Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1298/2020
Entscheidungsdatum
13.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 15.09.2021 (9C_432/2021)

Corte III C-1298/2020

S e n t e n z a d e l 13 l u g l i o 2 0 2 1 Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi,

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 20 gennaio 2020).

C-1298/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 20 gennaio 2020 l’Ufficio dell'assicurazione per l'in- validità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni presentata da A., non ritenendo che l’as- sicurato fosse stato mediamente incapace al lavoro almeno al 40% nel corso di un anno di almeno 40, né che al termine di tale anno persistesse alcuna affezione invalidante ai sensi del diritto svizzero (allegato al doc. TAF 1). A.b Il provvedimento, inviato per lettera raccomandata semplice, è stato notificato al rappresentante del ricorrente, avv. Lucio Cesarini (allegato al doc. TAF 1). Dal tracciamento postale relativo alla notifica della decisione è emerso che il provvedimento impugnato è stato recapitato all’indirizzo del suddetto patrocinatore il 28 gennaio 2020 (doc. TAF 3 [tracciamento dell’in- vio]). B. Con ricorso del 2 marzo 2020 (cfr. timbro sulla busta contenente il gra- vame, datato 28 febbraio 2020), A., per il tramite dell’avv. Lucio Cesarini, è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale ammi- nistrativo federale, trasmettendo alcuni documenti medici (doc. TAF 1). C. C.a Con ordinanza del 16 marzo 2020, notificata tramite lettera raccoman- data con avviso di ricevimento, recapitata il 25 marzo 2020 all’indirizzo del patrocinatore del ricorrente (doc. TAF 5 [tracciamento dell’invio]), questo Tribunale ha chiesto all’interessato di dimostrare la tempestività del ricorso, ritenuto che esso appariva tardivo (doc. TAF 4). C.b Da parte dell’avv. Cesarini non vi è stata alcuna reazione. Il 27 marzo 2020 è giunta per contro la presa di posizione del ricorrente, inviata per posta elettronica (indirizzata all’autorità inferiore), secondo il quale es- sendo stata la decisione impugnata ricevuta il 4 febbraio 2020 e il ricorso inviato dall’avv. Cesarini il 1° marzo 2020, il gravame doveva essere con- siderato tempestivo (doc. TAF 6).

C-1298/2020 Pagina 3 C.c Con decisione incidentale del 28 maggio 2020 la giudice dell’istruzione ha quindi chiesto al ricorrente e al suo patrocinatore di produrre la docu- mentazione volta ad avvalorare le proprie allegazioni e a dimostrare la data della notificazione della decisione impugnata (doc. TAF 7). C.d Non è dato sapere se tale provvedimento sia stato ricevuto dall’avv. Cesarini, che nuovamente non si è espresso in merito alla tempestività del ricorso. Dal canto suo il ricorrente ha ribadito la propria posizione, indi- cando di aver delegato il compito di inoltrare il ricorso all’avv. Cesarini (pro- cura allegata al doc. TAF 1), il quale – a dire del ricorrente – avrebbe prov- veduto in data 2 marzo 2020 tramite posta elettronica anziché per posta ordinaria. Oltre a ciò ha precisato che il ritardo nell’invio dei documenti è dipeso anche dall’ufficio postale, dove il personale lavora a giorni alterni; ritardo per il quale il ricorrente ha presentato reclamo il 5 maggio 2020 presso le Poste italiane (doc. TAF 9). D. D.a Con decisione incidentale del 26 giugno 2020 il ricorrente è stato invi- tato a versare un acconto di fr. 800.- corrispondente alle presumibili spese processuali (doc. TAF 10). D.b Con scritto del 20 luglio 2020 il ricorrente ha presentato domanda di gratuito patrocinio con dispensa dalle spese giudiziarie, corredata dell’op- portuna documentazione volta a comprovare la propria situazione econo- mica e clinica (doc. TAF 12, 13, 15). D.c Con scritto del 12 agosto 2020 il ricorrente ha quindi precisato di aver revocato il mandato di patrocinio all’avv. Cesarini, ma di intendere mante- nere la domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria (doc. TAF 18). D.d Con decisione incidentale del 3 settembre 2020 la domanda di assi- stenza giudiziaria è stata accolta (doc. TAF 21). E. Con risposta del 5 ottobre 2020 l’autorità inferiore, ritenendo il ricorso de- positato tardivamente e rimarcando la mancata dimostrazione della tem- pestività da parte del ricorrente, ha proposto che il gravame fosse dichia- rato irricevibile.

C-1298/2020 Pagina 4 F. Con replica del 16 novembre 2020 il ricorrente si è sostanzialmente ricon- fermato nella propria posizione, producendo una serie di documenti già fi- guranti agli atti (doc. TAF 29). G. Con duplica dell’8 febbraio 2021 l’UAIE esprimendosi nel merito del ri- corso e rinviando al parere del Servizio medico regionale del 4 febbraio 2021, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione im- pugnata (doc. TAF 34).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE. 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non de- roghi alla LPGA. 3. 3.1 Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5). 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.

C-1298/2020 Pagina 5 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 4. 4.1 L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121). 4.2 Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato non solo nel momento in cui il suo destinatario lo riceve effettivamente. Una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario ha designato o autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. In siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (sentenza del TF 8C_404/2008 consid. 2.2). Non è neppure richiesto che sia preso effettivamente ("tatsächlich") cono- scenza del contenuto della notificazione (DTF 122 I 139 consid. 1; AUER/MüLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, 2008, note ad art. 20, N. 9, pag. 271), determinante essendo l'entrata della notificazione nella sfera d'influenza del destinatario indipendentemente dall'eventuale successivo momento in cui l'interessato ne prende personalmente conoscenza (DTF 122 III 316 consid. 4b; sen- tenza del TF 6B_511/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3; MO- SER/BEUSCH/KNEUBüHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2. ed., N. 2.114, pag. 77).

