B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-18/2016
S e n t e n z a d e l 20 a p r i l e 2 0 1 7 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 20 novembre 2015).
C-18/2016 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 10 febbraio 2014 (doc. 44), l’Ufficio dell’assicura- zione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha respinto la domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 29 novembre 2012 da A., cittadina croata al beneficio di un permesso di domicilio in Sviz- zera, nata il ... (doc. 2 e 3). Dagli atti di causa risultava che l’interessata – affetta segnatamente da sindrome toraco-lombo-vertebrale su alterazioni statiche e pregressa sindrome da dipendenza da alcool (v. i rapporti di lu- glio 2013 e gennaio 2014 del medico SMR; doc. 26 e 43) – presentava un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di cameriera dall’11 aprile 2012, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute dal 1° gennaio 2013, ciò che comportava un grado d’invali- dità dell’11% (doc. 31), insufficiente per giustificare il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. A.b Con sentenza del 17 aprile 2014, il Tribunale cantonale delle assicura- zioni del Cantone B. ha stralciato dai ruoli la causa per intervenuta transazione fra le parti, consistente nell’annullamento della decisione dell’Ufficio AI del 10 febbraio 2014 e nel rinvio degli atti di causa a detta autorità affinché procedesse all’effettuazione di una perizia medica pluridi- sciplinare (con valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica) e pronunciasse una nuova decisione (doc. 58). B. B.a Il 22 maggio 2014, l’Ufficio AI ha ripreso l’istruttoria della domanda di rendita, comunicando all’interessata la necessità di sottoporsi ad una peri- zia medica pluridisciplinare (doc. 61; v. anche gli scritti del 3 e 16 febbraio e del 26 marzo 2015 [doc. 71 a 73]). B.b Nella perizia pluridisciplinare del 26 maggio 2015 del Servizio accerta- mento medico (SAM) di C._______, i periti hanno posto la diagnosi segna- tamente di sindrome toracovertebrale cronica con pregressa frattura delle vertebre Th12 e Th7, pregressa frattura del femore sinistro e crisi epiletti- che recidivanti (nell’ambito di epilessia generalizzata o nell’ambito di abuso etilico e mal compliance medicamentosa). Hanno altresì considerato le lievi compromissioni cognitive, la pregressa frattura dell’omero sinistro, l’epato- patia, l’anemia macrocitica e la trombocitopenia siccome senza ripercus- sioni sulla capacità lavorativa. I medici hanno concluso che l’interessata presenta, dal profilo reumatologico, una capacità al lavoro dello 0% da
C-18/2016 Pagina 3 aprile 2012 nell’attività di cameriera e dello 0% da aprile 2012, del 50% da giugno 2013, dello 0% dal 15 febbraio 2015 e del 50% da metà agosto 2015 in un’attività confacente allo stato di salute (doc. 74). B.c Nei rapporti del 28 maggio e 9 luglio 2015, il medico SMR, ha ritenuto, in virtù della menzionata perizia, un’incapacità al lavoro del 100% nell’atti- vità di cameriera da aprile 2012 e del 100% da aprile 2012, del 50% da giugno 2013, del 100% dal 15 febbraio 2015 e del 50% dal 15 agosto 2015 in un’attività confacente allo stato di salute (doc. 75 e 81). B.d Il 29 maggio 2015, l’Ufficio AI ha determinato nel 53% il grado d’invali- dità in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi (doc. 76). B.e Il 1° ottobre 2015, a seguito del trasferimento all’estero dell’interessata (doc. 88), l’Ufficio AI ha trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE; doc. 89). C. Con decisione del 20 novembre 2015, che ha fatto seguito ad un progetto di decisione del 15 luglio 2015 (doc. 84), l’UAIE ha deciso di erogare in favore dell’interessata una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° maggio al 30 settembre 2013, una mezza rendita dal 1° ottobre 2013 al 30 aprile 2015, una rendita intera dal 1° maggio al 30 novembre 2015 ed una mezza rendita a decorrere dal 1° dicembre 2015 (doc. 90 a 92; v. anche doc. 86). D. Il 31 dicembre 2015, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 20 novembre 2015 mediante il quale ha chiesto che sia mantenuto (anche dopo il 15 agosto 2015) il suo diritto a percepire una rendita intera d’invalidità sviz- zera. Si è doluta di un’errata valutazione delle sue condizioni di salute. Ha segnalato che il suo stato di salute non le consente di svolgere una qual- siasi attività lucrativa. Ha poi contestato l’importo mensile della rendita d’in- validità che le è stata riconosciuta (doc. TAF 1). E. E.a Nel preavviso del 4 febbraio 2016 (doc. TAF 8), l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha segnalato che, in virtù del rapporto del 28 maggio 2015 del medico SMR, il quale, a sua volta, si è fondato sulla perizia pluridisciplinare del maggio 2015 del SAM, l’assicurata presenta, fermo restando una com- pleta inabilità al lavoro dall’aprile 2012 al maggio 2013 e dal 15 febbraio al
C-18/2016 Pagina 4 14 agosto 2015, una capacità al lavoro del 50% in un’attività confacente allo stato di salute dal giugno 2013 al 14 febbraio 2015 ed a decorrere dal 15 agosto 2015. Detto Ufficio ha altresì indicato che dal calcolo del grado d’invalidità, esposto in dettaglio, consegue un tasso d’invalidità del 53%, che giustifica la concessione di una mezza rendita d’invalidità. Per conse- guenza, la ricorrente ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° mag- gio al 30 settembre 2013, ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2013 al 30 aprile 2015, ad una rendita intera dal 1° maggio al 30 novembre 2015 e ad una mezza rendita a far tempo dal 1° dicembre 2015. E.b Nella risposta al ricorso del 22 aprile 2016 (doc. TAF 8), l’UAIE ha rin- viato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 4 febbraio 2016 ed ha segnalato di non avere “niente da aggiungere” (a detta presa di posizione). F. Con complemento alla risposta al ricorso del 27 maggio 2016, l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all’ammini- strazione affinché la stessa emani una nuova decisione quanto all’importo mensile della rendita d’invalidità, tenendo conto nel calcolo dell’importo della rendita d’invalidità, allegato in copia, degli accrediti per compiti edu- cativi riconosciuti alla ricorrente (doc. TAF 10). G. Con scritto del 9 giugno 2016, la ricorrente ha segnalato che vi è stato un peggioramento del suo stato di salute (doc. TAF 11). H. Con provvedimento del 20 giugno 2016 (notificato il 27 giugno 2016; doc. TAF 13 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha tra- smesso alla ricorrente la presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 4 febbraio 2016, la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 22 aprile 2016 ed il complemento alla risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 27 maggio 2016, e le ha concesso la facoltà di inoltrare le sue osservazioni (doc. TAF 12), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso. I. Con scritti del 31 agosto 2016 e 6 marzo 2017, la ricorrente ha ribadito che vi è stato un peggioramento del suo stato di salute. Ha sollecitato l’eva- sione del gravame (doc. TAF 14 e 17).
C-18/2016 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
C-18/2016 Pagina 6 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 29 novem- bre 2012, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 3.2 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren- dita il 29 novembre 2012. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
C-18/2016 Pagina 7 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co- gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b). 4. Giova peraltro rilevare che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 22 anni (doc. 90) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
C-18/2016 Pagina 8 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi- gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1 e 8C_671/2011 dell’11 novembre 2011 consid. 3). 7. 7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3).
