Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2253/2016
Entscheidungsdatum
05.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2253/2016

S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Beat Weber, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, (Italia) rappresentato da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita straordinaria (decisione del 29 febbraio 2016).

C-2253/2016 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...) 1966, ha introdotto il 23/29 dicembre 1980, per il tramite del padre B. (allora detentore dell’au- torità parentale), domanda di prestazioni per minorenni all’assicurazione per l’invalidità (doc. 3 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invali- dità per gli assicurati residenti all’estero [in seguito UAIE]). Affetto da una forte miopia e da un ritardo cognitivo dovuto a microcefalia e oligofrenia congenita (doc. 1, 6, 8, 12), dopo aver svolto alcuni stage di osservazione (volti a determinare le attitudini professionali – cfr. doc. 18, 19, 20) e delle misure di formazione come manovale polivalente (doc. 21, 22, 23) dal 1983 è stato integrato nell’atelier protetto del Centro ASI di (...) (doc. 14, 27, 28), dove ha prestato servizio fino a novembre 2007 (doc. 49). A.b Con il provvedimento del 18 aprile 1984, interamente ripreso dalla Caisse Cantonale C._______ de Compensation (in seguito: CCNC) nella decisione del 6 luglio 1984 (doc. 32), la Commissione AI del Canton C._______ ha stabilito in favore di A._______ il diritto a una rendita intera straordinaria, fondato su un grado d’invalidità del 89%, a partire dal 1° mag- gio 1984 (doc. 30, 31). A.c Sono seguite svariate procedure di revisione in occasione delle quali il diritto alla rendita intera è persistito invariato (doc. 34, 38, 40, 51, 58) B. In data 21 dicembre 2015 A._______ ha segnalato alla CCNC il trasferi- mento a titolo definitivo in Italia a partire dal 25 novembre 2015 (doc. 61), comunicando il nuovo indirizzo e le nuove coordinate bancarie su cui pro- cedere al versamento delle prestazioni di invalidità. Informata del trasferi- mento all’estero, la CCNC ha comunicato il mutamento di domicilio, per competenza, alla Centrale svizzera di compensazione di Ginevra (in se- guito: CSC – cfr. doc. 65, 66, 67). C. C.a Con preavviso del 25 gennaio 2016 la CSC ha comunicato a A._______, residente in Italia, che le prestazioni di invalidità, ossia la ren- dita straordinaria (intera) AI e le prestazioni complementari alla rendita AI (ammontanti rispettivamente a fr. 1'567.- e fr. 310.- mensili) sarebbero state soppresse per carenza del requisito di residenza in Svizzera, con effetto dal 1° febbraio 2016 (doc. 68). Nel medesimo provvedimento all’assicurato

C-2253/2016 Pagina 3 è stato altresì negato il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, non realiz- zando quest’ultimo le condizioni poste dall’art. 36 cpv. 1 LAI. C.b Rappresentato dal Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (INCA), l’interessato ha chiesto, senza addurre alcuna motivazione, l’emis- sione di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. 70). C.c Mediante decisione del 29 febbraio 2016 l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in seguito: UAIE) ha confer- mato il precedente preavviso, sopprimendo con effetto dal 1° gennaio 2016, il diritto di A._______ di percepire le summenzionate prestazioni, es- sendo erogabili solo ad assicurati residenti in Svizzera. L’amministrazione ha inoltre comunicato che l’assicurato non ha diritto ad una rendita ordina- ria d’invalidità, poiché non può vantare un periodo contributivo di un anno (doc. 71). D. Il 12 aprile 2016, per il tramite della Rechtsberatung für italienische Migran- tinnen und Migranten, A._______ è insorto contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento. Facendo valere di aver ricevuto informazioni errate (si confronti a tal proposito “l’elenco degli interventi volti al chiari- mento dell’esportabilità della rendita”, allegato al ricorso) sia da parte dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità di C._______ (in seguito: UAI- C._______) che dalla CSC circa le conseguenze sul diritto alla rendita straordinaria di cui beneficiava a seguito del trasferimento in Italia, egli ne ha chiesto il ripristino dal 31 gennaio 2016, invocando la tutela della buona fede e dell’arbitrio, non essendo il rientro in Svizzera esigibile per motivi di salute. Il rigetto della rendita ordinaria di invalidità non è stato per contro contestato. È stata inoltre chiesta la dispensa dalle spese giudiziarie e pro- testate adeguate indennità per ripetibili (doc. TAF 1). E. Con risposta del 13 giugno 2016 l’UAIE propone la reiezione dell’impugna- tiva sottolineando che l’assicurato non invoca una partenza di durata limi- tata in Italia e non figura agli atti alcun documento che consenta di dimo- strare la comunicazione di indicazioni fallaci da parte dell’amministrazione (doc. TAF 7). F. Con i brevi memoriali di replica del 28 giugno 2016 (doc. TAF 9) e duplica del 5 luglio 2016 (doc. TAF 11) le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

C-2253/2016 Pagina 4 G. Mediante decisione incidentale dell’11 aprile 2017 il ricorrente – a cui era stato chiesto di dimostrare la propria situazione economica (doc. TAF 3 e 13, risp. 6 e 14) – è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. TAF 16). H. H.a Codesto Tribunale aveva nel frattempo chiesto al ricorrente di produrre una dichiarazione da parte della signora D., della signora E. e del signor F., citati nell’elenco degli interventi alle- gato al memoriale di ricorso (doc. TAF 1), riguardo alle informazioni chieste e raccolte alle autorità preposte circa la possibilità di esportare le presta- zioni di cui beneficiava il ricorrente (doc. TAF 15). Tali dichiarazioni riguardanti l’UAI-C., la CCNC e la CSC sono state prodotte in originale unitamente alle osservazioni del 16 maggio 2017 (doc. TAF 18). H.b Le autorità interessate, invitate ad esprimersi in merito a tali dichiara- zioni (doc. TAF 19, 28, 31, 32), nelle rispettive prese di posizione, hanno sostanzialmente negato di aver fornito indicazioni errate (doc. TAF 22, 23, 29, 33, 34). H.c Preso atto delle osservazioni delle autorità inferiori, il ricorrente ha ri- badito le proprie allegazioni, riconfermandosi nella pretesa ricorsuale (doc. TAF 25, 36). L’amministrazione ha fatto lo stesso (doc. TAF 27, 37).

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ri- corso.

C-2253/2016 Pagina 5 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF) la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile. La ricorrente, è inoltre correttamente rappresentata dal padre essendo stata ripristinata l’autorità parentale (consid. A). 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se inter- viene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottopo- sto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili nel caso di specie (RU 2011 5659; FF 2010 1603), così come eventuali modi- fiche entrate successivamente in vigore, essendo oggetto del contendere la soppressione delle prestazioni AI dal 1° novembre 2015. 2.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 29 febbraio 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione

C-2253/2016 Pagina 6 stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. Oggetto del contendere è unicamente la soppressione con effetto dal 1° gennaio 2016 della rendita straordinaria (intera) AI di cui il ricorrente bene- ficiava dal 1° maggio 1984. Il rifiuto di assegnare una rendita ordinaria non è infatti stato censurato. 3.1 L’insorgente, per il tramite del proprio rappresentante, sostenendo di aver ricevuto informazioni errate da parte dell’amministrazione e di aver in buona fede agito conseguentemente a tali indicazioni, contesta la soppres- sione della rendita straordinaria AI fino ad allora percepita. 3.2 Dal canto suo l’UAIE osserva che dagli atti di causa non emerge alcuna indicazione riguardo alle prestazioni percepite, né alcuna garanzia circa la loro esportabilità, fornita dalle autorità preposte al ricorrente. Ragione per cui quest’ultimo non può prevalersi del principio della buona fede a sup- porto della propria richiesta. A mente dell’UAIE, pertanto, è a giusto titolo che il diritto alle prestazioni di cui l’assicurato beneficiava è stato sop- presso, non essendo più adempiute le condizioni di dimora e domicilio in Svizzera. 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2).

C-2253/2016 Pagina 7 5. 5.1 L’art. 39 cpv. 1 LAI prevede che il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS. Dal canto suo, l’art. 42 cpv. 1 LAVS stabilisce che hanno diritto ad una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare i contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Chiunque benefici di una rendita deve adempire per- sonalmente le esigenze di domicilio e di dimora abituale in Svizzera. Ne discende che il diritto a una rendita straordinaria è subordinato alla dop- pia condizione del domicilio e della residenza abituale in Svizzera, non es- sendo riconosciuto dal diritto interno svizzero il diritto all’esportazione di tali prestazioni a seguito della partenza all’estero (si confronti in proposito an- che DTF 142 V 2). 5.2 5.2.1 L'art. 13 cpv. 1 LPGA dispone che il domicilio di una persona è deter- minato secondo le disposizioni degli art. 23-26 del Codice civile. Per l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Per l'art. 24 cpv. 1 CC il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Secondo l'art. 25 cpv. 1 CC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2013 [RU 2011 725]) il domicilio del figlio minorenne sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. Infine a tenore dell’art. 26 CC (anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2013) il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell’autorità di protezione degli adulti. 5.2.2 Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un ele- mento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (residenza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi dure- volmente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pagg. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze ogget- tive – considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr.

C-2253/2016 Pagina 8 2 consid. 5) – riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta vo- lontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al controllo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle im- poste ecc. (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405; 125 V 76 consid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presupposto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'i- potesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). 5.2.3 Oltre a ciò, per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi, la nozione di domicilio "secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile", cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, non comprende, contrariamente al chiaro tenore del testo, il domicilio derivato dei maggiorenni sotto curatela ai sensi dell'art. 26 CC. Tale norma ha infatti portata propria solo se il curatelato resta nel luogo dov’era domiciliato al momento della costituzione della curatela (DTF 135 V 249 consid. 4.4). La nozione di domicilio quale condizione necessaria per l’assegnazione di prestazioni dell’assicurazione sociale svizzera è infatti sempre stata interpretata restrittivamente (DTF 135 V 249, consid. 4.5 a conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 404; consid. 2 e 4). I principi esposti dalla giurisprudenza, continuano ad essere applicabili anche dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, delle nuove disposizioni sulla protezione dell’adulto (DTF 141 V 530 consid. 5.5). 5.3 5.3.1 Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA; DTF 141 V 530 consid. 5.3). 5.3.2 In proposito il Tribunale federale in DTF 132 V 423 consid. 3.3 – 3.5 ha statuito che, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione

C-2253/2016 Pagina 9 dell'AVS, il diritto a un assegno per grandi invalidi era subordinato alla con- dizione che l'assicurato fosse domiciliato in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale delle assicurazioni, la condizione del domicilio in Svizzera implicava che l'assicurato avesse in questo paese non soltanto il proprio domicilio ai sensi del diritto civile ma anche la sua residenza effettiva, compresa la volontà di conservarla e di mantenervi il centro degli interessi (DTF 111 V 182 consid. 4; 105 V 168 consid. 3b; cfr. pure 130 V 405 consid. 5.2). Sempre conformemente a tale giurisprudenza, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concernente il sog- giorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguar- dante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero poteva durare al massimo un anno e comun- que lo poteva essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si opponeva alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, doveva essere prolungato oltre l'anno a causa di circostanze im- previste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provve- dimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) imponevano immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previ- sioni, sarebbe stata superiore a un anno (DTF 141 V 530 consid. 5.3; RCC 1986 pag. 430; anche sentenza del TAF C-4849/2012 del 22 agosto 2016). 5.3.3 Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della resi- denza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (FF 1990 II 52). Secondo il Tribunale federale la definizione di dimora abituale di cui all'art. 13 cpv. 2 LPGA corrisponde quindi essenzialmente a quella nota precedentemente (DTF 132 V 423; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, no. 16 all'art. 13). 5.4 5.4.1 Nel caso concreto, è assodato e neppure contestato che il ricorrente a partire dal 25 novembre 2015 ha trasferito il proprio domicilio in Italia, nel comune di (...) (doc. 61; doc. TAF 1).

C-2253/2016 Pagina 10 5.4.2 Nemmeno risulta adempiuta la seconda condizione della dimora in Svizzera, non entrando in linea di conto, nel caso di specie, le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza citata sopra, che neppure sono stati fatti valere (consid. 5.3.2). Non vi sono infatti motivi imperativi, quali ad esempio la cura di una malattia che imponeva immediatamente un soggiorno all’estero la cui durata sa- rebbe stata secondo le previsioni, superiore ad un anno. I motivi del trasfe- rimento, seppur comprensibili al fine di tutelare il benessere di A._______, sono altri, che tuttavia non rientrano fra le sopracitate eccezioni. Il sog- giorno in Italia da novembre 2015 è pertanto interruttivo della residenza in Svizzera. 6. In assenza di domicilio o di dimora in Svizzera, neppure fondandosi sulle disposizioni internazionali – di cui tuttavia il ricorrente non si prevale – sa- rebbe possibile dedurre il diritto a continuare a percepire le prestazioni liti- giose. 6.1 Non sulla base delle disposizioni dell’Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) e dei regolamenti comunitari a cui esso rinvia. Nella DTF 141 V 530 il Tribunale federale ha infatti constatato che la rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità adempie tutti i requisiti per essere considerata una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’allegato X e dell’art. 70 par. 2 let. a punto i del Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 vertente sulla coordinazione dei sistemi di si- curezza sociale, modificato dal Regolamento CE n. 988/2009 del 16 set- tembre 2009, nella versione dell'Allegato II all’ALC, entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012 (RS 0.831.109.268.1). Come tale, giusta l’art. 70 cpv. 4, la rendita straordinaria non è quindi soggetta al principio dell’espor- tazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 7 del relativo regolamento (con- sid. 7 della sentenza del TF succitata). Tali prestazioni coprono a titolo sus- sidiario il rischio dell’invalidità e permettono di assicurare un reddito minimo alle persone invalide dalla nascita o dall’infanzia, che non hanno mai avuto modo di versare i contributi prima della nascita del diritto alla rendita. Il riconoscimento di tali prestazioni si fonda su considerazioni di natura eco- nomica e sociale strettamente legate al contesto svizzero, al fine di atte- nuare lo stato di bisogno e di riconoscere un reddito vitale minimo ad una categoria di persone, quella dei giovani handicappati, socialmente sfavo- rita. Da qui la stretta connessione con il territorio svizzero di tali prestazioni e la reticenza del legislatore svizzero a concludere accordi che permettano la loro esportazione all’estero (cfr. DTF 141 V 530 consid. 7.3.3, 7.4.2).

C-2253/2016 Pagina 11 6.2 Né tantomeno sulla base della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale (entrata in vigore il 1° settembre 1964 - RS 0.831.109.454.2), dal momento che la stessa all’art. 7 let. b prevede che i cittadini italiani hanno il diritto di perce- pire le rendite straordinarie fintanto che conservano il domicilio in Svizzera. 6.3 7. Ritenuto che, alla luce delle disposizioni legali evocate sopra, la soppres- sione delle prestazioni di invalidità decretata dall’autorità inferiore appare corretta, occorre in secondo luogo esaminare se quest’ultima, di moto pro- prio, avrebbe dovuto informare l’interessato delle conseguenze del suo comportamento. 7.1 Dal 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che mediante l’art. 27 ha introdotto un dovere generale dell’amministrazione di informare gli as- sicurati. L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può es- sere fatto valere in giustizia (cpv. 2; su questi aspetti cfr. in particolare DTF 131 V 472 consid. 4.1; E. IMHOF – C. ZÜND, "ATSG und Arbeitslosenversi- cherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.; E. IMHOF, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.; R. SPIRA, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les as- sureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg.). Tale obbligo, incombente all’amministrazione, di fornire gratuitamente consulenza a titolo individuale all’assicurato, com- prende il dovere di attirare l’attenzione dell’interessato sul fatto che il suo comportamento potrebbe compromettere la realizzazione di una delle con- dizioni del diritto alle prestazioni. D’altro canto, dall'assicuratore sociale non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute generalmente note, o che ci si potrebbe atten- dere che l’assicurato conosca, prestando un minimo di attenzione. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura indesiderati (cfr. DTF 133 V 249 consid. 7.2; Sentenza del TF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2; sentenze del TAF C-981/2009 del 22 dicembre 2011 consid. 4.1, C- 1848/2015 del 2 marzo 2016 consid. 10.3 e C-4572/2011 del 27 agosto 2013 consid. 6.1 e 6.2).

C-2253/2016 Pagina 12 Occorre infine rilevare che l’amministrazione, fintanto che – prestando l'u- suale attenzione – non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata sia tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, non ha alcun obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 consid. 7.2; Sentenza del TF 9C_97/2009 del 14 otto- bre 2009 consid. 3.3 ). 7.2 Nell’evenienza concreta, fino al momento della trasmissione della co- municazione dell’abbandono a titolo definivo della Svizzera il 21 dicembre 2015 (doc. 61), attestato dal certificato di residenza in Italia rilasciato il 28 novembre 2015 (doc. 63), non figura agli atti alcun elemento che permet- tesse all’autorità inferiore di riconoscere l’intenzione del ricorrente di tra- sferirsi all’estero. Neppure giovano a tale scopo – per i motivi di cui si dirà nei considerandi che seguono (consid. 10) – le dichiarazioni prodotte in corso di causa, relative alle pretese telefonate fatte da terzi, per conto dell’interessato, all’amministrazione. Ne consegue che l’amministrazione non ha violato il proprio obbligo di informazione nei confronti dell’assicu- rato, non rendendolo attento del fatto che il trasferimento in Italia avrebbe comportato il decadimento del diritto di percepire la rendita straordinaria d’invalidità. Anche volendo supporre che il testo dell’art. 42 LAVS, al quale rinvia l’art. 39 LAI, non fosse sufficientemente chiaro, incombeva all’assicurato in vista dell’abbandono definitivo della Svizzera attivarsi e informarsi nella maniera adeguata presso le autorità competenti, ciò che l’insorgente afferma di aver fatto ed è per l’appunto oggetto della presente vertenza. 8. 8.1 Al riguardo il ricorrente sostiene di aver contattato in più occasioni, per- sonalmente e per il tramite di terze persone (si confronti l’elenco allegato al doc. TAF1) le autorità preposte onde verificare le conseguenze del pro- spettato trasferimento del domicilio all’estero. A suo dire, gli sarebbero state fornite delle informazioni errate in relazione alla rendita straordinaria AI (segnalata come esportabile), mentre delle indicazioni corrette in rela- zione alle prestazioni complementari (segnalate come non esportabili). A dimostrazione della propria tesi egli ha quindi prodotto, su richiesta della giudice dell’istruzione, le dichiarazioni di D., di E. e di F._______ (doc. TAF 18). 8.1.1 D._______ ha indicato di aver contattato telefonicamente l’UAI- C._______ in data 2 luglio 2015, ricevendo rassicurazioni da parte di

C-2253/2016 Pagina 13 (“eventualmente”) G._______ (funzionario incaricato dell’incarto) in merito all’esportabilità della rendita di cui godeva il ricorrente in caso di trasferi- mento all’estero, con la sola eccezione riguardante le prestazioni comple- mentari (dichiarazione dell’8 maggio 2017). 8.1.2 Dal canto suo, F._______ ha segnalato di aver contattato la CCNC il 6 luglio 2015, ottenendo rassicurazioni in merito all’esportabilità della ren- dita straordinaria, posizione poi confermata dall’UAI-C._______ contattato il 15 settembre 2015. Egli sostiene di aver poi contattato in due occasioni, il 9 e il 20 novembre 2015, la CSC ottenendo conferma della possibile esportabilità della rendita del nipote, ma di non aver più ottenuto informa- zioni dalla stessa in occasione delle successive telefonate del 7 e dell’11 dicembre 2015 non disponendo di una valida procura rilasciata dall’assicu- rato (dichiarazione del 4 maggio 2017). 8.1.3 Analogamente si è espressa E., che ha riferito di aver par- lato con una funzionaria dell’UAI-C. (di cui ha affermato di non ricordare il nome) agli inizi del mese di dicembre 2015 (dunque dopo la partenza dell’interessato avvenuta il 25 novembre 2015; si confronti il cer- tificato di residenza di cui al doc. 61), dalla quale sarebbe stato confermato che la rendita del ricorrente, contrariamente alle prestazioni complemen- tari, avrebbe continuato ad essere versata anche a seguito del trasferi- mento all’estero. L’interessata ha precisato che “la ragione della telefonata derivava dal dubbio sorto in relazione alle ripetute rassicurazioni avute dal signor A._______ e da suo zio da parte delle diverse istituzioni competenti” (dichiarazione dell’8 maggio 2017). 8.2 8.2.1 Confrontato con le suddette dichiarazioni G., capo settore reintegrazione e rendite dell’UAI-C., ha chiarito che generalmente la prassi in seno all’ufficio è quella di trascrivere in una nota ogni ragguaglio fornito telefonicamente al fine di integrarlo dell’incarto, oppure di chiedere all’assicurato di trasmettere la richiesta di informazioni per posta, in modo da rispondere per iscritto. Egli ha poi riferito: « Dans le cas d’espèce, compte tenu du temps écoulé, je ne me rappelle pas des propos que j’ai pu avoir avec Monsieur F.. Dès lors, une erreur de ma part dans les informations transmises par téléphone ainsi qu’un oubli dans la retrans- cription de mes propos dans une note d’entretien ne peut être exclue ». Non si è per contro espresso in merito a eventuali colloqui telefonici avuti con D. (doc. TAF 22).