C-1298/2020 Pagina 6 4.3 Sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di un provvedimento trasmesso per invio raccomandato consegnato allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (sentenza del TF 2C_760/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 3.3; DTF 110 V 36 consid. 3b). 4.4 Infine, in caso di notifica tramite invio raccomandato, vi è la presun- zione naturale, se esso non è stato consegnato al destinatario o ad altra persona autorizzata, che l’invito a ritirare il documento è stato depositato nella bucalettere o nella casella postale (WALDMANN/WEISSENBERGER, Pra- xiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016 ad art. 20 N 20). La suddetta presunzione può essere rovesciata da parte della persona in- teressata tramite produzione di adeguata documentazione probatoria (WALDMANN/WEISSENBERGER, op. cit. 2016 ad art. 20 N 20 e 21). 5. 5.1 Nell’evenienza concreta, alla luce della ricerca postale eseguita dall’au- torità inferiore (doc. TAF 3 [tracciamento dell’invio]) emerge che la deci- sione del 20 gennaio 2020 è stata notificata il 28 gennaio 2020 al patroci- natore del ricorrente che, in data 2 dicembre 2019, già si era opposto al progetto di decisione del 4 novembre 2019 (doc. 297 e 315 incarto AI). Tale aspetto è rilevante nella misura in cui il rappresentante del ricorrente po- teva e doveva attendersi che l’autorità inferiore avrebbe emanato entro breve termine una decisione su opposizione soggetta a ricorso. 5.2 In virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA il termine di ricorso di trenta giorni ha iniziato dunque a decorrere il 29 gennaio 2020, ossia il giorno seguente la notifica della decisione, ed è pertanto scaduto il 27 febbraio 2020. 5.3 Ne discende che il gravame del ricorrente, datato 28 febbraio 2020, essendo stato trasmesso dal patrocinatore di quest’ultimo unicamente il 2 marzo 2020 – data per altro incontestata e ribadita nelle osservazioni dell’8 giugno 2020 del ricorrente – risulta essere tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c bis e 2 cpv. 4 PA). 5.4 5.4.1 L’interessato, dal canto suo, ha fornito una versione dei fatti contrad- ditoria e discordante da quella del suo stesso legale, non corrispondendo né la data di notifica della decisione impugnata, né la data di spedizione

C-1298/2020 Pagina 7 del gravame. Sebbene inizialmente indicasse che il ricorso fosse stato tra- smesso il 1° marzo 2020 (comunque oltre il termine ricorsuale) ha in se- guito sostenuto che il proprio legale avesse inoltrato il ricorso il 2 marzo 2020 per via elettronica, allorché dagli atti risulta con certezza che il gra- vame è stato trasmesso, il 2 marzo 2020, per lettera raccomandata. 5.4.2 Contrariamente a quanto richiestogli dal Tribunale, l’assicurato non ha trasmesso alcun documento giustificativo suscettibile di dimostrare la bontà delle proprie allegazioni e di conseguenza una data di notifica della decisione impugnata diversa da quella risultante dalla ricerca postale. Egli, o il proprio rappresentante, avrebbe ad esempio potuto facilmente chiedere all’ufficio postale preposto, il rilascio della distinta dell’attività del portalet- tere locale incaricato di distribuire la corrispondenza all’indirizzo dell’avv. Cesarini, dal quale desumere – eventualmente – una differente data di no- tifica della decisione impugnata e ribaltare così la presunzione data dal tracciamento svizzero dell’invio raccomandato. Ciò non è stato tuttavia fatto e né dalla “lettera di reclamo” trasmessa alle Poste Italiane il 5 giugno 2020, né tantomeno dall’ulteriore documentazione prodotta, è possibile de- durre alcunché riguardo alla notifica della decisione impugnata. 5.4.3 L’avv. Cesarini del resto è da ritenersi valido rappresentante di A._______ – fatto per altro non contestato – fino al momento della comunicazione, pendente ricorso (doc. TAF 18), da parte dell’interessato della revoca del mandato (art. 11 cpv. 3 PA). La facoltà dell’avv. Cesarini di ricevere tutti gli invii dell'UAIE destinati a A._______ e di rappresentarlo in sede d'istruttoria si evince del resto dagli atti, segnatamente, dalle osservazioni del 2 dicembre 2019, in risposta al progetto di decisione del 4 novembre 2019 dell’autorità amministrativa (doc. 297 e 315 incarto AI). In simili circostanze l’UAIE era autorizzata a trasmettere la decisione in parola all’avv. Cesarini e non al ricorrente (al quale l’ha comunque tra- smessa in copia, come del resto ha fatto questo Tribunale con tutti gli atti giudiziari fino alla formale revoca del mandato di patrocinio). 5.4.4 L’interessato non ha peraltro fatto valere, nel proprio gravame o con istanza separata, validi motivi di restituzione del termine (art. 41 LPGA che corrisponde all’art. 24 cpv. 1 PA), non essendo tali il lavoro a tempo alterno dei funzionari postali o una disattenzione del proprio rappresentante legale. Al quest’ultimo proposito, a titolo abbondanziale, si segnala che per co- stante giurisprudenza gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio

C-1298/2020 Pagina 8 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222). Una restituzione del termine non entra pertanto in linea di conto. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

C-1298/2020 Pagina 9 La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

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LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 39 LPGA
  • art. 41 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 2 PA
  • art. 5 PA
  • art. 11 PA
  • art. 20 PA
  • art. 21 PA
  • art. 22 PA
  • art. 23 PA
  • art. 24 PA
  • art. 50 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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