B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1895/2020
S e n t e n z a d e ll’ 8 a p r i l e 2 0 2 1 Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, statuente quale Giudice unica cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, versamento della rendita completiva per figli maggiorenni a terzi (decisione dell' 11 marzo 2020).
C-1895/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a A.a.a Mediante decisione del 13 giugno 2018 l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in seguito UAIE) ha ri- conosciuto a A., cittadino svizzero, nato il (...) 1966, residente all’estero al momento dell’avvio della presente procedura, il diritto a ¾ di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con grado AI del 60% a decorrere dal 1° aprile 2017 (doc. 35 dell’incarto dell’UAIE). A.a.b Con ulteriori tre decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 36, 37, 38) l’au- torità inferiore ha altresì attribuito al richiedente, sempre dal 1° aprile 2017, il diritto a una rendita completiva per i figli B. (... 1995), C._______ (... 1998), D._______ (... 2000), E._______ (... 2001), F._______ (... 2004) e G._______ (... 2006), disponendone tuttavia il versamento alla madre, H., ex coniuge dell’assicurato, alla quale, con sentenza di divorzio del 15 aprile 2010, era stata attribuita l’autorità parentale e la cu- stodia dei figli comuni. A.b A.b.a Il pagamento delle rendite arretrate, maturate tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 (doc. 40, 41), pari a fr. 40'239.- (importo comprensivo di rendita principale e completive), era stato sospeso in attesa del conteggio definitivo delle pretese l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona (in seguito USSI) e del Comune di I.. Tali enti, prima del riconoscimento del diritto alla rendita, avevano infatti anticipato il ver- samento dei contributi alimentari per i figli dovuto da A._______ (doc. 35- 38). A.b.b La decisione del 24 gennaio 2019, con cui l’UAIE ha ordinato la ri- partizione delle prestazioni arretrate (doc. 74), è stata impugnata da A._______ e riformata da questo Tribunale con sentenza C-948/2019 dell’11 giugno 2020, passata in giudicato, che ha disposto una nuova chiave di riparto delle rendite arretrate.
C-1895/2020 Pagina 3 B. B.a Nel frattempo, nel mese di novembre 2019, l’autorità inferiore ha av- viato l’usuale procedura di verifica del diritto alla rendita (doc. 183), ram- mentando le condizioni per poter continuare ad ottenere il versamento della rendita per figli complementare a quella del padre, segnatamente la conti- nuazione degli studi o di una formazione professionale oltre la maggiore età (doc. 189). In attesa di chiarire la fattispecie il versamento delle rendite per figli è stato sospeso (doc. 183, 188). B.b Una parte dei documenti richiesti sono stati trasmessi da H._______ con scritto del 22 gennaio 2020 (doc. 187). Per il figlio D., quest’ul- tima ha trasmesso il 1° marzo 2020 il contratto di tirocinio, avente effetto dal 1° settembre 2019, come silvicoltore presso J. SA (doc. 190 pp. 2-3). B.c Con decisione dell’11 marzo 2020 l’UAIE ha protratto, a decorrere dal 1° settembre 2019, il diritto a una rendita completiva ordinaria per figlio vincolata alla rendita del padre in favore di D., disponendo il ver- samento a H. (doc. 194). C. C.a C.a.a Con scritto del 2 aprile 2020 (prodotto nell’ambito della precedente procedura pendente dinnanzi a codesto Tribunale [inc. C-948/2019]), A._______ ha contestato la suddetta decisione, opponendosi al versa- mento della rendita completiva per il figlio D._______ – divenuto ormai maggiorenne – a H._______ o ad altre persone terze non aventi diritto (doc. TAF 1). C.a.b Interpretando lo scritto del 2 aprile 2020 quale ricorso contro la deci- sione dell’11 marzo 2020 la giudice dell’istruzione ha informato le parti della sospensione della procedura in ragione della situazione sanitaria allora vi- gente (doc. TAF 2). C.b C.b.a Dal canto suo, D._______, con scritto del 17 aprile 2020 (data della ricezione [doc. 199]), ha presentato dinnanzi all’autorità inferiore formale
C-1895/2020 Pagina 4 domanda tendente al versamento della rendita per figli a lui destinata, es- sendo maggiorenne, vivendo da solo dal 2018, e non godendo di nessun aiuto economico da parte dei genitori. C.b.b Con progetto di decisione del 27 aprile 2020 l’UAIE ha accolto la richiesta di D._______ a decorrere dal mese dal 1° maggio 2020, conce- dendo alla madre la facoltà di esporre entro 30 giorni eventuali osserva- zioni (doc. 201). Con decisione dell’11 giugno 2020, passata in giudicato, l’UAIE ha quindi confermato il progetto di decisione e comunicato a H._______ che dal 1° maggio 2020 non avrebbe più percepito la rendita complementare per il figlio (doc. 207). C.c Nel frattempo, il 30 aprile 2020, la giudice dell’istruzione ha invitato l’UAIE a inoltrare la risposta al ricorso (doc. TAF 3) ed ha chiamato in causa H._______ e D., invitandoli ad eventualmente prendere posizione (cfr. doc. TAF 4, 5). C.d Con scritto del 15 maggio 2020, ribadendo gli argomenti già sollevati dinnanzi all’autorità inferiore (consid. C.b), D. ha chiesto il versa- mento della rendita completiva (doc. TAF 8). C.e Con presa di posizione del 28 maggio 2020, anticipata a mezzo di e- mail (doc. TAF 10), poi trasmessa in formato cartaceo (doc. TAF 12), H._______ ha precisato di essere d’accordo con il versamento diretto nelle mani del figlio D._______ delle rendite complementari a lui spettanti. C.f Con risposta del 23 giugno 2020 l’UAIE ha proposto il parziale accogli- mento del ricorso e la modifica della decisione impugnata nel senso che la rendita completiva per figlio sia versata direttamente a D., per il periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020 (doc. TAF 13). C.g Con osservazioni del 24 agosto 2020 il ricorrente ha indicato di essere favorevole alla proposta dell’UAIE di versare tali rendite direttamente a D. (doc. TAF 17).
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale ammi- nistrativo federale (LTAF; RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù
C-1895/2020 Pagina 5 dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impu- gnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ri- corso. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle as- sicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). In conformità con l’art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempite nel caso di specie. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la solu- zione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libera- mente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol- tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo- tivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure solleva-te, mentre le questioni di diritto non invocate
C-1895/2020 Pagina 6 dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'in- carto ne diano sufficiente moti-vo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). In concreto, essendo contestato il versamento delle rendite per il figlio D._______ tra il 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020, si applicano di prin- cipio le disposizioni della 6 a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gen- naio 2012 e le successive modifiche entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata. 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 11 marzo 2020. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla deci- sione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono su- scettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. 4.1 Con ricorso del 3 aprile 2020 A._______ ha contestato la decisione dell’UAIE dell’11 marzo 2020 e meglio il versamento, dal 1° settembre 2019, a H._______ della rendita completiva per figli vincolata alla sua ren- dita di invalidità, erogata a favore del figlio D.. 4.2 L’oggetto del contendere è tuttavia limitato al versamento delle rendite relative al periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020, dal momento che l’autorità inferiore ha accolto – con decisione dell’11 giugno 2020, passata in giudicato (doc. 207) – la richiesta di D. tendente
C-1895/2020 Pagina 7 al versamento diretto della rendita completiva a lui spettante con effetto dal 1° maggio 2020 (cfr. consid. C.b). 5. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invali- dità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al ge- nitore che percepisce una rendita d’invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a terzi o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei ri- guardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposi- zioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio fe- derale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 5.2 5.2.1 L'art. 71 ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). 5.2.2 Anche il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere di regola effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71 ter cpv. 2; cfr. anche Direttive sulle rendite [DR] dell’assicura- zione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità N. 10014). 5.2.3 Sulla scorta delle citate disposizioni, H._______ era stata ritenuta le- gittimata ad ottenere il versamento diretto della rendita completiva per i figli a partire dal 1° aprile 2017, dato che, a seguito del divorzio da A._______ (sentenza di divorzio del 15 aprile 2010), i figli erano stati affidati alla sua
C-1895/2020 Pagina 8 custodia e da allora essa aveva esercitato da sola l’autorità parentale (sen- tenza C-948/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 7, passata in giudicato). 5.3 5.3.1 L’art. 71 ter cpv. 3 OAVS prevede che il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. 5.3.2 Al riguardo, D., maggiorenne dal [...] maggio 2018, ha inol- trato il 17 aprile 2020 formale domanda tendente al versamento diretto della rendita per figlio (doc. 199). Come detto sopra (consid. 4.2), tale ri- chiesta era stata accolta dall’autorità inferiore e a partire dal 1° maggio 2020 è stato decretato in suo favore il versamento diretto della rendita a lui spettante. 5.4 5.4.1 Per quanto riguarda invece le rendite maturate nel periodo prece- dente, ossia tra settembre 2019 e aprile 2020, l’autorità inferiore non si è espressa mediante una nuova decisione o riformando quella impugnata. Essa ha tuttavia chiesto con risposta di causa del 23 giugno 2020 la modi- fica della decisione dell’11 marzo 2020 (doc. TAF 13), nel senso che la rendita completiva per figlio, vincolata alla prestazione principale del ricor- rente, venga versata personalmente a D. per il periodo dal 1° set- tembre 2019 al 30 aprile 2020. Tale proposta alla quale hanno aderito sia il ricorrente (doc. TAF 17) che H._______ (doc. TAF 10, 12), è senz’altro giustificata dal fatto che D._______ era già maggiorenne nel periodo contestato così come al mo- mento della pronuncia della decisione e non viveva più con la madre all’epoca dell’emanazione della decisione impugnata. Tale proposta coin- cide per altro con la richiesta fatta dall’interessato, allorché, chiamato in causa, ha chiesto il versamento diretto delle prestazioni in parola (doc. TAF 8). La modifica proposta pendente causa dall’autorità inferiore quindi, non sol- tanto accoglie integralmente la richiesta del ricorrente, ma risulta conforme alla situazione vigente a partire dal 1° maggio 2020, momento a partire dal quale la stessa amministrazione aveva accolto la domanda di versamento
C-1895/2020 Pagina 9 diretto di D., stabilendo lo stesso trattamento anche per il periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020. 5.4.2 Benché l’insorgere del diritto a tali prestazioni preceda la formale do- manda fatta da D. il 17 aprile 2020, giova precisare che il versa- mento delle stesse era stato sospeso, dapprima in attesa dell’esame dell’adempimento delle condizioni del diritto alle stesse, in seguito in attesa di definire il destinatario. Si tratta pertanto di considerarle quali prestazioni arretrate il cui versamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 71 ter
cpv. 2 OAVS per il genitore non beneficiario della rendita al quale i figli sono affidati, dovrebbe di principio essere concesso al figlio maggiorenne bene- ficiario della rendita complementare che ne fa richiesta in virtù dell’art. 71 ter
cpv. 3 OAVS. 5.5 5.5.1 Indipendentemente dal fatto di sapere se la domanda di D._______ abbia o meno effetto solo pro futuro, giova rammentare che giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2 l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3 a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per con- troversie “nell'ambito delle assicurazioni sociali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1), di cui fanno quindi parte le prestazioni completive per figli. 5.5.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri- bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa- zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran- sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]).
C-1895/2020 Pagina 10 Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia con- forme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 5.5.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 5.5.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 5.5.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e ammi- nistrazione/autorità inferiore giusta l’art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C- 61/2017 consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministrazione e nel rinvio de- gli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5). 5.5.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale intervenga, di principio, nell'ambito di un'udienza di compari- zione delle parti dinanzi al Tribunale oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla que- stione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nel caso concreto si può senz’altro conclu- dere – in considerazione dell’accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità di modificare la decisione impugnata nel senso indicato dall’amministrazione – che pendente causa è intervenuta una transazione tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale (cfr., sulla questione,
C-1895/2020 Pagina 11 la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sen- tenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 5.5.7 La proposta transattiva di cui al consid. 5.4.1 del presente giudizio a cui tutte le parti interessati hanno aderito, può pertanto senz’altro essere approvata, in quanto conforme alla situazione di fatto e al diritto federale. Nel caso in esame, sia il ricorrente, che l’autorità inferiore che le parti chia- mate in causa, sono giustamente concordi nel ritenere opportuno proce- dere al versamento diretto delle rendite completive per figli a D._______ a partire dal 1° settembre 2019. In tal senso occorre pertanto modificare con il consenso di tutte le parti interessate la decisione impugnata. 5.6 Da quanto esposto, discende che la causa – alla luce dell’intervenuta transazione tra il ricorrente, l’autorità inferiore, il beneficiario della rendita completiva e la precedente destinataria del versamento della stessa, che accoglie altresì della richiesta del ricorrente, di interrompere il versamento alla madre o a terzi non aventi diritto, conforme alla situazione di fatto e di diritto della rendita completiva destinata al figlio D._______ – diviene priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli. 6. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 6.2 Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1895/2020 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La causa C-1895/2020 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra il ricorrente, l’autorità inferiore e le parti chiamate in causa – approvata in questa sede – consistente nella modifica della decisione impugnata dell’11 marzo 2020, nel senso che la rendita completiva per figlio, vincolata alla prestazione principale del ricorrente, viene versata personalmente a D._______ per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – D._______ (atto giudiziario) – H._______ (atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La Giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
C-1895/2020 Pagina 13
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: