Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1930/2021
Entscheidungsdatum
20.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-1930/2021

S e n t e n z a d e l 2 0 d i c e m b r e 2 0 2 1 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Christoph Rohrer, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, (Perù), patrocinato dall'avv. Anne Schweikert, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, soppressione con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015 della rendita straordinaria (decisione del 12 febbraio 2021)

C-1930/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino svizzero, nato il (...) 1971, ha introdotto il 15 feb- braio 1993 presso l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone B. (in seguito: UAI-B.) domanda di prestazioni per adulti dell’assicu- razione per l’invalidità, e meglio di avviamento ad altra professione come consigliato dal responsabile della sezione formazione professionale di (...), dove l’assicurato, dal novembre 1990, svolgeva l’apprendistato empirico (doc. 2 pp. 1-6 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [in seguito UAIE]). A.b Con provvedimento del 4 agosto 1995, interamente ripreso dalla Cassa Cantonale di compensazione (in seguito: CCC) nella decisione dell’11 dicembre 1995 (doc. 3 p. 10-13), l’UAI-B. ha attribuito a A., il diritto ad una rendita intera straordinaria, fondato su un grado d’invalidità del 75%, a partire dal 1° luglio 1989, ma versato unicamente dal 1° febbraio 1992 in ragione della tardività della domanda (doc. 2 p. 7, cfr. annotazione su doc. 3 p. 13). A.c Con scritto del 7 giugno 1996 la CCC ha inoltre avvisato l’assicurato del fatto che un’assenza dalla Svizzera superiore ai tre mesi avrebbe de- terminato la soppressione della rendita e avrebbe pertanto dovuto essere annunciata tempestivamente (doc. 3 p. 8-9). Dal 1996 e negli anni a se- guire, la rendita è stata confermata con i relativi adeguamenti (cfr. doc. 3 pp. 1-7, doc. 4). B. B.a Da una nota telefonica del 5 ottobre 2017 risulta che l’amministrazione è stata informata dal comune di (...) della partenza per il Perù dell’assicu- rato, avvenuto il 31 dicembre 2014 (doc. 9). Ciononostante il versamento della rendita non è stato interrotto (doc. 10). B.b Con messaggio di posta elettronica del 20 febbraio 2020 il comune di (...) ha nuovamente comunicato al Servizio Rendite e Indennità dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone B. la partenza all’estero dell’assicurato dal 31 dicembre 2014, indicando anche il nuovo indirizzo di domicilio in Perù (doc. 11).

C-1930/2021 Pagina 3 B.c Da marzo 2020 l’amministrazione cantonale ha quindi sospeso il ver- samento della rendita straordinaria, chiedendo all’assicurato con messag- gio di posta elettronica del 26 maggio 2020 di fornire un certificato di domi- cilio aggiornato (doc. 12). Alla richiesta l’interessato ha dato seguito con messaggio di posta elettronica del 16 giugno 2020, spiegando i motivi che l’hanno spinto a trasferirsi in Perù (doc. 13). B.d Alla luce del trasferimento all’estero con scritto del 22 giugno 2020 (doc. 14, 16) l’amministrazione cantonale ha trasmesso per competenza l’incarto alla Cassa Svizzera di Compensazione (di seguito: CSC). B.e Con progetto di decisione del 22 luglio 2020 – notificato per raccoman- data con avviso di ricevimento e trasmesso in copia per posta elettronica all’indirizzo di corrispondenza abituale (doc. 18) – l’UAIE (se è la prima volta citare per esteso) ha constatato la cessazione del diritto alla rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015 a causa della partenza dalla Svizzera dell’assicurato, riservandosi il diritto di recuperare le prestazioni versate a torto nei cinque anni precedenti (doc. 17). B.f B.f.a Non avendo ricevuto alcuna presa di posizione riguardo alla sospen- sione della rendita, con decisione del 12 febbraio 2021 l’UAIE ha confer- mato la cessazione del diritto alla rendita straordinaria a partire dal 1° gen- naio 2015, in seguito alla partenza per l’estero dell’assicurato e constatato che non vi è diritto ad una rendita ordinaria, non essendone adempiuti i requisiti (pagamento di contributi durante un anno). Infine ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 20). B.f.b Il provvedimento, intimato al ricorrente il 15 febbraio 2021 mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento, è arrivato in Perù il 24 feb- braio 2021 ed è stato notificato il 10 marzo 2021 (cfr. busta d’intimazione e tracciamento postale [doc. TAF 3]. B.g Con progetto di decisione del 12 febbraio 2021 – anch’esso trasmesso per raccomandata con avviso di ricevimento – l’UAIE ha quindi prospettato l’emanazione della richiesta di restituzione delle prestazioni versate a torto dal 1° gennaio 2015 al 29 febbraio 2020, corrispondenti a un importo di fr. 97'336.00 (doc. 19). Agli atti non figura alcuna decisione formale a con- ferma di tale provvedimento.

C-1930/2021 Pagina 4 C. C.a Con ricorso del 26 aprile 2021 A._______, rappresentato dall’avv. Sch- weikert, è insorto contro la decisione del 12 febbraio 2021 (consid. b.f.a) domandandone l’annullamento e implicitamente il ripristino della rendita e opponendosi alla richiesta di restituzione dell’autorità inferiore (doc. TAF 1). Delle motivazioni si dirà nei considerandi in diritto. C.b Con scritto del 25 maggio 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ri- corso (doc. TAF 5). C.c Con decisione incidentale del 28 maggio 2021 il ricorrente è stato invi- tato a versare un acconto di fr. 800.- corrispondente alle presumibili spese processuali (doc. TAF 6), che è stato pagato l’11 giugno 2021 (doc. TAF 8). C.d Con risposta del 1° dicembre 2020 l’UAIE ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Dei motivi si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. TAF 11). C.e Con replica del 15 novembre 2021 (doc. TAF 16) e con duplica del 30 novembre 2021 (doc. TAF 19), il ricorrente e l’autorità inferiore si sono in- tegralmente riconfermati nelle proprie antitetiche posizioni.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ri- corso. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF) la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e

C-1930/2021 Pagina 5 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L’anticipo spese è stato altresì corrisposto entro il termine accordato. Il gravame è dunque ammissibile. 2. Nel caso in esame il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del 12 febbraio 2021, con cui è stata soppressa la rendita straordinaria retroat- tivamente al 1 gennaio 2015. 2.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci- sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa discipli- nati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og- getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). 2.2 Se non vi è una decisione, quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a). 3. 3.1.1 Nel caso in esame oggetto litigioso è unicamente la decisione del 12 febbraio 2021 con cui l’autorità inferiore, non ritenendo più realizzate le condizioni previste all’art. 36 LAI, ha decretato la soppressione con effetto

C-1930/2021 Pagina 6 retroattivo al 1° gennaio 2015 della rendita straordinaria AI di cui il ricorrente beneficiava dal 1° luglio 1989.

3.1.2 Il rifiuto di assegnare una rendita ordinaria non è invece stato censurato, ne consegue che questo rapporto giuridico è passato in giudicato. 3.2 Non fa parte dell'oggetto della lite, per contro, la restituzione delle pre- stazioni versate erroneamente nel periodo compreso fra gennaio 2015 e febbraio 2020 (doc. 14), ritenuto che l'amministrazione su questo punto si è unicamente espressa tramite progetto di decisione (B.g). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se inter- viene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottopo- sto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili nel caso di specie (RU 2011 5659; FF 2010 1603), così come eventuali modi- fiche entrate successivamente in vigore, essendo oggetto del contendere la soppressione retroattiva della rendita straordinaria dal 1° gennaio 2015. 4.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 12 febbraio 2021. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del

C-1930/2021 Pagina 7 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. A titolo preliminare occorre esaminare le contestazioni d’ordine esposte ai punti 1 e 2 del memoriale di ricorso. 6.1 6.1.1 il ricorrente lamenta innanzitutto un’intimazione errata della decisione impugnata (punto 1) dal momento che questa, anziché essergli notificata per via diplomatica o consolare, gli è stata trasmessa per via postale, tra- mite invio raccomandato con avviso di ricevimento. Ritenendo che una sif- fatta intimazione non possa comportare un pregiudizio per l’assicurato, viene chiesto già solo per tale motivo l’annullamento della decisione. 6.1.2 La notificazione all'estero di una decisione in materia di assicurazione per l’invalidità configura un atto rientrante nella sfera del potere pubblico la cui esecuzione spetta alle autorità locali (DTF 105 Ia 311 consid. 3b, 103 III 4 consid. 2). Riservata l'ipotesi che una convenzione internazionale pre- disponga altre modalità di notificazione, l'intimazione della decisione deve avvenire per via diplomatica (cfr. DTF 103 III 4 consid. 2). La notifica irre- golare di un atto giudiziario è sprovvisto di effetti giuridici (DTF 105 Ia 311 consid. 3b). Per procedere alla notifica diretta, per posta, all’estero, di un atto rientrante nella sfera del potere pubblico, l’autorità giudiziaria o l’or- gano dello Stato d’invio deve disporre del consenso espresso dello Stato destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a, 105 Ia 311 consid. 3b, 103 III 4 consid. 2b).

C-1930/2021 Pagina 8 6.1.3 Nel caso concreto, non soltanto la Svizzera non ha concluso con il Perù alcun accordo di sicurezza sociale (esso si trova attualmente in fase di elaborazione [cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/5976/down- load]), ma neppure risulta aver sottoscritto degli accordi che consentano di derogare dall’obbligo di notificare delle decisioni destinate a degli assicurati domiciliati in Perù (e che non hanno comunicato l’elezione di un indirizzo di recapito in Svizzera) per via diplomatica. Ne consegue che, in assenza di un esplicito consenso rilasciato dallo Stato peruviano, l’UAIE non è au- torizzato a notificare direttamente la decisione per invio raccomandato con avviso di ricevimento, dato che tale prassi viola un principio ampiamente riconosciuto di diritto internazionale ed è pertanto da considerarsi illecita (DTF 124 V 47 consid. 3b in fine). 6.1.4 La notificazione viziata di una decisione non può cagionare un pre- giudizio all’assicurato. Ne consegue che, sebbene tardivo, un ricorso di quest'ultimo avverso una decisione dell'autorità svizzera che l’ha intimata direttamente per via postale è ricevibile, non esplicando la notificazione irregolare di tale atto amministrativo effetti giuridici (DTF 124 V 47). 6.1.5 Nel caso concreto, pur riconoscendo che l’autorità inferiore ha notifi- cato in modo scorretto la decisione impugnata – e invitando quest’ultima a modificare pro futuro la propria prassi intimando le decisioni per via conso- lare o presso un recapito in Svizzera da chiedere previamente al ricorrente – questo Tribunale non ritiene che il ricorrente abbia subito alcun pregiudi- zio in relazione con l’intimazione errata. Il ricorrente è stato infatti in grado di prendere conoscenza del contenuto della decisione e di incaricare per tempo un legale impugnarla. Il ricorso è infatti giunto tempestivamente (te- nendo conto delle ferie giudiziarie) e qualora non lo fosse stato, alla luce della notifica viziata, il principio della buona fede processuale avrebbe im- posto di considerare lo stesso ricevibile. 6.2 6.2.1 Il ricorrente lamenta inoltre la violazione del diritto di essere sentito (punto 2) dal momento che la decisione impugnata non è, a suo dire, suf- ficientemente motivata. 6.2.2 Di regola, le decisioni di un assicuratore devono essere motivate (art. 35 cpv. 1 PA e art. 49 cpv. 3 LPGA). L'obbligo di motivare una decisione deriva dal diritto di essere sentiti che è consacrato dalla Costituzione federale del 18 aprile 1999 all'art. 29 cpv. 2 (RS 101). Tale obbligo imposto all'autorità ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

