Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2226/2011
Entscheidungsdatum
26.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2226/2011

S e n t e n z a d e l 2 6 g i u g n o 2 0 1 3 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato INCA, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 17 gennaio 2011).

C-2226/2011 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadina italiana, nata il (...), coniugata (da [...]; v. doc. 35]) e madre di due figli (nati il [...] in Italia ed il [...] in Svizzera [v. doc. 74]), ha formulato in data 19 febbraio 2010 una richiesta volta all'otteni- mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 63), indicando di avere risieduto nei comuni di B. e C._______ (Cantone dei D.) con il coniuge da settembre del 1969 al 31 lu- glio 1984, ma di non avere lavorato in Svizzera, e precisando che il co- niuge è stato residente ed ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera dal 1° gennaio 1965 al 31 luglio 1984 (v. lo scritto del 15 febbraio 2010 [doc. 37]). A.b Dagli atti di causa risulta che la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha trasferito il 25 ottobre 2001 all'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale (INPS) di E. i contributi versati dal coniuge dell'assicu- rata all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, ai sensi della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italia- na relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Conven- zione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21; v. doc. 27). A.c Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ ha riferito il 25 marzo 2010 che l'interessata non è stata regi- strata presso detto Ufficio (doc. 50). B. Con decisione del 4 maggio 2010, la CSC ha respinto la domanda di pre- stazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dall'accertamento dei fatti effettuato non risulta possibile computare alcun reddito o accredi- to per compiti educativi o d'assistenza in favore dell'interessata. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto sancito dall'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). Secondo tale norma, possono pretendere una rendita ordinaria di vec- chiaia o per i superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere com- putati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali (doc. 66; v. anche lo scritto della CSC del 15 aprile 2010 [doc. 52]).

C-2226/2011 Pagina 3 C. C.a Il 17 settembre 2010 (doc. 93), l'interessata ha postulato l'effettuazio- ne di "ulteriori ricerche alfine di riconoscere i periodi equipollenti", preci- sando che è stata residente in Svizzera con il coniuge dal 1969 al 1984 e che il medesimo ha svolto attività lucrativa in Svizzera dal 1965 al 1967 (attività stagionale) e dal 1969 al 1984 (attività a tempo indeterminato; v. lettera del 24 maggio 2010 [doc. 86]). Ha esibito in particolare copia dell'assicurazione circa la concessione d'un permesso rilasciata dalla competente autorità del Cantone dei D._______ il 4 agosto 1971, del passaporto rilasciato dal Consolato d'Italia di G._______ il 20 agosto 1971, delle ricevute del pagamento dei premi della cassa malati per i me- si di gennaio e aprile del 1976, agosto e dicembre del 1983 e giugno del 1984 e dell'attestato di residenza rilasciato dall'Ufficio controllo abitanti del comune di H._______ il 4 settembre 1980 (doc. 68 a 70, 72 a 75, 80, 81, 84 e 85). C.b Nell'ambito della procedura di opposizione, la Cancelleria del comune di B._______ ha riferito il 10 dicembre 2010 che non è più disponibile al- cun dato concernente l'interessata (doc. 100) e l'Ufficio per questioni di Polizia del Cantone dei D._______ ha comunicato il 14 dicembre 2010 di non disporre di alcun atto concernente l'interessata e che la medesima non è iscritta nel Registro centrale degli stranieri (doc. 116). D. Con decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 (doc. 119), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 17 settembre 2010 e confermato la propria decisione del 4 maggio 2010 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. L'au- torità inferiore ha precisato che l'accertamento dei fatti effettuato presso le autorità dei comuni di B._______ e di F._______ e le autorità del Can- tone dei D._______ non ha permesso di rintracciare alcun dato concer- nente l'interessata. Per conseguenza, la medesima non è mai stata assi- curata obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (è fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). L'autorità in- feriore ha altresì sottolineato che i contributi versati dal coniuge dell'inte- ressata all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane (è in particolare fatto riferi- mento all'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione bilaterale del 14 dicembre 1962). Per conseguenza, anche se l'interessa- ta fosse stata domiciliata in Svizzera, in assenza del versamento da parte della stessa di un contributo annuo minimo (è fatto riferimento all'art. 3

C-2226/2011 Pagina 4 cpv. 1 e 3 LAVS), detta autorità non "avrebbe potuto prendere in conside- razione un formativo di rendita" (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS). E. Il 24 marzo 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 17 gennaio 2011 mediante il quale ha chie- sto, sostanzialmente, il riesame della decisione impugnata, segnatamente "l'accredito dei periodi equipollenti e il rilascio del modello E 205 (attesta- to concernente la carriera assicurativa in Svizzera) ai fini del diritto alla pensione italiana". Ha segnalato di aver risieduto nel comune di H.. Ha esibito in particolare documentazione già agli atti nonché un libretto di ricevute del pagamento dei premi della cassa malati da lu- glio a dicembre del 1971, un formulario (3 pagine) per la dichiarazione dei redditi e della sostanza per gli anni 1981 e 1982 e la ricevuta del paga- mento del premio della cassa malati per il mese di aprile del 1984 (doc. TAF 1). F. Il 17 maggio 2011, l'Ufficio controllo abitanti del comune di H. ha comunicato, su domanda della CSC (doc. 136), che l'interessata ha sog- giornato in quel comune dal 1° agosto 1980 (proveniente da B.) al 30 giugno 1984 (partita per l'Italia), ma di non disporre di alcuna infor- mazione in merito al tipo di permesso di cui era al beneficio la medesima (doc. 163). Detto Ufficio ha altresì trasmesso copia della notifica di arrivo nel comune della famiglia dell'interessata (doc. 161) nonché dell'attesta- zione del 25 maggio 1984, secondo cui la famiglia I. (J._______ [nato il ...], K._______ [nata il ...], L._______ [nato il ...] e M._______ [nato il ...]) era residente in quel comune dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (doc. 160). G. Nella risposta al ricorso del 9 giugno 2011 (doc. TAF 3), l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rileva- to che la ricorrente non ha mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera. Ha altresì segnalato che dall'accertamento dei fatti effettuato presso le autorità del Cantone dei D._______ e presso le autorità dei comuni di F., di B. e di H._______ risulta che l'insorgente ha sog- giornato nel comune di H._______ dal mese di agosto del 1980 al mese di giugno del 1984, ma che non è stato possibile determinare il tipo di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Per conse- guenza, la ricorrente non è mai stata domiciliata in Svizzera e non è mai

C-2226/2011 Pagina 5 stata assicurata all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i super- stiti (è fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS) e non adem- pie dunque il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS). H. Con provvedimento del 21 giugno 2011 (notificato il 29 giugno 2011; doc. TAF 5 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha tra- smesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 giugno 2011, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e le ha conces- so la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferio- re (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Questo Tribunale osserva che la decisione su opposizione impugnata reca la data del 17 gennaio 2011 ed il ricorso è stato inoltrato il 24 marzo 2011. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato inter-

C-2226/2011 Pagina 6 posto tempestivamente. L'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 9 giugno 2011 (doc. TAF 3), non si è pronunciata in merito alla tempestività del gravame, come richiesto nel provvedimento dell'11 maggio 2011 di questo Tribunale (doc. TAF 2), di modo che non appare possibile deter- minare il giorno in cui il plico raccomandato contenente la decisione im- pugnata è stato ricevuto dalla ricorrente (a prescindere dal fatto che in vir- tù delle risultanze processuali non appare possibile stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante, se la decisione impugnata sia stata spedita alla ricorrente il medesimo giorno della sua pronuncia e se sia stata effettivamente trasmessa tramite invio raccomandato, come indicato sulla decisione). Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'auto- rità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dalla ricorrente il 24 marzo 2011 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponde- rante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti. Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.

C-2226/2011 Pagina 7 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 153a LAVS, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, san- cisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regola- menti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Re- golamento n. 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto. 3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'insorgente sia stata, o meno, assicurata obbliga- toriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e se alla medesima possano, o meno, essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4. 4.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, sono assicurate obbligatoria- mente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le per- sone fisiche domiciliate in Svizzera che non esercitano un'attività lucrati- va. 4.2 Nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore ed in sede ri- corsuale, la ricorrente ha indicato che ha risieduto con il coniuge in Sviz- zera, segnatamente nei comuni di B., C. e H._______, dal 1969 al 1984 (v. doc. 37, 86 e 93 e doc. TAF 1).

C-2226/2011 Pagina 8 4.3 L'autorità inferiore ha segnalato che dall'accertamento dei fatti effet- tuato presso le autorità del Cantone dei D._______ e presso le autorità dei comuni di F., B. e H._______ risulta che l'insorgente ha soggiornato nel comune di H._______ dall'agosto del 1980 al giugno del 1984, ma che non è stato possibile determinare il tipo di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Ha quindi ritenuto che la ri- corrente non ha dimostrato di essere mai stata domiciliata in Svizzera nel menzionato periodo e che pertanto non è mai stata assicurata all'AVS (v. la presa di posizione della CSC del 9 giugno 2011 [doc. TAF 3]). L'autorità inferiore ha pure considerato che, nell'eventualità in cui la ricorrente fosse stata domiciliata in Svizzera (segnatamente nel caso in cui fosse docu- mentato che la stessa beneficiava di un permesso tipo C [permesso di domicilio] oppure di un permesso tipo B [permesso di dimora annuale; v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 no- vembre 2002 consid. 2.3]), non si sarebbe comunque potuto prendere in considerazione un formativo di rendita, dal momento che non ha mai e- sercitato un'attività lucrativa in Svizzera e che i contributi versati dal co- niuge all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane (cfr. decisione su opposi- zione del 17 gennaio 2011 pag. 2). 4.4 4.4.1 Su quest'ultimo questione, giova tuttavia rilevare che secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tut- ti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno inte- ro di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.4.2 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). 4.4.3 In particolare, in virtù l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contribu- ti (lettera a), durante i quali il suo coniuge, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lettera b) e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lettera c).

C-2226/2011 Pagina 9 4.4.4 L'art. 50 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) precisa che si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli art. 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29 ter cpv. 2 lett. b e c LAVS. 4.4.5 Secondo giurisprudenza, diversamente da quanto predisposto dall'ordinamento antecedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della durata minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendi- ta ordinaria AVS senza aver personalmente versato contributi, qualora il caso d'assicurazione sia intervenuto dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b, DTF 126 V 5 consid. 1b e DTF 126 V 273 consid. 2a e 2c). Una persona che non ha mai svolto attività lucrativa può quindi adempiere il presupposto legale dell'anno di contribuzione minimo, di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, se è stata assicurata globalmente più di undici mesi, ai sensi degli art. 1 o 2 LAVS, e se durante questo lasso di tempo era coniugata con un assicurato esercitante attività lucrativa, il quale ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, oppure se durante questo lasso di tempo potevano esser- le riconosciuti degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, ai sensi degli art. 29 sexies e 29 septies LAVS (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v. anche sentenze del Tribunale federale H 84/05 del 26 luglio 2006, I 368/05 del 14 luglio 2006 consid. 3, I 441/05 del 10 luglio 2006 consid. 6 e I 54/03 del 13 gennaio 2004 consid. 3.3; cfr. pure Direttive dell'UFAS concernenti le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [in seguito, DR] n. 3004 e n. 5006). 4.4.6 Nel caso in esame, non è contestato che la ricorrente, durante il pe- riodo in cui è stata residente in Svizzera, non ha mai esercitato un'attività lucrativa e non ha, dunque, mai personalmente versato contributi all'assi- curazione vecchiaia e superstiti svizzera ai sensi dell'art. 29 ter cpv. 2 lett. a LAVS (v. lo scritto della medesima del 15 febbraio 2010 [doc. 37] e la pre- sa di posizione della CSC del 9 giugno 2011 [doc. TAF 3]). 4.4.7 La ricorrente non può neppure pretendere una rendita di vecchia svizzera sulla base dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e su- perstiti svizzera dal coniuge (art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS). Certo, il coniu- ge dell'insorgente ha lavorato in Svizzera nel 1965 (1 mese), nel 1966 (9 mesi), nel 1967 (5 mesi) e dall'aprile del 1969 al luglio del 1984 e versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti du-

C-2226/2011 Pagina 10 rante tali periodi (doc. 24 e 25). Il medesimo ha comunque ottenuto in da- ta 25 ottobre 2001 il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane, ai sensi della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Conven- zione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21), dei contri- buti da lui versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (v. la decisione di trasferimento della CSC del 25 ottobre 2001 [doc. 27]). In ef- fetti, in particolare l'art. 1 cpv. 2 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione bilaterale, prevede che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro su- perstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicura- zione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (in base a detti contributi; v., sulla questione, DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.2). 4.4.8 Per contro, qualora la ricorrente fosse stata assicurata obbligato- riamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in ragione del proprio domicilio in Svizzera durante più di undici mesi in tota- le (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e art. 50 OAVS), la stessa – pur non a- vendo personalmente versato contributi all'assicurazione vecchiaia e su- perstiti svizzera per la durata minima di un anno e indipendentemente dai contributi versati dal coniuge, ma trasferiti all'INPS – potrebbe beneficiare di una durata di contribuzione per i periodi durante i quali aveva diritto al riconoscimento degli accrediti per compiti educativi (art. 29 ter cpv. 2 lett. c LAVS [cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v., sulla questione, DR n. 5033 e n. 5407; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.3 {considerando interpretato in modo non corretto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata}]). In particolare, per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è certo computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità paren- tale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio (v. DR n. 5418). Inoltre, se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, ma non se lo sono entrambi, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS; v. DR n. 5439; sentenza del Tribunale federale H 57/05 del 6 marzo 2006 consid. 5). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della

C-2226/2011 Pagina 11 rendita di vecchiaia annua minima secondo l'art. 34 LAVS al momento dell'inizio del diritto alla rendita (29 sexies cpv. 2 LAVS). 4.4.9 Visto quanto precede, discende che, contrariamente a quanto indi- cato nella decisione impugnata, solo nella misura in cui l'insorgente non fosse stata domiciliata in Svizzera unitamente ai figli (con meno di 16 an- ni) per almeno un anno la stessa non potrebbe beneficiare di accrediti per compitivi educativi suscettibili di giustificare l'erogazione di una rendita di vecchia svizzera. 4.5 Resta quindi da determinare se la ricorrente sia stata domiciliata in Svizzera, unitamente ai figli, tra il 1969 ed il 1984. 4.5.1 Questo Tribunale rileva che dagli atti dell'incarto della CSC risulta che il coniuge dell'insorgente ha lavorato in Svizzera dal 1965 al 1984 (segnatamente alle dipendenze di un'impresa di costruzioni [impresa "N."] da aprile del 1969 a luglio del 1984; v. l'estratto del conto individuale del medesimo [doc. 25]) e che ha pagato contributi all'assicu- razione vecchiaia e superstiti svizzera continuativamente da aprile del 1969 a luglio del 1984 (ad eccezione del mese di gennaio del 1977). A prescindere dal fatto che lo stesso abbia, peraltro genericamente, indica- to nella sua richiesta di trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera d'avere soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso "annuale" dal 4 di- cembre 1969 al 1° luglio 1984 (doc. 4), appare poco verosimile che egli sia stato, per l'integralità di tale periodo, al beneficio di un semplice per- messo per stagionali di tipo A (permesso che aveva di principio una dura- ta di nove mesi e non permetteva il ricongiungimento familiare), il marito della ricorrente avendo esercitato un'attività lucrativa in Svizzera almeno per 14 anni durante 12 mesi all'anno. Più probabile è che egli sia stato posto al beneficio di permesso di tipo B oppure di tipo C, almeno per una parte dei menzionati 14 anni. La questione non è stata tuttavia approfon- dita dall'autorità inferiore, benché potesse essere determinante anche per stabilire il permesso di cui hanno se del caso beneficiato la moglie (qui ri- corrente) ed i figli. 4.5.2 In merito all'allegazione dell'insorgente secondo la quale è stata re- sidente in Svizzera con il marito ed i figli (doc. 37, 86 e 93), occorre rile- vare, per quanto attiene al periodo tra il 1969 e il 1979, che la medesima ha esibito copia dell'assicurazione circa la concessione d'un permesso per il soggiorno a B. presso il marito rispettivamente il padre per la durata di un anno rilasciata il 4 agosto 1971 in favore suo e del primo

C-2226/2011 Pagina 12 figlio (L., nato in Italia il ... [recte ...; v. doc. 74]) dalla competente autorità del Cantone dei D. (doc. 70). Nell'eventualità in cui il co- niuge della ricorrente fosse stato al beneficio di un permesso per stagio- nali di tipo A per l'anno 1971 (epoca in cui lavorava in Svizzera già da 5 anni) questo tipo di permesso non avrebbe reso possibile, di principio, un ricongiungimento familiare. 4.5.3 Peraltro, il 20 agosto 1971 il Consolato d'Italia di G._______ ha rila- sciato in favore dell'insorgente un passaporto della Repubblica Italiana valido fino al 19 agosto 1976 (e poi rinnovato il 17 settembre 1976 fino al 19 agosto 1981; v. la copia del documento di riconoscimento prodotto dal- la ricorrente [doc. 74]), documento in cui sono stati iscritti i due figli dell'insorgente (L._______ e M.) ed apposti verosimilmente dalla polizia degli stranieri 5 visti (segnatamente "GR 89.522 31.12.73 ... 8.12.72; GR 89.522 31.12.74; GR 89.522 31.12.76; GR 89.522 31.12.78 ... 9.12.76; GR 89.522 A 31.12.79"). Nella domanda di pensione di vec- chiaia del 19 febbraio 2010, trasmessa alla CSC il 16 marzo 2010, la re- sponsabile dell'INSP di E. ha inoltre indicato che il secondo figlio della ricorrente (M.) è nato in Svizzera (ad C. [v. anche doc. 74 {copia del passaporto italiano dell'insorgente}]) il ... (recte ...) ... (v. formulario E 202 [doc. 58]). Dall'attestazione di conferma della parten- za del comune di B., prodotta dalla cancelleria di quel comune il 23 marzo 2010 (v. doc. 29), risulta poi che il coniuge dell'insorgente è ar- rivato a B. l'11 aprile 1969, che era in possesso di un permesso valido sino al 30 aprile 1979, che vi ha risieduto con la moglie ed i due fi- gli (sul documento sono infatti stati indicati la moglie K._______ ["Ehe- frau"] e i figli L._______ e M._______ ["Kinder"]) e che è partito il 20 di- cembre 1978 (doc. 19). Anche su questa serie di indizi supplementari, l'autorità inferiore ha ritenuto, a torto, di potere prescindere da più appro- fonditi accertamenti da effettuarsi anche d'ufficio. 4.5.4 Ma vi è di più. Indipendentemente dalla rilevanza o meno, per quan- to attiene al periodo tra il 1969 ed il 1979, delle copie di un libretto di rice- vute del pagamento dei premi della cassa malati per i mesi da luglio a di- cembre del 1971 (i pagamenti sono stati effettuati presso l'ufficio postale di "B.") e delle due ricevute per il versamento il 21 gennaio ed il 6 aprile 1971 di fr. 32.-- in favore della cassa malati (quale indirizzo sulle ricevute è stato indicato "B."), documenti prodotti dalla ricorrente il 24 maggio 2010 (doc. 80 e 81) ed il 24 marzo 2011 (doc. TAF 1), in me- rito al periodo dal 1980 al 1984, occorre rilevare che l'Ufficio controllo abi- tanti del comune di H._______ ha segnalato che l'insorgente ha soggior- nato in quel comune dal 1° agosto 1980 (proveniente da B._______) al

C-2226/2011 Pagina 13 30 giugno 1984 (partita per l'Italia; doc. 163). Con attestazione del 25 maggio 1984, trasmessa alla CSC il 17 maggio 2011 (v. doc. 163), detta autorità aveva (già) certificato che la famiglia I._______ (segnatamente il marito della ricorrente, la ricorrente e i loro due figli) era stata residente in quel comune dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (doc. 160). Certo, l'Uf- ficio controllo abitanti del comune di H._______ ha pure segnalato di non disporre di alcuna informazione in merito al tipo di permesso di cui era al beneficio l'insorgente (v. doc. 163). Non di meno, è possibile presumere che il coniuge della ricorrente e dunque, per conseguenza, la medesima (quest'ultima non avendo esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera, non poteva che beneficiare in principio dello stesso permesso di soggior- no accordato al marito) non fossero al beneficio di un permesso di tipo A durante tali anni (per le ragioni già indicate al consid. 4.5.1 e 4.5.2 del presente giudizio), ma più verosimilmente di un permesso di tipo B oppu- re di tipo C, la famiglia avendo risieduto in quel comune ininterrottamente dall'agosto del 1980 al luglio del 1984. Peraltro, per tale periodo si pone la questione di sapere se i due visti apposti verosimilmente dalla polizia degli stranieri sul passaporto dell'insorgente e del coniuge, segnatamente "GR 127.733 C 30.4.82 ... 25.05.79; GR 127.733 C 30.04.1985 ... 13.04.1982" (v. doc. 72 e 76) potevano o meno indicare che gli stessi e- rano in possesso di un permesso di tipo C negli anni dal 1980 al 1984. Appare altresì probabile che i figli della ricorrente (nati il 17 gennaio 1969 ed il 29 luglio 1973) e che sono stati residenti con i genitori nel comune di H._______ dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (v. doc. 160), epoca in cui avevano rispettivamente 11-15 anni e 7-11 anni, abbiano frequentato le scuole vuoi iniziato un apprendistato oppure svolto un'occupazione re- golare (il figlio maggiore). La CSC non ha ritenuto di dover effettuare ulte- riori accertamenti al riguardo, benché gli stessi avrebbero, con verosimi- glianza preponderante, potuto fornire indizi supplementari sulla natura del permesso di soggiorno di cui necessariamente dovevano beneficiare la ricorrente ed i suoi figli, non essendo gli stessi stati clandestini (almeno non in tale periodo), ma persone che si erano correttamente annunciate alle autorità competenti. Agli atti dell'incarto della CSC figurano pure, per quanto attiene al periodo dal 1980 al 1984, copia di un formulario (tre pa- gine) per la dichiarazione dei redditi e della sostanze per gli anni 1981 e 1982, di un attestato di residenza del comune di domicilio rilasciato il 4 settembre 1980 dall'Ufficio controllo abitanti del comune di H._______ a favore dell'insorgente e dei figli (e rinnovato il 24 marzo 1983) e delle ri- cevute per il pagamento del premio della cassa malati per i mesi di ago- sto e dicembre del 1983 e di aprile e giugno del 1984 (quale indirizzo sul- le ricevute di pagamento è stato indicato "H._______"), documenti pro-

C-2226/2011 Pagina 14 dotti dalla ricorrente il 24 maggio 2010 (doc. 69) ed il 24 marzo 2011 (doc. TAF 1). 4.6 In conclusione, conto tenuto della documentazione esibita dall'insor- gente nonché delle considerazioni che precedono, l'autorità inferiore a- vrebbe potuto e dovuto procedere ad un'istruzione più approfondita e det- tagliata della domanda di una rendita di vecchiaia svizzera presentata dalla ricorrente con riferimento segnatamente alla problematica del domi- cilio in Svizzera. In effetti, e nella misura in cui dagli atti dell'incarto della CSC risulta che il coniuge dell'insorgente ha lavorato in Svizzera e pagato contributi AVS continuativamente da aprile del 1969 a luglio del 1984 (doc. 25) e nella misura in cui la documentazione agli atti permette di af- fermare che la ricorrente è stata residente con il marito e i figli nel comu- ne di H._______ continuativamente dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (v. in particolare la dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del comune di H., secondo cui "die Familie I. [...] in der Gemeinde H._______ [... ] wohnhaft waren"; doc. 160), la CSC non poteva limitare la sua istruttoria alle richieste all'Ufficio controllo abitanti dei comuni di B., di F. e di H._______ ed all'Ufficio per questioni di Po- lizia del Cantone dei D._______ con riferimento alla residenza ed al tipo di permesso di soggiorno dell'insorgente (v. doc. 43, 45, 95, 97 e 136). L'autorità inferiore avrebbe pertanto potuto e dovuto contattare, fra l'altro, le competenti autorità di Polizia degli stranieri alfine di assumere le infor- mazioni concernenti lo statuto di cui beneficiava il coniuge della ricorrente (statuto da cui sarebbe possibile dedurre il tipo di permesso di cui benefi- ciava l'insorgente) nonché accertare se il coniuge della ricorrente avesse, o meno, potuto lavorare e pagare contributi AVS continuativamente da aprile del 1969 a luglio del 1984 qualora fosse stato in possesso di un permesso per stagionali di tipo A durante tale periodo (ciò che appare in- verosimile da agosto del 1980 a giugno del 1984; v. doc. 160), e se i due visti apposti sul passaporto della ricorrente e del coniuge, segnatamente "GR 127.733 C 30.4.82 ... 25.05.79; GR 127.733 C 30.04.1985 ... 13.04.1982" (v. doc. 72 e 76), potevano, o meno, indicare che gli stessi erano in possesso di un permesso C per gli anni dal 1979 al 1985. L'auto- rità inferiore avrebbe altresì potuto chiedere informazioni in merito alla re- sidenza dell'insorgente presso le competenti autorità del comune di C._______, comune in cui è nato il secondo figlio della medesima (v. doc. 74). Senza procedere a questi ulteriori accertamenti non era possibile de- cidere con cognizione di causa in merito alla domanda di rendita di vec- chiaia della ricorrente.

C-2226/2011 Pagina 15 5. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il di- ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamen- te rilevanti), incorre nell'annullamento. 6. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuo- vo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 6433/2011 del 3 maggio 2013 consid. 13.1 e relativi riferimenti). In parti- colare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il ca- so nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla domanda di rendita di vecchiaia svizzera della ricorrente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamen- te nel merito, esso priverebbe la ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisito- rio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria consta- tazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del Tribunale federa- le 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa pro- ceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 7. 7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati- vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre- sentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della CSC.

C-2226/2011 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La CSC rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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