B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1562/2017
Sentenza del 24 gennaio 2019 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Caroline Gehring, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 16 febbraio 2017).
C-1562/2017 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadina italiana, coniugata con figli, nata il (...) 1960, ha lavorato in Svizzera come frontaliera dal 1978 al 1981 e dal 1990, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. ad esempio doc. 13 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicura- zione per l’invalidità del Cantone B., in seguito “UAI-B.”). A.b Dal 15 novembre 1993 l’assicurata è stata alle dipendenze di C. (in seguito “C.”), (...), in qualità di addetta al bar, al 100% fino al 31 marzo 2012 e poi al 90%, per motivi di “ristrutturazione interna legata all’esigenza di reparto” imposti dal datore di lavoro (doc. 37 UAI-B.). In seguito a malattia, manifestatasi il 9 agosto 2012, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 giugno 2013 (doc. 14 UAI-B.). B. B.a Dal 9 al 17 agosto 2012, l’assicurata è stata ricoverata presso il reparto di pneumologia dell’D.di (...) ed è stata dimessa con la diagnosi di “insufficienza respiratoria ipossiemica da sospetta ipoventilazione/OSAS in obesità” (doc. 5, p. 27 e seg. UAI-B.). B.b L’interessata è stata nuovamente ricoverata dal 9 al 15 ottobre 2012 presso l’E., sezione di pneumologia riabilitativa in quanto affetta da “sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS). Sindrome delle gambe senza riposo. Obesità” (si confronti la relazione clinica della dr.ssa F._______ doc. 5, p. 16 doc. UAI-B.). C. C.a In data 11 aprile 2013, su invito dell’UAI-B., che aveva rice- vuto da parte di G._______ il modulo relativo al rilevamento tempestivo l’interessata ha trasmesso all’amministrazione il formulario di richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità (doc. 1, 2, 7, 8 UAI-B.). Ai fini istruttori l’autorità adita ha assunto agli atti l’incarto dell’assicuratore malattia e ulteriore documentazione medica trasmessa dall’interessata (doc. 13-30 UAI-B.). C.b Nella valutazione peritale del 21 ottobre 2013, allestita su incarico di G._______ SA, il dr. H._______, generalista e pneumologo, ha posto la
C-1562/2017 Pagina 3 diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di insufficienza respiratoria ipossiemica da sospetta iperventilazione, attestando un’incapacità lavora- tiva completa nella precedente attività a partire dal 9 agosto 2012 e una capacità lavorativa in attività esigibili del 70%, dall’estate 2013, intesa come occupazione a tempo pieno con rendimento ridotto (cfr. doc. 57 dell’incarto Cassa malati e doc. 30 e segg. UAI-B.). C.c Nel rapporto del 20 gennaio 2014, il dr. I., specialista in medi- cina interna, reumatologia e farmacologia, ha diagnosticato una “possibile artrite reumatoide sieronegativa” oppure una “spondiloartrite indifferenziata (...) da seguire nel tempo” (doc. 50 UAI-B.). C.d In data 31 maggio 2014, il dr. L., specialista in medicina in- terna ed in ematologia clinica e di laboratorio, dopo aver certificato che la paziente risultava affetta dalle note patologie, ha precisato che “concomi- tava inoltre uno stato depressivo con reazione di panico, per cui ho indicato una terapia con farmaco duloxetina e prescritto controlli clinici successivi” (doc. 57, p. 155 UAI-B.). C.e Dal canto suo, con certificato medico del 22 ottobre 2014, il dr. M., reumatologo, ha posto la diagnosi di “sospetta artrite reuma- toide in DD di tipo psoritatico” e “possibile fibromialgia (secondaria)” (doc. 57, p. 156 UAI-B.). Lo specialista ha confermato tali diagnosi con scritto del 10 febbraio 2015 (doc. 57, p. 157 UAI-B.). Con certifi- cato medico del 30 marzo 2015, egli ha inoltre precisato che la paziente presentava una malattia reumatica infiammatoria e che “in diagnosi diffe- renziale entra la possibilità di un’artrite reumatoide o di una spondolo-ar- tropatia in particolare artrite psoriatica”. La diagnosi di possibile fibromial- gia non è più stata attestata (doc. 60 UAI-B.). D. Con progetto di decisione del 5 marzo 2015 l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni, indicando che l’assicurata avrebbe diritto ad una rendita intera per il mese di agosto 2013. Tuttavia, il versamento della ren- dita poteva avvenire al più presto dal 1°ottobre 2013, dopo sei mesi dalla richiesta di prestazioni AI (art. 29 LAI), data in cui tale diritto non sussisteva, essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 54). E. Il dr. N., specialista in medicina interna generale del SMR, in data 15 settembre 2015, preso tuttavia atto del “quadro poco chiaro a livello
C-1562/2017 Pagina 4 diagnostico e funzionale”, e dell’attestato peggioramento del quadro de- pressivo ha proposto di completare l’istruttoria con una perizia pluridiscipli- nare psichiatrica, neurologica, reumatologica e pneumologica (doc. 69 UAI-B.). F. Nel frattempo il 19 settembre 2015, l’assicurata è stata ricoverata presso il servizio psichiatrico dell’O. di (...). Essa è stata dimessa il 9 otto- bre 2015 con diagnosi di: “depressione maggiore, episodio ricorrente grave, con comportamento psicotico (...)” (cfr. doc. 74 UAI-B.). G. G.a La perizia pluridisciplinare è stata allestita il 12 settembre 2016, dai dr.i P. e Q., specialiste in medicina interna del R. (R.) dell’S. (S.), con il coinvolgimento dei dr.i T.(oftalmologa), U._______ (reumatologo), V._______ (speciali- sta in psichiatria e psicoterapia), Z._______ (neurologo), AA._______ (specialista in medicina interna, endocrinologia e diabetologia), AB._______ (cardiologo) e AC._______ (pneumologo) (doc. 97 UAI- B.). Del contenuto si dirà, nei considerandi di diritto. G.b Con presa di posizione dell’11 ottobre 2016 i periti R. hanno risposto alle domande poste dal dr. N._______ del SMR, precisando che per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico sussiste un’incapacità lavorativa del 40% a partire dall’ottobre 2015 (doc. 100 UAI-B.). H. Con rapporto finale SMR del 12 ottobre 2016 (doc. 99 UAI-B.), il dr. N._______ ha confermato le diagnosi e le conclusioni del R., secondo cui vi era in sostanza una capacità lavorativa del 90% nell’attività abituale ed in attività adeguate a partire dal dicembre 2012 ed una capacità lavorativa del 60% a partire dal 10 ottobre 2015, segnalando altresì un’in- capacità lavorativa nelle mansioni consuete del 20% a partire da settembre 2015. I. Nell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25 novembre 2016, l’assistente sociale ha valutato che sussisteva un’inva- lidità del 22% da agosto 2012 (doc 106 UAI-B.).
C-1562/2017 Pagina 5 J. L’UAI-B._______ ha quindi emesso un nuovo progetto di decisione del 16 dicembre 2016, con cui ha prospettato di non accordare provvedimenti pro- fessionali e, in applicazione del cosiddetto “metodo misto”, di respingere la richiesta di rendita, avendo accertato un grado di invalidità del 38% (doc. 109 UAI-B.). K. Al progetto di decisione del 16 dicembre 2016, l’assicurata si è opposta con scritto dell’avv. AD. del 9 gennaio 2017, adducendo che dai documenti agli atti emergeva un’incapacità lavorativa sufficiente per rico- noscere una rendita d’invalidità (doc. 112 UAI-B.). L. Con decisione del 16 febbraio 2017 l’UAIE ha confermato il progetto di de- cisione del 16 dicembre 2016 e respinto la domanda di prestazioni (doc. 114 e 115 UAI-B.). M. Con gravame del 13 marzo 2017, la ricorrente, per il tramite del proprio patrocinatore, ha chiesto a questo Tribunale di annullare la decisione dell’UAIE del 16 febbraio 2017 e di riconoscerle una rendita d’invalidità (doc. TAF 1). Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. N. In data 17 maggio 2017, la ricorrente ha versato il richiesto anticipo spese di CHF 800.- (doc. TAF 2 e 4). O. Con risposta di causa del 2 agosto 2017 l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato, rinviando al preavviso dell’UAI-B._______ del 21 luglio 2017 (doc. TAF 8). P. Con decisione incidentale del 13 luglio 2018, questo Tribunale ha chiesto ai periti del R._______ di indicare il codice ICD relativo alla diagnosi di fibromialgia e di trasmettere i criteri ACR 1990 e ACR 2010 così come l’al- legato citato dal dr. U._______ nella perizia del 6 aprile 2016, indicando pure quali criteri risultavano adempiuti nella fattispecie (doc. TAF 13). A tale richiesta, il R._______ ha dato seguito il 9 agosto 2018 (doc. TAF 16).
C-1562/2017 Pagina 6 Q. In data 15 agosto 2018, la risposta del R._______ è stata sottoposta alle parti per eventuali osservazioni (doc. TAF 18). R. In data 20 agosto 2018, l’avv. AD._______ ha comunicato a questo Tribu- nale che la ricorrente aveva revocato il mandato di rappresentanza in suo favore (doc. TAF 21). S. Con presa di posizione del 30 agosto 2018, nonché con le allegate osser- vazioni dell’UAI-B._______ del 23 agosto 2018, l’autorità inferiore ha riba- dito le proprie conclusioni, postulando la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 22).
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF (RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (RS 172.021), emanate dalle au- torità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministra- tivo federale (TAF) conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ri- corso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni di tale legge sono applicabili alle assicurazioni sociali discipli- nate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assi- curazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo delle spese processuali è stato inoltre tempestivamente saldato (doc. TAF 2 e 4).
C-1562/2017 Pagina 7 2. 2.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.2 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 2.3 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.4 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
C-1562/2017 Pagina 8 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.6 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rin- vii). 2.7 Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata, con cui è stata re- spinta la richiesta di prestazioni AI dell’11 aprile 2013 (doc. 7) è stata emessa in data 16 febbraio 2017 (doc. 113). Ritenuto che il diritto alle pre- stazioni di invalidità sarebbe sorto al più presto il 1° ottobre 2013 sono ap- plicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gen- naio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambia- menti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, così come eventuali modifiche entrate in vigore successivamente fino alla data della decisione impugnata (art. 29 cpv. 1 LAI). 3. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il prov- vedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Oggetto del contendere, nel caso concreto, è la mancata assegnazione di
C-1562/2017 Pagina 9 una rendita di invalidità a A._______ con effetto al più presto dal 1° ottobre 2013. 4.1 Secondo la ricorrente la decisione impugnata non terrebbe conto della patologia psichiatrica da cui è affetta, motivo per cui chiede che venga di- sposta una perizia specialistica alfine di determinare il reale grado di inva- lidità (doc. TAF 1). 4.2 D’altro canto, l’amministrazione, sulla scorta segnatamente della peri- zia pluridisciplinare del 12 settembre 2016 (doc. 97 UAI-B._______) indica in particolare che a fronte di un approfondito accertamento medico, “l’assi- curata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in sede di ricorso – eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni” (doc. TAF 8 e 22). 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 43 LPGA ed anche art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni cumulative:
C-1562/2017 Pagina 10 a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'U- nione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
C-1562/2017 Pagina 11 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.6 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esi- gere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo par- ziale, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è de- terminata secondo il capoverso 2 dell’art. 28a LAI. In tal caso, occorre de- terminare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI; metodo misto, cfr. DTF 137 V 334 consid. 5 e 130 V 393 consid. 3.3 nonché relativi riferimenti; v. pure sentenze del TF 9C_963/2013 del 24 ottobre 2014 consid. 4 e 9C_52/2013 del 12 aprile 2013 consid. 2.1 e rife- rimenti). Nell’ambito delle attività domestiche, l'invalidità deve essere valu- tata sulla base di un confronto delle attività da attuare mediante un'inchie- sta domiciliare (DTF 130 V 97 consid. 3.3.1). L'art. 27 dell'aOAI (in vigore dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2017, RS 831.201) precisava che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'e- conomia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (cfr. tuttavia il tenore del nuovo art. 27 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2018). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 cpv. 1 LPGA), l'amministrazione deve intrapren- dere d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è neces- sario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
C-1562/2017 Pagina 12 7.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2). 7.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma- zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 7.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160). 7.5 Con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, abban- donando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somatoforme pos- sono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile da parte della persona che ne è affetta (questa presunzione implicava pe- raltro il presupposto che l'incapacità di compiere simili sforzi comportava sempre e solo una completa incapacità al lavoro; DTF 141 V 281 consid. 3.4.2.2) e stabilendo che la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di disturbi da dolore somatoforme oppure di un'affezione psicosoma- tica assimilata a questi ultimi (DTF 141 V 281 consid. 4.2) deve essere
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valutata sulla base di una visione d'insieme, nell'ambito di una procedura
d'accertamento dei fatti normativa strutturata atta a stabilire, da un lato, i
fattori invalidanti e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 con-
sid. 3.4, 3.5 e 3.6).
7.6 Il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del
carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, suddividendoli in due
categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3):
ii. Successo od insuccesso del trattamento
iii. Successo od insuccesso della reintegrazione
iv. Comorbidità
b. Complesso "personalità" (diagnosi della personalità, risorse personali)
c. Complesso "contesto sociale"
B. Categoria "coerenza" (aspetti del comportamento)
a. Limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita para-
gonabili
b. Sofferenza dimostrata secondo l'anamnesi in vista di un trattamento o di
una reintegrazione.
Gli indicatori della categoria "gravità funzionale" costituiscono la base della
valutazione del caso concreto, le cui conclusioni dovranno poi essere ana-
lizzate nell'ambito della valutazione del caso secondo gli indicatori della
categoria "coerenza", tenendo altresì conto delle circostanze particolari
della fattispecie. Il catalogo di indicatori è peraltro destinato a modificarsi
in relazione agli sviluppi delle conoscenze scientifiche (DTF 141 V 281 con-
sid. 4.1.1 e 4.3).
Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso, il
Tribunale federale ha ritenuto che bisogna tener conto maggiormente degli
C-1562/2017 Pagina 14 effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della persona di eserci- tare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana. Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di gravità (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei trattamenti terapeu- tici e delle misure di reintegrazione professionale forniranno altresì delle indicazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). Bisognerà prendere in considerazione anche le ri- sorse personali della persona in rapporto alla sua personalità ed al conte- sto sociale in cui vive (DTF 141 V 281 consid 4.3.2 e 4.3.3). Sarà altresì determinante la questione di sapere se le limitazioni funzionali si manife- stano nello stesso modo in tutti gli ambiti della vita (lavoro e tempo libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle offerte terapeutiche esistenti (DTF 141 V 281 consid. 4.4 a 4.4.2). Il Tribunale federale ha comunque sottolineato che la nuova giurisprudenza non implica alcuna modifica del presupposto, di cui all'art. 7 cpv. 2 LPGA, secondo cui sussiste un'incapacità al guadagno suscettibile di cagionare un'invalidità soltanto se la stessa non è obiettivamente superabile. La nuova giurisprudenza non pregiudica altresì la necessità di riscontri ogget- tivi. Le valutazioni e le limitazioni soggettive che non sono spiegabili dal profilo medico non potranno essere considerate quali danni alla salute in- validanti, fermo restando che in tali casi di frequente non è seguito alcun trattamento adeguato (DTF 141 V 281 consid. 3.7.1). Pertanto, il Tribunale federale ha confermato che occorre partire dal principio che la persona che soffre di un'affezione psicosomatica è da considerarsi siccome valida (DTF 141 V 281 consid. 3.7.2). Nella sentenza 9C_899/2014 del 29 giugno 2015, il Tribunale federale ha poi precisato che, dal profilo medico, deve essere spiegato per quale mo- tivo le limitazioni funzionali riscontrate giustificano una limitazione della ca- pacità lavorativa, conto tenuto dello sforzo di volontà ragionevolmente esi- gibile, secondo gli indicatori stabiliti (sentenza del TF 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 3.2). Un disturbo da dolore somatoforme od una pa- tologia psicosomatica assimilata a quest'ultimo comportano un'invalidità, nella misura in cui le limitazioni funzionali di uno stato di salute accertato dal profilo medico sono dimostrate, secondo gli indicatori stabiliti, in modo convincente e senza contraddizioni, perlomeno nel senso della verosimi- glianza preponderante. In caso contrario, la persona assicurata sopporta le conseguenze dell'assenza di prova (DTF 141 V 281 consid. 6 e sentenza del TF 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 3.2).
C-1562/2017 Pagina 15 Quanto agli effetti transitori della nuova giurisprudenza, il Tribunale fede- rale ha osservato che la giurisprudenza concernente i requisiti di una peri- zia medica, di cui alla DTF 137 V 210 consid. 6, mantiene la propria validità, nel senso che le perizie mediche eseguite secondo i precedenti criteri non perdono necessariamente il loro valore probatorio. Nel singolo caso, oc- corre però esaminare, conto tenuto delle particolarità del caso e delle cen- sure sollevate, se i documenti medici agli atti permettono una valutazione convincente del caso secondo gli indicatori stabiliti. Se del caso, un com- plemento della perizia medica può essere sufficiente (DTF 141 V 281 con- sid. 8). Secondo le recenti sentenze pubblicate in DTF 143 V 409 e 418 è corretto e conforme al sistema sottoporre ad una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281 in linea di principio, tutte le malattie psichiche. È infatti erroneo qualificare come leggera un'affezione, per il motivo che la diagnosi non richiede un grado di gravità e già solo per questa ragione negare ogni limitazione rilevante della capacità lavorativa. Ciò vale a mag- gior ragione per il fatto che distinguere tra disturbi somatoformi oppure di- sturbi funzionali riconducibili a depressione crea spesso problemi in ambito peritale (DTF 143 V 409 consid 4.5.). Un tale procedimento è superfluo se l'incapacità lavorativa è negata sulla base di rapporti con forza probante allestiti da medici specialisti (si veda DTF 125 V 351) e se eventuali valutazioni contrarie non hanno valenza probatoria, perché i referti provengono da medici senza qualifica speciali- stica o perché vi sono altre ragioni (DTF 143 V 409 consid. 4.5). 7.7 Giova altresì rilevare che il parere dei medici curanti va considerato con prudenza, in quanto essi possono tendere a pronunciarsi in favore del pro- prio paziente a dipendenza del particolare legame istauratosi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 7.8 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu- dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi- denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (sentenza del Tri- bunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
C-1562/2017 Pagina 16 8. Nel caso in esame la ricorrente fonda essenzialmente le proprie censure sul rapporto di dimissione del 9 ottobre 2015 del dr. AE., che ha posto tra l’altro la diagnosi di depressione maggiore, episodio ricorrente grave con comportamento psicotico (senza indicare il relativo codice ICD; allegato doc. TAF 6), secondo cui: “la paziente è stata ricoverata per un episodio caratterizzato da deflessione timica, confusione e disorganizzazione idetica con ideazione paranoidea, focalizzata prevalentemente sul marito. Tale sintomatologia è stata verosi- milmente elicitata da eventi di vita stressanti. All’ingresso appariva confusa, scarsamente comunicativa, i nessi logici erano labili ed il tono dell’umore deflesso con tratti di disforia. Progressivamente, con l’impostazione della terapia farmacologica, la paziente ha recuperato un adeguato timismo, si sono risolte le confabulazioni e le tematiche deliranti si sono nettamente attenuate. Attualmente il pensiero è adeguato e consequenziale, il tono dell’umore è in asse, non sono presenti sintomi psicotici spontanei, non sintomi dissociativi né tratti impulsivi. Buona la critica di malattia e l’ade- sione alle cure. Si dimette in buon compenso psicopatologico”. Lo specialista non ha attestato in/capacità lavorativa all’uscita. 9. 9.1 L’UAIE dal canto suo ha fondato la propria decisione sulla perizia plu- ridisciplinare del R. del 12 settembre 2016, esperita anche alla luce del peggioramento dello stato di salute psichico, nella quale sono state poste le seguenti diagnosi: “5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Fibromialgia Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado da lieve a medio (ICD-10 F33.1). 5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Cheratocongiuntivite di origine indeterminata di media entità (DD su Sin- drome Sicca). Lieve miopia, astigmatismo miopico e presbiopia.
C-1562/2017 Pagina 17 Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado severo (indice di apnea ipopnea 36). Pregressa artrite indifferenziata anamnestica del ginocchio ds.:
C-1562/2017 Pagina 18 da oltre 3 mesi. Per quanto riguarda i criteri ACR 2010, criteri solamente anamnestici, vedi allegato”. 9.3 I periti hanno quindi concluso che l’assicurata era abile al lavoro nella precedente attività di barista ed in attività adatte nella misura del 60% (in- tesa come riduzione del rendimento globale) a partire dal 10 ottobre 2015 e che in precedenza essa presentava una capacità lavorativa del 90% dal 9 agosto 2012 in attività adeguate e nella precedente attività (doc. 97, p. 26 UAI-B.). In merito alle attività adattate, i periti hanno indicato essere esigibile, dal punto di vista psichiatrico un’attività che tiene “conto dello stante livello di fragilità strutturale della personalità emotiva dell’A. e della sua tendenza alle ricorrenze depressive”, dal lato reumatologico “un lavoro leggero e che tenga conto delle risorse fisiche dell’A. (...)”, dal punto di vista oftalmologico l’ ambiente non deve essere troppo esposto sia al sole che al vento, con utilizzo da parte dell’A. di protezione con occhiali eventualmente fotocromatici (cfr. doc. 97, p. 26 e 28 UAI-B.). Suddette valutazioni sono state confermate dai periti anche nelle osserva- zioni dell’11 ottobre 2016 con cui hanno precisato, da una parte, di non ritenere che i problemi pneumologici diagnosticati nel 2012 abbiano giusti- ficato un’incapacità lavorativa persistente nell’attività precedente, rite- nendo una totale inabilità lavorativa unicamente per il periodo dal 9 agosto 2012 ad inizio novembre dello stesso anno. D’altra parte, i periti hanno pure ribadito che l’assicurata, prima del ricovero di settembre 2015, non ha “mai presentato un quadro d’incapacità lavorativa totale o parziale dovuto a pa- tologia psichiatrica (...)” (doc. 100 UAI-B.). 9.4 Con riferimento in primo luogo all’allegazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non terrebbe conto della patologia di origine psichica, attestata nella relazione di dimissione del dr. AE., va ri- levato che ai fini dell’allestimento della perizia pluridisciplinare del 12 set- tembre 2016, i periti disponevano del citato referto che è stato considerato nella valutazione da essi espressa (cfr. in particolare doc. 97, p. 9, 14 e 15, 24 UAI-B.). Da un punto di vista psichiatrico, il dr. V. ha difatti espressamente confermato sulla base dell’anamnesi e della valuta- zione clinica, l’esistenza di una malattia psichiatrica diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di grado da lieve a medio (ICD-10 F33.1). Inoltre, il perito, in virtù della citata affezione, ha ritenuto che l’assicurata manifestava “una deficitaria presa di conoscenza sulle cose legate all’inconsistenza dell’Io” e che “era costantemente alle prese con oscillazioni umorali quotidiane e ricorrenze depressive di gravità
C-1562/2017 Pagina 19 più o meno grave che hanno costellato parecchi anni della sua vita creando la base del disturbo affettivo cronicizzato di cui ella è affetta”. Pure il medico SMR, con rapporto finale del 12 ottobre 2016 ha confermato la diagnosi e l’incapacità lavorativa ritenuta dai periti (doc. 99 UAI- B.). 9.5 Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale rileva che, al con- trario di quanto addotto dall’assicurata con il gravame del 13 marzo 2017, i periti hanno tenuto conto della patologia psichiatrica di cui soffre così come del referto del dr. AE. e delle conseguenze sulla capacità lavorativa. Inoltre, sia quest’ultimo, che il dr. V., concordano sul fatto che, dopo il peggioramento del settembre 2015 con conseguente ri- covero ospedaliero, lo stato di salute dell’assicurata è migliorato, con una discreta stabilizzazione del quadro clinico dal punto di vista psichiatrico. Risulta pertanto giustificata la conclusione secondo cui vi è stato un con- seguente recupero parziale della capacità lavorativa a partire dal 10 otto- bre 2015. D’altronde su quest’ultimo punto il dottor AE. non si è espresso. 9.6 Peraltro, una totale incapacità lavorativa a partire dal 9 agosto 2012, viene attestata esplicitamente unicamente dal dr. AF., generalista, nonché medico di famiglia dell’assicurata, tramite certificati o rapporti, con cui, di regola, si limita ad attestare che il periodo di incapacità lavorativa continua in ragione delle note affezioni (cfr. ad esempio doc. 28 UAI- B. e doc. 4 e segg. Cassa malati) e nei quali è generalmente as- sente una classificazione secondo l’ICD, un’indicazione dei limiti funzionali, così come una motivazione delle conclusioni addotte. Pertanto, si tratta di referti il cui valore probatorio è relativo e non può assurgere a quello pieno di una perizia, essendo tra l’altro redatti dal medico curante (a tal riguardo cfr. consid. 8.5), oltretutto privo delle specializzazioni del caso. Essi non sono pertanto atti a mettere in discussione le conclusioni peritali del R.. 9.7 Per quel che concerne invece la valutazione peritale allestita del dr. H. in data 21 ottobre 2013 (doc. 57 Casa Malati), va rilevato che essa riporta una diagnosi non accertata (“insufficienza respiratoria ipossie- mica da sospetta ipoventilazione”), basata su esami strumentali effettuati da altri sanitari e soprattutto in assenza di una valutazione complessiva delle patologie di cui soffre l’assicurata. Già solo per questo motivo non si tratta di un referto atto a documentare in maniera concludente un’incapa-
C-1562/2017 Pagina 20 cità lavorativa di lunga durata della ricorrente e quindi non mette in discus- sione le conclusioni dei periti incaricati dall’UAI-B.. Difatti, è unica- mente al momento della discussione relativa alla perizia pluridisciplinare del 12 settembre 2016, che gli specialisti in materia si sono chinati su tale questione ed hanno concluso che “riguardo al sintomo primo di dolore to- racico che ha portato poi alla diagnosi respiratoria, il nostro consulente reu- matologo Dr. med. U., sempre in ambito peritale, pone diagnosi di fibromialgia, quadro clinico presente sin dall’agosto 2012 e che comporta da allora un’incapacità lavorativa del 10%. Si ritiene dunque che dall’ago- sto 2012 invalidante e con incapacità lavorativa ancora presente, sia il qua- dro fibromialgico, mentre dal lato pneumologico la diagnosi di OSAS ha comportato unicamente un’incapacità lavorativa completa dall’agosto al novembre 2012, dovuta a due ricoveri ospedalieri, con adattamento di trat- tamento ventilatorio a domicilio” (doc. 100 UAI-B.). 9.8 9.8.1 Per quel che attiene la capacità lavorativa residua, i periti hanno poi precisato che a partire dal momento dell’acutizzarsi del disturbo psichico nel settembre 2015, “l’incapacità lavorativa psichiatrica e reumatologica vanno integrate e non sommate in quanto entrambe prendono in conside- razione la stanchezza cronica e il dolore” (doc. 97, p. 20 UAI-B.). 9.8.2 In proposito va rilevato che secondo il Tribunale federale il grado di incapacità lavorativa complessivo va stabilito in base ad una valutazione globale, un semplice cumulo dei gradi essendo inammissibile (sentenza del TF 9C_295/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.4). Inoltre, sempre se- condo l'Alta Corte, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità lavo- rativa vanno sommati, e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che, di principio, il giudice non rimette in discus- sione (sentenza del TF 9C_400/2011 del 20 marzo 2012 che rinvia alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settem- bre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b; anche sen- tenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.2). Del resto non vi è, come detto, alcun documento agli atti che mette in di- scussione le citate conclusioni. 9.9 Pertanto, dai documenti medici all’incarto risulta che i periti hanno de- bitamente tenuto conto sia della problematica psichiatrica, sia delle ulteriori patologie, incontestate nel gravame del 13 marzo 2017. Inoltre, essi si sono
C-1562/2017 Pagina 21 pure chinati sulla questione dell’effetto congiunto delle diagnosi (di fibro- mialgia e depressione ricorrente) con effetto sulla capacità lavorativa resi- dua, motivando in maniera comprensibile, concludente e pertanto convin- cente per quale motivo, nella fattispecie, i gradi di incapacità lavorativa de- vono essere integrati e non cumulati. 10. 10.1 In definitiva, in virtù delle considerazioni appena esposte, occorre ri- conoscere che questa Corte non ha fondato motivo di scostarsi dalle con- clusioni peritali. Da tali valutazioni non emergono infatti contraddizioni di sorta e tra i documenti agli atti non vi è alcun referto medico suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni complete ed esaustive tratte dai periti ri- guardo alla sindrome ansioso-depressiva lamentata dall’assicurata e al mi- glioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa a far tempo dal 10 ottobre 2015. Al proposito va ancora rilevato che in concreto l’esecuzione di una proce- dura probatoria strutturata risulta superflua ai sensi della giurisprudenza del TF in quanto l'incapacità lavorativa è stata parzialmente negata sulla base di rapporti con forza probante allestiti da medici specialisti (si veda DTF 125 V 351) e le valutazioni contrarie non hanno, come detto, valenza probatoria piena, perché i referti provengono da medici senza qualifica spe- cialistica (DTF 143 V 409 consid. 4.5) e non sono completi. Non è pertanto necessario in concreto esperire né una perizia psichiatrica supplementare né un complemento peritale. 10.2 In conclusione risulta quindi provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che a partire dal 10 ottobre 2015 lo stato di salute della ricorrente si era stabilizzato e che la stessa era abile a svolgere il precedente lavoro o altre attività adeguate nella misura del 60% (inteso come attività a tempo pieno con riduzione del rendimento), mentre a partire da dicembre 2012 risultava esigibile un’occupazione al 90% nell’attività abituale o in attività adeguate. Su questo punto la decisione impugnata va pertanto confermata. 11. 11.1 Occorre ancora esaminare se l’UAIE ha stabilito correttamente il grado di invalidità, ritenuto che l’assicurata ha dichiarato che avrebbe lavo- rato a tempo pieno (doc. 106 UAI-B._______).
C-1562/2017 Pagina 22 11.2 11.2.1 In via preliminare va rilevato che per l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può esse ristabilita, mantenuta o miglio- rata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno e senza notevole interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (lett. c). 11.2.2 In concreto il diritto alla rendita potrebbe sorgere al più presto il 1° ottobre 2013 (consid. 2.7). Tuttavia il presupposto dell’anno d’attesa non era adempiuto a tale data ritenuto che i periti del R._______ hanno atte- stato fino al ricovero del 19 settembre 2015 una capacità lavorativa del 90% (consid. 9). Durante la degenza ospedaliera durata fino al 9 ottobre 2015, l’assicurata era inabile al lavoro al 100% (doc. 74 UAI-B._______), mentre dalla dimissione era abile al lavoro al 60%. In simili condizioni l’anno d’attesa di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI va con- siderato adempiuto dal 19 settembre 2016. L’eventuale rendita va pertanto versata dal 1° settembre 2016 (art. 29 cpv. 3 LAI) . 11.3 11.3.1 Secondo l’art. 16 LPGA, a cui rinvia l’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il red- dito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (me- todo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati eserci- tanti un'attività lucrativa; cfr. anche DTF 137 V 334 consid. 3.1.1). 11.3.2 L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esi- gere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata in funzione dell’incapa- cità si svolgere le mansioni consuete (metodo specifico sulla base del con- fronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica; art. 28a cpv. 2 LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA).
C-1562/2017 Pagina 23 11.3.3 Infine, secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI, qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre, svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per que- sta attività è determinata secondo il capoverso 2 dell’art. 28a LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collabora- zione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (metodo misto per gli assicurati esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa; art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97 e sentenza del TF 8C_912/2015 del 18 aprile 2016 consid. 4). 11.3.4 La scelta del metodo applicabile (metodo ordinario del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una persona vada considerata ap- partenente all'una o all'altra di queste categorie si determina accertando cosa essa avrebbe fatto, nella medesima situazione, se non fosse suben- trato il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione impu- gnata, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o par- ziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 141 V 15 consid. 3.1 con rinvii). Alfine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa), si deve segna- tamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe con- sacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occu- pazione lucrativa, alla luce della sua situazione personale, famigliare, so- ciale, finanziaria e professionale (sentenza del TF 9C_279/2018 del 28 giu- gno 2018 consid. 2.2 con rinvii e DTF 130 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013). 11.4 11.4.1 Nella fattispecie, l’amministrazione ha stabilito un grado di invalidità pari al 38% in base al metodo misto, ritenendo l’assicurata attiva profes- sionalmente in ragione del 90% e quale casalinga per il restante 10%. Tut- tavia, dagli atti risulta che l’assicurata, coniugata con figli in età adulta, ha lavorato a tempo pieno per oltre vent’anni (cfr. doc. 97, p. 10 UAI-
C-1562/2017 Pagina 24 B.) e che il suo ultimo datore di lavoro ha ridotto la percentuale occupazionale al 90% a partire dal 1° aprile 2012 per motivi di ristruttura- zione interna legata all’esigenza di reparto, pertanto indipendentemente dalla sua volontà (doc. 37 UAI-B.). Ad inizio agosto 2012 sono poi insorti i problemi pneumologici per cui la ricorrente è stata ricoverata dal 9 al 17 agosto 2012 presso la sezione di pneumologia dell’D.di (...) (doc. 5, p. 27 e seg. UAI-B.). In seguito, essa non ha ripreso l’at- tività lavorativa e pertanto lavorato al 90% unicamente durante qualche mese. Inoltre, la stessa, in occasione dell’inchiesta economica del 25 no- vembre 2016, ha esplicitamente dichiarato che “da parte sua avrebbe con- tinuato a svolgere la sua funzione in misura del 100%” (doc. 106 UAI- B._______). In simili circostanze questo Tribunale ritiene dunque che l’in- teressata deve essere considerata come persona attiva professionalmente a tempo pieno per quel che concerne la valutazione dell’invalidità (cfr. TFA I 483/98 del 20 giugno 2000 e sentenza del TF 8C_265/2013 del 25 no- vembre 2013, consid. 3). 11.4.2 Alla luce di quanto sopra esposto va applicato il metodo generale di comparazione dei redditi (art. 16 LPGA). 11.5 11.5.1 Secondo l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi ai sensi dell’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS. Se un assicurato esercita sia un’attività indipendente, che un’attività salariata, il suo reddito è determinato tenendo conto dei pro- venti di entrambe le attività (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thé- matique, ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, p. 548, N. 2065). 11.5.2 Il momento determinante per il raffronto dei redditi, è quello in cui dovrebbe insorgere il diritto alla rendita, in concreto il 1° settembre 2016. Pertanto i redditi con e senza invalidità devono essere determinati sulla base delle indicazioni statistiche, valide per lo stesso anno (sentenza del TF I 471/05 del l’11 maggio 2006 consid. 3.2) tenendo conto delle modifi- che riguardanti tali redditi e suscettibili di influire sul diritto alla rendita fino all’emissione della decisione dell’autorità competente (DRF 129 V 222 con- sid. 4.1 e i riferimenti ivi citati; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thé- matique, ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, p. 548, N. 2063- 2064).
C-1562/2017 Pagina 25 11.5.3 Il raffronto dei redditi di un assicurato residente all’estero, deve inol- tre essere eseguito tenendo conto del mercato del lavoro, posto che la di- sparità della remunerazione e del costo della vita da un paese all’altro non permette di procedere a una comparazione oggettiva dei redditi in que- stione (ATF 110 V 273 consid. 4b). 11.6 11.6.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assi- curata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di ve- rosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'es- sere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Soltanto in presenza di circo- stanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). 11.6.2 Nel caso concreto a tempo pieno presso il suo ultimo datore di la- voro, l’assicurata, nel 2015 avrebbe percepito un salario di CHF 57'000.- (cfr. doc. 101 e 102 UAI-B._______). Aggiornando questo dato all'evolu- zione dei salari nominali al 2016, si ottiene un reddito da valida di CHF 57’544.95.- (CHF 57'000.- / 104.6 x 105.6; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di stati- stica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). 11.7 11.7.1 Il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione pro- fessionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare per- ché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il red- dito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali,
C-1562/2017 Pagina 26 editi dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). 11.7.2 Per stabilire il reddito da invalido va dunque fatto riferimento a quello ottenibile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive secondo la perti- nente tabella dell'ISS 2014 (TA1). 11.7.3 Ne discende pertanto che da invalida, l’assicurata avrebbe potuto percepire nel 2016 un salario medio mensile di CHF 4’543.33 (4'300.- [TA 2014, categoria 1, donne] indicizzato: x 105.0 /103.4 [2014 - 2016]] e ripor- tato ad un orario usuale di 41,7 ore settimanali), ed annuale di CHF 54’519.95 (si confronti DTF 142 V 178 consid. 2.5.7). 11.7.4 Tenuto conto del fatto che l’insorgente può svolgere un’attività so- stitutiva solo nella misura del 60%, ne consegue un reddito da invalida di CHF 32'711.90. 11.8 11.8.1 Questo reddito può essere pure ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). 11.8.2 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati stati- stici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa- zione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tri- bunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale mas- sima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie par- ticolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro incidenza infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfrut- tando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso e complessivamente, non separatamente, in maniera schematica, som- mando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid. 4.2.1 e DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). Va da sé che i fattori estranei all'invalidità di cui è già stato tenuto conto con il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297; 134 V 322).
C-1562/2017 Pagina 27 11.8.3 Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ul- timo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma questi principi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF in relazione con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da apporre al reddito da invalido, il Tribunale amministrativo federale deve va- lutare le differenti soluzioni di cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI e domandarsi se una deduzione più o meno elevata fosse maggiormente appropriata e quindi si imponga per un valido motivo, senza tuttavia sosti- tuire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71 consid. 5.2; sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 1.3, 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine). 11.8.4 L'UAIE ha indicato in concreto di ritenere adeguata una riduzione del 5% perché le competenze e abilità professionali acquisite dall’assicu- rata durante la sua carriera professionale sono strettamente legate al set- tore d’attività o genere d’attività svolta prima del danno alla salute (doc. 110 UAI-B.). Questo Tribunale non ha alcun motivo per modificare la proposta dell’au- torità inferiore, che del resto non viene contestata dalla ricorrente. Appli- cando pertanto una deduzione del 5% (per altri fattori di riduzione, in parti- colare limiti funzionali, doc. 110 UAI-B.) si ottiene un reddito con- seguibile da invalida di CHF 31’076.30 (32’711.90 / 100 x 95). 11.9 11.9.1 Raffrontando ora il reddito da valido di CHF 57'544.95.- con quello da invalido di CHF 31’076.30, si ottiene un grado d’invalidità del 46% (ar- rotondato conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad un quarto di rendita. 11.9.2 Il ricorso va di conseguenza accolto e la decisione impugnata an- nullata. A._______ ha diritto ad ¼ di rendita di invalidità dal 1° settembre 2016. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA).
C-1562/2017 Pagina 28 12.2 Ritenuto che l'insorgente è stata rappresentata in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe- tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota dettagliata, tenuto conto del limitato lavoro svolto dal patrocinatore della ricorrente e della revoca del mandato in corso di procedura, il collegio giudicante determina d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) un’indennità per ripetibili di CHF 600.- (sentenza del TAF C-2115/2013 del 13 agosto 2014). L'indennità è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1562/2017 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione del 16 febbraio 2017 è annullata. 3. A._______ ha diritto ad un quarto di rendita d’invalidità dal 1° settembre 2016. 4. L’incarto è trasmesso all’amministrazione per stabilire l’ammontare della rendita. 5. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 800.- versato dalla ricorrente le verrà restituito al momento della crescita in giudicato della pre- sente sentenza. 6. Alla ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di CHF 600.-, la quale è posta a carico dell’autorità inferiore. 7. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento), – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata), – AG._______(raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata).
(rimedi giuridici e firme alla pagina seguente)
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La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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