B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1679/2017
S e n t e n z a d e l 1 6 s e t t e m b r e 2 0 1 9 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Anna Borner.
Parti
A., rappresentata dalla madre B., ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita ordinaria per orfani in formazione (decisione su opposizione del 10 febbraio 2017).
C-1679/2017 Pagina 2 Fatti: A. A.a B._______ e A._______ sono vedova, rispettivamente orfana, di C._______ – cittadino italiano deceduto il (...) 2005 (doc. 2 pag. 2 e doc. 5 pag. 1) – il quale ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1999, solvendo con- tributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. A decorrere dal 1° ottobre 2005, le interessate percepiscono le rendite per i superstiti dell’assicurazione svizzera. In particolare, la rendita per orfani erogata in favore di A., nata il (...) 1992, è stata sostituita, dal mese successivo al compimento dei 18 anni, ossia dal mese di dicembre del 2010, da una rendita per figlia in formazione (doc. 2, doc. 17 pag. 9 e doc. 20). A.b Il 18 marzo 2016, A. ha ottenuto, presso l’Istituto universitario per mediatori linguistici di D., il diploma di laurea (triennale) in Me- diazione linguistica per la traduzione (doc. 56 pag. 3 [ripetuto in doc. 58 pag. 3]). B. Il 25 novembre 2016, sulla base dell’attestato di frequenza dell’Università degli studi di D. (doc. 58 pag. 1 [ripetuto in doc. 56 pag. 4]), la CSC ha deciso di sopprimere, con effetto al 31 marzo 2016, la rendita per figlia in formazione in favore dell’interessata, essendo la stessa non ancora iscritta all’anno accademico 2016/2017 (doc. 59). C. C.a Con opposizione del 6 dicembre 2016, A._______ ha contestato la pre- detta decisione. Ha fatto valere che per potere completare l’immatricola- zione al corso di laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e cul- ture per l’anno accademico 2016/2017 (presso l’Università degli studi di D._______) doveva dapprima “recuperare” 6 crediti in una materia econo- mica che non era prevista nel precedente percorso di laurea (triennale) presso l’Istituto universitario per interpreti e traduttori. Ha altresì indicato di già seguire regolarmente le lezioni della laurea magistrale (doc. 60). C.b Il 12 gennaio 2017 (cfr. doc. 61 pag. 1), l’interessata ha informato la CSC di avere superato l’esame (nella materia economica) e di avere per- tanto completato e ufficializzato l’immatricolazione al corso di laurea magi- strale. Al suo scritto ha allegato l’attestazione dell’Università degli studi di
C-1679/2017 Pagina 3 D._______ dell’11 gennaio 2017 che conferma l’iscrizione all’anno acca- demico 2016/2017 (doc. 61 pag. 2 e 3 [ripetuti in doc. 62 e doc. 63]). C.c Con scritto del 31 gennaio 2017 (cfr. timbro postale), A._______ ha indicato che la laurea magistrale è un normale proseguimento degli studi che le permette di approfondire le proprie competenze linguistiche nell’am- bito del turismo e di acquisire competenze culturali. L’interessata ha altresì allegato il certificato dell’Università degli studi di D._______ del 30 gennaio 2017 – il quale, da un lato, conferma l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 e, dall’altro lato, indica che il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato –, il manifesto uffi- ciale del corso di laurea magistrale, nonché il regolamento didattico del corso di laurea magistrale in mediazione linguistica, turismo e culture (doc. 66). D. Il 10 febbraio 2017, la CSC ha sostituito la decisione del 25 novembre 2016 e, mediante decisione su opposizione, ha riconosciuto all’interessata una rendita ordinaria per orfana in formazione a decorrere dal 1° ottobre 2016, ossia dal mese successivo il riinizio delle lezioni dei corsi di laurea magi- strale ai sensi del punto 3322 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicu- razione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 69 pag. da 5 a 10; cfr. anche scritto della CSC del 27 febbraio 2017 [doc. 69 pag. 3 e 4]; cfr. altresì doc. 67 [calendario accademico a.a. 2016/2017]). E. E.a Il 9 marzo 2017 (cfr. timbro postale), B._______, madre e rappresen- tante della ricorrente, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (TAF) contro la succitata decisione su opposizione, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento a favore della figlia Valentina di una rendita per orfani in formazione anche nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre del 2016. La ricorrente ha indicato di avere iniziato a seguire i corsi per la laurea magistrale nell’aprile del 2016, ma di essere stata solo immatricolata e non iscritta. L’insorgente ha spiegato che ha dapprima do- vuto frequentare dei corsi necessari e dovuto sostenere due esami il 26 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016 per potere iscriversi formalmente alla laurea magistrale di Mediazione linguistica, turismo e culture (doc. TAF 1 e doc. TAF 7 [procura]). E.b Con scritto del 14 aprile 2017, la ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto rassicurazioni per iscritto e telefonicamente da parte della CSC
C-1679/2017 Pagina 4 quanto al ripristino del versamento della rendita ordinaria per orfani in for- mazione a decorrere dal 1° aprile 2016 non appena avrebbe inviato la do- cumentazione riguardo al proseguimento degli studi (cfr. doc. TAF 7). F. Nella risposta del 2 giugno 2017, la CSC – richiamati segnatamente gli art. 25 cpv. 5 LAVS e 49 ter cpv. 1 e 3 OAVS, nonché i punti 3322 e 3370 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – ha rilevato che l’interessata ha terminato la prima formazione, segnatamente il corso di laurea in Mediazione linguistica per la traduzione, il 18 marzo 2016 e ha iniziato la seconda formazione, segna- tamente il corso di laurea in Mediazione linguistica, turismo e culture, il 14 settembre 2016. L’autorità inferiore, conto tenuto che tra la fine della prima formazione e l’inizio della seconda formazione il lasso di tempo intercorso è superiore a quattro mesi, ha quindi sospeso il versamento della rendita ordinaria per orfani in formazione per il periodo da aprile a settembre del 2016. In conclusione, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere il gra- vame, siccome manifestamente infondato, e di confermare la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 9). G. Con replica del 9 settembre 2017 (cfr. timbro postale), l’insorgente si è ri- confermata nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. In partico- lare, ha indicato di essersi informata per il prosieguo degli studi già nell’aprile del 2016 e di avere dovuto sostenere due esami necessari per potersi formalmente iscrivere al corso di laurea magistrale iniziato il 14 set- tembre 2016. La ricorrente ha altresì fatto valere di avere avuto delle spese nel periodo in questione (aprile-settembre del 2016) relative segnatamente ai corsi e all’accesso agli esami per recuperare i crediti, nonché più generali quali ad esempio l’affitto della camera (doc. TAF 12). H. Nella duplica del 6 ottobre 2017, l’autorità inferiore ha ribadito che la rendita ordinaria per orfani in formazione non è dovuta nel periodo tra aprile e set- tembre del 2016 in quanto l’interruzione dagli studi tra la fine della prima formazione (marzo 2016) e l’inizio della seconda formazione (settembre 2016) è durata più di quattro mesi. L’autorità inferiore ha altresì osservato che il carico dei costi per le spese ordinarie della vita, segnatamente le spese di locazione, non possono giustificare le pretese della ricorrente in quanto tali costi esulano dallo scopo legislativo per quanto concerne le ren-
C-1679/2017 Pagina 5 dite ordinarie per orfani in formazione. La CSC ha quindi ribadito la propo- sta di respingimento del ricorso e di conferma della decisione su opposi- zione impugnata (doc. TAF 14). I. Con provvedimento del 12 ottobre 2017 (doc. TAF 15, notificato alla rap- presentante della ricorrente il 20 ottobre 2017 [cfr. avviso di ricevimento {doc. TAF 16}]), questo Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni alla duplica entro un termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è scaduto infrut- tuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002.
C-1679/2017 Pagina 6 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Al- legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
C-1679/2017 Pagina 7 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assi- curazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno sviz- zero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una ren- dita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22 ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 3.2 Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 seconda frase LAVS). Fondandosi su tale delegazione di competenza legislativa, il Consiglio federale ha adottato gli art. 49 bis e 49 ter
OAVS (entrati in vigore il 1° gennaio 2011). I menzionati articoli dell’OAVS hanno forza di legge, fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini e vinco- lano gli amministrati, i tribunali e la stessa amministrazione. I tribunali pos- sono tuttavia esaminare se dette norme d’ordinanza rispettino i limiti della delegazione legislativa e siano compatibili con la Costituzione federale. Il Tribunale federale ha peraltro già più volte ritenuto che gli art. 49 bis e 49 ter
OAVS rispettano la delegazione di cui all’art. 25 cpv. 5 LAVS e la Costitu- zione federale (cfr., fra l’altro, DTF 141 V 473 consid. 8.3 e 8.4 con rinvii nonché la sentenza del TF 8C_745/2017 del 5 febbraio 2018 consid. 4.2 e 4.3 con rinvii). 3.3 3.3.1 Giusta l'art. 49 bis OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in forma- zione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridica- mente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una forma- zione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i sog- giorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue
C-1679/2017 Pagina 8 un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). 3.3.2 Conformemente all’art. 49 ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita imme- diatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravi- danza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). 3.3.3 Il Tribunale federale ha ritenuto che riguardo al concetto di forma- zione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari/direttive dell'UFAS (DTF 138 V 286 consid. 4.2.2, sentenza del TF 8C_739/2014 del’11 agosto 2015 consid. 4). Si possono altresì qualificare le Direttive sulle rendite (DR) dell’assicura- zione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’UFAS quali or- dinanza amministrativa, ossia quale atto mediante il quale l'autorità ammi- nistrativa esplicita l'interpretazione che intende dare alla legge ai fini di un'applicazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento. Anche i tribunali tengono conto delle ordinanze amministrative, nella misura in cui riflettano il senso reale del testo di legge e propongano un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, e ciò sebbene esse non abbiano forza di legge e non siano vincolanti per i giudici (DTF 136 V 295 consid. 5.7). 3.4 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lu- crativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia suf- ficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì già indicato che è ritenuto in formazione colui che dedica la maggior parte del suo tempo all’obbiettivo della formazione,
C-1679/2017 Pagina 9 ossia colui che dedica una parte preponderante del suo tempo alla forma- zione. Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi e deve essere valutato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (sentenza del TF 8C_834/2016 del 28 set- tembre 2017 consid. da 6.2.2 a 6.2.5, in particolare consid. 6.2.3 e DTF 140 V 314 consid. 4.3). 3.5 Per quanto attiene all’interruzione della formazione, il Tribunale fede- rale ha stabilito che la dottrina e la giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore degli art. 49 bis e 49 ter OAVS (il 1° gennaio 2011) non sono più perti- nenti nella misura in cui fanno riferimento a una situazione giuridica/legi- slativa anteriore al 1° gennaio 2011 e con la quale non sono più in concor- danza. La situazione giuridica si è così modificata e le relative deduzioni (quali ad esempio quella relativa alla continuazione dell’erogazione della prestazione nel caso di un’interruzione della formazione fino a un anno) non sono più pertinenti (vale per tutte le specifiche prassi giurisprudenziali ora in contraddizione con il nuovo diritto in vigore, in particolare di natura temporale [DTF 141 V 473 consid. 6 e 7]). Inoltre – sempre nella DTF 141 V 473, in particolare consid. 8 – il Tribunale federale ha già concluso che un cumulo dei motivi di interruzione dell'art. 49 ter cpv. 3 OAVS non è possi- bile, poiché non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal commentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in definitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale e di cui ha fatto uso negli art. 49 bis e 49 ter OAVS. 3.6 Infine, e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita an- che dopo l’entrata in vigore degli attuali art. 49 bis e 49 ter OAVS, va fatta una distinzione anche tra interruzione (ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 OAVS) e sospensione provvisoria della formazione (DTF 141 V 473 consid. 5, 138 V 286 consid. 2.2 con rinvii). 4. Per quanto attiene al merito della causa, questo Tribunale osserva quanto segue. 4.1 È incontestato in questa sede – né vi è motivo per questo Tribunale d’intervenire d’ufficio – che l’insorgente ha terminato il 18 marzo 2016 (doc. 58 pag. 3 [ripetuto in doc. 56 pag. 3]) una formazione (della durata di tre anni) con il diploma di laurea in Mediazione linguistica per la traduzione presso l’Istituto universitario per intrepreti e traduttori di D._______. Ha poi
C-1679/2017 Pagina 10 deciso di continuare la sua formazione presso l’Università degli studi di D._______ per ottenere la laurea magistrale in Mediazione linguistica, tu- rismo e culture. Risulta altresì da attestazioni di detto ateneo, che la ricor- rente è stata iscritta ai corsi singoli per l’anno accademico 2015/2016 e che la stessa si è iscritta il 25 agosto 2016 ai corsi singoli per recuperare i debiti formativi per accedere all’anno accademico 2016/2017 per la laurea magi- strale in Mediazione linguistica, turismo e culture (doc. 58 pag. 2 [ripetuto in doc. 56 pag. 5] e doc. 51 pag. 2). Da un ulteriore attestato dell’Università degli Studi di D._______ dell’11 gennaio 2017 risulta che la ricorrente è iscritta al 1° anno della laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture per l’anno accademico 2016/2017 e che la durata normale del corso di studi è di due anni (doc. 63). La ricorrente – con scritto del 30 gennaio 2017 (doc. 66 pag. 1) – ha poi prodotto pure diversa documenta- zione inerente al ciclo di studi presso l’Università degli studi di D._______ (le lezioni sarebbero cominciate il 14 settembre 2016 [doc. 60 e 67]). Ha tenuto altresì a chiarire che la laurea magistrale a cui è iscritta nell’anno accademico 2016/2017 costituisce un normale proseguimento degli studi e le consente di acquisire competenze culturali e teorico pratiche necessa- rie all’esercizio di funzioni manageriali, di approfondire le competenze in ambito linguistico (tedesco, inglese e russo) nonché di utilizzare l’insieme delle sue lingue in ambito turistico, ambito in cui spera di potere lavorare al termine degli studi. 4.2 Con decisione su opposizione del 10 febbraio 2017 – che ha fatto se- guito ad una decisione del 25 novembre 2016 con cui era stato deciso che non era possibile ripristinare la rendita per orfani in formazione a favore della ricorrente che non era ancora iscritta all’anno accademico 2016/2017 (doc. 59) – l’autorità inferiore ha deciso di ripristinare la rendita ordinaria per orfani a favore dell’insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2016 (doc. 69 pag. 5 e segg.). Non risulta alcuna particolare motivazione al riguardo né nella decisione impugnata né nella documentazione d’accompagnamento (doc. 69 pag. da 3 a 10). 4.3 L’oggetto del litigio è dunque costituito dalla questione di sapere se la ricorrente ha il diritto, o meno, di beneficiare della rendita ordinaria per or- fani in formazione anche da aprile a settembre 2016 (o comunque già prima di ottobre 2016). 4.3.1 Nel ricorso la ricorrente ha fatto valere di avere iniziato dei corsi di recupero per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Mediazione lingui- stica, turismo e culture già in aprile 2016 (l’immatricolazione è del 25 ago- sto 2016), che avrebbe fatto un solo mese di vacanza in E._______, che il
C-1679/2017 Pagina 11 26 agosto e il 16 dicembre 2016 avrebbe dato i due esami per potersi iscri- vere alla laurea magistrale in questione e che solo successivamente sa- rebbe stata (formalmente) iscritta all’anno accademico 2016/2017. Non sa- rebbe pertanto comprensibile la ragione per la quale l’autorità inferiore avrebbe deciso di ripristinare la rendita per orfani in formazione solo a par- tire da ottobre 2016, contrariamente peraltro alle proprie precedenti pro- messe (doc. TAF 1). 4.3.2 Nella risposta al ricorso (doc. TAF 9), l’autorità inferiore ha indicato che avendo la ricorrente concluso la sua prima formazione con il consegui- mento, il 18 marzo 2016, del diploma di laurea in “Mediazione linguistica per la traduzione” ed avendo iniziato una seconda formazione (corso di laurea in “Mediazione linguistica, turismo e culture”) solo il 14 settembre 2016, il lasso di tempo intercorso tra tali due date è superiore ai 4 mesi di cui all’art. 49 ter cpv. 3 lett. a OAVS, con la conseguenza che il ripristino della rendita può intervenire solo al 1° ottobre 2016. 4.3.3 Nella replica (doc. TAF 12), l’insorgente ha fatto valere di avere do- vuto, a decorre da aprile 2016, seguire dei corsi, prepararsi a degli esami e quindi dare degli esami per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Me- diazione linguistica, turismo e culture, anche se formalmente i corsi di detta laurea sono iniziati solo il 14 settembre 2016. Non sarebbe giusto che i costi legati all’immatricolazione ai corsi di recupero, la frequentazione di detti corsi e lo studio per la preparazione agli esami necessari per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture non siano considerati (come se avesse trascorso 6 mesi di vacanze). 4.3.4 Nella duplica (doc. TAF 14), l’autorità inferiore ha nuovamente propo- sto la reiezione del gravame. Ha considerato che tra il 18 marzo e il 14 settembre 2016 la ricorrente non poteva considerarsi in formazione. 4.4 Questo Tribunale osserva – per quanto attiene al diritto di percepire una rendita per orfani in formazione anche per il periodo da aprile a set- tembre del 2016 – che né nella decisione impugnata né nella risposta al ricorso né nella duplica l’autorità inferiore ha fornito una qualsivoglia spie- gazione del motivo per cui non riteneva di potere versare alla ricorrente una rendita per orfani in tale periodo nonostante che la stessa sia stata iscritta nel periodo determinante all’Università degli studi di D._______ ai corsi singoli per l’anno accademico 2015/2016 e si sia iscritta il 25 agosto 2016, sempre nella medesima università, ai corsi singoli in convenzione per recuperare i debiti formativi per poter accedere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture per l’anno accademico
C-1679/2017 Pagina 12 2016/2017 (doc. 58 pag. 2 [ripetuto in doc. 56 pag. 5] e doc. 51 pag. 2). Già per questa insufficiente motivazione della decisione impugnata, ap- punto non sanata in sede ricorsuale, l’autorità inferiore è incorsa in una violazione grave del diritto di essere sentito della ricorrente che di per sé potrebbe giustificare l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’emanazione di una nuova decisione in- dipendentemente dalle probabilità d’esito favorevole nel merito. Tuttavia, la cassazione si giustifica anche a causa di un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’interruzione giusta l’art. 49 ter cpv. 3 lett. a OAVS im- plica una rottura nello svolgimento della formazione, la quale deve impera- tivamente riprendere immediatamente dopo usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi. Ora, nel periodo determinante tra aprile e settembre 2016 risulta che la ricorrente ha seguito dei corsi (perlomeno secondo le sue dichiarazioni già da aprile 2016) e dato almeno un esame (sempre secondo le sue dichiarazioni il 26 agosto 2016) neces- sario per poter accedere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture. Ciò premesso, non è dato sapere come si possa giun- gere a considerare, come ha fatto l’autorità inferiore, che nel caso di specie vi è stata un’interruzione nel cursus formativo della ricorrente tra aprile e settembre del 2016 superiore ai 4 mesi di cui all’art. 49 ter cpv. 3 lett. a OAVS (cfr., sul tema, anche la sentenza del TF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.5). Come sostenuto dalla ricorrente nello scritto del 30 gennaio 2017 (doc. 66 pag. 1), sussiste peraltro una continuità tra la for- mazione conclusasi con la laurea del 18 marzo 2016 e quella iniziata nel mese di settembre 2016, ossia entrambe appaiono in relazione tra loro e con l’obiettivo professionale dell’insorgente (DTF 138 V 286 consid. 4.2.3 e sentenza del TF 8C_710/2013 del 29 luglio 2014 consid. 5.1.2) e i corsi di formazione universitari rispettivamente gli esami di recupero svolti tra aprile e settembre 2016 appaiono costituire una condizione formale d'am- missione per poter accedere alla laurea magistrale in Mediazione lingui- stica, turismo e culture iniziata in settembre 2016 (cfr. sentenza del TF 8C_710/2013 del 29 luglio 2014 consid. 5.2.2). L’autorità inferiore non ha altresì neppure acclarato se i corsi e la preparazione agli esami (uno del 26 agosto 2016) svolti tra aprile e settembre 2016 per poter accedere alla menzionata laurea magistrale dell’Università degli studi di D._______ ab- biano raggiunto le 20 ore settimanali richieste dalle Direttive sulle rendite (DR) dell’UFAS (punto 3359 delle Direttive) e dalla giurisprudenza (cfr., fra l’altro, la sentenza del TF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.5). In conclusione, questo Tribunale osserva che allo stato attuale degli atti di causa non è possibile determinare secondo il grado della verosimi- glianza preponderante se la ricorrente nel periodo tra aprile del 2016 (ossia
C-1679/2017 Pagina 13 dopo l’ottenimento del diploma triennale nel marzo del 2016) a settembre del 2016 (ossia fino alla ripresa dei corsi universitari il 14 settembre 2016) possa essere ritenuta in formazione o meno. In altre parole, non emergono dalla documentazione di cui all’incarto sufficienti informazioni atte a deter- minare se nel citato periodo determinante (aprile-settembre del 2016) la ricorrente abbia consacrato la maggior parte del suo tempo alla forma- zione. Conto tenuto che secondo il calendario accademico dell’Università degli studi di D._______ le lezioni del secondo semestre terminano nor- malmente alla fine del mese di maggio (cfr. doc. 67; cfr. anche il sito internet dell’Università degli studi di D._______ citato nel doc. 66 pag. 4), non è quindi noto se l’insorgente abbia seguito dei singoli corsi (“di recupero”) dell’Università degli studi di D._______ già a partire dal mese di aprile – come da lei affermato nel ricorso del 9 marzo 2017 – e fino a quando (i corsi dell’anno accademico 2015-2016 dell’Università degli studi di D._______ terminando apparentemente il 31 maggio 2016). Nemmeno è stato appurato dall’autorità inferiore se l’insorgente, oltre alla frequenta- zione di corsi e al superamento di due esami, sia stata sottoposta a ulteriori forme di verifica in itinere, come previsto dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture (doc. 66 pag. da 5 a 12 [segnatamente art. 6 n. 11]) ciò che avrebbe comportato un accresciuto investimento in tempo formativo indispensabile per poter proseguire nella formazione intrapresa. Inoltre, nemmeno è dato di sapere con precisione quanti crediti la stessa abbia dovuto recuperare per poter accedere formalmente alla laurea magistrale. Ciò può costituire un indizio significativo alfine della determinazione dell’impegno in termini di tempo che deve essere dedicato agli studi da parte della ricorrente (secondo il testé citato regolamento didattico del corso, per ogni credito sono previste, convenzionalmente, 25 ore di impegno complessivo [da suddividersi in 5 ore in aula e 20 ore di studio personale {cfr. doc. 66 pag. 10, segnatamente art. 6 n. 14}]). Ne consegue che, per quanto riguarda la questione di sapere se nel periodo da aprile a settembre del 2016 l’insorgente possa essere ritenuta in formazione e quindi poter beneficiare della rendita per orfani agli studi, l’istruttoria dell’autorità inferiore si rileva carente. 5. Occorre ancora esaminare la questione di sapere se la ricorrente possa invocare il principio della buona fede per comunque già ottenere il versa- mento della rendita ordinaria per orfani in formazione anche per i mesi da aprile a settembre 2016 senza che vi sia una necessità di rinviare gli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria ed emanazione di una nuova decisione.
C-1679/2017 Pagina 14 5.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto dalla CSC rassicurazioni quanto al ripristino della rendita ordinaria per orfani in formazione a decorrere dal 1° aprile 2016 non appena avesse inviato la documentazione riguardo al proseguimento degli studi. La documenta- zione richiesta l’avrebbe prodotta, ma la CSC si rifiuterebbe comunque di versarle la rendita ordinaria per orfani in formazione. 5.2 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli per- mette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea pos- sono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un van- taggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l’ammini- strazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determi- nate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informa- zione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giu- ridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1). 5.3 Al riguardo, questo Tribunale rileva, da un lato, che alle carte proces- suali non risulta alcun documento di una rassicurazione senza condizioni da parte dell’autorità inferiore circa il versamento della rendita per orfani in formazione anche per i mesi da aprile a settembre del 2016. Anzi, questo Tribunale osserva che ancora nello scritto del 27 settembre 2016, la CSC ha informato l’interessata che “i documenti in nostro possesso non ci con- sentono di ripristinare il pagamento (della rendita)” ed ha quindi chiesto alla medesima di trasmettere ulteriori informazioni (cfr. doc. 54). Dall’altro lato, e anche nella denegata ipotesi che vi fossero state delle rassicurazioni senza condizioni da parte della CSC, questo Tribunale rileva che sulla base di tali rassicurazioni la ricorrente non appare comunque avere preso (né ha fatto valere di avere preso) alcuna disposizione non reversibile senza pregiudizio. In altri termini, non è dato sapere (né la ricorrente le indica concretamente) quali disposizioni non reversibili senza pregiudizio avrebbe preso in relazione alla continuazione della sua formazione sulla base delle invocate rassicurazioni dell’autorità inferiore.
C-1679/2017 Pagina 15 5.4 Ne consegue che nell’ambito della procedura in esame non vi è stata alcuna violazione del principio buona fede da parte dell'autorità inferiore legata ad una sua pretesa rassicurazione. La censura sollevata dalla ricor- rente va pertanto respinta. 6. Da quanto esposto, discende che la decisione su opposizione del 10 feb- braio 2017 viola il diritto federale (nel caso concreto contravvenendo all’ob- bligo di accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e di motivazione della decisione impugnata da lei resa) ed incorre pertanto nell’annullamento. 7. 7.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6273/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 9.2). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 7.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente quanto alla questione di sapere se nel periodo determinante da aprile a settembre del 2016 la ricorrente possa essere considerata – con il grado della verosimi- glianza preponderante – in formazione (non essendo intervenuta un’inter- ruzione della formazione superiore ai quattro mesi) e conseguentemente legittimare un diritto di percepire una rendita ordinaria per orfani in forma- zione anche nel periodo tra aprile e settembre del 2016. 7.3 Peraltro, stante le premesse, nulla si oppone al rinvio della causa all'au- torità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza prepon- derante, sulla questione di sapere se la ricorrente fosse o meno in forma- zione nel periodo da aprile a settembre del 2016. In particolare, un rinvio
C-1679/2017 Pagina 16 all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento in ambiti che non sono stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (cfr., per analogia, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabo- razione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr., per analogia, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per comple- tamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione com- plementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constata- zione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sen- tenza del TAF C-3038/2016 del 2 aprile 2019 consid. 12). 7.4 Per il resto, occorre rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione della CSC a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi alla CSC la rendita ordinaria per orfani in formazione assegnata fino al 31 marzo 2016 e ripresa a decorrere dal 1° ottobre 2016 attribuita all'insorgente con decisione su opposizione della CSC del 10 febbraio 2017, deve considerarsi già definitivamente ac- quisita (cfr., su questo punto fra le tante, le sentenze del TAF C-991/2017 del 26 febbraio 2019 consid. 10.6, C-6255/2016 del 4 marzo 2019 consid. 11.2 nonché C-1045/2012 del 7 luglio 2014 consid. 11.3 con rinvii). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se, mediante gli accer- tamenti che l’autorità inferiore è tenuta ad eseguire, la ricorrente poteva essere ritenuta in formazione nel periodo da aprile a settembre del 2016 ed avere così diritto o meno alla rendita ordinaria per orfani in formazione.
C-1679/2017 Pagina 17 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Ritenuto che l’insorgente non è rappresentata in questa sede da man- datario professionale (ma da sua madre) e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1679/2017 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 10 feb- braio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi- mento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-1679/2017 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: