Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2460/2018
Entscheidungsdatum
23.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2460/2018

Sentenza del 23 marzo 2021 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio) Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Portogallo) ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, riduzione dell’importo della rendita dal 1° luglio 2014 al 31 luglio 2016 e restituzione di prestazioni indebitamente percepite (decisioni su opposizione del 9 aprile 2018).

C-2460/2018 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito: A.), cittadino portoghese, nato il (...) 1949, coniugato, con due figli, ha lavorato in Svizzera dal 1990 in qualità di scal- pellino. Egli ha interrotto l’attività lavorativa svolta nel novembre 1996 per motivi di salute (doc. 4 e 53 dell’incarto della Cassa svizzera di compensa- zione [CSC]). B. Con decisione del 26 luglio 1999 (doc. CSC 7) l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B. (in seguito: Ufficio AI) ha attribuito a A._______ una rendita intera di invalidità con effetto dal 1° gennaio 1999, calcolata sia in base ai contributi svizzeri che a quelli portoghesi (doc. CSC 10), confermata a più riprese su revisione negli anni successivi (doc. CSC 25, 41) e pari, nel giugno 2014, a fr. 1'855.- (doc. CSC 49). C. Il 30 aprile 2009 l’assicurato si è trasferito in Portogallo (doc. CSC 12). D. Il 3 giugno 2014 l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile e di conse- guenza la rendita di invalidità è stata sostituita da una rendita di vecchiaia ordinaria pari a fr. 1'855.- mensili dal 1° luglio 2014 (decisione CSC del 18 giugno 2014, doc. CSC 56). L’importo è stato calcolato in base ai con- tributi versati sia in Svizzera che in Portogallo (doc. CSC 53 pag. 2-3, 54 pag. 2 e 66 pag. 1). E. E.a E.a.a Con decisione del 29 luglio 2016 emessa in sostituzione di quella del 18 giugno 2014, l’autorità inferiore ha riesaminato, conformemente all’art. 53 cpv. 2 LPGA (RS 830.1), l’importo della prestazione di vecchiaia con effetto retroattivo, accordando all’interessato una rendita di fr. 649.- mensili dal 1° luglio 2014 al 31 luglio 2016 (doc. CSC 64). E.a.b Mediante un’ulteriore decisione di medesima data (doc. CSC 65) la CSC, a seguito della nascita, il 1° agosto 2016, del diritto alla rendita di vecchiaia della moglie (doc. CSC 83 pag. 1), ha attribuito pro futuro all’as-

C-2460/2018 Pagina 3 sicurato una rendita di fr. 593.- mensili a partire dal 1° agosto 2016. In en- trambi i casi le rendite sono state calcolate in base ai soli contributi versati in Svizzera (doc. CSC 66). E.b Con decisione del 2 agosto 2016 la CSC ha chiesto a A._______ la restituzione di prestazioni indebitamente percepite per il periodo da luglio 2014 a luglio 2016, pari ad un importo di fr. 30'245.- (doc. CSC 66). Essa ha addotto che, in occasione del primo calcolo della rendita di vecchiaia (decisione del 18 giugno 2014, consid. D), non aveva sottratto i periodi as- sicurativi acquisiti in Portogallo, con conseguente riconoscimento di una rendita troppo elevata. Con il provvedimento menzionato all’interessato è stata infine indicata la possibilità di chiedere, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di restituzione, il condono della somma da rim- borsare. F. Tramite scritti notificati alla CSC il 16 agosto 2016 (doc. CSC 68) e il 31 agosto 2016 (doc. CSC 69), il cui tenore è stato confermato il 21 no- vembre successivo (atto pervenuto alla CSC il 28 novembre 2016; doc. CSC 81 pag. 1) in seguito all’espressa richiesta formulata dalla Cassa il 14 novembre 2016 (doc. 81 pag. 4), A._______ si è opposto da un lato alla decisione di restituzione, sottolineando di avere sempre agito in buona fede ed evidenziando nel contempo la situazione di angustia in cui si tro- verebbe nel caso in cui dovesse far fronte al rimborso richiestogli. Dall’altro ha chiesto spiegazioni riguardo alla riduzione della rendita, precisando di non aver ricevuto alcuna prestazione dal Portogallo motivo per cui non po- teva aver ricevuto prestazioni doppie. G. G.a Al fine di determinare l’esatto importo della rendita di vecchiaia, con scritti del 7 aprile 2017 (doc. CSC 73), 3 agosto 2017 (doc. CSC 75) e 27 settembre 2017 (doc. CSC 78) la CSC ha invitato il competente istituto di previdenza lusitano a comunicare se il ricorrente beneficiava anche di una rendita di vecchiaia portoghese sulla base dei contributi versati in pa- tria. G.b Con lettera dell’8 febbraio 2018 (doc. CSC 86-5; traduzione allegata al doc. TAF 33) A._______ ha trasmesso alla CSC lo scritto del 10 gennaio 2018 del Centro nazionale portoghese per le pensioni con cui gli è stata comunicata l’attribuzione di una pensione di vecchiaia ammontante a Euro

C-2460/2018 Pagina 4 183,06 mensili a partire dal 17 agosto 2016 (data della domanda di rendita, doc. CSC 86-1). H. In data 9 aprile 2018 la CSC ha emesso tre decisioni su opposizione (doc. CSC 83-85). H.a Nella prima (doc. CSC 83) l’autorità inferiore ha confermato la deci- sione del 29 luglio 2016 inerente il riesame con effetto retroattivo dell’im- porto della rendita di vecchiaia per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 luglio 2016 (consid. E.a.a), rammentando che, a seguito del raggiungimento il 3 giugno 2014 dell’età pensionabile, la rendita di invalidità dell’assicurato era stata sostituita da una rendita di vecchiaia. L’autorità di prime cure ha poi precisato che la stessa è stata nuovamente calcolata senza tenere conto dei periodi di contribuzione portoghesi, i quali, a loro volta, conferi- scono il diritto ad una rendita di vecchiaia nel paese di domicilio (doc. CSC 83 pag. 1-2). H.b Nella seconda (doc. CSC 84) la CSC ha respinto l’opposizione formu- lata dall’assicurato avverso la decisione del 29 luglio 2016 relativa al cal- colo della rendita di vecchiaia con effetto dal 1° agosto 2016 (con- sid. E.a.b). Essa ha in particolare esposto le nuove basi di calcolo della rendita in seguito alla nascita del diritto della moglie ad una rendita AVS dal 1° agosto 2016 (doc. CSC 84 pag. 1). H.c Nella terza (doc. CSC 85) l’autorità inferiore ha respinto l’opposizione presentata avverso la decisione del 2 agosto 2016 inerente la restituzione delle prestazioni percepite a torto per il periodo dal luglio 2014 al luglio 2016 pari a fr. 30'245.- (consid. E.b) e ribadito la possibilità di chiedere il condono. I. Con scritto del 18 aprile 2018, notificato alla CSC e trasmesso per compe- tenza il 25 aprile successivo al Tribunale amministrativo federale, A._______ ha contestato l’obbligo di restituzione, asserendo di non aver mai beneficiato di duplici diritti. A sostegno del proprio gravame l’interes- sato ha prodotto la comunicazione del 10 gennaio 2018 – già ad atti – ine- rente i diritti pensionistici riconosciuti dalle autorità lusitane, consistenti in una rendita di vecchiaia percepita soltanto dal 17 agosto 2016. L’insor- gente ha infine ribadito l’impossibilità di far fronte ad un’eventuale restitu- zione dell’importo richiesto (doc. TAF 1 e allegati).

C-2460/2018 Pagina 5 J. Con risposta del 5 luglio 2018 l’autorità inferiore ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata, ritenendo validi i motivi alla base della richiesta di restituzione. Essa ha in particolare ribadito che proprio il fatto di avere tenuto conto unicamente dei periodi di contribuzione svizzeri aveva comportato la riduzione dell’importo della rendita di vec- chiaia. La CSC ha infine evidenziato l’impossibilità, in assenza di una for- male domanda di condono, di pronunciarsi in merito a questo aspetto (doc. TAF 5). K. Tramite replica del 1° agosto 2018, notificata all’autorità di prime cure e trasmessa per competenza al Tribunale l’8 agosto successivo (doc. TAF 8), l’insorgente, pur ribadendo di essere in disaccordo con le conclusioni della CSC, ha indicato di rispettare la decisione impugnata e di non volerla obiettare. L’assicurato ha inoltre espressamente formulato una richiesta di condono del debito di fr. 30'245.- contestatogli (allegato al doc. TAF 8). L. Con duplica del 13 settembre 2018 (doc. TAF 12), trasmessa al ricorrente il 25 settembre seguente (doc. TAF. 13), l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni, postulando nel contempo l’irricevibilità della ri- chiesta di condono, da trattare in separata sede al momento dell’entrata in forza definitiva delle decisioni su opposizione. M. In data 9 novembre 2018 (doc. TAF 17) e 4 gennaio 2019 (doc. TAF 21) la giudice dell’istruzione ha esortato le competenti autorità portoghesi a for- nire delucidazioni in merito alla rendita pensionistica riconosciuta all’insor- gente, in particolare ad indicare se l’interessato ha beneficiato di presta- zioni per il periodo intercorrente tra il giugno 2014, momento del raggiun- gimento dell’età pensionabile (65 anni) e il luglio 2016. N. Con scritto notificato il 6 giugno 2019 (doc. TAF 30), trasmesso alle parti il 15 agosto successivo (doc. TAF 32), le autorità lusitane hanno dichiarato che A._______ percepisce una rendita di vecchiaia dal 17 agosto 2016, pari attualmente a Euro 185.99 mensili, precisando che anteriormente alla suddetta data l’assicurato non ha ricevuto alcuna prestazione pensioni- stica.

C-2460/2018 Pagina 6 O. Nel frattempo, con lettera del 14 febbraio 2019 (doc. TAF 23 e allegati), trasmessa all’autorità di prime cure il 28 febbraio successivo (doc. TAF 26), il ricorrente ha ribadito di percepire una rendita pensionistica portoghese unicamente dal 17 agosto 2016. P. Mediante scritto del 21 febbraio 2020 (doc. TAF 37), notificato il 27 febbraio successivo (doc. TAF 38), la giudice dell’istruzione ha esortato le compe- tenti autorità lusitane a spiegare i motivi per i quali l’assicurato ha benefi- ciato di una rendita di vecchiaia portoghese solo dal 17 agosto 2016, data della domanda di prestazioni, e non dal giugno 2014, momento del rag- giungimento dell’età pensionabile in Portogallo (65 anni), nonché ad indi- care se il motivo è riconducibile ad un’eventuale domanda di prestazioni tardiva, oppure se il diritto alla rendita è nato solo dal 17 agosto 2016 per altri motivi e, in caso affermativo, a precisare in concreto quali. Le autorità portoghesi non hanno dato seguito alla richiesta.

Pure i solleciti del 19 maggio 2020 (doc. TAF 41) e 26 giugno 2020 (doc. TAF 46) non hanno sortito effetto alcuno. Q. Dando seguito ad un ulteriore sollecito del 17 settembre 2020 (doc. TAF 49), con scritto trasmesso al TAF il 22 febbraio 2021 (doc. TAF 52), a sua volta trasmesso alle parti il 1° marzo 2021 (doc. TAF 55) le autorità porto- ghesi hanno indicato che il diritto alla rendita nasce dalla data del deposito della domanda (17 agosto 2016), precisando che la data di attribuzione di prestazioni non può essere antecedente a quella della richiesta.

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10).

C-2460/2018 Pagina 7 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA. Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e

C-2460/2018 Pagina 8 gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 3.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (consid. 10.1.1). 3.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con- sid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e se- condo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 Oggetto del contendere è da un lato il riesame ex tunc dell’ammontare della rendita di vecchiaia dell’assicurato con effetto dal 1° luglio 2014 al 31

C-2460/2018 Pagina 9 luglio 2016 e dall’altro la restituzione delle prestazioni indebitamente per- cepite da tale data fino al luglio 2016 (compreso). Ne consegue che appli- cabile è il diritto in vigore durante questo lasso di tempo. 5. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 9 aprile 2018. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 6. 6.1 Giusta l’art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni (lett. a) e le donne che hanno com- piuto i 64 anni (lett. b). Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita al capoverso 1.

Secondo l’art. 30 LAI (RS 831.20) il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto. 6.2 Nella fattispecie il ricorrente ha raggiunto l’età pensionabile in data 3 giugno 2014 ed ha quindi diritto a percepire una rendita di vecchiaia sviz- zera dal 1° luglio 2014. 6.3 Oggetto del contendere è da un lato la decisione su opposizione del 9 aprile 2018 riguardante la modifica ex tunc (tramite riesame) dell’ammon- tare della rendita di vecchiaia attribuita al ricorrente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 luglio 2016 (consid. H.a) e dall’altro la restituzione delle somme percepite in eccesso nello stesso periodo (consid. H.c). 6.4 Incontestato per contro – e passato in giudicato – risulta il nuovo cal- colo della rendita con effetto dal 1° agosto 2016 (consid. H.b).

C-2460/2018 Pagina 10 6.5 Non fanno parte né dell'oggetto impugnato né pertanto dell’oggetto della lite, infine, i presupposti per concedere il condono (la buona fede e l’onere troppo grave), ritenuto che l'amministrazione non si è ancora espressa formalmente su questo tema. Nella misura in cui viene chiesta la concessione del condono il ricorso è irricevibile. 7. A titolo preliminare giova rilevare che, malgrado abbia sempre ribadito di non aver ricevuto, nel periodo contestato da luglio 2014 a luglio 2016, pre- stazioni da entrambi gli Stati interessati e di non intravvedere motivi a giu- stificazione di una restituzione di prestazioni, con replica del 1° agosto 2018 A._______, ha da un lato ribadito il proprio disaccordo con le conclu- sioni della CSC, dall’altro ha tuttavia anche indicato di rispettare la deci- sione impugnata (consid. K). 7.1 Al riguardo va in primo luogo rilevato che la citata dichiarazione non provoca lo stralcio dai ruoli del ricorso in quanto privo di oggetto. Tale pro- cedere presuppone infatti una dichiarazione in tal senso chiara, scritta, espressa e senza condizioni. Un atto ricorsuale non può essere ritirato im- plicitamente (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bunde- sverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, N3.212). 7.2 7.2.1 Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA le controversie nell'ambito delle assicu- razioni sociali possono essere composte con transazione. Per il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di deci- sione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, ad art. 50 n. 32 pag. 669), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie " nell'ambito delle assicurazioni sociali ", si intendono vertenze concernenti le presta- zioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 7.2.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri- bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa- zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo

C-2460/2018 Pagina 11 che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran- sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quanto- meno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 con- sid. 2.6; v. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 consid. 3.2; KIESER, op. cit., ad art. 50 n. 38 pag. 670-671). Ciò deve valere a maggior ragione nel caso in cui il ricorrente non è patro- cinato. 7.3 Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte esaminerà la conformità al diritto federale delle decisioni impugnate. 8. 8.1 Nel caso concreto occorre esaminare se la CSC era legittimata a ri- durre, tramite riesame, l’importo della rendita di vecchiaia con effetto re- troattivo alla sua concessione e a chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente percepite. A sostegno del proprio dissenso il ricorrente so- stiene di aver constatato “ che nelle summenzionate lettere non viene fatto riferimento alcuno alla mia lettera dello scorso 08/02/2018, nella quale sono riuscito finalmente a dimostrare, grazie ai documenti del Centro Na- cional de Pensoes (...), (...), Portogallo, che sto ricevendo una pensione in Portogallo solo dal giorno 17/08/2016. Pertanto, non ho beneficiato di diritti duplici, ragion per cui reputo che non sussistono i motivi per restituire l’importo richiesto ”. Egli precisa poi che “ nelle lettere ricevute non trovo altra giustificazione alla richiesta di restituzione dell’importo, se non la vo- stra asserzione secondo cui avrei beneficiato di duplici diritti. Tuttavia, visto e considerato che ciò non corrisponde al vero, mi risulta che non ho nulla da restituire “ (traduzione in italiano del ricorso del 18 aprile 2018). 8.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse de- vono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interes- sato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restitu- zione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA).

C-2460/2018 Pagina 12 8.3 L’obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa; DTF 130 V 318 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale cresciuta in giudicato (sentenza del TF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2). In tal caso la decisione di restituzione deve rispettare unicamente le condizioni dell’art. 25 LPGA (sentenza del TF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2).

8.4 Per determinare se una decisione è senza dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti). Un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi di sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza del TF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con rinvii; sentenza del TAF C-5085/2015 dell’8 luglio 2016 consid. 8.3.2). 9. In concreto la CSC ha riesaminato la decisione di attribuzione della rendita di vecchiaia del 18 giugno 2014 (che a sua volta sostituiva una rendita di invalidità), riducendone l’ammontare retroattivamente, in quanto avrebbe in un primo tempo erroneamente tenuto conto anche dei periodi assicura- tivi acquisiti in Portogallo in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 della Conven- zione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il Portogallo dell’11 settembre

C-2460/2018 Pagina 13 1975 (RS 0.831.109.654.1; in seguito: Convenzione) relativo al calcolo della rendita di invalidità. Secondo tale norma “ per determinare la durata di contribuzione che serve come base di calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invali- dità svizzera, dovuta a un cittadino svizzero o portoghese, i periodi d’assi- curazione ed i periodi assimilati, compiuti giusta le disposizioni legali por- toghesi, sono considerati come periodi di contribuzione svizzeri, nella mi- sura in cui non si sovrappongano a questi ultimi. Per stabilire il reddito an- nuo medio si tiene conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri “. L'art. 12 cpv. 2 prevede invece che “ le rendite ordinarie per la vecchiaia o i superstiti dell’assicurazione svizzera, sostitutive di una rendita per invali- dità fissata secondo il paragrafo precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere tenendo conto esclusivamente dei periodi di contribuzione svizzeri “. La stessa disposizione prevede altresì che “ se, tuttavia, i periodi d’assicurazione portoghese, in considerazione dell’arti- colo 20 della Convenzione e delle disposizioni di altre convenzioni interna- zionali, non danno diritto eccezionalmente ad un’analoga prestazione por- toghese, sono ugualmente computati per determinare i periodi di contribu- zione che devono servire come base di calcolo delle suddette rendite sviz- zere “. Secondo l’art. 20 succitato “ quando un cittadino di una o dell'altra Parte contraente è stato sottoposto successivamente o alternativamente alle le- gislazioni delle due Parti contraenti, i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati compiuti secondo ciascuna di queste legislazioni sono sommati, da parte portoghese, nella misura del necessario, per l'acquisizione del di- ritto alle prestazioni oggetto della presente sezione, a condizione che sud- detti periodi non si sovrappongano. Questa disposizione è applicabile sol- tanto se la durata di contribuzione nelle assicurazioni portoghesi è di al- meno dodici mesi “. In un secondo tempo – in occasione della fissazione della rendita di vec- chiaia per la moglie (consid. E.a.a) – l’autorità inferiore, tramite decisioni del 29 luglio 2016, ha quindi calcolato la rendita di vecchiaia sulla base dei soli contributi svizzeri con effetto retroattivo al 1° luglio 2014.

C-2460/2018 Pagina 14 10. 10.1 In primo luogo occorre determinare se la citata Convenzione, sulla cui base la CSC aveva calcolato anche la rendita di invalidità (fino al giugno 2014; doc. CSC 7 e 8) si applica alla fattispecie in esame. 10.1.1 L’art. 20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi – riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) – a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Gli art. 6-8 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cap. 1 Allegato II ALC (nella versione in vigore fino al 30 marzo 2012), dispongono che il Regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, fermo restando tuttavia la possibilità per gli stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'Allegato III del Regolamento (art. 7 cap. 2 lett. c del Regolamento n. 1408/71; cfr. pure sentenza del TF I 449/03 del 18 settembre 2003, consid. 2.2).

Tali disposizioni sono state riprese anche dal Regolamento (CE) n. 883/2004 – che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 1408/71 dal 1° aprile 2012 – laddove all’art. 8 precisa che pur sostituendo, nel suo ambito di applicazione, ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri, talune disposizioni delle suddette convenzioni stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente Regolamento continuano ad applicarsi nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell’Allegato II del Regolamento stesso. 10.1.2 Il Tribunale federale ha tuttavia già stabilito che nella misura in cui l’assicurato, cittadino portoghese, ha esercitato – come nella fattispecie – il suo diritto alla libera circolazione prima dell’entrata in vigore dell’ALC, svolgendo attività lucrativa in Svizzera dal 1990 al 1996 (doc. CSC 4 e 53), per poi rientrare nel suo paese nell’aprile 2009 (doc. CSC 12), le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale più favorevoli continuano ad essere applicate (DTF 133 V 329 consid. 5 segg.).

C-2460/2018 Pagina 15 Quindi nel caso in cui le prestazioni calcolate sulla base della convenzione risultano più elevate rispetto a quelle scaturite dalla coordinazione prevista dall'ALC e dai suoi regolamenti, esse non vengono ridotte a partire dal 1° giugno 2002 (DTF 133 V 329 consid. 5 segg.). L’amministrazione non contesta del resto l’applicazione di detta convenzione. 10.2 10.2.1 Va ancora aggiunto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale inoltre il calcolo della rendita di vecchiaia sulla base dei soli contributi svizzeri non viola l'art. 33 bis cpv. 1 LAVS secondo cui le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita di invalidità sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi posti alla base di quest’ultima, se deriva un vantaggio all’avente diritto. Infatti secondo la giurisprudenza questa norma non si applica alle rendite determinate in funzione dei periodi di contribuzione stranieri (DTF 131 V 371 consid. 3.2). 10.2.2 Il Tribunale federale ha pure constatato che il calcolo autonomo della rendita di vecchiaia è conforme alle disposizioni di coordinazione dell’ALC e dei suoi regolamenti (cfr. l'art. 46 cpv. 1 lett. a cifra i e lett. b del regolamento (CEE) n. 1408/71; ALC allegato II sezione A n. 1 adattamento per la Svizzera; art. 52 n.1 del regolamento (CEE) n. 883/2004 applicabile in concreto; DTF 131 V 371 consid. 5 e 6, in particolare 6.2-6.4) anche qualora – come nel caso concreto – la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita di invalidità versata secondo il principio del rischio sulla base di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (cfr. art. 43 cpv. 3 del regolamento (CEE) n 1408/71 applicato per analogia; DTF 133 V 329 consid. 4.3 e 4.4, 131 V 371 consid. 7.4; art. 48 cpv. 3 del regolamento (CEE) n. 883/2004 applicabile in concreto). Il Tribunale federale ha sottolineato che né l'ALC né i regolamenti n°1408/71 e n° 574/71 prevedono la protezione di una situazione acquisita al momento della sostituzione di una rendita di invalidità con una di vecchiaia (DTF 133 V 329 consid. 4.5, 131 V 371 consid. 8 e 9); non vi è inoltre alcun diritto al pagamento di un complemento differenziale a compensazione di un eventuale scoperto (DTF 133 V 329 consid. 4.5, 131 V 371 consid. 7.3). Il Tribunale federale ritiene che a partire dal momento in cui una rendita AVS svizzera, calcolata in modo autonomo sulla base dei soli contributi svizzeri, sostituisce una rendita di invalidità determinata in funzione di periodi assicurativi svizzeri e esteri, lo Stato fino a quel momento libero dal versamento di una prestazione, versi a sua volta una rendita di vecchiaia parziale (DTF 131 V 371 consid. 7-9).

C-2460/2018 Pagina 16 11. 11.1 Nel caso concreto dagli accertamenti esperiti pendente causa ammi- nistrativa e di ricorso emerge che A._______ percepisce una rendita di vec- chiaia portoghese dal 17 agosto 2016, pari attualmente a Euro 185,99 (doc. CSC 86-1; doc. TAF 30), calcolata sulla base dei contributi versati nel suo paese. Di conseguenza per lo meno da tale data il calcolo della rendita di vecchiaia svizzera effettuato sulla base dei soli contributi svizzeri con effetto dal 1° agosto 2016, del resto non contestato, è conforme alle disposizioni della Convenzione (art. 12 cpv. 2 prima frase; consid. 9) e alla giurisprudenza federale summenzionata. 11.2 Per quanto concerne il periodo contestato (luglio 2014 - luglio 2016) va stabilito se la decisione del 2014 con cui la CSC ha attribuito all’assicu- rato una rendita di vecchiaia fondata anche sui contributi portoghesi e non soltanto su quelli svizzeri va considerata manifestamente errata. 11.2.1 Dagli atti emerge che il 16 gennaio 2014 la CSC, in vista della na- scita del diritto alla rendita di vecchiaia, ha chiesto all’assicurato di trasmet- tere, tramite la ISS.IP, Centro nacional del Pensoes la domanda di rendita (doc. CSC 50). Dagli atti non risulta che l’amministrazione, prima di attri- buire la rendita fondata sui contributi di entrambi gli stati coinvolti, abbia verificato, presso la competente autorità portoghese, alfine di stabilire la base di calcolo della rendita, se l’assicurato avesse o meno presentato do- manda di rendita in Portogallo rispettivamente se vi fosse effettivamente un diritto a tale rendita e, in caso di risposta affermativa, da quando. Nel formulario di notifica della decisione di attribuzione della rendita quale base legale della rendita di vecchiaia la CSC ha inoltre fatto riferimento – in con- trasto con quanto stabilito concretamente – “ all’art 46.1.a) i) del regola- mento (CEE) n° 1408/71 (prestation nationale) ”, secondo cui “ l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica “ (doc. CSC 55). Come ribadito anche dal ricorrente (consid. O), l’autorità portoghese pre- posta all’attribuzione della rendita di vecchiaia ha dichiarato, su espressa richiesta della giudice dell’istruzione, che l’interessato non ha mai benefi- ciato di prestazioni di vecchiaia in Portogallo prima del 17 agosto 2016 (doc. TAF 30), data del deposito della domanda di rendita (doc. CSC 74 pag. 3-4). Invitata ad indicare per quali motivi la rendita era stata attribuita

C-2460/2018 Pagina 17 solo dal mese di agosto 2016, segnatamente se la mancata concessione della rendita anteriormente a tale data e meglio dal raggiungimento del 65esimo anno (età di pensionamento in Portogallo nel 2014, http://www.cgtp.pt/sitio-dos-direitos/legislacao/seguranca-social/7529-al- teracao-do-regime-geral-das-pensoes-de-velhice-e-invalidez) fosse da ri- condurre ad una domanda di prestazioni tardiva, in quanto trasmessa nel 2016, oppure ad altri motivi, come ad esempio l’assenza di un diritto in tal senso, con scritto del 22 febbraio 2021 l’autorità portoghese ha indicato che il diritto alla rendita nasce dalla data del deposito della domanda (17 agosto 2016), precisando che la data di attribuzione di prestazioni non può essere antecedente a quella della richiesta (consid. Q). Per ottenere un diritto alla rendita al momento del compimento del 65esimo anno di età (nel giugno del 2014) l’insorgente avrebbe quindi potuto (e dovuto) presen- tare tempestivamente una domanda di rendita in patria. Alla luce di quanto sopra esposto sebbene la legislazione portoghese non preveda la possibilità per l’insorgente, in caso di domanda tardiva, di per- cepire una rendita di vecchiaia retroattivamente a decorrere dal luglio 2014, cioè dalla data del raggiungimento dell’età del pensionamento, non si ap- plicano comunque i combinati art. 12 cpv. 2 seconda frase e 20 della Con- venzione. Né omissioni del ricorrente, né eventuali decisioni errate dell’autorità por- toghese, non impugnate tempestivamente, permettono di applicare la va- riante dell’art. 12 cpv. 2 seconda frase della Convenzione. Solo l’inesi- stenza di un diritto ad una pensione portoghese avrebbe infatti consentito all’insorgente di beneficiare dell’applicazione del citato disposto. Come detto ciò non è il caso nella fattispecie. L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere una rendita pensionistica in patria già a decorrere dal luglio 2014, qualora avesse presentato tempestivamente istanza, decorrendo il diritto alla rendita di vecchiaia in Portogallo da quella data e avendola effettiva- mente ottenuta dal momento della domanda. La decisione riesaminata va quindi considerata manifestamente errata. 11.2.2 È d’uopo aggiungere che la decisione riesaminata va considerata manifestamente errata già per il solo fatto che l’amministrazione ha omesso di accertare, contrariamente al testo chiaro dell’art. 12 cpv. 2 della Convenzione e alla giurisprudenza in vigore, che imponevano tale passo ai fini di stabilire se la rendita andava calcolata tenendo conto dei periodi di contribuzione di entrambi gli stati o solo di quelli svizzeri, se l’assicurato aveva diritto o meno ad una rendita di vecchiaia in patria da luglio 2014. In

C-2460/2018 Pagina 18 effetti solo nella misura in cui i periodi di contribuzione portoghesi non da- vano diritto ad una rendita portoghese potevano essere considerati nel cal- colo della rendita di vecchiaia svizzera (si confronti SVR 2004 IV nr. 23 consid. 3). Secondo giurisprudenza l’applicazione errata di una norma giu- stifica il riconoscimento di un errore manifesto soprattutto se la valutazione dei suoi presupposti materiali non lascia spazio all’apprezzamento (KIE- SER, op. cit., 4a ed. 2020 ad art. 53 N 61). Alla luce di quanto esposto A._______ non poteva pertanto avvalersi di una rendita svizzera calcolata sui contributi versati in entrambi i paesi, così come previsto eccezional- mente dall’art. 12 cpv. 2 seconda frase della Convenzione, e come erro- neamente stabilito in un primo tempo, senza previo accertamento da parte dell’amministrazione dell’inesistenza di un diritto ad una rendita portoghese (si confronti consid. G.a, da cui emerge che gli accertamenti su questa que- stione sono stati avviati solo nel 2017). In simili condizioni per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 luglio 2016 il cal- colo della rendita effettuato tramite decisione del 18 giugno 2014 deve es- sere considerato manifestamente errato ai sensi delle disposizioni sul rie- same. Già solo per questi motivi il provvedimento poteva essere riesami- nato e pertanto l’importo delle rendite modificato (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Anche per il periodo contestato quindi il calcolo autonomo della rendita di vecchiaia, eseguito dall’autorità di prime cure in un secondo tempo tramite riesame, è conforme al diritto applicabile. 11.3 In simili condizioni anche la richiesta dell’autorità inferiore tendente alla restituzione della somma di fr. 30'245.-, versata al ricorrente nel pe- riodo compreso fra luglio 2014 e luglio 2016, è legittima e va confermata. 12. Ne consegue che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere inte- gralmente respinto e le decisioni impugnate vanno confermate. 13. Tramite replica del 1° agosto 2018 l’assicurato ha espressamente formu- lato una richiesta di condono del debito contestatogli di fr. 30'245.- (allegato al doc. TAF 8, consid. K). L’incarto va pertanto trasmesso per competenza alla CSC affinché esamini la domanda di condono, dopo la crescita in giu- dicato della decisione di restituzione.

C-2460/2018 Pagina 19 14. 14.1 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 14.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Le autorità federali per contro non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2460/2018 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. 2. Le decisioni su opposizione del 9 aprile 2018 sono confermate. 3. L’incarto è trasmesso alla CSC per competenza e esame della domanda di condono del 1° agosto 2018. 4. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono alla pagina seguente

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-2460/2018 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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