C-2253/2016 Pagina 14 Ulteriormente consultato al fine di determinare l’identità della donna con la quale E._______ ha sostenuto di aver discusso telefonicamente nel dicem- bre 2015, G._______ ha riferito che dai controlli eseguiti risulta essere l’unica persona ad aver consultato il dossier dell’insorgente nel mese di dicembre 2015 (doc. TAF 33). 8.2.2 Dal canto suo l’UAIE, rilevando come all’incarto non figuri alcuna trac- cia delle chiamate telefoniche effettuate da F., né delle indicazioni fornite dalla CSC o dall’UAI-C. riguardo alle conseguenze della partenza per l’Italia, ha indicato che le stesse non permettono di modificare la propria posizione, ossia che l’interessato non può avvalersi del principio della buona fede per esigere la continuazione del versamento della rendita (doc. TAF 7, 23, 27 e 29). 8.2.3 In maniera analoga, pure la CSC ha osservato che agli atti non vi è traccia delle telefonate di cui si prevale il ricorrente, rilevando che in as- senza del nominativo del funzionario che, a dire di F._______ avrebbe con- fermato l’esportabilità della rendita, non aveva altra soluzione che riconfer- marsi nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. TAF 34). 8.3 Invitato ad esprimersi il ricorrente ha ritenuto inammissibile che potesse essere messa in dubbio l’attendibilità delle summenzionate dichiarazioni, a maggior ragione tenendo conto del fatto che D._______ e E._______ la- vorano per un ente sociale e con lui non hanno alcun rapporto personale. Ha inoltre spiegato che telefonicamente risulta spesso difficile compren- dere il nominativo dell’interlocutore, da qui l’impossibilità di indicare quale funzionario delle autorità contattate abbia fornito le contestate indicazioni (doc. TAF 36). A supporto della propria tesi non ha tuttavia apportato ulte- riori elementi o indizi. 9. Alla luce di quanto precede, occorre dunque valutare se il ricorrente possa legittimamente invocare il principio della buona fede al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita straordinaria, pur avendo definitiva- mente abbandonato la Svizzera. 9.1 9.1.1 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli per- mette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse

C-2253/2016 Pagina 15 fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea pos- sono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un van- taggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'ammini- strazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determi- nate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informa- zione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giu- ridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1). 9.1.2 La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esi- stenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in pre- senza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'ammi- nistrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspet- tative (DTF 111 Ib 116 consid. 4 pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99 del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). 9.2 9.2.1 Giova inoltre rammentare che in procedura amministrativa federale prevale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 37, 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale [PC, RS 273] in relazione all’art. 4 e 19 PA). Per rinvio dell’art. 37 LTAF, tale principio vale ugualmente dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. 9.2.2 Occorre infine rammentare che dal profilo probatorio, nell’ambito delle assicurazioni sociali, vale il principio secondo il quale spetta all’am- ministrazione stabilire d’ufficio la fattispecie rilevante (“principio inquisito- rio”, art. 43 LPGA). Tale principio non vale comunque in modo assoluto, essendo la sua portata limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istru- zione della causa. Tale obbligo comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – laddove ciò sia ragionevolmente possibile – le prove

