B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-180/2020
D e c i s i o n e d e l 1 2 m a r z o 2 0 2 0 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentata da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci- sione del 27 novembre 2019).
C-180/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 22 novembre 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha soppresso, con effetto al 1° dicembre 2014, la rendita intera d’invalidità accordata all’interessata a decorrere dal 1° aprile 2012 (doc. 192 [cfr. pure doc. 47]). 2. Il 25 novembre 2019, l’UAIE ha deciso di erogare in favore dell’interessata un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° marzo 2015 (doc. 193). 3. Con decisione del 27 novembre 2019, l’UAIE ha (nuovamente) soppresso, con effetto al 1° dicembre 2014, la rendita intera d’invalidità accordata all’interessata a decorrere dal 1° aprile 2012 (doc. 197). 4. Il 10 gennaio 2020, l’interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha chiesto d’annullare la decisione impugnata del 27 novembre 2019 e di confermare il suo diritto ad un quarto di rendita d’invalidità a decorrere da marzo 2015, come sta- bilito nella decisione del 25 novembre 2019. Ha fatto in particolare valere che “la decisione del 27 novembre 2019 essendo l’ultima delle tre decisioni summenzionate, essa sostituisce intrinsecamente le due precedenti e nega così un qualsiasi diritto a prestazioni assicurative dopo il 30 novembre 2014 invece esplicitamente stabilito con la decisione del 25 novembre 2019, motivo per cui essa è da annullare in quanto formalmente errata” (doc. TAF 1). 5. Con scritto dell’8 gennaio 2020, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI) del Cantone B._______ (UAI-... [competente per l’esame del caso {art. 40 cpv. 2 OAI}]) ha chiesto all’UAIE di “voler annullare la vostra decisione del 27.11.2019 in quanto si tratta di un doppione della stessa decisione del 22.11.2019 (soppressione della rendita d’invalidità al 30.11.2014) pertanto fa stato questa prima decisione” (allegato al doc. TAF 2). 6. La decisione incidentale del TAF del 27 gennaio 2020, con la quale l’UAIE è stato invitato a depositare, entro il 14 febbraio 2020, la risposta al ricorso in 2 esemplari e, in tale ambito, ad esprimersi segnatamente in merito alla proposta dell’UAI-... di annullamento della decisione del 27 novembre
C-180/2020 Pagina 3 2019, detta decisione essendo un doppione della decisione del 22 novem- bre 2019, nonché in merito agli effetti della decisione del 25 novembre 2019 di riconoscimento del diritto per la ricorrente di percepire un quarto di ren- dita d’invalidità a decorrere dal 1° marzo 2015 (doc. TAF 3). 7. Il provvedimento dell’11 febbraio 2020 mediante il quale l’UAIE ha comuni- cato alla ricorrente che la decisione da loro emessa il 27 novembre 2019 è annullata (allegato al doc. TAF 4). 8. Lo scritto della ricorrente, pervenuto al TAF il 19 febbraio 2020, con il quale – preso atto dell’annullamento della decisione dell’UAIE del 27 novembre 2020 – chiede lo stralcio dai ruoli del ricorso, diventato senza oggetto, non- ché la rifusione di ripetibili (doc. TAF 4). 9. Lo scritto dell’UAIE del 21 febbraio 2020, con cui è stata trasmessa al TAF la risposta al ricorso dell’UAI-... del 10 febbraio 2020. Nella menzionata risposta è indicato che la decisione del 27 novembre 2019 è stata notificata per errore e altro non è che un doppione di quella del 22 novembre 2019. Per contro, la decisione del 25 novembre 2019 – “con la quale viene asse- gnato all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità con effetto a decorrere dal 1° marzo 2015” – rimane valida a tutti gli effetti. L’UAI-... ha quindi chiesto al TAF di voler annullare la decisione dell’UAIE del 27 no- vembre 2019 e nel contempo confermare il diritto ad un quarto di rendita a favore della ricorrente a decorrere dal 1° marzo 2015, e ciò conformemente a quanto stabilito nella decisione del 25 novembre 2019 (doc. TAF 5). 10. 10.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 10.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
C-180/2020 Pagina 4 10.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 11. Si pone pertanto il quesito di sapere se, come fatto valere peraltro dalla ricorrente medesima, il provvedimento d’annullamento della decisione del 27 novembre 2019 reso dall’UAIE l’11 febbraio 2020 consenta di procedere allo stralcio dai ruoli del ricorso del 10 gennaio 2020. 11.1. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250). 11.2. Nel caso concreto – fermo restando che nella sua risposta al ricorso del 10 febbraio 2020 l’UAI-... non poteva ancora avere conoscenza della decisione d’annullamento di quella del 27 novembre 2019 resa dall’UAIE l’11 febbraio 2020 – tale decisione d’annullamento accondiscende di fatto pienamente alle conclusioni ricorsuali dell’insorgente, dal momento che non sussiste più alcun dubbio sulla validità della decisione resa dall’UAIE il 25 novembre 2019. Non vi è pertanto, e chiaramente, alcuna necessità di procedere ad una conferma della decisione resa dall’UAIE il 25 novembre 2019, mediante la quale è stato accordato alla ricorrente il diritto di percepire un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° marzo 2015, dal momento che la correttezza e la validità della stessa (compresa la sua conformità alle risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 9 novembre 2018 [doc. 153]) non è giustamente contestata da alcuno, né dalla ricorrente né dall’autorità inferiore né infine dall’UAI-.... 11.3. Peraltro, questo Tribunale rileva che l'insorgente – nel già citato suo scritto pervenuto al TAF il 19 febbraio 2020 (ed erroneamente datato 21 gennaio 2020) – ha manifestato il suo disinteresse a che questo Tribunale statuisca sul suo gravame del 10 gennaio 2020. Per conseguenza, il citato scritto può anche essere considerato quale ritiro del ricorso (v., sulla questione, pure la decisione del TAF C-430/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 6 con rinvio) e il ricorso stralciato dai ruoli anche per questo motivo.
C-180/2020 Pagina 5 12. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 27 novembre 2019. 13. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 14. A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se tale circostanza non può essere imputata ad alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso. Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze. La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF 8C_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvii). 14.1. Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale diventa priva di oggetto è imputabile all’autorità inferiore. Essa ha, per sua stessa ammissione, reso a torto la decisione impugnata del 27 novembre 2019, la stessa costituendo un semplice ed inutile doppione di quella del 22 novembre 2019, che ha però originato un’incertezza sulla validità di quella che è stata resa dall’UAIE il 25 novembre 2019. 14.2. Visto l’esito della lite, non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 14.3. La ricorrente ha altresì diritto a delle ripetibili che, in assenza di una nota d’onorario, sono fissate d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario, molto limitato, svolto dal rappresentante della ricorrente. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l’IVA
C-180/2020 Pagina 6 non è dovuta allorquando il ricorrente, con domicilio all’estero, si lascia rappresentare volontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C- 4698/2019 del 24 gennaio 2020 consid. 8.2 con rinvii). 14.4. Per conseguenza, la domanda di gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-180/2020 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-180/2020 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegata: copia della risposta dell’UAI-... del 10 febbraio 2020 [doc. TAF 5]) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-180/2020 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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