Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2297/2008
Entscheidungsdatum
27.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II I C-22 9 7 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 0 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. A._______, patrocinata dall'avvocato Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-22 9 7 /20 0 8 Fatti: A. Interrogata dalla Polizia cantonale ticinese il 17 e il 23 gennaio 2008, A._______, cittadina bulgara nata il ..., ha dichiarato di essere entrata e avere soggiornato in Svizzera a più riprese, tra il mese di agosto 2006 e il mese di gennaio 2008, esercitandovi l'attività di prostituta in vari luoghi conosciuti come postriboli. Nell'ambito del secondo verbale d'interrogatorio, le è stata consegnata la cartolina di controllo d'uscita dal territorio svizzero da trasmettere ai funzionari doganali al momento del passaggio della frontiera. Essa è stata infine resa edotta dell'emissione di un provvedimento amministrativo nei suoi confronti quale la decisione di divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 gennaio 2008). B. Con decreto d'accusa del 23 gennaio 2008, il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha condannato l'interessata alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-, e alla multa di fr. 200.- per avere a più riprese fatto ingresso in Svizzera tra il mese di agosto 2006 ed il mese di gennaio 2008, esercitandovi attività lucrativa senza il permesso richiesto e aver così infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità di esercizio della prostituzione. La pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. C. Con decisione del 15 febbraio 2008, l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata nei confronti dell'interessata valevole fino al 14 febbraio 2011. L'autorità di prime cure ha motivato la decisione come segue: "Violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per entrata e di- mora illegali, ab. attiv.; prost. (art. 67 cpv. 1 lett. a LStr)". Per gli stessi motivi l'UFM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. D. L'11 marzo 2008 l'interessata è stata informata del suddetto provvedi- mento nei suoi confronti dal Corpo guardie di confine mentre si appre- stava a rientrare in Svizzera. Pagi na 2

C-22 9 7 /20 0 8 Il 18 marzo 2008, la Rappresentanza elvetica di Sofia ha informato l'UFM che la decisione di divieto d'entrata al recapito indicato non ave- va potuto essere notificata. L'invio era in effetti ritornato con l'avviso di ricevimento da parte della posta bulgara sul quale era annotato "déménagé". La decisione è quindi stata notificata l'8 aprile 2008 al patrocinatore le- gale dell'interessata. E. Con ricorso del 9 aprile 2008, agendo per il tramite del suo patrocina- tore, l'interessata è insorta contro la suddetta decisione chiedendo in via preliminare di dichiarare nulli i suddetti verbali d'interrogatorio, la notifica dell'11 marzo 2008 e la decisione impugnata e nel merito di annullare o sospendere la notifica nonché il detto provvedimento. Essa ha in primo luogo affermato che, contrariamente a quanto asserito nel verbale d'interrogatorio del 23 gennaio 2008, in tale occasione l'autori- tà giudiziaria non le ha mai notificato il provvedimento amministrativo in oggetto. In secondo luogo essa ha dichiarato che il divieto d'entrata deve essere considerato nullo siccome i verbali di interrogatorio del 17 gennaio 2008 e del 23 gennaio 2008 sono stati effettuati mediante condizionamenti nei suoi confronti, avendole sequestrato il documento di identità. Infine essa ha osservato che non può essere considerata una persona indesiderabile malgrado il suddetto decreto d'accusa sic- come il comportamento della stessa non può essere considerato peri- coloso a tal punto da mettere in pericolo la pubblica sicurezza della Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20). F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 5 giugno 2008, l'UFM ne ha postulato la reiezione. L'autorità infe- riore ha osservato in sostanza che la ricorrente ha svolto attività lucra- tiva senza essere in possesso del necessario permesso di dimora, commettendo così gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stra- nieri. Conformemente alla prassi in ambito un siffatto comportamento va sancito con l'emanazione di un divieto d'entrata in Svizzera per una durata di tre anni. G. Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso con replica del 10 luglio 2008, la ricorrente ha riconfermato quanto asserito in sede di Pagi na 3

C-22 9 7 /20 0 8 ricorso ed ha sottolineato che in concreto l'attività svolta dall'interessa- ta non è atta a giustificare una misura tanto severa come il divieto d'entrata emesso nei suoi confronti. H. Chiamata ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 25 luglio 2008 l'autorità inferiore si è richiamata alle sue precedenti ar- gomentazioni di fatto e di diritto. I. Su richiesta dell'autorità scrivente, con ulteriore presa di posizione del 22 maggio 2009, l'autorità di prime cure ha osservato che l'allora im- minente entrata in vigore del protocollo II di estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria non modificava la loro posizione nel caso in esame. Infine essa ha ritenuto che la prostituzione esercitata senza un'autorizzazione è legata a fe- nomeni negativi quale la tratta di essere umani, ciò che comporta una seria messa in pericolo della pubblica sicurezza. Diritto: 1. 1.1Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fede- rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 e 3 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, 0.142.112.681). 1.2Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). Pagi na 4

C-22 9 7 /20 0 8 1.3A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra- nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga- zione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto. In concreto la decisione impugnata è stata emessa il 15 febbraio 2008, nella presente fattispecie trova pertanto applicazione la LStr. 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del di- ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza- mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto- nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 4. Preliminarmente il Tribunale esamina i motivi di ricorso di natura formale sollevati dalla ricorrente. 4.1La ricorrente contesta la validità degli interrogatori del 17 e del 23 gennaio 2008 e richiede di constatarne la nullità e l'estromissione dagli atti. Tale censura esula dall'oggetto della presente causa di diritto amministrativo che verte unicamente sulla decisione di divieto d'entrata e non sul procedimento di diritto penale nell'ambito del quale i suddetti interrogatori sono stati redatti. Su questo punto il ricorso è pertanto inammissibile. Pagi na 5

C-22 9 7 /20 0 8 Giova inoltre rilevare che a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni emesse in ambito penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'au- torità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi del diritto amministrativo qualora l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. Infatti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giuri- sprudenza ivi citata). 4.2La ricorrente contesta inoltre la validità della notifica dell'11 marzo 2008. Il Tribunale osserva tuttavia che la decisione impugnata ha potu- to essere notificata presso il patrocinatore legale della stessa l'8 aprile 2008. Tale notifica non ha cagionato alcun pregiudizio all'interessata (cfr. art. 38 PA) che ha potuto prendere atto del contenuto della decisione e in seguito impugnarla. La censura sollevata appare pertanto infondata (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale federale 2C_347/2010 del 4 ottobre 2010). 5. Dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il Protocollo del 27 maggio 2008 all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, succes- sivamente alla loro adesione all’Unione europea (RS 0.142.112.681.1). La ricorrente possiede la nazionalità bulgara: sino al 1° giugno la LStr si applica dunque senza restrizioni (art. 2 cpv. 1 LStr). Dopo tale data, le disposizioni della LStr si applicano alla ricorrente solo se l'accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). In un primo tempo occorre perciò valutare se la decisione impugnata è stata emessa in conformità alla LStr e, dal 1° giugno 2009, se essa è conforme alle disposizioni dell'ALC. Pagi na 6

C-22 9 7 /20 0 8 6. 6.1Il divieto d'entrata emesso nei confronti di una persona straniera è disciplinato all'art. 67 LStr il quale corrisponde essenzialmente al previgente art. 13 LDDS. Come in precedenza, il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell’ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla leg- ge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). Ai sensi dell'art. 67 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (let. a), ha causato spese d'aiuto socia- le (let. b), è stato allontanato o espulso (let. c) o ha dovuto essere og- getto di carcerazione preliminare, in vista di un rinvio coatto o cautela- tiva (let. d). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determina- ta o, in casi gravi, indeterminata (art. 67 cpv. 3 LStr). Durante la durata del divieto d'entrata, la persona interessata non può varcare la frontie- ra svizzera. L’Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospende- re temporaneamente il divieto (art. 67 cpv. 4 LStr). 6.2La sicurezza e l’ordine pubblici ai sensi della precitata disposizio- ne costituiscono il concetto generale dei beni da proteggere nel conte- sto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle perso- ne. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurez- za e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità non- ché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o pri- vato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente (cfr. Messag- gio precitato FF 2002 pag. 3424; cfr. anche sentenze del TAF C- 6199/2008 del 24 agosto 2009 consid. 5.2 e C-6528/2008 del 14 maggio 2009 consid. 4). In questo senso l'art. 80 cpv. 1 let. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti- vità lucrativa (OASA, RS 142.201) statuisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri- Pagi na 7

C-22 9 7 /20 0 8 zioni di legge e di decisione dell'autorità. I reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri, rappresen- tano delle violazioni di legge e possono dunque in quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'entrata (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). 7. In concreto, si rileva che la ricorrente ha riconosciuto di essere entrata in Svizzera senza autorizzazione, avervi soggiornato e lavorato illegalmente quale prostituta senza essere al beneficio di alcuna autorizzazione e questo a più riprese dal mese di agosto 2006 fino al mese di gennaio 2008. In conseguenza a questi fatti l'interessata è stata condannata con il decreto di accusa del 23 gennaio 2008. Essa ha contravvenuto più volte alle prescrizioni legali che regolano il soggiorno e l'attività lucrativa degli stranieri in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 1 let. a e art. 11 cpv. 1 LStr). Anche se in merito all'esercizio illegale della prostituzione, il Tribunale in una recente sentenza si è distanziato dalle precedenti considerazioni (cfr. precitate sentenze del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 consid. 6.3), vi sono sufficienti motivi per l'emissione di un divieto d'entrata sulla base dell'art. 67 cpv. 1 let. a LStr. Considerato che l'interessata non ha specifici interessi privati ad entrare e soggiornare in Svizzera, la decisione di divieto d'entrata emessa nei suoi confronti per una durata di tre anni, prima dell'entrata in vigore dell'ALC, appare giustificata. 8. L'ALC conferisce ai cittadini degli Stati membri il diritto alla libera circolazione. Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC in relazione con l'art. 3 ALC, i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Al fine di poter applicare uniformemente tali nozioni, esse vanno definite ed interpretate alla luce delle direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE secondo il loro testo in vigore al momento della firma dell'Accordo e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Pagi na 8

C-22 9 7 /20 0 8 Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC). 8.1Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter- pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot- tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si- curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa- to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia reale e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 493 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1- 11, punti 23 e 25). 8.2I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi- mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub- blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta- mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro- cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte- ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci- dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan- ne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in consi- derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se- condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico Pagi na 9

C-22 9 7 /20 0 8 (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; senten- za del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 8.3L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordi- nata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona sog- getta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe- nali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di reci- diva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso trop- po facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che ten- ga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 131 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). 8.4Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti del- l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; sentenze della CGCE del 30 no- vembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rac. 1995, pag. I-4165, punto 37; del 18 maggio 1989, Commissione delle Comunità europee contro Repub- blica federale di Germania, 249/86, Rac. 1989, pag. 1263, punto 20). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre pa- role deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 8.5Ai sensi dell'art. 2 ALC i cittadini di una parte contraente che sog- giornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non de- vono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionali- Pag ina 10

C-22 9 7 /20 0 8 tà. Un comportamento non può essere considerato grave se nei con- fronti dello stesso comportamento manifestato dai propri cittadini non vengono adottate misure coercitive o altre misure concrete ed effettive al fine di contrastarlo (sentenze della CGCE del 18 maggio 1989, pre- citata, punto 19, del 18 maggio 1982, Adoui e Cornuaille, 115/81 e 116/81, Rac. 1982, 1665, punto 8). Inoltre la CGCE ha riconosciuto che all'interno dell'Unione europea la violazione di disposizioni nazio- nali inerenti all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa non giustifi- cano di per sé misure limitanti la libera circolazione delle persone (cfr. MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zürich 1995, pag. 480 e riferimenti ivi citati). La CGCE ha ritenuto che il diritto di lavorare in uno Stato membro è un diritto che deriva direttamente dall'Accordo. Disposizioni nazionali ine- renti alla regolamentazione dell'entrata e il soggiorno nonché l'attività lavorativa degli stranieri rappresentano delle mere formalità e la loro non osservanza non può compromettere la sicurezza e l'ordine pubbli- co (sentenza della CGCE dell'8 aprile 1976, Royer, 48/75, Rac. 1976 497, punto 41 a 44; cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni- te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 del 23 agosto 2010). 8.6Va infine sottolineato che la Bulgaria e la Romania sottostanno a tutt'oggi a delle restrizioni ai sensi dell'art. 10 ALC (cfr. art. 10 cpv. 1b, 2b, 3b e 4c ALC in relazione con l'art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza concer- nente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati mem- bri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scam- bio (OLCP, RS 142.203]). Ciò nonostante, vista l'importanza della libe- ra circolazione delle persone (cfr. preambolo dall'ALC) una misura limi- tante tale libertà fondamentale dev'essere emessa unicamente in pre- senza di gravi reati (cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni- te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 del 23 agosto 2010 consid. 7.4 e riferimenti ivi citati). 8.7Nella specie l'interessata ha soggiornato in Svizzera ed ha svolto l'attività di prostituta a più riprese senza il necessario permesso per dei periodi relativamente brevi su un arco temporale di circa un anno e mezzo (agosto 2006 – gennaio 2008). Essa ha inoltre tentato di rien- trare in Svizzera l'11 marzo 2008 nonostante il divieto d'entrata pro- nunciato nei suoi confronti. Il suo comportamento non può tuttavia es- sere giudicato grave. In primo luogo va sottolineato che gli effetti nega- Pag ina 11

C-22 9 7 /20 0 8 tivi derivanti da questa attività (tratta di esseri umani per esempio) non possono essere imputati al comportamento personale dell'interessata. Pertanto una decisione di divieto d'entrata emessa sulla base dell'atti- vità di prostituta senza permesso è incompatibile con l'art. 3 cpv. 1 del- la direttiva 64/221/CEE. In secondo luogo si richiama l'attenzione sul fatto che la prostituzione in quanto tale, esercitata da cittadine o citta- dini svizzeri, non è né perseguita legalmente né combattuta da altre misure di prevenzione. Sulla base della vincolante giurisprudenza eu- ropea la Svizzera non è dunque legittimata a ritenere questa attività quale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici a causa degli ef- fetti negativi che può diffondere nella società. In modo analogo la Sviz- zera non può ritenere grave una contravvenzione perpetrata contro la LStr per soggiorno illegale al fine di esercitarvi la prostituzione ma non un'altra attività. Come già rilevato, secondo la CGCE (cfr. consid. 8.5) la richiesta di un permesso di soggiorno con attività lucrativa rappre- senta una formalità e la sua inosservanza non pregiudica alcun bene giuridico. Da quanto precede il Tribunale giunge alla conclusione che il comportamento della ricorrente non costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. 9. Ne discende che la decisione impugnata non è più conforme al diritto federale a decorrere dal 1° giugno 2009 (cfr. art. 49 let. a PA). Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che la misura di allontanamento è tolta con effetto a partire da tale data. 10. Visto l'esito della procedura vengono poste a carico della ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 350.- (art. 63 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevante che ha sopportato. Visto che l'interessata è patrocinata da un mandatario professionale, ha diritto ad un'indennità. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, Pag ina 12

C-22 9 7 /20 0 8 il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità ridotta di fr. 700.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione di divieto d'entrata del 15 febbraio 2008 è annullata con effetto dal 1° giugno 2009. 2. Le spese di procedura di fr. 350.- sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.- versate al Tribunale il 13 maggio 2008. Il saldo di fr. 350.- è restituito alla ricorrente. 3. L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un importo di fr. 700.- a titolo di spese ripetibili ridotte. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) -autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) -Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-CarpaniMara Vassella Pag ina 13

C-22 9 7 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 14

Zitate

Gesetze

22

ALC

  • art. 2 ALC
  • art. 3 ALC
  • art. 10 ALC
  • art. 16 ALC

LDDS

  • art. 13 LDDS

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 11 LStr
  • art. 67 LStr
  • art. 125 LStr
  • art. 126 LStr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 38 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

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