Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2346/2022
Entscheidungsdatum
01.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2346/2022

S e n t e n z a d e l 1° a p r i l e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l’invalidità; indennità giornaliere (decisioni del 14 aprile 2022).

C-2346/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera da novembre 2016 al 31 dicem- bre 2019, da ultimo in qualità di aiuto carpentiere e solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 12 [conto individuale], 13 [formulario E 205 CH] e 26 [disdetta del contratto di lavoro] dell’incarto dell’autorità inferiore, di seguito: doc. UAIE 12, 13 e 26). A.b Il 15 agosto 2018, l’assicurato ha subito un infortunio alla caviglia sini- stra con conseguente incapacità lavorativa. L’assicuratore contro gli infor- tuni (di seguito: SUVA) gli ha concesso un’indennità giornaliera di fr. 69.90 dal 16 agosto al 25 agosto 2018 e dal 12 settembre al 16 novembre 2018 (doc. UAIE 43 pag. 5). Nel mese di novembre 2019, la SUVA ha ricevuto un annuncio di ricaduta (con riferimento ai problemi legati alla caviglia sini- stra) e considerato sussistere un nesso causale con l’infortunio del 15 ago- sto 2018. Dall’inizio dell’inabilità lavorativa in relazione alla ricaduta, ma al più presto dal 25 novembre 2019, la SUVA ha provveduto al versamento di un’indennità giornaliera di fr. 79.60 fino al 31 ottobre 2021 (doc. UAIE 43 pagg. 5-7). B. B.a Il 16 maggio 2020, l’interessato ha inoltrato dinanzi all’Ufficio dell’assi- curazione invalidità del Cantone B._______ (di seguito: UAI-B.) una domanda volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione sviz- zera per l’invalidità (doc. UAIE 22). B.b Con decisione del 28 dicembre 2021 (doc. UAIE 38), l’Ufficio dell’assi- curazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha riconosciuto all’interessato il diritto di percepire un’indennità giornaliera di fr. 79.60 dal 1° novembre 2021 al 23 novembre 2021 in attesa dell’esecuzione delle misure di reintegrazione (v. anche doc. UAIE 40 [foglio di calcolo]). B.c Il 28 dicembre 2021 (cfr. timbro postale [doc. UAIE 60]), l’interessato ha trasmesso all’UAIE i contratti di lavoro temporaneo del 7 novembre 2016 e del 23 novembre 2017 con la C. in qualità di ausiliario di magazzino, le buste paga dei mesi di marzo 2017 e gennaio 2018, nonché il contratto di lavoro temporaneo del 3 settembre 2019 con la D._______

C-2346/2022 Pagina 3 in qualità di aiuto carpentiere e la busta paga del mese di ottobre 2019 (doc. UAIE 61). B.d Con decisione del 4 gennaio 2022 (doc. UAIE 52), l’UAIE ha ricono- sciuto all’interessato il diritto all’esecuzione di provvedimenti professionali (segnatamente sotto forma di corsi di informatica) e di percepire un’inden- nità giornaliera di fr. 79.60 dal 24 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (v. anche doc. UAIE 55 [base di calcolo] e doc. UAIE 42 pagg. 3 e 4 [comuni- cazione del 28 dicembre 2021]). B.e Il 16 dicembre 2021, l’autorità inferiore ha chiesto informazioni alla D._______ – ex datore di lavoro dell’interessato – segnatamente in merito al reddito che l’interessato “potrebbe guadagnare oggi” nella sua attività senza alcun danno alla salute (doc. UAIE 31). In risposta al menzionato scritto del 16 dicembre 2021, il 7 gennaio 2022, per il tramite della posta elettronica, l’ex datore di lavoro ha indicato che l’interessato “percepirebbe” un salario orario lordo di fr. 28.59, comprensivo di indennità per festività e vacanza nonché tredicesima (doc. UAIE 58). B.f Con decisioni del 2 febbraio 2022, l’UAIE ha riconosciuto all’interessato il diritto di percepire un’indennità giornaliera di fr. 79.60 dal 1° gennaio 2022 al 9 gennaio 2022 in attesa dell’esecuzione delle misure di reintegrazione (doc. UAIE 66 e doc. UAIE 67 [base di calcolo]; v. anche doc. UAIE 54 [comunicazione del 30 dicembre 2021]), nonché dal 10 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022 durante l’esecuzione dei provvedimenti professionali (se- gnatamente un corso teorico e pratico per la formazione di custode “ex- press”; doc. UAIE 65 [ripetuto in doc. UAIE 69], 76 e 77 e doc. UAIE 68 [base di calcolo]; v. anche doc. UAIE 46 [comunicazione del 30 dicembre 2021; ripetuto in doc. UAIE 51 e 53]). B.g Il 25 febbraio 2022, l’interessato ha trasmesso le buste paga dei mesi da agosto a ottobre 2019, nonché il contratto di lavoro temporaneo del 3 settembre 2019 con la D._______ e chiesto una verifica sulla correttezza dell’importo delle indennità giornaliere già riconosciutegli (doc. UAIE 89, 90 e 91). B.h Con decisione del 14 aprile 2022, l’UAIE ha riconosciuto all’interessato il diritto di percepire un’indennità giornaliera di fr. 80.- dal 19 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in attesa dell’esecuzione delle misure di reintegrazione (doc. UAIE 99 e doc. UAIE 102 [base di calcolo]). Nella menzionata deci- sione, l’UAIE ha indicato di avere proceduto ad un nuovo calcolo dell’in- dennità giornaliera precedentemente attribuita. Conto tenuto che

