B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2172/2021
S e n t e n z a d e l 16 l u g l i o 2 0 2 1 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Successione fu A., (Spagna), (deceduta il ...), rappresentata da B., interessata,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; restituzione di una rendita versata a torto (decisione su opposizione del 19 marzo 2021).
C-2172/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 19 marzo 2021, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 18 gennaio 2021 e confermato la propria decisione del 4 dicembre 2020, mediante la quale ha chiesto all’interessata (figlia della de cuius) la restituzione, in qualità di coerede, dell’importo di fr. 3'846.-, a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto alla de cuius da febbraio 2020 ad agosto 2020 compresi (è fatto riferimento all’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA). 2. Con scritto inoltrato dinanzi alla CSC il 26 aprile 2021, l’interessata ha segnalato che “mio fratello sta già restituendo di sua iniziativa e per correttezza la somma mensilmente”, indicando altresì che “non è corretto da parte vostra scrivere come se non volessi restituire la somma”, scritto che è poi stato trasmesso (unitamente a copia della menzionata decisione su opposizione della CSC) il 6 maggio 2021 per competenza al Tribunale amministrativo federale. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 21 maggio 2021, ha invitato l’interessata ad indicare se lo scritto del 26 aprile 2021 doveva essere inteso quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 19 marzo 2021 e, in caso affermativo, a presentare un atto ricorsuale comprendente i motivi, le conclusioni e la
C-2172/2021 Pagina 3 propria firma manoscritta in originale (o quella di un rappresentante munito della necessaria procura), e ciò entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, con la precisazione che, in caso di decorso infruttuoso del termine, questo Tribunale non sarebbe di principio entrato nel merito dello scritto del 26 aprile 2021. Il Tribunale ha altresì segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato che procede personalmente, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni; doc. TAF 3). 5.2. Il 30 giugno 2021, l'invio raccomandato contenente la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 21 maggio 2021 è stato ritornato a questo Tribunale con la menzione "restituito, non reclamato" (doc. TAF 5). Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera del 24 maggio 2021, un primo tentativo di consegna infruttuoso dell’invio in questione è avvenuto il 4 giugno 2021, l’interessata “(essendo) assente” (doc. TAF 4). 6. 6.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 6.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima- zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 8C_953/2015 del 18 marzo 2016, 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ne discende che se il ricorrente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per (almeno) un
C-2172/2021 Pagina 4 certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l’indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d’informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento del tenta- tivo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da consi- derare ugualmente come validamente notificata. Inoltre, comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale evenienza, l'auto- rità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 2). Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro ne- cessario che quest’ultimo la prenda anche effettivamente in consegna op- pure ne prenda altrimenti conoscenza (sentenza del TF H 60/06 del 3 mag- gio 2007 consid. 3 con rinvii). 6.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto- rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve- nuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio racco- mandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 6.4. 6.4.1. Nello scritto inoltrato il 26 aprile 2021 dinanzi alla CSC, che è poi stato trasmesso il 6 maggio 2021 per competenza a questo Tribunale, l’in- teressata ha indicato/confermato quale suo indirizzo “...” (doc. TAF 1). Il Tribunale amministrativo federale ha pertanto inviato la propria decisione incidentale del 21 maggio 2021 all’interessata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tale indirizzo (v. doc. TAF 3). L’interessata avendo inviato uno scritto alla CSC doveva aspettarsi di ricevere delle co- municazioni in proposito da detta autorità, eventualmente dal Tribunale amministrativo federale (la decisione su opposizione della CSC del 19
C-2172/2021 Pagina 5 marzo 2021 indicando che “la presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale”) rispettivamente doveva orga- nizzarsi per la tutela dei propri interessi, segnatamente comunicando un cambiamento d'indirizzo all'autorità competente e facendo in modo che gli atti giudiziari potessero esserle notificati (v., sulla questione, la sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 3). Ora, lo scritto dell’interessata del 26 aprile 2021, non firmato dalla medesima, comporta l’esplicita indica- zione dell’indirizzo dell’interessata medesima in Spagna, indirizzo prece- dentemente comunicato alla CSC e presso il quale l’autorità inferiore aveva rettamente notificato la decisione litigiosa. Certo, sulla busta d’invio di tale scritto è riportato pure un indirizzo in Svizzera dell’interessata presso una persona di cui nulla è dato sapere, busta d’invio neppure essa firmata. Ri- tenuto che ancora nello scritto del 26 aprile 2021 l’interessata ha nuova- mente indicato il suo indirizzo in Spagna, da lei già precedentemente co- municato alle competenti autorità svizzere e noto alle stesse, un ulteriore indirizzo sulla busta d’invio, busta che pure non è stata firmata dall’interes- sata, senza peraltro ulteriori e più precise indicazioni (segnatamente sui motivi e la durata temporale di un eventuale cambiamento dell’indirizzo di notifica) e presso una persona di cui nulla è dato sapere senza ragguagli da parte dell’interessata, il plico raccomandato contenente la decisione in- cidentale di questo Tribunale del 21 maggio 2021, non poteva che essere correttamente notificato all’indirizzo in Spagna fornito dall’interessata me- desima. Tale decisione incidentale deve pertanto considerarsi siccome re- golarmente notificata al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di con- segna infruttuoso del 4 giugno 2021, ossia l’11 giugno 2021. 6.4.2. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato alla ricorrente – con decisione incidentale del 21 maggio 2021 di questo Tribunale, notifi- cata al più tardi l’11 giugno 2021 – per indicare se lo scritto del 26 aprile 2021 doveva essere inteso quale ricorso contro la decisione su opposi- zione della CSC del 19 marzo 2021 e, in caso affermativo, per presentare un atto ricorsuale comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma manoscritta in originale (o quella di un rappresentante munito della neces- saria procura) è, nel frattempo (16 giugno 2021), scaduto infruttuoso. Già per questo motivo, questo Tribunale non entra nel merito dello scritto dell’interessata del 26 aprile 2021. 6.5. Peraltro, e a ben guardare, dallo scritto dell’interessata del 26 aprile 2021 non emerge in realtà alcuna volontà di ricorrere contro la decisione su opposizione della CSC del 19 marzo 2021. Anzi, risulta chiaramente il contrario, dal momento che essa ha esplicitamente indicato nel citato scritto alla CSC “che non è corretto da parte vostra scrivere come se non
C-2172/2021 Pagina 6 volessi restituire la somma, ma che la stessa vi viene mensilmente versata da mio fratello”. Da quanto esposto, consegue che, visto che l’interessata non ha finalmente manifestato alcuna volontà nel suo scritto del 26 aprile 2021 d’interporre un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 19 marzo 2021 (volontà che non può altresì essere validamente mani- festata/recuperata in data successiva alla scadenza del termine ricor- suale), e che non vi era alcun dubbio sull’inesistenza di una siffatta volontà ricorsuale, non vi era alcuna ragione per questo Tribunale di accordarle, nella decisione incidentale del 21 maggio 2021, un termine per indicare se intendeva ricorrere nonché per regolarizzazione lo scritto del 26 aprile 2021 (motivi, conclusioni e sua firma manoscritta in originale o quella di una rap- presentante munito della necessaria procura). Pertanto, pure da questo profilo, non vi è era né vi è motivo per ulteriori approfondimenti rispettiva- mente per un’entrata nel merito del menzionato scritto dell’interessata. 7. Per il resto, può essere rilevato che, in virtù dell’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La decisione impugnata riguarda peraltro solo tale questione. In tale ambito, e di principio, la persona obbligata alla restituzione deve restituire l’importo integrale di tutte le prestazioni assicurative indebitamente riscosse (Direttive dell’UFAS sulle rendite [DR] dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [stato al 1° gennaio 2021] cifra marginale 10607). Al decesso della persona obbligata alla restituzione (di rendite indebitamente riscosse) il debito passa agli eredi (art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA [RS 830.11]), sempre che non abbiano rinunciato alla successione (DTF 96 V 72). L’obbligo di restituzione che incombeva al defunto passa, con l’accettazione della successione, ai suoi eredi, anche se la richiesta di restituzione non è stata fatta valere quando il defunto era ancora in vita. In questo caso, la decisione di restituzione deve essere indirizzata a tutti gli eredi e notificata ad ognuno di loro (DR cifra marginale 10606). Nella motivazione della decisione su opposizione del 19 marzo 2021, la CSC ha indicato che ciascuno degli eredi della defunta è tenuto a rispondere dei debiti ereditati per la totalità degli stessi, di modo che essa era tenuta a procedere al recupero delle prestazioni indebitamente versate (alla de cuius) agendo direttamente contro (ciascuno de)gli eredi (della de cuius; v., sulla questione, la decisione su opposizione della CSC del 19 marzo 2021 pag. 2). Fermo restando che dallo scritto del 26 aprile 2021 non emerge in ultima analisi alcuna volontà di ricorrere contro la decisione resa dall’autorità inferiore, e che non vi è pertanto un interesse degno di protezione dell’interessata ad ottenere l’annullamento o la modifica della decisione su opposizione della CSC del 19 marzo 2021 implicante la
C-2172/2021 Pagina 7 restituzione di una somma percepita a torto dalla defunta madre, il summenzionato scritto non può che essere interpretato come preoccupazione degli eredi a non dovere versare doppiamente alla CSC l’importo di fr. 3'846.-, importo indebitamente percepito dalla defunta madre. Ora, se per l’estinzione integrale del debito in restituzione di fr. 3'846.- gli eredi sono certo solidalmente responsabili – ma possono senz’altro concordare fra loro le modalità concernenti la restituzione alla CSC dell’indebito di fr. 3'846.- – non devono sicuramente versare, né individualmente né collettivamente, una somma eccedente i menzionati fr. 3'846.-. Se per inavvertenza da parte degli eredi stessi ciò dovesse tuttavia accadere, la CSC dovrebbe poi provvedere alla restituzione dell’eccedenza. 8. Per conseguenza, questo Tribunale non entra nel merito dello scritto dell’interessata del 26 aprile 2021 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Peraltro, lo scritto dell’interessata del 26 aprile 2021 va restituito alla CSC per competenza, se del caso alfine di una risposta all’interessata medesima. 9. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e, visto l’esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2018 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2172/2021 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell’interessata del 26 aprile 2021. Quest’ultimo è ritrasmesso alla CSC per competenza. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: menzionato) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2172/2021 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte interessata – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: