B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 08.05.2019 (9C_198/2019)
Corte III C-1921/2017
S e n t e n z a d e l 4 f e b b r a i o 2 0 1 9 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Christoph Rohrer, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Giuseppe Pedone, Studio Legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 24 febbraio 2017).
C-1921/2017 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 14 novembre 2009 l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha comunicato a A., cittadino italiano, nato il (...) 1965, che a seguito della proce- dura di revisione, la rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità di cui era al beneficio dal 1° novembre 2001, sarebbe stata soppressa a decorrere dal 1° febbraio 2010 (doc. 22, 101 dell’incarto UAIE). A.b Con sentenza del 19 novembre 2010 (C-1057/2010) il Tribunale am- ministrativo federale (TAF) ha annullato la suddetta decisione e rinviato gli atti all’amministrazione al fine di completare l’istruttoria tramite l’assun- zione agli atti un ulteriore parere del centro MEDAS di Berna - organismo dell’AI che aveva già periziato l’assicurato nel mese di maggio 2009 (doc. 73) - onde valutare se procedere eventualmente ad un ulteriore accerta- mento sanitario (doc. 119). A.c Esperiti gli accertamenti in esecuzione della sentenza del TAF (doc. 126) e raccolto il parere del Servizio medico regionale (SMR – doc. 140, 156), con decisione del 27 aprile 2012 l’autorità inferiore ha confermato la soppressione della rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2010 (doc. 157). B. B.a Il 30 agosto 2012 A. ha depositato una nuova domanda di pre- stazioni (doc. 161), che l’UAIE con decisione del 18 febbraio 2013 ha di- chiarato irricevibile (doc. 167). B.b Con decisione del 2 aprile 2014 (doc. 239), non ritenendo plausibile l’insorgere di una modifica rilevante del grado d’invalidità, l’amministra- zione ha comunicato di non esaminare la terza domanda di prestazioni de- positata il 16 aprile 2013 (doc. 169). Il ricorso avverso tale provvedimento è stato respinto dal TAF con sentenza C-738/2015 del 27 febbraio 2015, in quanto tardivo (doc. 242). C. C.a Un’ulteriore domanda di prestazioni è stata presentata dall’assicurato il 31 marzo 2015 presso la sede INPS di B._______ e trasmessa il 23 giu- gno 2015 all’UAIE (doc. 260), unitamente a numerosi documenti, in parte
C-1921/2017 Pagina 3 già agli atti, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. 244- 259). C.b La documentazione medica prodotta da A._______ è stata sottoposta al servizio medico dell’amministrazione che ha ritenuto, da un lato, non sussistere dei cambiamenti dello stato clinico dal punto di vista somatico suscettibili di giustificare un’inabilità lavorativa (doc. 263), dall’altro, onde accertare l’evoluzione dell’aspetto psichico, ha proposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica in Svizzera (doc. 267). C.c Incaricato dell’accertamento peritale, il dr. C., specialista in psichiatria e psicoterapia del centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), nel rapporto del 13 giugno 2016 – previo esame della copiosa do- cumentazione agli atti, fra cui quella ulteriormente prodotta dall’interessato in vista della visita peritale (doc. 296 pp. 30-143) – pur accertando un qua- dro clinico sostanzialmente invariato rispetto a quello riscontrato nel 2009, ha ritenuto l’interessato inabile almeno al 50% in ogni attività lavorativa (doc. 296). Nel dettaglio, si dirà nei considerandi in diritto. C.d Nel proprio rapporto del 14 novembre 2016 il dr. D., speciali- sta in psichiatria e psicoterapia del servizio medico dell’UAIE, ha diffusa- mente criticato il parere esposto dal dr. C., non ritenendo né cor- rette, né complete le conclusioni del rapporto peritale e non ritenendolo pertanto attendibile (doc. 324). Per tale ragione, nell’annotazione del 9 di- cembre 2016, egli ha ritenuto l’interessato interamene abile al lavoro in qualsiasi professione, senza nessuna limitazione funzionale dal profilo psi- chiatrico (doc. 326). C.e Sulla scorta delle valutazioni del proprio servizio medico, l’autorità in- feriore ha emanato il progetto di decisione del 27 dicembre 2016 con cui ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 327). C.f Preso atto delle osservazioni del 3 febbraio 2017 (doc. 344), nonché della copiosa documentazione ivi allegata (doc. 328-343), e della presa di posizione del dr. D. (doc. 347), l’UAIE ha constatato che, malgrado il danno alla salute, l’esercizio di un’attività lucrativa continuava ad essere esigibile in misura sufficiente da escludere il diritto alla rendita. Con deci- sione del 24 febbraio ha pertanto confermato il progetto di decisione (doc. 348).
C-1921/2017 Pagina 4 D. Contro la decisione dell’UAIE, in data 28 marzo 2017, A._______, rappre- sentato dall’avv. Giuseppe Pedone, ha interposto ricorso dinnanzi al TAF, chiedendone l’annullamento e l’accertamento di un’incapacità lavorativa totale a partire dal 2001, il contestuale riconoscimento del diritto a una ren- dita intera, gli interessi sulle prestazioni scadute e l’erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare lo stato di salute e l’abilità lavorativa (doc. TAF 1). A sostegno della propria richiesta ha prodotto numerosi documenti già agli atti. E. Con decisione incidentale del 5 aprile 2017 (doc. TAF 2) il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali, saldato il 3 maggio 2017 (doc. TAF 3, versati fr. 963.71). F. Con risposta del 9 agosto 2017 l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame e la conferma della decisione impugnata, ritenendo che la documen- tazione agli atti non permettava di oggettivare una modifica significativa dello stato di salute rispetto al 2012 tale da giustificare l’attribuzione di una rendita (doc. TAF 11). G. Invitato a replicare, con memoriale del 25 settembre 2017 (doc. TAF 14) – poi completato il 3 novembre 2017 (doc. TAF 17) – il ricorrente ha conte- stato la tesi dell’autorità inferiore e si è integralmente riconfermato nella propria posizione, trasmettendo al contempo copiosa documentazione me- dica, in parte già agli atti, in parte inedita e di cui si dirà nei considerandi in diritto. H. Con duplica del 30 novembre 2017, rimandando al parere del proprio ser- vizio medico del 25 novembre 2017, l’UAIE ha ribadito la proposta di reie- zione del ricorso (doc. TAF 19). I. Ulteriori atti medici, di cui si dirà se del caso più avanti, sono stati prodotti dal ricorrente con le osservazioni del 2 gennaio 2018 (doc. TAF 21), del 16 gennaio 2018 (doc. TAF 24), del 20 marzo 2018 (doc. TAF 29) e del 16 maggio 2018 (doc. TAF 33), nelle quali sono state reiterate le pretese ri- corsuali e in merito alle quali l’autorità inferiore ha preso posizione il 19 febbraio 2018 (doc. TAF 26) e il 25 aprile 2018 (doc. TAF 31) sulla base
C-1921/2017 Pagina 5 delle annotazioni del proprio servizio medico, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 2.1.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
C-1921/2017 Pagina 6 2.1.2 Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata, con cui è stata respinta la nuova richiesta di prestazioni AI del 31 marzo 2015, è stata emessa il 24 febbraio 2017. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione in vigore dal 1° gennaio 2012 e le successive modifiche (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata, ritenuto che l’eventuale diritto alla rendita potrebbe sorgere al più presto il 1° agosto 2015 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI). 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 24 febbraio 2017. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 4.
C-1921/2017 Pagina 7 4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. 4.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-1921/2017 Pagina 8 4.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rin- vii). 5. Oggetto del contendere è il mancato riconoscimento del diritto alle presta- zioni d’invalidità a A._______, segnatamente se, dopo la soppressione della rendita intera avvenuta il 1° febbraio 2010, il grado di invalidità ha subito una significativa modifica. 5.1 Il ricorrente, critica innanzitutto gli accertamenti medici su cui l’UAIE ha basato la propria decisione, ritenendo che dalla documentazione medica agli atti emerga un quadro pluripatologico determinante un progressivo ag- gravamento dello stato di salute. Al fine di dimostrare tale circostanza e le conseguenze sull’abilità lavorativa, egli chiede al Tribunale l’erezione di una perizia giudiziaria. A ulteriore dimostrazione del peggioramento dello stato di salute si avvale dell’invalidità civile attribuitagli dagli enti italiani preposti, postulando per il riconoscimento di un tasso d’invalidità di almeno il 70%. 5.2 Dal canto suo l’autorità inferiore ritenendo che la documentazione as- sunta agli atti non permette di oggettivare una modifica significativa dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione, tale da giustificare il riconoscimento di una rendita di invalidità, ha ribadito la correttezza della decisione impugnata. 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
C-1921/2017 Pagina 9 media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile se l'assicurato è cittadino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
C-1921/2017 Pagina 10 infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 7. 7.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 7.2 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su- bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva- riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon- dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung- sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden- rentenrevisionen, in: SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei- stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). 7.3 Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova do- manda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do- manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi- ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]) 7.4 Se l'amministrazione entra nel merito della domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
C-1921/2017 Pagina 11 7.5 Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuri- dica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (v. sen- tenza del Tribunale federale 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, 9C_418/2010, consid. 3.1; 9C_32/2012 consid. 2). 7.6 In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, po- steriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invali- dante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rima- sta sostanzialmente invariata, sia valutata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). 8. 8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti- gioso (DTF 133 V 108; sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007). 8.2 Nell’evenienza concreta il periodo di riferimento è quello intercorrente fra il 27 aprile 2012, data della decisione con cui è stata soppressa la rendita intera d’invalidità (doc. 157) e il 24 febbraio 2017, data della decisione impugnata, con cui è stata respinta la nuova domanda di prestazioni (doc. 348). 9. 9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. 9.2 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
C-1921/2017 Pagina 12 non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak- tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). 9.3 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit- torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su- perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 9.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 9.5 9.5.1 Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, abbandonando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somatoforme possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile da parte della persona che ne è affetta (DTF 141
C-1921/2017 Pagina 13 V 281 consid. 3.4.2.2) nonché il requisito della presenza di una comorbidità psichica e del suo ruolo preponderante (DTF 141 V 281 consid. 4.1.1, 4.3.1.1 e 4.3.1.3). Il Tribunale federale ha dapprima rilevato che, in ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, quali l’ICD-10 (classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati) e il DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali; DTF 141 V 281 consid. 2.1 e 3.2; 131 V 49 consid. 1.2; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3). Il Tribunale federale ha poi stabilito che la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di disturbi da dolore somatoforme oppure di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 141 V 281 consid. 4.2) deve essere valutata sulla base di una visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 3.4 e 3.6; sentenze del TF 8C_569/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 4.1 e 9C_615/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 6.3). A tal proposito, il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3). 9.5.2 Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso, il Tribunale federale ha ritenuto che bisognerà tener conto maggior- mente degli effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della per- sona di esercitare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana. Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di gravità (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei tratta- menti terapeutici e delle misure di reintegrazione professionale forniranno altresì delle indicazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). Bisognerà prendere in considerazione anche le risorse personali della persona in rapporto alla sua personalità ed al contesto sociale in cui vive (DTF 141 V 281 consid. 4.3.2 e 4.3.3). Sarà altresì determinante la questione di sapere se le limitazioni funzionali si manifestano nello stesso modo in tutti gli ambiti della vita (lavoro e tempo libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle offerte terapeutiche esistenti (DTF 141 V 281 consid. 4.4 a 4.4.2). 9.5.3 In seguito, nelle DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale fede- rale ha ritenuto che la procedura sviluppata nell’ambito dei disturbi da do- lore somatoforme deve essere applicata in presenza di qualsiasi malattia
C-1921/2017 Pagina 14 psichica, in particolare anche ai disturbi depressivi di grado da leggero a medio, che devono quindi, di principio, essere valutati sulla base di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata, ai sensi della DTF 141 V 281 (DTF 143 V 418 consid. 6 e 7), al fine di stabilire l’esistenza di un’incapacità al lavoro e di un’incapacità al guadagno. Pertanto, il carattere invalidante di un danno alla salute psichica deve essere determinato nell’ambito di un esame globale, tenendo conto dei diversi indicatori, che concernono in par- ticolare i limiti funzionali e le risorse della persona nonché il criterio della resistenza del disturbo psichico ad un trattamento effettuato secondo le regole dell’arte (DTF 143 V 409 consid. 4.4; sentenza del TF 9C_148/2018 del 24 aprile 2018 consid. 5.2). Gli effetti funzionali di un disturbo sono più importanti della diagnosi. 9.6 Si può tuttavia rinunciare ad effettuare la valutazione della capacità al lavoro di una persona nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori, allorquando questo esame non appaia ne- cessario od appropriato. Tale è il caso, in particolare, quando dei rapporti medici chiari e ben motivati escludono la presenza di una qualsiasi incapa- cità al lavoro e quando, per mancanza di specializzazione da parte del me- dico che si pronuncia o per altri motivi, i pareri medici che esprimono un’opi- nione contradditoria non appaiono sufficientemente fondati (DTF 143 V 418 consid. 7.1). Vi si può rinunciare pure allorquando le limitazioni all’esercizio di un’attività risultano da un’esagerazione dei sintomi, o costellazioni simili, ciò che esclude l’esistenza di un danno alla salute suscettibile di cagionare un’invalidità (DTF 141 V 281 consid. 2.2 nonché sentenze del Tribunale federale 9C_534/2015 del 1°marzo 2016 consid. 2.2.2 con rinvii e 8C_562/2014 del 29 settembre 2015 consid. 8.4). Va tuttavia rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, va fatta una distin- zione tra una tendenza all’esagerazione dei sintomi – con la conseguenza precedentemente indicata – e una semplice accentuazione dei sintomi, la quale, per contro, non consente di per sé di escludere il diritto ad una ren- dita (sentenza del Tribunale federale 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 4.2.1 con rinvii). Una valutazione della capacità al lavoro tramite il catalogo di indicatori non sarà altresì necessaria neppure quando i docu- menti medici agli atti certificano, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, la presenza di una depressione leggera, che non può es- sere considerata cronica e che non è associata ad alcuna comorbidità psi- chica (DTF 143 V 409 consid. 4.5.3).
C-1921/2017 Pagina 15 9.7 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronun- ciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 9.8 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu- dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi- denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (sentenza del Tri- bunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 10. 10.1 Nel caso concreto, per procedere alla soppressione della rendita in- tera fino ad allora percepita da A., l’amministrazione si era fondata sulla perizia pluridisciplinare del 6 luglio 2009 del centro MEDAS di Berna (doc. 73) e sulle delucidazioni fornite il 26 maggio 2011 dal dr. E., specialista in neurologia e psichiatria (doc. 126). 10.1.1 Dal referto pluridisciplinare (doc. 73 p. 23) era emerso un sensibile miglioramento dello stato di salute rispetto al momento in cui la rendita era stata attribuita. A mente dei periti, infatti, non soltanto non erano più ogget- tivabili le problematiche osservate nel 2000 (segnatamente psicosi acuta polimorfa senza sintomi schizofrenici [ICD-10: F23.0]; problemi legati all’immigrazione e alla lingua [ICD-10: Z65, Z60]; sindrome da dolore so- matoforme cronico [ICD-10: F45.0]) ma neppure era riscontrabile, al mo- mento dell’esame, alcuna patologia invalidante, sia dal punto di vista so- matico, che da quello psichiatrico. Tale miglioramento – non riconducibile alla terapia farmacologica che i test del sangue hanno dimostrato essere seguita soltanto occasionalmente (doc. 73 p. 21) – risultava essere in netta contrapposizione con i disturbi soggettivamente lamentati dall’assicurato, che tuttavia aveva dimostrato a più riprese dei comportamenti dimostrativi ed enfatizzato sintomi e dolori nel corso dell’esame (doc. 73 pp. 20-21). Sulla base delle valutazioni in ambito internistico, reumatologico, neurolo- gico e psichiatrico era stata quindi posta la diagnosi di personalità che si- mula una malattia con ovvia motivazione (simulazione [ICD-10: Z76.5]) e l’interessato era stato ritenuto in grado di riprendere a svolgere un’attività
C-1921/2017 Pagina 16 sostitutiva, mediamente pesante, senza particolari limitazioni al 100%(doc. 73 pp. 22-23). Era stato inoltre segnalato che l’assicurato, dopo aver letto il referto peri- tale, avrebbe potuto manifestare una “grave recidiva” dei sintomi psichici con l’apparizione di “nuovi disturbi somatici”, al fine di dimostrare la persi- stenza di un’incapacità lavorativa totale (doc. 73 p. 22). 10.1.2 Nel rapporto del 26 maggio 2011 il dr. E., dopo aver esami- nato la nuova documentazione medica esibita dal ricorrente, aveva riferito di non aver nulla da aggiungere o da modificare rispetto alla valutazione esposta nella perizia pluridisciplinare. Egli aveva in particolare segnalato che il ricovero presso cliniche psichiatriche in Italia, come elemento in sé, non dimostrava un aggravamento persistente dello stato di salute dell’inte- ressato. A maggior ragione considerato che agli atti non figuravano tratta- menti stazionari riferiti a disturbi psichiatrici e tenuto conto del fatto che, secondo gli esami del sangue, non risultava che il ricorrente avesse as- sunto con regolarità i farmaci prescritti nei vari certificati medici prodotti. Chinandosi sul preteso “disturbo depressivo maggiore (con manifestazioni psicotiche)” segnalato da differenti medici curanti (cfr. ad es. doc. 103 pp. 1-9 e 10; doc. 114 pp. 1, 11, 24, 56, 65-67), il dr. E., pur ammet- tendone la supposta esistenza, aveva riferito che tale diagnosi non permet- teva comunque di fornire alcuna risposta al quesito relativo alla capacità medico-teorica e all’esigibilità lavorativa residua. Tanto più che sotto que- sto aspetto i referti medici prodotti risultavano estremamente succinti e ina- deguati ai fini medico-assicurativi (doc. 126). 10.1.3 Le valutazioni peritali erano state fatte proprie dal dr. F., specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR che, nell’annotazione del 17 novembre 2011 (doc. 140) e nel rapporto del 27 marzo 2012 (doc. 156), aveva quindi escluso la necessità di ulteriori accertamenti specialistici. 10.2 Sulla scorta dei summenzionati atti medici, l’autorità inferiore aveva ritenuto assodato il miglioramento dello stato di salute a partire dal 6 mag- gio 2009, non essendovi più traccia delle turbe psichiche diagnosticate nel 2000. Non disponendo di un dettagliato mansionario della professione di marmista i periti avevano rinunciato ad esprimersi riguardo all’abilità lavo- rativa dell’attività abituale e ritenuto prudenzialmente la stessa non più du- revolmente esigibile nonostante l’assicurato fosse ancora in grado di svol- gere lavori da medio pesanti a pesanti (cfr. doc. 73 p. 22 – proprio per questo il dr. G., medico generalista del servizio medico dell’AI,
C-1921/2017 Pagina 17 nell’annotazione dell’11 agosto 2009 aveva ritenuto l’interessato intera- mente abile in qualsiasi attività [doc. 74]). Attenendosi alle indicazioni dei periti, l’UAIE aveva quindi considerato l’insorgente completamente abile al lavoro in un’attività sostitutiva leggera e confacente, in qualità di operaio non qualificato, portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi o di musei, magazziniere, fattorino per piccole consegne con veicolo, edicolante, cas- siere, riparatore di piccoli apparecchi domestici, standardista, telefonista o come addetto alla registrazione, alla classificazione, alla distribuzione della posta interna (doc. 157). 11. 11.1 11.1.1 Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del 31 marzo 2015, oltre alla documentazione già agli atti (fra cui figura anche quella prodotta nell’ambito delle due procedure terminate con il mancato esame nel merito [doc. 159-243]), l’insorgente ha trasmesso numerosi nuovi certificati me- dici, nei quali vengono per lo più prescritti medicamenti e saltuariamente dei periodi di riposo (doc. 247-257). 11.1.2 Ha trasmesso inoltre la documentazione medica e infermieristica re- lativa al ricovero avvenuto fra il 28 maggio e il 17 giugno 2014 (doc. 245), tra cui si segnala la lettera di dimissione dal Ospedale H._______ di I._______ del 17 giugno 2014 nella quale sono stata poste le diagnosi di “depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico (296.34); disturbo di somatizzazione (300.81); disturbo di perso- nalità SAI (301.9); dislipidemia mista (272.2); ipertrofia prostatica benigna (600.0); (modesta) spondilosi dorso-lombare (721.2)” per le quali è stato prescritto un trattamento farmacologico e periodici controlli (doc. 246). 11.1.3 Di rilievo è infine la perizia medica particolareggiata E213 del 26 maggio 2015 (doc. 244), nella quale il dr. J., la cui specializzazione non è nota, ha posto la diagnosi di: “depressione maggiore grave, con com- portamento psicotico (codice: 29630); disturbo di personalità; spondilosi dorso-lombare; diabete mellito”. Il medico ha indicato che l’interessato è in grado di svolgere in autonomia, anche al domicilio, lavori leggeri, senza ritmi particolarmente stressanti, nei quali non sia tenuto a lavorare di notte o in un ambiente rumoroso o con rischio di cadute, che non richiedano frequenti flessioni, il sollevamento e il trasporto di pesi e la salita su piani inclinati o scale. Alla luce dei suddetti limiti funzionali, il dr. J. ha
C-1921/2017 Pagina 18 considerato l’interessato in grado di svolgere sia la precedente professione che un lavoro adeguato nella misura del 25% (doc. 244 p. 9). 11.2 La documentazione prodotta dall’assicurato è stata quindi sottoposta al dr. K., medico generalista del servizio medico dell’UAIE, che nell’annotazione dell’11 luglio 2015 ha ritenuto non sussistere dal punto di vista somatico dei cambiamenti dello stato clinico tali da giustificare il rico- noscimento di un’inabilità lavorativa (doc. 263) e al dr. D. che nell’annotazione del 18 febbraio 2016 ha proposto di sottoporre l’insor- gente a un nuovo esame peritale per valutare l’aspetto psichiatrico (doc. 267). 11.3 Dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato (doc. 296), si cita qui di seguito i referti più rilevanti:
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C-1921/2017 Pagina 20 Tutti i suddetti elementi di decorso depongono per una sostanziale inva- rianza rispetto alla valutazione precedente (...)” (doc. 296 p. 25). Ciò posto, il dr. C._______ ha esposto alcune considerazioni che si disco- stano dalle precedenti conclusioni. Ha in particolare escluso la diagnosi di simulazione, ritenendo che anche a fronte della tendenza ad amplificare i sintomi l’insorgente non presentasse le caratteristiche di consapevolezza piena, ma piuttosto “segni importanti di sofferenza oggettiva” vivendo in un ambiente poco stimolante ma al contempo molto tollerante verso la malat- tia. Il perito ha inoltre affermato che i segni clinici solitamente rilevanti ai fini di determinare un’evoluzione non favorevole, ossia “la durata, la resi- stenza alla terapia, la presenza di automatismi mentali e la scarsa critica di malattia” sono tutti presente nella fattispecie. Per tale ragione egli ha dichiarato di condividere le conclusioni a cui era giunto il dr. M._______ nel rapporto del 13 giugno 2013 (doc. 173) ed ha pertanto indicato, quale dia- gnosi con influsso sulla capacità lavorativa, la “sindrome schizoaffettiva di tipo misto (F25.11)” (doc. 296 p. 26). Alla luce di tali considerazioni, dalla data della visita peritale, il dr. C._______ – dicendosi cosciente di espri- mere una differente valutazione della fattispecie – ha attestato un’inabilità del 50% in qualsiasi attività lavorativa, tasso comunque migliorabile di un ulteriore 20% in caso di assunzione regolare della terapia medicamentosa prescritta da parte dell’assicurato (doc. 296 pp. 26-27). Degli interventi di integrazione professionale, per contro, non sono stati ritenuti suscettibili di apportare un ulteriore miglioramento alla capacità lavorativa (doc. 296 p. 28). 11.5 11.5.1 Nell’annotazione del 14 novembre 2016 il dr. D._______ ha espresso delle perplessità riguardo alle valutazioni peritali, distanziandosi in particolare dalle conclusioni riguardanti l’incapacità lavorativa, le quali, a suo dire, già solo per la constatazione da parte del perito di una situazione sostanzialmente invariata rispetto al 2009, non potevano essere condivise (doc. 324 p. 1). Il dr. D._______ ha inoltre segnalato che il numero ICD-10 indicato dal pe- rito per la diagnosi di “Sindrome schizoaffettiva di tipo misto (F25.11)” non esiste. Infine ha criticato il dr. C._______ per essersi deliberatamente fon- dato sulle pur dubbie dichiarazioni dell’assicurato, piuttosto che sui referti oggettivi, oltre che per aver giudicato in modo differente una fattispecie al- trimenti immutata, senza aver indicato le ragioni delle suddette scelte.
C-1921/2017 Pagina 21 Nell’annotazione del 9 dicembre 2016 il dr. D._______ ha pertanto consi- derato l’interessato completamente abile al lavoro, da sempre, sia nella professione abituale che in una sostitutiva senza particolari limitazioni (doc. 326). 11.6 Unitamente alle osservazioni al progetto di decisione del 27 dicembre 2016, l’insorgente ha prodotto numerosi documenti medici, in buona parte già agli atti, ad eccezione dei seguenti:
C-1921/2017 Pagina 22 12.1 In sede di ricorso è stata prodotta della documentazione medica già figurante agli atti (doc. TAF 1), circostanza rimarcata dal dr. D., che si è semplicemente riconfermato nella valutazione del 17 febbraio 2017 (cfr. annotazione del 27 giugno 2017 allegata al doc. TAF 11). Dal canto suo il dr. K. ha ritenuto il caso di puro interesse psichiatrico, non riscontrando dalla documentazione in parola alcun’indicazione circa la pre- senza di patologie croniche e invalidanti dal punto di vista somatico (anno- tazione del 27 giugno 2017 allegata al doc. TAF 11). 12.2 Ulteriori atti medici sono stati prodotti in corso di causa dal ricorrente, in parte già noti, in parte inediti, di cui si riporta qua di seguito i più rilevanti:
C-1921/2017 Pagina 23 dell’insorgente è migliorato grazie alla reintroduzione della terapia farmacologica, la cui continuazione è stata prescritta anche a se- guito della dimissione (allegato al doc. TAF 24).
13.1 L’art. 59 cpv. 2 bis LAI ricorda che i servizi medici regionali sono a di- sposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determi- nante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell’art. 59 cpv. 2 bis LAI, come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo ai propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que- sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI
C-1921/2017 Pagina 24 deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicu- rato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno la funzione di effettuare una sin- tesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formu- lare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispongono delle qua- lifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 13.2 I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'am- ministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessaria- mente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esi- stente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce, per invalsa giuri- sprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2; cfr. anche sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1). 14. Dalle considerazioni che precedono risulta che per negare il diritto alla ren- dita a A., in particolare il mancato peggioramento dello stato di salute rispettivamente della capacità lavorativa rispetto al 2009, l'ammini- strazione si è fondata sulle conclusioni esposte dal dr. D. – con- sultato a più riprese per valutare la perizia psichiatrica del dr. C., oltre che l’intera documentazione medica prodotta dall’assicurato – nonché di quelle del dr. K., entrambi medici del servizio medico dell’UAIE. 15. 15.1 Per quanto concerne le patologie di natura fisica e somatica, nell’an- notazione dell’11 luglio 2015, esprimendosi in merito agli atti medici tra- smessi unitamente alla nuova domanda, il dr. K._______ ha riferito di non
C-1921/2017 Pagina 25 intravedere dei cambiamenti dello stato clinico rispetto al 2009, tali da giu- stificare il riconoscimento di un’inabilità lavorativa (doc. 263). In maniera analoga nell’annotazione del 27 giugno 2017, il dr. K._______ ha indicato che la documentazione inoltrata dal ricorrente “non contiene indicazioni in merito a una patologia cronica e invalidante dal lato somatico” e precisato che “si tratta di un caso puramente psichiatrico” (allegato al doc. TAF 11). 15.2 15.2.1 Orbene, passando in rassegna l’incarto medico, non vi è in effetti traccia di alcuna valutazione specialistica che renda quantomeno verosi- mile l’insorgere di nuove problematiche di natura fisica o l’aggravamento di quelle già esistenti (che in precedenza, giova precisarlo, non avevano in- flusso sulla capacità lavorativa). A ben vedere, sebbene a più riprese dei medici curanti abbiano diagnosticato la presenza di simili patologie, essi non hanno tuttavia mai indicato sulla base di quali accertamenti strumentali o specialistici abbiano tratto le proprie conclusioni. 15.2.2 Tale è il caso, ad esempio, per la broncopolmonite cronica BPCO, diagnosticata per la prima volta dal dr. L._______ nel rapporto del 13 di- cembre 2014 (doc. 296 pp. 48-52), ribadita il 15 settembre 2017 (allegato al doc. TAF 14) e ripresa dal dr. O._______ nel referto del 16 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 29), nonostante non figuri agli atti alcun esame spiro- metrico o test della funzionalità polmonare volti a dimostrare la bontà di tale diagnosi e l’effettiva esistenza di tale affezione, riguardo alla quale, peraltro, neppure si è mai espresso uno specialista in pneumologia. Lo stesso vale per l’artrosi polidistrettuale, diagnosticata sempre dal dr. L._______ nel rapporto del 13 dicembre 2014 (doc. 296 pp. 48-52), come pure per la spondilodiscoartrosi con episodi di irritazione radicolare, dia- gnosticata dal dr. O._______ nel referto del 16 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 29). A dimostrazione di tali patologie, di origine degenerativa e sovente legate all’età, non vi è agli atti alcun recente esame radiografico, TAC o di risonanza magnetica, né tantomeno una valutazione specialistica in ambito reumatologico o ortopedico. Quanto ai referti neurologici del 2015 (cfr. doc. 296 pp. 66, 67) – dai quali non emerge né un’anamnesi, né una descrizione dettagliata delle problematiche riscontrate durante l’esame clinico, né tan- tomeno una precisa diagnosi – al di là dell’indicazione quale “referto di vi- sita specialistica”, essi non permettono di avvalorare alcun ché, ritenuto che neppure è dato sapere per quale esatta affezione tali visite siano state eseguite (limitandosi a prescrivere dei farmaci).
C-1921/2017 Pagina 26 15.2.3 Riguardo alle ulteriori diagnosi di ipertrofia prostatica (doc. 246), epatosteatosi (comunemente definita fegato grasso – doc. 296 p. 48-52), diabete mellito (doc. 244), sindrome dispeptica (ossia una malattia riguar- dante il tratto digestivo superiore – doc. 296 p. 48-52) e colecistectomia (ossia l’asportazione della cistifellea – doc. 296 p. 48-52), pur ammetten- done l’esistenza sulla sola base dell’indicazione dei medici curanti, in as- senza di accertamenti internistici e di indicazioni specialistiche, occorre ri- levare che le stesse – spesso correlate all’età o all’alimentazione – non hanno generalmente alcun influsso sulla capacità lavorativa della persona che ne è affetta. D’altro canto, ad eccezione del dr. L._______ che ne quan- tifica l’incidenza nella misura del 10%, nessun altro medico, né tantomeno uno specialista ha riferito di un’incapacità lavorativa riconducibile alle stesse. 15.3 In definitiva, dunque, la valutazione esposta dal dr. K._______ appare convincente e quindi condivisibile. Ne consegue che, rispetto al 2009, dal punto di vista somatico e fisico non è stato attestato alcun aggravamento delle condizioni di salute, o quantomeno non tale da influenzare la capacità lavorativa dell’assicurato. 16. 16.1 Per quanto riguarda le problematiche di natura psichiatrica, alla luce delle prese di posizione del dr. D._______ l’autorità inferiore si è discostata dal parere del perito che essa stessa aveva incaricato di valutare il caso. 16.1.1 Giova rammentare che nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 6 luglio 2009 le problematiche che avevano permesso l’attribuzione di una rendita di invalidità nel 2001, non erano più state riscontrate. Quanto ai disturbi soggettivamente lamentati dall’assicurato, essi risultavano in contrasto con i riscontri oggettivi, attestanti un netto miglioramento dello stato di salute. Tale circostanza, unitamente al comportamento a tratti contraddittorio assunto dall’assicurato durante l’esame clinico (enfatizzazione dei dolori, tentativo di assumere farmaci prima dei test), avevano indotto i periti a proporre la diagnosi di simulazione. Come rettamente rilevato dal dr. D._______ (doc. 324), la documentazione medica prodotta dall’assicurato dopo la valutazione peritale del 2009 e con la nuova domanda del 31 marzo 2015, non ha apportato alcun elemento nuovo, suscettibile di mettere in discussione le conclusioni esposte sopra. Su tale aspetto concorda pure il dr. C._______, che nella perizia del 13
C-1921/2017 Pagina 27 giugno 2016 ha riscontrato un quadro clinico e disfunzionale sostanzial- mente invariato rispetto alla valutazione pluridisciplinare (doc. 296 p. 28). Ciononostante, quest’ultimo ha respinto la diagnosi ritenuta nella prece- dente perizia ed ha, con cognizione di causa, espresso una differente va- lutazione della fattispecie, riconoscendo un’incapacità lavorativa del 50% (doc. 296 p. 26). In simili circostanze, la discrepanza relativa all’entità della capacità lavora- tiva residua riscontrata nelle due perizie non è chiaramente riconducibile ad un peggioramento dello stato di salute, bensì ad un diverso apprezza- mento da parte del dr. C._______ dell'incidenza della situazione valetudi- naria sulla capacità lavorativa dell'assicurato. In altre parole, le conclusioni cui è giunto il perito paiono più che altro consistere in una valutazione dif- ferente di fatti sostanzialmente immutati. Già solo per questi motivi, la perizia del 13 giugno 2016 non è convincente e viola quindi i principi giurisprudenziali in materia. 16.1.2 Oltre a ciò, come segnalato dal dr. D._______ (doc. 324), la perizia del dr. C._______ è carente di una motivazione che permetta di compren- dere la ragione per cui quest’ultimo – dopo aver constatato l’assenza di elementi oggettivi attestanti una modifica significativa dello stato di salute – ha deciso dare piena fiducia alle dichiarazioni dell’assicurato. Motiva- zione senz’altro opportuna vista l’avvertenza esposta nella perizia pluridi- sciplinare (laddove si segnalava che nell’intento di dimostrare il persistere dell’inabilità lavorativa l’assicurato avrebbe potuto manifestare una grave recidiva o dei nuovi disturbi somatici [doc. 73 p. 22]) e oltremodo necessa- ria alla luce delle indicazioni talvolta contrastanti fornite nel corso dell’esame peritale del 6 giugno 2016 e sulle quali lo stesso dr. C._______ ha espresso dei dubbi. Si veda ad esempio la dichiarazione secondo cui il ricorrente, da alcuni anni, soffre di dolori alla schiena tali da imporgli di interrompere il lavoro e sedersi, nonostante lo stesso sostenga al con- tempo di utilizzare giornalmente e per ogni suo spostamento la bicicletta (doc. 296 p. 21); o ancora il fatto di non essere stato in grado di svolgere delle prove molto semplici di conteggio e scrittura durante i test clinici, cir- costanza poco compatibile con la sufficiente autonomia nell’organizza- zione della giornata descritta dall’assicurato stesso (che riferisce di prov- vedere personalmente ai pagamenti delle bollette alla posta – p. 21 e 23); o infine il fatto di non aver mai manifestato segni di sofferenza, durante il colloquio peritale, nonostante gli importanti dolori che l’interessato sostiene di avere e la generale tendenza, riscontrata anche in occasione della valu- tazione peritale del 2009, di amplificare i sintomi (p. 24 e 26).
C-1921/2017 Pagina 28 Dalla perizia non si evince inoltre con chiarezza quali sono stati gli esatti motivi che hanno indotto il dr. C._______ ha valutare in maniera differente una situazione da lui stessa considerata priva di significative mutazioni ri- spetto al 2009. 16.1.3 Da ultimo, come giustamente osservato dal dr. D., non esi- ste una “Sindrome schizoaffettiva di tipo misto” rubricata sotto il numero ICD-10: F25.11. La perizia risulta pertanto inesatta. Nel valutare tale imprecisione è possibile scartare l’errore di battitura, non entrando in linea di conto né la diagnosi di “Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo (F25.1)”, non emergendo dalla perizia la presenza di sintomi depressivi (lo stesso dr. C. lo conferma – cfr. doc. 296 p. 25), né tantomeno la diagnosi di “Disturbo schizoaffettivo, tipo misto (F25.2)”, non essendo mai stati menzionati nell’anamnesi dei sintomi bipolari (cfr. anno- tazione dr. D._______ del 14 novembre 2016 – doc. 324). Al riguardo giova rilevare che in nessun rapporto medico agli atti, ad eccezione di quello (succinto) del 13 giugno 2013 del dr. M., a cui parrebbe aver fatto riferimento il perito (doc. 173), è stata mai posta una diagnosi analoga a quelle appena citate. La valenza delle conclusioni esposte nel suddetto rapporto resta tuttavia dubbia, non essendo mai state riprese da nessuno degli altri medici curanti – che pur indicando le diagnosi più disparate non hanno mai menzionato la “sindrome schizoaffettiva” citata dal dr. M. – ed essendo state considerate non suscettibili di apportare elementi nuovi non precedentemente considerati (cfr. annotazione del 31 dicembre 2013 del Servizio medico dell’UAIE, doc. 185). La diagnosi posta dal dr. C., a mente del dr. D., neppure risulta maggiormente giustificata dalle presunte voci di persone morte, che l’assicurato sostiene di sentire; tanto più che tale problematica, priva di ri- scontri oggettivi, è stata menzionata dal perito unicamente sulla base delle dichiarazioni soggettive dell’interessato. 16.1.4 Alla luce delle considerazioni che precedono appare pertanto giu- stificata la scelta dell’autorità inferiore di distanziarsi dalle conclusioni espo- ste nella perizia del 13 giugno 2016, non risultando la stessa – al di là dell’accertamento anamnestico – né completa, né concludente, né priva di contraddizioni: in definitiva non – completamente – affidabile. 16.2 Della numerosa documentazione prodotta in sede amministrativa e in corso di causa, si osserva quanto segue:
C-1921/2017 Pagina 29 16.2.1 Riguardo ai rapporti dei differenti ricoveri, occorre innanzitutto rile- vare che gli stessi sono silenti riguardo ad eventuali periodi di inabilità la- vorativa a seguito della dimissione (cfr. doc. 246, 296 pp. 53, 135, 330, 329, allegato al doc. TAF 24). Gli stessi si riferiscono inoltre a brevi periodi di degenza avvenuta su base volontaria a seguito dell’interruzione della terapia farmacologica da parte dell’assicurato. A mente del dr. D._______ (doc. 347), tali corte ospedalizzazioni non permettono di dimostrare la pre- senza di un disturbo psichiatrico di lunga durata, ma piuttosto di crisi con- tingenti, spesso correlate a difficoltà famigliari (verso la quale l’assicurato era solito dirigere le proprie nevrosi). 16.2.2 Quanto alle diagnosi poste, nei differenti rapporti medici viene se- gnalata un’abbondanza di sindromi differenti. Se in occasione del primo ricovero veniva posta la diagnosi di depressione maggiore e un disturbo di somatizzazione (doc. 246), in occasione dell’ultimo ricovero prima dell’emissione della decisione impugnata la diagnosi era di ritardo mentale moderato con fenomeni di innesto psicotico (doc. 329). Nel frattempo un’al- ternanza di diagnosi di disturbo della personalità (a volte misto, a volte “NAS”, a volte “SAI”), di disturbo dell’umore, di psicosi cronica e di sin- drome affettiva di tipo misto (doc. 244, 296 pp. 53, 135, 330 e allegato al doc. TAF 24). Risulta quindi evidente una certa confusione nell’esprimere con precisione, da parte di specialisti e non, una diagnosi suscettibile di dimostrare l’esistenza di affezioni nuove o quantomeno diverse da quelle osservate nel corso della perizia pluridisciplinare del 2009 e ad avvalorare quindi la tesi dell’aggravamento dello stato di salute. 16.2.3 A ben vedere nessuna di queste diagnosi risulta essere sufficiente- mente avvalorata da elementi concreti e in definitiva nessuna di queste risulta influire durevolmente sulla capacità lavorativa dell’insorgente (si cfr. ad esempio il rapporto del dr. E._______ [doc. 126]). In effetti in nessuno dei rapporti di dimissione rilasciato a seguito dei brevi ricoveri, è stata mai disposta un’incapacità lavorativa (vengono infatti unicamente prescritti dei trattamenti farmacologici e previste delle visite di controllo). D’altra parte alcune di queste diagnosi sono state poste da medici come il dr. L., il dr. O. e il dr. J._______ che non risultano essere titolari di una specializzazione in psichiatria e psicoterapia, ragione per cui il parere da loro esposto deve essere valutato con attenzione se non addi- rittura relativizzato. 16.2.4 Non da ultimo giova precisare che la circostanza per cui al ricorrente sarebbe stata riconosciuta un invalidità civile ai sensi del diritto italiano del
C-1921/2017 Pagina 30 82% a partire dal 13 novembre 2012 (doc. 328), non è rilevante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull’invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi e visto che anche in se- guito all’entrata in vigore dell’ALC, il grado d’invalidità per una rendita sviz- zera si determina unicamente in base al diritto elvetico (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257). 16.3 Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è quindi motivo per disco- starsi dalle valutazioni del dr. D., che avendo constatato uno stato di salute invariato rispetto al 2009 ed allineandosi a quelle in precedenza esposte dal dr. E., ha ritenuto le problematiche di cui soffre l’inte- ressato non suscettibili di influire sulla sua capacità lavorativa. Da un punto di vista psichiatrico, come pure da quello somatico, una ri- presa lavorativa sia nell’attività abituale che in attività sostitutive, senza particolari limitazioni, risulta pertanto esigibile nella misura del 100% (con- sid. 11.5.2). 17. 17.1 Riguardo alla richiesta del ricorrente, tendente all’assunzione di una perizia giudiziaria volta ad accertare (in sintesi) lo stato di salute e la resi- dua capacità lavorativa e di guadagno, si osserva quanto segue. 17.2 Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabi- lità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; U. KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; GYGI, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 17.3 In virtù del principio inquisitorio, infatti, il giudice deve segnatamente disporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali censure
C-1921/2017 Pagina 31 invocate dalle parti o degli indizi risultanti dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti). Quando tuttavia l'istruttoria conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modi- ficare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assu- mere ulteriori prove (U. KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozial- versicherung, pag. 212 no. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 17.4 In concreto non vi è necessità di assumere la prova richiesta, in quanto non muterebbe l’esito della procedura, essendo i fatti rilevanti – os- sia l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa dal momento della soppressione del diritto alla rendita - già stati sufficientemente accer- tati dall’amministrazione tramite gli accertamenti agli atti (si cfr. il consid. 14). 18. Visto quanto esposto sopra, il ricorso è infondato e pertanto non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 19. 19.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese versato dall'insorgente il 3 maggio 2017 (doc. TAF 3). L’importo residuo di fr. 163.71 verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza. 19.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce- zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato. L’importo re- siduo di fr. 163.71 verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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