B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1599/2019
S e n t e n z a d e l 1 8 l u g l i o 2 0 1 9 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel.
Parti
A.________, (Italia) rappresentato dal Patronato Inpas, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 7 febbraio 2019).
C-1599/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 7 febbraio 2019, notificata in data 22 febbraio 2019, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha riconsiderato la propria decisione del 4 ottobre 2018 ed ha assegnato ad A.________ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dell'im- porto di CHF 58.- mensili a decorrere dal 1° settembre 2017 (allegato a doc. TAF 1). 2. Il 22 febbraio 2019, il rappresentante dell'interessato ha contattato la CSC tramite messaggio di posta elettronica (e-mail) ed ha addotto di aver notato una sostanziale differenza tra la durata del periodo in cui l’assicurato ha lavorato in Svizzera e quello ritenuto dall’autorità inferiore nella menzionata decisione su opposizione, chiedendo ragguagli sulla determinazione del periodo di contribuzione (allegato a doc. TAF 1). 3. Con scritto del 1° aprile 2019, la CSC ha trasmesso per competenza la menzionata e-mail del 22 febbraio 2019 al Tribunale amministrativo fede- rale (in seguito TAF [doc. TAF 1]). 4. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico- lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 5. 5.1. Con decisione incidentale del 16 aprile 2019, il TAF – che ha conside- rato detta e-mail quale dichiarazione di ricorso – ha invitato il ricorrente a regolarizzare la dichiarazione di ricorso del 22 febbraio 2019, nel senso della presentazione di un gravame comprendente motivi e conclusioni chiare, nonché la firma manoscritta in originale del ricorrente o quella ma- noscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura rispettivamente la firma elettronica qualificata in caso si presentazione di
C-1599/2019 Pagina 3 un ricorso elettronico tramite le piattaforme autorizzate, e ciò nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedi- mento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. La menzionata decisione incidentale del TAF è stata inviata sia al rappresentante del ricorrente sia al ricorrente me- desimo (doc. TAF 3). 5.2. Questo Tribunale ha altresì segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato non rappresentato da un avvocato, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impu- gnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o in- completa dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso (doc. TAF 3). 6. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avve- nuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infrut- tuoso. Il cpv. 3 dell’art. 20 PA precisa che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto fede- rale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). 7. Il 24 aprile 2019, la posta italiana ha invitato il rappresentante del ricorrente a volere ritirare il plico raccomandato a lui indirizzato contenente la deci- sione incidentale del TAF del 16 aprile 2019. Il rappresentante del ricor- rente non ha ritirato il plico raccomandato, contenente la decisione inciden- tale del TAF del 16 aprile 2019 (doc. TAF 5), il quale è stato poi restituito al TAF il 3 giugno 2019 (doc. TAF 6). La menzionata decisione incidentale del
C-1599/2019 Pagina 4 TAF è peraltro stata notificata – per raccomandata e per conoscenza – an- che al ricorrente che l’ha ricevuta il 24 aprile 2019 (doc. TAF 4 [avviso di ricevimento]). Ciò premesso, la più volte citata decisione incidentale del TAF deve considerarsi siccome regolarmente notificata al ricorrente al più tardi il 2 maggio 2019 (considerando il 1° maggio 2019 quale giorno fe- stivo), ossia 7 giorni dopo il tentativo di consegna al rappresentante del ricorrente il 24 aprile 2019. In tale contesto, è irrilevante che le Poste ita- liane abbiano trattenuto il plico raccomandato in questione fino al 30 mag- gio 2019, ritenuto altresì che lo stesso non è comunque stato ritirato dal rappresentante dell’insorgente fino a tale data (doc. TAF 5 [estratto Track and Trace della posta svizzera]). 8. Pertanto, il termine assegnato al ricorrente per presentare un atto ricor- suale nel senso indicato nella decisione incidentale del 16 aprile 2019 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. In concreto non è stato né presentato un atto ricorsuale contenente la firma manoscritta in originale del ricorrente o del suo rappresentate (rispettivamente la firma elettronica qualificata tramite le piattaforme autorizzate [lacuna già suffi- ciente per dichiarare inammissibile il ricorso]) né un gravame con motivi e conclusioni chiare. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Non si prelevano spese processuali (art. 1 cpv. 1 e 85bis cpv. 2 LAVS) né, visto l'esito della causa, si attribuiscono ripetibili, fermo restando che le au- torità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'in- dennità a titolo di ripetibili, salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v. fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1599/2019 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – ricorrente (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-1599/2019 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono con- segnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta sviz- zera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono conte- nere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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