B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-245/2021
S e n t e n z a d e l 5 l u g l i o 2 0 2 1 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Alfio Gaetano Patané, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (deci- sione del 22 settembre 2020).
C-245/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Con decisione del 17 marzo 2014, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 13 e 23 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 13 e 23]) – una rendita intera d’invalidità svizzera, di fr. 474.- al mese, dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2013 (per un grado d’invalidità del 100%) ed un quarto di rendita d’invalidità svizzera, di fr. 122.- al mese, dal 1° luglio 2013 (per un grado d’invalidità del 44%; doc. 55 e 56). 1.2. Con decisione del 10 maggio 2016, l’UAIE ha ricalcolato la rendita dell’interessato e deciso di attribuire in favore di quest’ultimo – a decorrere dal 1° ottobre 2015, in sostituzione della rendita precedentemente attribuita – un quarto di rendita d’invalidità svizzera, di fr. 121.- al mese. Nella motivazione della decisione, l’autorità inferiore, dopo aver precisato che “in seguito al divorzio (nel [...]; v. doc. 82), abbiamo proceduto allo splitting”, ha indicato che detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 5 anni ed 1 mese, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 3 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 53'580.- ed una scala delle rendite 11 (doc. 93; v. anche doc. 85 e 91 [fogli di calcolo]). 2. 2.1. Con decisione del 23 giugno 2020, l’UAIE ha deciso di sospendere, con effetto immediato, il versamento della rendita d’invalidità, l’interessato non avendo adempiuto al proprio obbligo di collaborare, segnatamente producendo la documentazione richiesta (doc. 157). 2.2. Con decisione del 22 settembre 2020, l’UAIE – dopo avere segnalato che “la pratica è stata riesaminata (...) in base ai documenti ricevuti è stato constatato che il diritto alla rendita sussiste” – ha deciso di erogare in favore dell’interessato un quarto di rendita d’invalidità svizzera, di fr. 121.- al mese, dal 1° agosto 2020 (doc. 165 [è in particolare indicato che detta decisione annulla e sostituisce la decisione del 23 giugno 2020]; v. anche doc. 159 [foglio di calcolo]).
C-245/2021 Pagina 3 3. Il 13 gennaio 2021, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 22 settembre 2020 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame e (di riformare la decisione impugnata nel senso di) riconoscere il suo diritto a percepire “interamente la rendita d’invalidità, senza alcuna ritenuta in favore della moglie, dalla quale risulta divorziato sin dal 3.09.2015“ (doc. TAF 1). 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all’estero (UAIE). 5. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. Nella risposta al ricorso del 12 aprile 2021, l’UAIE ha segnalato che, secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera, il 2 ottobre 2020 è stato recapitato un invito di ritiro nella buca delle lettere (o nella casella postale) del ricorrente in merito all’invio raccomandato contenente la decisione del 22 settembre 2020 (di modo che l’impugnata decisione è da considerarsi notificata il 9 ottobre 2020), plico raccomandato che è poi stato ritornato il 15 dicembre 2020 all’autorità inferiore. Pertanto, ha proposto a questo Tribunale di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato il 13 gennaio 2021, lo stesso essendo stato presentato tardivamente. Per il resto, quanto al merito della causa, l’UAIE, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita d’invalidità, ha confermato la correttezza dell’importo della rendita assegnata all’insorgente con la decisione impugnata (doc. TAF 3). 7. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 7 maggio 2021 (notificato al rappresentante dell’insorgente il 19 maggio 2021; cfr. in
C-245/2021 Pagina 4 particolare l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto il 31 maggio 2021 [il 29 maggio 2021 essendo un sabato, il termine è riportato al primo giorno feriale seguente]), la tempestività dell’inoltro del ricorso il 13 gennaio 2021. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 13 gennaio 2021 siccome inammissibile a causa dell’inoltro tardivo dell’impugnativa ed ha altresì trasmesso all’insorgente una copia della risposta al ricorso dell’UAIE del 12 aprile 2021, unitamente a copie del menzionato attestato della posta svizzera nonché dei documenti dell’incarto dell’UAIE indicati nella risposta al ricorso (doc. TAF 5). 8. 8.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 8.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 9. 9.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 9.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima- zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno
C-245/2021 Pagina 5 dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 8C_953/2015 del 18 marzo 2016, 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). 9.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto- rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve- nuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio racco- mandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 9.4. Nel provvedimento del 7 maggio 2021, questo Tribunale ha indicato al ricorrente – in virtù della documentazione presentata dall’autorità inferiore – che il plico raccomandato contenente la decisione dell’UAIE del 22 set- tembre 2020 deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 2 ottobre 2020 (momento in cui la Posta italiana ha inserito l’avviso di ritiro/ricevi- mento), ossia il 9 ottobre 2020. Ha pure osservato che, ciò premesso, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico raccomandato contenente la decisione dell’UAIE del 22 settembre fino al 12 dicembre 2020, data in cui è stato ritornato all’autorità inferiore con la menzione “al mittente per compiuta giacenza”, secondo quanto indicato nella risposta al ricorso dell’UAIE del 12 aprile 2021. 9.5. 9.5.1. Il ricorrente non ha peraltro fatto uso della facoltà concessagli da questo Tribunale con il summenzionato provvedimento del 7 maggio 2021 – notificato il 19 maggio 2021 (avviso di ricevimento ed estratto Track & Trace della Posta [doc. TAF 4]) – di dimostrare, nel termine di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto infruttuoso il 31 maggio 2021), per quale motivo il gravame, inoltrato il 13 gennaio 2021, doveva comunque considerarsi siccome tempestivo
C-245/2021 Pagina 6 9.5.2. Ciò premesso, è indubbio che era in corso una procedura alla quale il ricorrente era parte e che egli doveva pertanto aspettarsi di ricevere atti ufficiali – sia essi inviati per posta semplice o per invio raccomandato – da parte dell'UAIE e ciò fintanto che la procedura non era conclusa. Il ricor- rente non ha peraltro preteso – né emerge ad un esame d’ufficio degli atti di causa – che il 2 ottobre 2020 la Posta italiana non avrebbe inserito l'av- viso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario. 9.5.3. Da quanto esposto, discende che, ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione dell’UAIE del 22 settembre 2020, notificata al più tardi il 9 ottobre 2020, ha iniziato a decorrere il 10 ottobre 2020 ed è scaduto il 9 novembre 2020 (art. 60 cpv. 1 LPGA in combina- zione con l’art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA), il ricorso inoltrato il 13 gennaio 2021 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9.5.4. Non soccorre il ricorrente neppure la circostanza che il 16 dicembre 2020 l’autorità inferiore gli abbia trasmesso per conoscenza copia della de- cisione impugnata. Nella decisione incidentale del 7 maggio 2021, questo Tribunale ha già indicato all’insorgente, rappresentato in questa sede da mandatario professionale, che di principio l’invio ulteriore di una copia della decisione del 22 settembre 2020 da parte dell’autorità inferiore non faceva decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 118 V 190 consid. 3a; cfr. pure sentenza del TF 4A_613/2011 del 30 novembre 2011 consid. 6.2). Inoltre, il ricorrente non ha reagito alla menzionata decisione incidentale del TAF del 7 maggio 2021. Non ha pertanto fatto valere una circostanza particolare che possa giustificare una nuova decorrenza del termine ricorsuale dalla notificazione dello scritto dell’autorità inferiore del 16 dicembre 2020 con cui gli è stata trasmessa una semplice copia della decisione impugnata, senza che ne emerga una ad un esame d’ufficio degli atti di causa. 9.6. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inam- missibile, non sono date le condizioni per un esame della censura di merito sollevata dal ricorrente con riferimento alla decisione impugnata. A titolo del tutto abbondanziale, può essere tutt’al più osservato che nel merito il ricorrente non appare avere indicato per quale preciso motivo, rispettiva- mente norma legale, il calcolo della rendita effettuata dall’autorità inferiore nella sua decisione del 22 settembre 2020 sarebbe errato, fermo restando che non appare altresì neppure motivo per scostarsi d’ufficio dal calcolo dell’importo mensile del quarto di rendita d’invalidità svizzera accordato al ricorrente da parte dell’autorità inferiore (con la conseguenza che, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse stato ammissibile, avrebbe dovuto
C-245/2021 Pagina 7 essere respinto, a giudice unico, siccome manifestatamente infondato). Basti ancora rilevare che, ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili del matrimonio ven- gono ripartiti (splitting) e attribuiti per metà ciascuno se, fra l’altro, il matri- monio, come nel caso di specie, è sciolto per divorzio (lett. c della citata norma). Va altresì ancora rilevato che il Tribunale amministrativo federale è vincolato dalle leggi federali (art. 190 Cost. [DTF 137 V 181 consid. 6.3]). 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 11. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-245/2021 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-245/2021 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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