C-2346/2022 Pagina 4 l’interessato ha lavorato prevalentemente meno di quattro settimane al mese, l’UAIE ha ritenuto l’interessato quale salariato con reddito irregolare e ha quindi stabilito il reddito determinante di fr. 36'268.80 moltiplicando per quattro la somma dei redditi degli ultimi tre mesi di lavoro (fr. 2'095.20 [agosto 2019] + fr. 2'501.95 [settembre 2019] + fr. 4'470.05 [ottobre 2019] = fr. 9'067.20 x 4 = fr. 36'268.80). L’UAIE ha poi stabilito l’importo dell’in- dennità giornaliera di fr. 80.- sulla base delle Tabelle per la determinazione delle indennità giornaliere. Con altre quattro decisioni del 14 aprile 2022, l’UAIE ha annullato e sosti- tuito le decisioni del 28 dicembre 2021 (doc. UAIE 97), del 4 gennaio 2022 (doc. UAIE 100) e del 2 febbraio 2022 (doc. UAIE 98 e 101) e riconosciuto all’interessato un’indennità giornaliera dal 1° novembre 2021 al 18 febbraio 2022 di fr. 80.-. Nelle menzionate decisioni, l’UAIE ha indicato di avere ese- guito una rivalutazione del reddito determinante e proceduto ad un nuovo calcolo dell’indennità giornaliera precedentemente attribuita (v. anche doc. UAIE 103, 104, 105 e 106 [basi di calcolo]). C. C.a Il 23 maggio 2022 (doc. 1 e allegati dell’incarto TAF, di seguito: doc. TAF 1 e allegati), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) contro le cinque deci- sioni dell’UAIE del 14 aprile 2022, mediante il quale ha chiesto l’accogli- mento del gravame, l’annullamento delle cinque decisioni impugnate e, so- stanzialmente, il riconoscimento, a decorrere dal 1° novembre 2021, di un’indennità giornaliera maggiore rispetto a quella calcolata dall’UAIE. L’in- sorgente ha chiesto, in via principale, di calcolare l’indennità giornaliera sulla base di un reddito giornaliero di fr. 159.80. In via subordinata, ha chie- sto il riconoscimento di un’indennità giornaliera calcolata sulla base dei tre salari percepiti presso D._______ (da agosto 2019 a ottobre 2019) aggior- nati al salario orario di fr. 28.59/h per tenere conto dell’aumento del salario orario intervenuto dal 2019 al 2021. In via ancora più subordinata, ha chie- sto infine che l’indennità giornaliera sia determinata sulla base di un reddito giornaliero medio di fr. 103.65. Al gravame ha allegato diversa documenta- zione già presente agli atti dell’incarto dell’autorità inferiore. C.b Con versamento del 22 giugno 2022, l’insorgente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4 e doc. TAF 5 e allegato).

C-2346/2022 Pagina 5 C.c Nella risposta al ricorso del 13 settembre 2022 (doc. TAF 7), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma delle cinque decisioni del 14 aprile 2022. L’autorità inferiore ha in particolare indicato che il reddito del ricorrente era soggetto a importanti oscillazioni ed è quindi stato consi- derato un reddito irregolare ai sensi dell’art. 21 ter OAI. Pertanto, per stabilire il reddito giornaliero determinante, l’UAIE ha indicato di essersi basato sul reddito (soggetto all’AVS giusta l’art. 23 cpv. 3 LAI) conseguito nel corso degli ultimi tre mesi lavorativi e di averlo moltiplicato per quattro, segnata- mente: fr. 2’095.20 + 2'501.95 + 4'470.05 = 9'067.20 x 4 = fr. 36'268.80 annui che devono essere divisi per 365 giorni ottenendo un reddito giorna- liero di fr. 100.- (36'268.80 / 365 = fr. 99.40 arrotondati a fr. 100.-). Pertanto, l’UAIE ha confermato che l’indennità giornaliera di fr. 80.- (80% di 100.-), riconosciuta dal 1° novembre 2021 al 31 maggio (recte: marzo) 2022, è stata determinata correttamente. Ha quindi chiesto la conferma delle deci- sioni impugnate. C.d Con replica del 28 novembre 2022 (doc. TAF 12), il ricorrente ha ricon- fermato integralmente le argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali in via principale, subordinata nonché ancora più subordinata, riassumendole brevemente. C.e Nella duplica del 13 dicembre 2022 (doc. TAF 14), l’UAIE ha osservato che l’insorgente non ha fornito nuovi elementi suscettibili di giustificare una modifica della propria decisione e nuovamente proposto la reiezione del ricorso e la conferma delle cinque decisioni impugnate. C.f Con provvedimento del 22 dicembre 2022 (doc. TAF 15), questo Tribu- nale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente una copia della duplica dell’autorità inferiore del 13 dicembre 2022. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi

C-2346/2022 Pagina 6 contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu- gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissi- bile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo es- sendo stato assicurato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81 in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 2.2 L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il

C-2346/2022 Pagina 7 Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai rego- lamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tutta- via, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l'invalidità, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 e sentenze del TAF e C-4801/2019 del 20 aprile 2021 consid. 2 e C-1467/2017 del 3 luglio 2019 consid. 2). 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). 3.1.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). 3.1.2 Nelle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAI (Ulteriore sviluppo dell’AI) sono garantiti (alla lett. a) i diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d’integrazione in corso. Le indennità giornaliere che all’entrata in vigore della modifica il 1° gennaio 2022 sono versate in virtù dei previgenti art. 22 cpv. 1 bis e 23 cpv. 2 e 2 bis

continuano a essere versate sino all’abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate. 3.1.3 Nelle disposizioni transitorie della modifica dell’OAI del 3 novembre 2021 è indicato, alla lett. a, che per l’esame del diritto alle indennità gior- naliere è determinante l’inizio effettivo del provvedimento. 3.2 Da quanto esposto, consegue che per quanto attiene – nel caso in esame nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 – al diritto alle prestazioni d’integrazione, alla concessione di indennità giornaliere e al calcolo delle indennità giornaliere medesime è applicabile, per quanto at- tiene alle indennità giornaliere, il diritto in vigore al momento dell’inizio ef- fettivo delle indennità giornaliere (dunque quelle in vigore al 1° novembre 2021), fermo restando – sempre per quanto attiene alla presente fattispecie

C-2346/2022 Pagina 8 – che l’esito della lite non cambierebbe nemmeno se si applicassero le norme in vigore dal 1° gennaio 2022. 3.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data delle decisioni impugnate, in concreto il 14 aprile 2022. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 con- sid. 3a in fine). 4. 4.1 In virtù dell’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’in- validità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni con- suete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. 4.2 I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo ecce- zionalmente anche all’estero (art. 9 cpv. 1 LAI). 4.3 Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al mo- mento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA (art. 10 cpv. 1 LAI). 4.4 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione profes- sionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibil- mente conservata o migliorata. 5. Per quanto attiene alla concessione di indennità giornaliere, questo Tribu- nale osserva quanto segue.

C-2346/2022 Pagina 9 5.1 Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LAI, durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 LAI l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se (lett. a) questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno 3 giorni consecutivi; o (lett. b) presenta, nella sua attività abituale, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50%. 5.2 L’assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50% e che deve attendere l’inizio di una prima formazione professionale o di una riforma- zione professionale ha diritto a un’indennità giornaliera durante il periodo d’attesa (art. 18 cpv. 1 OAI). Il diritto all’indennità è riconosciuto nel mo- mento in cui l’ufficio AI constata l’opportunità di una prima formazione pro- fessionale o di una riformazione professionale (art. 18 cpv. 2 OAI). 6. Nella presente fattispecie è incontestato che il ricorrente ha diritto alle pre- stazioni d’integrazione accordate e alla concessione delle indennità gior- naliere dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 (anche alla luce delle di- sposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2022). Nella misura in cui ammis- sibile, non vi sarebbe altresì – sulla base delle risultanze processuali – mo- tivo per un intervento d’ufficio su tali questioni da parte di questo Tribunale. 7. Per quanto concerne l’importo delle indennità giornaliere – oggetto litigioso nella presente vertenza – questo Tribunale osserva quanto segue. 7.1 Giusta l’art. 22 cpv. 2 LAI (dello stesso tenore dell’art. 22 bis cpv. 1 LAI entrato in vigore il 1° gennaio 2022), l’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una presta- zione per i figli, per gli assicurati con figli. 7.2 In virtù dell’art. 22 cpv. 4 LAI (dello stesso tenore dell’art. 22 bis cpv. 3 prima frase e cpv. 4 LAI entrato in vigore il 1° gennaio 2022), l’indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godi- mento anticipato della rendita secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui rag- giunge l’età di pensionamento. 7.3 L’indennità di base ammonta all’80% del reddito lavorativo conseguito dell’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limi- tazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80%

C-2346/2022 Pagina 10 dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’art. 24 capoverso 1 (art. 23 cpv. 1 LAI). 7.4 Giusta l’art. 23 cpv. 3 LAI, per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai cpv. 1 e 1 bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contri- buti secondo la LAVS (reddito determinante; v., quanto all’interpretazione dell’art. 23 cpv. 3 LAI, DTF 150 V 316). 7.5 Ai sensi dell’art. 24 LAI, l’importo massimo dell’indennità giornaliera (di cui all’art. 22 cpv. 1 LAI) corrisponde all’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF (cpv. 1). L’indennità giornaliera (di cui all’art. 22 cpv. 1 LAI) è ridotta se supera il reddito lavorativo determi- nante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione (cpv. 2). Se fino al momento dell’integrazione l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la LAINF, l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall’assicurazione contro gli infortuni (cpv. 4). Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle inden- nità giornaliere, l’UFAS allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso (cpv. 5). 7.6 Ai sensi dell’art. 20 sexies cpv. 1 lett. a OAI, per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [v. art. 20 sexies cpv. 1 OAI nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2022]). 7.7 Se l’ultima attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido (art. 21 cpv. 3 OAI). Il ter- mine di due anni è delimitato dal momento in cui è stato percepito il reddito nell’ultima attività esercitata senza limitazioni dovute a problemi di salute e il momento della concessione effettiva dei provvedimenti d’integrazione (sentenza del TF 9C_797/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.2 e sentenza del TAF C-1467/2017 del 3 luglio 2019 consid. 6.5). 7.8 Giusta l’art. 21 bis OAI, le persone che hanno un rapporto di lavoro du- revole e un salario che non subisce forti oscillazioni sono considerate come assicurati con un reddito regolare anche se hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà (cpv. 1). Un rapporto di lavoro è durevole

C-2346/2022 Pagina 11 quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno (cpv. 2). Il reddito determinante deve essere convertito in reddito giornaliero a se- conda se l’assicurato percepiva un reddito mensile (lett. a), un reddito ora- rio (lett. b) o una diversa retribuzione (lett. c; cpv. 3). 7.9 Se l’assicurato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell’art. 21 bis

OAI, il reddito determinante è calcolato sulla base di un reddito percepito sull’arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute e convertito in reddito giornaliero (art. 21 ter cpv. 1 OAI). Se in questo modo non è pos- sibile calcolare un reddito adeguato, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo, ma non superiore a 12 mesi (art. 21 ter cpv. 2). 7.10 Inoltre, giusta l’art. 21 sexies OAI, durante l’integrazione, ogni due anni occorre verificare d’ufficio se il reddito determinante per il calcolo dell’in- dennità giornaliere ha subito una modifica. 8. 8.1 Nella presente fattispecie, occorre determinare se l’autorità inferiore ha correttamente calcolato l’importo delle indennità giornaliere riconosciute al ricorrente dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. 8.1.1 Nelle decisioni impugnate, per stabilire il reddito determinante per il calcolo delle indennità giornaliere, l’autorità inferiore ha ritenuto il ricorrente quale salariato con reddito irregolare. Pertanto, giusta l’art. 23 cpv. 3 LAI e l’art. 21 ter OAI, l’autorità inferiore ha sommato i redditi (soggetti all’AVS) degli ultimi tre mesi di lavoro del ricorrente percepiti senza riduzione per motivi di salute e ha moltiplicato per quattro il risultato, ottenendo, secondo le Tabelle per la determinazione delle indennità giornaliere, l’importo delle indennità giornaliere corrispondente a fr. 80.- (nel dettaglio: fr. 2'095.20 [agosto 2019] + fr. 2'501.95 [settembre 2019] + fr. 4'470.05 [ottobre 2019] = fr. 9'067.20 x 4 = fr. 36'268.80 [reddito medio annuale] / 365 = 100.- [red- dito giornaliero] x 80% = 80.- [importo dell’indennità giornaliera]). 8.1.2 Da parte sua, il ricorrente ha contestato l’importo dell’indennità gior- naliera ritenuto dall’autorità inferiore e fatto valere, in via principale, che doveva essere ritenuto un salario orario di fr. 28.59 (come da indicazione dell’ex datore di lavoro D._______ nel messaggio di posta elettronica del 7 gennaio 2022) per 42.5 ore settimana, per un totale di fr. 4'860.30 al mese (28.59 x 42.5 x 4) e di fr. 58'323.60 all’anno (4’860.30 x12 [in virtù di tali cifre, il reddito giornaliero medio sarebbe pertanto di fr. 159.80 {e l’indennità

C-2346/2022 Pagina 12 giornaliera di fr. 127.40}]). In via subordinata, il ricorrente ha chiesto (senza quantificarla) un’indennità giornaliera sul reddito percepito dal suo allora datore di lavoro nei mesi di agosto 2019 (fr. 2'167.95), settembre 2019 (fr. 2'608,45) e ottobre 2019 (fr. 4'681.05) di cui ai tre conteggi di salario, ag- giornato sulla base di un salario orario di fr. 28.59, al fine di considerare quello in vigore nel 2021. In via ancora più subordinata ha chiesto che sia effettuato il calcolo dell’indennità giornaliera sulla base di un reddito gior- naliero medio di fr. 103.65 (e non di fr. 100.-) calcolato sulla base degli ultimi tre salari percepiti nel 2019 ([2'167.95 + 2'608.45 + 4’681.05] x 4: 365 = 103.65). 8.2 È incontestato – né vi sono motivi per un intervento d’ufficio al riguardo – che il ricorrente ha interrotto l’attività di aiuto carpentiere per la D._______ nel corso del mese di novembre 2019 per problemi di salute (al più tardi il 25 novembre 2019). 8.3 È parimenti incontestato – né vi sono motivi per un intervento d’ufficio da parte di questo Tribunale al riguardo – che il ricorrente ha svolto l’attività lavorativa in maniera irregolare e ha percepito un reddito irregolare. Per- tanto, giusta l’art. 21 ter OAI, per calcolare il reddito determinante ci si deve basare sul reddito percepito sull’arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute. Da questo profilo, gli ultimi tre stipendi percepiti senza riduzioni per motivi di salute sono quelli di agosto 2019, settembre 2019 e ottobre 2019. 8.4 Quanto alla salvaguardia dei diritti acquisiti (art. 24 cpv. 4 LAI), va os- servato che fino al momento della concessione di misure d’integrazione da parte dell’AI, il 1° novembre 2021, all’insorgente è stata riconosciuta un’in- dennità giornaliera da parte dell’assicurazione contro gli infortuni dal 25 novembre 2019 al 31 ottobre 2021. In siffatta evenienza, l’indennità gior- naliera dell’assicurazione invalidità deve corrispondere almeno a quella versata fino allora dall’assicurazione contro gli infortuni (art. 24 LAI). L’au- torità inferiore concedendo un’indennità giornaliera di fr. 80.- a partire dal 1° novembre 2021 non ha violato l’art. 24 cpv. 4 LAI, dal momento che l’assicurazione contro gli infortuni aveva riconosciuto al ricorrente dal 25 novembre 2019 al 31 ottobre 2021 un’indennità giornaliera di fr. 79.60. 8.5 Per calcolare il reddito determinante si deve tenere conto del reddito soggetto all’AVS (art. 23 cpv. 3 LAI; v. anche DTF 150 V 316). Questo Tri- bunale osserva che l’autorità inferiore ha – giustamente – dedotto fr. 72.75 dalla busta paga di agosto 2019 (indennità d’inconvenienza), fr. 16.50 + 90.00 dalla busta paga di settembre 2019 (indennità d’inconvenienza e di

C-2346/2022 Pagina 13 trasferta/fuori sede) e fr. 211.- dalla busta paga di ottobre 2019 (indennità di trasferta/fuori sede) perché questi importi non sono soggetti all’AVS e non devono essere ritenuti per il calcolo del reddito determinante. È per- tanto corretto che i redditi determinanti per i tre mesi di cui trattasi corri- spondono a fr. 2'095.20 (agosto 2019: 2'167.95 – 72.75 = 2'095.20), fr. 2'501.95 (settembre 2019: 2'608.45 – 16.50 – 90 = 2'501.95) e fr. 4'470.05 (ottobre 2019: 4'681.05 – 211 = 4'470.05). Ne discende che la censura del ricorrente secondo cui l’autorità inferiore non avrebbe ripreso interamente i salari di agosto, settembre e ottobre 2019 è priva di fondamento e va pertanto respinta. 8.5.1 Questo Tribunale osserva che l’ultima attività lucrativa esercitata dal ricorrente senza riduzioni per motivi di salute risale segnatamente a ottobre 2019, mentre le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità sono state riconosciute dall’autorità inferiore a decorre dal 1° novembre 2021, ovvero più di due anni dopo. 8.5.2 Quanto al salario determinante da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità giornaliera, questo Tribunale osserva che dall’incarto dell’autorità inferiore emerge che il ricorrente ha concluso, il 3 settembre 2019, un contratto di lavoro temporaneo con la D._______ di E._______ con un salario di fr. 26.36 (salario lordo comprensivo di salario base, festi- vità, vacanze e tredicesima; doc. UAIE 89). Il 16 dicembre 2021, l’autorità inferiore ha chiesto alla D._______ il reddito che l’insorgente avrebbe con- seguito (nel 2021) se non fosse sopraggiunto il danno alla salute (doc. UAIE 31). In risposta al menzionato scritto del 16 dicembre 2021, il 7 gen- naio 2022, per il tramite della posta elettronica, l’ex datore di lavoro ha in- dicato che l’interessato avrebbe percepito un salario orario lordo di fr. 28.59, comprensivo di indennità per festività, vacanze e tredicesima (doc. UAIE 58). 8.5.3 Ne consegue che lo stipendio orario del ricorrente sarebbe aumen- tato nel 2021 (segnatamente dal 1° novembre del 2021), rispetto a quello percepito nel 2019, dell’8.46%, nella misura in cui l’insorgente medesimo avesse continuato a svolgere un’attività irregolare come aveva già fatto prima della concessione delle indennità giornaliere dell’assicurazione con- tro gli infortuni a decorrere dal 25 novembre 2019. Certo, l’insorgente sem- bra implicitamente suggerire attraverso la motivazione della conclusione ricorsuale principale – con proposta di calcolare l’indennità giornaliera in virtù un reddito giornaliero medio di fr. 159.80 basato su un’attività lavora- tiva di 42.5 ore settimanali per quattro settimane al mese sull’arco di dodici mesi all’anno – che almeno dal 1° novembre 2021 e fino al 31 marzo 2022

C-2346/2022 Pagina 14 (periodo determinante in relazione all’oggetto litigioso nella presente causa), il suo salario sarebbe rimasto costante e senza oscillazioni, di modo che il salario determinante avrebbe dovuto essere adeguato ben ol- tre un aumento dell’8.46%. Tale conclusione non può tuttavia essere se- guita, il ricorrente non avendo motivato adeguatamente una tale evolu- zione lavorativa, tanto meno in modo intelligibile e convincente, nel senso della probabilità preponderante. Peraltro, il reddito determinante per calco- lare l’importo delle indennità giornaliere non può essere quello teorico sti- pulato contrattualmente il 3 settembre 2019 con l’ex datore di lavoro che di fatto non è però mai stato percepito dal ricorrente. Contratto, oltretutto, pre- visto solo per un periodo temporaneo, segnatamente dal 3 settembre al 31 dicembre 2019. Se ci si basasse su quanto avrebbe potuto guadagnare l’insorgente se avesse lavorato a tempo pieno, senza però che egli abbia effettivamente lavorato a tempo pieno e percepito uno stipendio al 100%, si ammetterebbe, per il tramite delle indennità giornaliere, un migliora- mento finanziario per la persona assicurata, ciò che non può essere am- messo (v. SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidversicherung, Stämpfli Verlag AG Berna, 2011, N 944 e 1008). Da quanto esposto, con- segue che il reddito determinante ritenuto dall’autorità inferiore sulla base dei redditi soggetti all’AVS di agosto 2019, settembre 2019 e ottobre 2019 percepiti senza riduzioni per motivi di salute deve essere adattato giusta l’art. 21 sexies OAI (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_847/2012 del 5 aprile 2013 consid. 5). Il reddito determinante per stabilire l’ammontare delle indennità giornaliere è pertanto di fr. 39'337.14 (36'268.80 + 8.46% di 36'268.80 = 39'337.14; v. anche la Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità [CIGAI] valida dal 1° gennaio 2021). 8.6 Conto tenuto di un reddito determinante di fr. 39'337.14, il reddito gior- naliero corrisponde quindi a fr. 108.- (39'337.14 / 365 = 107.77 arrotondato a 108.-), mentre l’importo dell’indennità giornaliera ammonta a fr. 86.40 (80% di 108 = 86.40; v. anche le Tabelle per la fissazione delle indennità giornaliere AI dell’UFAS del 1° gennaio 2016 e del 1° gennaio 2022 il cui risultato non cambia [art. 24 cpv. 5 LAI]). 9. In conclusione, il ricorso del 23 maggio 2022 deve essere parzialmente accolto e le cinque decisioni impugnate del 14 aprile 2022 vanno riformate nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto di percepire un’indennità giornaliera di fr. 86.40 dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. In tale ambito, l’autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versa- mento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi.

C-2346/2022 Pagina 15 10. 10.1 Visto l’esito della causa, il ricorrente deve considerarsi vincente nella misura di 1/6, le spese processuali ridotte, fissate a fr. 666.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato, all’insorgente sarà restituito l’importo eccedente di fr. 134.- mediante versamento sul conto che lo stesso dovrà indicare a questo Tribunale. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’auto- rità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA). 10.2 Ritenuto che l’insorgente è solo molto parzialmente vincente in causa ed è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giusti- fica altresì l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’indennità a titolo di spese ripetibili, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.- (com- presi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1378/2023 del 12 giugno 2024 consid. 5.2.6 con rinvio]), conto tenuto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L’indennità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2346/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni impugnate del 14 aprile 2022 riformate nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto di percepire delle indennità giornaliere di fr. 86.40 dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. 2. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore affinché proceda al cal- colo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi. 3. Le spese processuali, di fr. 666.-, sono poste a carico del ricorrente. L’an- ticipo spese di fr. 800.-, corrisposto il 22 giugno 2022, è computato con le spese processuali. L’importo eccedente di fr. 134.- sarà restituito all’insor- gente, sul conto che lo stesso dovrà indicare a questo Tribunale, allor- quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 4. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500.- a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2346/2022 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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