinanza germanica, con l'applicazione con- seguente dei diritti conferiti dall'ALC (RS 0.142.112.681), la situazione per- sonale, nonché l'assenza di nuove condanne, ha ammesso una limitazione della durata del divieto d'entrata – pronunciato per una durata illimitata – al 4 gennaio 2020. F. Con ricorso del 9 maggio 2014 A._______ postula, in via principale, l'an- nullamento della decisione dell'UFM con il conseguente diritto di libero ac- cesso e transito sul territorio svizzero. A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha evidenziato che – siccome cittadino tedesco – devono essere considerate le disposi- zioni dell'ALC, con conseguente applicazione della giurisprudenza europea in materia da parte delle autorità elvetiche, ciò che permetterebbe di adot- tare provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicu- rezza unicamente qualora l'interessato costituisca per lo Stato di acco- glienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società, così come riconosciuto anche dal Tribunale federale. In concreto A._______ rileva come non vi sia alcun in- dizio che comprovi un rischio di recidiva: in particolare, sono trascorsi più di sette anni dall'ultima condanna e nel frattempo non è stato aperto nei suoi confronti alcun procedimento penale, egli si è completamente disin- tossicato, ha una relazione affettiva stabile che prossimamente sfocerà in un matrimonio. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, A._______ ha sottolineato di essere nato e cresciuto in Svizzera, dove si trovano i suoi familiari e che considera casa sua, non avendo in realtà alcun legame con la Germania (egli non padroneggia la lingua tedesca). Infine il ricorrente argomenta che la sua presenza in Svizzera è necessaria in quanto alla
C-2538/2014 Pagina 4 madre, affetta da demenza senile, occorrerebbe la presenza del figlio il quale potrebbe prendersi cura di lei. A questo proposito A._______ invoca la protezione conferita dall'art. 8 CEDU, e sottolinea come egli avrebbe la possibilità di essere assunto in Ticino quale tuttofare per la manutenzione degli immobili di proprietà di un conoscente. G. Con osservazioni del 4 luglio 2014 l'UFM ha ribadito le proprie argomenta- zioni, ricordando nuovamente come i crimini legati alla droga sono partico- larmente pericolosi per la società e di conseguenza giustificano la pronun- cia di un divieto d'entrata in Svizzera di lunga durata. L'autorità di prime cure ha altresì costatato come l'interessato, che ritiene di essersi ormai reinserito nella società, è in realtà uscito di prigione solamente nel 2010, ne consegue che l'intervallo di tempo trascorso non permette ancora di azzardare un pronostico favorevole in merito ai suoi futuri comportamenti. Quo alla situazione dell'anziana madre, l'UFM ritiene che le spiegazioni fornite dal ricorrente non siano atte a modificare la decisione attaccata. H. Con replica del 4 agosto 2014 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto, ribadendo in sostanza quanto esposto me- diante l'atto ricorsuale e producendo un certificato medico riguardante lo stato di salute della madre. I. Con duplica del 10 settembre 2014 l'UFM ha rilevato di non dover modifi- care la propria posizione nel caso in esame, e si è riconfermato nelle pro- prie allegazioni di fatto e di diritto al pari del ricorrente.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM (già UFM) – la quale costituisce un'unità
C-2538/2014 Pagina 5 dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos- sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi ci- tati). 3. 3.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentate ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è espressamente contemplata dalla PA, ma la giurisprudenza e la dottrina l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico straordinario della revisione, nonché dagli artt. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (DTF 127 I 133 consid. 6; 109 Ib 246 consid. 4a; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi succes- sivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una do- manda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giuri- dico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo, rispetti- vamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifica
C-2538/2014 Pagina 6 considerevole delle circostanze (DTF 127 I 133 precitato consid. 6; DTAF 2010/5 consid. 2.1.1; sentenza del TAF C-5106/2009 del 10 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 3.2 La domanda di riesame non deve servire quale pretesto al fine di rimet- tere in questione decisioni nel frattempo cresciute in giudicato, e soprattutto non deve essere utilizzata per eludere le norme concernenti i termini di ricorso (cfr. in particolare DTF 136 II 177 consid. 2.1 e sentenza del TF 2C_125/2014 del 12 febbraio 2014 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). Inoltre essa non deve mirare ad eliminare un errore di diritto, a mettere l'interessato al beneficio di una nuova interpretazione o di una nuova pra- tica dell'autorità, oppure a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti già conosciuti durante la precedente procedura. Ciò vale, beninteso, anche nell'ambito del diritto degli stranieri. 3.3 In concreto l'autorità intimata è entrata nel merito della domanda di rie- same, ha effettuato un'analisi materiale ed ha emesso una nuova deci- sione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare se il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la que- stione a sapere se la decisione originaria del 5 ottobre 2009 era giustificata non è più oggetto della presente procedura (DTAF 2008/24 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). 4. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en- trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al- lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capo- verso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’en- trata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preli- minare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’en- trata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’au- torità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo de- finitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
C-2538/2014 Pagina 7 che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con- testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men- tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or- dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro- prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu- rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes- saggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3424). 4.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi- mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per- sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro- gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3 a ed. 2012, ad art. 67 LStr, cifra 3). 5. 5.1 Il ricorrente è di nazionalità germanica, di conseguenza nella valuta- zione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 5.2 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cit- tadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice pre- sentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può es- sere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i mem- bri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti con-
C-2538/2014 Pagina 8 traenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una preroga- tiva stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pub- blico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordina- mento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850-857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) an- teriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1; 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1). 5.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin- cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi- menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica- mente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un inte- resse fondamentale della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 131 II 352 con- sid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1; cfr. anche la sentenza del TF 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.4 In particolare i reati legati a stupefacenti sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano per- tanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico di droga, co- stituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi rappresentano in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del TF 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del TAF C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traf- fico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla si- curezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu- gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). La pratica severa adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone coinvolte nel traffico di so- stanze stupefacenti corrisponde peraltro anche a quella della CorteEDU, la quale ammette che la lotta contro il traffico di stupefacenti costituisce un interesse pubblico preponderante che può giustificare in larga misura un
C-2538/2014 Pagina 9 divieto di entrata a prescindere dall'implicazione sulla vita famigliare (cfr. anche sentenza del TF 2C_351/2008 del 22 ottobre 2008 consid. 2.3). A questo titolo giova rilevare come anche secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un peri- colo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stra- nieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, pag. I-0011, punto 22; cfr. inoltre allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b, cf. 1). 5.5 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol- tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso- nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi- stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con- danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte- ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni- camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi- stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo- stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 con- sid. 3.4.1 pag. 184 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 precitato consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 5.6 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es- sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc- cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
C-2538/2014 Pagina 10 per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor- tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce- dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po- tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 5.7 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac- cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. 5.8 Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU, così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiun- gere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sus- sistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 6. 6.1 Nella fattispecie che qui ci occupa, il ricorrente è stato condannato me- diante decreto di accusa del 9 settembre 1988 emanato dal Sostituto pro- curatore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per furto e ripetuta con- travvenzione alla LStup, alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condi- zionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Mediante sentenza del 7 agosto 1989 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio-Sud in Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata, ripetuta contravvenzione alla LStup e ripetuta viola- zione di domicilio a 13 mesi di detenzione e al versamento allo Stato di fr. 200.– a ragione dell'indebito profitto. L'esecuzione della pena privativa di libertà è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
C-2538/2014 Pagina 11 Con decreto di accusa del 28 marzo 1990 l'interessato è stato condannato dal sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per ri- petuta infrazione e contravvenzione alla LStup a 90 giorni di detenzione. Senza revocare la sospensione condizionale della pena anteriore di 13 mesi di detenzione, il periodo di prova è stato prolungato di un anno. Mediante sentenza del 14 marzo 1991, il Presidente della Corte delle as- sise correzionali di Lugano-Città ha ritenuto A._______ autore colpevole di violazione e contravvenzione della LStup condannandolo alla pena di 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. In tale sede è stata revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta all'interessato con sentenza del 7 agosto 1989. Con decreto di accusa del 19 novembre 1993, il Procuratore generale del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla multa di fr 350.– per infra- zione alla LStup. Mediante sentenza del 14 marzo 1995, la Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RU 1986 1974) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. In quest'occasione e per quel che riguarda il reato più grave legato alla LStup, A._______ aveva detenuto, consumato ed in parte venduto ingenti quantità di sostanze stu- pefacenti (trattavasi di più di 200g di eroina). Con sentenza del 3 ottobre 2000, la Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup alla pena di 3 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni. L'esecuzione della pena accessoria d'espulsione è stata sospesa con un periodo di prova di 5 anni. Contro questa sentenza l'interessato ha interposto ricorso dinanzi all'allora Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello, il quale, con sentenza del 15 marzo 2001, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la pena acces- soria d'espulsione dalla Svizzera. Oggetto della condanna per infrazione aggravata alla LStup era la vendita di almeno 600g di cocaina. L'ultima condanna inflitta a A._______ – e che ha comportato la pronuncia del divieto d'entrata in Svizzera oggetto del presente procedimento – risale al 19 novembre 2007. L'interessato in questa circostanza era stato ritenuto
C-2538/2014 Pagina 12 colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, per avere in particolare venduto, offerto e procurato a terzi circa un kg di eroina, ossia un quantitativo di sostanza stupefacente tale da mettere in pericolo la sa- lute di molte persone (cfr. art. 19 cifra 2 lett. a LStup). La pena detentiva inflitta dalla Corte delle assise criminali di Mendrisio era di quattro anni. 6.2 Come precedentemente rilevato nell'istanza di riesame del 23 agosto 2013, l'interessato ha innanzitutto invocato la sua maturazione personale ed affettiva. Egli afferma in altre parole di essere un'altra persona, di es- sersi lasciato alle spalle i problemi di tossicodipendenza e di necessitare della revoca della misura di divieto per poter assistere in Svizzera la madre malata. Il ricorrente ha altresì sottolineato di non aver più commesso al- cuna infrazione penale dall'ultima condanna e di conseguenza non costi- tuirebbe più alcuna minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici. 7. 7.1 L'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr permette all'UFM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costitui- sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede- rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem- meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun- que superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale" (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). Poiché la LStr non opera al- cuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poi- ché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possi- bile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto rego- lare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno). In casu si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'autorità riconosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr.
C-2538/2014 Pagina 13 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di "pe- ricolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Ope- rando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esi- stenza di un "pericolo qualificato". Questo grado di gravità, la cui applica- zione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LEtr, n. 5 pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuri- dico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l’integrità della per- sona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funziona- mento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6). 8. 8.1 La durata del divieto d'entrata originario pronunciato il 5 ottobre 2009 nei confronti di A._______ era indeterminata, in seguito, mediante la deci- sione querelata del 19 marzo 2014, la SEM l'ha ridotta a dieci anni e tre mesi, ovvero fino al 4 gennaio 2020. Come detto, occorre esaminare in concreto se egli costituisce ancora un grave pericolo per l'ordine e la sicu- rezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr (cfr. supra 7 e giuri- sprudenza citata). 8.2 Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente è stato oggetto di procedimenti penali sull'arco di quasi un ventennio (dal 1988 al 2007), la sua condotta criminosa è andata peggiorando in quanto le infrazioni più gravi sono quelle che hanno condotto alle ultime tre condanne del 1995, 2000 e 2007, a causa dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti in gioco.
