Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1988/2020
Entscheidungsdatum
28.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 03.11.2020 (9C_637/2020)

Corte III C-1988/2020

S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 2 0 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di condono (decisione su opposizione del 25 febbraio 2020).

C-1988/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 10 febbraio 2005, la Cassa svizzera di compensa- zione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha deciso di erogare in favore di B._______ – cittadina italiana, nata il (...) – una rendita dell’assicura- zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti a decorrere dal 1° febbraio 2005 (doc. 1 e doc. 20 pag. 3). A.b Dal certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di stato civile del Comune di C._______ il (...), risulta che B._______ (di seguito: de cuius o assicu- rata) è deceduta il (...) (doc. 20 pag. 3). A.c Copia del menzionato certificato di morte è stato trasmesso da D._______ (figlio della de cuius) alla CSC con e-mail del 17 agosto 2018 (cfr. doc. 20 pag. 1). A.d Con atti del 29 gennaio 2019, la CSC ha concesso ai figli della de cuius, segnatamente a D._______ e a A._______ (di seguito: figlia della de cuius, interessata, ricorrente o insorgente) la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’atto in questione, delle osserva- zioni sulla prospettata richiesta di restituzione, in qualità di eredi, dell’im- porto di fr. 2'412.- a titolo di rendita di vecchiaia e per i superstiti versata a torto alla de cuius dal 1° luglio al 31 agosto 2018, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione di resti- tuzione, decisione contro la quale i figli medesimi avrebbero potuto inter- porre un’opposizione qualora avessero inteso contestarla (doc. 23 e doc. 24). A.e Il 16 febbraio 2019, la figlia della de cuius ha indicato di avere utilizzato l’importo richiesto dalla CSC per fare fronte a delle spese della de cuius che non si sono estinte con il decesso della medesima, quali le spese cor- renti (luce, gas, acqua, telefonia, ecc.), le spese per l’assistenza sanitaria e domestica, nonché le spese funerarie e per la pratica successoria. Ha quindi chiesto di riconoscere la “buona fede per aver trattenuto solamente due mensilità” e di voler “desistere alla restituzione di quanto trattenuto a fin di bene” (doc. 26). A.f Con decisioni del 3 giugno 2019 (doc. 27 e doc. 28, notificate agli eredi l’8 giugno 2019 rispettivamente il 12 giugno 2019 [cfr. doc. 29 e doc. 30]), la CSC ha chiesto ai figli della de cuius la restituzione dell’importo di fr.

C-1988/2020 Pagina 3 2'412.- a titolo di rendita di vecchiaia e per i superstiti indebitamente per- cepita per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2018. Detta autorità ha se- gnalato ai medesimi che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare. La CSC ha precisato che il condono può essere accordato agli eredi soltanto se ciascuno di essi era in buona fede e se, conto tenuto della loro situazione finanziaria personale, la restituzione do- vesse rappresentare un onero troppo importante. È quindi stata concessa agli interessati la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono. L’autorità inferiore ha altresì segnalato che, in caso di dissenso con la presente decisione, era possibile interporre un’opposizione. Tali decisioni sono cresciute inconte- state in giudicato. B. B.a Il 5 luglio 2019, la figlia della de cuius ha chiesto alla CSC il condono totale della somma richiesta. Allo stesso ha allegato lo scritto già presen- tato il 16 febbraio 2019 nel quale aveva già esposto le sue motivazioni nonché la sua buona fede (doc. 31). B.b Il 25 novembre 2019, l’interessata ha esibito il “Foglio complementare 3 per le persone che non risiedono in Svizzera” al fine di fornire le informa- zioni riguardanti la sua situazione economica (doc. 33; cfr. anche doc. 34 e doc. 35). B.c Con decisione del 19 dicembre 2019 (doc. 36), la CSC ha respinto la domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 2'412.-. L’autorità inferiore ha ritenuto non essere adempiuta la condizione della riscossione in buona fede delle rendite, considerato che l’interessata non ha informato la CSC medesima riguardo al decesso della madre e che, nello scritto del 16 febbraio 2019, ha altresì espressamente riconosciuto di avere volonta- riamente incassato le due mensilità allo scopo di pagare spese varie. B.d Con opposizione del 29 gennaio 2020 (doc. 38), l’interessata ha con- testato la menzionata decisione del 19 dicembre 2019. Ha fatto valere di avere ampiamente dimostrato la propria precaria situazione finanziaria for- nendo tutta la documentazione richiesta dall’autorità inferiore ed ha ag- giunto che per soddisfare tale richiesta dell’autorità inferiore è stato violato il suo diritto alla privacy. Ha altresì ribadito la propria buona fede in quanto ha incassato unicamente due mensilità allo scopo di coprire parzialmente le spese della de cuius. Ha quindi chiesto l’accoglimento della domanda di condono.

C-1988/2020 Pagina 4 B.e Con decisione su opposizione del 25 febbraio 2020, la CSC ha respinto l’opposizione dell’interessata del 29 gennaio 2020 e confermato il respin- gimento della domanda di condono relativa alla somma di fr. 2'412.-. L’au- torità inferiore ha ribadito che il condono può essere accolto nei casi in cui le prestazioni sono state riscosse in buona fede e che la restituzione com- porterebbe un onere troppo grave, precisando altresì che tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente. La CSC ha inoltre indicato che la buona fede è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all’obbligo di restituzione sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Segnatamente, l’autorità inferiore ha ritenuto che l’inte- ressata non ha tempestivamente informato l’autorità dell’avvenuto decesso della madre violando l’obbligo di informare previsto dalle disposizioni legali svizzere. L’autorità inferiore ha altresì considerato che la somma indebita- mente incassata è stata volontariamente utilizzata dall’interessata per il pa- gamento di spese varie pur essendo chiaro che non ne aveva il diritto. Ve- nendo comunque meno una delle due condizioni da adempire cumulative, ossia la buona fede, l’autorità inferiore ha ritenuto giustificato il respingi- mento della domanda di condono. Quanto all’invocata violazione della pri- vacy, la CSC ha segnalato che, secondo le disposizioni legali svizzere, da un lato, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuita- mente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per sta- bilire le prestazioni assicurative. Dall’altro lato, l’autorità inferiore ha segna- lato che è tenuta a mantenere il segreto delle informazioni pervenutele nei confronti di terzi. La CSC ha segnalato di non aver fatto alcun uso improprio della documentazione pervenutale e che pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto alla privacy (doc. 39). C. C.a Il 27 marzo 2020 (cfr. timbro postale), l’interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla CSC avverso la decisione su opposizione del 25 febbraio 2020 (cfr. doc. TAF 1), ricorso che è poi stato trasmesso il 9 aprile 2020 per com- petenza al Tribunale amministrativo federale (TAF; cfr. doc. TAF 2). Me- diante il menzionato ricorso, l’interessata ha chiesto l’accoglimento della domanda di condono. Ha fatto valere di avere già dimostrato la sua buona fede e le sue gravi difficoltà economiche. In particolare, ha indicato che la sua “buona fede si evince dal fatto che la comunicazione del decesso è stata fatta subito dopo due mensilità servite a tamponare parzialmente le utenze e le varie spese della vostra assistita, mia madre B._______, e non dopo sette/otto mesi quando avremmo dovuto dimostrare come ogni anno nel periodo febbraio/marzo l’esistenza in vita della vostra assistita” (doc. TAF 1).

C-1988/2020 Pagina 5 C.b Con risposta al ricorso del 7 luglio 2020, l’autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione su opposizione im- pugnata per i motivi già precedentemente indicati. In particolare, la CSC ha osservato che la condotta della ricorrente – segnatamente la mancata tempestiva comunicazione del decesso della madre – se non frutto di un disegno doloso, sarebbe certamente qualificabile come un’omissione grave. Ha altresì indicato che l’assenza di buona fede, indiscutibile ed in- controvertibile, non ha reso necessario la preventiva analisi del minimo vi- tale della ricorrente (doc. TAF 5). C.c Con replica del 12 agosto 2020 (cfr. timbro postale), la ricorrente si è sostanzialmente confermata nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso (doc. TAF 8). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu- gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tem- pestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammis- sibile.

C-1988/2020 Pagina 6 2. 2.1 La de cuius è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliata in tale Stato (Italia) e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è di principio applicabile al caso di specie l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-

C-1988/2020 Pagina 7 ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Nella decisione su opposizione impugnata, oggetto della presente ver- tenza, l’autorità inferiore ha considerato che la ricorrente ha violato l’ob- bligo di comunicare nell’immediato, ossia senza indugio, ogni fatto suscet- tibile di modificare il diritto alla rendita – nel caso concreto il decesso della madre assicurata presso la CSC e beneficiaria di una rendita dell’assicu- razione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti – e che pertanto non può prevalersi della buona fede, con la conseguenza che il condono della re- stituzione dell’importo di fr. 2'412.- non può dunque essere ammesso. 4. 4.1 Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'inte- ressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 dell’Ordinanza sulla parte gene- rale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]). Questi due presupposti devono essere adempiti cumulativamente (DTF 126 V 48 con- sid. 3c; sentenze del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4 e 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). L’autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata en- tro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato; sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 4 e cpv. 5 OPGA). Giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.

C-1988/2020 Pagina 8 4.2 4.2.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle presta- zioni versate non basta per ammetterne l’esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'ob- bligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invo- care la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costitui- scono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di an- nunciare o di informare; cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") – questione di fatto – e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto ri- conoscere il vizio giuridico esistente – questione di diritto – (sentenze del Tribunale federale 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4 con rinvii e 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1). 4.2.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni perce- pite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situa- zione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe prov- vedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b; sentenze del TAF C-4020/2015 del 14 agosto 2017 consid. 10.1.2 e C-972/2016 del 19 aprile 2016 consid. 5.2.2). 4.3 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu- rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac- certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, se- condo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una presta- zione.

C-1988/2020 Pagina 9 5. 5.1 Nel caso concreto, questo Tribunale osserva che il certificato di morte della madre della ricorrente è stato rilasciato il (...), ossia 4 giorni dopo il decesso dell’assicurata. Tuttavia, la CSC è stata informata del decesso della de cuius solamente con scritto (e-mail) del 17 agosto 2018 – e-mail peraltro trasmessa da D._______ (fratello della ricorrente). Questo Tribu- nale non può che constatare che l’informazione quanto al decesso della madre della ricorrente non è stata eseguita/segnalata tempestivamente (ossia nell’immediato), ma soltanto circa due mesi dopo il decesso, rispet- tivamente il rilascio del relativo certificato di morte. Questo Tribunale os- serva altresì che l’insorgente ha certo contestato genericamente una vio- lazione da parte sua dell’obbligo di informare, nel senso che la stessa ap- pare ritenere che sussistesse per lei solo un obbligo generale d’informa- zione alla CSC, da esercitare una volta l’anno. Non ha però indicato alcuna disposizione di legge rispettivamente giurisprudenza del Tribunale federale (TF) o del Tribunale amministrativo federale (TAF) che possa giustificare una simile interpretazione dei suoi obblighi d’informazione in quanto figlia della de cuius e beneficiaria di una rendita AVS svizzera. Può essere ram- mentato che la CSC ha più volte segnalato alla de cuius l’obbligo che la de cuius stessa aveva d’informare relativamente ad ogni cambiamento del suo stato civile, del suo domicilio o dell’esistenza in vita non appena un tale evento si fosse verificato, senza attendere la ricezione dell’annuale richie- sta da parte della CSC stessa (la successiva ed ultima sarebbe poi stata fatta pervenire nel mese di marzo 2019), questo alfine di evitare il versa- mento di rendite non dovute che devono poi essere restituite (doc. 12 a 19). Non vi è chi non veda come l’obbligo d’informare sull’esistenza in vita della de cuius non potesse che riguardare anche i suoi eredi. Inoltre, e per quanto nel caso di specie maggiormente interessa, la ricorrente miscono- sce chiaramente pure che l’utilizzazione del denaro relativo alle due men- silità di rendita AVS dei mesi di luglio e agosto 2018 – manifestamente non più dovute alla madre (e de cuius) deceduta il (...) (peraltro la decisione in merito da parte della CSC del 3 giugno 2019 è rimasta giustamente incon- testata) – in tutta evidenza, e riconoscibilmente anche per una persona senza particolari conoscenze giuridiche, non può trovare alcuna giustifica- zione né nella situazione finanziaria della madre deceduta né in quella della ricorrente medesima, fermo restando che le rendite dell’AVS svizzera non hanno palesemente, e riconoscibilmente a chiunque, per scopo quello di “coprire” eventuali debiti della de cuius. In altri termini, non è data alcuna disposizione di legge che possa giustificare il pagamento di una rendita AVS svizzera dovuta personalmente alla madre della ricorrente al di là della

C-1988/2020 Pagina 10 morte della madre della ricorrente stessa, senza che l’insorgente abbia al- tresì fatto valere, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale, l’adempimento a decorrere dal 1° luglio 2018 delle condizioni legali per poter beneficiare essa medesima di una rendita AVS svizzera. Per conseguenza, non può manifestamente essere riconosciuta la buona fede dell’insorgente, nem- meno nel caso in cui tali rendite fossero effettivamente state utilizzate per coprire delle spese riguardanti l’assicurata deceduta. 5.2 Da quanto esposto, consegue che, mancando palesemente uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (v. anche art. 4 OPGA), in concreto la buona fede, la domanda di condono dall’obbligo di restituzione dell’im- porto richiesto di fr. 2'412.- deve essere respinta e la decisione impugnata confermata. 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso, chiaramente privo di fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta- mente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Per conseguenza, la presente sen- tenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 7. 7.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vin- centi, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1988/2020 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia della replica del 12 agosto 2020 per conoscenza) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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