B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1594/2020
S e n t e n z a d e l 3 0 l u g l i o 2 0 2 1 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Caroline Gehring, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia) ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (decisione del 17 febbraio 2020).
C-1594/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insor- gente), cittadino italiano, nato il (...) 1965, celibe, ha lavorato in Svizzera da marzo 1988 a fine marzo 2009 (fino a maggio 2001 ha lavorato come operaio edile/carpentiere ed in seguito come operaio nell’eliografia), sol- vendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità (cfr. in particolare doc. 22 e segg. dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero, in se- guito UAIE). Nel giugno 2009 l’assicurato si è trasferito in Italia, dove non ha più esercitato un’attività lavorativa (doc. 17 e 30). A.b Nel corso degli anni l’assicurato si è lussato svariate volte la spalla sinistra (nel 1984 e 2000) e la spalla destra (nel 1990, doc. 34 e segg.). A.c Il 22 maggio 2001 l’interessato ha subito un infortunio sul posto di la- voro, riportando un’ulteriore lussazione della spalla sinistra. Egli è stato tra- sportato all’Ospedale cantonale di (...) dove è stata posta la diagnosi di recidiva di lussazione della spalla sinistra (cfr. doc. 42 p. 10 e segg.) e di- chiarata un’inabilità lavorativa totale. Le conseguenze dell’infortunio sono state assunte dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in- fortuni (in seguito SUVA, annuncio d’infortunio del 23 maggio 2001, doc. 42 p. 40). A.d Il 14 marzo 2002 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di stabi- lizzazione artroscopica della spalla sinistra (doc. 35). A.e In data 10 giugno 2002 l’interessato ha trasmesso all’Ufficio per l’assi- curazione per l’invalidità del Canton B._______ (UAI-B.) il formu- lario relativo alla richiesta di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 19). Ai fini istruttori l’UAI-B. ha acquisito agli atti l’incarto della SUVA (in particolare doc. 6 e segg. e doc. 45, 47 e 49). A.f Con decisione dell’11 marzo 2003 l’assicurato è stato sottoposto ad un’osservazione professionale per valutarne la capacità di reintegrazione (doc. 28 p. 15). In seguito, con decisione del 22 agosto 2003, l’UAI- B._______ ha disposto una riqualifica professionale come operaio addetto all’eliografia (doc. 28 p. 11 e anche doc. 48 p. 18). Tale attività è stata eser- citata a tempo pieno, con riduzione del rendimento del 15% (doc. 46 p. 32 e 33), a piena soddisfazione del datore di lavoro, fino al 31 marzo 2009.
C-1594/2020 Pagina 3 Dopo di che l’assicurato sarebbe stato disoccupato (doc. 59 p. 37 e doc. 72 p. 2). A.g Con decisione del 30 dicembre 2004 la SUVA ha posto a confronto il reddito nell’ultima attività di carpentiere esercitata prima dell’infortunio con il reddito percepito nella nuova attività di operaio nel settore dell’eliografia ed ha dichiarato l’interessato incapace al guadagno al 48% con conse- guente diritto ad una rendita d’invalidità, assegnandogli pure un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% (doc. 42 p. 29). A.h Con decisione del 14 gennaio 2005 l’UAI-B._______ ha riconosciuto all’interessato un quarto di rendita dal 1° giugno 2004 in virtù di un grado di invalidità del 47% (doc. 25 p. 7 e segg.). A.i A seguito della parziale opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione del 24 marzo 2005, l’UAI-B._______ ha precisato che oltre al quarto di rendita a decorrere dal 1° giugno 2004, all’assicurato spettavano pure una rendita d’invalidità intera dal 1° maggio 2002 al 31 agosto 2003 e indennità giornaliere nei periodi 3 marzo 2003 – 1° giugno 2003 e 18 ago- sto 2003 – 31 agosto 2003. L’amministrazione cantonale ha in particolare constatato che a partire dal 22 maggio 2001 l’assicurato era completa- mente e definitivamente inabile nella precedente attività. In attività ade- guate ha invece riconosciuto un’inabilità totale dal 22 maggio 2001 al 1° luglio 2002, seguita da una capacità lavorativa a tempo pieno in qualsiasi attività poco fisica e che non necessita l’esercizio della forza con le braccia sopra l’orizzontale (doc. 29 pag.2). Nell’attività di operaio addetto all’elio- grafia, considerata per quantificare il reddito da invalido ha riconosciuto una riduzione del rendimento del 15% riconducibile alla difficoltà di ese- guire fotocopie di grandi piani d’architettura e al trasporto di cartoni (doc. 29 e 46 p. 32, cfr. anche doc. 25 e 47). A.j Nel novembre 2009 l’amministrazione ha avviato la prima procedura di revisione (doc. 60 e segg.). Non riscontrando alcun cambiamento sostan- ziale dello stato di salute, con comunicazione del 25 maggio 2010, l’UAIE ha confermato il diritto al quarto di rendita (doc. 75). In seguito, una situa- zione immutata ed il conseguente diritto ad un quarto di rendita sono state ulteriormente confermate con comunicazioni del 16 maggio 2013 (doc. 91) e del 21 giugno 2016 (doc. 101). B.
C-1594/2020 Pagina 4 B.a Il 27 marzo 2019, l’UAIE ha avviato un’ulteriore procedura di revisione della rendita (doc. 104 e segg.). B.b Basandosi sulla documentazione medica trasmessa dall’assicurato, di cui si dirà nei considerandi in diritto, e tenuto in particolare conto della pe- rizia medica particolareggiata E213 del 21 maggio 2019 della dott.ssa C., la cui specializzazione non è nota, dei pareri del dott. D., specialista in medicina fisica e riabilitativa del SMR, e della valutazione dell’invalidità del 18 settembre 2019 (doc. 116), con progetto di decisione del 23 settembre 2019, l’UAIE ha constatato che lo stato di salute dell’assicurato era migliorato e – dopo aver effettuato un nuovo raf- fronto dei redditi – ha prospettato all’assicurato la soppressione della ren- dita d’invalidità in virtù di un grado di invalidità del 23% (doc. 117). B.c Con osservazioni del 21 e 30 ottobre 2019 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione, adducendo che il suo stato di salute è peggiorato, essendo peraltro in attesa di un ulteriore intervento alla spalla destra. Ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al quarto di rendita fino ad allora percepito. A sostegno delle proprie conclusioni l’assicurato ha prodotto di- versi referti medici, di cui si dirà nei considerandi in diritto (doc. 127). B.d Con osservazioni del 4 febbraio 2020 il dott. D._______, ha precisato che la documentazione prodotta non apportava elementi atti a modificare le precedenti conclusioni (doc. 152). B.e Con decisione del 17 febbraio 2020 l’UAIE ha dunque soppresso il quarto di rendita precedentemente accordato al ricorrente a decorrere dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della stessa. L’autorità inferiore ha rilevato che dalla documentazione medica agli atti, a partire dal 21 maggio 2019, risultava una piena capacità lavorativa in attività adeguate (senza porto pesi superiori a 15 kg e mansioni con le braccia al di sopra delle spalle) e che raffrontando il reddito da valido di CHF 6'117.89 (deter- minato facendo ricorso ai dati statistici [ramo “costruzioni 41-43”, livello di competenze 2]) con il reddito da invalido di CHF 4'731.91 (determinato fa- cendo ricorso ai dati statistici [categoria “totale”, livello di competenze 1, tenuto conto di una riduzione giurisprudenziale del 15% per limiti funzionali, età e mancanza di formazione certificata]) risulta un grado di invalidità del 23% (doc. 116 e 154). C.
C-1594/2020 Pagina 5 C.a Con gravame del 13 marzo 2020, completato con scritto del 3 giugno 2020, l’interessato ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la succitata decisione, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della deci- sione impugnata e la conferma del diritto alla rendita d’invalidità in virtù di un grado di invalidità del 55% (come attestato dai medici italiani, cfr. ad esempio doc. 129). Egli ha segnatamente ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore, non vi è stato un miglioramento del suo stato di salute, bensì un progressivo aggravamento dell’affezione alle spalle con tendinopatia, artropatia e borsite bilaterale e contestuale artrosi cervicale e lombare. Ha inoltre precisato di essersi dovuto sottoporre ad un ulteriore intervento alla spalla destra ed evidenziato che tali affezioni com- portano un deficit funzionale notevole e di non poter di conseguenza più svolgere l’attività lavorativa consueta di operaio edile (doc. TAF 1). C.b Con decisione del 25 marzo 2020 la SUVA ha comunicato all’assicu- rato che, a seguito della decisione dell’UAIE del 17 febbraio 2020 e del conseguente riesame del diritto alla rendita, dal 1° aprile 2020 avrebbe ri- dotto la rendita al 23% (doc. 158). C.c Il 18 luglio 2020, l’interessato ha versato l’anticipo di CHF 800.- a co- pertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 6 – 10). C.d Nella risposta al ricorso del 2 settembre 2020 l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato. Per quel che concerne l’aspetto medico, l’autorità inferiore ha osservato che dalla documentazione sanitaria raccolta in sede di revisione risulta una ca- pacità lavorativa completa in attività adeguate e che i referti medici prodotti dall’assicurato non erano suscettibili di modificare tale valutazione. In me- rito al calcolo dell’invalidità ha invece ribadito che dal raffronto dei redditi, tenendo conto di una riduzione del 15% per età, limitazioni funzionali e assenza di formazione, risulterebbe un grado di invalidità del 23%, motivo per cui a decorrere dal 1° aprile 2020 non sarebbe più dato il diritto ad una rendita (doc. TAF 12). C.e Invitato da questo Tribunale a presentare la replica, il ricorrente vi ha rinunciato lasciando scadere il termine assegnato (doc. TAF 13 e segg.).
Diritto: 1.
C-1594/2020 Pagina 6 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e domiciliato in Italia, vi è inoltre un elemento transfrontaliero, avendo l’inte- ressato lavorato in Svizzera (DTF 143 V 81 consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid. 4.3.2 nonché, tra le altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C- 95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69) per cui è applicabile, di principio l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circo- lazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
C-1594/2020 Pagina 7 assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Litigioso è il diritto, o meno, del ricorrente ad una rendita d’invalidità anche dopo il 1° aprile 2020, in particolare contestata è l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa in attività adeguate. Non risulta invece
C-1594/2020 Pagina 8 censurata la totale e definitiva incapacità lavorativa nella precedente atti- vità lavorativa di carpentiere/operaio edile, che è stata (ri)confermata dall’UAIE nel provvedimento impugnato. Tale censura del ricorrente non verrà dunque ulteriormente approfondita nel presente giudizio, non essen- dovi un interesse degno di protezione in tal senso. 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Al caso in esame si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 6a revisione della LAI in vigore dal 1° gennaio 2012 (v. altresì DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore) nonché le ulteriori nuove norme entrate in vigore fino alla data della decisione impu- gnata. 4.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscet- tibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta de- cisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4.3 Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale ap- plica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per
C-1594/2020 Pagina 9 la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li- beramente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol- tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo- tivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'in- carto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 5. 5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in pre- visione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della ren- dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invali- dità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (lett. b). 5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
C-1594/2020 Pagina 10 di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è, altresì, una diversa valutazione di una fatti- specie restata sostanzialmente immutata (DTF 131 V 84 consid. 3; sen- tenza del TF 8C_534/2014 del 13 agosto 2014 consid. 3.2 e 8C_624/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2 nonché relativi riferimenti). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3). 6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 6.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
C-1594/2020 Pagina 11 per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). 6.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considera- zioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere conside- rato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei par- ticolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 6.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre- cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2). 6.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 7.
C-1594/2020 Pagina 12 7.1 Alfine di accertare se il grado d’invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la si- tuazione di fatto determinante di cui all’ultima decisione cresciuta in giudi- cato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall’altro lato, la situazione vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 140 V 514 consid. 5.2 e 133 V 108 consid. 5). 7.2 Nel caso di specie, e come rettamente rilevato nella decisione impu- gnata, il periodo determinante è quello intercorrente dal 14 gennaio 2005/24 marzo 2005 (date della decisione e della decisione su opposizione con cui l’UAI-B._______ ha in particolare accordato all’insorgente un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2004) e la data della decisione impugnata del 17 febbraio 2020 (doc. 154). Le comunicazioni dell’amministrazione del 17 luglio 2007 (doc. 42), del 25 maggio 2010 (doc. 75), del 16 maggio 2013 (doc. 91) e del 21 giugno 2016 (doc. 101) me- diante le quali è stata confermata l’erogazione di un quarto di rendita, non sono infatti rilevanti in questo contesto, non essendo state precedute da un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento per- tinente dei fatti e determinazione del grado d’invalidità mediante raffronto dei redditi. 8. Evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa 8.1 Nell’ambito della procedura avviata il 10 giugno 2002 e conclusasi con l’attribuzione di una rendita d’invalidità intera dal 1° maggio 2002 al 31 ago- sto 2003 ed un quarto di rendita a decorrere dal 1° giugno 2004, l’autorità cantonale si è fondata sia sulla documentazione della SUVA, sia su accer- tamenti sanitari propri (doc. 19 e segg.). Fra gli atti figura:
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9.1 Nell’ambito della procedura di revisione avviata il 27 marzo 2019, l’UAIE ha dapprima assunto agli atti:
C-1594/2020 Pagina 14 condizioni di salute dell’assicurato erano migliorate ed ha posto le dia- gnosi di “lussazione bilaterale di spalla chirurgicamente trattata con at- tuale artropatia degenerativa su base artrosica e tendinopatia del sot- toscapolare e sovraspinoso spalla dx, a moderata incidenza funzio- nale”. Essa ha inoltre precisato che era in grado di svolgere regolar- mente lavori pesanti senza limiti funzionali e che poteva svolgere a tempo pieno sia la sua precedente attività, sia un’attività adeguata (doc. 112). 9.2 Preso atto delle valutazioni della dott.ssa C., con presa di po- sizione del 6 agosto 2019, il dott. D. del SMR ha dichiarato che lo stato di salute dell’interessato era all’evidenza migliorato ed ha confermato che era totalmente capace al lavoro in attività adeguate (ad esclusione dei lavori sopra la testa, sollevamento di massimo 15kg, senza movimenti ri- petitivi). Il medico SMR ha nondimeno ritenuto che la precedente attività di carpentiere non era più indicata (doc. 115). 9.3 Con referto relativo all’esame radiologico della colonna cervicale e lombo sacrale del 9 ottobre 2019, il dott. I., radiologo, ha rilevato “uncoartrosi. Fine osteofitosi somatomarginalea carico dei metameri cervi- cali e lombari con riduzione dello spazio intersomatico C3 – C4, C6-C7, L5- S1 da discopatia. Lieve scoliosi. Dx concavo lombare medio. Tendenza alla sacralizzazione di L5” (doc. 130). 9.4 Con referto medico del 14 ottobre 2019, il dott. L., specialista in economia e management dei servizi sanitari, ha certificato che il paziente presentava: “esiti di intervento di stabilizzazione scapolo-omerale bilaterale per lussazione recidivante, con attuale tendinopatia del sottoscapolare, del sovraspinoso e borsite sad. presenza di artropatia degenerativa acromion- claveare ad impronta ipertrofica. In atto di evidenzia grave limitazione dell’articolarità delle spalle bilateralmente. Uncoartrosi colonna cervicale e lombare con osteofitosi. Riduzione dello spazio intersomatico a sedi multi- ple da discopatia cervicale, scoliosi dx concavo. Sacralizzazione di L5”. Il medico ha pure indicato che tali patologie determinavano un’invalidità per- manente pari al 55% (doc. 129). 9.5 Con referto relativo all’esame radiologico delle spalle del 16 ottobre 2019, il dott. M._______, radiologo, ha rilevato “segni di artropatia acro- mion-claveare bilaterale. Lieve sclerosi del trochite di destra da modesta tendinopatia. Presenza di mezzo di sintesi metallico (chiodo) nel cavo ascellare di destra da pregresso intervento chirurgico. Segni di artrosi della scapolo-omerale sinistra con minuta osteofitosi del margine inferiore della
C-1594/2020 Pagina 15 glena e accenno alla osteofitosi pericefalica inferiore. Rime articolari gleno- omerali conservate” (doc. 132). 9.6 Con presa di posizione medica SMR del 9 dicembre 2019 il dott. D._______ ha analizzato i referti medici trasmessi dall’assicurato, preci- sando che i medici consultati si erano limitati ad elencare le diagnosi, che sono compatibili con un impiego in attività adeguate rispettose delle note affezioni alle spalle. Egli ha dunque concluso che i documenti in questione non erano atti a mettere in dubbio le valutazioni della dott.ssa C._______ (doc. 144). 9.7 Il 14 gennaio 2020 l’assicurato ha trasmesso la lettera di dimissione del 27 novembre 2019, da cui risulta un ricovero dal 12 novembre 2019 al 27 novembre 2019 presso il Grande Ospedale Metropolitano di (...) per un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi in paziente già operato per lus- sazione abituale alla spalla destra (prognosi di 20 giorni). Egli ha pure tra- smesso un certificato medico del dott. N., specialista in ortopedia e traumatologia, del 5 dicembre 2019, manoscritto ed in larga parte illeggi- bile (doc. 147 e segg.). 9.8 L’UAIE ha nuovamente sottoposto i referti medici trasmessi al SMR. Con presa di posizione del 4 febbraio 2020 il dott. D. ha dichiarato che l’intervento subito giustificava un’incapacità lavorativa di massimo quattro settimane e che in seguito un’attività adeguata era nuovamente esigibile a tempo pieno. Egli ha pertanto confermato la presa di posizione medica del 6 agosto 2019 (doc. 152). 9.9 Con rapporto del 16 marzo 2020 relativo alla risonanza magnetica della spalla destra, il dott. H., radiologo, ha in particolare rilevato esiti dei precedenti interventi chirurgici, segni di artropatia acromion-claveare e tendinopatia. Egli ha inoltre evidenziato la necessità di una valutazione or- topedica (doc. TAF 5). 10. 10.1 Nel caso in esame per quel che concerne le problematiche legate alle spalle, sia la dott.ssa C., sia il dott. D._______ hanno tenuto conto, da un lato, degli esiti delle lussazioni bilaterali trattate chirurgica- mente e, dall’altro lato, anche dell’artropatia e della tendinopatia di cui sof- fre l’assicurato. Al riguardo entrambi i medici hanno ritenuto una limitata incidenza funzionale, in particolare per l’esercizio di attività adeguate. Il dott. D._______, alla luce delle menzionate diagnosi e dopo aver preso
C-1594/2020 Pagina 16 posizione in maniera specifica sui certificati medici prodotti, ha peraltro ri- badito l’inesigibilità della precedente attività e di lavori che richiedono l’uso delle braccia al di sopra della testa, il sollevamento di pesi superiori ai 15kg o ancora movimenti ripetitivi (limitazioni simili a quelle descritte al momento dell’attribuzione della rendita; cfr. consid. A.i). Dal canto suo, il ricorrente ha unicamente trasmesso alcuni brevi e generici certificati che si limitano ad elencare e confermare le menzionate diagnosi. Egli non ha invece pro- dotto alcun atto medico contenente una diversa e motivata valutazione dei suoi limiti funzionali, rispettivamente della sua capacità lavorativa residua in attività adeguate, rispetto alla perizia particolareggiata E213 del 21 mag- gio 2019, confermata a più riprese anche dallo specialista in medicina fisica e riabilitativa del SMR e altresì in linea con le precedenti perizie particola- reggiate E213 del 15 marzo 2013 e del 18 aprile 2016 nelle quali era già stata attestata una piena capacità lavorativa in qualsiasi attività (cfr. doc. 85 e 97). Pertanto, non vi è motivo per questa Corte di scostarsi dall’ap- prezzamento delle risultanze processuali di cui alla decisione impugnata. 10.2 Per quel che concerne invece le affezioni alla colonna cervicale e lom- bare, dallo stringato referto medico del 9 ottobre 2019 del dott. I._______ risultano le diagnosi di artrosi cervicale con fine osteofitosi, lieve scoliosi e tendenza alla sacralizzazione di L5. Lo specialista in questione non ha in- dicato né limiti funzionali, né incapacità lavorativa in ragione di tali affezioni. Le affezioni in questione sono invece state valutate dal medico SMR, il quale ha rilevato che sono di entità minima e non comportano ulteriori limiti funzionali. Pertanto ha concluso che esse sono compatibili con un’attività adeguata a tempo pieno, senza essere atte a modificare le conclusioni della perizia E213 del 21 maggio 2019. Alla luce di quanto appena esposto si può ritenere che il ricorrente ha reso verosimile l’esistenza di una nuova diagnosi di natura ortopedico/reumatologica relativa alla colonna verte- brale (doc. TAF 5) tuttavia non che tale nuova affezione abbia un’incidenza superiore sulla capacità lavorativa in attività adeguate rispetto a quella at- testata dal medico SMR e già preesistente. In simili condizioni le conclu- sioni dei dott.i C._______ e D., che hanno attestato una piena ca- pacità lavorativa in attività adeguate, nel rispetto dei limiti funzionali elen- cati, vanno confermate. 10.3 Per quel che attiene infine al ricovero ospedaliero dal 12 al 27 novem- bre 2019 con intervento di rimozione dei mezzi di sintesi della spalla destra, il medico dimettente ha posto una prognosi di venti giorni (doc. 148) e dagli atti all’incarto non risultano ulteriori complicazioni. Il dott. D. ha dunque ritenuto che in seguito ad un’incapacità lavorativa di massimo quat- tro settimane l’assicurato era nuovamente abile a tempo pieno in un’attività
C-1594/2020 Pagina 17 adeguata. Di conseguenza, tale intervento non è atto a far sorgere dubbi concreti in merito all’accertamento dei fatti effettuato nell’ambito della pro- cedura di revisione in esame e la piena capacità lavorativa in attività ade- guate va confermata. 10.4 In conclusione, non è ravvisabile agli atti alcun referto medico consi- stente e convincente che offra indizi sufficienti per dover mettere in discus- sione l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore, fondato in par- ticolare sulla perizia particolareggiata E213 del 21 maggio 2019, confer- mata per quanto riguarda la capacità lavorativa in attività adeguate, anche dalle numerose prese di posizione del dott. D._______. Tali conclusioni corrispondono pure alle valutazioni espresse dai medici nelle precedenti perizie particolareggiate E213 del 15 marzo 2013 e del 18 aprile 2016 (cfr. doc. 85 e 97). Non sussiste pertanto alcun motivo d’effettuare ulteriori ac- certamenti medici dal momento che dagli stessi non vi è da attendersi alcun nuovo elemento decisivo con riferimento alla situazione esistente fino alla data della decisione impugnata. In tale contesto, non soccorre il ricorrente neppure il riconoscimento di un grado di invalidità del 55% in Italia, poiché il sistema italiano è fondato su presupposti completamente diversi da quello svizzero. 10.5 10.5.1 Risulta quindi provato con il grado della verosimiglianza preponde- rante valido nelle assicurazioni sociali che nelle precedenti attività di ope- raio edile/carpentiere l’assicurato è totalmente e durevolmente inabile dal 22 maggio 2001. In attività adeguate la capacità lavorativa, eccettuato per i limiti funzionali elencati (consid. 8.2), non è per contro limitata, fino alla data della decisione impugnata. 10.5.2 Al riguardo va ancora rilevato che irrilevante è stabilire la capacità lavorativa nell’attività in cui l’assicurato si era integrato al momento dell’at- tribuzione della rendita nel 2005. Da anni infatti l’assicurato non svolge più tale attività, che era in ogni caso esercitata a tempo pieno con una ridu- zione del rendimento del 15% riconducibile a limiti funzionali simili a quelli indicati nel 2004 in attività adeguate e a quelli attestati attualmente dai me- dici interpellati (consid. A.i, 8.2, B.e e 10.1) e quindi nella stessa misura rispetto a quanto stabilito nella decisione impugnata (consid. B.e). 10.6 In relazione allo stato di salute e alla capacità lavorativa la decisione impugnata va pertanto confermata.
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C-1594/2020 Pagina 19 11.1.4 Nel caso di assicurati che hanno beneficiato di una rendita per al- meno quindici anni oppure hanno raggiunto l'età di 55 anni, il Tribunale federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza, indicando che in tali fattispecie la facoltà di autointegrarsi non può più essere presunta e che di regola saranno necessari provvedimenti professionali prima di poter ridurre, rispettivamente sopprimere la rendita. Le misure d'integrazione de- vono essere eseguite in anticipo e protrarsi fino a quando l’assicurato è in grado di sfruttare il potenziale lavorativo attestato dal punto di vista medico- teorico con i propri sforzi e di farne uso per un'attività lucrativa (SVR 2015 IV n. 41 pag. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV n. 73 pag. 220, sen- tenze del TF 9C_228/2010 consdi. 3; 9C_163/2009 consid. 4.2.2; 8C_582/2017 del 22 marzo 2018 consid. 6.3; 8C_394/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.2; 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 3.1 con riferi- menti). 11.1.5 Nondimeno il Tribunale federale ha altresì statuito svariate ecce- zioni al principio ("presunzione" [sentenza del TF 9C_707/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.1]) secondo cui un'autointegrazione non è più esigi- bile una volta raggiunti i 55 anni di età o i 15 anni di diritto alla rendita. Si tratta in particolare dei casi in cui l'assenza prolungata dal mercato del la- voro è dovuta a motivi non imputabili all’invalidità (sentenza del TF 9C_819/2014 del 19 giugno 2015 consid. 4 con riferimenti), dei casi in cui l'assicurato è particolarmente dinamico, flessibile ed integrato nella vita so- ciale (sentenza del TF 9C_68/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.3) e dei casi in cui dispone di una formazione ed esperienza professionale partico- larmente ampia (sentenza del TF 8C_39/2012 del 24 aprile 2012 consid. 5.2). Per poter capovolgere la presunzione di inesigibilità di un’autointegra- zione sono necessari elementi concreti che permettono di concludere che l'assicurato può reintegrarsi nella vita lavorativa senza assistenza nono- stante l'età avanzata e/o il lungo periodo di percezione della rendita con corrispondente assenza dal mercato del lavoro (SVR 2015 IV n. 41 pag. 139, sentenza del TF 9C_183/2015 consid. 5). L’onere di provare che, con- trariamente alla presunzione, la persona assicurata è in grado di (ri)utiliz- zare la capacità lavorativa attestata medicalmente attraverso l'autointegra- zione, spetta all’Ufficio AI (cfr. le sentenze del TF 8C_759/2018 del 13 giu- gno 2019 consid. 9.2 e 8C_494/2018 del 6 giugno 2019 consid. 5.1 con riferimenti). 11.2 Nel caso concreto, dalle carte processuali risulta che l’autorità infe- riore, nonostante l’assicurato abbia beneficiato di una rendita per oltre 15 anni (rendita intera dal 1° maggio 2002 al 31 agosto 2003 e un quarto di
C-1594/2020 Pagina 20 rendita a decorrere dal 1° giugno 2004), non si è confrontata con la capa- cità integrativa dell’assicurato. Questo Tribunale rileva nondimeno che da- gli atti risulta che l’assicurato – che è sempre risultato abile in attività ade- guate a tempo pieno nel rispetto dei limiti funzionali elencati (consid. 10.5.2) – ha già beneficiato di una riqualifica professionale e che egli ha lavorato per oltre cinque anni con piena soddisfazione del datore di lavoro nell’attività in cui è stato riformato. Inoltre, dagli atti risulta pure che egli non lavora da aprile 2009, che ha percepito prestazioni di disoccupazione senza aver intrapreso particolari tentativi di ripresa lavorativa, né aver ri- chiesto provvedimenti professionali all’autorità inferiore. Di conseguenza, nella fattispecie deve essere ritenuto che l’assenza dal mercato del lavoro non sia dovuta a motivi imputabili all’invalidità e l’assicurato – che deve essere ritenuto in grado autointegrarsi nonostante abbia percepito una ren- dita per oltre 15 anni – non può pretendere l’esecuzione di provvedimenti professionali o ulteriori accertamenti in tal senso (cfr. in particolare la sen- tenza del TF 9C_819/2014 del 19 giugno 2015 consid. 4). 12. Sfruttabilità della capacità lavorativa residua Infine, per quel che concerne la possibilità di sfruttare la capacità di gua- dagno residua sul mercato del lavoro, il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che non vanno poste esigenze eccessive riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle prospettive di guadagno (v. sentenze del TF 9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18 settembre 2008 consid. 4.2). Questo Tribunale rileva poi che i limiti funzionali dell’assicurato sono modesti e permettono senz’al- tro l’esercizio di numerose attività leggere. Inoltre dagli atti non emergono elementi che permettono di ritenere che la capacità lavorativa in attività sostitutive rispettose delle limitazioni funzionali non sia effettivamente sfrut- tabile sul mercato del lavoro equilibrato e, d’altro canto, il ricorrente nep- pure lo sostiene. Non vi è alcuna ragione di dubitare del fatto che l’insor- gente, nato nel 1965, disponga di sufficienti strumenti e risorse per svol- gere un’attività parificabile a quella eseguita dopo la riqualifica professio- nale oppure una nuova occupazione rispondente alle limitazioni funzionali indicate. Al medesimo si presenta dunque un ventaglio di professioni piut- tosto ampio, con mansioni semplici e ripetitive – che non richiedono neces- sariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione profes- sionale, ma che possono essere esercitate dopo una semplice introdu- zione al posto di lavoro e un breve periodo di pratica. Il Tribunale federale ha del resto già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali si- mili, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria
C-1594/2020 Pagina 21 capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazio- nale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano in particolare aggravi fisici (cfr., fra le tante, le sentenze del TF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3 con rinvii, 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 con rinvii, I 359/06 del 22 giugno 2007 consid. 4.2 con rinvii). Pertanto, questo Tribunale rileva che la residua capacità lavorativa del ri- corrente in attività sostitutive rispettose delle limitazioni funzionali è piena- mente sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato. 13. Raffronto dei redditi in base ai dati statistici Infine, considerato che da aprile 2009 l’assicurato non lavora più come operaio nell’eliografia, occorre esaminare la conformità al diritto federale del grado d’invalidità stabilito dall’amministrazione e pertanto del nuovo raf- fronto dei redditi eseguito in virtù dei soli dati statistici, sia per quanto ri- guarda il reddito da valido che per quello da invalido (doc. 116). In caso di risposta affermativa, una revisione e quindi, in concreto, la soppressione dal 1° aprile 2020 del quarto di rendita precedentemente assegnato all’as- sicurato è infatti possibile anche senza che sia intervenuto un migliora- mento della capacità lavorativa in attività adeguate (cfr. consid. 5.4 del pre- sente giudizio). 13.1
13.1.1 Secondo il metodo generale di comparazione dei redditi (art. 16 LPGA), a cui rinvia l’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (metodo ordinario del confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa; cfr. anche DTF 137 V 334 consid. 3.1.1). 13.1.2 Nell’ambito di una procedura di revisione, il momento determinante per il raffronto dei redditi, è quello in cui il diritto alla rendita potrebbe subire una modifica in applicazione degli art. 88a e 88 bis OAI (cfr. sentenza del TF 9C_882/2010 del 25 gennaio 2010 consid. 7.2.1; BSK ATSG-FREY/LANG, Art. 16 N 31 e CR LPGA- MARGIT MOSER-SZELESS, art. 16 LPGA, N 41). I redditi con e senza invalidità devono essere determinati sulla base delle
C-1594/2020 Pagina 22 indicazioni salariali o statistiche, valide per lo stesso anno (sentenza del TF I 471/05 del l’11 maggio 2006 consid. 3.2) tenendo conto delle modifi- che riguardanti tali redditi e suscettibili di influire sul diritto alla rendita fino all’emissione della decisione dell’autorità competente (DTF 129 V 222 con- sid. 4.1 e i riferimenti ivi citati; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thé- matique, ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, p. 548, N. 2063- 2064). 13.1.3 Nel caso concreto, il provvedimento impugnato del 17 febbraio 2020 è stato notificato all’assicurato il 25 febbraio 2020 (cfr. doc. 157) e, in ap- plicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la soppressione della rendita è stata messa in atto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione impugnata, ossia il 1° aprile 2020. Il raffronto dei redditi dovrebbe dunque essere effettuato con i dati statistici validi per l’anno 2020. Tuttavia, non essendo al momento dell’emanazione del provvedi- mento impugnato ancora disponibili i dati relativi all’anno 2018, né tanto meno quelli per il 2020, va confermato l’utilizzo da parte dell’UAIE dei dati del 2016 (cfr., sulla legittimità di tale procedere, fra l’altro, la sentenza del TF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con rinvii), fermo restando che un’indicizzazione, sarebbe irrilevante per l’esito della lite (secondo la T1.1.15 Indice dei salari nominali, Uomini, periodo 2016-2018, l’indicizza- zione della categoria “totale” è difatti dello 0,9% mentre quella della “cate- goria 41 – 43 Costruzioni” è dello 0,8%). 13.2 13.2.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assi- curata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (ossia quello della modifica del diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità pro- fessionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determi- nato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo red- dito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o nel caso in cui la cessazione di tale attività risalga a parecchi anni prima del momento determinante per la valutazione
C-1594/2020 Pagina 23 dell'invalidità (Sentenza del TF I 636/02 del 15 aprile 2003 consid. 4.1; I 574/01 del 17 dicembre 2002 consid. 3.4; MICHEL VALTERIO, Op. cit., p. 554, N. 2085). cfr. sentenza del TF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2). 13.2.2 Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha indicato di aver eccezional- mente determinato il salario da valido facendo ricorso ai dati statistici dell’Ufficio federale di statistica (tenuto conto della categoria 41-43 “costru- zioni”, del livello di competenze 2, e di un orario usuale di 41.4 ore settima- nali) per evitare una distorsione dovuta all’indicizzazione su un lungo pe- riodo di un salario pagato diversi anni fa. Essendo trascorsi quasi due de- cenni da quando il ricorrente ha percepito il suo ultimo stipendio come car- pentiere, tale modo di procedere – che peraltro non è stato contestato – risulta corretto e va confermato. 13.3 13.3.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la si- tuazione salariale concreta dell’assicurato, a condizione che, cumulativa- mente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in ma- niera completa e ragionevole la capacità di lavoro residua, il reddito deri- vante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, segna- tamente perché dopo l’insorgenza dell’invalidità la persona assicurata non ha più esercitato alcuna attività lucrativa oppure non ha esercitato una nuova attività lucrativa, malgrado essa sia ragionevolmente esigibile, pos- sono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 139 V 592 consid. 2.3; sentenza del TF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 7), fermo restando che di principio occorre fare riferimento ai dati statistici più recenti (DTF 143 V 295 consid. 2.3). 13.3.2 Per quel che attiene al requisito dello sfruttamento completo e ra- gionevole della residua capacità lavorativa, il Tribunale federale ha preci- sato che tale condizione non è adempiuta qualora quest’ultimo potrebbe percepire in un mercato del lavoro equilibrato un reddito più elevato rispetto a quello effettivamente percepito. Nell’ipotetico mercato del lavoro equili- brato la ricerca di un nuovo impiego risulta esigibile anche qualora per l’as- sicurato, per motivi congiunturali, nel mercato del lavoro reale è molto dif- ficile, rispettivamente impossibile, trovare un tale impiego. L’imputabilità di un reddito ipotetico più elevato non si fonda principalmente sull’obbligo di
C-1594/2020 Pagina 24 ridurre il danno, ma piuttosto sull’idea che le assicurazioni sociali compen- sino unicamente il discapito economico derivante da un danno alla salute (cfr. in particolare sentenza del TF 8C-313/2018 del 10 agosto 2018, con- sid. 6.3 e rinvii). 13.3.3 Di principio, quando risulta necessario ricorrere ai valori statistici per determinare il reddito da invalido, sono applicabili i dati salariali medi na- zionali risultanti dalla Tabella TA1 dell’ISS relativa al settore privato, segna- tamente il salario lordo, valore mediano, per divisioni economiche, totale. Tuttavia, qualora ciò risulti opportuno, ci si può riferire al salario lordo di un singolo settore o di una singola categoria professionale al fine di permet- tere all’assicurato di sfruttare in maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità lavorativa residua. Questo sarà in particolare il caso qua- lora, prima dell’insorgenza del danno alla salute, la persona assicurata ha lavorato per molti anni nello stesso settore e l’esercizio di un’attività lucra- tiva in un altro settore non appare esigibile (sentenza del TF 8C_457/2017 dell’11 ottobre 2017 consid. 6.2). Poiché i salari statistici sono general- mente fondati su un orario settimanale di 40 ore, gli stessi devono essere adeguati all’orario usuale medio settimanale del corrispondente settore d’impiego (DTF 126 V 75 consid. 3b/bb). Inoltre, tali salari devono essere adeguati all’evoluzione dei salari nominali, applicando l’indice per gli uo- mini o per le donne (DTF 129 V 408 consid. 3.1.2). 13.3.4 Nella fattispecie concreta, l’interessato – in seguito all’infortunio del 22 maggio 2001 – aveva beneficiato di una riqualifica professionale come operaio nel settore dell’eliografia (cfr. doc. 28 e 48). Pertanto, nel confronto dei redditi posto alla base delle decisioni del 2005, l’UAI-B._______ aveva tenuto conto del reddito effettivamente percepito dal ricorrente all’epoca.
Tuttavia, dagli atti risulta pure che tale attività non viene più esercitata a partire dall’aprile 2009 (doc. 83). Di conseguenza questo Tribunale rileva che, essendo accessibili all’assicurato tutte le attività che non includono il sollevamento di pesi oltre i 15Kg, lavoro al di sopra della testa e movimenti ripetitivi, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha fatto ricorso al valore relativo alla categoria totale della Tabella TA1, tenuto conto dell’orario usuale di lavoro di 41.7h/settimana e di una riduzione giurisprudenziale del 15% giustificata per i limiti funzionali sopraelencati e non contestata (doc. 116). 13.4 Da quanto precede, risulta che l’autorità inferiore ha correttamente determinato sia il reddito da valido, che quello da invalido, fondandosi sui
C-1594/2020 Pagina 25 valori tabellari e che il grado di invalidità del 23% stabilito dall’amministra- zione va confermato. 14. Da quanto esposto discende che l’autorità inferiore ha correttamente con- siderato una piena capacità lavorativa, tenuto conto dei limiti funzionali elencati, in attività adeguate e che risulta conforme al diritto federale pure l’aggiornamento del raffronto dei redditi eseguito in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa in cui l’assicurato era stato reintegrato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di soppressione della rendita impugnata confermata. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]). Esse sono computate con l’anticipo spese, di identico ammontare, versato dall’insorgente 18 luglio 2020. 15.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’an- che vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1594/2020 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l’anticipo spese di CHF 800.-, corrisposto il 18 luglio 2020, al momento della crescita in giudicato della sentenza. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata).
(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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