C-2253/2016 Pagina 16 necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, rite- nuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. Sentenza del TF U 454/04 consid. 2.2.1). In partico- lare è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca all’assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l’esistenza in concreto, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie sulla quale basa le proprie pretese. Per quello che concerne l’onere probatorio, non valgono, infatti, gli stessi principi come nell’ambito penale. Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali l’autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne sono convinti. Essi fondano la loro decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, pur non essendo stati stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di “verosimiglianza prepon- derante”. Tra tutti gli elementi di fatto allegati, va stabilito quelli che sem- brano i più probabili. Non trova applicazione, quindi nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, a favore dell’assicurato (Sentenza del TF U 97/05, consid. 5.3). Ne consegue, che nella misura in cui un ele- mento della fattispecie, sulla quale l’assicurato basa le proprie pretese non viene quantomeno reso verosimile, l’amministrazione e il tribunale devono decidere a suo sfavore. In tale evenienza l’assicurato deve sopportare le conseguenze della carenza di prove. 10. 10.1 Nell’evenienza concreta, l’insorgente si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rilasciate da D., di E. e di F._______ per di- mostrare la propria buona fede in relazione all’esportabilità della rendita straordinaria. In concreto va rilevato che è assodato che le prime due ope- rano in seno all’Associazione MODC (http://www.mobilitadiritticittadi- nanze.ch/collaboratrici-e-collaboratori.php), attiva quale patronato per gli/le italiani/e residenti in Svizzera, mentre il terzo è lo zio del ricorrente. Si tratta pertanto di persone che, da un lato per motivi affettivi (parentela), dall’altro per motivi professionali (mandato di rappresentanza/assistenza a loro affidato per il tramite dell’associazione MODC, sulla base della con- venzione con il sindacato italiano CGIL), si trovano ad essere particolar- mente vicine al ricorrente. In ragione di tali particolari legami, occorre quindi apprezzare tali dichiara- zioni con la necessaria prudenza, dal momento che i testimoni potrebbero tendere a pronunciarsi piuttosto in favore di quest’ultimo (art. 4 e 16 PA; art. 42 cpv. 1 PC).

C-2253/2016 Pagina 17 10.2 Secondo tali dichiarazioni, come riferito sopra (cfr. consid. 8.1), le au- torità interpellate (CSC, CCNC e UAI-C.) avrebbero fornito delle indicazioni sbagliate in occasione delle numerose (complessivamente otto) telefonate intercorse fra luglio e dicembre 2015. Ora, a supporto di tale tesi, contestata dall’autorità inferiore come pure dagli altri enti interrogati nel corso dell’istruttoria, non risulta esservi alcun elemento fra gli atti di causa. A ben vedere, non soltanto dall’incarto non emerge alcun riferimento ri- guardo a particolari indicazioni fornite dalle autorità citate all’assicurato (che restano pertanto desumibili unicamente dalle dichiarazioni di D., di E._______ e di F.), ma neppure vi è traccia – nep- pure di una – delle otto telefonate a cui si riferisce l’insorgente (doc. TAF 1, 9, 18). Ad ogni buon conto, quand’anche fosse possibile dimostrare che le telefo- nate a cui si riferiscono le dichiarazioni prodotte dal ricorrente siano effetti- vamente avvenute (confrontando, ad esempio, i tabulati telefonici dei nu- meri facenti capo alle autorità contattate con quelli dei testimoni nel periodo compreso fra luglio e dicembre 2015), ancora non sarebbe possibile dimo- strare con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assi- curazioni sociali, non soltanto che l’amministrazione abbia fornito un’infor- mazione puntuale e relativa al caso specifico del ricorrente, ma che tale consulenza fosse errata. 10.3 Sebbene dalle affermazioni del funzionario incaricato dell’incarto, G., non possa essere escluso che all’epoca un colloquio telefo- nico – con il ricorrente, rispettivamente con F._______ – sia avvenuto, egli ha riferito di non rammentare quale fosse il contenuto (doc. TAF 22). Egli ha inoltre precisato di essere stata l’unica persona ad aver avuto accesso all’incarto nel corso del mese di dicembre 2015 (doc. TAF 33). Tali dichia- razioni, oltre a non convergere con quelle prodotte dal ricorrente, le met- tono ancor più in dubbio. Da un lato, poiché G._______ non riferisce che vi sia stato un contatto con D.. Dall’altro perché viene sconfessata la versione dei fatti proposta da E., secondo la quale nel mese di dicembre 2015 avrebbe parlato con una funzionaria in merito all’incarto dell’insorgente. Tale contraddizione, invita alle seguenti considerazioni:

  • E._______ o ha erroneamente dichiarato di aver discusso con una funzionaria, o ha erroneamente dichiarato di aver telefonato nel corso del mese di dicembre 2015, o ha commesso entrambi gli er- rori: in qualsiasi eventualità, la dichiarazione che essa ha reso ne esce in buona parte compromessa.

C-2253/2016 Pagina 18

  • E._______ ha effettivamente contattato nel mese di dicembre 2015 l’UAI-C._______, ma ha discusso con una persona non incaricata del caso e che parrebbe non aver neppure consultato l’incarto del ricorrente. Tale colloquio telefonico, oltre a non essere stato accer- tato, non darebbe maggiore credito alle dichiarazioni della testi- mone, dal momento che le informazioni eventualmente raccolte non permetterebbero di dimostrare che l'amministrazione è interve- nuta in una situazione concreta nei confronti del ricorrente. Inoltre esse non sarebbero rilevanti nel caso di specie ritenuto che il ricorrente risulta residente in Italia già dal 25 novembre 2015. Infine risulta poco plausibile, alla luce della prassi riferita dal capo servizio, che nessuna delle numerose telefonate effettuate, sia stata annotata nel relativo incarto di riferimento.

11.1 È inoltre utile ricordare che per un principio generale, nessuno può trarre vantaggio dalla propria ignoranza del diritto (DTF 131 V 196 consid. 5.2 pag. 201; 126 V 308 consid. 2b pag. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa pag. 220 e sentenze ivi citate) a maggior ragione quando viene incaricato un mandatario professionale come nella fattispecie l’Associazione MODC, isti- tuto di patronato per i cittadini italiani residenti in Svizzera, che – secondo quanto indicato nel sito web (cfr. http://www.mobilitadiritticittadinanze.ch/) – si impegna a far valere i diritti dei cittadini italiani nel particolare ambito della previdenza sociale svizzera. Giova inoltre precisare che, secondo invalsa giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 con-sid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 ago-sto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), ciò che corrisponde al caso in esame. 11.2 L’assicurato ha infatti riferito di essersi rivolto al suddetto patronato per tutelare i propri interessi in vista del trasferimento in Italia, nutrendo ancora dei dubbi riguardo all’esportabilità della rendita (doc. TAF 1 pag.2). Orbene, a fronte del compito che l’Associazione MODC persegue, ossia la difesa dei diritti dei cittadini italiani nell’ambito previdenziale, era in primo luogo auspicabile, se non attendibile, che la stessa (e i suoi collaboratori

C-2253/2016 Pagina 19 per essa) fosse in grado di fornire adeguata consulenza riguardo alla sorte della rendita straordinaria in caso di abbandono della Svizzera. Laddove il patronato non avesse avuto risposte concludenti, o nel caso in cui fossero persistiti dei dubbi riguardo al versamento di tale prestazione in Italia – come era il caso nella fattispecie (cfr. dichiarazione di E._______ allegata al doc. TAF 18) – la prudenza avrebbe senz’altro imposto al mandatario di richiedere le informazioni necessarie per iscritto, invece che telefonica- mente, o quantomeno di consigliare il proprio mandante ad agire in tal senso. Ciò non è stato tuttavia fatto e in questa sede l’insorgente ne deve pur- troppo subire le conseguenze, dal momento che – al di là delle dichiara- zioni prodotte in corso di causa, da considerare con la debita prudenza – non vi è alcun altro indizio convergente che emerga dall’incarto e che per- metta a questo Tribunale di ritenere quantomeno provato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali la tesi avanzata da quest’ultimo. 11.3 In definitiva, occorre pertanto ritenere che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che le autorità preposte, CSC, CCNC e UAI- C._______, abbiano preso posizione riguardo alla sua situazione concreta fornendogli delle informazioni errate sulla base delle quali egli ha poi preso delle disposizioni irreversibili. 11.4 Venendo quindi a mancare il primo dei criteri cumulativi previsti dalla giurisprudenza citata sopra (cfr. consid. 9.1), la buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost., che consentirebbe a quest’ultimo di pretendere un vantaggio altrimenti non conseguibile legalmente, non può essere tutelata (sentenza del TF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1). 12. Visto quanto esposto sopra, il ricorso è infondato e pertanto non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. È dunque confermata la soppressione del diritto alla rendita straordinaria di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2016. 13. 13.1 Visto che con decisione incidentale dell’11 aprile 2017 del Tribunale adito (doc. TAF 16) il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell’assi- stenza giudiziaria, non si prelevano spese processuali.

C-2253/2016 Pagina 20 13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). 13.3 Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di prin- cipio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

Il dispositivo e i rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente.

C-2253/2016 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

35

Gerichtsentscheide

40