Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-230/2010
Entscheidungsdatum
27.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II I C-23 0 /2 01 0 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 0 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. A._______, patrocinata dall'avvocato Marco Garbani, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Riesame del divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-2 3 0/ 20 1 0 Fatti: A. Interrogata da un agente della Polizia cantonale ticinese in merito alla sua presenza in Svizzera, A., cittadina rumena nata il ..., ha dichiarato di essere entrata in Svizzera una prima volta nel 2005 e di avervi esercitato un'attività non meglio definita in uno stabilimento conosciuto dalle autorità quale postribolo. L'interessata ha poi affermato di esservi entrata a più riprese anche nel 2006 e nel 2007 e di aver alloggiato in locali dove si esercita la prostituzione (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 novembre 2007). B. Con decreto d'accusa del 14 novembre 2007, il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha condannato l'interessata alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a dieci aliquote giornaliere di fr. 30.-, alla multa di fr. 100.-. L'esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. C. Con decisione del 14 novembre 2007 l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata valevole fino al 13 novembre 2010, motivandolo come segue: "Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta- mento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno; prostituzio- ne). Straniero indesiderabile." Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La decisione è stata trasmessa brevi manu all'in- teressata il giorno stesso ed ha acquisito forza di cosa giudicata. D. In data 9 novembre 2008, l'interessata è stata fermata dal Corpo delle guardie di confine nelle retrovie del valico Fornasette mentre entrava in Svizzera. In quell'occasione A. ha dichiarato di lavorare presso il bar B._______ nell'ambito della prostituzione ed è stato inoltre rilevato che a suo carico era stato emesso un divieto d'entrata con il suo cognome da nubile. E. L'11 novembre 2008 il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha nuo- Pagi na 2

C-2 3 0/ 20 1 0 vamente emanato un decreto d'accusa nei confronti dell'interessata per essere entrata il 3 giugno 2008 in Svizzera, avervi soggiornato il- legalmente fino al 10 novembre 2008 ed esercitato l'attività di prostitu- ta sprovvista del necessario permesso, sebbene fosse stata a cono- scenza del divieto d'entrata del 14 novembre 2007 emanato nei suoi confronti. Essa è stata condannata alla pena pecuniaria di fr. 900.- cor- rispondente a trenta aliquote di fr. 30.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di trenta giorni. La sospensione condizionale alla pena di dieci aliquote da fr. 30.- inflittale il 14 novembre 2007 non è stata revo- cata. F. Con istanza del 21 luglio 2009, agendo per il tramite del suo patrocina- tore legale, l'interessata ha chiesto la revoca della decisione di divieto d'entrata del 14 novembre 2007 vista l'estensione degli Accordi bilaterali alla Romania a decorrere dal 1° giugno 2009. Il 18 agosto 2009 l'UFM ha informato l'istante che prevedeva di respin- gere la richiesta di revoca del suddetto provvedimento siccome, consi- derato il suo comportamento, sussisteva un pericolo di recidiva. L'estensione degli Accordi bilaterali alla Romania e alla Bulgaria non dispensava i cittadini di questi Paesi dal richiedere il rilascio di un per- messo di dimora per svolgere un'attività lavorativa. L'autorità adita ha concesso all'interessata un termine fino al 30 settembre 2009 al fine di esprimersi. Con fax del 25 agosto 2009 la ricorrente ha sollecitato l'autorità infe- riore di emanare una decisione in merito. Con scritto dell'8 settembre 2009, l'interessata ha rimproverato all'UFM una palese disparità di trattamento essendo stata revocata, in un caso analogo, la decisione di divieto d'entrata. Essa ha osservato inoltre che dal 1° giugno 2009 i cittadini rumeni godevano dei diritti derivanti dagli Accordi bilaterali inerenti alla libera circolazione e che dunque non vi era più alcun pericolo di recidiva. Con missiva del 15 ottobre 2009 la ricorrente ha nuovamente ingiunto all'autorità inferiore di emettere la decisione in questione. Il 23 novembre 2009 l'interessata ha interposto ricorso per denegata Pagi na 3

C-2 3 0/ 20 1 0 giustizia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). G. Il 30 novembre successivo l'UFM ha emanato una decisione con la quale ha respinto la domanda di riesame del divieto d'entrata del 14 novembre 2007. L'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda visto che a decorrere dal 1° giugno 2009 mediante l'estensione della libera circolazione ai cittadini della Romania e della Bulgaria, le circo- stanze del caso si erano modificate in maniera determinante. L'autorità adita ha tuttavia respinto la domanda di riesame presentata dell'inte- ressata, avendo quest'ultima violato ripetutamente l'ordine pubblico svizzero nello svolgere illegalmente un'attività lucrativa nell'ambito del- la prostituzione nonostante il provvedimento amministrativo emesso nei suoi confronti. Il protocollo di estensione dell'Accordo di libera cir- colazione non dispensa i cittadini dei Paesi contraenti dall'obbligo di ri- chiedere il rilascio di un permesso di dimora per svolgere un'attività lu- crativa in Svizzera: visto il comportamento dell'interessata il rischio di recidiva sussisteva e pertanto la presenza della stessa in Svizzera co- stituiva ancora una minaccia effettiva ed attuale per l'ordine e la sicu- rezza pubblici. Con sentenza del 21 dicembre 2009, il Tribunale ha stralciato dai ruoli la procedura inerente al ricorso per denegata giustizia. H. Il 14 gennaio 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessata è insorta avverso la decisione del 30 novembre 2009, postulandone in via principale l'annullamento, in via preliminare il contraddittorio orale e in via subordinata l'annullamento della decisione e successivo rinvio della causa all'UFM per nuova decisione. L'interessata ha fatto valere in sostanza che il divieto d'entrata ha valenza sanzionatoria e pertanto il contraddittorio orale è giustificato ai sensi dell'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Essa ha inoltre sottolineato che il Canton Ticino aveva formulato un preavviso favorevole alla revoca del divieto d'entrata. Ribadendo infine quanto già asserito nella lettera dell'8 settembre 2009 essa si è prevalsa di una violazione del dovere di motivare. Pagi na 4

C-2 3 0/ 20 1 0 I. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 31 marzo 2010 l'autorità inferiore ne ha postulato la reiezione. Essa ha osservato che le infrazioni commesse dalla ricorrente sono state accertate e pertanto il provvedimento impugnato appare pienamente giustificato. Inoltre l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria non dispensa i cittadini interessati dal dover richiedere il rilascio di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Infine l'UFM ha sottolineato come la prostituzione senza autorizzazione sia legata a fenomeni negativi che mettono in pericolo la pubblica sicurezza e che nei confronti dell'interessata vi è l'aggravante di aver svolto illegalmente a più riprese un'attività lucrativa nonostante le fosse stato proibito l'ingresso in Svizzera. J. Con replica del 22 aprile 2010 l'interessata si è richiamata integral- mente a quanto asserito nell'atto ricorsuale osservando infine che l'UFM non può giustificare il divieto d'entrata con l'esistenza dei permessi contingentati. K. Con duplica del 21 maggio 2010 l'autorità di prime cure ha riconferma- to la decisione impugnata. Diritto: 1. 1.1Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fede- rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 e 3 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da Pagi na 5

C-2 3 0/ 20 1 0 una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, 0.142.112.681). 1.2Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra- nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga- zione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto. In concreto la domanda di riesame oggetto della presente procedura di ricorso è stata inoltrata il 21 luglio 2009. La LStr è quindi applicabile (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_706/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 1 e 2C_638/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 1). 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del di- ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza- mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto- nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). Pagi na 6

C-2 3 0/ 20 1 0 4. 4.1La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una ri- chiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una deci- sione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudi- cata. Essa non è espressamente contemplata dalla PA ma la giurispru- denza e la dottrina l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale disciplina il rimedio giuridico straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101, [cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata, 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati]). Nella misura in cui questa procedura costituisce un rimedio giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad esaminarla unica- mente a certe condizioni. Tale è il caso secondo la giurisprudenza e la dottrina, quando il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA (segnatamente un'irregolarità nell'ambito della procedura che ha condotto all'emissione della prima decisione o dei fatti rispetti- vamente dei mezzi di prova importanti dei quali il ricorrente non era a conoscenza durante la precedente procedura o dei quali non poteva prevalersi e non aveva motivi per prevalersene all'epoca) o qualora le circostanze si sono modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione (cfr. DTF 136 precitato, 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b e riferimenti ivi citati; cfr. anche le sentenze del Tribunale federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1 e 2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. tra l'altro le senten- ze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precitate e riferimenti ivi citati). La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi successivamente alla decisione pronunciata nei confronti della persona interessata. Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giuridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo, rispettivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifica considerevole delle circostanze (cfr. DTF 136 precitato consid. 2.2). Pagi na 7

C-2 3 0/ 20 1 0 4.2La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve co- munque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 136, 120 e 109 precitate, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata consid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine e 98 Ia 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precitate e i riferimenti ivi citati). 5. Dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il Protocollo del 27 maggio 2008 all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, succes- sivamente alla loro adesione all’Unione europea (RS 0.142.112.681.1). La ricorrente è di nazionalità rumena: sino al 1° giugno 2009 la LStr si applica dunque senza restrizioni (art. 2 cpv. 1 LStr). Dopo tale data, le disposizioni della LEtr si applicano alla ricorrente solo se l'accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LEtr). 6. In concreto giova rilevare che, sebbene la ricorrente abbia infranto più volte le prescrizioni legali sia della LDDS che della LStr regolanti l'entrata, il soggiorno e l'attività lucrativa degli stranieri in Svizzera, il suo comportamento va valutato, dal 1° giugno 2009, sotto il profilo dell'ALC. 7. L'ALC conferisce ai cittadini degli Stati membri il diritto alla libera circolazione. Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC in relazione con l'art. 3 ALC, i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure Pagi na 8

C-2 3 0/ 20 1 0 giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Al fine di poter applicare uniformemente tali nozioni, esse vanno definite ed interpretate alla luce delle direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE secondo il loro testo in vigore al momento della firma dell'Accordo e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC). 7.1Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter- pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot- tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si- curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa- to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia reale e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 493 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1- 11, punti 23 e 25). 7.2I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi- mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub- blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta- mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro- cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte- ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci- Pagi na 9

C-2 3 0/ 20 1 0 dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan- ne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in consi- derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se- condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 7.3L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordi- nata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona sog- getta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe- nali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di reci- diva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso trop- po facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che ten- ga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 131 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). 7.4Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti del- l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; sentenze della CGCE del 30 no- vembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rac. 1995, pag. I-4165, punto 37; del 18 maggio 1989, Commissione delle Comunità europee contro Repub- blica federale di Germania, 249/86, Rac. 1989, pag. 1263, punto 20). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre pa- Pag ina 10

C-2 3 0/ 20 1 0 role deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 7.5Ai sensi dell'art. 2 ALC i cittadini di una parte contraente che sog- giornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non de- vono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionali- tà. Un comportamento non può essere considerato grave se nei con- fronti dello stesso comportamento manifestato dai propri cittadini non vengono adottate misure coercitive o altre misure concrete ed effettive al fine di contrastarlo (sentenze della CGCE del 18 maggio 1989, pre- citata, punto 19, del 18 maggio 1982, Adoui e Cornuaille, 115/81 e 116/81, Rac. 1982, 1665, punto 8). Inoltre la CGCE ha riconosciuto che all'interno dell'Unione europea la violazione di disposizioni nazio- nali inerenti all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa non giustifi- cano di per sé misure limitanti la libera circolazione delle persone (cfr. MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zürich 1995, pag. 480 e riferimenti ivi citati). La CGCE ha ritenuto che il diritto di lavorare in uno Stato membro è un diritto che deriva direttamente dall'Accordo. Disposizioni nazionali ine- renti alla regolamentazione dell'entrata e il soggiorno nonché l'attività lavorativa degli stranieri rappresentano delle mere formalità e la loro non osservanza non può compromettere la sicurezza e l'ordine pubbli- co (sentenza della CGCE dell'8 aprile 1976, Royer, 48/75, Rac. 1976 497, punto 41 a 44; cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni- te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 del 23 agosto 2010). 7.6Va infine sottolineato che la Bulgaria e la Romania sottostanno a tutt'oggi a delle restrizioni ai sensi dell'art. 10 ALC (cfr. art. 10 cpv. 1b, 2b, 3b e 4c ALC in relazione con l'art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza concer- nente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati mem- bri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scam- bio (OLCP, RS 142.203]). Ciò nonostante, vista l'importanza della libe- ra circolazione delle persone (cfr. preambolo dall'ALC) una misura limi- tante tale libertà fondamentale dev'essere emessa unicamente in pre- senza di gravi reati (cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni- te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 del 23 agosto 2010 consid. 7.4 e riferimenti ivi citati). Pag ina 11