C-1930/2021 Pagina 9 condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). Il Tribunale federale ha precisato che quando l'applicazione di una normativa implica un esercizio di apprezzamento, le esigenze che si pongono alla motivazione aumentano e diventano più rigorose, quanto maggiore è l'apprezzamento riservato all'autorità e quanto più numerose sono le premesse fattuali su cui tale apprezzamento deve esercitarsi (DTF 112 Ia 107 consid. 2b, 104 Ia 201). L'idea è di compensare il carattere indeterminato di una norma con il rafforzamento dei diritti di procedura (DTF 127 V 431 consid. 2b/cc, 109 Ia 284 consid. 4d). 6.2.3 Orbene, nel caso di specie, sebbene occorra riconoscere che la mo- tivazione contenuta nella decisione impugnata risulta piuttosto stringata, è pur vero che l’amministrazione indica il motivo della soppressione della rendita (ossia la partenza definitiva dalla Svizzera) e la data a partire da quando questa sarà effettiva (1° gennaio 2015), chiarisce inoltre riferendosi alle pertinenti disposizione legali, la ragione per cui non entra in linea di conto l’attribuzione di una rendita ordinaria e per cui verrà revocato l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Se è vero che non sono state menzio- nate le pertinenti disposizioni riguardanti la rendita straordinaria, è pur vero che si tratta di norme che non concedono alcun margine d’apprezzamento all’amministrazione che le applica. Non essendo le condizioni preposte al riconoscimento (o alla soppressione) della rendita straordinaria particolar- mente numerose o complesse – come si vedrà nei considerandi che se- guono – la motivazione fornita dall’autorità inferiore appare del tutto suffi- ciente a permettere al ricorrente di determinarsi riguardo alla possibilità di opporsi o meno al provvedimento in parola. Non da ultimo, va pur conside- rato che l’assicurato è rappresentato in questa sede da un’avvocata sviz- zera, che si presume possa agevolmente e senza particolare dispendio di tempo, raccogliere quelle informazioni che ritiene l’autorità inferiore abbia omesso di indicare in maniera esaustiva. 6.2.4 Laddove, infine, il ricorrente lamenta una carenza di motivazione ri- guardo al momento in cui l’autorità inferiore è venuta a sapere della sua partenza per l’estero, allo scopo di valutare la bontà della pretesa di resti- tuzione delle prestazioni versate erroneamente, la censura non è infondata

C-1930/2021 Pagina 10 in quanto irrilevante. La restituzione delle prestazioni e segnatamente la perenzione di tale diritto non è oggetto del contendere. 7. 7.1 Nel merito l’art. 39 cpv. 1 LAI prevede che il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS. Dal canto suo, l’art. 42 cpv. 1 LAVS stabilisce che hanno diritto ad una rendita straordinaria i citta- dini svizzeri con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare i contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Chiunque benefici di una rendita deve adem- pire personalmente le esigenze di domicilio e di dimora abituale in Sviz- zera. Ne discende che il diritto a una rendita straordinaria è subordinato alla dop- pia condizione del domicilio e della residenza abituale in Svizzera, non es- sendo riconosciuto dal diritto interno svizzero il diritto all’esportazione di tali prestazioni a seguito della partenza all’estero (si confronti in proposito an- che DTF 142 V 2). 7.2 7.2.1 L'art. 13 cpv. 1 LPGA dispone che il domicilio di una persona è deter- minato secondo le disposizioni degli art. 23-26 del Codice civile. Per l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Per l'art. 24 cpv. 1 CC il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Secondo l'art. 25 cpv. 1 CC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2013 [RU 2011 725]) il domicilio del figlio minorenne sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. Infine a tenore dell’art. 26 CC (anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2013) il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell’autorità di protezione degli adulti. 7.2.2 Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un ele- mento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (residenza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi dure- volmente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593;

C-1930/2021 Pagina 11 UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pagg. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze ogget- tive – considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5) – riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta vo- lontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al controllo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle im- poste ecc. (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405; 125 V 76 consid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presupposto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'i- potesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). 7.3 7.3.1 Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA; DTF 141 V 530 consid. 5.3). 7.3.2 In proposito il Tribunale federale in DTF 132 V 423 consid. 3.3 – 3.5 ha statuito che, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione dell'AVS, il diritto a un assegno per grandi invalidi era subordinato alla con- dizione che l'assicurato fosse domiciliato in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale delle assicurazioni, la condizione del domicilio in Svizzera implicava che l'assicurato avesse in questo paese non soltanto il proprio domicilio ai sensi del diritto civile ma anche la sua residenza effettiva, compresa la volontà di conservarla e di mantenervi il centro degli interessi (DTF 111 V 182 consid. 4; 105 V 168 consid. 3b; cfr. pure 130 V 405 consid. 5.2). Sempre conformemente a tale giurisprudenza, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concernente il sog-

C-1930/2021 Pagina 12 giorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguar- dante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero poteva durare al massimo un anno e comun- que lo poteva essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si opponeva alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, doveva essere prolungato oltre l'anno a causa di circostanze im- previste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provve- dimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) imponevano immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previ- sioni, sarebbe stata superiore a un anno (DTF 141 V 530 consid. 5.3; RCC 1986 pag. 430; anche sentenza del TAF C-4849/2012 del 22 agosto 2016). 7.3.3 Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della resi- denza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (FF 1990 II 52). Secondo il Tribunale federale la definizione di dimora abituale di cui all'art. 13 cpv. 2 LPGA corrisponde quindi essenzialmente a quella nota precedentemente (DTF 132 V 423; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, no. 16 all'art. 13). 7.4 7.4.1 Nel caso concreto, è assodato e neppure contestato che il ricorrente a partire dal 31 dicembre 2014 ha trasferito il proprio domicilio a (...), in Perù (doc. 9, 11; doc. TAF 1 allegato 3). 7.4.2 Nemmeno risulta adempiuta la seconda condizione della dimora in Svizzera, non entrando in linea di conto, nel caso di specie, le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza citata sopra, che neppure sono state fatte valere (consid. 6.3.2). Non vi sono infatti motivi imperativi, quali ad esempio la cura di una malattia che imponeva immediatamente un soggiorno all’estero la cui durata sa- rebbe stata secondo le previsioni, superiore ad un anno. I motivi del trasfe- rimento, seppur comprensibili al fine di tutelare il benessere di A._______, sono altri, che tuttavia non rientrano fra le sopracitate eccezioni. Il sog- giorno in Perù da gennaio 2015 è pertanto interruttivo della residenza in Svizzera.

C-1930/2021 Pagina 13 7.5 7.5.1 In assenza di domicilio e dimora in Svizzera, occorrerebbe dunque esaminare se il ricorrente può dedurre il diritto alle prestazioni litigiose sulla base di altre disposizioni come ad esempio una convenzione di sicurezza sociale. 7.5.2 Nel caso concreto, come già rilevato sopra (cfr. consid. 5.1.3) la Svizzera non ha ancora concluso alcuna convenzione in tal senso con il Perù. D’altro canto sul tema della possibilità di esportazione di rendite straordinarie dell’AI come pure dell’assegno per grandi invalidi i principi enunciati dal Tribunale federale nella DTF 135 V 423, relativi alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, continuano ad essere validi e attuali (DTF 142 V 2 consid. 6.5). Tali prestazioni coprono a titolo sussidiario il rischio dell’invalidità e permettono di assicurare un reddito minimo alle persone invalide dalla nascita o dall’infanzia, che non hanno mai avuto modo di versare i contributi prima della nascita del diritto alla rendita. Il riconoscimento di tali prestazioni si fonda su delle considerazioni di natura economica e sociale strettamente legate al contesto svizzero, al fine di attenuare lo stato di bisogno e di riconoscere un reddito vitale minimo ad una categoria di persone, quella dei giovani handicappati, socialmente sfavorita. Da qui la stretta connessione con il territorio svizzero di tali prestazioni e la reticenza del legislatore svizzero a concludere accordi che permettano la loro esportazione all’estero (cfr. DTF 141 V 530 consid. 7.3.3, 7.4.2). 8. Appurato il fatto che il ricorrente non aveva più diritto di beneficiare di una rendita straordinaria d’invalidità, occorre ancora esaminare se la soppres- sione retroattiva al 1° gennaio 2015 di tale diritto è corretta o meno. 8.1 8.1.1 Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 let. b OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modi- ficazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la pre- stazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia con- tinuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare. Giusta l’art. 77 OAI l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente

C-1930/2021 Pagina 14 all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del biso- gno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza de- terminante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del con- tributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente eco- nomiche dell’assicurato. 8.1.2 L'obbligo di informazione esiste indipendentemente dai controlli (pe- riodici) effettuati durante le procedure di revisione. Di conseguenza, la per- sona assicurata è tenuta a informare l'ufficio AI spontaneamente, immedia- tamente e in modo sufficientemente dettagliato di ogni cambiamento signi- ficativo di cui è a conoscenza (sentenza del TF 9C_245/2012 del 29 ottobre 2012, consid. 4.2.2 e riferimenti citati). 8.1.3 L'obbligo dell'assicurato di informare immediatamente l'ufficio AI su ogni cambiamento significativo che può influire sul diritto alle prestazioni (art. 77 OAI; vedi anche art. 31 cpv. 1 LPGA), è espressione del principio di buona fede tra l'amministrazione e l'assicurato (DTF 145 V 141, cifra 7.3.4 e riferimenti). Affinché vi sia una violazione dell'obbligo d'informa- zione, è necessario che vi sia un comportamento illecito; secondo una giu- risprudenza consolidata, una negligenza lieve è già sufficiente (DTF 112 V 97, consid. 2a). Giova rilevare che dal 1° gennaio 2015, la possibilità dell'uf- ficio AI di procedere ad una revisione retroattiva di prestazioni erogate non presuppone più l’esistenza di un nesso causale tra la condotta da sanzio- nare (la violazione dell'obbligo di informare) e il danno causato (la perce- zione di benefici indebiti; art. 88 bis cpv. 2 let. b OAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015; cfr. sentenze del TF 9C_115/2018 citata, consid. 6.1; 8C_859/2017 dell'8 maggio 2018, consid. 4.3). 8.2 Nell’evenienza concreta, dagli atti dell’incarto non emerge alcuna co- municazione da parte dell’interessato o del suo rappresentante legale ri- guardo all’intenzione, messa in atto alla fine del 2014, di lasciare a titolo permanente la Svizzera. Il ricorrente, dal canto suo, neppure pretende di aver in qualche modo avvisato l’autorità inferiore riguardo al proprio trasfe- rimento. Al contrario egli ammette con scritto del 16 giugno 2020 di non aver comunicato nulla all’amministrazione, asserendo da un lato di non es- sere ancora sicuro del proprio trasferimento e riconoscendo dall’altro di po- ter finalmente condurre un’esistenza indipendente dall’aiuto della propria famiglia, grazie ai bassi costi della vita in Perù e alle prestazioni assicura- tive dell’AI (doc. 12). Orbene, al di là del fatto che la pretesa indecisione

C-1930/2021 Pagina 15 quanto all’intenzione di lasciare a titolo definitivo la Svizzera non può co- stituire – a oltre cinque anni dal trasferimento all’estero – una valida giusti- ficazione per aver omesso di avvisare l’autorità inferiore, è utile rammen- tare che il ricorrente (o il suo rappresentante legale) era stato avvisato il 7 giugno 1996, con la nota informativa usualmente trasmessa a tutti i bene- ficiari di rendita, dell’obbligo di informare a lui incombente in caso di cam- biamento delle condizioni finanziarie e personali (cfr. consid. A.c). L'assi- curato, d’altro canto, neppure può essere esonerato dal suo obbligo d'in- formazione per il fatto che il cambiamento di circostanze non gli sembrava a priori che comportasse un cambiamento del suo diritto alle prestazioni (sentenza del TF 9C_115/2018 del 5 luglio 2018 consid. 6.2). Alla luce della negligenza dimostrata dal ricorrente, che ha omesso di in- formare l’amministrazione riguardo a una circostanza rilevante per la de- terminazione del diritto alle prestazioni AI, è pertanto a giusto titolo che quest’ultima ha decretato la soppressione della rendita straordinaria con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015. 9. Accertata la correttezza del suddetto provvedimento, resta ancora da esa- minare la fondatezza della contestazione mossa dal ricorrente (punto 3), secondo cui l’autorità inferiore, di moto proprio, avrebbe dovuto informare l’interessato delle conseguenze del suo comportamento. 9.1 Dal 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che mediante l’art. 27 ha introdotto un dovere generale dell’amministrazione di informare gli as- sicurati. L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può es- sere fatto valere in giustizia (cpv. 2; su questi aspetti cfr. in particolare DTF 131 V 472 consid. 4.1; E. IMHOF – C. ZÜND, "ATSG und Arbeitslosenversi- cherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.; E. IMHOF, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.; R. SPIRA, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les as- sureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg.). Tale obbligo, incombente all’amministrazione, di fornire gratuitamente consulenza a titolo individuale all’assicurato, com- prende il dovere di attirare l’attenzione dell’interessato sul fatto che il suo comportamento potrebbe compromettere la realizzazione di una delle con- dizioni del diritto alle prestazioni.

C-1930/2021 Pagina 16 D’altro canto, dall'assicuratore sociale non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute generalmente note, o che ci si potrebbe atten- dere che l’assicurato conosca, prestando un minimo di attenzione. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura indesiderati (cfr. DTF 133 V 249 consid. 7.2; Sentenza del TF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2; sentenze del TAF C-981/2009 del 22 dicembre 2011 consid. 4.1, C- 1848/2015 del 2 marzo 2016 consid. 10.3 e C-4572/2011 del 27 agosto 2013 consid. 6.1 e 6.2). Occorre infine rilevare che l’amministrazione, fintanto che – prestando l'u- suale attenzione – non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata sia tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, non ha alcun obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 consid. 7.2; Sentenza del TF 9C_97/2009 del 14 otto- bre 2009 consid. 3.3). 9.2 Nell’evenienza concreta, fino all’ottobre 2017, momento in cui l’UAI- B._______ è stata avvisata dal comune di domicilio del trasferimento del ricorrente dal 31 dicembre 2014 in Perù (doc. 9), non figurava agli atti alcun elemento che permettesse all’autorità inferiore di riconoscere l’intenzione di quest’ultimo di trasferirsi all’estero. Soprattutto, né prima né dopo tale comunicazione da parte del comune – alla quale l’amministrazione non ha dato seguito – figura alcuna indicazione da parte del ricorrente, che nel frattempo risiedeva stabilmente all’estero da oltre due anni. A ben vedere, alla luce della citata informativa trasmessa dalla CCC ai be- neficiari di una rendita, trasmessa all’interessato il 7 giugno 1996, quest’ul- timo risulta essere stato adeguatamente informato dall’amministrazione ri- guardo alle conseguenze dell’abbandono della Svizzera. Anche volendo supporre che il testo dell’art. 42 LAVS, al quale rinvia l’art. 39 LAI, non fosse sufficientemente chiaro, incombeva comunque all’assi- curato in vista dell’abbandono definitivo della Svizzera attivarsi e informarsi nella maniera adeguata presso le autorità competenti. Ciononostante, non risulta che egli si sia mai manifestato presso l’autorità inferiore per chie- derle o per informarla di alcunché, se non nel mese di maggio 2020 per chiedere ragguagli a seguito della sospensione del versamento della ren- dita (doc. 12). 9.3 Alla luce di quanto precede, la critica del ricorrente è infondata. Da un lato perché egli stesso, per oltre cinque anni dall’abbandono della Svizzera

C-1930/2021 Pagina 17 non ha comunicato nulla all’autorità inferiore. Dall’altro, perché era l’assi- curato (o il proprio rappresentante legale) che contestualmente alle prati- che per il trasferimento all’estero, dando prova della diligenza attendibile in tali circostanze, avrebbe dovuto attivamente informarsi, quantomeno presso lo sportello comunale, della sorte della rendita straordinaria. Ciò che, oltre a non risultare agli atti, l’insorgente neppure sostiene di aver fatto. Al riguardo, è utile ricordare che per un principio generale, nessuno può trarre vantaggio dalla propria ignoranza del diritto (DTF 131 V 196 consid. 5.2 pag. 201; 126 V 308 consid. 2b pag. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa pag. 220 e sentenze ivi citate). Giova infine precisare che, secondo invalsa giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 con-sid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 ago-sto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), benché non sia dato sapere se questo sia il caso nell’evenienza con- creta. 10. Alla luce di quanto sopra esposto, in quanto infondato, il ricorso va respinto. 11. 11.1 Infine a titolo abbondanziale si rileva che giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I termini enun- ciati sono termini di perenzione (v. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA comincia nor- malmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'at- tenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione di- spone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti, di principio e nel suo ammontare, l'obbligo di restituzione di una de- terminata persona (DTF 111 V 14 consid. 3). Il termine annuo di perenzione

C-1930/2021 Pagina 18 comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge diretta- mente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (sentenza del Tri- bunale federale delle assicurazioni K 70/06 del 30 luglio 2007 consid. 5.1; cfr. pure sentenza del TF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). 11.2 11.2.1 Nel caso concreto, è stato appurato da questo Tribunale che a par- tire dal 1° gennaio 2015 l’assicurato non aveva più diritto al versamento della rendita straordinaria essendosi trasferito a titolo definitivo in Perù. Di tale trasferimento egli aveva tempestivamente avvisato il proprio Comune (...), ma non l’ufficio competente, che ha pertanto continuato ad erogare come in precedenza le prestazioni AI, in netto contrasto con la situazione di fatto. 11.2.2 Dagli atti emerge tuttavia chiaramente che il 5 ottobre 2017 in occa- sione di una telefonata di controllo relativa agli assicurati residenti nel co- mune di (...), l’amministrazione era stata informata da quest’ultimo del fatto che dal 31 dicembre 2014 A._______ si era trasferito all’estero (doc. 9). A partire da tale data, prestando la dovuta attenzione, l’autorità inferiore avrebbe potuto – e dovuto – rendersi conto dell’errore manifesto com- messo, sospendendo immediatamente il versamento della rendita. È dun- que il 5 ottobre 2017, che occorre di principio considerare quale dies a quo del termine di perenzione. Così stando le cose la richiesta di restituzione di prestazioni (consid. B.g) appare tardiva. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura le spese processuali di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese versato dall'insorgente l’11 giugno 2021 (cfr. doc. TAF 8). 12.2 Al ricorrente, interamente soccombente, non spetta altresì alcuna in- dennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).

C-1930/2021 Pagina 19 Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (cfr. fra l'altro, DTF 127 V 205).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l’acconto versato. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: duplica del 30 novembre 2021 [doc. TAF 19]) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

C-1930/2021 Pagina 20 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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