C-18/2016 Pagina 9 7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4 e 125 V 351 consid. 3b/bb). 7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci- sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con- tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile- vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro- prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8. Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente soffre se- gnatamente di sindrome toracovertebrale cronica con pregressa frattura dei corpi vertebrali Th12 e Th7, pregressa frattura del femore sinistro, crisi epilettiche recidivanti (nell’ambito di epilessia generalizzata o crisi epiletti- che occasionali nell’ambito di abuso etilico e mal compliance medicamen- tosa), lievi compromissioni cognitive, pregressa frattura dell’omero sinistro, epatopatia, anemia macrocitica e trombocitopenia (cfr. perizia pluridiscipli- nare del 26 maggio 2015 del SAM; doc. 74). 9. 9.1 Nella fattispecie in esame, l’oggetto litigioso è la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto ad una rendita intera dell’assicurazione sviz- zera per l’invalidità o comunque di una rendita superiore a quella accor- data, come da lei postulato, ed a partire da quando. 9.2 Nella perizia pluridisciplinare del 26 maggio 2015 (fondata su un con- sulto reumatologico, un consulto neurologico, un consulto psichiatrico ed una valutazione neuropsicologica; doc. 74), i medici SAM hanno rilevato
C-18/2016 Pagina 10 che l’assicurata soffre di dolori dorso-lombari in esito dopo frattura di Th12 e frattura di Th7. All’origine di queste fratture, vi sono ripetute cadute su crisi epilettiche, verosimilmente dovute al cronico consumo etilico. All’esame clinico, i movimenti della colonna toracolombare sono forte- mente limitati e dolenti in tutte le direzioni. Le radiografie della colonna ver- tebrale confermano l’esito di una pregressa frattura di Th12 ed una frattura di Th7. I dolori lamentati sono ben spiegati dalle patologie di natura dege- nerativa, ma soprattutto postraumatica. Detti medici hanno altresì consta- tato che l’assicurata ha presentato, dal 2009, alcune sporadiche crisi epi- lettiche, in occasione di un consumo etilico elevato associato a mal com- pliance medicamentosa, con conseguente necessità di un ricovero. All’esame neurologico, non si rilevano deficit riferibili ad una problematica neurogena vertebrale né altre patologie neurologiche focali. L’esame neu- rologico è normale. L’interessata presenta delle crisi epilettiche recidivanti probabilmente nell’ambito di un’epilessia generalizzata. In alternativa, si potrebbe ipotizzare che vi sia una soglia epilettogena ridotta fin dall’infan- zia, ma che le crisi epilettiche presentate in età adulta siano da considerare occasionali nell’ambito della problematica legata all’abuso etilico. L’elet- troencefalogramma senza alterazioni epilettiformi depone in favore di que- sta seconda ipotesi. Si può ipotizzare che, astenendosi dall’abuso etilico e assumendo regolarmente la terapia antiepilettica, il rischio di recidive sia estremamente basso. La situazione comportamentale psicosociale dell’as- sicurata ha portato ad una mal compliance con evoluzione poco favorevole, con recidive (di crisi epilettiche) che, pur sporadiche, possono comportare conseguenze rilevanti. Inoltre, i medici SAM hanno segnalato che la valu- tazione neuropsicologica evidenzia una lieve compromissione cognitiva caratterizzata da leggeri deficit della memoria a breve termine e della ca- pacità di pianificazione, moderato rallentamento esecutivo, errori su base disattentiva e momenti di minore efficienza mentale. L’assicurata presenta una struttura premorbosa poca differenziata, ma nel complesso priva di ri- levanti salienze. Nonostante un disagio psicologico acuito dalle preoccu- pazioni economiche e l’appesantimento per i sintomi somatici e i limiti che determinano, non presenta segni e/o sintomi di pertinenza psichiatrica. 9.3 Dal profilo neurologico e psichiatrico, i periti hanno considerato che l’assicurata è abile al lavoro al 100% (sia nell’attività di cameriera sia in un’attività confacente allo stato di salute). 9.4 In conclusione, i medici SAM hanno ritenuto che, dal profilo reumatolo- gico, l’assicurata presenta una capacità lavorativa dello 0% come came- riera dall’aprile 2012. Da giugno 2013, a poco più di sei mesi dall’intervento di fissazione al rachide, la medesima presenta una capacità al lavoro del
C-18/2016 Pagina 11 50% in un’attività sostitutiva adeguata. Dal 15 febbraio 2015, presenta poi una capacità lavorativa dello 0% anche in un’attività sostitutiva adeguata durante sei mesi. Successivamente, è da prevedere una ripresa lavorativa al 50% in un’attività sostitutiva adeguata da metà agosto 2015. 9.4.1 La valutazione della residua capacità lavorativa del 50% da giugno 2013 al 15 febbraio 2015 e da metà agosto 2015 non può tuttavia essere condivisa per i motivi che saranno indicati di seguito. 9.4.2 Per quanto attiene al periodo da giugno 2013 a febbraio 2015, pre- cedente il 26 maggio 2015 (data della perizia pluridisciplinare del SAM), questo Tribunale rileva che la ricorrente è stata ricoverata dapprima dall’11 al 25 aprile 2012 per una frattura all’anca sinistra ed ha subito un intervento di osteosintesi, poi dal 9 settembre al 18 ottobre 2012 per una crisi epilet- tica verosimilmente su astinenza etilica e frattura vertebrale Th12 ed è stata sottoposta ad un intervento di stabilizzazione da Th10 a L2 e poi an- cora dal 18 ottobre al 7 novembre 2012 per un trattamento di stabilizza- zione (doc. 12 pag. 66, 69 e 72 e doc. 74 pag. 354). Nel rapporto reuma- tologico del 7 marzo 2013 del dott. D._______ (doc. 12 pag. 61), è indicato che l’esercizio dell’attività di cameriera non è più esigibile. Dal rapporto del 7 aprile 2013 del dott. E., specialista in neurochirurgia (doc. 11), risulta che a quel momento l’esigibilità dell’esercizio di un’attività confa- cente allo stato di salute non era valutabile. Nel rapporto del 17 aprile 2013 del dott. F., medico curante (doc. 12), è poi riferito che la prognosi relativa alla ripresa di un’attività lucrativa è infausta. Sempre secondo il rapporto dell’8 ottobre 2013 del dott. F._______ (doc. 32), l’insorgente, a causa segnatamente del probabile attacco epilettico (il 5 ottobre 2013) e della frattura di Th12 ed all’anca sinistra, è inabile al lavoro al 100% anche per un lavoro leggero, incapacità al lavoro poi confermata dai dott. G._______ e E., specialisti in neurochirurgia, nel rapporto del 7 novembre 2013 (doc. 37 pag. 155), in cui è precisato che l’esercizio di un’attività lucrativa, anche con un minimo carico, non appare del tutto fat- tibile in particolare per il fatto che la paziente risulta invalidata anche per le attività della vita quotidiana, quali la cura della propria persona. La ricor- rente è stata ancora ricoverata dal 27 al 29 novembre 2013 per un inter- vento di rimozione dei pezzi di osteosintesi all’anca sinistra (doc. 41 pag. 167). Nel rapporto del 27 marzo 2014 del dott. H., medico SMR (doc. 50), è poi stato rilevato che, conto tenuto del rapporto neurochirurgico del 7 novembre 2013, in cui è descritto uno stato clinico difficilmente com- patibile con lo svolgimento di un’attività lucrativa al 100%, occorreva riva- lutare lo stato di salute dell’insorgente. In considerazione della richiesta di sottoporre quest’ultima ad una perizia medica pluridisciplinare (perizia che
C-18/2016 Pagina 12 è poi stata effettuata dal SAM il 26 maggio 2015), si può concludere che il medico SMR ritenesse verosimile per la ricorrente la completa inabilità al lavoro di cui ai succitati rapporti medici o comunque non escludesse una siffatta incapacità lavorativa totale in qualsivoglia attività. L’insorgente è pe- raltro poi stata ancora ricoverata dal 24 luglio al 1° agosto 2014 per una crisi epilettica verosimilmente legata ad astinenza alcolica e malcom- pliance farmacologica e dal 15 al 20 febbraio 2015 per una crisi epilettica su malcompliance medicamentosa e astinenza etilica ed una frattura di Th7 (doc. 74 pag. 320 e 326). 9.4.3 Peraltro, nel consulto reumatologico del 30 marzo 2015 (doc. 74 pag. 293) relativo alla perizia del 26 maggio 2015, il dott. I._______ ha richia- mato le note fratture al femore sinistro ed alle vertebre Th12 (settembre 2012) e Th7 (febbraio 2015). Ha quindi concluso che l’esercizio della pre- cedente attività di cameriera non è più esigibile da aprile del 2012 (quando la ricorrente si è procurata la frattura del femore sinistro). Dalla medesima data l’incapacità lavorativa è riferibile anche ad un’attività sostitutiva ade- guata. La frattura della vertebra Th12 nell’ottobre 2012 ha ulteriormente prolungato la totale incapacità lavorativa. Il perito indica che in linea teorica, da giugno 2013, sei mesi dopo l’intervento di spondilodesi, l’assicurata avrebbe dovuto aver riacquistato un’almeno parziale capacità lavorativa (del 50%). Tale conclusione, formulata al condizionale, è meramente ipo- tetica e non adempie pertanto il presupposto della probabilità preponde- rante, che regge la procedura in materia d’assicurazione sociale. Essa è altresì incompatibile con le conclusioni dei rapporti medici menzionati al considerando 9.4.2 nonché con la successiva inabilità lavorativa connessa al ricovero in ospedale di fine luglio-inizio agosto 2014 e non fornisce al- cuna spiegazione plausibile e convincente riguardo ad un’effettiva, e non solo teorica, ripresa della completa capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate da parte dell’insorgente da giugno 2013 al 14 febbraio 2015, fermo restando che lo stesso dott. I._______ ha poi precisato che, dal 15 febbraio 2015, la ricorrente è comunque nuovamente da ritenere total- mente inabile al lavoro, dunque anche in attività sostitutive adeguate, a causa della frattura della vertebra Th7, per un periodo di almeno sei mesi. In altri termini, non è stato dimostrato che nel giugno del 2013, o ulterior- mente, sia intervenuto un effettivo miglioramento dello stato di salute della ricorrente legittimante la riduzione ad una mezza rendita (fino al 30 aprile 2015) della rendita intera precedentemente accordata. 9.4.4 Ora, per quanto attiene all’incidenza delle affezioni reumatologiche sulla residua capacità lavorativa della ricorrente in attività sostitutive ade- guate da giugno 2013 al 14 febbraio 2015, essa può essere determinata
C-18/2016 Pagina 13 nel senso della probabilità preponderante sulla base dei rapporti medici di cui agli atti di causa. Per questo lasso di tempo anteriore alla perizia del 26 maggio 2015, un rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore per comple- mento istruttorio costituirebbe una vana ed inutile formalità. In effetti, da un lato, non è più possibile dal profilo reumatologico-ortopedico ricavare da nuovi esami obiettivi dati concludenti sulla situazione esistente da giugno 2013 a febbraio 2015. Dall’altro lato, questo Tribunale non ravvisa alcun motivo per scostarsi, dal profilo reumatologico, dai pareri del reumatologo dott. D., dei neurochirurgi dott. G. e E., del dott. F., anche se quest’ultimo è medico curante, di cui ai rapporti del 7 marzo, 7 e 17 aprile, 8 ottobre e 7 novembre 2013 (doc. 11, 12 pag. 56 e 61, 32, 37 pag. 155), secondo cui l’insorgente presenta, dal solo profilo reumatologico, un’incapacità al lavoro dall’aprile 2012 in tutte le attività, anche in quelle sostitutive adeguate, inabilità al lavoro del 100% poi con- fermata, dal 15 febbraio 2015 per un periodo di almeno sei mesi, anche dal reumatologo I._______ nel consulto reumatologico del 30 marzo 2015 (doc. 74 pag. 293). Su questo punto, l’impugnata decisione del 20 novem- bre 2015 va riformata. 9.5 9.5.1 Per quanto attiene al periodo posteriore alla perizia pluridisciplinare del 26 maggio 2015 del SAM, il reumatologo dott. I._______ ha indicato di essere confrontato ad una complessa patologia di natura internistica, neu- rologica e psichica nonché in parte pure ortopedico-reumatologica. Ha nondimeno ritenuto che, in linea teorica, sempre che non subentrino ulte- riori complicazioni, dopo sei mesi dalla frattura della vertebra Th7, l’assicu- rata dovrebbe poter riprendere a svolgere un’attività leggera nella misura di circa il 50% (doc. 70 pag. 298). In merito a tale valutazione, va nuova- mente rilevato che si tratta unicamente di un pronostico futuro, non fondato su verifiche obiettive, che il perito ha proposto a titolo meramente ipotetico ed a condizione che non subentrassero ulteriori complicazioni. In siffatte circostanze, e conto tenuto dell’insieme delle circostanze del caso concreto (v. anche consid. 10.2.1), incombeva all’UAIE di far verificare l’effettivo stato di salute della ricorrente sei mesi dopo la frattura della vertebra Th7 o comunque prima dell’emanazione della decisione litigiosa. Pertanto, l’au- torità inferiore ha accertato in modo insufficiente un fatto giuridicamente rilevante, ossia se dal 15 agosto 2015 sia effettivamente intervenuto un miglioramento dello stato di salute della ricorrente legittimante la riduzione ad una mezza rendita della rendita intera nuovamente accordata all’insor- gente dal 1° maggio 2015 in virtù di una ritrovata capacità lavorativa del
C-18/2016 Pagina 14 50% in un’attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute. Un ag- giornamento delle risultanze peritali reumatologiche appariva tanto più ne- cessario ove solo si rilevi che il reumatologo stesso ha riferito che la ricor- rente era limitata da intensi dolori dorsali in presenza di una frattura di Th7, che mostrava una chiara evoluzione rispetto all’esame radiologico del mese di febbraio 2015 con ulteriore cedimento del muro anteriore (doc. 70 pag. 297). 9.5.2 Da quanto esposto discende che, per quanto attiene al periodo a de- correre dal 26 maggio 2015 (data della perizia pluridisciplinare del SAM), non è possibile determinarsi con cognizione di causa sullo stato di salute della ricorrente e sulla residua capacità lavorativa della medesima con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. Pertanto, su que- sto punto, la decisione impugnata – che viola il diritto federale (accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti) – incorre nell’annullamento, fermo restando che non vi è alcun motivo di rimettere in discussione la conclusione cui è giunta l’autorità inferiore nella decisione impugnata, in virtù della perizia pluridisciplinare del 26 maggio 2015, se- condo la quale le sole affezioni reumatologiche, già accertate in prima istanza, comportano sicuramente, ad esse sole, perlomeno un’incapacità al lavoro del 50% in un’attività confacente allo stato di salute della ricor- rente a far tempo dal 15 agosto 2015 e quindi l’assegnazione perlomeno di una mezza rendita a decorrere dal 1° dicembre 2015. 10. 10.1 10.1.1 Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e l’impugnata decisione del 20 novembre 2015 riformata nel senso che, decorso il ter- mine di attesa legale di un anno (giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI), la ricorrente ha diritto ad una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° maggio 2013 (vale a dire sei mesi dopo la data della richiesta, giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 novembre 2015 compreso. 10.1.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge, tenendo altresì conto nel calcolo dell’importo della rendita d’invalidità degli accrediti per compiti educativi riconosciuti all’insorgente, come indicato nel complemento alla risposta al ricorso del 27 maggio 2016 (doc. TAF 10), e proceda al versa- mento degli arretrati dovuti, se del caso con i relativi interessi.
C-18/2016 Pagina 15 10.2 10.2.1 Per il resto, per quanto attiene al periodo a decorrere dal 26 maggio 2015 (data della perizia pluridisciplinare del SAM), gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accer- tamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente ed alla sua capacità lavorativa e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che va necessariamente completata la carente perizia ortopedico-reumatologica (cfr., sulla possibi- lità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), nonché completate le perizie neurologiche e psichiatriche ed ef- fettuata una perizia in medicina interna, conto tenuto della complessa pa- tologia di natura internistica, neurologica e psichiatrica di cui soffre l’insor- gente (cfr. rapporto del perito reumatologo dott. I._______ del 30 marzo 2015 pag. 5), ed ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse ancora rendere necessario. In me- rito alla perizia neurologica, psichiatrica ed internistica, giova rilevare che conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, le varie forme di dipendenza, in particolare l'alcolismo e la tossicodipendenza, non com- portano invero e di per sé un'invalidità ai sensi della LAI, ma possono co- munque assumere rilievo dal punto di vista dell'assicurazione invalidità se hanno causato una malattia o un infortunio con effetti limitanti la capacità lavorativa oppure se esse medesime sono la conseguenza di un pregiudi- zio fisico o mentale con valenza patologica (cfr. sentenza del TF 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 e 2.2.2 e relativi riferimenti; v. anche sentenza del TF I 556/05 del 13 settembre 2007 consid. 3.1 e relativi riferimenti). Nella perizia pluridisciplinare del 26 maggio 2015 del SAM la questione dell’alcolismo non è stata sufficientemente esaminata e neppure l’insieme degli atti di causa consente di determinarsi al riguardo con il grado della verosimiglianza determinante. A questo proposito, giova rilevare che le crisi epilettiche manifestatesi tra il 2009 ed il 2015, crisi che hanno comportato la necessità di un ricovero d’urgenza (occasione in cui sono altresì state diagnosticate dapprima una steatosi epatica di verosimile origine etiltossica e poi un’epatopatia verosimilmente su consumo inade- guato da alcool), sono state attribuite ad astinenza alcolica e mal com- pliance medicamentosa. Occorre poi rammentare che, a suo tempo, era stato ritenuto che un consumo improprio di alcol avrebbe potuto avere delle conseguenze sul piano cognitivo-comportamentale e sociale (l’esame psi- chico ha segnatamente evidenziato un disagio psicologico acuito dalle preoccupazioni economiche e dall’appesantimento per i sintomi somatici e i limiti che determinano; v., sulla questione, i rapporti neurologici del gen- naio, settembre e novembre 2013, i rapporti di dimissione ospedaliera
C-18/2016 Pagina 16 dell’agosto 2014 e febbraio 2015 ed il consulto psichiatrico del 24 aprile 2015). Per il resto, e a seconda del risultato di questi nuovi esami, l'UAIE dovrà effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle pos- sibili attività sostitutive adeguate ritenute. 10.2.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento della ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 2.3.4). In altri ter- mini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE, la mezza rendita d’invalidità attribuita all’insorgente con decisione dell’UAIE del 20 novem- bre 2015, e legata alle problematiche reumatologiche – nella perizia pluri- disciplinare del maggio 2015 (doc. 70), i medici SAM hanno ritenuto che l'insorgente presenta, dal 15 agosto 2015, una capacità lavorativa medico- teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute – è già definiti- vamente acquisita a decorrere dal 1° dicembre 2015 (momento in cui l’ipo- tetico miglioramento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI [RS 831.201]). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se la portata e l'(eventuale) peggiora- mento delle affezioni reumatologiche, neurologiche, internistiche e psichi- che possano avere un'incidenza significativa sulla capacità lavorativa della ricorrente in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute. Per i motivi precedentemente esposti, una soppressione totale della rendita non è ipo- tizzabile (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-400/2015 del 13 mag- gio 2015 consid. 9.3), dal momento che le patologie, già accertate in prima istanza, comportano sicuramente la concessione di perlomeno una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2015, come ritenuto nella decisione impugnata, dal momento che la stessa si fonda su una residua capacità lavorativa medico-teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute (confronto fra un reddito da valido di fr. 47'131.60 ed un reddito da invalido di fr. 22'024.30 [doc. TAF 8]). 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 11.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati-
C-18/2016 Pagina 17 vamente elevate in relazione alla procedura in corso, non si giustifica l'at- tribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-18/2016 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione del 20 novembre 2015 è rifor- mata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° maggio 2013 al 30 novembre 2015. In tale ambito, l’autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi. Per il resto, gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completa- mento dell'istruttoria ed all’emanazione una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per- tanto divenuta senza oggetto. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: