Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1559/2023
Entscheidungsdatum
03.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-1559/2023

S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer e Caroline Gehring, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Tunisia), rappresentato dall'avv. Pier Carlo Blotti, Studio legale e notarile Blotti, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; soppressione della rendita (decisione del 15 febbraio 2023).

C-1559/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisioni del 13 e 25 ottobre 2005 (doc. 101 dell’incarto dell’auto- rità inferiore [di seguito, doc. UAIE 101]), l’Ufficio dell’assicurazione invali- dità del Cantone B._______ (UAI-B.) ha deciso di erogare in fa- vore di A. (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – citta- dino tunisino al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera, nato il (...), coniugato e padre di tre figli (doc. UAIE 1, UAIE 6 e UAIE 11 pag. 3 e 4) – una rendita intera d’invalidità svizzera a decorrere dal 1° giugno 2003 (incapacità al lavoro e di guadagno del 100% in una qualsiasi attività lucra- tiva da giugno del 2002 per motivi psichici; doc. UAIE 49 [rapporto del me- dico SMR dell’agosto 2005]), unitamente alle rendite completive in favore dei figli (doc. UAIE 107, UAIE 139 e UAIE 160). L’erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comunicazioni dell’UAI-B._______ del 29 ottobre 2007 (doc. UAIE 134) e del 27 ottobre 2010 (doc. UAIE 151). A.b Dalla nota dell’UAI-B._______ del 29 ottobre 2015 (doc. UAIE 230 pag. 35 e segg.), risulta che, con decisione del 15 ottobre 2015 (doc. UAIE 230 pag. 8 e seg.), l’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio dell’interessato, in quanto il centro di vita e dei principali interessi dell’interessato medesimo si trovava in Tunisia dove vivono la(attuale) moglie e due figli e non in Svizzera, pur essendo ufficialmente notificato presso un indirizzo di (...) da aprile 2015, indirizzo di comodo e fittizio (doc. UAIE 230 pag. 43). A.c Il 30 dicembre 2015 (doc. UAIE 230 pag. 1), l’UAI-B._______ – consi- derato che all’interessato era stato revocato il permesso di domicilio – ha trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi- curati residenti all’estero (UAIE) per competenza. A.d Con decisione del 12 aprile 2016 (decisione allegata al doc. TAF 7), l’UAIE ha stabilito, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAI, che l’interessato non ha più diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° luglio 2012, il medesimo avendo lasciato la Svizzera e non esistendo alcun accordo (e più precisamente alcuna convenzione di sicurezza sociale) con la Tunisia. A.e Con sentenza del 22 marzo 2017 (C-3083/2016; doc. UAIE 294), il Tri- bunale amministrativo federale ha annullato la decisione dell’UAIE del 12 aprile 2016 e rinviato gli atti di causa all’UAIE affinché esaminasse la pro- pria competenza a decidere nella causa in esame ed emanasse, se del caso, una nuova decisione di soppressione della rendita d’invalidità per

C-1559/2023 Pagina 3 assenza di una condizione per il suo versamento, ossia il domicilio e la residenza abituale in Svizzera dell’interessato. B. B.a Nel mese di giugno del 2017, l’UAIE ha ripreso l’istruttoria del caso (doc. UAIE 311), assumendo agli atti in particolare lo scritto dell’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 19 giugno 2017 (doc. UAIE 315) e la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone B._______ 52.2016.537 del 16 marzo 2017 (doc. UAIE 331), il quale ha respinto il ricorso dell’interessato contro la decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 15 ottobre 2015, secondo la quale il suo permesso di soggiorno in Svizzera era decaduto. B.b Con progetto di decisione del 13 settembre 2017 (doc. UAIE 341), l’UAIE ha deciso, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAI, che il versamento della ren- dita d’invalidità è (recte: sarebbe stato) revocato retroattivamente al 1° lu- glio 2012, l’interessato avendo spostato il centro dei suoi interessi e la sua residenza in Tunisia, ove vivono i suoi familiari, e la Svizzera non avendo stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Tunisia. B.c Con scritto d’opposizione del 16 ottobre 2017 (doc. UAIE 342), l’inte- ressato ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita d’invalidità, in via principale, “fino ad allontanamento dalla Svizzera”, in via subordinata, “fino alla decisione 15 ottobre 2015 dell’Ufficio della migrazione”. Ha soste- nuto di non avere mai spostato il suo domicilio ed il centro dei suoi interessi in Tunisia e precisato di soggiornare, su indicazione dei medici curanti, per dei periodi di tempo in Tunisia, il mantenimento di contatti con la sua fami- glia avendo degli effetti benefici per la sua salute. Ha poi segnalato di aver inoltrato, il 9 ottobre 2017, dinanzi all’Ufficio della migrazione del Cantone B., “una domanda di riesame/di concessione di permesso di di- mora e nuovo permesso C/istanza di ammissione provvisoria”. B.d Con lettera del 21 novembre 2017 (doc. UAIE 345), l’UAIE ha comuni- cato all’interessato che “il trattamento del dossier può eccezionalmente es- sere sospeso fino alla decisione sulla domanda di riesame del 9 ottobre 2017 inoltrata (...) all’Ufficio della migrazione di (...)”. B.e L’UAIE ha poi assunto agli atti in particolare la decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone B. del 31 gennaio 2019 (doc. UAIE 365), il ricorso del 6 marzo 2019 al Consiglio di Stato del Cantone B._______ (doc. UAIE 367), gli scritti dell’Ufficio della migrazione del 3

C-1559/2023 Pagina 4 febbraio e 24 luglio 2020, 23 marzo ed 8 giugno 2022 (doc. UAIE 384, UAIE 416, UAIE 472 e UAIE 480), la sentenza del Tribunale federale 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 (doc. UAIE 453), la decisione dell’Uf- ficio della migrazione del 14 febbraio 2022 (doc. UAIE 466) nonché docu- menti medici di data da luglio 2019 ad agosto 2022 (doc. UAIE 375, UAIE 391 a UAIE 399, UAIE 402, UAIE 403, UAIE 426, UAIE 427, UAIE 478, UAIE 489 e UAIE 490). B.f Con comunicazione del 22 settembre 2022 (doc. UAIE 495), l’UAIE ha informato l’interessato che, dal 1° ottobre 2022 (data dell’entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale con la Tunisia), beneficerà (recte: avrebbe beneficiato) nuovamente di una rendita intera d’invalidità, il grado d’invalidità non essendosi modificato (v. doc. UAIE 492 [presa di posizione del medico dell’UAIE del settembre 2022]). B.g Con progetto di decisione del 9 novembre 2022 (che annulla e sosti- tuisce il progetto di decisione del 13 settembre 2017; doc. UAIE 507), l’UAIE ha comunicato all’interessato che la rendita d’invalidità è (recte: sa- rebbe stata) soppressa retroattivamente al 1° gennaio 2016 e che non esi- ste (recte: non esisterebbe) alcun diritto al pagamento degli arretrati per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022. B.h Con scritti d’opposizione del 12 dicembre 2022 e del 31 gennaio 2023 (doc. UAIE 510 e UAIE 513), l’interessato ha indicato che nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2022 ha vissuto in B._______ “con il be- nestare delle autorità migratorie ticinesi” e che la sua presenza “è sempre stata legale o quantomeno tollerata dalle competenti autorità migratorie”. Sarebbero pertanto adempite le condizioni per il versamento della rendita d’invalidità anche per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2022. Ha inoltre segnalato di avere inoltrato in data 18 giugno 2021 una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora e prodotto gli scritti dell’Uffi- cio della migrazione del Cantone B._______ del 24 novembre 2021, 23 e 31 marzo nonché 8 giugno 2022 inerenti la proroga del termine di partenza. B.i Con decisione del 15 febbraio 2023 (doc. UAIE 514), l’UAIE – che ha ritenuto essere competente ad emanare tale decisione (art. 40 cpv. 2 quater

OAI) – ha deciso che la rendita d’invalidità è soppressa retroattivamente al 1° gennaio 2016 (art. 6 cpv. 2 LAI), il permesso di domicilio dell’interessato essendo decaduto il 15 dicembre 2015, data alla quale egli era tenuto a lasciare la Svizzera, ritenuto che il centro della sua vita e dei suoi interessi si trova in Tunisia, ove vivono sua moglie ed i suoi figli. L’UAIE ha altresì stabilito che l’interessato non ha alcun diritto al versamento degli arretrati

C-1559/2023 Pagina 5 per il periodo dal 1° aprile 2016 (la rendita d’invalidità essendo stata ver- sata fino al 31 marzo 2016) al 30 settembre 2022, l’accordo di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Tunisia essendo entrato in vigore al 1° ottobre 2022. L’assicurato non avendo avuto domicilio e residenza abituale in Sviz- zera durante tale periodo, a causa della decadenza del suo permesso di domicilio. Il suo centro d’interessi – e pertanto il domicilio e la residenza abituale – sono da considerarsi all’estero per il periodo in esame. C. C.a Il 20 marzo 2023, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 15 febbraio 2023 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 ed al conseguente pagamento dei relativi arretrati durante tale periodo. Ha pure chiesto che dal 1° ottobre 2022 in poi la rendita sia versata conforme- mente all’accordo di sicurezza sociale concluso tra la Confederazione sviz- zera e la Tunisia. L’insorgente ha indicato che nell’anno 2014 è stata av- viata una procedura di revisione d’ufficio della rendita AI. Durante tale pro- cedura, l’UAI-B._______ ha trasmesso l’incarto all’UAIE, poiché a suo dire egli avrebbe trasferito il suo centro d’interessi, ergo il suo domicilio, in Tu- nisia. Egli ha però sempre contestato che la sua residenza effettiva si tro- vasse all’estero. Ciononostante, l’UAIE ha confermato che il suo domicilio effettivo a far tempo dal 1° gennaio 2016 si trovava in Tunisia. Ha fatto valere che, ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC, RS 210), cui rinvia l’art. 13 LPGA, il suo domicilio tra gennaio 2016 e settembre 2022 si trovava in Svizzera, come risulta dalle dichiarazioni scritte del Co- mune di (...) del 17 novembre 2022 e del 15 marzo 2023, dichiarazioni che vincolano l’autorità giudicante, e in cui è stata presa in considerazione la nozione di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC. Peraltro, l’insorgente si è do- luto del fatto che l’autorità inferiore non ha tenuto conto del fatto che in B., attraverso il Comune di (...), ha beneficiato nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 di prestazioni assistenziali, ciò che sta a dimostrare che era effettivamente domiciliato in quel Comune. Ha quindi sostenuto che dal 2016 al 31 ottobre 2022 la sua presenza sul territorio svizzero è stata perfettamente legale, da un lato, perché i ricorsi da lui inol- trati contro la decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone B. del 15 ottobre 2015 avevano effetto sospensivo (sia quello di- nanzi al Consiglio di Stato che quello innanzi al Tribunale amministrativo cantonale) e, dall’altro lato, poiché il 18 giugno 2021 ha presentato una nuova domanda di permesso, certo respinta, ma che ha comportato una successiva proroga dei termini di partenza fino al 31 ottobre 2022. La sua

C-1559/2023 Pagina 6 presenza in Svizzera dal 1° gennaio 2016 al 31 ottobre 2022 non può nep- pure essere considerata di puro comodo o defatigatoria. Egli è stato in ef- fetti costantemente in cura dal dott. C._______ e ha sempre beneficiato delle prestazioni LAMal (doc. TAF 1 [con allegati A-I]). C.b Il 19 aprile 2023, è stato versato sul conto del Tribunale il richiesto anticipo, di fr. 800.-, a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5). C.c Nella risposta al ricorso del 1° giugno 2023 (doc. TAF 7), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità ha in particolare rilevato che nel ricorso l’insorgente ha ripro- posto argomenti già addotti ed esaminati in procedura di prima istanza, senza apportare nuovi elementi di giudizio. Ha poi indicato che dei docu- menti allegati al ricorso, i doc. D, E, F e G erano presenti nel proprio incarto e sono già stati debitamente presi in considerazione per l’emanazione della decisione impugnata. Gli scritti del comune di (...; doc. C e C1) e il certifi- cato medico (doc. H) non contengo alcun indizio riguardo al fatto che il centro degli interessi del ricorrente si trovasse in Svizzera (nel periodo de- terminante) e non permettono pertanto nel caso concreto di modificare le conclusioni dell’UAIE. C.d Nella replica del 3 luglio 2023 (doc. TAF 10), il ricorrente ha contestato la competenza dell’UAIE a pronunciare la decisione del 15 febbraio 2023, dal momento che egli avrebbe risieduto all’estero al momento dell’emana- zione della decisione impugnata (ciò che dovrebbe esser rilevato d’ufficio). In tutti i casi, con il ricorso ha chiesto il recupero delle rendite AI dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022, ciò che può essere deciso dal TAF, senza ritrasmettere l’incarto all’autorità cantonale competente (principio dell’eco- nomia di giudizio). L’insorgente ha poi fatto valere che l’UAIE si è riferito nella decisione impugnata a circostanze intervenute anteriormente al 2016, mentre l’oggetto del contendere concerne il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022. Agli atti non vi sarebbe alcun elemento fattuale suscet- tibile di contraddire il certificato di domicilio del Comune di (...) del 15 marzo 2023 (doc. TAF 1, allegato C1) e il certificato del dott. C._______ del 16 marzo 2023 (doc. TAF 1, allegato H). Da quest’ultimo risulta che egli sa- rebbe stato curato dal medico in questione settimanalmente presso il suo domicilio a (...), ciò che non sarebbe stato possibile se egli avesse risieduto in Tunisia. I suoi prelievi sul suo conto presso PostFinance in B._______ (sarà sua premura trasmettere al TAF i relativi documenti) dimostrerebbero ulteriormente la sua residenza nel Cantone B.. Ha poi riproposto il fatto che in B. nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre

C-1559/2023 Pagina 7 2022 è stato al beneficio di prestazioni assistenziali e che tali prestazioni sono notoriamente concesse dal comune di residenza. In altri termini, non avrebbe potuto beneficiare di tali prestazioni qualora egli fosse stato resi- dente in Tunisia. Ed ancora, non sarebbe stato possibile beneficiare di nu- merose proroghe del termine di partenza dalla Svizzera (fissato in un primo momento al 15 dicembre 2015 e prorogato fino al 31 ottobre 2022) se non fosse stato residente in Svizzera. Gli argomenti addotti nella decisione im- pugnata e nella risposta al ricorso sono quindi a giudizio dell’insorgente frutto di un accertamento fattuale parziale, incompleto ed arbitrario. Egli non ha più abbondonato la Svizzera dal 2016 al 19 novembre 2022. Per conseguenza, ben si può concludere come egli fosse regolarmente resi- dente in Svizzera nel menzionato periodo. Ha pertanto diritto al versamento degli arretrati della rendita AI e relativi interessi, così come richiesto nel ricorso. Ha poi chiesto l’assunzione delle seguenti prove: a) teste dott. C.; b) richiamo dal Municipio di (...) dell’intero incarto concernente le prestazioni assistenziali a lui concesse; c) estratto di tutti i movimenti, con luogo del prelievo, dal suo conto PostFinance. C.e Con scritto del 10 luglio 2023 (doc. TAF 11), il ricorrente ha prodotto gli estratti del conto presso PostFinance contenenti i suoi prelievi da aprile 2016 in poi. Ha precisato che – salvo alcuni importi ritirati in Tunisia nel settembre 2016, gennaio 2017 e febbraio 2020 – tutti i prelevamenti sono stati effettuati in Svizzera, dove egli aveva la propria residenza effettiva. C.f Con decisione incidentale del 19 luglio 2023 (doc. TAF 12), questo Tri- bunale ha indicato al ricorrente, quanto alla sua richiesta di assunzione di prove da parte del TAF formulata nella replica, che gli incombe di principio personalmente di esibire tutti i mezzi di prova che ritiene utile ai fini della dimostrazione delle sue allegazioni, che la procedura dinanzi al TAF si svolge di regola per iscritto e che l’audizione di testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere chiarita altrimenti (DTF 130 II 169 consid. 2.3.4), che l’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende segnatamente il diritto dell’interessato di ottenere l’audizione di testimoni (DTF 130 II 425 consid. 2.1), riservata la facoltà al ricorrente di produrre un rapporto medico del dott. C., non vi era ragione di ordinare un’audizione di detto me- dico e che competeva comunque all’insorgente stesso, se lo avesse rite- nuto necessario, di produrre dinanzi al TAF, da un lato, l’integralità dell’in- carto concernente le prestazioni assistenziali concessegli per il tramite del Comune di (...), e, dall’altro lato, gli estratti del suo conto PostFinance. A tal fine, il TAF ha concesso al ricorrente un termine di 30 giorni.

C-1559/2023 Pagina 8 C.g Con scritto del 7 agosto 2023 (doc. TAF 15), l’insorgente ha poi esibito l’elenco delle prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato (periodo da ot- tobre 2003 ad ottobre 2022), sottolineando che il diritto all’assistenza è concesso alle persone (nel bisogno) che, come nel suo caso, dimorano effettivamente in Svizzera (indicata una sentenza del Tribunale amministra- tivo cantonale 42.2017.38). Deve pertanto considerarsi che egli dimora in Svizzera con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 23 CC). Infatti, in base alla LAS federale, il diritto all’assistenza è limitato solo alle persone presenti sul territorio svizzero. C.h Con scritto del 31 agosto 2023 (doc. TAF 17), il ricorrente ha infine prodotto un documento dello psichiatra curante, dott. C._______, del 30 agosto 2023, che attesta le consultazioni mediche a cui è stato sottoposto dal 2016 al 2022, precisando che le visite mediche si sono svolte presso lo studio medico (...) od al suo domicilio (...). C.i Nella duplica del 27 settembre 2023 (doc. TAF 19), l’UAIE ha rammen- tato che di principio, giusta l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l’art. 13 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza presuppone che l’interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in que- stione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali. Ai fini di tale giudizio non sono decisivi, pur avendo valore indiziario, l’esistenza di un permesso di dimora, il deposito di documenti, il pagamento di tasse e l’esercizio dei diritti politici (DTF 142 V 67 consid. 3.4; 127 V 237 consid. 1; sentenza del TAF C-3488/2022 del 14 novembre 2022 consid. 3.3.1). In tal senso neppure è determinante il luogo in cui la persona si è annunciata (DTF 133 V 309 consid. 3.3; 127 V 237 consid. 2c). È determinante unica- mente il luogo in cui si trova il centro degli interessi (DTF 133 V 309 consid. 3.1), fermo restando che chi ha legami permanenti con diversi luoghi, ha il proprio domicilio dove esistono i legami più stretti (ZAK 1982 180). Inoltre, il Tribunale federale ha negato ad un ricorrente di nazionalità serba il centro di interessi e quindi il domicilio in Svizzera, in quanto la sua unica ragione per rimanere in Svizzera era l’invalidità e le prestazioni finanziarie ad essa associate (sentenza del TF 9C_657/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 3). L’autorità inferiore ha poi rammentato che in Tunisia vivono la(attuale) mo- glie e due figli, i genitori ed il fratello dell’insorgente, fermo restando che da oltre 20 anni egli non può più svolgere alcuna attività lavorativa in Svizzera, per cui il centro dei suoi interessi professionali non può trovarsi nel nostro Paese. L’autorità inferiore ha poi fatto valere che i prelevamenti sul conto postale in Svizzera non dimostrano affatto che il centro degli interessi per- sonali, familiari e professionali si trovi in Svizzera. Anche il certificato del

C-1559/2023 Pagina 9 dott. C._______ del 30 agosto 2023 non soccorre l’insorgente quanto al fatto che in B._______ si trovi il centro dei suoi interessi, dal momento che lo stesso medico ritiene per il ricorrente siccome indispensabile per la sua salute il mantenimento delle relazioni con la propria famiglia in Tunisia, cir- costanza confermata pure dal ricorrente medesimo durante la procedura concernente la decadenza del suo permesso di domicilio (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone B._______ del 16 marzo 2017 consid. 4.2 [doc. UAIE 331]). Sempre secondo l’autorità inferiore, an- che la decadenza del permesso di domicilio depone a sfavore di un domi- cilio in Svizzera. Inoltre, l’erogazione di prestazioni assistenziali e l’affilia- zione ad una cassa malati sono una logica conseguenza dell’annuncio ef- fettuato dal ricorrente medesimo presso il Comune di (...), ma non dimo- strano in alcun modo che il centro dei suoi interessi si trovasse in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone [...] del 24 luglio 2013 in: TVR 2013 Nr. 26). In sostanza, secondo l’autorità infe- riore dagli atti di causa emerge chiaramente che l’unico motivo dell’assicu- rato per soggiornare in Svizzera era l’invalidità e le prestazioni finanziarie ad essa associate. L’autorità inferiore ha rinviato per il resto ai suoi prece- denti avvisi giuridici e nuovamente proposto la reiezione del ricorso. C.j Nelle osservazioni alla duplica del 16 ottobre 2023 (doc. TAF 21), l’in- sorgente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 20 marzo 2023 ed alla replica del 3 luglio 2023. Ha indicato che da quando è entrato il (...) 1988 in Svizzera – dove si è sposato una prima volta con una cittadina svizzera dalla quale ha divorziato nel 1992 – vi è sempre rimasto fino alla sua partenza definitiva dal nostro Paese nel no- vembre del 2022. Il secondo matrimonio celebrato in Tunisia, nulla ha mu- tato allo stato di fatto in merito al centro dei suoi interessi, nonostante che la(attuale) moglie e due figli siano sempre rimasti in Tunisia. Il suo centro degli interessi in Svizzera sarebbe dimostrato anche da tutte le misure te- rapeutiche a lui somministrate nel nostro Paese. Le sue assenze all’estero sarebbero state sporadiche e non avrebbero originato una modifica del centro dei propri interessi. Nemmeno la decadenza del permesso di domi- cilio sarebbe determinante, giacché questa è stata contestata e non ha avuto effetti se non nel novembre del 2022 quando ha deciso di lasciare la Svizzera. Inoltre, le prestazioni assistenziali non sono erogate semplice- mente quale “logica conseguenza dell’annuncio [...] presso il Comune” (di [...]). Esse sarebbero concesse unicamente a coloro che hanno un domi- cilio effettivo in Svizzera ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC e non semplicemente una residenza fittizia. Non si può pertanto sostenere che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera fosse quello dell’invalidità e delle prestazioni ad essa associate.

C-1559/2023 Pagina 10 C.k Con provvedimento del 24 ottobre 2023 (doc. TAF 22), questo Tribu- nale ha trasmesso per conoscenza all’autorità inferiore copia delle osser- vazioni alla duplica del ricorrente del 16 ottobre 2023. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva- lidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile – dal momento che il ricorrente ha altresì provveduto al versa- mento tempestivo del richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali – con riferimento al primo paragrafo della conclusione ricor- suale n. 1 (cfr. ricorso doc. TAF 1 pag. 6). È invece inammissibile con rife- rimento al secondo paragrafo della conclusione n. 1 (cfr. ricorso doc. TAF 1 pag. 7), ossia alla richiesta che il TAF constati che a far tempo dal 1° ottobre 2022 in poi la rendita AI svizzera è versata conformemente all’ac- cordo di sicurezza sociale concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Tunisia, dal momento che tale questione non è compresa nell’oggetto impugnato, fermo restando che la decisione dell’UAIE su tale punto è stata emessa il 3 ottobre 2022 (doc. UAIE 498) e che pertanto il

C-1559/2023 Pagina 11 ricorso in esame, depositato il 20 marzo 2023, avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inammissibile su questo punto poiché inoltrato tardiva- mente. Peraltro, non è stato fatto valere dall’insorgente, né è dato rilevare ad un esame d’ufficio, un suo interesse degno di protezione all’emanazione di una decisione di constatazione da parte del TAF su questo punto. 2. 2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di dispo- sizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vi- gore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il ricorrente è cittadino tunisino (doc. UAIE 6). Dato che la Svizzera non aveva stipulato – prima del 1° ottobre 2022 – alcuna convenzione in mate- ria di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità con la Repub- blica tunisina, i diritti e gli obblighi dell’insorgente sono determinati nel caso concreto esclusivamente secondo il diritto svizzero (sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4). In particolare, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAI – fatto salvo l’art. 9 cpv. 3 LAI (i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie) – i cittadini stranieri hanno diritto alle pre- stazioni – sempre che siano adempite le altre condizioni di legge – solo finché hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Sviz- zera. Giusta l’art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato se- condo le disposizioni degli art. 23-26 CC (cpv. 1); una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (cpv. 2). 2.3 Il 1° ottobre 2022, è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza so- ciale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (di seguito, la Convenzione; RS 0.831.109.758.1). In virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. a della Convenzione, nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Tunisia, la Convenzione si applica in particolare in Svizzera alla legi- slazione federale sull’assicurazione per l’invalidità. Secondo l’art. 4 cpv. 1 in combinazione con l’art. 3 lett. a della Convenzione, fatte salve le dispo- sizioni contrarie della Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle legislazioni dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente. Secondo le disposizioni transitorie, la

C-1559/2023 Pagina 12 Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per il periodo ante- riore alla sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Convenzione). 3. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è, da un lato, la de- cisione dell’UAIE del 15 febbraio 2023 di soppressione, giusta l’art. 6 cpv. 2 LAI e con effetto al 1° gennaio 2016 (e fino al 30 settembre 2022), della rendita intera d’invalidità di cui ha beneficiato in precedenza il ricorrente (doc. UAIE 514). Dall’altro lato, è pure oggetto litigioso la decisione che sancisce l’inesistenza di un diritto per il ricorrente al versamento retroattivo (con relativi interessi) della rendita intera AI svizzera dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 (doc. UAIE 514). 4. 4.1 Nella risposta al ricorso del 1° giugno 2023, l’UAIE ha fatto valere – con riferimento alla sua competenza – di avere ricevuto l’incarto dall’UAI- B._______ (con l’indicazione che il permesso di domicilio del ricorrente era stato revocato e che il medesimo non possedeva più la dimora abituale in B._______; doc. UAIE 231 e UAIE 235). Detta autorità ha in particolare indicato che gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che il centro degli interessi dell’insorgente si trova in Tunisia. 4.2 Nella replica del 3 luglio 2023, il ricorrente ha contestato la competenza dell’UAIE a pronunciare la decisione del 15 febbraio 2023 dal momento che egli era domiciliato a (...) fino al 19 novembre 2022, data della sua partenza per la Tunisia. 4.3 Per principio, l’Ufficio AI competente (a ricevere ed esaminare una do- manda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cpv. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Uffi- cio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al mo- mento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la proce- dura, con riserva dei capoversi 2 bis -2 quater (art. 40 cpv. 3 OAI). In particolare, in virtù dell’art. 40 cpv. 2 quater , se, durante la procedura, un assicurato do- miciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza passa all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

C-1559/2023 Pagina 13 4.4 Per quanto attiene alla competenza dell’UAIE a pronunciare la sop- pressione della rendita d’invalidità nell’ambito della procedura di revisione promossa dall’UAI-B._______ nell’aprile 2014 – competenza che il ricor- rente contesta pur indicando che il TAF può ora decidere la causa senza trasmetterla all’autorità cantonale competente (principio dell’economia di giudizio) – giova rilevare che essa appariva essere data all’UAIE (40 cpv. 2 quater OAI), al momento della trasmissione degli atti a tale Ufficio da parte dell’UAI-B._______ il 30 dicembre 2015. Infatti, il 15 ottobre 2015 l’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ aveva dichiarato siccome deca- duto (art. 61 cpv. 2 LStrl) il permesso di domicilio dell’insorgente e gli aveva fissato un termine al 15 dicembre 2015 per lasciare la Svizzera. Peraltro, non soccorrono in tale ottica il ricorrente né l’inoltro di ricorsi contro la men- zionata decisione del 15 ottobre 2015, quand’anche aventi effetto sospen- sivo (che nel caso concreto non poteva avere per effetto la rinascita del permesso di domicilio estinto ex-lege [sentenza del TF 2A.86/2004 del 12 maggio 2004 consid. 2, in particolare 2.2.2, non risultando dalle carte pro- cessuali che il ricorrente abbia chiesto il mantenimento del suo permesso di domicilio nel termine di 6 mesi dopo avere lasciato la Svizzera {cfr. sen- tenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 marzo 2017 consid. 3 pag. 6 e consid. 4.2 pag. 10}], ma tutt’al più poteva avere come effetto di conferirgli un diritto procedurale alla residenza durante le procedure ricor- suali), né le ulteriori procedure in materia di polizia degli stranieri da lui promosse (che hanno avuto tutte esito negativo) né infine la ripetuta gene- rosa proroga del termine di partenza dalla Svizzera. Peraltro, al più tardi con la notifica della sua partenza dalla Svizzera (per la Tunisia) il 17 no- vembre 2022 (e la successiva partenza per la Tunisia dalla Svizzera il 19 novembre 2022), la competenza sarebbe comunque passata all’UAIE giu- sta l’art. 40 cpv. 2 quater OAI. La decisione impugnata del 15 febbraio 2023 è pertanto stata resa dall’autorità competente, ossia l’UAIE. 5. Domicilio e dimora del ricorrente nel periodo determinante / sop- pressione della rendita intera d’invalidità 5.1 L’autorità inferiore ha deciso di sopprimere al 1° gennaio 2016 la ren- dita d’invalidità accordata precedentemente al ricorrente poiché quest’ul- timo non adempiva più cumulativamente l’esigenza del domicilio e della dimora abituale in Svizzera (art. 6 cpv. 2 LAI che rinvia all’art. 13 LPGA per quanto attiene alle nozioni di domicilio e dimora abituale). Il ricorrente ha contestato tale decisione, il suo domicilio e dimora abituale trovandosi da gennaio 2016 a (...).

C-1559/2023 Pagina 14 5.2 Di principio, giusta l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l’interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l’esistenza di un permesso di dimora o di do- micilio, il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio, determinante es- sendo il luogo dove si situano un massimo di elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale delle persona interessata (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1; sentenze del TF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3 e 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1). L’art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di for- mazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 134 V 236 consid. 2.1). Il domicilio di una persona si trova conseguentemente nel luogo in cui ha le relazioni più strette tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 137 III 593 consid. 5.1; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). In generale, esso corrisponde al luogo di residenza della famiglia, e non al luogo di lavoro (sentenza del TF 1C_297/2008 del 4 novembre 2008 con- sid. 3.2, in: SJ 2009 I pag. 291 segg.). L'intenzione di lasciare in seguito il luogo di residenza, non esclude di per sé la presa di domicilio. Il domicilio stabilito continua comunque a sussistere fino a quando l'interessato non ne abbia acquistato uno nuovo (cfr. art. 24 cpv. 1 CC; sentenza del TF 9C_600/2017 del 9 agosto 2018 consid. 2.2). 5.3 Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). Il centro di tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre situarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3; 119 V 111 consid. 7b). 5.4 Infine, giusta l’art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domi- cilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'e- stero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP;

C-1559/2023 Pagina 15 RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta ab- bandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'e- ventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice ri- spetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'e- stero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sen- tenza del TAF C-5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 5.4.3). 5.5 5.5.1 Il ricorrente è arrivato in Svizzera il (...) 1988 per sposare una citta- dina svizzera, dalla quale ha poi avuto una figlia ([...], nata nel 1989), otte- nendo l’(...) 1988 un permesso di dimora nell’ambito del ricongiungimento familiare. Con sentenza del (...) della Pretura di (...), il citato matrimonio con la cittadina svizzera è stato sciolto per divorzio e la figlia affidata alla madre con l’esercizio dell’autorità parentale. L’insorgente ha continuato a beneficiare di un permesso di dimora B e, dal 1999, di un permesso di domicilio C. Durante il suo soggiorno in Svizzera, egli ha svolto più attività professionali, segnatamente insegnante di tennis, impiegato d’esercizio presso le Ferrovie federali svizzere, addetto alla manutenzione di un centro tennistico, sino al 2002 (doc. UAIE 365 [decisione dell’Ufficio della migra- zione del 31 gennaio 2019] e doc. UAIE 331 [sentenza del Tribunale can- tonale amministrativo del 16 marzo 2017]). Dal 1° giugno 2003, l’insorgente ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità svizzera (doc. UAIE 101 [de- cisioni dell’UAI-B._______ del 13 e 25 ottobre 2005]). 5.5.2 Il 23 dicembre 2006, il ricorrente si è risposato in Tunisia con una cittadina tunisina, dalla quale ha avuto un figlio, nel 2007, ed una figlia, nel 2011. I suoi familiari hanno sempre vissuto in Tunisia (doc. UAIE 365 [de- cisione dell’Ufficio della migrazione del 31 gennaio 2019] e doc. UAIE 331 [sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 marzo 2017]). 5.5.3 Con decisione del 15 ottobre 2015 (doc. UAIE 230 pag. 43), l’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ – constatato che il ricorrente ri- siede in Tunisia, dove vivono la moglie e due figli, e il centro della sua vita

C-1559/2023 Pagina 16 e dei suoi interessi si trova in Tunisia – ha dichiarato decaduto il suo per- messo di domicilio C (art. 61 cpv. 2 LStrl [RS 142.20]), intimandogli di la- sciare la Svizzera entro il 15 dicembre 2015. Questa decisione è stata con- fermata dal Consiglio di Stato del Cantone B._______ e dal Tribunale can- tonale amministrativo del Cantone B._______. Nella sentenza 52.2016.537 del 16 marzo 2017 (doc. UAIE 331; cresciuta incontestata in giudicato), il Tribunale cantonale amministrativo ha in particolare ritenuto che il centro degli interessi dell’insorgente “non è in Svizzera, ma presso la sua famiglia in Tunisia, dove trova il sostegno affettivo e morale necessario per il suo equilibrio psicofisico” (consid. 4.1 e 4.2). L’Ufficio della migrazione ha quindi fissato al ricorrente un termine all’11 luglio 2017 e poi al 5 set- tembre 2017 per lasciare la Svizzera (doc. UAIE 352 pag. 2 e 3). 5.5.4 Con decisione del 31 gennaio 2019 (doc. UAIE 365), l’Ufficio della migrazione – ritenuto che non appare necessaria una permanenza del ri- corrente in Svizzera per ragioni di cura, il medesimo potendo beneficiare per i disturbi psichici di cui soffre di un trattamento psichiatrico ambulato- riale in Tunisia, ed un eventuale allontanamento dal territorio svizzero non metterebbe in pericolo la sua vita (considerandi a e b) – ha deciso che non erano dati i presupposti per riesaminare la decisione del 15 ottobre 2015 di decadenza del permesso di domicilio e ha respinto le altre istanze depo- sitate dall’insorgente sempre il 9 ottobre 2017 di concessione di un nuovo permesso di domicilio o di dimora nonché di ammissione provvisoria. Que- sta decisione è stata confermata dalle istanze cantonali e dal Tribunale fe- derale (doc. UAIE 453 [sentenza del TF 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020]). L’Ufficio della migrazione ha quindi fissato al ricorrente un termine al 7 marzo 2020, poi all’8 agosto 2020 e poi ancora al 31 maggio 2021 per lasciare la Svizzera (doc. UAIE 384, UAIE 416 e UAIE 465). 5.5.5 Con decisione del 14 febbraio 2022 (doc. UAIE 466), l’Ufficio della migrazione – rilevato che la presenza dell’insorgente in Svizzera è tollerata in quanto il suo permesso è decaduto, egli non svolge alcuna attività da diversi anni, beneficia di aiuti sociali e la moglie e due figli vivono in Tunisia, Paese in cui nel corso degli anni ha trascorso lunghi periodi – ha negato il rilascio di un permesso di dimora B in favore del ricorrente, intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 14 marzo 2020. Questo termine è stato proro- gato al 30 maggio 2022 e poi al 30 ottobre 2022 (doc. UAIE 480 e UAIE 513). Il 17 novembre 2022, l’insorgente ha annunciato la sua partenza per la Tunisia per il 19 novembre 2022 (doc. TAF 1, doc. C). 5.6 Questo Tribunale osserva che nella sentenza del 16 marzo 2017, cre- sciuta in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il

C-1559/2023 Pagina 17 ricorso presentato dal qui insorgente e ritenuto che – conto tenuto che negli anni 2013, 2014 e 2015 aveva soggiornato 9 mesi in Tunisia – il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi in Tunisia “dove vivono i suoi più stretti familiari” (in particolare l’attuale moglie, i due figli nati da tale matrimonio, i genitori e il fratello), dove può essere seguito dal profilo medico, fermo re- stando che in Svizzera non svolge più alcuna attività lavorativa almeno dal 2002, dove dal 2015 vive a (...) in una camera (qualificata di “solo uno spazio per dormire”) e dove la sua presenza si sarebbe giustificata in “pro- spettiva del mantenimento della rendita d’invalidità” ed eventuali visite alla figlia (...) ed amici, interessi quest’ultimi insufficienti per giustificare il man- tenimento del suo domicilio in Svizzera (in particolare consid. 4.2 pag. 9, 10 e 11 della menzionata sentenza). Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale dall’insorgente, quanto avvenuto prima del gennaio 2016 non è affatto irrilevante ai fini della presente causa, dovendo ritenersi che il ricorrente aveva il centro dei suoi d’interessi, e dunque il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC, in Tunisia (al più tardi dal 2013). Non avendo altresì richiesto il mantenimento del suo permesso di domicilio in Svizzera (art. 61 cpv. 2 seconda frase LStrl) nel termine di sei mesi da quando ha lasciato la Svizzera, il suo permesso di domicilio doveva considerarsi decaduto ex lege. 5.6.1 Ora, il ricorrente ha fatto valere nel gravame che i ricorsi contro la decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 15 otto- bre 2015 inoltrati dapprima dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone B._______ e poi al Tribunale cantonale amministrativo, assortiti d’effetto sospensivo, avrebbero impedito l’estinzione/decadenza ex lege del suo permesso di domicilio e conseguentemente del suo domicilio in Svizzera. Tale censura è chiaramente infondata per il motivo già indicato al conside- rando 4.4 del presente giudizio cui si rinvia (anche in relazione alla giuri- sprudenza applicabile), l’effetto sospensivo di cui beneficiavano i ricorsi in questione non avendo per effetto d’ostare, in assenza da parte dell’insor- gente stesso di una domanda di prolungamento del permesso di domicilio nei termini previsti dalla legge, alla decadenza del permesso di domicilio. 5.6.2 Il ricorrente ha inoltre fatto valere che la dichiarazione di avvenuta notifica di partenza del 17 novembre 2022 e il certificato di domicilio del 15 febbraio 2023, emessi entrambi dal Comune di (...), sono vincolanti per le autorità giudicanti in materia d’assicurazione sociale e dimostrano che il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC si trovava in Svizzera dal 15 aprile 2015 (o comunque al più tardi da gennaio 2016, data della soppressione della sua rendita AI in Svizzera) al 19 novembre 2022, data quest’ultima della sua partenza dal nostro Paese. Anche tale censura è manifestamente

C-1559/2023 Pagina 18 infondata. In effetti, e per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il luogo dove sono stati depositati i documenti d’identità o quello figurante in documenti amministrativi, come quelli qui in esame, non sono affatto vin- colanti per l’autorità giudicante e costituiscono certo degli indizi che tuttavia non possono prevalere sul luogo in cui si concentra il maggior numero d’elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale della per- sona interessata (DTF 141 V 530 consid. 5.2 con rinvii). 5.6.3 L’insorgente ha poi sostenuto che dal 1°aprile 2016 – a seguito del fatto che da tale data l’UAIE ha sospeso il versamento della sua rendita AI – e fino al 30 settembre 2022 ha beneficiato di prestazioni assistenziali nel Cantone B., ciò che sta a dimostrare che era effettivamente domi- ciliato a (...). Anche questa generica censura è destituita di fondamento. Da un lato, le nozioni di domicilio e di dimora assistenziale ai sensi della legislazione sull’assistenza sociale (in particolare art. 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giu- gno 1977 [legge federale sull’assistenza, LAS; RS 851.1] e segnatamente art. 5, 6 e 10 della legge sull’assistenza sociale del Cantone B. dell’8 marzo 1971 [Las]) non sono necessariamente identiche a quelle dell’art. 23 CC (cfr. DTF 150 V 297 consid. 3.2). In quest’ottica, non soc- corre pertanto il ricorrente un richiamo indifferenziato a tali nozioni per giu- stificare il persistere di un domicilio e di una dimora abituale nel Cantone B._______ ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 e 2 LPGA nel periodo da lui evocato (1° aprile 2016 al 30 settembre 2022). Dall’altro lato, secondo l’art. 11 LAS (cui rinvia l’art. 10 Las), la dimora “assistenziale” – che dà diritto a presta- zioni assistenziali – è data in caso di semplice, anche se effettiva, presenza dello straniero in un Cantone e non presuppone necessariamente né un domicilio né una dimora abituale ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 e 2 LPGA. Non soccorre il ricorrente, in tale ambito, il generico richiamo alla sentenza del TCA 42.2017.38 del 6 novembre 2017. Peraltro, la questione a dirimere nella presente fattispecie non è quella di sapere se la presenza del ricor- rente nel Cantone B._______ dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 sia stata interrotta per periodi non superiori ai 30 giorni (v. suo scritto al TAF del 7 agosto 2023 [doc. TAF 15]), ma se dal 1° gennaio 2016 al 30 settem- bre 2022 il ricorrente – come ritenuto dall’autorità inferiore – non poteva ritenersi avesse il domicilio e la dimora abituale in Svizzera ai sensi degli art. 13 cpv. 1 e 2 LPGA e dunque non aveva più diritto alla rendita AI (art. 6 cpv. 2 LAI) in assenza per il periodo determinante di una Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Tunisia. 5.6.4 Il ricorrente ha cercato di suffragare la tesi secondo la quale le con- dizioni del domicilio e della dimora abituale nel periodo dal 1° aprile 2016

C-1559/2023 Pagina 19 al 30 settembre 2022 erano adempite pure con il fatto che il suo termine di partenza è stato ripetutamente prorogato dall’Ufficio della migrazione del Cantone B.. La tesi è destituita di ogni fondamento. Come retta- mente ritenuto dall’Ufficio della migrazione del Cantone B. nella decisione negativa del 14 febbraio 2022 sulla domanda concernente il rila- scio di un permesso di dimora (doc. UAIE 466), la presenza dell’insorgente in Svizzera è stata semplicemente tollerata, dopo che il suo permesso di domicilio è decaduto. Questo Tribunale non può che rilevare che una sem- plice, anche se effettiva e tollerata, presenza in Svizzera non può in effetti di per sé essere interpretata quale conservazione o ricostituzione di un do- micilio e di una dimora abituale in Svizzera. 5.6.5 Quanto al domicilio e alla dimora abituale del ricorrente tra il 1° gen- naio 2016 e il 30 settembre 2022 giova rilevare quanto segue. Nella succi- tata decisione del 31 gennaio 2019, l’Ufficio della migrazione ha ritenuto che non appare necessaria una permanenza del ricorrente in Svizzera per ragioni di cura, il medesimo potendo beneficiare per i disturbi psichici di cui soffre di un trattamento psichiatrico ambulatoriale in Tunisia, ed un even- tuale allontanamento dal territorio svizzero non metterebbe in pericolo la sua vita. Anche il Tribunale federale ha confermato tale decisione (cfr. sen- tenza del TF 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020). Il Tribunale federale, dopo avere esposto/riassunto i fatti determinanti, in particolare lo stato di salute del ricorrente, ha concluso che il trattamento del ricorrente è possi- bile in Tunisia, dove è peraltro già stato seguito in passato, che in Tunisia l’insorgente non sarà esposto a pericolo della vita in relazione al suo stato di salute (non necessita di trattamenti qualificati che in Patria non potrebbe ottenere) e potrà ivi contare su stretti parenti – l’attuale moglie e i due figli nati da tale matrimonio – che potranno fornire a loro volta del sostegno all’insorgente. Nella decisione del 14 febbraio 2022 di diniego del rilascio di un permesso di dimora, l’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ ha rilevato che l’insorgente non svolge in Svizzera alcuna attività da diversi anni, beneficia di aiuti sociali e la moglie e due figli vivono in Tunisia, Paese in cui nel corso degli anni ha trascorso lunghi periodi. Da quanto esposto, emerge, che nel periodo determinante non poteva ritenersi che il centro (più stretto/preponderante) degli interessi personali, sociali e professionali del ricorrente si trovasse in Svizzera. I suoi parenti più stretti vivono in Tu- nisia, dove egli stesso ha vissuto per scelta personale per 9 mesi all’anno nel 2013, 2014 e 2015 (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo can- tonale del 16 marzo 2017 consid. 4.2) e dove ha potuto e può ottenere le cure mediche di cui abbisogna (cfr. la sentenza del TF 2C_1074/2019 con- sid. 5). Peraltro, l’insorgente non ha neppure il proprio centro d’interessi professionali in Svizzera, dal momento che è invalido dal 2002. Basti

C-1559/2023 Pagina 20 ancora rilevare che l’insorgente ha vissuto a (...), durante tutto il periodo determinante (dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2022), affittando solo una stanza. Inoltre, non ha fatto valere di avere intrattenuto con la figlia, nata dal primo matrimonio, relazioni personali particolarmente strette e in- tense suscettibili di essere vissute solo in Svizzera con una permanenza ininterrotta nel nostro Paese. In siffatte circostanze, anche le normali rela- zioni sociali avute con amici e terzi in Svizzera non soccorrono la tesi del ricorrente secondo la quale il suo centro d’interessi, e dunque il suo domi- cilio e la sua dimora abituale, si sarebbero trovati in Svizzera durante il periodo determinante. Ciò premesso, non può essere rimproverato all’au- torità inferiore di avere considerato che il ricorrente non aveva il suo domi- cilio e la sua dimora abituale in Svizzera nel periodo determinante ai sensi dell’art. 13 LPGA e che, nella sostanza, l’unico vero motivo per risiedere in Svizzera fosse l’invalidità e le prestazioni finanziarie connesse (dirette o indirette [assistenza sociale] che siano), ciò che esclude che si possa rite- nere dato un domicilio e una dimora abituale in Svizzera nel periodo deter- minante (DTF 143 V 530 consid. 5.3 e sentenza del TF 9C_657/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 3). Peraltro, la sua partenza dal nostro Paese per la Tunisia poco dopo l’entrata in vigore, il 1° ottobre 2022, della Conven- zione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina corrobora tale apprezzamento dell’autorità inferiore. 5.7 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione l’UAIE ha deciso che la rendita intera d’invalidità svizzera accordata al ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2003 deve essere soppressa (retroattivamente) al 1° gennaio 2016 (doc. UAIE 514 [decisione dell’UAIE del 15 febbraio 2023]). Non è infatti adempita nel periodo determinante (dal 1° gennaio 2016 al 30 set- tembre 2022) la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAI, il suo centro degli interessi trovandosi in tale periodo in Tunisia con l’attuale moglie e i due figli nati da tale matrimonio, fermo restando che la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confedera- zione Svizzera e la Tunisia – che prevede l’esportazione delle rendite AI – è entrata in vigore solo il 1° ottobre 2022. 6. Versamento degli arretrati della rendita AI Pure nella misura in cui il ricorrente pretende il versamento degli arretrati, della rendita accordagli in Svizzera da giugno del 2003, per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 il suo ricorso deve essere respinto. In effetti, giusta l’art. 37 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (Titolo V/Disposizioni transitorie e finali), la Convenzione in oggetto non conferisce

C-1559/2023 Pagina 21 alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, dunque neppure all’esportazione delle prestazioni AI concesse in Svizzera fino alla data d’entrata in vigore di detta Convenzione. Non vi è pertanto ragione di scostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore secondo cui non esiste il diritto al pagamento degli arretrati dal 1° aprile 2016 al 30 settem- bre 2022. 7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono po- ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammon- tare, versato dall'insorgente stesso il 19 aprile 2023. 8.2 Visto l'esito della procedura, al ricorrente, soccombente, non spetta al- tresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1559/2023 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente. L'an- ticipo spese di fr. 800.-, versato il 19 aprile 2023, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-1559/2023 Pagina 23 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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