C-2538/2014 Pagina 14 8.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse ed il loro ripetersi nell'arco di più anni, nonché alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili toccati, quali la salute pub- blica, è quindi a giusto titolo che l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. 9. 9.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se il ricor- rente costituisce ad oggi un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pub- blici ai sensi della disposizione testé indicata, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato (cfr. supra 5.6) l'adozione o il mante- nimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi. 9.2 Nell'atto ricorsuale del 9 maggio 2014 A._______ ha affermato che le prime condanne subite risalgono ad un'epoca ormai remota, mentre l'ultima è del novembre 2007, dunque più di sette anni orsono. Il ricorrente ha al- tresì asserito che dal momento dei fatti oggetto di questa condanna egli non ha dato più adito a qualsivoglia censura di carattere penale. Attual- mente egli non ha più alcun problema legato alle sostanze stupefacenti ed avrebbe la possibilità di lavorare stabilmente in Svizzera in qualità di tutto- fare alle dipendenze di un conoscente, proprietario immobiliare. Inoltre l'in- teressato vorrebbe potersi recare in Svizzera al fine di assistere la madre affetta da demenza senile (cfr. certificato medico agli atti). 9.3 Pur considerando che dalle infrazioni per le quali A._______ è stato condannato a lunghe pene detentive, ossia tre anni e otto mesi (1995), tre anni (2000) e quattro anni (2007), è trascorso un lasso di tempo relativa- mente lungo, il Tribunale ritiene che debba essere preso in considerazione l'intero curriculum criminoso del ricorrente. Dagli atti emerge che tale per- corso sia iniziato nel 1988, con una lieve condanna per furto e violazione della LStup. Tuttavia con il passare degli anni i comportamenti di A._______ hanno compiuto una traiettoria ascendente, in quanto le con- danne subite si sono fatte vieppiù pesanti e frequenti (cfr. condanne subite negli anni 1989, 1990, 1991, oltre a quelle più recenti citate pocanzi). 9.4 Il denominatore comune dell'insieme dei comportamenti penalmente reprensibili attribuiti a A._______ è la violazione della LStup. Come prece- dentemente rilevato, le modalità delittuose dell'interessato in occasione in
C-2538/2014 Pagina 15 particolare delle ultime tre condanne lascia pochi dubbi in merito alla peri- colosità per la società di tali comportamenti. In occasione della condanna del 1995, A._______ era stato ritenuto colpevole d'infrazione aggravata alla LStup per un traffico di eroina di quasi mezzo chilogrammo. Nel 2000 il quantitativo di droga in gioco era pari a 600 grammi di cocaina. Infine, nell'ambito della condanna più grave, la quantità di eroina trafficata am- montava addirittura a circa un chilogrammo (oltre a 120 grammi di canapa). 9.5 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Sviz- zera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzio- nalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (a questo proposito ed a titolo di esempio, cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, pagg. 187 e segg., pagg. 199 e segg. e pagg. 204 e segg.; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 808 e segg., 838 e segg. e pagg. 891 e segg.), occorre dunque analizzare se la decisione querelata è conforme a tali principi. 9.6 Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essen- ziale (principio di necessità) ed idoneo (principio dell'idoneità) a raggiun- gere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà per- sonale che ne consegue (principio di proporzionalità in senso stretto; cfr. DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1 ed i riferimenti ivi citati). 9.7 Il Tribunale considera come adempiuti i primi due criteri menzionati. È infatti innegabile che l'allontanamento dell'interessato dal suolo elvetico sia atto e necessario a raggiungere lo scopo prefissato, ossia la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici. 9.8 In merito al principio della proporzionalità in senso stretto, l'Autorità giu- dicante deve procedere ad un apprezzamento degli interessi contrapposti presenti, e meglio da un lato quello privato del ricorrente a poter entrare liberamente in Svizzera, dall'altro quello pubblico al mantenimento dell'or- dine e della sicurezza attraverso l'allontanamento dell'interessato. 9.9 In casu A._______ si è prevalso in particolare del legame con l'anziana madre affetta da demenza senile, la quale potrebbe beneficiare dell'assi- stenza del figlio qualora il divieto d'entrata in Svizzera venisse revocato.
C-2538/2014 Pagina 16 Inoltre sul piano professionale risulta che il già citato conoscente della fa- miglia del ricorrente abbia promesso di assumere A._______ come tutto- fare negli immobili di sua proprietà in territorio elvetico. Al proposito il Tri- bunale osserva come la revoca di un divieto d'entrata non implica automa- ticamente la possibilità per l'interessato di trasferirsi in Svizzera, ma unica- mente la facoltà di transitarci, o di rimanervi temporaneamente. Cionondimeno, a mente di questo Tribunale, anche in considerazione del lasso di tempo intercorso dall'ultima infrazione penale (avvenuta nel 2007) e dall'assenza di comportamenti penalmente rilevanti dalla scarcerazione avvenuta a gennaio 2010, ovvero più di cinque anni orsono, i presupposti per una restrizione al principio della libera circolazione non possono più essere considerati adempiuti (cfr. sulla tematica sentenza del TF 2C_487/2012 del 2 aprile 2013 consid. 4.5). Occorre in effetti riconoscere i notevoli progressi effettuati da A., ed in particolare in merito alla sua situazione personale, la quale si è stabilizzata in maniera importante. Per la natura e la gravità, gli atti costituiscono ancora una minaccia grave, quand'anche alla luce della giurisprudenza citata, il pericolo rappresentato dal ricorrente non può più essere designato quale attuale e proprio a giu- stificare che il diritto dell'interessato a circolare liberamente sul territorio svizzero sia soppresso. Il Tribunale non può esimersi dal ribadire che dal momento della sua scarcerazione avvenuta all'inizio del 2010 il ricorrente abbia fatto prova di buona condotta, non dando più adito a lamentele di carattere penale. Da un punto di vista personale, come precedentemente rilevato, sembra infatti che A. abbia dimostrato di essere diventato una persona più stabile, in quanto intrattiene una solida relazione affettiva e ha saputo mantenersi alla larga dal mondo della droga. 9.10 Inoltre, a proposito della problematica del traffico di sostanze stupefa- centi, il Tribunale federale ha stabilito che, sebbene le infrazioni di questa tipologia siano atte a configurare una minaccia grave, occorre differenziare il comportamento di coloro che sono attivi sul mercato della droga senza consumarne, da coloro che invece ne sono dipendenti. In quest'ultimo caso la situazione del reo può, tenendo beninteso in considerazione l'insieme degli elementi della fattispecie, apparire più favorevole da un punto di vista della minaccia all'ordine ed alla sicurezza pubblici (cfr. DTF 139 II 121 con- sid. 5.3 in fine ed i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie appare lapalis- siano che il ricorrente facesse parte di quest'ultima categoria. 9.11 In sunto, tenuto conto dell'insieme di tutte circostanze: il principio della libera circolazione delle persone; il tempo trascorso dalle ultime infrazioni
C-2538/2014 Pagina 17 commesse (2007) e dalla fine dell'espiazione della condanna (2010) non- ché della situazione personale e affettiva, dopo una ponderazione degli in- teressi pubblici e privati in gioco, per il Tribunale il mantenimento del divieto d'entrata in Svizzera fino al 4 gennaio 2020, così come stabilito dall'autorità di prime cure, non è più giustificato. 9.12 Viste le considerazioni esposte, è superfluo esaminare se il manteni- mento della misura costituisce un violazione dell'art. 8 CEDU. Disposizione invocata da A._______ in virtù del legame con l'anziana madre affetta da demenza senile. 10. Ne discende che la decisione del 19 marzo 2014 viola il diritto federale, e più precisamente non è più adeguata alle circostanze (art. 49 lett. a e c PA). Per questi motivi il ricorso va parzialmente accolto ed il divieto d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______ dev'essere tolto con effetto immediato. 11. 11.1 Vista la decisione di concessione dell'assistenza giudiziaria ex art. 65 cpv. 1 PA del 20 giugno 2014 non si prelevano spese processuali. 11.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ri- corso, se ammette il gravame può d'ufficio o a domanda, assegnare al ri- corrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativa- mente elevate che ha sopportato. In mancanza di una nota particolareg- giata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa. 12. In casu il ricorrente è patrocinato da un legale. Senza una nota partico- lareggiata, in considerazione dell'insieme delle circostanze della fattispe- cie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli artt. 7 e segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di ripetibili ridotte di fr. 1'000.–, importo comprensivo di spese, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in combinato disposto con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20] e fra le tante, sentenza del TAF C-7066/2013 del 20 maggio 2014 consid. 7.2.2),
C-2538/2014 Pagina 18 appaia equo.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La decisione impugnata è riformata nel senso che il divieto d'entrata è valido sino al giorno dell'emanazione della presente sentenza. 3. Non si prelevano spese processuali.
C-2538/2014 Pagina 19 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.– a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
C-2538/2014 Pagina 20 Data di spedizione: