B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2411/2017
Sentenza del 2 novembre 2018 Composizione
Giudice unico Michela Bürki Moreni cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 13 marzo 2017).
C-2411/2017 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera dal 1997 come frontaliere per varie ditte e con varie mansioni, segnatamente, a partire dal 2004, in qualità di operaio tagliatore di pelli presso la B., solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 1, 8 dell’incarto dell’Ufficio dell’as- sicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). A.b A partire da settembre 2008 – la data esatta non è nota – l’interessato ha iniziato a soffrire di problemi alla colonna lombare dopo aver battuto la schiena cadendo da un tavolo sul quale stava lavorando; a seguito del si- nistro ha continuato a lavorare assumendo analgesici (doc. 7). Persistendo i dolori, l’assicurato si è sottoposto a una serie di esami strumentali e clinici dai quali è emersa la presenza di una discopatia L5-S1 con protrusione circonferenziale con conflitto radicolare in corrispondenza dei forami di congiunzione sia a destra che a sinistra e una spondilolistesi L5 su S1 (doc. 3). Dal 3 ottobre 2008 è stata quindi prescritta un’incapacità lavorativa al 100% (doc. 22) ed è stata posta l’indicazione per l’intervento chirurgico di stabilizzazione L4-L5-S1 con viti interpeduncolari poliassiali e due barre. L’operazione è stata eseguita senza complicazioni il 18 dicembre 2008 presso l’Ospedale C._______ (doc. 3). B. B.a Perdurando inalterata l’inabilità lavorativa, non avendo sortito l’inter- vento chirurgico gli effetti sperati, il 4 marzo 2009 A._______ ha trasmesso all’Ufficio AI del Cantone D._______ (in seguito: UAI-D.) la do- manda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 16). C. L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria, assumendo agli atti l’in- carto della Visana Service AG (intervenuta come assicuratore per il versa- mento delle indennità giornaliere in caso di malattie [in seguito: inc. Vi- sana]) e le informazioni del medico curante, dell’interessato e del datore di lavoro (doc. 21, 22, 25-28). C.a Sulla scorta degli accertamenti medici agli atti – in particolare i rapporti del dr. E., specialista in reumatologia e medicina fisica e riabilita- zione, del 31 luglio e del 14 dicembre 2009 (doc. 24, 33 inc. Visana), il rapporto peritale del dr. F._______, specialista in psichiatria e psicoterapia dell’11 maggio 2010 (doc. 51) e il rapporto SMR del 12 gennaio 2011 (doc.
C-2411/2017 Pagina 3 77), dai quali è emerso che a partire dal mese di ottobre 2008 l’interessato era inabile al 100% nell’attività abituale e all’80% in un’attività sostitutiva adeguata ai limiti funzionali, da rivalutare a dieci mesi di distanza – l’UAIE ha riconosciuto, mediante decisione del 3 maggio 2011 (doc. 89), prece- duta dal progetto del 10 febbraio 2011 (doc. 82), il diritto a una rendita intera di invalidità (con grado AI dell’80%) a partire dal 1° ottobre 2009, trascorso l’anno d’attesa ininterrotto d’incapacità lavorativa (art. 28 cpv. 1 let. b LAI). D. D.a Il 1° dicembre 2011 l’amministrazione ha avviato la procedura di revi- sione (doc. 90), raccogliendo le indicazioni dell’assicurato (doc. 92), dei medici curanti (doc. 91, 97) e il parere del SMR del 21 settembre 2012 (doc. 98). D.b Essendo emersa una situazione sostanzialmente invariata, l’ammini- strazione ha disposto il 24 settembre 2012 la continuazione del versamento della rendita intera AI sulla base del medesimo grado di invalidità (doc. 99). Vista la giovane età del ricorrente, il medico SMR ha comunque consigliato una rivalutazione del caso nei successivi dodici mesi, soprattutto a livello reumatologico-ortopedico (doc. 98). E. E.a Una seconda procedura di revisione è stata promossa dall’UAI- D._______ il 1° settembre 2013 (doc. 100). E.b In tale contesto, sulla scorta delle indicazioni fornite il 14 maggio 2014 dal medico del SMR (doc.111), l’UAI-D._______ ha incaricato il Servizio di accertamento medico (in seguito SAM) di eseguire una perizia pluridisci- plinare in medicina interna, neurologia e reumatologia e in psichiatria e psi- coterapia (doc. 114-118). E.c I rapporti peritali dell’8 settembre 2014 del dr. G., specialista in reumatologia, del 6 ottobre 2014 della dr.ssa H., specialista in psichiatria e psicoterapia (completato poi il 10 ottobre 2014 – cfr. doc. 122) e del 7 ottobre 2014 del dr. I., specialista in neurologia, sono quindi confluiti nella perizia pluridisciplinare del 12 novembre 2014 (doc. 119) nella quale il dr. J. e la dr.ssa K._______, entrambi specialisti in medicina interna, hanno esposto la valutazione globale dello stato di salute e della capacità lavorativa, su cui si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto (consid. 10.1, 10.5).
C-2411/2017 Pagina 4 E.d Le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM sono state fatte proprie dal dr. L., medico generalista del SMR, nel rapporto finale del 18 novembre 2014, in particolare l’indicazione fornita dalla dr.ssa H. relativa alla necessità di un supporto psichiatrico, suscettibile di migliorare la capacità lavorativa dell’interessato del 50% nell’arco di 12 mesi (doc. 120). E.e Constatando l’assenza di sostanziali cambiamenti in riferimento alla rendita percepita da A., l’amministrazione ha pertanto stabilito, con decisione del 20 novembre 2014, la continuazione del versamento della rendita d’invalidità, sulla base di un rinnovato grado di invalidità del 100% (in ragione delle problematiche psichiche). Ha inoltre invitato l’assi- curato a sottoporsi ad un regolare trattamento antidepressivo e psicotera- pico, in modo tale da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Rammentando che l’esecuzione del suddetto trattamento sa- rebbe stato oggetto di verifica in occasione della successiva revisione, l’au- torità inferiore ha poi reso attento l’assicurato alle sanzioni previste dall’art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata collaborazione nell’attuazione della cura medica (doc. 121). F. F.a Una terza procedura di revisione è stata promossa dall’UAI-D. il 1° agosto 2015 (doc. 125). F.b F.b.a Preso atto della mancata esecuzione del trattamento psichiatrico e rammentando la sanzione in caso di mancata osservanza dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. doc. 121), il dr. M., specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR ha ritenuto l’interessato abile in un’attività lavorativa idonea nella misura del 50%, conto tenuto del miglioramento teorico della componente psichica che avrebbe dovuto intervenire a partire dal mese di novembre 2015, ossia a distanza di dodici mesi dal rapporto SMR del 18 novembre 2014 (doc. 135, 137). F.b.b Sulla scorta delle indicazioni mediche, dell’indagine economica, dalla quale è emerso un discapito economico del 37% in attività adeguata (doc. 139) e del rapporto del consulente all’integrazione professionale, che alla luce della reticenza dell’insorgente ha escluso un eventuale percorso di reintegrazione professionale (doc. 140), l’UAI-D. ha emesso il pro- getto di decisione del 4 aprile 2016, con il quale ha soppresso – senza
C-2411/2017 Pagina 5 specificare da che data – il diritto alla rendita e negato il diritto a provvedi- menti professionali (doc. 141). F.c F.c.a Le osservazioni del 21 aprile 2016 con cui è stata chiesta la rivaluta- zione del caso e la nuova documentazione medica, sulla quale si ritornerà nei considerandi in diritto (doc. 143), sono state sottoposte sia al SMR (doc. 149) che al SAM, presso il quale il ricorrente è stato convocato per una perizia pluridisciplinare di decorso ed è stato visitato dal dr. N., specialista in psichiatria e psicoterapia, dal dr. O., specialista in reumatologia e riabilitazione e nuovamente dal dr. I._______ per gli aspetti neurologici. Nel rapporto peritale pluridisciplinare del 25 gennaio 2017, la dr.ssa K._______ e il dr. J._______ hanno confermato l’incapacità lavorativa to- tale nell’attività abituale, mentre hanno constatato un miglioramento a li- vello psichico dello stato di salute dell’assicurato dal 1° aprile 2016, mo- mento a partire dal quale l’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro in un’at- tività sostitutiva adeguata nella misura del 70%, da intendersi quale ridu- zione del rendimento (doc. 158). F.c.b Nel rapporto finale SMR del 27 gennaio 2017, il dr. L._______ ha fatto proprie le conclusioni peritali e ritenuto migliorato lo stato di salute dell’assicurato (doc. 159). F.c.c Dalla nuova indagine economica del 2 marzo 2017 è emerso un grado di invalidità del 15.65% (doc. 163). G. Con decisione 13 marzo 2017 l’UAIE ha dunque confermato la soppres- sione del diritto alla rendita di invalidità fino ad allora percepita da A., con effetto a decorrere dalla fine del mese seguente l’intima- zione del provvedimento, avendo accertato a partire da aprile 2016 un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 164) – sebbene ciò fosse già il caso dal mese di novembre 2015 (cfr. consid. F.b.a e F.b.b). H. Contro la decisione dell’UAIE, in data 26 aprile 2017 (doc. TAF 1), A., sempre rappresentato dal patronato INAS, ha interposto ri- corso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) – poi completato
C-2411/2017 Pagina 6 con il memoriale del 2 agosto 2017 (doc. TAF 9) – chiedendone l’annulla- mento con conseguente riconoscimento di una rendita di invalidità fondata su un grado d’invalidità di almeno 50%, nonché l’esenzione dalle spese processuali e il riconoscimento di adeguate ripetibili. A sostegno della pro- pria richiesta il ricorrente ha prodotto, oltre alla documentazione già agli atti, il rapporto del 4 aprile 2017 della dr.ssa P., medico chirurgo e specialista in medicina legale. Delle motivazioni si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto. I. Nella risposta del 9 ottobre 2017, l’UAIE ha fatto proprie le considerazioni contenute nel memoriale del 27 settembre 2017 dell’UAI cantonale, a sua volta fondate sulle delucidazioni peritali del SAM del 26 settembre 2017 – su cui si tornerà nel dettaglio più avanti – e proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 11). J. Con decisione incidentale dell’8 novembre 2017 la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta (doc. TAF 13). Il ricorrente ha fatto fronte al ver- samento dell’anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese pro- cessuali in data 28 novembre 2017 (doc. TAF 15). K. Nel corso del mese di novembre 2017 – la data esatta non è nota – l’assi- curato ha chiesto all’UAI-D. un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI (doc. TAF 14). L. Con replica del 4 dicembre 2017 l’insorgente ha ribadito la tesi esposta nel memoriale di ricorso e nel complemento, criticando le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e un accertamento incompleto della fattispecie (doc. TAF 16). M. Duplicando, in data 15 gennaio 2018, sulla scorta delle osservazioni dell’UAI-D._______ del 10 gennaio 2018 nonché del verbale del primo col- loquio per l’aiuto al collocamento del 21 dicembre 2017, l’UAIE si è ricon- fermata nella propria posizione, riproponendo la reiezione dell’impugnativa (doc. TAF 18).
