Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-218/2016
Entscheidungsdatum
20.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 22.06.2018 (9C_430/2018)

Corte III C-218/2016

S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 8 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber, Caroline Bissegger, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendita di invalidità, revisione (decisione del 10 dicembre 2015).

C-218/2016 Pagina 2 Fatti: A. L’11 luglio 2003, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Canton B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – citta- dino italiano, nato il (...) 1954 – una mezza rendita a decorrere dal 1° gen- naio 2000 sulla base di un grado d’invalidità del 57% nonché le rendite per i figli legate alla rendita dell’interessato (doc. 59 pag. 23 e segg.). Il 10 set- tembre 2003, l’assicurato ha interposto opposizione contro la menzionata decisione chiedendo il riconoscimento di una rendita, legata alla propria, pure per la moglie (doc. 59 pag. 20 e segg.). In seguito al trasferimento all’estero dell’interessato (doc. 5), con decisione su opposizione del 5 mag- gio 2004, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati resi- denti all’estero (UAIE) ha accolto l’opposizione e accordato una mezza ren- dita anche alla coniuge dell’interessato (doc. 59 pag. 1 e seg. [v. pure doc. 8 datato 18 marzo 2004]). In virtù della perizia bidisciplinare del 15 marzo e 25 aprile 2003 (doc. 47), è stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di capomastro a decorrere dal 1° gennaio 1999 e una capacità lavorativa del 65% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal medesimo momento sulla base della diagnosi di sindrome del dolore tora- cico-lombare, dolore all’anca sinistra e dolori ad entrambi i piedi (cfr. doc. 47, in particolare pag. 14). La menzionata decisione su opposizione è cre- sciuta incontestata in giudicato. B. Con comunicazione del 27 agosto 2004 (doc. 67), l’UAIE ha confermato all’interessato, alla luce delle disposizioni transitorie della 4a revisione della LAI (RS 831.20), il diritto a una mezza rendita. C. Il 20 novembre 2008, l’UAIE ha comunicato all’assicurato il diritto di conti- nuare a percepire una mezza rendita (doc. 128). D. D.a Con scritto del 16 novembre 2009, l’interessato ha fatto valere un peg- gioramento dello stato di salute (doc. 129). D.b Con decisione del 15 aprile 2010, l’UAIE non è entrato nel merito della domanda di revisione (doc. 139). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

C-218/2016 Pagina 3 E. E.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 5 febbraio 2013 (doc. 141 e 142). E.b Nel corso dell’istruttoria, l’UAIE ha assunto agli atti numerosa docu- mentazione medica di data intercorrente da maggio 2011 a maggio 2013, in particolare la perizia medica particolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 (doc. 155), nella quale è posta la diagnosi di “spondilodiscoartrosi del ra- chide in toto con stenosi lombare degenerativa a discreto impegno funzio- nale in ex muratore di 59 anni con coxartrosi bilaterale a marcato impegno funzionale e blocco articolare completo a sinistra. Esiti di pregressa frattura al collo del piede sinistro con limitazione funzionale. Spondilosi e disturbi associati (ICD 10 – 721) e artrosi localizzata primaria, anca (ICD 10 – 71515)” ed è indicato che le condizioni di salute sono peggiorate, che l’as- sicurato può svolgere lavori leggeri con diverse controindicazioni e che conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, ossia l’Italia, l’invalidità per l’ultimo lavoro svolto è pari al 67%. E.c Sulla base del rapporto finale del 24 giugno 2013 del medico del Ser- vizio medico regionale (SMR [doc. 157]), con comunicazione del 1° luglio 2013 (doc. 158), l’UAIE ha confermato all’interessato il diritto di percepire una mezza rendita. L’autorità inferiore ha altresì reso edotto l’assicurato che, in caso di disaccordo, il medesimo avrebbe potuto richiedere una de- cisione soggetta a ricorso entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione medesima (doc. 158). E.d Il 23 luglio 2013, l’interessato ha contestato le conclusioni di cui alla comunicazione del 1° luglio 2013 e chiesto all’UAIE di emanare una deci- sione soggetta a ricorso (doc. 160). Nel menzionato scritto ha altresì fatto valere un peggioramento dello stato di salute, chiesto il riconoscimento di una rendita intera e allegato il certificato del 17 luglio 2013 del dott. C._______ (cfr. doc. 161). E.e Con scritto del 13 agosto 2013 (trasmesso tramite plico postale sem- plice), l’UAIE ha chiesto all’interessato di trasmettere nuovi e dettagliati do- cumenti medici alfine di potere esaminare la domanda di revisione (doc. 162).

C-218/2016 Pagina 4 E.f Il 16 luglio 2015, l’assicurato ha chiesto di valutare la propria domanda di aggravamento (doc. 163). Allo scritto ha allegato diversa documenta- zione medica di data intercorrente da marzo 2013 a luglio 2015 (cfr. doc. da 164 a doc. 169). E.g Sulla base della presa di posizione del Servizio medico dell’UAIE del 5 agosto 2015 – secondo cui dalla documentazione medica trasmessa non emerge un peggioramento dello stato di salute, ma una conferma delle af- fezioni già note (doc. 171) –, con progetto di decisione del 22 settembre 2015, l’autorità inferiore ha prospettato la conferma della mezza rendita fino ad allora accordata (doc. 174). E.h Con osservazioni del 20 ottobre 2015 (doc. 175 [ripetuto in doc. 178]), l’interessato ha contestato il menzionato progetto di decisione e trasmesso il rapporto del 15 ottobre 2015 del dott. D._______, specialista in ortopedia e traumatologia, secondo il quale l’invalidità globale è peggiorata almeno del 10-15% (doc. 176 [ripetuto in doc. 179]). E.i Con rapporto del 13 novembre 2015, il medico del Servizio medico dell’UAIE ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi medici atti a modi- ficare la propria precedente valutazione (doc. 180). F. Con decisione del 10 dicembre 2015, l’UAIE ha confermato il diritto a una mezza rendita d’invalidità (doc. 181). L’autorità inferiore ha segnatamente considerato che l’interessato non ha subito un peggioramento dello stato di salute e che le affezioni indicate dalla documentazione medica tra- smessa sono già note. Ha altresì indicato che l’effettuazione di ulteriori vi- site mediche in Svizzera non porterebbe ad un diverso esito, essendo la documentazione medica di cui agli atti già sufficiente per potere decidere. G. Il 7 gennaio 2016 (cfr. timbro postale), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata de- cisione dell’UAIE del 10 dicembre 2015, mediante il quale ha chiesto l’an- nullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita maggiore alla mezza rendita. Ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, non avendo l’autorità inferiore tenuto de- bitamente conto dei problemi alla schiena ed alle anche (doc. TAF 1 e al- legati).

C-218/2016 Pagina 5 H. Con versamento del 27 gennaio 2016, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 3). I. Con risposta del 22 febbraio 2016 (doc. TAF 6), l’UAIE ha proposto la reie- zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detto ufficio ha osservato che la documentazione medica trasmessa dall’interessato è, da un lato, sufficiente per determinare lo stato di salute del medesimo. Dall’al- tro lato, non evidenzia alcun peggioramento dello stato di salute. L’autorità inferiore ha quindi ritenuto uno stato di salute invariato e confermato le pro- prie precedenti valutazioni. J. Con atto di replica del 22 giugno 2016 (cfr. timbro postale), il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso e ha trasmesso ulteriore documentazione medica di data intercorrente dall’11 febbraio 1999 al 15 giugno 2016 (doc. TAF 12 e allegati). K. Sulla base della presa di posizione del proprio Servizio medico del 4 agosto 2016 – secondo cui la documentazione medica non permette di obiettivare alcun peggioramento dello stato di salute – con duplica dell’11 agosto 2016, l’UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso e la con- ferma della decisione impugnata (doc. TAF 16 e allegati). L. Con scritto del 2 settembre 2016, l’insorgente ha contestato le conclusioni dell’autorità inferiore e ribadito la richiesta di effettuare ulteriori accerta- menti medici, segnatamente in ambito ortopedico (doc. TAF 18), scritto che è poi stato trasmesso per conoscenza all’autorità inferiore con provvedi- mento dell’8 settembre 2016 (doc. TAF 19). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

C-218/2016 Pagina 6 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 27 gennaio 2016 (doc. TAF 3), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)

C-218/2016 Pagina 7 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). La procedura di revisione è stata avviata nel mese di febbraio del 2013 e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro en- trata in vigore).

C-218/2016 Pagina 8 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 10 dicembre 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con- nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza- mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. 4.1 L'UAIE ha reso il 10 dicembre 2015 una decisione di revisione, ai sensi dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata al ricor- rente. 4.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 4.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 4.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si

C-218/2016 Pagina 9 riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 5. In virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i- struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3). 6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-

C-218/2016 Pagina 10 fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 6.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). 6.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac- certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi- ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 6.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 7. Nella presente fattispecie, questo Tribunale rileva che l’autorità inferiore, nella decisione impugnata, ha indicato il 16 luglio 2015 quale data della domanda di revisione (cfr. doc. 163 e doc. 181). Tuttavia, questo Tribunale

C-218/2016 Pagina 11 osserva che in seguito alla comunicazione del 1° luglio 2013 – relativa alla procedura di revisione promossa il 5 febbraio 2013 – l’interessato aveva richiesto l’emanazione di una decisione formale. Tuttavia, l’autorità infe- riore ha reso una decisione su revisione solo il 10 dicembre 2015 relativa alla domanda di revisione che il ricorrente avrebbe promosso il 16 luglio 2015. Per contro, precedentemente l’UAIE non ha reso una decisione for- male, né prospettato nel proprio scritto del 13 agosto 2013 – mediante il quale ha chiesto all’assicurato di trasmettere nuovi e dettagliati documenti medici al fine di potere esaminare la domanda di revisione (cfr. doc. 162) – quali sarebbero state le conseguenze in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta. Non è peraltro dato di sapere se l’insor- gente abbia effettivamente ricevuto lo scritto dell’UAIE del 13 agosto 2013 conto tenuto che lo stesso è stato trasmesso con plico postale semplice. Inoltre, mediante scritto del 16 luglio 2015, l’insorgente non ha affatto inol- trato una nuova domanda di revisione, ma semplicemente chiesto che la sua domanda di aggravamento del 2013 sia infine evasa. Ne consegue che la decisione impugnata del 10 dicembre 2015 deve ritenersi essere quella relativa alla domanda di revisione promossa il 5 febbraio 2013, e non il 16 luglio 2015. 8. Anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere in modo significativo sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo tem- porale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108 consid. 5). Una semplice comunicazione, ai sensi dell’art. 74 ter

lett. f OAI, costituisce eccezionalmente base di riferimento nel tempo se risulta da un esame materiale del diritto alla rendita fondata su una consta- tazione dei fatti pertinente, un apprezzamento delle prove conforme al di- ritto e, ove necessario, un confronto dei redditi parimenti conforme al diritto (cfr. sentenze del TF 9C_140/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.2, 9C_392/2015 del 20 novembre 2015 consid. 5.2, 8C_162/2015 del 30 set- tembre 2015 consid. 2.1 e 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.1). Nel caso di specie il periodo di riferimento è quello intercorrente dal 5 mag- gio 2004 (data della decisione iniziale in cui è stata accordata al ricorrente una mezza rendita d’invalidità) al 10 dicembre 2015, fermo restando che un’eventuale modifica della rendita potrebbe intervenire al più presto da febbraio 2013 (art. 88 bis OAI). Né la comunicazione dell’UAIE del 27 agosto 2004 né quella del 20 novembre 2008, nonostante che nell’ambito di

C-218/2016 Pagina 12 quest’ultima revisione siano state effettuate delle misure d’istruzione, pos- sono per contro costituire base di riferimento nel tempo in relazione alla revisione promossa nel 2013 e decisa mediante il provvedimento qui im- pugnato. In effetti, alcuna delle due comunicazioni si fonda su una consta- tazione dei fatti pertinente rispettivamente su un apprezzamento delle prove conforme al diritto. Basti ancora rilevare, con riferimento alla proce- dura di revisione conclusasi con la comunicazione del 20 novembre 2008, che non può ritenersi un apprezzamento conforme al diritto quella secondo la quale, nonostante che il medico dell’UAIE abbia egli stesso rilevato che i sintomi delle note lombalgie, coxartrosi sinistra e artrodesi alla caviglia sinistra siano ancora più importanti rispetto al passato (cfr. presa di posi- zione del Servizio medico dell’UAIE dell’11 novembre 2008 [doc. 127]), possa concludersi, senza verifiche più approfondite e precise, con la con- statazione che la situazione dal profilo medico è rimasta invariata rispetto a quella esistente al momento della decisione iniziale. Peraltro, sia qui rile- vato per sovrabbondanza, che quand’anche si volesse, per denegata ipo- tesi, considerare determinante la comunicazione del 2008, bisognerebbe allora rilevare che appare esservi stato un peggioramento anche successi- vamente a tale comunicazione (cfr. considerando 9.4 del presente giudi- zio). 9. Nel caso concreto, occorre altresì esaminare se l’istruttoria effettuata dall’autorità inferiore sia sufficiente, o meno, per poter statuire nel caso di specie. 9.1 Al riguardo, questo Tribunale osserva che la mezza rendita d’invalidità percepita dal ricorrente dal 1° gennaio 2000 è stata assegnata, con deci- sione su opposizione del 5 maggio 2004, sulla base della diagnosi di sin- drome del dolore toracico-lombare, dolore all’anca sinistra e dolori ad en- trambi i piedi (cfr. doc. 47, in particolare pag. 14) e che, per tali patologie, è stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di capo- mastro a decorrere dal 1° gennaio 1999 e una capacità lavorativa del 65% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal medesimo momento. 9.2 Preso atto della documentazione medica di cui all’incarto dell’autorità inferiore, questo Tribunale osserva in particolare che nella perizia medica particolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 (doc. 155) sono poste le dia- gnosi di “spondilodiscoartrosi del rachide in toto con stenosi lombare de- generativa a discreto impegno funzionale in ex muratore di 59 anni con coxartrosi bilaterale a marcato impegno funzionale e blocco articolare com-