C-2 3 0/ 20 1 0 7.7Nella specie l'interessata ha soggiornato in Svizzera ed ha svolto l'attività di prostituta a più riprese senza il necessario permesso per dei periodi relativamente brevi tra il 2005 e il 2008 e a decorrere dal 3 giugno 2008 sino al 10 novembre 2008 pur essendo a conoscenza del divieto d'entrata emesso a suo carico. Sotto il profilo del diritto comunitario il suo comportamento non può tuttavia essere giudicato grave. In primo luogo va sottolineato che gli effetti negativi derivanti da questa attività (tratta di esseri umani per esempio) non possono essere imputati al comportamento personale dell'interessata. Pertanto una decisione di divieto d'entrata emessa sulla base dell'attività di prostituta senza permesso è incompatibile con l'art. 3 cpv. 1 della direttiva 64/221/CEE. In secondo luogo si richiama l'attenzione sul fatto che la prostituzione in quanto tale, esercitata da cittadine o citta- dini svizzeri, non è né perseguita legalmente né contrastata da altre misure di prevenzione. Sulla base della vincolante giurisprudenza eu- ropea la Svizzera non è dunque legittimata a ritenere questa attività quale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici a causa degli ef- fetti negativi che può diffondere nella società. In modo analogo la Sviz- zera non può ritenere grave una contravvenzione perpetrata contro la LStr per soggiorno illegale al fine di esercitarvi la prostituzione se non considera grave tale comportamento in relazione ad un'altra attività. Come già rilevato, secondo la CGCE (cfr. consid. 8.5) la richiesta di un permesso di soggiorno con attività lucrativa rappresenta una formalità e la sua inosservanza non pregiudica alcun bene giuridico. Da quanto precede il Tribunale giunge alla conclusione che il comportamento della ricorrente non costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. 8. Ne discende che la decisione impugnata non è più conforme al diritto federale a decorrere dal 1° giugno 2009 (cfr. art. 49 let. a PA). Il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che la misura di allontanamento è tolta con effetto a partire da tale data. Tenuto conto di quanto precede, le ulteriori censure sollevate dalla ri- corrente possono rimanere inevase. 9. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. Pag ina 12

C-2 3 0/ 20 1 0 63 cpv. 1 PA e contrario). L'importo di fr. 800.- versato l'8 marzo 2010 è restituito alla ricorrente. 10. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevante che ha sopportato. Visto che l'interessata è patrocinata da un mandatario professionale, ha diritto ad un'indennità. In ragione dell'insieme delle circostanze nonché della nota particolareggiata dell'Avv. Garbani, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 1100.- (IVA esclusa conformemente all'art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]) a titolo di spese ripetibili appaia equa. (Dispositivo alle pagina seguente) Pag ina 13

C-2 3 0/ 20 1 0 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione di divieto d'entrata del 14 novembre 2007 è annullata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2009. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 800.- versato l'8 marzo 2010 è restituito alla ricorrente. 4. L'UFM verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1100.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) -autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) -Sezione della popolazione, per informazione, Bellinzona (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-CarpaniMara Vassella Pag ina 14

C-2 3 0/ 20 1 0 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 15

Zitate

Gesetze

19

ALC

  • art. 2 ALC
  • art. 3 ALC
  • art. 10 ALC
  • art. 16 ALC

LEtr

  • art. 2 LEtr

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 125 LStr
  • art. 126 LStr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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