Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1385/2014
Entscheidungsdatum
27.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-1385/2014

S e n t e n z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 6 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, senza recapito in Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

C-1385/2014 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino dominicano nato il (...), ha sposato il 14 dicem- bre 2007 B., cittadina spagnola. Da quest'unione sono nati due figli, C._______ e D., anch'essi cittadini spagnoli. Durante il suo soggiorno in Svizzera A. ha intrattenuto una relazione sentimen- tale con E., da cui il (...) è nata F., cittadina elvetica. B. Il 26 giugno 2013 A._______ è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano ad una pena detentiva di 3 anni, di cui 16 mesi da espiare, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (RS 812.121) e per attività lucrativa senza autorizzazione. C. A seguito di questa condanna, in data 12 febbraio 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 15 anni, e meglio fino all'11 febbraio 2029. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della grave ed attuale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi comportano, visti in particolare il grande quantitativo di stu- pefacente oggetto della condanna penale e i continui tentativi di ridimen- sionamento delle proprie colpe sostenuti dall'interessato. La SEM ha inoltre considerato che A._______ non possa prevalersi né dell'ALC (RS 0.142.112.681), per quanto concerne i rapporti con la moglie ed i figli cittadini spagnoli, né dell'art. 8 CEDU poiché i legami tra lo stesso e la figlia terzogenita, cittadina elvetica, non sono sufficientemente intensi da bene- ficiare della protezione conferita da quest'ultima norma. Per le stesse ra- gioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso ed ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS). D. A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro la citata decisione in data 14 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale), postulando la diminuzione della durata del divieto d'entrata ad un massimo di 5 anni, la restituzione dell'effetto sospensivo e la cancellazione dell'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS.

C-1385/2014 Pagina 3 A sostegno del proprio gravame, l'insorgente si è richiamato al matrimonio con B., cittadina spagnola, e ai due figli, frutto di detta unione, an- ch'essi cittadini iberici. A. ha sottolineato di essere stato titolare di un permesso di soggiorno in Spagna fino all'8 ottobre 2013 proprio in ra- gione del matrimonio, ma che il rinnovo dello stesso non è stato possibile a causa dell'incarcerazione. Sempre a proposito del matrimonio con B., il ricorrente ha affermato che quest'ultima avrebbe dichiarato di volere riprendere la vita comune in Spagna al momento della scarcera- zione del marito. A. si è inoltre richiamato ai rapporti intrattenuti con la figlia F., nata da una relazione con una cittadina elvetica, ed in particolare al fatto di contribuire alle spese di mantenimento di que- st'ultima. Il ricorrente si è altresì riferito al fatto che, ad eccezione della condanna del 26 giugno 2013, egli è incensurato, di conseguenza una misura di allonta- namento dal territorio elvetico di 15 anni, come quella adottata dall'autorità inferiore, sarebbe sproporzionata. L'interessato, seppure riconoscendo la gravità della sua condanna penale, tenuto conto in particolare dei beni giu- ridici minacciati da reati in materia di stupefacenti, ha caldeggiato una du- rata massima del divieto d'entrata di 5 anni. A. ha lamentato nei confronti della SEM anche la violazione del diritto di essere sentito, in quanto a suo dire «non sono minimamente chiare le ragioni per cui l'insorgente, sposato con una cittadina spagnola, non potrebbe prevalersi dell'ALC [...]». Quo all'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS, il ricorrente ha sostenuto come questa gli impedisca di potere tornare a vivere con la moglie ed i figli in Spagna (oltre a rendere impossibili i contatti con la terzogenita residente in Svizzera) ciò in violazione del diritto al rispetto della vita privata e fami- liare ex art. 8 CEDU. A._______ ha infine postulato la restituzione dell'effetto sospensivo tolto dalla SEM, in quanto quest'ultima avrebbe violato il principio di proporzio- nalità e il dovere di motivazione privando il ricorso dell'effetto sospensivo. E. Il 16 aprile 2014 il ricorrente ha inoltrato allo scrivente Tribunale uno scritto dell'Ambasciata di Spagna in Svizzera dal quale si evince che le autorità del paese iberico sarebbero disposte a rinnovare il permesso di soggiorno di A._______.

C-1385/2014 Pagina 4 F. Chiamata ad esprimersi in merito alla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo il 30 aprile 2014 la SEM ha innanzitutto rammentato gli antefatti penali che hanno portato alla pronuncia del divieto d'entrata nei confronti di A., evidenziando l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente in gioco. Quo alla presunta violazione dell'art. 8 CEDU l'autorità inferiore ha considerato che in merito ai rapporti con la terzogenita cittadina elvetica, agli atti non figurino elementi atti a fare pensare a un'intensità dei rapporti sufficiente per potere invocare il diritto al rispetto della vita privata e fami- liare ai sensi della citata norma convenzionale. Al contrario l'intenzione del ricorrente di trasferirsi in Spagna al termine dell'espiazione della pena di- mostrerebbe che tali legami siano destinati ad affievolirsi. Con riferimento alla relazione tra il ricorrente da una parte e la moglie ed i figli in Spagna dall'altra, l'autorità inferiore ha ribadito la propria posizione secondo cui in quanto cittadino di uno Stato terzo rispetto all'ALC A. non può prevalersi di detto accordo in considerazione del fatto che, avendo egli intrattenuto durante il matrimonio una relazione in Sviz- zera con un'altra donna da cui è nata una figlia, vi siano seri dubbi sulla portata del matrimonio con B.. A prescindere da dette perplessità la SEM ha osservato come la moglie, unica titolare dei diritti conferiti dall'ALC, non abbia mai fatto uso di queste prerogative, di conseguenza un eventuale diritto derivato del ricorrente non è dato. Quo all'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS, l'autorità inferiore ha consi- derato tale misura come giustificata in quanto A. non è al beneficio di alcun titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen. G. Mediante decisione incidentale dell'8 luglio 2014 il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata dall'interessato con il ricorso del 14 marzo 2014. H. Con osservazioni del 25 agosto 2014 l'autorità inferiore si è sostanzial- mente riconfermata nelle argomentazioni esposte nella decisione impu- gnata e in occasione della presa di posizione del 30 aprile 2014, puntualiz- zando, a proposito dell'applicabilità alla presente fattispecie dei diritti dell'ALC, che «dalla documentazione in possesso (né ciò è stato preteso dal rappresentante legale del Signor A._______) che la moglie abbia (quale originaria titolare) fatto uso di tale diritto non è possibile riconoscere all'interessato un diritto derivato». Lo stesso dicasi per quanto attiene ai

C-1385/2014 Pagina 5 figli cittadini spagnoli, in quanto questi ultimi «risiedono in patria con la ma- dre e non risulta abbiano l'intenzione di trasferirsi in Svizzera. Pertanto, l'eventuale diritto derivato è anche in questo caso da escludere. Inoltre, l'interessato non può essere considerato un membro della famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 Allegato I ALC, giacché non risulta (né la loro età lo lascia supporre) che i figli abbiano la qualità di "lavoratori" e che mantengano economicamente il padre». Quo della relazione con la terzogenita cittadina elvetica, la SEM ha ribadito che la scarsa intensità dei rapporti intrattenuti, sia da un punto di vista af- fettivo-relazionale che economico, non giustifica una protezione ex art. 8 CEDU, inoltre il desiderio del ricorrente di fare rientro in Spagna presso la sua famiglia non può che indicare che questa relazione non è destinata a intensificarsi. I. Con scritto del 29 agosto 2014, il patrocinatore del ricorrente ha comuni- cato al Tribunale di non rappresentare più A._______.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti- specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

C-1385/2014 Pagina 6 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Il Tribunale osserva che A._______ nel suo gravame ha invocato la presunta violazione, da parte dell'autorità inferiore, del diritto di essere sen- tito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.). 3.2 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è ap- punto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di par- tecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter espri- mersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la de- cisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (di- ritto di ottenere una decisione motivata). 3.3 In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal di- ritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di com- prenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'auto- rità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua de- cisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Eccezionalmente a un'eventuale violazione può essere

C-1385/2014 Pagina 7 posto rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio, pur tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può es- sere sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi citati). 3.4 Nel caso di specie A._______ sostiene che l'autorità inferiore non avrebbe chiarito i motivi per cui la moglie non può prevalersi dell'ALC, di conseguenza anche la motivazione inerente l'effetto sospensivo sarebbe del tutto carente. 3.5 Il Tribunale è dell'avviso che la censura del ricorrente non sia sufficien- temente circostanziata. Al contrario A._______ si limita ad invocare la vio- lazione dell'obbligo di motivare la decisione impugnata in maniera estre- mamente generica, senza indicare come la SEM avrebbe disatteso tale principio. Invero nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha breve- mente esposto i motivi per cui non ritiene applicabili al ricorrente le dispo- sizioni di cui all'ALC. Ne discende che detta censura va deserta e come tale respinta. 4. 4.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co- munità europea e ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica sola- mente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr non preveda disposizioni più favorevoli. 4.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qua- lunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro fami- glia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presen- tazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. 4.3 Nel caso concreto, per A._______ deve essere escluso il richiamo all'ALC. Se il riconoscimento di un diritto derivato alla libera circolazione presuppone che l'originario titolare di tale diritto abbia egli stesso fatto uso dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ALC, dagli atti all'inserto non risulta che i diritti originari della moglie e dei figli – cittadini spagnoli – siano eser- citati, rimanendo essi in territorio spagnolo e non essendoci indicazioni al

C-1385/2014 Pagina 8 riguardo di un eventuale trasferimento della terzogenita al di fuori della Svizzera (cfr. sulla questione Sentenze del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 6.2.3; 2C_862/2014 del 18 luglio 2014 consid. 6.2.3). 5. 5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en- trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al- lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu- rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro- nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun- ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem- bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem- bre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra- duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola- mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu- gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am- missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza

C-1385/2014 Pagina 9 pubblici, ciò è ad esempio il caso – come nella fattispecie – quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente conce- dere sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]). 5.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con- testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; men- tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or- dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro- prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu- rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes- saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 5.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il sog- giorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri- zioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adem- pimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per- sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro- gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC

C-1385/2014 Pagina 10 SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3 a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 195). 5.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema- nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preven- tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se- condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti- colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern- haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2 a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 6. 6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata della durata di 15 anni, ossia fino all'11 feb- braio 2029, ritenendo che il comportamento dell'interessato, condannato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup e per attività lucra- tiva senza autorizzazione, costituisce una grave violazione e esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici. 6.2 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi- ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or- dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 7. 7.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun- ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona

C-1385/2014 Pagina 11 non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottopo- sta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per- sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit- tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di- cembre 2008; Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto eu- ropeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a pro- posito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2). 7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro- nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa- role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per- tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

C-1385/2014 Pagina 12 7.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina- lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza- mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra- tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun- gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il di- vieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per- turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi- sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 8. 8.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della mi- naccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. 8.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a A._______ riguardano l'infrazione aggravata e la contravvenzione alla LStup, nonché l'attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr. Dalla condanna pronunciata dalla Corte delle assise cri- minali di Lugano il 26 giugno 2013, si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra il 2009 e la primavera 2011 ha alienato e procurato in altro modo a terzi 1'220 grammi di cocaina, ha acquistato per proprio uso personale nonché consumato almeno 50 grammi di cocaina, e ha eserci- tato in Svizzera un'attività lucrativa senza il necessario permesso per una durata complessiva di 5 mesi. Detti comportamenti sono stati sanzionati dall'autorità penale con una pena privativa della libertà di 3 anni, di cui 20

C-1385/2014 Pagina 13 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (cfr. sen- tenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 26 giugno 2013, pagg. 1-8 dell'incarto Simic). 8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo- roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet- tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia- mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi- tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per- sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicu- rezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu- gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Come testé rilevato A._______ ha partecipato alla compravendita di 1'220 grammi di cocaina e consumato 50 grammi della stessa sostanza, è dunque innegabile che si tratti di un reato assai grave, poiché il quantitativo di sostanza stupefacente in questione è importante e atto a mettere in pericolo la salute di molte persone. 8.4 Inoltre, occorre tenere in considerazione che il ricorrente, sebbene fino a quel momento fosse incensurato, ha agito sull'arco di un periodo di tempo piuttosto lungo, ovvero dal 2009 alla primavera 2011. A._______ si è altresì macchiato del delitto di attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr per un periodo che non può certamente es- sere definito breve, ossia 5 mesi. 8.5 Alla luce di questi elementi, il Tribunale considera che la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pub- blici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata con- formemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. 9. 9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi- sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

C-1385/2014 Pagina 14 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel- gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti- lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con- sid. 5.2.2). 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte- rebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto stretto e duraturo sia con la moglie e i figli residenti in Spagna, sia con la terzogenita domiciliata in Sviz- zera. 9.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle per- sone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con- sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac- cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in- trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que- sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con- sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap- porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami- glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre- senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsan- spruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi

C-1385/2014 Pagina 15 aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche im- plicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme- mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi- tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si- curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote- zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 9.8 L'interessato si è prevalso del rapporto con la moglie e i primi due figli residenti in Spagna e con la terzogenita domiciliata in Svizzera, frutto di una relazione extraconiugale. 9.8.1 In merito a queste relazioni il Tribunale non può che allinearsi alla posizione dell'autorità inferiore, la quale ha considerato che la portata dei legami con la moglie e i primi due figli vada relativizzata, avendo il ricor- rente, durante la sua presenza in Svizzera, appunto coltivato una relazione sentimentale al di fuori del matrimonio che ha portato alla nascita di una bambina. Sebbene A._______ abbia dichiarato di avere intenzione di tra- sferirsi in Spagna presso la propria famiglia, il Tribunale non può esimersi dal costatare come quest'affermazione non sia suffragata da alcun riscon- tro fattuale concreto, non avendo l'interessato fornito alcuna prova in me- rito, ad eccezione della dichiarazione rilasciata dalla moglie dinanzi a un notaio di G._______ il 28 febbraio 2014 (cfr. doc. F allegato al ricorso del 14 marzo 2014), la cui portata, a mente del Tribunale, deve essere relati- vizzata e occorre considerarla come un semplice auspicio da parte di B., a cui però non ha fatto seguito alcuna informazione circa l'e- ventuale desiderato rientro di A. in Spagna presso la famiglia. Al contrario dagli atti di causa emerge unicamente che l'interessato si tro- vasse in Svizzera, mentre i figli risiedono con la madre in Spagna, ne di- scende che i legami intercorsi non possono essere particolarmente stretti,

C-1385/2014 Pagina 16 vista la distanza. A ben vedere dai documenti all'inserto non vi sono indi- cazioni circa l'effettività e l'ampiezza dei legami tra il ricorrente ed i figli cittadini spagnoli, non avendo A._______ fornito alcuna indicazione al ri- guardo e venendo così meno al proprio dovere di collaborare nell'accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti. 9.8.2 Quo al rapporto con la terzogenita domiciliata in Svizzera, il Tribunale giunge alla medesima conclusione, in quanto il ricorrente si è limitato ad affermare di intrattenere regolari contatti con la figlia e di contribuire al suo mantenimento, salvo poi astenersi dal produrre una qualsivoglia prova dell'effettività e dell'intensità di queste relazioni e del reale rispetto dell'ob- bligo di mantenimento, così come stabilito dal Bezirksgericht di Zurigo me- diante decisione dell'11 settembre 2013 versata agli atti (cfr. doc. G alle- gato al ricorso del 14 marzo 2014). 9.8.3 In conclusione, da quanto precede la decisione di divieto d'entrata nei confronti del ricorrente è conforme all'art. 8 CEDU conto tenuto degli interessi pubblici in gioco. Nondimeno, alla luce degli interessi privati e dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare del fatto che A._______ sembra essersi effettivamente astenuto dal commettere nuovi atti delittuosi in Svizzera successivamente ai fatti di cui alla condanna del 29 giugno 2013 – ciò che è bene sottolineare, costituisce un presuppo- sto indispensabile ai fini di una normale convivenza all'interno della società – e della presenza della figlia di nazionalità svizzera, il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba es- sere ridotta a 10 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati all'11 febbraio 2024. 9.9 Come si è visto A._______ ha dichiarato che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS gli impedirebbe di poter realizzare il proprio desiderio di istallarsi in Spagna con la moglie ed i figli. Detta censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allon- tanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 5.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità spagnole il rilascio di un titolo di soggiorno in Spagna indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo divieto d'en- trata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribu- nale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legisla- zione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che

C-1385/2014 Pagina 17 ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territo- rio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto a validità territo- riale limitata (cfr. consid. 5.2 supra). 10. Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili se- guono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe- riore. 11. Ritenuto che l'insorgente, fino alla comunicazione della revoca del man- dato da parte del suo patrocinatore del 29 agosto 2014, era rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.–, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1; nonché C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripe- tibili è posta a carico della SEM. 12. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). Essendo il ricorrente senza recapito, la presente sentenza è notificata per via di pubblicazione sul Foglio federale.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1385/2014 Pagina 18

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 12 febbraio 2014 è ridotta a 10 anni, ovvero fino all'11 febbraio 2024. 3. Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 800.– e sono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 3 e 7 aprile 2014. Il saldo di fr. 400.– è restituito al ricorrente. 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 600.– a titolo di spese ripetibili ridotte. 5. Comunicazione a: – ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio federale) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

27

ALC

  • art. 3 ALC

CE

  • art. 3 CE

CEDU

  • art. 8 CEDU

codice

  • art. 5 codice
  • art. 13 codice

Cost.

  • art. 13 Cost.
  • art. 29 Cost.

LIVA

  • art. 8 LIVA
  • art. 18 LIVA

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 67 LStr
  • art. 115 LStr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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