C-2411/2017 Pagina 7 N. Con le osservazioni del 26 gennaio 2018, il ricorrente ha sostanzialmente reiterato la propria posizione (doc. TAF 20).
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
C-2411/2017 Pagina 8 eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rin- vii). 3. 3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
C-2411/2017 Pagina 9 mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Contestata, in concreto, è la liceità della soppressione della rendita di invalidità percepita da A._______ a partire dal 30 aprile 2017, ossia dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI in vigore dal 1° gennaio 2012 e le successive modifiche (RU 2011 5659; FF 2010 1603) pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata. 3.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 13 marzo 2017. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
C-2411/2017 Pagina 10 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 5. 5.1 Oggetto del contendere, nel caso concreto, è la questione se dopo il 1° aprile 2016 lo stato di salute e/o la capacità al lavoro (e di guadagno) del ricorrente siano migliorati in modo tale da giustificare la soppressione della rendita intera d’invalidità con effetto dal 30 aprile 2017. 5.2 Al riguardo il ricorrente adduce che sebbene lo stato di salute e di ca- pacità di lavoro siano migliorati rispetto al momento in cui la prestazione è stata concessa, sono comunque peggiori rispetto a quelli ritenuti dall’UAIE nella decisione impugnata. Sulla scorta degli accertamenti medici prodotti in sede di ricorso, l’assicurato ritiene infatti giustificato il riconoscimento di un’incapacità lavorativa, anche in attività sostitutive esigibili, di almeno il 50%. Egli postula quindi per il sussistere del diritto ad almeno mezza ren- dita di invalidità, senza specificare a partire da quale momento. 5.3 Di contro, l’amministrazione, sulla scorta delle valutazioni peritali del SAM e dei rapporti del SMR, non ritiene vi siano i presupposti per modifi- care la propria decisione, dato che la documentazione medica prodotta dall’assicurato non apporta nessun elemento clinico nuovo suscettibile di ritenere una capacità lavorativa inferiore a quella stabilita dai periti. 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in- valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
C-2411/2017 Pagina 11 Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile se l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 6.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 7. 7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
C-2411/2017 Pagina 12 7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201) la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 7.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su- bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva- riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon- dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung- sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden- rentenrevisionen, in: SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei- stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). 7.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 7.5 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 let. a OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
C-2411/2017 Pagina 13 8. 8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti- gioso (DTF 133 V 108; sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007). 8.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra la decisione del 20 novembre 2014 (doc. 121) – con cui è stato confermato all'assicurato il diritto a una rendita intera AI, a seguito di un esame materiale della fattispecie tramite esperimento di una perizia pluridisciplinare – e il 13 marzo 2017, data della decisione impugnata (doc. 164). 9. 9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se- condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me- dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS- JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). 9.2 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi
C-2411/2017 Pagina 14 su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit- torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su- perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 9.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 9.4 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronun- ciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 9.5 Non va infine dimenticato che se vi sono rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ot- tobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
C-2411/2017 Pagina 15 10. 10.1 In occasione della seconda procedura di revisione avviata il 1° set- tembre 2013 (doc. 100), al fine di valutare lo stato di salute complessivo, l’amministrazione ha predisposto e assunto agli atti la perizia pluridiscipli- nare del 12 novembre 2014 allestita dai dr.i J._______ e K._______ del SAM e comprensiva delle valutazioni psichiatriche, neurologiche e reuma- tologiche (doc. 119; anche consid. E.c), dalle quali sono emerse le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
C-2411/2017 Pagina 16 ogni 15-20 minuti”. Egli ha quindi ritenuto non più esigibile una ripresa delle professioni precedentemente svolte, essendo le stesse fisicamente pesanti (cfr. rapporto peritale del 8 settembre 2014). 10.4 10.4.1 Di particolare interesse è la valutazione della dr.ssa H., che nel rapporto del 6 ottobre 2014, riscontrando un evidente peggioramento nello stato psichico dell’interessato rispetto alla valutazione psichiatrica dell’11 maggio 2010 (doc. 51), correlato all’insorgere di uno stato depres- sivo grave, ha indicato: “verosimilmente una riduzione della capacità lavo- rativa almeno del 50% esiste a partire dal gennaio 2013, da quando le spe- ranze di miglioramento sono diventate esigue; l’assicurato ha poi subito un drastico peggioramento a livello timico a seguito dell’evento avuto al mare quando egli, rimasto bloccato, si è sentito «inutile» anche in vacanza, ne- cessitando l’aiuto del bagnino per raggiungere la riva, non potendo giocare e badare ai bambini e abbisognando, a causa di tale malessere, una cura parentale per 15 giorni. Da allora (agosto 2013) egli ha accusato una de- flessione del tono dell’umore importante, con una costellazione di sintomi ancora presenti che lo hanno portato ad un’inabilità lavorativa del 100%”. Constatando che il ricorrente non beneficiava al momento della visita di alcun supporto farmacologico o psicoterapico per arginare l’importante ma- lessere psichico ed esprimendo una prognosi negativa, in caso di mancata prestazione delle cure adeguate al caso, la dr.ssa H. ha quindi concluso: “Sicuramente il paziente trarrebbe giovamento da una terapia antidepressiva e psicoterapica che non solo è indicata, ma risulta indispen- sabile al fine di evitare che egli metta in atto degli agiti autoaggressivi. Per tale motivo chiedo che venga informato di quanto sopra il medico curante. È possibile che l’assicurato, se sufficientemente supportato e medicato, possa migliorare la propria capacità lavorativa almeno del 50% nell’arco di 6-12 mesi (tempo minimo necessario per trovare una terapia adeguata e che dia una sufficiente stabilizzazione). 10.4.2 Con il complemento alla perizia del 10 ottobre 2014 (doc. 122) la dr.ssa H._______ ha inoltre precisato che secondo i criteri di Foerster vi è un comorbidità fra la depressione e il disturbo somatoforme: sebbene sia la prima patologia a determinare l’inabilità lavorativa, anche la sindrome somatoforme da dolore persistente deve essere considerata come ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. anche doc. 124).
C-2411/2017 Pagina 17 10.5 La valutazione complessiva del caso da parte dei dr.i J._______ e K., ha messo in evidenza una modifica dello stato di salute rispetto al momento dell’erogazione della rendita, in ragione del graduale peggio- ramento a livello psichico a partire da gennaio 2013 e incrementato da ago- sto 2013 (doc. 119 pp. 25-26). La patologia psichiatrica, unitamente a quella somatica, hanno quindi determinato una totale incapacità lavorativa in qualsiasi professione, condizionando inoltre la possibilità di sostenere dei provvedimenti professionali (pp. 24-26). Al fine di migliorare la propria prognosi e di riacquisire potenzialmente fino al 50% della capacità lavora- tiva i periti hanno ritenuto indicato sottoporre l’interessato a un trattamento antidepressivo e psicoterapico (p.27). 10.6 Le valutazioni peritali sono quindi state interamente riprese dal dr. L. nel rapporto finale SMR del 18 novembre 2014 (doc. 120). 11. 11.1 In occasione della terza procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2015 (doc. 125), l'UAI cantonale ha nuovamente raccolto le di- chiarazioni dell’assicurato – sostanzialmente sovrapponibili a quelle rila- sciate in precedenza (doc. 103) salvo per quanto concerne il regolare bi- sogno d’aiuto da parte di terzi per svolgere le attività quotidiane, indicato come non più necessario (doc. 128) – e del medico curante, che ha certifi- cato il persistere inalterato dell’inabilità lavorativa al 100% (doc. 130). Dando seguito alla richiesta dell’amministrazione, l’assicurato, per il tramite del patronato INAS, ha inoltre comunicato di non essere in cura presso nessun medico psichiatra (doc. 133): in buona sostanza, di non essersi sottoposto al trattamento medico prescritto in occasione della precedente procedura. Per tale ragione, il dr. M._______ ha ritenuto essere subentrato a partire dal mese di novembre 2015, ossia a dodici mesi di distanza dalla perizia pluridisciplinare del 12 novembre 2014 (doc. 119), un miglioramento teorico dello stato di salute, e più precisamente della componente psichica, grazie al quale è possibile considerare l’assicurato abile al 50% in un’attività ade- guata e rispettosa dei limiti funzionali dettati dalla componente reumatolo- gica (cfr. annotazione SMR [doc. 135] e rapporto finale SMR [doc. 137] del 3 dicembre 2015). 11.2 In sede di osservazioni al progetto di decisione, il ricorrente ha quindi prodotto due nuovi referti medici:
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C-2411/2017 Pagina 19 o Pregresso intervento chirurgico di fissazione intersomatica da L4 a S1 con sei viti interpeduncolari poliassiali e due barre sistema XIA eseguito il 18 dicembre 2008. o A causa dell’instabilità lombo-sacrale con anterolisi di L5 su S1 di grado I-II per spondilosi bilaterale di L5 e osteocon- drosi L5-S1. o Senza deficit neurologici di sicura origine organica. E le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
C-2411/2017 Pagina 20 11.3.3 Nel rapporto del 23 novembre 2016 il dr. O._______ ha riferito che l’esame clinico e le nuove indagini radiologiche al rachide lombare hanno mostrato una situazione sostanzialmente invariata rispetto a quella docu- mentata dal dr. E._______ nei rapporti di luglio e dicembre 2009 (doc. 24 e 33 inc. Visana). Egli ha in particolare indicato che: “La prognosi per quanto riguarda la problematica somatica alla colonna vertebrale è da con- siderarsi moderatamente favorevole. A distanza ormai di otto anni dall’in- tervento chirurgico di fissazione intersomatica abbiamo radiologicamente un reperto accettabile. Non vi è spostamento dei metameri fissati, non vi è scollamento del materiale di fissazione. Non vi sono alterazioni degenera- tive significative al disco sovrastante la fissazione intersomatica”. Cionono- stante rilevando che la sintomatologia algica è rimasta costante negli anni, resistendo a tutte le terapie, lo specialista ha constatato un’evoluzione verso una sindrome dolorosa cronica non correlata con le problematiche somatiche. Tale circostanza, a mente del dr. O., ha un influsso sulla possibilità di un reinserimento professionale, per altro complicato da fatto che sin dal 2008 l’assicurato beneficiava di una rendita intera AI. Il dr. O. ha pertanto ritenuto l’assicurato limitato nello svolgere at- tività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, nel mantenere delle posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta (almeno un’ora) che eretta (da fermo al massimo per 5-10 minuti), nei movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco soprattutto in estensione, nell’alzare dei pesi anche di modesta entità (sopra i 5 kg), nell’esecuzione di lavori da svolgere su terreni sconnessi e nel salire e scendere scale e scale a pioli (p. 7). Egli ha quindi considerato esigibile l’esecuzione di un’attività sostitutiva, rispettosa dei limiti funzionali elencati nella misura dell’80% dovuta a un rendimento ridotto. Nella professione abituale di operaio pellettiere, come pure nelle precedenti attività svolte, ha per contro ritenuto l’interessato ina- bile al 100% (p. 7). 11.3.4 Nel rapporto del 30 novembre 2016, il dr. I._______ ha riferito che, dal punto di vista strettamente neurologico, la situazione è simile a quanto già riscontrato in occasione dell’esame del 2014 e l’assicurato può essere considerato interamente abile al lavoro in qualsiasi professione (pp. 3-4). Pur esprimendo una prognosi favorevole, egli ha comunque previsto che i disturbi lamentati dall’assicurato persisteranno anche in futuro vista l’evo- luzione cronica (p. 3).
C-2411/2017 Pagina 21 11.3.5 La valutazione globale del caso ha permesso di constatare, da un lato, una situazione invariata per quanto concerne la problematica al ra- chide lombare, dall’altro, un miglioramento dal punto di vista psichico ri- spetto all’ultimo esame peritale del 2014 (doc. 158 p. 24). Tale cambia- mento dello stato di salute può essere fatto risalire al mese di aprile 2016, momento in cui l’assicurato è stato visitato dal dr. Q.; per quanto concerne l’evoluzione futura, invece, a mente dei periti, non vi è da aspet- tarsi alcun ulteriore miglioramento, sebbene questi abbiano prescritto l’as- sunzione di antidepressivi della prima generazione a basso dosaggio al fine di “modulare la soglia di percezione del dolore e per migliorare il tono dell’umore” (pp. 23-24). I dr.i J. ed K._______ hanno quindi rite- nuto persistere inalterata l’inabilità completa al lavoro nella professione abi- tuale di operaio aiuto pellettiere (come pure in quelle precedentemente svolte), mentre in un’attività lavorativa adatta e rispettosa dei limiti funzio- nali indicati dal dr. O._______ – più restrittivi di quelli esposti nella prece- dente perizia SAM – hanno considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 70%, da intendersi quale presenza sull’arco dell’intera giornata, ma con rendimento ridotto (p. 21). 11.4 Le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM sono state fatte proprie dal dr. L._______ che nel rapporto finale SMR del 27 gennaio 2017, riferendo di uno stato di salute migliorato, ha corretto la precedente valutazione (doc. 137) adeguandola alle nuove limitazioni funzionali e al nuovo tasso di capacità lavorativa in un’attività sostitutiva (doc. 159). 11.5 11.5.1 In pendenza di ricorso, l’insorgente ha prodotto il rapporto del 4 aprile 2017 della dr.ssa P., che ha posto le seguenti conclusioni: “I dati anamnestici, clinici e strumentali riassunti testimoniano indiscutibil- mente la persistenza di un’invalidante quadro algo-disfunzionale a carico della colonna lombare caratterizzato da persistente ed intenso dolore lom- bare con irradiazione agli arti inferiori, ipostenia degli arti, facile esauribilità al carico, difficoltà nei passaggi posturali, difficoltà a mantenere a lungo posizioni costrette, che è tale dalla data di costituzione della rendita (3 gen- naio 2008) e la non sussistenza di patologie psichiatriche meritevoli di te- rapia psicofarmacologica come emerso dall’accertamento eseguito dal dr. Q., corredato anche dell’esecuzione del test MMPI-2, valido in am- bito forense. La situazione clinica attuale, che lo si ripete, è invariata dall’epoca della costituzione della rendita, determina una assoluta impos- sibilità alla ripresa di attività lavorative confacenti ed esigibili del soggetto” (allegato al doc. TAF 1 e 9).
C-2411/2017 Pagina 22 11.5.2 Alla luce della nuova documentazione prodotta, ai periti del SAM sono state chieste delle delucidazioni volte a completare la perizia pluridi- sciplinare del 25 gennaio 2017. Dal punto di vista psichiatrico, il dr. N._______ ha indicato che nulla era cambiato rispetto alla precedente valutazione. Dal punto di vista reumato- logico, il dr. O._______ ha chiarito che il nuovo reperto non apportava ele- menti nuovi suscettibili di rimettere in discussione le valutazioni esposte nel rapporto del 23 novembre 2016, in punto a diagnosi e capacità lavorativa. Conclusione analoga a quella a cui è arrivato il dr. I._______ che, dal punto di vista neurologico, si è interamente riconfermato nella precedente presa di posizione. Tali valutazioni sono state sintetizzate nel rapporto del 26 set- tembre 2017 nel quale il dr. J._______ e la dr.ssa K., non riscon- trando sussistere elementi in precedenza non considerati dal SAM, hanno confermato l’incapacità lavorativa totale dell’assicurato nella professione abituale e l’esigibilità di un’attività lavorativa adeguata allo stato di salute nella misura del 70% (doc. 102, p. 4). 12. 12.1 Visto quanto precede, occorre prendere atto che, al momento della decisione del 20 novembre 2014 con cui la rendita è stata confermata (doc. 121), lo stato di salute dell’assicurato aveva subito, a partire dal 2013, un graduale peggioramento dovuto all’insorgere della patologia depressiva di media-grave entità diagnosticata dalla dr.ssa H.. Sebbene dal punto di vista reumatologico l’assicurato fosse soltanto parzialmente limi- tato (nella misura del 30% in attività rispettosa dei limiti funzionali) e non lo fosse affatto sotto il profilo neurologico, in ragione delle affezioni psichiatri- che quest’ultimo è stato considerato nella valutazione globale completa- mente inabile al lavoro in qualsiasi attività. A ben vedere, al momento della conferma della rendita da parte dell’autorità inferiore, lo stato di salute dell’interessato non era ancora completamente stabilizzato, essendo stato prescritto a quest’ultimo l’esecuzione di un trattamento antidepressivo e psicoterapico, che nelle intenzioni della dr.ssa H._______, avrebbe per- messo di ottenere un miglioramento della capacità lavorativa di almeno il 50% nell’arco di sei-dodici mesi. Proprio in quest’ottica l’amministrazione aveva preannunciato l’intenzione di rivalutare il caso, rendendo attento l’assicurato dell’obbligo di ridurre il danno e alle conseguenze previste dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (ossia la possibilità di una temporanea o definitiva riduzione o rifiuto delle prestazioni) in caso di mancata esecuzione del trat- tamento prescritto.
C-2411/2017 Pagina 23 12.2 12.2.1 Nell’ambito della procedura che ci occupa, in una prima fase il SMR aveva constatato un miglioramento teorico della capacità lavorativa, deter- minato non sulla base di un nuovo esame clinico, ma in funzione del mi- glioramento prospettato dal SAM nella procedura precedente, nel caso in cui il ricorrente si fosse sottoposto al trattamento antidepressivo e psicote- rapico. Per tale ragione il ricorrente è stato considerato già a partire dal 20 novembre 2015, ossia dodici mesi dopo la perizia del SAM, abile al 50% in un’attività idonea (doc. 137). 12.2.2 12.2.2.1 In una seconda fase, il caso è stato approfondito e indagato dal punto di vista psichiatrico (dr. N.), reumatologico (dr. O.), neurologico (dr. I.) e internistico (dr.ssa K. e dr. J.). Nella valutazione globale contenuta nella perizia pluridiscipli- nare del 25 gennaio 2017 la ripresa nell’attività abituale di operaio aiuto pellettiere è stata considerata inesigibile (come pure lo sono state quelle precedentemente esercitate di smerigliatore, catramista, saldatore e tra- sportatore di mobili, in quanto poco ergonomiche e fisicamente pesanti), mentre in un’attività rispettosa dei limiti funzionali l’interessato è stato rite- nuto abile nella misura del 70%, inteso come lavoro su di un’intera giornata con rendimento ridotto, a partire dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. 158 pp. 23- 24). A tale conclusione – riconfermata in corso di causa con il rapporto pluridi- sciplinare del 26 settembre 2017 (allegato al doc. TAF 11) – i periti del SAM sono giunti dopo aver esperito un nuovo esame clinico, aver sottoposto l’assicurato a nuovi indagini strumentali e dopo aver visionato i nuovi atti medici, in particolare il referto del dr. Q. del 18 aprile 2016 (doc. 143). 12.2.2.2 Al riguardo il dr. Q._______ è stato molto chiaro nel dichiarare che l’assicurato non presenta e non ha mai presentato alcuna patologia psi- chiatrica. Così dicendo, seppur non in maniera esplicita, ha confutato la valutazione della dr.ssa H., espressa nella precedente procedura riguardo alla necessità di un trattamento medico volto a migliorare lo stato di salute, a suo dire non necessario, non presentando l’assicurato alcun affezione psichica richiedente una terapia psicofarmacologica. Allo stesso modo, contestando la diagnosi posta dalla dr.ssa H., il dr. Q._______ si è distanziato dalla valutazione di quest’ultima riguardo
C-2411/2017 Pagina 24 all’inabilità lavorativa causata dall’affezione psichiatrica. Pur non essendovi una presa di posizione espressa, dal rapporto del 18 aprile 2016 indiretta- mente emerge che l’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, non aveva alcun impedimento alla ripresa di un’attività lavorativa adeguata. Preso atto del nuovo parere specialistico, il dr. M._______ ha confermato, da un lato, la precedente valutazione con la quale aveva riconosciuto dal 20 novembre 2015 un’incapacità lavorativa al 50% (doc. 137), ritenendo possibile, dall’altro, la ripresa lavorativa in misura completa in un’attività adeguata a partire dal 18 aprile 2016, data a cui risale il rapporto del dr. Q._______ (annotazione del 17 giugno 2016 – doc. 149). In maniera analoga, come visto sopra, si era espresso nel rapporto peritale del 12 gennaio 2017 il dr. N., che alla luce degli sviluppi intercorsi dall’epoca della precedente valutazione della dr.ssa H., che hanno condotto a una regressione spontanea della componente depressiva, ha corretto la diagnosi sotto il profilo psichiatrico e considerato l’assicurato or- mai in grado di esercitare un’attività lavorativa sostitutiva nella misura dell’80%. A ben vedere, neppure la dr.ssa P._______ nel rapporto del 4 aprile 2017 contraddice tale indicazione, ma ribadisce, anzi, di come l’interessato non sia affetto da alcuna patologia di natura psichiatrica, facendo proprie le conclusioni esposte dal dr. Q.. Confrontato con le suddette conclusioni convergenti, quanto alla rinnovata possibilità di integrazione professionale, dal punto di vista strettamente psi- chiatrico questo Tribunale ritiene la fattispecie chiara e sufficientemente in- dagata. Dalla documentazione medica agli atti emerge quindi un chiaro migliora- mento dello stato di salute e della capacità lavorativa da un punto di vista psichiatrico. Se detta patologia, fosse o meno esistita all’epoca della peri- zia della dr.ssa H., rispettivamente se la valutazione retrospettiva del dr. Q._______ configura una valutazione diversa della medesima situa- zione può restare indecisa ritenuto che in ogni caso le conseguenze del miglioramento dello stato di salute attestato dal SAM ha effetto concreta- mente solo da aprile 2016. 12.2.2.3 Per quanto concerne le affezioni fisiche e somatiche, la valuta- zione espressa dai periti, ad eccezione di quella del dr. I._______ in ambito
C-2411/2017 Pagina 25 neurologico – che non era comunque rilevante ai fini della capacità lavora- tiva residua (cfr. consid. 10.2, 11.3.4) – è rimasta sostanzialmente invariata. Nel rapporto del 14 dicembre 2009 il dr. E._______ aveva ritenuto l’inte- ressato in grado di svolgere un’attività idonea (dove non dovesse sollevare, trasportare e manipolare pesi superiori a 5-10kg, potesse cambiare rego- larmente posizione, senza camminare oltre 50 metri, non implicante parti- colari rotazioni del tronco o piegamenti sulle ginocchia) nella misura dell’80%, con una riduzione del 20% giustificata da “un ritmo di lavoro ri- dotto a causa di dolori lombari persistenti”, mentre nella precedente attività lavorativa aveva riconosciuto un’inabilità superiore al 70% (doc. 33 inc. Vi- sana). Nella valutazione del dr. G._______ sono stati indicati dei limiti funzionali un po’ meno restrittivi, pur essendo stata riconosciuta una capacità lavora- tiva leggermente inferiore, ossia del 70% da intendersi come orario ridotto (cfr. consid. 10.3). Il dr. O., dal canto suo, si è piuttosto allineato alla valutazione del dr. E. (sia per i limiti funzionali che per la capacità lavorativa), ri- scontrando una situazione sostanzialmente invariata da allora e ritenendo l’insorgente capace di riprendere a svolgere un’attività adeguata all’80%, in ragione del rendimento ridotto. Si discostano, almeno in parte, da tale conclusione il dr. R._______ e la dr.ssa P., che nei rispettivi rapporti escludono la possibilità di una ripresa dell’attività lavorativa. Tali valutazioni, seppur esposte da speciali- sti, non possono essere seguite, non essendo supportate da elementi og- gettivi nuovi, non considerati in precedenza dai periti del SAM, né espri- mendosi compiutamente in merito alla capacità lavorativa in un’attività so- stitutiva: la dr.ssa P. riferisce in maniera generica di “una assoluta impossibilità alla ripresa di attività lavorative confacenti ed esigibili”, senza giustificare maggiormente tale conclusione, mentre il dr. R._______ al ri- guardo non fornisce alcun indicazione. Oltretutto, a ben vedere, entrambi i dottori riconoscono limitazioni funzionali analoghe a quelle ritenute dai pe- riti del SAM (cfr. consid. 11.2 e 11.5.1), ragion per cui la valutazione fornita – fondandosi su di un substrato fattuale identico a quello a disposizione del SAM – appare piuttosto come una diversa interpretazione della medesima fattispecie.
C-2411/2017 Pagina 26 In definitiva, conto tenuto del fatto che i pareri contrari sono stati esposti da specialisti assimilabili nell’evenienza concreta a medici curanti dell’assicu- rato, questo Tribunale non ritiene necessario discostarsi dalle valutazioni peritali del SAM e del SMR che risultano ben fondate, complete e attendi- bili. 12.2.2.4 È quindi possibile ritenere accertati i seguenti gradi di incapacità lavorativa: del 20% in relazione alle problematiche psichiatriche, del 20% in relazione alle problematiche reumatologiche e dello 0% in relazione alle problematiche neurologiche. Risulta pertanto condivisibile la valutazione globale esposta dal SAM nel rapporto pluridisciplinare del 25 gennaio 2017 (doc. 158), che come detto sopra, a partire da aprile 2016 ha ritenuto un grado complessivo di incapa- cità lavorativa del 30%, da considerare quale diminuzione del rendimento in un’attività rispettosa dei limiti funzionali dettati dalle affezioni fisiche. Secondo il Tribunale federale, infatti, il grado di incapacità lavorativa com- plessivo va stabilito in base ad una valutazione globale, un semplice cu- mulo dei gradi essendo inammissibile (sentenza del TF 9C_295/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.4). Inoltre, sempre secondo l'Alta Corte, la que- stione di sapere se i singoli gradi di inabilità lavorativa vadano sommati, e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che, di principio, il giudice non rimette in discussione (sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid.7, 9C_400/2011 del 20 marzo 2012 che rinvia alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b; anche sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.2; anche sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005 consid. 5.4.1 e 5.4.2). 12.3 12.3.1 Alla luce di quanto sopra esposto, la critica del ricorrente, secondo il quale la soppressione della rendita di invalidità è concretamente ricondu- cibile al mancato esperimento del trattamento psichiatrico prescritto dal SAM, non può essere condivisa. Dagli atti si evince infatti che il migliora- mento dello stato di salute, non è stato soltanto stabilito su base teorica in funzione del miglioramento prospettato dal SAM, come inizialmente aveva fatto il dr. M._______ nel rapporto SMR del 3 dicembre 2015 (doc. 135, 137), bensì è stato accertato clinicamente dal dr. Q._______ – che nel rap- porto del 18 aprile 2016 indica che “nell’attualità, il signor A._______ non
C-2411/2017 Pagina 27 presenta alcuna patologia psichiatrica mentre manifesta problematiche psi- cologiche riconducibili allo stato di prolungata sofferenza fisica legato all’in- cidente e alle sue conseguenze”, problematiche a suo dire di minima entità (doc. 143) –, dal dr. N._______ – che nel referto peritale del 12 gennaio 2017 ha segnalato: “non avendo messo in evidenza una sintomatologia riconducibile ad un quadro psicopatologico di rilevante entità come quello rilevato in occasione della prima perizia SAM effettuata due anni or sono, quanto piuttosto un quadro presumibilmente riconducibile ad una forma de- pressiva larvata associata a tendenza alla focalizzazione sul disagio fisico, ritengo che la quantificazione del danno alla salute porti ad un’incapacità lavorativa psichiatrica del 20%” – e infine dalla dr.ssa P._______ – che ri- ferendosi alle conclusioni del dr. Q._______ esclude la presenza di patolo- gie d’ordine psichico. La soppressione della rendita, come visto è dettato dal miglioramento della componente psichiatrica, che ha condotto ad un generale miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, ritenuto ormai in grado di riprendere a svolgere un’attività lavorativa nell’arco di un’intera giornata, seppur con un rendimento ridotto. A dimostrazione di questa circostanza, si osserva che nel mese di novem- bre 2017 il ricorrente ha, di sua sponte, chiesto all’amministrazione un aiuto al collocamento (doc. TAF 14) e il 21 dicembre 2017 sono stati intrapresi i primi passi per la ricerca di un posto di lavoro idoneo (doc. TAF 18). A tal proposito, giova rammentare che soltanto gli assicurati che sono idonei all’integrazione, ossia che dispongono di una capacità lavorativa residua, possono beneficiare di un aiuto al collocamento. 12.3.2 Quanto alla conclusione della dr.ssa P., che non ritiene possibile sopprimere il diritto alla rendita di A., si rammenta che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Non compete di contro al medico graduare l’invalidità, compito che spetta unicamente all’amministrazione sulla scorta degli accertamenti medici riguardanti lo stato di salute.
C-2411/2017 Pagina 28 13. In conclusione quindi risulta provato, con il grado della verosimiglianza pre- ponderante valido nelle assicurazioni sociali, che al più tardi dal mese di aprile 2016, lo stato di salute del ricorrente, così come le conseguenze sulla capacità lavorativa, sono sostanzialmente migliorati. Da un punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico una ripresa lavorativa in at- tività sostitutive, rispettose dei limiti funzionali riscontrati sarebbe esigibile nella misura del 70% (consid. 12.2.2.4). In tal senso sono stati indicati dei lavori non qualificati, ad esempio operaio generico addetto al servizio qua- lità, addetto all’area logistica e magazzino nel settore dentale di compo- nentistica, addetto al magazzino e controllo imballaggi nel settore degli im- ballaggi, ecc. (doc. 140) e nell’ambito dell’aiuto al collocamento sono stati valutati degli impieghi nel settore sicurezza, magazziniere, autista, fatto- rino, operaio con mansioni leggere (allegato al doc. TAF 18). 14. Ne consegue che il grado di invalidità, non contestato e pari al 16%, giusti- fica la soppressione della rendita così come statuito dall’UAIE. 15. Da quanto esposto, ne consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata, va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma- nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C- 1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 16. 16.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente il 28 novembre 2017 (doc. TAF 15).
C-2411/2017 Pagina 29 16.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce- zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
C-2411/2017 Pagina 30 entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: