B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1843/2023
S e n t e n z a d e l 3 0 m a g g i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger e Philipp Egli, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 22 febbraio 2023).
C-1843/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente), cittadino spagnolo, nato il (...), ha lavorato in Svizzera per diversi periodi dal gennaio 1999 all’aprile 2005, svolgendo l’attività di automeccanico e solvendo con- tributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 2 dell’incarto dell’autorità inferiore, di seguito: doc. UAIE 2). Succes- sivamente al rientro in Spagna, ha altresì lavorato nel suo Paese per diversi periodi dal marzo 2006 al settembre 2021 (doc. UAIE 6 e doc. UAIE 23 pagg. 61-65) svolgendo diverse attività quali venditore e riparatore di vei- coli a motore (doc. UAIE 23 pagg. 59-60, 67-72 e 75), netturbino urbano (doc. UAIE 23 pagg. 22-28 e doc. UAIE 25), operaio (doc. UAIE 27 pagg. 6-8) e corriere/autista con carico e scarico della merce (doc. UAIE 27 pagg. 3-5). A.b Dal 14 giugno 2016 al 21 novembre 2016 l’interessato è stato in pri- gione per possesso illecito di droga (doc. UAIE 19). B. B.a Il 7 ottobre 2021, l’interessato ha formulato una domanda volta all’ot- tenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 7 pag. 7). B.b L’autorità inferiore ha assunto agli atti diversa documentazione, in par- ticolare i seguenti documenti medici: il rapporto del 7 luglio 2017 del dott. B., specialista in psi- chiatria, medico dell’”C.” (doc. UAIE 11), da cui emerge che l’interessato, da aprile 2005, è in trattamento con programmi terapeutici e psicoterapia per disturbo/quadro di dipendenza da op- piacei e che, da luglio 2011, segue un programma di mantenimento con metadone (interrotto solo durante l’incarcerazione da giugno a novembre del 2016); l’”informe medico” del 20 ottobre 2017 del dott. D._______, la cui specializzazione non è nota (doc. UAIE 12 [ripetuto in doc. UAIE 13 e in doc. UAIE 14]), nel quale sono attestati un’epatite cronica, un disturbo mentale e di comportamento dovuto al consumo di op- pioidi, sedativi e ipnotici, un disturbo del metabolismo lipidi-ipertri- gliceridemia, il sovrappeso, tabagismo, nonché i medicamenti
C-1843/2023 Pagina 3 assunti (metadone, E._______ 0.5 due compresse ogni 24 ore, F._______ 1/24 ore, G._______ 10 1/24 ore); la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 maggio 2022 (doc. UAIE 5), nella quale è posta la diagnosi di disturbo mentale e del comportamento dovuto al consumo di oppioidi ed è indicato che l’interessato è in trattamento sostitutivo con metadone ed è in asti- nenza da eroina da 5 anni. Nella menzionata perizia è inoltre indi- cato il trattamento attuale con G._______ 10 mg, E._______ 2mg, H._______ 50, lo stato generale di 180 cm per 66 kg, nonché la limitazione per lavori di elevato sforzo fisico o pericolosi; il rapporto del 19 luglio 2022 del dott. I., la cui specializza- zione non è nota (doc. UAIE 16), il quale attesta la diagnosi di di- sturbo mentale e del comportamento (F11) dovuto al consumo di oppioidi con antecedenti di consumo di eroina e cocaina e di epatite C, e indica la terapia medicamentosa (E., metadone, F., G., J._______ e H.) e il rapporto del 27 luglio 2022 del dott. B. (doc. UAIE 23 pag. 46), nel quale è indicato che l’interessato è in cura dal 13 aprile 2005 per disturbo per dipendenza da oppiacei (CIE-10:F11.2) me- diante diversi programmi terapeutici e psicoterapia, nonché con un programma di mantenimento con metadone iniziato il 20 luglio 2011. Nel menzionato rapporto è altresì indicato che segue anche un trattamento antidepressivo, ansiolitico e ipnotico con E., G., H._______ e J.. B.c Con presa di posizione SMR del 29 novembre 2022, il dott. K., medico SMR, specialista in medicina interna generale (doc. UAIE 29) ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “di- sturbo mentale e del comportamento dovuto al consumo di oppiacei F11.2; disturbo mentale e del comportamento legato al consumo di sedativi e d’ip- notici F13.2; sostituzione con metadone”, e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, di “epatite C, iperlipidemia, eccesso ponderale, tabagismo”. Il medico SMR ha quindi ritenuto nell’attività abituale (di mec- canico) una capacità lavorativa totale. Il medico SMR ha altresì indicato che un’attività di sostituzione non è medicalmente esigibile (recte: è medi- calmente esigibile) rispettivamente che non si è in presenza di una sin- drome senza patogenesi né eziologia chiara e senza constatazione di un deficit organico. Ha osservato che l’interessato è seguito per una politossi- comania sostituita con metadone da più di 10 anni e che la
C-1843/2023 Pagina 4 documentazione medica non mette in evidenza problemi somatici che po- trebbero essere invalidanti, né un disturbo psichiatrico indipendente dalla tossicomania. B.d Con progetto di decisione del 5 dicembre 2022 (doc. UAIE 30), l’auto- rità inferiore ha prospettato all’interessato il respingimento della domanda di rendita. L’autorità inferiore ha osservato che dalla documentazione emerge che non vi è stata un’incapacità lavorativa media sufficiente per un anno (art. 28 LAI) e che, malgrado il danno alla salute, l’esercizio dell’atti- vità abituale è sempre esigibile ed esclude il diritto alla rendita. B.e Con e-mail del 22 dicembre 2022 (doc. UAIE 31), l’interessato ha tra- smesso l’estratto del “Registro central de penados” del 23 giugno 2022 (doc. UAIE 32) e indicato di non avere precedenti penali in Svizzera. Il 16 gennaio 2023 (cfr. timbro postale [doc. UAIE 34 pag. 3]), l’interessato ha trasmesso il certificato medico del 16 gennaio 2023 del dott. I._______ (doc. UAIE 33), nel quale è indicato che soffre di lombalgia. Il 26 gennaio 2023 (cfr. timbro postale [doc. UAIE 35 pag. 2]) ha trasmesso il “Dictamen propuesta” del 18 maggio 2022 del “Ministerio de inclusion, seguridad so- cial y migraciones” (doc. UAIE 35), il quale fa stato di un disturbo mentale e del comportamento dovuto al consumo di oppioidi, in trattamento sosti- tutivo con metadone, e attesta limitazioni organiche e funzionali per lavori di elevato sforzo fisico o pericolosi. B.f Con decisione (in francese) del 22 febbraio 2023, l’UAIE ha respinto la domanda di rendita presentata dall’interessato. L’autorità inferiore ha rite- nuto che dalla documentazione di cui agli atti non emerge un’incapacità lavorativa media sufficiente per un anno e che, malgrado il danno alla sa- lute, l’esercizio dell’attività abituale è sempre esigibile ed è quindi escluso il diritto ad una rendita d’invalidità. In particolare, sulla base della valuta- zione del proprio servizio medico, è stato ritenuto che la documentazione medica non mette in evidenza un problema somatico invalidante né un di- sturbo psichiatrico, e che la documentazione medica trasmessa in fase di audizione conferma le affezioni alla salute note e non apporta nuovi ele- menti (doc. 36). C. C.a Con scritto del 31 marzo 2023, l’UAIE ha trasmesso al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) il ricorso (in spagnolo) del 13 marzo 2023 dell’interessato interposto contro la decisione dell’UAIE del 28 febbraio 2022, mediante il quale l’insorgente ha chiesto
C-1843/2023 Pagina 5 l’accoglimento del gravame e il riconoscimento di un grado d’invalidità (doc. 1 e allegati e doc. 2 dell’incarto TAF, di seguito: doc. TAF 1 e allegati e doc. TAF 2). Ha fatto valere che a causa di una deviazione della colonna non può sollevare pesi né fare grandi sforzi e, per conseguenza, non può eser- citare un’attività professionale normalmente. C.b Con scritto (in spagnolo) del 19 aprile 2023 (cfr. timbro postale) l’insor- gente ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali (doc. TAF 6 e allegati). Nello scritto ha altresì indicato di avere problemi di tossicomania, nonché problemi alla co- lonna deviata. Allo scritto ha allegato il certificato del 16 gennaio 2023 del dott. I._______ (già agli atti dell’incarto dell’autorità inferiore). C.c Con scritto del 16 maggio 2023, l’UAIE ha trasmesso a questo Tribu- nale il rapporto di radiologia del 28 marzo 2023 che gli è pervenuto l’8 mag- gio 2023 (doc. TAF 9 e allegato). Nel menzionato rapporto è fatto riferi- mento alla visita del 9 gennaio 2023 durante la quale è stata posta la dia- gnosi di rettilineizzazione della lordosi e iniziali cambi degenerativi negli spazi L4-L5 e L5-S1. C.d Con scritto del 6 giugno 2023 (cfr. timbro postale), l’insorgente ha chie- sto di ricevere le comunicazioni in italiano in quanto non conosce il fran- cese. Nel menzionato scritto ha altresì chiesto che siano rivisti i suoi pre- cedenti penali in Svizzera e ribadito di avere problemi di schiena che non gli consentono di fare sforzi. Ha inoltre allegato diversa documentazione già agli atti (doc. TAF 13 e allegati). C.e Il 22 giugno 2023, l’UAIE ha comunicato a questo Tribunale di non op- porsi al cambiamento della lingua nella presente procedura (doc. TAF 17). C.f Con scritto del 20 luglio 2023, l’UAIE ha trasmesso a questo Tribunale il rapporto di radiologia del 28 marzo 2023 relativo alla visita del 9 gennaio 2023 (già agli atti; doc. TAF 18 e allegati). C.g Con decisione incidentale del 31 luglio 2023 (doc. TAF 19; notificata al ricorrente il 14 agosto 2023 [cfr. ricerca postale, doc. TAF 29]), questo Tri- bunale ha accolto la domanda del ricorrente tendente al cambiamento della lingua della presente procedura ed ha stabilito che la lingua della presente procedura è l’italiano. Il termine per presentare ricorso contro la menzio- nata decisione incidentale è scaduto infruttuoso.
C-1843/2023 Pagina 6 C.h Il 19 settembre 2023 (cfr. timbro postale), l’insorgente ha trasmesso il formulario “Domanda di gratuito patrocinio”, nonché il “Certificado negativo de pensionista” de 15 novembre 2022 (doc. TAF 23 e allegati). C.i Nella risposta al ricorso del 5 ottobre 2023 (doc. TAF 24 e allegati), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’autorità inferiore ha osservato che il ricorrente ha lavorato in Svizzera dal 1999 al 2005 e, in seguito al suo trasferimento, ha svolto di- verse attività lavorative in Spagna. Sulla base del rapporto del proprio ser- vizio medico del 29 novembre 2022, l’UAIE ha indicato che la documenta- zione medica non evidenzia un problema somatico che giustifichi un’inca- pacità lavorativa, né un disturbo psichiatrico indipendente dalla tossicodi- pendenza. In merito alla nuova documentazione medica trasmessa in fase ricorsuale, l’UAIE ha osservato che il proprio servizio medico, nella valuta- zione del 19 settembre 2023, ha ritenuto che le affezioni menzionate sono note e sono già state prese in considerazione nella precedente valutazione medica. Alla risposta di causa sono stati allegati la nota al servizio medico del 13 settembre 2023, la presa di posizione medica del 19 settembre 2023 e l’estratto del conto individuale dell’insorgente. C.j Con scritto del 22 novembre 2023, l’UAIE ha trasmesso a questo Tri- bunale la replica del ricorrente del 15 novembre 2023 (cfr. timbro postale) e gli ivi allegati documenti (doc. TAF 28 e allegati). Nella menzionata re- plica, l’insorgente ha ribadito di avere dei problemi di salute sia mentali, segnatamente assume antidepressivi e ansiolitici, sia fisici, segnatamente la lesione alla schiena, e che per queste affezioni non è in grado di svolgere un lavoro. Ha indicato di avere perso 3 lavori per i problemi alla schiena e per attacchi di ansia. Ha quindi ribadito la richiesta tendente al riconosci- mento di una rendita d’invalidità. Alla replica ha allegato il rapporto del 7 novembre 2023 del dott. B., nel quale è indicato che è in tratta- mento dal 13 aprile 2005 per disturbo per dipendenza da oppiacei (CIE- 10;F11.2), con mantenimento con metadone dal 20 luglio 2011, nonché in trattamento antidepressivo, ansiolitico e ipnotico. Ha altresì allegato il rap- porto dell’8 novembre 2023 del dott. I., nel quale sono elencati i (già menzionati) problemi di salute del ricorrente medesimo. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
C-1843/2023 Pagina 7 che gli sono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto, e per quanto concerne la richiesta di una rendita d’invalidità, ammissibile. Per quanto concerne in- vece la richiesta relativa a una verifica dei suoi precedenti penali in Sviz- zera formulata con scritto del 6 giugno 2023 (cfr. doc. TAF 13), questo Tri- bunale rileva che la stessa esula dalle competenze di questo Tribunale ed è pertanto inammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3).
C-1843/2023 Pagina 8 2.1.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l’inva- lidità è insorta prima di questa data (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010). 2.1.2 Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9101; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gen- naio 2022], cifra marginale 1007). 2.1.3 Nel caso in esame, potendo il diritto alla rendita nascere al più presto il 1° aprile 2022 (cfr. art. 29 LAI; domanda presentata il 7 ottobre 2021), si applicano di principio le disposizioni legali in vigore al 1° gennaio 2022. 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 22 febbraio 2023. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, non- ché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
C-1843/2023 Pagina 9 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Spagna e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo essendo stato assicurato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81 in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale. 3.2 L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Rego- lamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tutta- via, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 4 e art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren- dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa- mente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (art. 6 e 45 del regolamento [CE] n. 883/2004) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo
C-1843/2023 Pagina 10 in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 131 V 390; 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con- tribuzione, avendo pagato contributi per più di tre anni, fermo restando che ha versato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità contributi per più di un anno (cfr. doc. UAIE 2 [ripetuto in doc. UAIE 17]). 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). L’invalidità è considerata insorgere quando, per na- tura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI). La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al gua- dagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente supera- bile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Secondo l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d'incapa- cità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione an- che le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. L’assicu- razione svizzera per l’invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b). 5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto
C-1843/2023 Pagina 11 un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). In virtù dell’art. 28 cpv. 1 bis
LAI, la rendita secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’art. 8 cpv. 1 bis e 1 ter
LAI. 5.3 Ai sensi dell’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d’in- validità (cpv. 2). Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, l’assi- curato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3). Se il grado d’invalidità è com- preso tra il 40 e il 49%, la rendita corrisponderà in modo lineare ad una quota dal 25 al 47,5% di una rendita intera (cpv. 4). Secondo l’art. 29 cpv. 4 LAI, le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limi- tazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI non è più applicabile quando l'assi- curato è cittadino svizzero o cittadino dell'Unione europea (UE) e risiede in uno degli Stati membri dell’UE (art. 4 e 7 del regolamento [CE] n. 883/2004; DTF 130 V 253 consid. 2.3 e 3.1). 5.4 L'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle pre- stazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condi- zioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L'art. 29 cpv. 3 LAI precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto. 6. 6.1 Alfine di poter graduare l’invalidità, all’amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere ras- segnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Benché l’invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono co- stituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per deter- minare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato (DTF 132 V 93 consid. 4). Il compito del medico consiste nel porre un giu- dizio sullo stato di salute, nell’indicare in quale misura e in quali attività
C-1843/2023 Pagina 12 l’assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante ele- mento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevol- mente esigibili dall’assicurato (DTF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cono- scenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami ap- profonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giun- gere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né la sua origine né la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto, ma il suo contenuto (134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto medico deve altresì essere redatto da medici che dispon- gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (sentenze del TF 9C_555/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1, 9C_745/2010 del 30 marzo 2011 consid. 3.2 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). In presenza di rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre- cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti su cui si evidenziano delle carenze e quale sia l’opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 6.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 351 con- sid. 3a). Il Tribunale federale ha però ritenuto conforme al principio del li- bero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla va- lutazione di determinate forme di rapporti e perizie (DTF 125 V 351 consid. 3b). In particolare, le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente, che fon- dano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell’incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi con- creti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (DTF 137 V 210 con- sid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giu- diziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere
C-1843/2023 Pagina 13 in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall’amministra- zione. Giova altresì rilevare che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti, anche se specialisti, a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo (sentenza del TF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022 consid. 4.2). Tuttavia, il semplice fatto che un certificato o una perizia siano redatti dal medico curante non costituisce di per sé un motivo per metterne in dubbio l’attendibilità (DTF 125 V 351 consid. 3b/dd). Il medico curante pro- prio perché segue da più tempo il paziente può fornire importanti indica- zioni quanto all’accertamento dei fatti da un punto di vista medico (sen- tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.3). I suoi rapporti possono essere atti a mettere in dubbio l’affidabilità e la concludenza dei pareri medici interni (DTF 135 V 465 consid. 4.5). Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione può essere attribuito pieno va- lore probatorio, a condizione che essi si rivelino concludenti, compiuta- mente motivati e privi di contraddizioni e che, inoltre, non sussistano degli indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicu- ratore non permette di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. De- vono piuttosto sussistere delle circostanze particolari che permettono di ri- tenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprez- zamento (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee). 6.3 Nell’ambito del libero apprezzamento delle prove è di principio consen- tito che il giudice delle assicurazioni sociali basi la propria decisione unica- mente sui rapporti di un medico interno all’assicuratore. Per quanto ri- guarda l’imparzialità e l’attendibilità di tali rapporti, devono tuttavia essere poste esigenze severe. Nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicura- zione, non è possibile fondarsi su tali rapporti ed occorre effettuare un com- pletamento dell’istruttoria (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1d). I pareri del servizio medico regionale (SMR) e del servizio medico dell’UAIE sono da considerare quali rapporti medici in- terni all’amministrazione (sentenze del TF 9C_159/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2 e 8C_197/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 4). I rapporti del servizio medico regionale (SMR) o del servizio medico dell’UAIE hanno per funzione – a beneficio anche dell’amministrazione e
C-1843/2023 Pagina 14 dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili cono- scenze specialistiche – di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e di formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all’incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). In presenza di rap- porti medici contraddittori, devono indicare i motivi per cui si fondano su un rapporto piuttosto che su un altro o se occorre effettuare un complemento dell’istruttoria (DTF 142 V 58 consid. 5.1). Se i documenti agli atti non per- mettono di pronunciarsi sulle pretese giuridiche litigiose, non è possibile decidere unicamente sui rapporti medici interni all’amministrazione, ma oc- corre effettuare un completamento dell’istruttoria (sentenza del TF 9C_58/2011 del 25 marzo 2011 consid. 3.3). Per l’art. 54a cpv. 2 a 4 LAI, i servizi medici regionali (SMR) sono a dispo- sizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle pre- stazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa ragionevol- mente esigibile o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragione- volmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico. Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati; mettono per scritto i risultati degli esami (art. 49 cpv. 2 OAI [RS 831.201]). Ai rapporti del SMR può essere attribuito pieno valore probatorio come alle perizie mediche esterne, a condizione che essi sod- disfino i presupposti giurisprudenziali di una perizia medica (DTF 134 V 231 consid. 5.1) e siano redatti da un medico che dispone delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (DTF 137 V 210 consid. 1.2.1). Nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla conclu- denza dei pareri medici del SMR, non è possibile decidere unicamente sui rapporti SMR, ma occorre effettuare un completamento dell’istruttoria (DTF 139 V 225 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_262/2016 del 22 settembre 2016 consid. 4.2). 6.4 In ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno spe- cialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classifica- zione riconosciuto scientificamente (DTF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3). In presenza di tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418 consid. 6 e 7), in particolare di disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da af- fezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio (DTF 143
C-1843/2023 Pagina 15 V 409 consid. 4.5.2), la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di tali disturbi deve essere valutata sulla base di una visione d’in- sieme, nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fon- data su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall’altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 2, 3.4-3.6 e 4.1 nonché 143 V 418 consid. 6 segg.). Il Tribunale federale ha suddiviso gli indicatori per la valutazione della capacità lavorativa in due categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3), segnatamente categoria “gravità funzionale” (consid. 4.3) con i complessi “danno alla salute” (consid. 4.3.1; risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi; successo od insuccesso del trattamento e della reintegrazione; comorbidità), “personalità” (sviluppo e struttura della perso- nalità, funzioni psichiche [consid. 4.3.2] e contesto sociale [consid. 4.3.3]) nonché categoria “coerenza” (aspetti del comportamento [consid. 4.4] in rapporto alla limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita paragonabili [consid. 4.4.1] ed alla sofferenza dimostrata secondo l’anamnesi in vista di un trattamento o di una reintegrazione [consid. 4.4.2]). 6.5 Secondo una precedente giurisprudenza del Tribunale federale (v., sulla questione, DTF 145 V 215 consid. 4.1), le varie forme di dipendenza, in particolare l’alcolismo, la farmacodipendenza e la tossicodipendenza, non comportavano di per sé un’invalidità ai sensi della LAI. Potevano co- munque assumere rilievo dal punto di vista dell’assicurazione invalidità se avevano causato una malattia od un infortunio con effetti limitanti la capa- cità lavorativa oppure se esse erano la conseguenza di un pregiudizio fisico o mentale con valenza di malattia. Tuttavia, se le diagnosi che emergevano dall’accertamento medico erano essenzialmente dovute alla dipendenza, non sussisteva alcun disturbo psichico invalidante. Con la DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, abbando- nando la presunzione secondo cui le sindromi da dipendenza ed i disturbi correlati all’uso di sostanze non giustificano di per sé un’invalidità ai sensi di legge e stabilendo che tali dipendenze e tali disturbi vanno considerati per principio come un danno alla salute (psichica) rilevante dal punto di vista del diritto dell’assicurazione invalidità (DTF 145 V 215 consid. 5.3.3 e 6). Il Tribunale federale ha pertanto deciso che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia psichica, occorre accertare tramite la pro- cedura probatoria strutturata descritta nella DTF 141 V 281 se vi siano o meno ripercussioni sulla capacità al lavoro della persona interessata (DTF 145 V 215 consid. 6.3).
C-1843/2023 Pagina 16 7. Nel caso concreto, occorre esaminare se l’istruttoria effettuata dall’autorità inferiore sia sufficiente, o meno, per potere statuire nel caso di specie. 7.1 Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata si fonda sulla presa di posizione SMR del 29 novembre 2022 (doc. UAIE 29) del dott. K., medico SMR, specialista in medicina interna generale, il quale ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “di- sturbo mentale e del comportamento dovuto al consumo di oppiacei F11.2; disturbo mentale e del comportamento legato al consumo di sedativi e d’ip- notici F13.2; sostituzione con metadone”, e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, di “epatite C, iperlipidemia, eccesso ponderale, tabagismo”. Il medico SMR ha quindi ritenuto nell’attività abituale (di mec- canico) una capacità lavorativa totale e che non vi sono limitazioni funzio- nali generali. Il medico SMR ha altresì indicato che un’attività di sostitu- zione non è medicalmente esigibile (recte: è medicalmente esigibile) rispet- tivamente che non si è in presenza di una sindrome senza patogenesi né eziologia chiara e senza constatazione di un deficit organico. Ha osservato che l’interessato è seguito per una politossicomania sostituita con meta- done da più di 10 anni e che la documentazione medica non mette in evi- denza problemi somatici che potrebbero essere invalidanti, né un disturbo psichiatrico indipendente dalla tossicomania. Con valutazione del 19 set- tembre 2023 – trasmessa insieme alla risposta di causa – il medico SMR ha ribadito le proprie conclusioni (cfr. allegato al doc. TAF 24). 7.2 Per i motivi che saranno indicati di seguito, questo Tribunale non può condividere la valutazione del medico SMR su cui si basa la decisione im- pugnata perché appare contraddittoria e incompleta. 7.3 Infatti, questo Tribunale osserva che il dott. K. ha, da un lato, posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “di- sturbo mentale e del comportamento dovuto al consumo di oppiacei F11.2; disturbo mentale e del comportamento legato al consumo di sedativi e d’ip- notici F13.2; sostituzione con metadone” e, dall’altro lato, non ha ricono- sciuto alcuna incapacità lavorativa. Certo, il medico SMR (peraltro non spe- cialista in psichiatria) ha precisato che dalla documentazione medica non emergono disturbi psichiatrici indipendenti dalla tossicodipendenza, tutta- via, secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale di cui ai con- siderandi 6.4 e 6.5 della presente sentenza, seppure l’affezione psichiatrica sia da ascrivere a una dipendenza da droghe, la stessa deve essere esa- minata mediante una procedura d’accertamento strutturata. In altri termini, posta la diagnosi – incontestata e ritenuta dallo stesso medico SMR come
C-1843/2023 Pagina 17 avente un’incidenza sulla capacità lavorativa – di disturbo mentale e del comportamento, l’autorità inferiore non poteva prescindere dall’espletare una perizia psichiatrica rispondente ai criteri di una procedura probatoria strutturata ai sensi della succitata giurisprudenza. Peraltro, va tenuto conto anche del fatto che dalla documentazione di cui agli atti appare che il ricor- rente fatichi a mantenere un posto di lavoro (v. segnatamente 3 mesi quale venditore e riparatore di veicoli a motore nel 2010 [doc. UAIE 23 pag. 59- 60, pag. 67-72 e pag. 75], 7 mesi quale netturbino urbano nel 2015 [doc. UAIE 23 pag. 22-28], una settimana quale operaio nel settembre del 2021 [doc. UAIE 27 pag. 6-8] e 2 giorni quale corriere/autista nel novembre 2021 [doc. UAIE 27 pag. 3-5]). Non è dato di sapere, allo stato attuale degli atti di cui all’incarto, se questa difficoltà a mantenere un lavoro sia da ascriversi alle affezioni (psichiatriche) di cui il ricorrente è affetto o ad altre cause. Inoltre, questo Tribunale osserva che i problemi psichiatrici di cui è affetto l’insorgente appaiono essere maggiormente complessi rispetto alla dia- gnosi posta dal medico SMR. Segnatamente, nel rapporto del 27 luglio 2022 del dott. B._______ (doc. UAIE 23 pag. 46), specialista in psichiatria, è – tra le altre affezioni – indicato che l’insorgente segue altresì un tratta- mento antidepressivo, ansiolitico e ipnotico con E., G., H._______ e J._______. Questo Tribunale osserva che di tale rapporto non è fatta menzione né nella presa di posizione del medico SMR del 29 no- vembre 2022, né nel progetto di decisione del 5 dicembre 2022, né nella decisione impugnata del 22 febbraio 2023, seppure il menzionato rapporto fosse già agli atti dell’incarto dell’autorità inferiore dal 10 agosto 2022 (cfr. indice degli atti dell’incarto dell’autorità inferiore). Ne consegue che all’au- torità inferiore non poteva sfuggire la necessità di effettuare ulteriori accer- tamenti mediante una perizia psichiatrica rispondente ai criteri di una pro- cedura probatoria strutturata al fine di potere determinare, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, l’influsso delle affezioni psi- chiatriche sulla capacità lavorativa del ricorrente. 8. Per conseguenza, la decisione impugnata del 22 febbraio 2023, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell’annullamento. 9. 9.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru- zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 61 PA). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e
C-1843/2023 Pagina 18 comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (sen- tenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 9.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. L’autorità inferiore dovrà in par- ticolare fare effettuare una perizia medica bidisciplinare internistica (al fine di valutare lo stato di salute generale del ricorrente) e psichiatriaca che tenga altresì in considerazione eventuali effetti collaterali della farmacote- rapia, da svolgersi in Svizzera (i periti dovendo conoscere i principi della medicina assicurativa svizzera [v., fra le altre, le sentenze del TAF C- 4118/2020 del 18 febbraio 2022 consid. 10.3, C- 2102/2020 del 27 gen- naio 2022 consid. 7.11 e C-5774/2019 del 26 agosto 2021 consid. 6.2]), nonché ogni ulteriore esame (v. segnatamente la rettificazione della lordosi e gli iniziali cambiamenti degenerativi negli spazi L4-L5 e L5-S1 [cfr. rap- porto di radiologia del 28 marzo 2023 in cui sono descritti gli esiti di una radiografia della colonna lombosacrale eseguita il 9 gennaio 2023, allegato al doc. TAF 9]) che pure l’evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere ancora necessario. 9.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru- denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale bidisciplinare in ambiti che non sono stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Peraltro, il Tri- bunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove ne- cessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice
C-1843/2023 Pagina 19 ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia proce- dere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'ammini- strazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef- fettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). 9.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 22 febbraio 2023 l’autorità inferiore ha respinto la richiesta di rendita formulata dall’insorgente. 10. 10.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che ha pre- sentato ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni assicura- tive è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rin- viata all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenze del TF 8C_437/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 6 e 8C_75/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 6). 10.2 Visto l’esito della causa, ritenuto che il ricorrente è vincente in causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento del richie- sto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è divenuta priva di oggetto. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA). 10.3 Ritenuto che l'insorgente, anche se vincente in causa, non è rappre- sentato in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere, né risulta ad un esame d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla presente pro- cedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008
C-1843/2023 Pagina 20 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1843/2023 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 22 febbraio 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese procesuali, è divenuta priva di oggetto. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-1843/2023 Pagina 22 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: