Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, BVGE 2022 I/6
Entscheidungsdatum
11.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

2022 I/6 Principio inquisitorio. Apprezzamento anticipato delle prove

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2022 I/6 Estratto della decisione della Corte IV nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione D–546/2022 dell'11 marzo 2022 Principio inquisitorio. Apprezzamento anticipato delle prove. Art. 12, art. 13 e art. 33 cpv. 1 PA. Art. 26a LAsi.

  1. Obbligo per l'autorità di provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. L'istruzione d'ufficio è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridi- camente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbi- trario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (consid. 4.2.2).
  2. L'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte e negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiara- mente ininfluenti ai fini del giudizio (consid. 4.2.3).
  3. Accertamento dello stato di salute. Valore probatorio di un certi- ficato medico (consid. 4.3). Untersuchungsgrundsatz. Antizipierte Beweiswürdigung. Art. 12, Art. 13, Art. 33 Abs. 1 VwVG. Art. 26a AsylG.
  4. Pflicht der Behörde, von Amtes wegen den rechtlich relevanten Sachverhalt richtig und vollständig abzuklären. Die Untersuch- ung von Amtes wegen gilt als abgeschlossen, sobald der rechtser- hebliche Sachverhalt geklärt ist oder wenn willkürfrei davon aus- gegangen werden kann, dass weitere Abklärungen nicht zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn führen würden (E. 4.2.2).
  5. Die Behörde kann eine antizipierte Beweiswürdigung vornehmen und auf die Abnahme von Beweisen verzichten, wenn ersichtlich ist, dass diese offensichtlich keinen Einfluss auf den Entscheid ha- ben werden (E. 4.2.3).
  6. Untersuchung des Gesundheitszustands. Beweiskraft eines ärztli- chen Zeugnisses (E. 4.3).

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Maxime inquisitoire. Appréciation anticipée des preuves. Art. 12, art. 13 et art. 33 al. 1 PA. Art. 26a LAsi.

  1. Obligation pour l'autorité de procéder d'office à la constatation exacte et complète des faits juridiquement pertinents. L'instruction d'office est réputée achevée dès le moment où les faits juridiquement pertinents ont été établis ou quand on peut partir de l'idée, de manière non arbitraire, qu'une instruction complémentaire n'apporterait aucun élément additionnel sur la question décisive (consid. 4.2.2).
  2. L'autorité peut procéder à une appréciation anticipée des preuves offertes et en refuser l'administration s'il apparaît clairement qu'elles n'auront aucune influence sur l'issue de la cause (consid. 4.2.3).
  3. Examen de l'état de santé. Force probante d'un certificat médical (consid. 4.3).

In data 7 novembre 2021 A. (di seguito: ricorrente o insorgente), cittadina afgana, entrata illegalmente nello Spazio Dublino dall'Italia il 23 ottobre 2021, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 16 novembre 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pre- sentato alle autorità italiane una domanda di presa a carico fondata sul re- golamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione eu- ropea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: regolamento Dublino III). Con decisione del 26 gennaio 2022, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, pronunciando nel contempo il suo trasferimento verso l'Italia, nonché l'esecuzione della predetta mi- sura. Il 3 febbraio 2022, A. ha adito il Tribunale amministrativo federale, postu- lando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con misu- re supercautelari; in via principale l'annullamento della decisione avversa- ta e la trattazione da parte delle autorità svizzere della procedura d'asilo e in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria.

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Il 4 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale ha ordinato la so- spensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercaute- lare. L'11 marzo 2022, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ri- corso. Dai considerandi: 4. 4.1 Nel gravame la ricorrente lamenta un'istruzione inesatta ed in- completa della fattispecie nell'ambito della procedura di prima istanza. Pri- ma di evadere le singole censure, si necessita così di richiamare i principi che reggono la materia. 4.2 4.2.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è mo- do di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das er- stinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, pag. 34 segg.). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D–291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/ EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12 n. marg. 29). 4.2.2 In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione neces- saria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammi- nistrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del TAF F–5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare le prova di un fatto rile- vante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'in- carto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del TAF A–671/2015

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del 3 agosto 2020 consid. 2.1; D–1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3 a ed. 2021, n. marg. 1585). L'istruzione d'ufficio (« Amtsermittlung ») è da rite- nersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla que- stione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza F–5929/2018 consid. 8.2). Allorquando l'autorità reputa che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del TAF D–291/2021 consid. 7.2.2; A–3056/2015 del 22 dicem- bre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. marg. 3.144). 4.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di princi- pio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenza A–3056/2015 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anti- cipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung ») e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giu- dizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinio- ne (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del TAF A–6515/2010 del 19 mag- gio 2011 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbi- trario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del TAF D–6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9; A–7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.2.4 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta- mento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analo- gica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e riferimenti citati). Il principio inquisitorio non dispensa inoltre le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dal- l'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il pro-

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prio contributo al chiarimento della fattispecie per ciò che ci si può ragio- nevolmente attendere da essa, l'autorità può tenerne conto a suo sfavore nell'apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall'indagare ulteriormente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 seg.; sentenza del TF 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2; anche KIENER/RÜTSCHE/KUHN, op. cit., n. marg. 710 seg.). 4.2.5 I criteri esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'am- ministrazione che quella del Tribunale amministrativo federale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del TAF F–5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 1.49, 3.117 seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono iden- tificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio re- trocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo chiarimento degli stessi (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.191; in questa anche le sentenze del TAF D–3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2; D–1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 4.2.6 Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 Nel caso in narrativa viene innanzitutto censurato un accertamen- to inesatto ed incompleto dello stato di salute. Dagli atti risulterebbe invero che la ricorrente soffra di un disturbo depressivo ansioso e di un disturbo post traumatico da stress. Nonostante fosse prevista una visita medica per il 2 febbraio 2022, la documentazione ad essa inerente non sarebbe ancora stata versata all'inserto. Il quadro clinico non sarebbe pertanto stato defi- nito in modo completo. Difetterebbe peraltro un rapporto medico detta- gliato in grado di definire la gravità e l'estensione della patologia, il tratta- mento necessario, la prognosi ed i rischi legati ad una sua interruzione. 4.3.2 4.3.2.1 I principi esposti sub. consid. 4.2 tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D–291/2021 consid. 7.2.4; D–1665/2018 del 27 gennaio 2021

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consid. 8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi (RS 142.31) prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizza- re (cfr. sentenza del TAF D–1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.1.4; MARC SPESCHA, in: Migrationsrecht Kommentar, 5 a ed. 2019, art. 26a LAsi n. marg.°1 seg.; anche art. 32 cpv. 1 e art. 33 cpv. 1 PA e supra consid. 4.2.3). 4.3.2.2 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore dell'asilo, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la mo- difica della legge sull'asilo , FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridica- mente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del medico. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenza D–291/2021 consid. 7.2.5). Le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.3.2.3 In maniera del tutto generale, il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall'ampiezza delle indagini effettuate, dal- la conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall'analisi medica e dal grado di motivazione di quest'ultima (Giurispru- denza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 18 consid. 4aa pagg. 145-146). Per il resto, la

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procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprez- zamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 482 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del TAF F–6861/2018 del 6 maggio 2020 consid. 5.2; B–3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l'autorità, in assenza di elementi concreti tali da rimetterne in dub- bio l'affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprezzarne liberamente la portata alla luce delle condi- zioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1; sentenze del TAF D–291/2021 consid. 7.2.6; E–4933/2012 del 21 novembre 2012). 4.3.3 4.3.3.1 Nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti (cfr. supra consid. 4.2.1) rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste agli art. 17 par. 1 Re- golamento Dublino III e 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 ago- sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; sulle nozioni si veda FANNY MATTHEY, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1). È a questo titolo opportuno sottolineare che se il tra- sferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a farsi materialmente carico della domanda d'asilo. La SEM può nondimeno en- trare discrezionalmente nel merito della domanda anche laddove ciò sia giustificato da « motivi umanitari ». In quest'ultimo caso, essa gode di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale amministrativo federale di- spone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 4.3.3.2 Occorre altresì sottolineare come la CorteEDU abbia stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non sia suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, Recueil CourEDH 2008-III pag. 229; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una vio- lazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della

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speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 4.3.3.3 In una siffatta valutazione non è privo di rilievo il diritto sovra- nazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e dalla CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione interna- zionale (rifusione, GU L 180/96 del 29.06.2013) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi di- sturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 4.3.3.4 Sempre sulla base dei principi stabiliti dalla CorteEDU (cfr. in particolare la sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 no- vembre 2014, 29217/12, § 114 seg.), la giurisprudenza elvetica impone, in determinate circostanze, che vengano raccolte delle garanzie preliminari rispetto alle condizioni di accoglienza presso le autorità del Paese di desti- nazione. Allo stato attuale della prassi riguardante i rinvii in Italia, ciò è segnatamente il caso in presenza di gravi problematiche di natura medica (somatiche o psichiche), che pur non rientrando nelle casistiche che pre- giudicano ipso facto il trasferimento (cfr. supra consid. 4.4.3.2), implica- no, per la persona interessata, un rischio di peggioramento serio dello stato di salute laddove vengano interrotti i trattamenti (cfr. sentenza del TAF E–962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3). Alla luce delle più recenti evoluzioni nell'apparato di assistenza italiano, tale prerequisito supplementare è ad oggi valido solo per i casi di ripresa in carico, ossia per le costellazioni in cui la persona interessata aveva già depositato una domanda d'asilo nel Paese limitrofo (cfr. sentenza del TAF D–2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11). 4.3.3.5 Ad ogni modo, si deve inoltre ricordare che il peggioramento del- lo stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione nega- tiva è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del TAF D–5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di prin- cipio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del TAF D–2473/2021 del 14 lu- glio 2021 consid. 13.7; E–4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3;

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E–5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E–1302/2011 del 2 apri- le 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del TF 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). 4.3.4 4.3.4.1 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti. 4.3.4.2 Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria della ricorrente. Il 16 dicembre 2021 quest'ultima è stata vi- sitata dal generalista il quale ha ipotizzato l'esistenza di un disturbo de- pressivo-ansioso lieve-moderato con possibile eziologia post-traumatica e proposto una valutazione presso i Servizi psico-sociali (SPS) dell'Organiz- zazione sociopsichiatrica cantonale ([...]). Il 22 dicembre 2021 l'insorgen- te si è altresì recata dalla ginecologa, negando di avere disturbi e non accet- tando di essere esaminata ([...]). In data 20 gennaio 2022 ha così avuto luogo la consultazione presso i SPS, nel cui contesto è stata confermata la diagnosi di Disturbo da stress post-traumatico riconducibile agli eventi traumatici vissuti in Afghanistan, prescritto un trattamento con Cipralex e Psychopax e fissato un follow up per il 2 febbraio 2022. 4.3.4.3 La documentazione in forza della quale sono state poste le dia- gnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia di affezioni in presenza, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, nemmeno si giustificava di attendere l'esito del controllo periodico previsto per il 2 febbraio 2022 presso i SPS. In un tale contesto, non era nemmeno indicato raccogliere un ulteriore rap- porto più dettagliato nella forma di un « formulario F4 » o di altra docu- mentazione medica. Per quanto concerne poi eventuali problematiche gi- necologiche, essendosi la ricorrente sottratta all'esame ed avendo dichia- rato di non soffrire di alcun disturbo, si può partire dall'assunto che in detto contesto non vi fossero aspetti rilevanti per il giudizio di cui alla querelata decisione. 4.3.4.4 Ciò detto, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di af- fezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate

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potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute com- portante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della spe- ranza di vita in caso di trasferimento. Trattandosi di una presa a carico, la questione dell'ottenimento di garanzie preliminari non si poneva in con- creto. La fattispecie risultava d'altro canto anche sufficientemente acclara- ta per fondare un giudizio in piena cognizione di causa quanto all'opportu- nità di entrare nel merito della domanda d'asilo per motivi umanitari. 4.4 4.4.1 La ricorrente si duole altresì di un accertamento insufficiente del legame di dipendenza che la legherebbe con il fratello residente in Svizze- ra. 4.4.2 La presenza di famigliari sul suolo elvetico può avere rilievo nel contesto della possibile applicazione dell'art. 8 CEDU – che rientra nelle disposizioni imperative che possono imporre l'applicazione della clausola di sovranità – e dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Trattandosi di adulti, decisiva è qui effettiva- mente la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure spe- ciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza del TAF D–6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 12.4). In altri termini, va vagliata l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un'attenzio- ne permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto. La mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). 4.4.3 Nel caso in esame, per i medesimi motivi di cui sopra, non sussi- stevano indizi quanto all'esistenza di problematiche tali da esigere presta- zioni assistenziali in favore dell'insorgente da parte di terze persone legate da un legame di parentela e soggiornanti sul suolo elvetico. Allo stesso modo, l'insorgente, nonostante avesse tematizzato la questione della pre- senza dei famigliari in Svizzera, non ha preteso che dei suoi famigliari residenti in Svizzera necessitassero il suo sostegno ([...]). Su questi pre- supposti, non incombeva all'autorità inferiore, ricercare, in assenza di in- dicazioni in tal senso, ipotetiche situazioni di dipendenza meritevoli di in- dagini più approfondite in quanto discriminanti per l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 e 17 Regolamento Dublino III. Gli

2022 I/6 Principio inquisitorio. Apprezzamento anticipato delle prove

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elementi raccolti dalla SEM risultavano peraltro sufficienti per valutare tale punto di questione anche sotto l'aspetto dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 4.5 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il com- plesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del tra- sferimento dell'interessata in Italia nel contesto di un procedimento Dubli- no, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.

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Gesetze

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Gerichtsentscheide

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