Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2219/2015
Entscheidungsdatum
25.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2219/2015

S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 1 6 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A., rappresentata dalla madre B., ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, rendita per orfani agli studi (decisione su opposizione del 25 febbraio 2015).

C-2219/2015 Pagina 2 Fatti: A. B._______ e A._______ sono vedova, rispettivamente orfana, di C._______ – cittadino italiano deceduto il (...) 2006 (doc. 1, 3 e 4) – che ha lavorato in Svizzera in diversi periodi dal 1963 al 1967, solvendo contri- buti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. A decorrere dal 1° febbraio 2006, le interessate percepiscono le rendite per i superstiti dell’assicurazione svizzera. In particolare, la rendita per orfani erogata in favore di A., nata il (...) 1990, è stata sostituita, dal mese successivo al compimento dei 18 anni, ossia dal mese di dicembre 2008, da una rendita per figlia in formazione. B. Il 29 dicembre 2014, sulla base del certificato dell’Università degli studi di D. del 27 novembre 2014 (doc. 32 e 34), la CSC ha deciso di sop- primere, con effetto al 30 giugno 2014, la rendita per figlia in formazione in favore dell’interessata, essendo la stessa iscritta per l’anno accademico 2014/2015 al terzo anno fuori corso del terzo anno del corso di laurea (triennale) in Lingue, letterature e culture dell’Europa e delle Americhe, la cui durata normale è indicata in tre anni, corso per il quale si era immatri- colata nell’anno accademico 2009/2010. Rimarrebbero altresì ancora da effettuare più esami. C. Con opposizione dell’11 febbraio 2015, B., madre e rappresen- tante dell’interessata, presentata per il tramite dell’avv. Carmela Della Marca, ha contestato la predetta decisione. Ha fatto valere di essere por- tatrice di “handicap in situazione di gravità” a causa di svariate gravi pato- logie, con conseguente sottomissione a numerose visite mediche e inter- venti chirurgici nel 2014. La figlia A., figlia unica, è la sola che avrebbe potuto assisterla. L’interessata avrebbe quindi dovuto alternare gli studi al sostegno della madre ammalata, ciò che sarebbe all’origine del ritardo accumulato negli studi. Tuttavia, le resterebbero solo tre esami per concludere il percorso di studi. All’opposizione è stata allegata diversa do- cumentazione medica riguardante lo stato di salute della madre (doc. 35 e allegati). D. Il 25 febbraio 2015, la CSC ha respinto l’opposizione e confermato la sop- pressione della rendita per figlia in formazione. L’autorità inferiore ha con- statato che l’interessata non ha dato prova della diligenza necessaria alfine

C-2219/2015 Pagina 3 di poter concludere il menzionato ciclo di studi nella durata regolare. In particolare, e secondo la CSC, la figlia – iscritta per l’anno accademico 2014/2015 al terzo anno fuori corso – è da considerarsi in netto ritardo nell’espletamento del ciclo di studi, ritardo peraltro neppure contestato. Gli evocati problemi di salute della madre non potrebbero essere considerati valido motivo per un siffatto ritardo negli studi, fermo restando che i pro- blemi di salute della madre sarebbero già esistiti al momento dell’iscrizione all’Università dell’interessata e che non sarebbe altresì dimostrato che il ritardo negli studi in questione sia ascrivibile all’evocata assistenza alla ma- dre (doc. 36). E. Il 2 aprile 2015 (cfr. timbro postale), B., madre e rappresentante della ricorrente, per il tramite dell’avv. Carmela Della Marca, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succi- tata decisione su opposizione, mediante il quale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato e di ripristinare la rendita per la figlia agli studi. La ricorrente ha, da un lato, contestato da un profilo formale la decisione impugnata per “difetto assoluto di motivazione e mancanza degli elementi di legge”. L’autorità inferiore avrebbe emesso un provvedimento laconico senza chiaramente esporre i motivi a fondamento del giudizio. Nel merito, sono invece stati richiamati i problemi di salute della madre che avrebbero richiesto l’assistenza quotidiana della figlia a decorrere dal mese di gennaio del 2014. Ha pertanto chiesto che dal mese di gennaio 2014 sia versata alla figlia la rendita per orfani in formazione ai sensi dell’art. 49 ter OAVS. Andrebbe considerato pure quale legittimo motivo di interruzione ai sensi dell’art. 49 ter , il suo soggiorno presso l’Università di “E.” per uno scambio culturale che ha avuto luogo dal 13 settembre 2011 al 27 gennaio 2014 (recte: 2012). Al ricorso è stata in particolare allegata della documen- tazione medica riguardante la madre e l’attestato dell’Università di “E._______” (doc. TAF 1 e allegati). F. Con risposta del 24 aprile 2015, la CSC – richiamati segnatamente gli art. 22 ter cpv. 1 e 25 cpv. 4 e 5 LAVS – ha rilevato che l’erogazione di una rendita per figli agli studi è sottoposta a determinate condizioni dopo il raggiungi- mento della maggiore età. Determinante per l’erogazione di detta rendita “è il carattere sistematico con il quale lo studente si prepara ad una deter- minata professione”, segnatamente la diligenza nell’espletamento del ciclo degli studi. Nel caso di specie, il ritardo negli studi da parte della figlia non è contestato (dopo cinque anni dall’iscrizione all’Università, non ha ancora concluso il ciclo di studi della durata complessiva di tre anni). Inoltre, non

C-2219/2015 Pagina 4 sarebbe adempito il presupposto della diligenza nell’effettuazione del ciclo di studi. Il tipo della malattia della madre e la durata della stessa non pos- sono costituire un impedimento suscettibile di giustificare la mancata tem- pestiva conclusione del ciclo di studi, tanto più che la malattia della madre sarebbe sopraggiunta solo nel 2014 e non poteva pertanto influenzare i precedenti anni di studi a decorrere dall’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2009/2010. Inoltre, la CSC ha ritenuto che non è stato in alcun modo dimostrato né che la ricorrente abbia effettivamente dovuto prendersi cura della madre né l’intensità e la necessità dell’aiuto che sarebbe stato effettuato. Per quanto concerne la censura di carenza di motivazione della decisione del 29 dicembre 2014, l’autorità inferiore ha rilevato che la stessa non è stata sollevata in sede di opposizione e che la decisione su opposi- zione del 25 febbraio 2015 (impugnata con il ricorso in esame) è sufficien- temente motivata, dal momento che sulla base di quest’ultima decisione la ricorrente è stata posta nella condizione di comprendere perfettamente la portata della stessa e di inoltrare un ricorso con cognizione di causa. In conclusione, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere il gravame, sic- come manifestamente infondato, e di confermare la decisione impugnata (doc. TAF 5). G. Il 15 aprile 2015, il TAF ha chiesto alla ricorrente di produrre una procura che giustificasse i poteri dell’avv. Carmela Della Marca (doc. TAF 2). L’in- teressata non vi ha dato seguito. Con provvedimento del 21 maggio 2015 (doc. TAF 6, notificato a B._______ il 27 maggio 2015 [cfr. avviso di ricevimento {doc. TAF 7}]), que- sto Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare la replica entro un ter- mine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro

C-2219/2015 Pagina 5 le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.

C-2219/2015 Pagina 6 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Al- legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assi- curazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno sviz- zero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se sono ancora adempite le condizioni per l'otteni- mento di una rendita ordinaria per orfani in formazione anche dopo il 30 giugno 2014. 4. 4.1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una ren- dita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22 ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase).

C-2219/2015 Pagina 7 4.2 Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione, facoltà che il governo federale ha utilizzato con l'art. 49 bis e l'art. 49 ter OAVS, entrati in vigore il 1° gennaio 2011 (BU 2010 4573). 4.2.1 Giusta l'art. 49 bis OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in forma- zione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridica- mente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una forma- zione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i sog- giorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). 4.2.2 Conformemente all’art. 49 ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita imme- diatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravi- danza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). Nella DTF 138 V 286 consid. 4.2.2, il Tribunale federale ha stabilito che riguardo al concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari dell'UFAS. 4.3 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lu- crativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia suf- ficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). Il

C-2219/2015 Pagina 8 Tribunale federale – nella DTF 141 V 473, in particolare consid. 8 – ha inoltre già concluso che un cumulo dei motivi di interruzione dell'art. 49 ter

cpv. 3 OAVS non è possibile, poiché non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal commentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in definitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale. 5. Preliminarmente, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di es- sere sentita, per difetto assoluto di motivazione e mancanza degli elementi di legge del provvedimento impugnato. La censura è manifestamente in- fondata. Nella decisione su opposizione del 25 febbraio 2015, l’autorità in- feriore ha indicato le norme ritenute nel caso di specie, constatato un ri- tardo (manifesto ed incontrovertibile) nella conclusione del ciclo di studi scelto e ritenuto che la malattia della madre non poteva giustificare il ver- samento della rendita per orfani in formazione oltre il 30 giugno 2014. Se- condo l’autorità inferiore detta malattia, da un lato, non era determinante e, dall’altro lato, non erano state dimostrate la portata e i periodi specifici delle cure e dell’assistenza fornite alla madre rispettivamente le mansioni as- sunte. La ricorrente ha pertanto potuto comprendere perfettamente la por- tata della decisione medesima, nonché le argomentazioni, e inoltrare un ricorso con cognizione di causa. Da questo profilo, come rettamente rile- vato dall’autorità inferiore nella risposta al ricorso, non soccorre la ricor- rente il fatto che i difetti menzionati nel gravame fossero presenti nella de- cisione della CSC del 29 dicembre 2014. In effetti, l’amministrazione stessa ha posto rimedio a tali lacune con la decisione su opposizione del 25 feb- braio 2015. 6. 6.1 Per quanto attiene al merito della causa, dalle carte processuali emerge che la ricorrente segue una formazione in Lingue, letterature e cul- ture dell’Europa e delle Americhe, della durata normale di 3 anni, iniziata nell’anno accademico 2009/2010 (doc. 27 e 32), che il 29 dicembre 2014 la CSC ha soppresso la rendita per orfani a favore dell’insorgente con ef- fetto al 30 giugno 2014 e che, con la decisione impugnata del 25 febbraio 2015, la CSC medesima ha respinto l’opposizione della ricorrente contro il provvedimento di soppressione della rendita per orfani in formazione. Oc- corre quindi determinare se la ricorrente abbia diritto ad una rendita per orfani in formazione anche dopo il 30 giugno 2014.

C-2219/2015 Pagina 9 6.1.1 Dalla documentazione agli atti si evince pure che nei tre anni del ciclo di studi è necessario conseguire 180 crediti formativi (CFU), i quali, nello specifico degli studi intrapresi dalla ricorrente, sono raggiunti con il supe- ramento di 23 esami, tra cui un tirocinio (corrispondente a 4 CFU), una – non meglio precisata – attività formativa (corrispondente a 2 CFU) ed una prova finale al 3° anno (corrispondente a 6 CFU). 6.1.2 La ricorrente si è iscritta regolarmente agli anni accademici 2009/2010 (1° anno), 2010/2011 (2° anno), 2011/2012 (3° anno; cfr. doc. 10, 12, 14 e 16). Durante la durata regolare degli studi, di tre anni, ha su- perato 13 esami su 23, ossia il 56.52% degli esami, per un totale di 112 CFU su 180, ossia il 62.22% dei CFU. Durante gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, ai quali si è iscritta in qualità di fuori corso (doc. 27 e 32), ha sostenuto altri 4 esami (di 8 CFU ciascuno), per un totale di 17 esami su 23 necessari, ossia il 73.91% degli esami (rispettivamente l’80% dei CFU [144 su 180]). Dalle carte processuali risulta che al 27 no- vembre 2014 (anno accademico 2014/2015, terzo anno fuori corso), all’in- teressata mancava ancora il superamento di sei (e non tre) esami: due esami del 2° anno e quattro esami del 3° anno, tra cui il tirocinio, l’attività formativa e la prova finale (doc. 32), fermo restando che il 1° anno contem- plava sette esami (doc. 27 pag. 1). Questo Tribunale non può che consta- tare che al 30 giugno 2014, la ricorrente – dopo circa 5 anni – non ha an- cora concluso il ciclo di studi, di una durata normale di 3 anni, da lei pre- scelto. Il ritardo nel conseguimento della laurea è manifesto e di per sé incontestato. 6.2 Per giustificare tale ritardo, la ricorrente fa valere nel gravame che non sono stati presi in considerazione i periodi di interruzione della formazione dovuti all’assistenza ed all’accompagnamento della madre malata a decor- rere dal 1° gennaio 2014 e il periodo trascorso all’Università di “E._______” dal 13 settembre 2011 al 27 gennaio 2014 (recte: al 27 gennaio 2012 [cer- tificato dell’Università, allegato al doc. TAF 1]). 6.2.1 Tuttavia, giova rilevare che l’autorità inferiore – sopprimendo la ren- dita per orfani in formazione al 30 giugno 2014, ossia dopo all’incirca 5 anni dall’inizio degli studi – ha già dato prova di comprensione ed indulgenza nei confronti della ricorrente. In effetti, e perlomeno fino a gennaio del 2014, l’insorgente ha fatto valere unicamente uno scambio culturale tra universi- tari tra settembre del 2011 e gennaio del 2012. Questo soggiorno all’estero, della durata di circa 5 mesi, come “studente erasmus” non può manifesta- mente giustificare una mancata conclusione del ciclo di studi iniziato nell’anno accademico 2009/2010, e della durata normale di 3 anni, entro il

C-2219/2015 Pagina 10 30 giugno 2014. In altri termini, se la ricorrente avesse dato prova della necessaria diligenza, avrebbe senz’altro potuto concludere il ciclo di studi di cui trattasi entro il 30 giugno 2014, anche con un soggiorno all’estero di 5 mesi, segnatamente per motivi linguistici, quale “studente erasmus”. Quanto alla malattia della madre, che avrebbe comportato un onere di as- sistenza ed accompagnamento per la ricorrente a decorrere da gennaio 2014, non è stato spiegato e documentato in maniera sufficientemente pre- cisa e chiara quanto tempo ciò avrebbe comportato e in che misura ciò abbia potuto effettivamente impedire la conclusione del ciclo di studi entro il 30 giugno 2014. Non soccorre la ricorrente neppure la “Dichiarazione so- stitutiva dell’atto di notorietà” dell’11 febbraio 2015 (doc. 35 pag. 5), nella quale la madre ha dichiarato che il proprio nucleo familiare è composto da lei stessa e dalla figlia (ricorrente) e che quest’ultima la assiste in quanto malata e bisognosa di continue visite mediche. Siffatta dichiarazione non dimostra in alcun modo né a partire da quando esattamente la figlia abbia dovuto effettivamente prendersi cura della madre né, e soprattutto, in quale misura, con quale frequenza e con quali compiti. La ricorrente non ha for- nito le precisazioni necessarie nemmeno in sede ricorsuale e nonostante sia già stata resa edotta di questa “necessità” dall’autorità inferiore nella decisione su opposizione e poi ancora nella risposta al ricorso. Anche la documentazione medica riguardante la salute della madre non è atta a di- mostrare in quale misura, con quale frequenza e con quali compiti la ricor- rente abbia assistito rispettivamente accompagnato la madre. Non è dato pertanto rilevare un motivo per cui – pur dando prova della necessaria dili- genza, ossia investendo la maggior parte del suo tempo nella sistematica preparazione degli esami ancora da effettuare – la laurea del ciclo di studi da lei scelto non avrebbe potuto essere conseguita entro il 30 giugno 2014. 6.2.2 Infine, nella misura in cui la ricorrente avesse voluto fare valere che la malattia della madre costituisce un motivo legittimo di interruzione degli studi ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS, bisognerebbe allora rilevare che tale norma di legge prevede la possibilità di una legittima interruzione di studi, non interruttiva dell’erogazione della rendita per orfani in forma- zione, nel caso di una malattia della beneficiaria della rendita, dunque della ricorrente, e non di una terza persona (nel caso concreto della madre), ritenuto altresì che la necessità di tale interruzione, di al massimo 12 mesi, va dimostrata dalla beneficiaria della rendita per orfani rispettivamente da chi agisce per la stessa. Non compete peraltro al Tribunale amministrativo federale di pronunciarsi sull’opportunità economica o politica dell’art. 49 ter OAVS né la ricorrente ha fatto valere che l’articolo in questione non si fon- derebbe su motivi obiettivi e seri, sarebbe sprovvisto di senso e scopo ri-

C-2219/2015 Pagina 11 spettivamente sarebbe insostenibile anche nel risultato o creerebbe segna- tamente delle differenze giuridiche per le quali non sarebbe ravvisabile un giustificato motivo alla luce delle circostanze di fatto, senza che sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale vi sia motivo di un intervento d’ufficio (cfr., fra l’altro, sulla questione la sentenza del TF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 6.2 a 6.4, in particolare consid. 6.3 con rinvii). 7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di qualsivo- glia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, il gra- vame – in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin- centi, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2219/2015 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi- mento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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