C-218/2016 Pagina 13 pleto sinistra; esiti di pregressa frattura del collo del piede sinistro con limi- tazione funzionale; spondilosi e disturbi associati (ICD 10 – 721); artrosi localizzata primaria, anca (ICD 10 – 71515)”. Nel certificato del 17 luglio 2013 del dott. C., medico curante, medico chirurgo (doc. 161), è segnalato che l’insorgente è affetto da “spondilodiscoartrosi diffusa del ra- chide L-S con discopatie L3-L4, L4-L5, L5-S1, restringimento dell’am- piezza del canale midollare, dismorfismo e sacralizzazione di L5, con lom- balgia cronica e ricorrenti lombosciatalgie; coxartrosi sinistra con notevole limitazione dei movimenti globali dell’anca in lista d’attesa per sostituzione protesica”. Dal certificato del 15 ottobre 2015 del dott. D., medico curante, specialista in ortopedia e traumatologia (doc. 176 [ripetuto in doc. 179 e allegato al doc. TAF 1]), sono segnalate le diagnosi di “grave coxar- trosi sinistra con blocco articolare completo e completa limitazione funzio- nale dell’anca omerolaterale (notevolmente aggravata nel corso degli anni); coxartrosi destra con limitazione funzionale dell’anca destra; lombo- cruralgia sinistra persistente; anterolistesi di L4 su L5; stenosi del canale vertebrale lombare; rotoscoliosi lombare; bulging discali multipli del rachide lombo sacrale; spondiloartrosi cervicale, dorsale e lombare; cifosi dorsale con cuneizzazione dei corpi vertebrali; dismorfismo di L5 che appare sa- cralizzato ed esiti di pregressa frattura del collo del piede sinistro con im- portante limitazione funzionale della caviglia”. Questo Tribunale osserva altresì che le menzionate affezioni sono suffragate da numerosi esami dia- gnostici di data intercorrente dal novembre 2007 al giugno 2015 (cfr. RX del rachide lombo-sacrale del 27 novembre 2007 [doc. 87, ripetuto in doc. 106 e 121]; RX del bacino dell’8 settembre 2008 [doc. 108, ripetuto in doc. 113 e 123]; RX del rachide lombo-sacrale, del bacino e delle anche del 1° settembre 2009 [doc. 130 pagg. 9 e 10 e allegato al doc. TAF 12]; TC coxo femorale sinistra del 14 marzo 2013 [doc. 164]; referto lombo-sacrale del 26 luglio 2014 [doc. 166] e RMN lombo-sacrale del 22 giugno 2015 [doc. 168 e allegato al doc. TAF 12]). 9.3 Da parte sua, nei rapporti del 5 agosto 2015 (doc. 171) e del 13 no- vembre 2015 (doc. 180), la dott.ssa E._______, medico del Servizio me- dico dell’UAIE, specialista in medicina generale, fisica e riadattamento, ha ritenuto le diagnosi elencate già note e uno stato di salute invariato. 9.4 Questo Tribunale non può manifestamente aderire alla valutazione del medico del Servizio medico dell’UAIE considerato che non ha tenuto debi- tamente conto delle risultanze dell’insieme dei rapporti medici rispettiva- mente dei referti degli esami diagnostici di cui agli atti di data anteriore alla decisione impugnata. Nel complesso, appare uno stato di salute sostan- zialmente diverso rispetto a quello esistente al momento della decisione su

C-218/2016 Pagina 14 opposizione del 5 maggio 2004. Segnatamente, appare esservi stata un’evoluzione, nel senso di un peggioramento, delle patologie ortopediche- reumatologiche e neurologiche. Certo, la dott.ssa E._______ sostiene ge- nericamente che non vi sono elementi per ammettere un aggravamento significativo dello stato di salute. Tale conclusione appare fondarsi sostan- zialmente sul referto del dott. F._______ del 1° luglio 2015 (doc. 169). Tut- tavia, da un lato, tale referto, dell’Istituto ortopedico G._______ di H., è conciso e generico e, dall’altro lato, non collima con diversi altri rapporti medici, segnatamente la perizia medica particolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 (doc. 155), i rapporti del dott. C. del 22 febbraio 2013 (doc. 147) e del 17 luglio 2013 (doc. 161 [v. pure certificato del 15 giugno 2016, allegato al doc. TAF 12]), nonché i rapporti del dott. D._______ del 14 maggio 2013 (doc. 154 pag. 1) ed in particolare quello del 15 ottobre 2015 (doc. 176). Basti qui rilevare che al momento dell’as- segnazione della rendita iniziale non risultava agli atti alcuna coxartrosi (v. perizia neurochirurgica del 15 marzo 2003 [doc. 47 pag. 14]), mentre in virtù della documentazione medica appare esservi ora una coxartrosi bila- terale, molto più grave a sinistra che a destra. Quanto alla coxartrosi sini- stra con blocco articolare completo e completa limitazione funzionale dell’anca omerolaterale, la stessa è segnalata sia nella perizia medica par- ticolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 (doc. 155) sia per ultimo nel cer- tificato medico del dott. D._______ del 15 ottobre 2015 (doc. 176 [ripetuto in doc. 179]). Peraltro, anche il già citato dott. F._______ segnala che le rotazioni dell’anca sono ridotte e dolenti, senza che da tale breve referto si possa concludere nel senso della probabilità preponderante all’inesistenza del menzionato blocco articolare. Inoltre, nella perizia neurochirurgica del 15 marzo 2003 è fatto stato esplicitamente di una spondiloartrosi unica- mente lombare, mentre nella perizia medica particolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 è posta la diagnosi di spondilodiscoartrosi del rachide in toto – quindi non solo lombare – con stenosi lombare degenerativa a discreto impegno funzionale (doc. 155; v. anche rapporti del dott. D._______ [doc. 154 pag. 1 e doc. 176]). Giova ancora menzionare che nei rapporti del dott. D._______ del 14 maggio 2013 e 15 ottobre 2015 è menzionata pure la presenza di bulging discali multipli del rachide lombosacrale. Trattasi della fase preliminare all’erniazione. Tale problematica neurologica va approfon- dita con i relativi esami obiettivi, non potendosi escludere seriamente un aggravamento neppure da questo profilo. 9.5 Ritenuto che la documentazione medica oggettiva di cui agli atti non contempla segnatamente né l’evoluzione nel tempo delle affezioni indicate, né l’(eventuale) conseguenza di quest’ultime sulla capacità lavorativa resi- dua dell’insorgente, l’autorità inferiore avrebbe dovuto fare esperire ulteriori

C-218/2016 Pagina 15 accertamenti riguardo alle menzionate patologie e non fondare la propria decisione sulle generiche ed imprecise conclusioni del medico del proprio Servizio medico. 9.6 Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti, segnatamente in ambito ortopedico-reumatologico e neurologico, l’istruttoria eseguita dall’autorità inferiore si rileva carente. Non risulta altresì possibile, in tali condizioni, determinarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insorgente e la relativa conseguenza sulla capacità lavorativa residua. 10. Per conseguenza, la decisione impugnata del 10 dicembre 2015, fondata su un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell’annullamento. 11. 11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru- zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi- cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente- mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica- mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata- mente mediante l’esperimento di una perizia interdisciplinare in ambito or- topedico-reumatologico e neurologico (cfr. sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze [accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, detta autorità non avendo fatto eseguire la necessaria perizia interdiscipli- nare] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; cfr. altresì sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. consid. 6 del pre- sente giudizio]), e di ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pro- nunciare una nuova decisione. 11.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non

C-218/2016 Pagina 16 sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, una soppressione rispettivamente diminuzione della mezza rendita accor- data al ricorrente non è ipotizzabile (cfr. sentenza del TAF C-400/2015 del 13 maggio 2015 consid. 9.3 con rinvii), dal momento che le patologie già accertate in procedura di prima istanza comportano sicuramente la con- cessione di una mezza rendita. In tale contesto, resta aperta solo la que- stione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa siano suscettibili di giustificare una rendita mag- giore e, se del caso, a decorrere da quale momento. 12. 12.1 Visto l'esito della causa non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA e art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]). L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr. 400.-, versato il 27 gennaio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati- vamente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giu- stifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-218/2016 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda al comple- tamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei conside- randi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 27 gennaio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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